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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 270/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA SA RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 270 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Controparte_1
MA RA IN, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
con sede legale in Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante, elettivamente
[...]
domiciliata in Cagliari in Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 17 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: si chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nell'interesse delle appellate: si prende atto della normativa sopravvenuta in materia in ordine all'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2014 ha proposto opposizione Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro avverso l'avviso di addebito n. 325 2013 000 26945 69 000 recante l'importo di 9.052,99 euro, comprensivo delle spese di riscossione e notifica, asseritamente dovuto per omissioni contributive relative all'anno 2010 in relazione alla posizione del lavoratore Parte_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha preliminarmente eccepito la genericità e la carenza di motivazione dell'avviso di addebito impugnato.
Nel merito, ipotizzando che l'avviso di addebito opposto potesse essere fondato sull'accertamento ispettivo della D.T.L. di Cagliari del 29 maggio 2012/4 giugno 2012, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'insorgenza del credito contributivo azionato dall' . CP_2
Ha in particolare contestato le risultanze finali del predetto accertamento deducendo che il in primo luogo non aveva mai lavorato alla sue dipendenze prima della regolare Pt_1
assunzione avvenuta il 21 aprile 2020 ed ancora che questi avesse sempre svolto, diversamente da quanto ritenuto dagli organi ispettivi che avevano accertato l'osservanza di un orario di quaranta ore settimanali, la sua prestazione lavorativa per tre ore giornaliere e dunque per quindici ore alla settimana, conformemente a quanto stabilito nel contratto di assunzione.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi concluso domandando la revoca e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto o, in subordine, disporsi la sua condanna al pagamento delle somme effettivamente dovute a tal titolo all'esito dell'accertamento condotto in causa.
Si sono ritualmente costituite l' e la onde contestare la fondatezza delle CP_2 Controparte_2
avverse difese.
In particolare hanno sostenuto l'inammissibilità delle eccezioni preliminari in quanto tardivamente proposte.
2 Nel merito hanno poi richiamato gli accertamenti ispettivi posti alla base della pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto deducendo la correttezza degli stessi e dunque l'effettivo svolgimento da parte del di attività lavorativa alle dipendenze del Pt_1
quale autista ed operaio addetto al montaggio di mobili per il periodo che va dal 5 CP_1
gennaio 2010 al 6 settembre 2011 per complessive 40 ore di lavoro alla settimana.
Hanno conseguentemente concluso per il rigetto del ricorso in opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma, rispetto a quella ingiunta, nella misura accertata in causa.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 855/2021 del 12 luglio 2021, dopo aver dichiarato inammissibili le eccezioni preliminari ha rigettato il ricorso ritenendo, sulla scorta degli elementi di conoscenza complessivamente emersi, che la ricostruzione operata in sede ispettiva dagli ispettori quanto all'inizio della prestazione lavorativa del ed alla misura Pt_1
dell'impegno orario settimanale cui era tenuto, fosse corretta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello col quale ha chiesto Controparte_1
che, in riforma della gravata sentenza, venga accolto il ricorso in opposizione con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Queste ultime si sono ritualmente costituite in giudizio onde contestare la fondatezza dell'atto di appello avendo il primo giudice fatto corretta applicazione nella sua decisione delle norme e dei principi che regolano la materia controversa.
Hanno quindi concluso per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa appellante ha affidato le contestazioni rispetto alla sentenza impugnata a due motivi di doglianza.
Col primo ha sostenuto l'ammissibilità e fondatezza delle eccezioni preliminari avanzate nel primo giudizio posto che la mancata indicazione nel provvedimento impositivo del termine per proporre opposizione avverso lo stesso determina la lesione dei diritti difensivi e del principio di affidamento talchè il Collegio, valutati i motivi di censura quanto alla genericità del provvedimento, dovrà dichiararne la nullità.
3 Nel merito ha reiterato le argomentazioni difensive già svolte in prime cure sostenendo l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice posto che, sulla base delle complessive risultanze istruttorie, è emerso che il lavorava per circa 3 o 4 ore al giorno, Pt_1
dunque per l'orario pattuito, e che la denuncia che egli aveva sporto contro il CP_1
presso la D.T.L. di Cagliari era dovuta ad un mero malinteso con quest'ultimo.
L'Istituto appellante ha contestato tale ricostruzione deducendo la regolarità dell'avviso di addebito opposto siccome conforme col modello legale a tal fine previsto ed ancora la esattezza delle risultanze contenute nell'accertamento ispettivo quanto alla esatta ricostruzione della vicenda lavorativa che aveva interessato il Pt_1
*
1. Osserva la Corte che nelle more del giudizio è entrata in vigore, a decorrere dal 2 agosto
2025, la legge n. 108/2025 con la quale è stato convertito il D.L. n. 84/2025, il cui articolo 12 bis, inserito in sede di conversione, testualmente recita:
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia Controparte_3
parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi
4 titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Ebbene nel presente giudizio la difesa appellante, con le note depositate l'11 giugno 2024, aveva rappresentato, documentando tale circostanza, di aver aderito alla definizione agevolata
(cd. rottamazione quater) dei carichi pendenti affidati alla Controparte_3
di cui alla legge n. 197/2022 e di aver quindi ricevuto la relativa comunicazione recante gli importi da corrispondere alle scadenze indicate onde definire la propria posizione debitoria.
