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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 6366/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 985/2018, pubblicata il 22 maggio 2018, emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Civile
TRA
(1) (codice fiscale ), (2) (3) Parte_1 CodiceFiscale_1
(codice fiscale ) e (4) Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
(codice fiscale , in proprio e quali eredi del
[...] CodiceFiscale_3
defunto , (5) (codice fiscale Persona_1 Parte_4 C.F._4
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Marottoli (codice fiscale
[...]
), in virtù della procura in atti CodiceFiscale_5 -appellanti-
E
(6)la (codice fiscale ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Modena Via S. Carlo n.16, in persona del legale rappresentante pro
tempore, quale mandataria in nome e per conto di (già Controparte_2 [...]
rappresentata e difesa dall' avv. Edoardo Volino (codice Controparte_3
fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._6
-appellata-
Contr (7) la , in persona dei liquidatori pro tempore Controparte_5
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione per l'udienza del 12 dicembre 2013, notificato in data 28 giugno 2013, , in proprio e nella qualità di Parte_4
C amministratore unico della . , , CP_5 Persona_1 Parte_1
Cont
, (quali co- fideiussori pro quota della Parte_2 Parte_3
[...]
, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino la CP_5 [...]
(ora al fine di: Controparte_3 Controparte_6
“1) Accertare e dichiarare la nullità e/o simulazione del contratto di mutuo chirografario concluso in data 30.06.2010 ed identificato dal n. 021-1007294 dell'importo di € 1.300.000,00, per i motivi esposti in premessa”; “2) Accertare, previa declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto illegittimamente applicata e dell'usurarietà del tasso di interesse applicato, l'effettivo ammontare del saldo debitore del c/c di corrispondenza alla
Con data del 30.06.2010 identificato dal n. 20773 ed intrattenuto dalla CP_5
con ”; CP_2 CP_3
“3) In caso di opposizione, condannare la convenuta alla refusione delle spese e compenso per la presente causa” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione).
A fondamento delle loro pretese, gli attori deducevano che:
Cont
-in data 4 dicembre 2002, tra la e la CP_5 Controparte_7
(poi ed ora ,
[...] Controparte_3 Controparte_2
Filiale di , veniva concluso un contratto di apertura di conto corrente di CP_7
corrispondenza. Tra le condizioni economiche le parti pattuivano il tasso d'interesse (debitore/ creditore) e la capitalizzazione trimestrale degli interessi nel rispetto del principio della reciprocità;
- fino al 30 settembre 2004, salvo piccoli sbilanciamenti limitati a brevi periodi, il conto presentava costantemente un saldo attivo;
Cont
- in data 18 aprile 2004 la chiedeva ed otteneva dalla Banca la CP_5
concessione di una linea di credito di € 250.000,00 a scadenza fissa del 30 novembre 2005, “garantita da fideiussioni personali pro quota dei Sigg. ri
, e (…) utilizzata nei mesi Persona_2 Persona_3 Persona_1
successivi entro i limiti concordati”;
- con delibera del 28 giugno 2005 la Banca accoglieva la richiesta di affidamento per l'ammontare di € 750.000,00 in sostituzione della precedente linea di credito temporanea da regolare in c/c e garantita da fideiussione (sempre limitata pro quota) dai , e “fissando il termine di efficacia della Pt_1 Per_3 Per_2
disponibilità finanziaria fino al 32.03.2006 dietro riconoscimento di un determinato tasso di interesse, con esclusione di CTMS (Commissione
Trimestrale di Massimo Scoperto) fino al limite di utilizzo di € 250.000,00 e di una CTMS dello 0,25% per utilizzazioni oltre la soglia (…)”; concedeva alla società un nuovo fido per € 750.000,00, in sostituzione di quello precedente ormai scaduto.
Cont
-nel corso degli anni, sul c/c di corrispondenza della venivano CP_5
effettuate delle annotazioni contabili relative ad interessi passivi, commissioni e spese unilateralmente pretese ed appostate dalla in assenza di alcuna CP_2
preventiva comunicazione e/o accettazione da parte del correntista, “portando il saldo passivo del conto corrente ad € 1.316.795,60 alla data del 30.06.2010”,
“tale saldo debitore è frutto di indebite annotazioni di poste passive per interessi praticati dalla in relazione al contratto di affidamento in conto corrente e CP_2
di spese per operazioni o commissioni del tutto indebite”;
Cont
- pertanto, la concedeva alla un mutuo chirografario CP_2 CP_5
dell'importo di € 1.300.000,00, al Tasso annuo Effettivo Globale del 3,48% della durata di 5 anni e da erogare sul c/c n. 20773. A garanzia del cui rimborso veniva prestata una fideiussione specifica e pro quota, da parte di , Persona_1
, , e e di e , tutti Pt_1 Pt_4 Parte_2 Pt_3 Persona_3 Persona_4
soci della Gli attori deducevano, infine, che la quota di garanzia CP_5
individualmente assunta da ciascun garante, corrispondeva esattamente alla quota di partecipazione dei garanti al capitale sociale dell'obbligata principale. I.2. Con comparsa di costituzione del 5 novembre 2013, si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza Controparte_3
e la genericità delle avverse deduzioni in punto di “ nullità e/o simulazione del contratto di mutuo chirografaro”, di “ CMS e usurarietà del tasso di interesse applicato”, chiedendone il rigetto.
