TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G.6965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del giudice monocratico, Dott. Andrea Ferraiuolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.6965/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
a) nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1968 e Parte_1 residente in [...], 900, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 22.790-160;
b) nato in [...]/MG, Brasile, in data 17/01/1959 e Controparte_1 residente in [...], 173, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 21.330-050;
c) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_2
16/12/1986 e residente in [...], 438, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 21.321-
230;
d) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2
06/04/2009, rappresentato dal padre e dalla madre Controparte_2 [...]
brasiliana, nata in [...]/RJ, Brasile, in data 05/12/1988 e Persona_1 residente in [...], 400, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: ; C.F._1
e) nata in [...]/RJ, Brasile, in data 03/03/1984 e Parte_3 residente in [...], 438, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 21.321-230;
f) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_3
21/10/1978 e residente in [...]do Moinho, 712, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 23.040-
550;
g) , nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_4
10/12/2009, rappresentato dalla madre , precedentemente Controparte_3 qualificata, e dal padre , brasiliano, nato in [...]/RJ, Brasile, Persona_2 in data 01/01/1980 e residente in [...]do Moinho, 712, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP:
23.040-550;
h) , nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/04/1978 e residente Controparte_4 in Rua Ernani Agrícola, 601, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP: 30.492-040;
i) , nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_5
14/09/1954 e residente in [...]. Raimundo Alves Torres, 180, Viçosa/MG, Brasile, CAP:
; C.F._2
j) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1980 e Controparte_5 residente in [...], 55, Rio Piracicaba/MG, Brasile, CAP: 35.940-
000;
k) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 09/03/1981 e residente in Controparte_6
Praça Professora Ana Cândido, 72, Varginha/MG, Brasile, CAP: 37.004-425;
l) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 20/11/1989 Controparte_7
e residente in [...]. , 1.100, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 22.620- Controparte_8
901;
m) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_6
10/11/1993 e residente in [...], 117, Barra Mansa/RJ, Brasile, CAP: 27.345-
270,
n) nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_7
30/11/1999 e residente in [...], 45, TeresópolisRJ, Brasile, CAP: 25954-240.
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati, come da procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.09.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_9 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore nato a [...] Persona_3
RI (provincia di Salerno), il 27/05/1861 (doc.5), sposato con la signora Persona_4 in data 08/03/1886 (doc.7) e mai naturalizzatosi brasiliano.
Contestualmente, la ricorrente , nata in [...]/MG, Parte_5
Brasile, in data 14/09/1954 (doc.22), coniuge del ricorrente , nato in Controparte_4
Ponte Nova/MG, Brasile, in data 18/04/1978 (doc.20), chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, ai sensi del'art.5 della legge 5 febbraio 1992, n.91.
Al fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti, attraverso le certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'avo italiano non si naturalizzava come cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (doc.6).
Conseguentemente, chiedevano di: 1) accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis per i ricorrenti diretti discendenti dell'avo; 2) accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii per la ricorrente da , coniuge del ricorrente Pt_5 Parte_5 CP_4
; 3) ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile
[...] Controparte_9 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato: sì costituiva in giudizio con comparsa in data 13.08.2024, Controparte_9 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione, poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009). Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superato in concreto, essendo fatto notorio che presso i consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318). Diversa e più complessa è la valutazione della domanda di acquisizione della cittadinanza italiana iure matrimonii in favore della ricorrente la ricorrente , coniuge Parte_5 del ricorrente , che, invece, va dichiarata inammissibile per le ragioni Controparte_4 che seguono.
L'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii trova la sua disciplina nell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che espressamente prevede :"il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, purché al momento dell'adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi".
Presupposto fondamentale e imprescindibile per l'accesso alla procedura di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii. è la cittadinanza italiana del coniuge. Non è sufficiente che il coniuge abbia diritto alla cittadinanza italiana o che la stia richiedendo, deve averla già acquisita attraverso il completamento della procedura di riconoscimento.
