Articolo 2 della Legge 2 agosto 2002, n. 181
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 agosto 2002
Art. 2. (Obbligo di cooperazione). 1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e della presente legge.
2. L'autorita' competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dalla presente legge e a dare seguito ad esse e' il Ministro della giustizia.
Entrata in vigore il 15 agosto 2002