Spiegava domanda riconvenzionale con cui chiedeva il pagamento nei
C confronti della . e dei suoi fideiussori della propria pretesa CP_5
creditoria, pari all'importo di €981.170,99 ( di cui € 568.888,62 per n. 8 rate trimestrali del mutuo scadute e rimaste impagate dal 30.12.2011 al 30.09.
2013, oltre interessi di mora;
€ 412.282.17 per la sola sorta capitale di n. 7 rate a scadere dal 30.12.2013 al 30.06.2015” ovvero delle somme di cui dovessero risultare debitori.
I.3. All'udienza di comparizione delle parti, in data 17 dicembre 2013 il procuratore degli attori, avv. Stefano Marottoli, in via preliminare, depositava
Cont l'atto di rinuncia al mandato professionale conferito dalla debitrice principale ed avanzava contestuale domanda di regresso e di rilevo del CP_5
fideiussore nei confronti della stessa società, costituitasi con il patrocinio di nuovo difensore. Inoltre, proponeva istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della stessa con contestuale richiesta di spostamento CP_8
dell'udienza di comparizione delle parti.
I.4. All'udienza del giorno 28 gennaio 2014, il Giudice autorizzava la suddetta chiamata in giudizio del terzo concedendo alle parti i CP_8
termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. I.5. All'udienza del giorno 08 settembre 2015, fissata per il conferimento dell'incarico al C.T.U., la difesa della Banca convenuta faceva rilevare che, dinanzi al Tribunale di Avellino pendeva altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 501/2014, recante RG. N. 2970/2014, ad oggetto il pagamento della somma di € 981.170,99, corrispondente alle 8 rate trimestrali scadute e non pagate ed alle 7 rate a scadere, promosso da altri due fideiussori, Per_4
e , concesso alla stessa
[...] Controparte_9 Controparte_3
in forza delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti a garanzia della Per_4
Cont medesima obbligazione principale della chiedendone la riunione CP_5
al giudizio più antico.
I.6. Depositate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., i procedimenti venivano riuniti.
I.7. All'udienza del giorno 31 maggio 2016, il Giudice del primo grado si riservava in ordine all'istanza di concessione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., nuovamente formulata dalla difesa della Banca, non soltanto nei confronti dei
, ma altresì nei confronti dei , quali parti opponenti del giudizio Pt_1 Per_4
riunito.
I.8. Il Giudice, sciogliendo la riserva, dopo aver rilevato che l'estensione della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti dei fideiussori fosse ammissibile, così disponeva: “Ingiunge a e Controparte_9 Persona_4
il pagamento di € 981.170,99 (RATE SCADUTE DI CUI LA BANCA IN
RICONVENZIONALE AVEVA RICHIESTO IL PAGAMENTO) oltre interessi di mora come richiesti, autorizzando la provvisoria esecutività dell'ordinanza medesima...”. I.9. In seguito all'istanza di integrazione dell'ordinanza, avanzata dalla
Banca convenuta, veniva incardinato il sub procedimento (R.G. n. 3030-1/2013) nell'ambito del quale si costituivano i con propria comparsa di risposta, Pt_1
eccependo e rilevando l'inammissibilità dell'istanza di correzione e/o integrazione, nonché l'infondatezza della medesima e l'erroneità della pretesa per come formulata in danno dei garanti attori.