Il requisito della cittadinanza italiana del coniuge non solo deve sussistere al momento della presentazione della domanda, ma deve permanere fino al momento dell'adozione del decreto di concessione. La normativa prevede, infatti, che non deve essere intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale dei coniugi.
Nel caso di specie, il ricorrente , nato in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_4
18/04/1978, al momento della presentazione della domanda, non è ancora formalmente riconosciuto come cittadino italiano, trovandosi nella medesima condizione giuridica del coniuge straniero. Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, pur avendo natura dichiarativa di uno status preesistente, dal punto di vista procedurale, si perfeziona solo con il provvedimento giurisdizionale che ne accerta l'esistenza. Il giudice non può anticipare gli effetti di un riconoscimento non ancora perfezionato, poiché ciò contrasterebbe con il principio di certezza del diritto e con la natura vincolata del procedimento.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:” quando venga provata l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 (matrimonio con cittadino italiano, residenza legale in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio, assenza di separazione/scioglimento del vincolo coniugale, insussistenza di reati ostativi), lo straniero vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana “(cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 7324 del 2022). La disciplina della cittadinanza iure matrimonii presenta, pertanto, un regime giuridico e processuale completamente diverso rispetto alla cittadinanza iure sanguinis; la distinzione fondamentale tra i due istituti non è meramente formale, ma sostanziale. Mentre la cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto che si acquisisce automaticamente per nascita e che può essere fatto valere direttamente in via giurisdizionale quando sussistano i presupposti di legge;
la cittadinanza iure matrimonii richiede un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 91/1992, al momento della richiesta e fino al momento del riconoscimento.
Pertanto, vero è che in materia di concessione della cittadinanza italiana iure matrimonii, la natura di diritto soggettivo della pretesa del coniuge del cittadino italiano radica la giurisdizione innanzi al giudice ordinario, ma solo a determinate condizioni.
Così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano, il provvedimento di riconoscimento presuppone la verifica di una serie di condizioni che devono sussistere al momento della sua adozione. L'acquisto della cittadinanza non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, essendo necessario l'intervento formale dell'amministrazione per verificare il concorso di tali requisiti, che devono essere non valutati, ma semplicemente accertati” (cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25441 del 11 novembre 2020).
L'autorità amministrativa competente deve pronunciarsi entro i termini previsti dall'art. 2 della legge n. 241/1990; e sebbene il comma 4 di tale articolo escluda i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana dall'applicazione del limite generale di centottanta giorni, ciò non significa che l'amministrazione non sia tenuta a pronunciarsi entro termini ragionevoli.
Solo in caso di inerzia dell'amministrazione oltre i termini stabiliti, o di diniego ritenuto illegittimo,
l'interessato potrà adire il giudice ordinario per ottenere la tutela dei propri diritti.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato di aver Parte_5 presentato istanza amministrativa specifica per l'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, né di aver ricevuto diniego o di trovarsi in una situazione di inerzia dell'amministrazione oltre i termini di legge per tale specifica procedura. Ha invece direttamente adito il Tribunale per una pretesa che non può essere fatta valere in via giurisdizionale senza il previo esperimento del procedimento amministrativo. Tale circostanza comporta l'inammissibilità della domanda, in quanto manca il presupposto sostanziale per l'esercizio dell'azione giurisdizionale. L'azione giurisdizionale presuppone l'esistenza di un diritto azionabile e di un interesse concreto e attuale alla pronuncia del giudice. Nel caso di cittadinanza iure matrimonii, tale interesse sorge solo dopo l'esperimento del procedimento amministrativo e in presenza di inerzia o diniego dell'autorità competente. La domanda risulta, pertanto, inammissibile anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, in quanto il ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una situazione che giustifichi il ricorso alla tutela giurisdizionale, non avendo esperito il procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii.
L'inammissibilità va dichiarata d'ufficio, nonostante la mancata specifica eccezione del
[...]