Nel medesimo frangente ha depositato la documentazione attestante il pagamento delle prime quattro rate.
Successivamente la stessa difesa appellante, con le note depositate il 10 dicembre 2025, ha documentato il pagamento a saldo delle ultime 4 rate dovute, circostanza questa confermata dalla difesa appellata mediante il deposito, avvenuto il 15 dicembre 2025, di una nota del reparto competente che attesta l'inesistenza di importi residui a carico del a valere CP_1
per le causali indicate nell'avviso di addebito opposto (cfr. produzioni in atti della parte appellante e delle parti appellate).
2. Tanto premesso atteso che ricorrono i presupposti per ritenere che si sia verificato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata non resta alla Corte che dichiarare l'estinzione del presente giudizio nonché la inefficacia della sentenza impugnata, fermi gli effetti di cui al comma 2 ultimo periodo di cui al disposto del richiamato art. 12 bis della legge n. 108/2025.
Si tratta, infatti, di una norma di interpretazione autentica, dunque provvista di efficacia retroattiva e come tale applicabile anche nella vicenda processuale in disamina.
In particolare la difesa appellante ha prodotto in giudizio la documentazione richiesta dalla legge, compresa quella comprovante il pagamento dell'intero debito come rideterminato all'esito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata delle pendenze contributive, circostanza quest'ultima attestata anche dalle parti appellate nei termini poc'anzi esposti.
Osserva, infine, la Corte che sulla immediata operatività della recente disciplina introdotta dalla legge in esame con riguardo anche ai giudizi in corso si è, d'altra parte, pronunciata la
Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 29574/2025.
5 3. Le spese di lite di questo grado di giudizio, tenuto conto della assoluta novità della disciplina sulla base della quale viene definita la controversia, essendo entrata in vigore, come detto, il 2 agosto 2025, possono essere compensate tra le parti nella loro integralità (cfr. analoghe statuizioni in tal senso adottate da Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, sent.
n. 975/2025, est. Parisi, Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, sent. n. 542/2025 est.
Tritto).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legge n. 84/2025, come convertito con legge n. 108/2025, l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, dichiara inefficace la sentenza impugnata;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari il 19 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente del Collegio
GI RU MA SA RP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA SA RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 270 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Controparte_1
MA RA IN, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
con sede legale in Roma, in persona del rispettivo legale rappresentante, elettivamente
[...]
domiciliata in Cagliari in Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 17 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante: si chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
Nell'interesse delle appellate: si prende atto della normativa sopravvenuta in materia in ordine all'estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 febbraio 2014 ha proposto opposizione Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro avverso l'avviso di addebito n. 325 2013 000 26945 69 000 recante l'importo di 9.052,99 euro, comprensivo delle spese di riscossione e notifica, asseritamente dovuto per omissioni contributive relative all'anno 2010 in relazione alla posizione del lavoratore Parte_1
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha preliminarmente eccepito la genericità e la carenza di motivazione dell'avviso di addebito impugnato.
Nel merito, ipotizzando che l'avviso di addebito opposto potesse essere fondato sull'accertamento ispettivo della D.T.L. di Cagliari del 29 maggio 2012/4 giugno 2012, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'insorgenza del credito contributivo azionato dall' . CP_2
Ha in particolare contestato le risultanze finali del predetto accertamento deducendo che il in primo luogo non aveva mai lavorato alla sue dipendenze prima della regolare Pt_1
assunzione avvenuta il 21 aprile 2020 ed ancora che questi avesse sempre svolto, diversamente da quanto ritenuto dagli organi ispettivi che avevano accertato l'osservanza di un orario di quaranta ore settimanali, la sua prestazione lavorativa per tre ore giornaliere e dunque per quindici ore alla settimana, conformemente a quanto stabilito nel contratto di assunzione.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi concluso domandando la revoca e/o l'annullamento dell'avviso di addebito opposto o, in subordine, disporsi la sua condanna al pagamento delle somme effettivamente dovute a tal titolo all'esito dell'accertamento condotto in causa.
Si sono ritualmente costituite l' e la onde contestare la fondatezza delle CP_2 Controparte_2
avverse difese.
In particolare hanno sostenuto l'inammissibilità delle eccezioni preliminari in quanto tardivamente proposte.
2 Nel merito hanno poi richiamato gli accertamenti ispettivi posti alla base della pretesa azionata con l'avviso di addebito opposto deducendo la correttezza degli stessi e dunque l'effettivo svolgimento da parte del di attività lavorativa alle dipendenze del Pt_1
quale autista ed operaio addetto al montaggio di mobili per il periodo che va dal 5 CP_1
gennaio 2010 al 6 settembre 2011 per complessive 40 ore di lavoro alla settimana.
Hanno conseguentemente concluso per il rigetto del ricorso in opposizione o, in subordine, per la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma, rispetto a quella ingiunta, nella misura accertata in causa.