I.10. Con ordinanza del 15 settembre 2016, in accoglimento dell'apposita istanza formulata dalla Banca, il Giudice ingiungeva, ai sensi dell'art. 183 ter c.p.c., ai , il pagamento di € 156.000,00 ciascuno, autorizzandone la Pt_1
provvisoria esecuzione, e concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rispettivamente nei limiti di € 487.000,00 nei confronti di e di € 682.500,00 nei confronti di . Controparte_9 Persona_4
I.11. Con sentenza n. 985/2018, pubblicata in data 22 maggio 2018, il
Tribunale di Avellino così provvedeva:
”
1. Condanna al pagamento in favore della CP_8 Controparte_3
dell'importo di € 963.233,57, oltre interessi di mora come richiesti in solido con
i garanti, , , , Parte_5 Parte_1 Parte_2
, questi ultimi nei limiti dell'importo di € 156.000,00 ciascuno;
e Parte_3
nei limiti di € 487.000,00 per e € 682.500,00 per Controparte_9 Per_4
”;
[...]
“2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 50172014 in € 963.233,57 ed ogni altro titolo esecutivo che viene sostituito dal presente dispositivo di sentenza”; “3. Condanna In , , , CP_5 Parte_4 Persona_1 Parte_1
, , e in solido Parte_2 Parte_3 Controparte_9 Persona_4
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per esborsi –oltre spese CTU già liquidate- ed € 28.000,00 oltre accessori se documentati e come
per legge”:
II.1. Avverso la suddetta sentenza - con atto di citazione per l'udienza del 15 aprile 2019, notificato in data 21 dicembre 2018 nei confronti della
[...]
- , , Controparte_10 Persona_1 Parte_1 Parte_4
, e proponevano appello, articolando
[...] Parte_2 Parte_3
distinte censure come di seguito rubricate:
1) “Nullità della fideiussione per violazione delle norme Antitrust (rt. 2 L.
n. 287/1990”;
2) “Errore di diritto - omessa pronuncia - nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 1939 c.c.- nullità mutuo per difetto di causa in concreto e/o indeterminatezza e/o illiceità dell'oggetto”;
3) “Nullità delle fideiussione ex art. 1941 c-c- omessa pronuncia –errore di fatto e di diritto”,
4) “Errore di fatto e diritto – violazione e/o errata interpretazione di legge- ricognizione delle prove – ultrapetizione”;
5) “Omessa pronuncia – domanda di regresso e rilievo dei fideiussori” ;
6) “Errata interpretazione o violazione di legge – condanna elle spese –
violazione del principio di soccombenza”:
7) “Omessa pronuncia – ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale”.
Tanto premesso, chiedevano all'adita Corte di: “1. In via cautelare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per i motivi esposti in premessa, sussistendone il fumus boni juris ed il periculum in mora”;
“2. In via principale, nel merito, accogliere l'appello e, in riforma della sentenza
n. 985/2018 emessa dal Tribunale Civile di Avellino, così provvedere:
2.1) accertare e dichiarare la nullità delle fidejussioni rilasciate dagli appellanti ed identificata con n. 5283681 del 30.06.2010, per violazione della disciplina antitrust per quanto esposto in premessa sub 2.1);
2.2) in via gradata ed autonoma accertare e dichiarare la nullità delle fidejussioni ai sensi dell'art. 1939 c. c. e la nullità del mutuo chirografario, per le ragioni
esposte in premessa sub 2.2);
2.3) sempre invia gradata ed autonoma, accertare e dichiarare la nullità delle fidejussioni ai sensi dell'art. 1941 cod. civ. per le ragioni esposte in premessa sub 2.3);
2.4) riformare la sentenza di primo grado nei sensi e per i motivi esposti in
premessa sub 2.4), accertando e dichiarando l'esatta misura dell'obbligazione gravante sui fidejussori;
2.5) in via ulteriore ed autonoma, accogliere la domanda di regresso e/o di rilievo come proposta dagli appellanti fin dal primo grado di giudizio, per i motivi esposti in premessa sub 2.5);
2.6) sempre in via autonoma, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese per le ragioni esposte in premessa sub
2.6)”; “3. Ordinare al Conservatore dei RR. II. di la cancellazione dell'iscrizione CP_7
ipotecaria del 05.06.2017, numeri 12192/RG e 1420/RP per i motivi esposti in premessa sub 3)”2;
“4. Condannare l'appellata, in caso di opposizione avverso il presente appello, al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
“5. In via del tutto subordinata, accogliere l'appello in merito alla ingiusta condanna degli appellanti anche al pagamento delle spese di causa in favore dell'appellata e dei costi di ctu, compensando integralmente le spese di entrambi
i gradi di giudizio”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 1° aprile
2019, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_11
ed eccependo tutto quanto ex adverso dedotto e sostenendo l'inammissibilità, per violazione dell'art. 345 e/o dell'art. 342 cod. proc. civ., nonché l'infondatezza dell'atto di appello.