, in quanto si tratta di vizio di ordine pubblico rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. CP_9
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande proposte per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dai ricorrenti:
a) nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1968; Parte_1
b) nato in [...]/MG, Brasile, in data 17/01/1959; Controparte_1
c) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_2
16/12/1986;
d) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2 Parte_1
06/04/2009;
e) nata in [...]/RJ, Brasile, in data 03/03/1984; Parte_3
f) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data CP_3 Controparte_3
21/10/1978;
g) , nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_4
10/12/2009;
h) , nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/04/1978; Controparte_4
i) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1980; Controparte_5
j) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 09/03/1981; Controparte_6
k) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 20/11/1989; Controparte_7
l) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_6
10/11/1993,
m) nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_7
30/11/1999 devono essere accolte, essendo stata dimostrata la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata”, dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. Grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo
11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in precedenza indicati e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i suddetti ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti. Diversamente, la domanda proposta dalla ricorrente da , per Pt_5 Parte_5
l'acquisizione della cittadinanza italiana iure matrimonii deve essere dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 5 della legge 91 del 1992.
La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, discendenti diretti dell'avo Per_3
:
[...]
a) nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1968; Parte_1
b) nato in [...]/MG, Brasile, in data 17/01/1959; Controparte_1
c) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_2
16/12/1986;
d) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2 Parte_1
06/04/2009;
e) nata in [...]/RJ, Brasile, in data 03/03/1984; Parte_3
f) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data CP_3 Controparte_3
21/10/1978;
g) , nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_4
10/12/2009;
h) , nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/04/1978; Controparte_4
i) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1980; Controparte_5
j) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 09/03/1981; Controparte_6
k) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 20/11/1989; Controparte_7
l) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_6
10/11/1993,
m) nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_7
30/11/1999 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii proposta in favore di da , per mancanza dei Pt_5 Parte_5 presupposti sostanziali di legge;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 24.11.25
Il Giudice
Dott. Andrea Ferraiuolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del giudice monocratico, Dott. Andrea Ferraiuolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G.6965/2024, avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
a) nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1968 e Parte_1 residente in [...], 900, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 22.790-160;
b) nato in [...]/MG, Brasile, in data 17/01/1959 e Controparte_1 residente in [...], 173, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 21.330-050;
c) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_2
16/12/1986 e residente in [...], 438, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 21.321-
230;
d) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2
06/04/2009, rappresentato dal padre e dalla madre Controparte_2 [...]
brasiliana, nata in [...]/RJ, Brasile, in data 05/12/1988 e Persona_1 residente in [...], 400, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: ; C.F._1
e) nata in [...]/RJ, Brasile, in data 03/03/1984 e Parte_3 residente in [...], 438, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 21.321-230;
f) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_3
21/10/1978 e residente in [...]do Moinho, 712, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 23.040-
550;
g) , nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_4
10/12/2009, rappresentato dalla madre , precedentemente Controparte_3 qualificata, e dal padre , brasiliano, nato in [...]/RJ, Brasile, Persona_2 in data 01/01/1980 e residente in [...]do Moinho, 712, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP:
23.040-550;
h) , nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/04/1978 e residente Controparte_4 in Rua Ernani Agrícola, 601, Belo Horizonte/MG, Brasile, CAP: 30.492-040;
i) , nata in [...]/MG, Brasile, in data Parte_5
14/09/1954 e residente in [...]. Raimundo Alves Torres, 180, Viçosa/MG, Brasile, CAP:
; C.F._2
j) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1980 e Controparte_5 residente in [...], 55, Rio Piracicaba/MG, Brasile, CAP: 35.940-
000;
k) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 09/03/1981 e residente in Controparte_6
Praça Professora Ana Cândido, 72, Varginha/MG, Brasile, CAP: 37.004-425;
l) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 20/11/1989 Controparte_7
e residente in [...]. , 1.100, Rio de Janeiro/RJ, Brasile, CAP: 22.620- Controparte_8
901;
m) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_6
10/11/1993 e residente in [...], 117, Barra Mansa/RJ, Brasile, CAP: 27.345-
270,
n) nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_7
30/11/1999 e residente in [...], 45, TeresópolisRJ, Brasile, CAP: 25954-240.