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 855/2021 del 12 luglio 2021, dopo aver dichiarato inammissibili le eccezioni preliminari ha rigettato il ricorso ritenendo, sulla scorta degli elementi di conoscenza complessivamente emersi, che la ricostruzione operata in sede ispettiva dagli ispettori quanto all'inizio della prestazione lavorativa del ed alla misura Pt_1
dell'impegno orario settimanale cui era tenuto, fosse corretta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello col quale ha chiesto Controparte_1
che, in riforma della gravata sentenza, venga accolto il ricorso in opposizione con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Queste ultime si sono ritualmente costituite in giudizio onde contestare la fondatezza dell'atto di appello avendo il primo giudice fatto corretta applicazione nella sua decisione delle norme e dei principi che regolano la materia controversa.
Hanno quindi concluso per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa appellante ha affidato le contestazioni rispetto alla sentenza impugnata a due motivi di doglianza.
Col primo ha sostenuto l'ammissibilità e fondatezza delle eccezioni preliminari avanzate nel primo giudizio posto che la mancata indicazione nel provvedimento impositivo del termine per proporre opposizione avverso lo stesso determina la lesione dei diritti difensivi e del principio di affidamento talchè il Collegio, valutati i motivi di censura quanto alla genericità del provvedimento, dovrà dichiararne la nullità.
3 Nel merito ha reiterato le argomentazioni difensive già svolte in prime cure sostenendo l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice posto che, sulla base delle complessive risultanze istruttorie, è emerso che il lavorava per circa 3 o 4 ore al giorno, Pt_1
dunque per l'orario pattuito, e che la denuncia che egli aveva sporto contro il CP_1
presso la D.T.L. di Cagliari era dovuta ad un mero malinteso con quest'ultimo.
L'Istituto appellante ha contestato tale ricostruzione deducendo la regolarità dell'avviso di addebito opposto siccome conforme col modello legale a tal fine previsto ed ancora la esattezza delle risultanze contenute nell'accertamento ispettivo quanto alla esatta ricostruzione della vicenda lavorativa che aveva interessato il Pt_1
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1. Osserva la Corte che nelle more del giudizio è entrata in vigore, a decorrere dal 2 agosto
2025, la legge n. 108/2025 con la quale è stato convertito il D.L. n. 84/2025, il cui articolo 12 bis, inserito in sede di conversione, testualmente recita:
1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia Controparte_3
parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi
4 titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Ebbene nel presente giudizio la difesa appellante, con le note depositate l'11 giugno 2024, aveva rappresentato, documentando tale circostanza, di aver aderito alla definizione agevolata
(cd. rottamazione quater) dei carichi pendenti affidati alla Controparte_3
di cui alla legge n. 197/2022 e di aver quindi ricevuto la relativa comunicazione recante gli importi da corrispondere alle scadenze indicate onde definire la propria posizione debitoria.
Nel medesimo frangente ha depositato la documentazione attestante il pagamento delle prime quattro rate.
Successivamente la stessa difesa appellante, con le note depositate il 10 dicembre 2025, ha documentato il pagamento a saldo delle ultime 4 rate dovute, circostanza questa confermata dalla difesa appellata mediante il deposito, avvenuto il 15 dicembre 2025, di una nota del reparto competente che attesta l'inesistenza di importi residui a carico del a valere CP_1
per le causali indicate nell'avviso di addebito opposto (cfr. produzioni in atti della parte appellante e delle parti appellate).
2. Tanto premesso atteso che ricorrono i presupposti per ritenere che si sia verificato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata non resta alla Corte che dichiarare l'estinzione del presente giudizio nonché la inefficacia della sentenza impugnata, fermi gli effetti di cui al comma 2 ultimo periodo di cui al disposto del richiamato art. 12 bis della legge n. 108/2025.
Si tratta, infatti, di una norma di interpretazione autentica, dunque provvista di efficacia retroattiva e come tale applicabile anche nella vicenda processuale in disamina.
In particolare la difesa appellante ha prodotto in giudizio la documentazione richiesta dalla legge, compresa quella comprovante il pagamento dell'intero debito come rideterminato all'esito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata delle pendenze contributive, circostanza quest'ultima attestata anche dalle parti appellate nei termini poc'anzi esposti.
Osserva, infine, la Corte che sulla immediata operatività della recente disciplina introdotta dalla legge in esame con riguardo anche ai giudizi in corso si è, d'altra parte, pronunciata la
Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 29574/2025.
5 3. Le spese di lite di questo grado di giudizio, tenuto conto della assoluta novità della disciplina sulla base della quale viene definita la controversia, essendo entrata in vigore, come detto, il 2 agosto 2025, possono essere compensate tra le parti nella loro integralità (cfr. analoghe statuizioni in tal senso adottate da Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, sent.
n. 975/2025, est. Parisi, Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, sent. n. 542/2025 est.
Tritto).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legge n. 84/2025, come convertito con legge n. 108/2025, l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, dichiara inefficace la sentenza impugnata;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari il 19 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente del Collegio
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