Tutto ciò premesso, chiedeva all'adita Corte:
“Affinché piaccia all'ecc.ma Corte adita, respingere e/o rigettare integralmente
l'avverso gravame, poiché inammissibile e comunque manifestamente infondato
e, prima ancora di esso, respingere e/o rigettare l'istanza di sospensione della efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza impugnata, che andrà del pari integralmente confermata. Vinte le spese e i compensi professionali del
presente grado”. II.3. Nelle more del giudizio di appello, con comparsa del 13 gennaio
2020 , e si costituivano in prosecuzione “onde Pt_1 Parte_2 Parte_3
consentire il regolare svolgimento e prosecuzione del giudizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 299 e 300, 2 co. c.p.c.” quali eredi testamentari di Per_1
( deceduto il 7 ottobre 2019) con il patrocinio del medesimo difensore
[...]
avv. Stefano Marottoli, facendo proprie le deduzioni e le conclusioni già rassegnate dal loro dante causa.
II.4. Disposta la sospensione della esecutività della sentenza, ed espletata con esito negativo la procedura di mediazione delegata (giusta ordinanza del 4
giugno 2019) dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 13 dicembre 2024, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, le parti depositavano le loro note in sostituzione dell'udienza, e la Corte assegnava la causa in decisione con i termini (50+ 20) ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non CP_8
costituitasi in questo giudizio benchè regolarmente citata dagli appellanti con atto di appello ad essa notificato a mezzo notificazione telematica presso il difensore costituito in primo grado.
Al contempo va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di e , opponenti nel giudizio riunito in CP_9 Persona_4 primo grado e destinatari della sentenza di prime cure, che non hanno impugnato la sentenza, né sono stati convenuti nel presente giudizio.
Giova ricordare in proposito che , , , , Per_1 Pt_4 Pt_1 Pt_3
nonché e si sono impegnati, con Parte_2 CP_9 Persona_4
un unico atto, a garantire le obbligazioni contratte dalla nei Parte_6
confronti della allora (ora - Controparte_3 Controparte_2
nello specifico il mutuo chirografaro stipulato per ripianare l'esposizione debitoria del conto corrente ordinario dalla medesima società acceso presso la
[...]
entro l'importo di € 156.000,00 cadauno, Controparte_12 Pt_1
entro il valore di € 682.500,00 e , entro il Controparte_9 Persona_4
valore di € 487.500,00.
Trattasi evidentemente di confideiussione prevista dall'art.1946 c.c. ove più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore ed a garanzia di un medesimo debito, che comporta pacificamente, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione, la solidarietà dei confideiussori, che sul piano processuale non comporta l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario tra tutti gli obbligati, in quanto avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Come affermato dalla Suprema Corte la solidarietà passiva dei confideiussori non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, avendo il creditore la possibilità di richiedere il pagamento dell'intero anche ad uno solo dei fideiussori. Ne consegue che il giudizio di appello, trattandosi di causa scindibile, può legittimamente proseguire senza dover chiamare in causa tutti i fideiussori, dovendosi escludere la configurabilità di un litisconsorzio necessario sia sostanziale che processuale non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art.331 c.p.c. (in tali sensi Cass.n.13607/2011; n.2854/2016)
Pertanto, esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di e CP_9
. Persona_4
3. Ciò premesso, si appalesa infondata l'eccezione di inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello sollevata dalla difesa della appellata CP_3
Ed invero dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la riforma dl 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte. Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass.
n.24262/2020). Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
4. Venendo al merito della impugnazione, il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da (poi deceduto nel corso del giudizio di appello) e Per_1
dai figli , e ( poi costituitisi quali eredi Parte_2 Pt_1 Parte_3
testamentari del defunto padre ) e , confideiussori della Per_1 Parte_4
Cont società avverso la sentenza del Tribunale di Avellino Controparte_5
resa all'esito della riunione di due giudizi:
Cont 1) il primo introdotto dalla società correntista, e da e CP_5 Per_1
dai figli , , e (confideiussori pro quota Pt_1 Pt_4 Parte_2 Parte_3
della società), nei confronti della (ora Controparte_3 [...]
inteso a fare dichiarare la nullità/simulazione del Controparte_1
contratto di mutuo chirografaro sottoscritto dalla il 30 giugno CP_8 convenuta, in merito al quale gli attori contestavano l'erroneo saldo negativo con particolare riferimento all'illegittimo conteggio della CMS;
2) il secondo introdotto da e , soci (il primo in CP_9 Persona_4
ragione del 25%, il secondo in ragione del 35%) nonché confideiussori pro
quota della IN. con atto di opposizione al d.i. n. 501/2014 con cui CP_5
la aveva loro ingiunto il pagamento rispettivamente della somma di € CP_2
487.500,00 ed € 682.500,00 (in ragione delle rispettive quote sociali ) corrispondente alle rate scadute del mutuo chirografaro di € 1.300.000,00.
