TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 18473/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CASATI PIER VINCENZA e ND NO, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CASATI PIER VINCENZA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 15/09/2025, con cui e ND Parte_1
NO, unitisi in matrimonio a Palazzolo sull'Oglio in data 17.4.04 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palazzolo sull'Oglio al numero 8 parte II serie A dell'anno 2004), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 18.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palazzolo in via Pellico n. 5 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a , peraltro già proprietaria, anche nell'interesse dei figli minori ivi Parte_1 stabilmente conviventi, e in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
3. La figlia minore resta affidata a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità Per_1 genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitori con cui la ragazza si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazione e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà coni figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5. Il sig. NO verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese con Pt_1 decorrenza dalla data dell'udienza, la somma per il contributo al mantenimento delle figlie pari nel complesso ad € 600,00= e così € 300,00= per ciascun figlio, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione e della separazione;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
Spese per la salute
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo- scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
- spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e
Pag. 2 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
7. Le parti sono già intestatarie di veicoli che restano loro assegnati in via definitiva (auto FORD alla sig.ra e Pt_1 veicolo Fiat Qubo e Motocicletta Panigale al sig. NO).
8. La somma attualmente portata sul conto corrente comune sarà equamente divisa tra le parti così pure la somma derivante dalla vendita delle obbligazioni pure di comune titolarità. Il sig. NO provvederà al pagamento delle rate di mutuo residue per la motocicletta e, qualora fossero pagate dalla sig.ra , le restituirà prontamente eventuale
Pt_1 anticipazione in tal senso. La sig.ra corrisponderà al sig. NO quale corrispettivo concordato per il contributo
Pt_1 da egli apposto nella ristrutturazione della casa, la somma di € 30.000,00= entro la data dell'udienza. Infine, il sig. NO corrisponderà alla sig.ra entro dicembre 2025 la somma di € 1.500,00= quale corrispettivo per l'orologio
Pt_1 che resterà di esclusiva proprietà del marito. L'assegno unico resta alla sig.ra mentre la detrazione per i figli
Pt_1 sarò al 50% tra i genitori»;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e ND NO Parte_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
Pag. 3 di 3