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Bonato ed elettivamente domiciliati, come da procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_9 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 18.09.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_9 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore nato a [...] Persona_3
RI (provincia di Salerno), il 27/05/1861 (doc.5), sposato con la signora Persona_4 in data 08/03/1886 (doc.7) e mai naturalizzatosi brasiliano.
Contestualmente, la ricorrente , nata in [...]/MG, Parte_5
Brasile, in data 14/09/1954 (doc.22), coniuge del ricorrente , nato in Controparte_4
Ponte Nova/MG, Brasile, in data 18/04/1978 (doc.20), chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii, ai sensi del'art.5 della legge 5 febbraio 1992, n.91.
Al fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti, attraverso le certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'avo italiano non si naturalizzava come cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (doc.6).
Conseguentemente, chiedevano di: 1) accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis per i ricorrenti diretti discendenti dell'avo; 2) accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii per la ricorrente da , coniuge del ricorrente Pt_5 Parte_5 CP_4
; 3) ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile
[...] Controparte_9 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il ritualmente citato: sì costituiva in giudizio con comparsa in data 13.08.2024, Controparte_9 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative. Concludeva evidenziando che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”. Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione, poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio
e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009). Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superato in concreto, essendo fatto notorio che presso i consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318). Diversa e più complessa è la valutazione della domanda di acquisizione della cittadinanza italiana iure matrimonii in favore della ricorrente la ricorrente , coniuge Parte_5 del ricorrente , che, invece, va dichiarata inammissibile per le ragioni Controparte_4 che seguono.
L'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii trova la sua disciplina nell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che espressamente prevede :"il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, purché al momento dell'adozione del decreto non sia intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi".
Presupposto fondamentale e imprescindibile per l'accesso alla procedura di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii. è la cittadinanza italiana del coniuge. Non è sufficiente che il coniuge abbia diritto alla cittadinanza italiana o che la stia richiedendo, deve averla già acquisita attraverso il completamento della procedura di riconoscimento.
Il requisito della cittadinanza italiana del coniuge non solo deve sussistere al momento della presentazione della domanda, ma deve permanere fino al momento dell'adozione del decreto di concessione. La normativa prevede, infatti, che non deve essere intervenuto lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale dei coniugi.
Nel caso di specie, il ricorrente , nato in [...]/MG, Brasile, in data Controparte_4
18/04/1978, al momento della presentazione della domanda, non è ancora formalmente riconosciuto come cittadino italiano, trovandosi nella medesima condizione giuridica del coniuge straniero. Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, pur avendo natura dichiarativa di uno status preesistente, dal punto di vista procedurale, si perfeziona solo con il provvedimento giurisdizionale che ne accerta l'esistenza. Il giudice non può anticipare gli effetti di un riconoscimento non ancora perfezionato, poiché ciò contrasterebbe con il principio di certezza del diritto e con la natura vincolata del procedimento.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:” quando venga provata l'esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 (matrimonio con cittadino italiano, residenza legale in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio, assenza di separazione/scioglimento del vincolo coniugale, insussistenza di reati ostativi), lo straniero vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana “(cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 7324 del 2022). La disciplina della cittadinanza iure matrimonii presenta, pertanto, un regime giuridico e processuale completamente diverso rispetto alla cittadinanza iure sanguinis; la distinzione fondamentale tra i due istituti non è meramente formale, ma sostanziale. Mentre la cittadinanza iure sanguinis costituisce un diritto che si acquisisce automaticamente per nascita e che può essere fatto valere direttamente in via giurisdizionale quando sussistano i presupposti di legge;
la cittadinanza iure matrimonii richiede un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 91/1992, al momento della richiesta e fino al momento del riconoscimento.
Pertanto, vero è che in materia di concessione della cittadinanza italiana iure matrimonii, la natura di diritto soggettivo della pretesa del coniuge del cittadino italiano radica la giurisdizione innanzi al giudice ordinario, ma solo a determinate condizioni.
Così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano, il provvedimento di riconoscimento presuppone la verifica di una serie di condizioni che devono sussistere al momento della sua adozione. L'acquisto della cittadinanza non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dalla legge, essendo necessario l'intervento formale dell'amministrazione per verificare il concorso di tali requisiti, che devono essere non valutati, ma semplicemente accertati” (cfr. Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25441 del 11 novembre 2020).