Nel giudizio riunito si costituiva la che in via riconvenzionale chiedeva CP_2
alla società ed ai suoi co- fideiussori il pagamento delle rate scadute rimaste impagate.
Cont All'esito della espletata CTU il Tribunale di Avellino condannava la
[...]
al pagamento in favore della banca dell'importo di € 963.233,57, oltre CP_5
interessi di mora come richiesti, in solido con i garanti, , , , Pt_4 Per_1 Pt_1
, , nei limiti dell'importo di € 156.000,00 ciascuno, e Parte_2 CP_13
e , nei limiti dell'importo di € 487.000,00 per CP_9 Persona_4
ed € 682.500,00 per , osservando che il consulente all'esito CP_9 Per_4
della espletata relazione, aveva rielaborato il saldo del conto al 29 ottobre 2012
(negativo per € 1.324,68) determinandolo in € 59.335,24 e aveva stornato tale saldo dal finanziamento originario di € 1.300.00,00, che quindi andava rideterminato in € 1.240.664,76, con un nuovo piano di ammortamento. In forza del ricalcolo operato dal CTU il credito della si sarebbe ridimensionato ad CP_2
€ 963.233,57, oggetto della condanna. 5. Il primo Giudice ha qualificato il contratto di “fideiussione specifica” stipulato dai con la in data 30 Parte_7 CP_2 Controparte_3
giugno 2010 , a garanzia del mutuo chirografaro concluso in pari data dalla con la , come fideiussione e non CP_8 Controparte_3
contratto autonomo, con tutte le ricadute sul regime applicabile.
Sul punto non è stata proposta specifica e rituale impugnazione (in via incidentale) dall'appellata la quale, nei suoi scritti difensivi, si è limitata CP_2
a ribadire la natura autonoma della garanzia onde sostenere la inammissibilità delle eccezioni fondate sugli artt. 1936 c.c..(cfr. pag. 12 della comparsa di risposta all'appello).
Le deduzioni esposte sono comunque infondate.
5.1.Com'è noto, “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito
le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.”
(da ultimo Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022 Rv. 665000 –
01; cfr. anche Cass. n. 16213/2018).
La questione del discrimen tra le due tipologie di negozio è stata diffusamente affrontata dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 3497/2010 e dalla giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n. 19736/2011; Cass. n. 22233/2014; Cass. n. 18572/2018; Cass. n. 6177/2020). In particolare, la
Suprema Corte ha posto l'attenzione su due profili, vale a dire il tenore delle clausole contrattuali e la diversa funzione cui è diretta la prestazione gravante sul garante autonomo.
Sotto il primo profilo, si è sottolineato che “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia
rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.”. L'altro elemento da valorizzare consiste, poi, nel fatto che “Il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento
della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è
tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un 'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore
insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.”
5.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso de quo, emerge la correttezza della qualificazione data dal primo giudice al contratto per cui è causa
(fideiussione codicistica, e non garanzia autonoma).
Da un lato, difatti, nel corpus contrattuale non è inserita alcuna clausola di “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, ma una mera clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. L'art. 7 del contratto di fideiussione, infatti, ponendo l'obbligo di pagamento “a semplice richiesta” (e non “a semplice richiesta e senza eccezioni”), non elide in nuce la possibilità per i garanti di opporre al creditore eccezioni concernenti il rapporto base e, con essa, l'accessorietà della garanzia,
bensì si limita a posticipare, rispetto al pagamento, la possibilità per il fideiussore di formulare tali eccezioni, in conformità con l'effetto della tipica clausola di cui all'art. 1462 c.c.
Dall'altro, è evidente, dato il tenore dell'art. 1 e dell'art. 7, che i Pt_1
e i hanno assunto l'obbligo di adempiere proprio l'obbligazione Per_4
principale della società garantita e non l'impegno di tenere indenne il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
La fideiussione in esame, infatti, “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
Del resto, le altre clausole messe in evidenza dall'appellante (art. 2, 8 e 9) non sconfessano l'accessorietà della garanzia in esame.
Invero, l'art. 2 recepisce una c.d. “clausola di reviviscenza”, in forza della quale il fideiussore resta obbligato a rimborsare la banca nel caso in cui il debitore o un terzo abbia effettuato il pagamento per l'obbligazione, ma tale operazione sia stata successivamente dichiarata inefficace, invalida o revocata per qualsiasi motivo. In altri termini, tale pattuizione evita che il garante si trovi liberato da una estinzione meramente temporanea dell'obbligazione principale dovuta ad un pagamento che, poi, viene successivamente meno e impone, per l'effetto, una
“rinascita” dell'obbligazione fideiussoria che, in teoria, sarebbe dovuta venir meno con la predetta estinzione. La compatibilità tra una siffatta clausola e il carattere accessorio della fideiussione è stata, peraltro, confermata in vari arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, n. 28663 del
27/12/2013; n. 25361 del 17/10/2008, per la quale “Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della
garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale”).
L'art. 8 prevede una c.d. “clausola di sopravvivenza”, idonea solamente ad estendere la fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme, che divengono indebite. Anche tale pattuizione è coerente con la natura accessoria della garanzia, atteso che l'effetto congegnato dall'autonomia negoziale non è quello di obbligare il garante ad adempiere l'obbligazione assunta dal debitore principale anche in caso di invalidità della stessa, bensì semplicemente quello di far sì che le obbligazioni restitutorie dell'indebito, derivanti dalla nullità del rapporto principale, siano garantite dal medesimo fideiussore. Se infatti il finanziamento è ritenuto invalido, compete al finanziatore il credito alla restituzione della somma erogata, non maggiorata degli accessori pattuiti;
la previsione contrattuale null'altro stabilisce, quindi, se non che anche in tal caso all'obbligato principale, e cioè il soggetto finanziato, se ne aggiunge un altro, e cioè il garante, con funzione vicariante, propria quindi del rapporto di fideiussione e non della garanzia autonoma. L'art. 9, invece, si appalesa non pertinente all'indagine per cui è causa, in quanto si limita a vietare la proposizione (non di qualsivoglia tipo di eccezioni, bensì) di eccezioni riguardo al momento in cui la esercita la sua facoltà di recesso dai rapporti con il CP_2
debitore. Non è compresa, cioè, alcuna rinuncia generale del fideiussore a proporre eccezioni che spetterebbero al debitore principale ex art.1945 c.c. (cfr. anche Corte appello Bari sez. II, 03/12/2021, n.2076).
Ad abundantiam, anche la lettera del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato) conferma che si è di fronte ad un classico rapporto fideiussorio.
Nel caso in esame non è, quindi, dato ravvisare alcuna effettiva distinzione dell'oggetto tra le due obbligazioni (quella del rapporto fondamentale e quella del rapporto di garanzia), né della causa dei due rapporti (tale per cui l'oggetto della garanzia, avente finalità di mera copertura del rischio economico, si presenti come del tutto distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale), che sola potrebbe giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma: la garanzia è al contrario strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte dei garanti, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
In conclusione, non essendo le clausole contrattuali e la funzione della prestazione promessa dal garante incompatibili con il principio di accessorietà, va confermata la qualificazione data del primo giudice al rapporto oggetto di causa, il quale si risolve in una fideiussione.
6. Passando all'esame dei singoli motivi di gravame, con il primo motivo,
, , , eccepiscono la nullità della fideiussione Pt_1 Pt_4 Parte_2 Parte_3
da essi sottoscritta rilasciata in un unico documento in favore della banca il 30
giugno 2010 per violazione della legge antitrust n. 287/1990 “integrata dalla presenza nel citato contratto delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957, proprie dello schema elaborato nel 2003 dall' e che sono state ritenute dalla Banca d'Italia Controparte_14
quale Autorità di controllo, contrarie all'art. 2 della L. n. 287/1990 in quanto frutto di intese anticoncorrenziali" (cfr. pag. 22 dell'atto di appello).
In particolare asseriscono che “l'art. 6 dello schema di contratto di fideiussione predisposto dall'ABI ed applicato dagli Istituti di Credito facenti parte del circuito bancario (…) è esattamente e letteralmente identico alla disposizione di cui all' art. 6) del contratto di fideiussione del 30.06.2005”. Ed aggiungono che “ è pacifico che il contratto di fideiussione azionato in via riconvenzionale dall'appellata quale titolo costitutivo del diritto, costituisca manifestazione esteriore dell'accordo anticoncorrenziale, atteso che tali garanzie
sono state rilasciate mediante sottoscrizione di schemi di contratto redatti sulla base di moduli e formulari predisposti dalla stessa Banca”. Inoltre “ulteriore conferma della nullità per violazione della disciplina antitrust è data dalla vicinanza temporale tra il rilascio della fideiussione (30.06.2010), l'avvio dell'istruttoria da parte della d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge CP_2
n. 287/1990 nei confronti dell' Associazione Bancaria Italiana, avvenuto con
provvedimento n. 236/A dell'8.11.2003 ed il provvedimento finale dell'Autorità di Vigilanza (02.05.2005) (…)” (cfr. pag. 24 dell'atto di appello). Sicchè concludono che “la fideiussione sottoscritta dai sig.. , , Persona_1 Pt_1
, e il 30.06.2010 ed identificata dal n. 5283681 (….) Pt_4 Parte_2 Pt_3
rilasciata in favore della TE SP (…) è integralmente nulla e come tale andrà dichiarata (…)” (cfr. pag. 25 dell'atto di appello).