L'autorità amministrativa competente deve pronunciarsi entro i termini previsti dall'art. 2 della legge n. 241/1990; e sebbene il comma 4 di tale articolo escluda i procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana dall'applicazione del limite generale di centottanta giorni, ciò non significa che l'amministrazione non sia tenuta a pronunciarsi entro termini ragionevoli.
Solo in caso di inerzia dell'amministrazione oltre i termini stabiliti, o di diniego ritenuto illegittimo,
l'interessato potrà adire il giudice ordinario per ottenere la tutela dei propri diritti.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato di aver Parte_5 presentato istanza amministrativa specifica per l'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, né di aver ricevuto diniego o di trovarsi in una situazione di inerzia dell'amministrazione oltre i termini di legge per tale specifica procedura. Ha invece direttamente adito il Tribunale per una pretesa che non può essere fatta valere in via giurisdizionale senza il previo esperimento del procedimento amministrativo. Tale circostanza comporta l'inammissibilità della domanda, in quanto manca il presupposto sostanziale per l'esercizio dell'azione giurisdizionale. L'azione giurisdizionale presuppone l'esistenza di un diritto azionabile e di un interesse concreto e attuale alla pronuncia del giudice. Nel caso di cittadinanza iure matrimonii, tale interesse sorge solo dopo l'esperimento del procedimento amministrativo e in presenza di inerzia o diniego dell'autorità competente. La domanda risulta, pertanto, inammissibile anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, in quanto il ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una situazione che giustifichi il ricorso alla tutela giurisdizionale, non avendo esperito il procedimento amministrativo previsto dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza iure matrimonii.
L'inammissibilità va dichiarata d'ufficio, nonostante la mancata specifica eccezione del
[...]
, in quanto si tratta di vizio di ordine pubblico rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. CP_9
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande proposte per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dai ricorrenti:
a) nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1968; Parte_1
b) nato in [...]/MG, Brasile, in data 17/01/1959; Controparte_1
c) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_2
16/12/1986;
d) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2 Parte_1
06/04/2009;
e) nata in [...]/RJ, Brasile, in data 03/03/1984; Parte_3
f) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data CP_3 Controparte_3
21/10/1978;
g) , nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_4
10/12/2009;
h) , nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/04/1978; Controparte_4
i) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1980; Controparte_5
j) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 09/03/1981; Controparte_6
k) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 20/11/1989; Controparte_7
l) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_6
10/11/1993,
m) nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_7
30/11/1999 devono essere accolte, essendo stata dimostrata la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata”, dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. Grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso. A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo
11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che
l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti in precedenza indicati e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i suddetti ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti. Diversamente, la domanda proposta dalla ricorrente da , per Pt_5 Parte_5
l'acquisizione della cittadinanza italiana iure matrimonii deve essere dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 5 della legge 91 del 1992.
La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, discendenti diretti dell'avo Per_3
:
[...]
a) nato in [...]/MG, Brasile, in data 11/12/1968; Parte_1
b) nato in [...]/MG, Brasile, in data 17/01/1959; Controparte_1
c) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Controparte_2
16/12/1986;
d) nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_2 Parte_1
06/04/2009;
e) nata in [...]/RJ, Brasile, in data 03/03/1984; Parte_3
f) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data CP_3 Controparte_3
21/10/1978;
g) , nato in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_4
10/12/2009;
h) , nato in [...]/MG, Brasile, in data 18/04/1978; Controparte_4
i) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 12/03/1980; Controparte_5
j) . , nato in [...]/MG, Brasile, in data 09/03/1981; Controparte_6
k) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data 20/11/1989; Controparte_7
l) , nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_6
10/11/1993,
m) nata in [...]/RJ, Brasile, in data Parte_7
30/11/1999 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii proposta in favore di da , per mancanza dei Pt_5 Parte_5 presupposti sostanziali di legge;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 24.11.25
Il Giudice
Dott. Andrea Ferraiuolo