I rilievi sono infondati.
Deve, in primo luogo, richiamarsi l'ormai costante insegnamento della giurisprudenza secondo cui la deduzione dei profili di invalidità delle fideiussioni redatte "a valle" secondo lo schema "ABI-2002", per supposta anti- concorrenzialità "a monte" delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8, è circoscritta alle fideiussioni omnibus e non è, perciò, configurabile né con riferimento ai contratti di garanzia che non siano qualificabili nei termini di fideiussione omnibus, né tantomeno alle fideiussione c.d. specifiche. Pertanto, nella fideiussione specifica, come quella in esame, essendo previsto il pagamento a semplice richiesta scritta di tutto quanto dovuto dal debitore principale, “ a garanzia dell'esposizione sul conto corrente del debitore” ( ovvero del mutuo acceso per ripianare l'esposizione debitorie presente sul conto) non può esservi alcuna sanzione di nullità da comminare per conformità al modello
ABI, perché, mentre la fideiussione omnibus garantisce una serie indeterminata di differenti operazioni tra il cliente e la banca, la garanzia a prima richiesta si riferisce ad un oggetto unico e delimitato (Cass. 10/12/2024 n.31698).
In secondo luogo, l'eccezione è comunque infondata per le considerazioni di seguito svolte.
Gli impugnanti si sono limitati a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990.
Ed infatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2010, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca
d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio
2005). Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si può giovare ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust del detto provvedimento,
essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo
della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della
clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio
2019 n.13846). Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”. L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. I fideiussori non hanno affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe,
per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
7. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti assumono l'erroneità della sentenza “in merito alla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1939 u.c. cod.civ. a mente del quale la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale”: in particolare, asseriscono che tale clausola prevedendo “una deroga all'art. 1939 c.c. stabilendo l'obbligo a carico
dei fideiussori di restituire alla Banca le somme comunque erogate alla debitrice principale (…) è evidentemente vessatoria, posto che si discosta dalla disciplina ordinaria prevista dal normotipo” ( cfr. pag. 26 dell'atto di appello).Pertanto avrebbe dovuto formare oggetto di specifica approvazione ex art. 1341 comma 2 c.c.
Inoltre aggiungono che il Giudice ha erroneamente respinto la domanda di nullità del mutuo, pur essendo stato provato in atti “che la aveva CP_2
appostato in conto corrente, interessi capitalizzati trimestralmente che in vari trimestri superavano il tasso soglia antiusura, tant' che veniva rideterminato il saldo (apparente) negativo del c/c costituente l'oggetto del successivo del successivo mutuo chirografaro” (cfr. pag. 27 dell'atto di appello). In altre parole il Giudice avrebbe errato nell'affermare la validità di un contratto il cui oggetto era appunto frutto di violazione di norme imperative (quale l'art. 1815
2 comma c.c.) in tema di nullità per usurarietà degli interessi. Sicchè , a loro dire, il Giudice sarebbe dovuto pervenire ad una “pronuncia di accoglimento della domanda di nullità del titolo costitutivo dell'obbligazione principale e, di conseguenza, di nullità delle fideiussioni ad essa connesse, ai sensi dell'art.
1939 c.c.” ovvero accogliere la domanda di accertamento negativo del credito ( una volta depurato il saldo delle poste illegittime,) e per l'effetto dichiarare la nullità /inefficacia sia del mutuo per difetto di causa in concreto e della fideiussione ad esso collegata.
Anche i rilievi anzidetti non meritano apprezzamento.
7.1. Con riferimento alla pretesa vessatorietà della clausola che prevede la deroga all'art. 1939 c.c., rileva la Corte che dalla lettura del contratto di fideiussione si evince che detta clausola c.d. di reviviscenza è stata specificamente sottoscritta dai fideiussori in calce al documento. Tra l'altro, l'eventuale nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1939 c.c. non è rilevabile d'ufficio, dal momento che non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 8989 del 5 giugno 2012) ed avrebbe pertanto dovuto essere tempestivamente sollevata dagli odierni appellanti nel corso del giudizio di primo grado. Il che non è avvenuto.
7.2. Con riferimento invece alla eccepita nullità del mutuo per difetto di causa stante l'insussistenza dell'esposizione debitoria da ripianare ( perché provocata da annotazioni illegittime) ed alla conseguente nullità della fideiussione a garanzia, mette conto evidenziare che nel caso in esame,
come accertato anche dal CTU ( e non specificamente contestato) alla data di stipula del mutuo del 30 giugno 2010 il saldo del c/c ordinario n. 20773 era pari a – 1.316.795,60: sicchè per estinguere tale esposizione la banca fece un accredito di € 1.300.000,00.
Non vi è dubbio quindi che la somma oggetto del contratto di mutuo chirografaro sia stata effettivamente accreditata in conto corrente e integralmente assorbita per ripianare la pregressa esposizione debitoria registrata sul conto corrente di accredito.
La circostanza che il CTU abbia rilevato il superamento del tasso soglia in un solo trimestre del 2004 ha comportato solo una rettifica del saldo del conto corrente in positivo pari alla somma di € 59.335,24 alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, 29 ottobre 2012,ben due anni dopo l'accensione del mutuo, con rideterminazione della somma a deconto della somma finanziata con il mutuo chirografaro, rideterminazione del piano di ammortamento.
Di guisa che l'importo totale ancora dovuto e da restituire per capitale veniva rideterminato dall'ausiliario del primo Giudice in € 1.354.360,54.
Il che esclude che il mutuo fosse privo di causa in concreto quando venne stipulato e dunque nullo così come la garanzia.
8. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti sostengono l'erroneità della decisione laddove il Giudice ha accolto la domanda della banca in riconvenzionale condannandoli a corrispondere “ ciascuno un importo di €
156.000,00 così come riportato nella fideiussione senza nemmeno avvedersi
che l'importo oggettivamente richiesto e poi ridotto in corso di causa era di gran lunga inferiore a quello riportato nella fideiussione quale parametro per la determinazione della misura massima della garanzia medesima” (cfr. pag.
29 dell'atto di appello).
Dal chè sostengono che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1941 c.c. a mente del quale “ la
fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose”.
Anche tale motivo deve essere respinto.
Va, infatti, chiarito che la censura esposta non varrebbe comunque a sottrarre gli appellanti al loro obbligo di pagamento, in quanto è pur sempre pacifico che la nullità contrattuale invocata sarebbe comunque parziale determinando tutto al più il semplice adeguamento dell'importo garantito a quello del debito principale.
In oltre, va rilevato che se è vero che la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale, è anche vero che il debito principale ben può superare l'importo massimo garantito.
In realtà, la previsione contrattuale di una limitazione generale della garanzia si traduce in una forma di tutela per i garanti blindando l'obbligazione da incrementi e spese del debito principale garantito, in deroga alla generale prescrizione dell'art. 1942 c.c.
Tra l'altro, atteso che la garanzia accede al mutuo per il quale è stata prestata e non al rapporto di conto corrente, la rideterminazione del saldo deve ritenersi del tutto estranea al vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e l'obbligazione principale che resta del tutto estranea a tale rettifica.
Insomma, per effetto della limitazione generale (entro l'importo di €
1.950.000,00) la non potrebbe pretendere dai garanti tutti più CP_2
dell'importo massimo di € 1.950.000,00 a titolo di capitale, interessi e spese,
ancorchè il debito principale dovesse eccedere tale limite, per effetto della ulteriore limitazione (individuale o soggettiva) la non potrebbe CP_2
soddisfarsi in danno di ciascun garante (odierno appellante) per importi eccedenti la somma di € 156.000,00, di cui ciascun fideiussore si è fatto carico.
9. Con il quarto motivo di appello, gli impugnanti lamentano che il Giudice abbia recepito le conclusioni del CTU senza soffermarsi sulle osservazioni critiche del CTP che aveva puntualmente rilevato “errori, omissioni e criticità commesse dal CTU nell'utilizzare una errata metodologia di rilevazione dei tassi per la verifica del superamento del tasso soglia nonché l'errata valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accertamento della
legittimità della CMS e l'errata/omessa rilevazione ed indicazione dell'applicazione di interessi ad un tasso maggiore rispetto a quello pattuito, pur in assenza di comunicazione dell'intervenuta variazione” (cfr. pag. 30 dell'atto di appello).
Ulteriormente, lamentano che, con riferimento all'accertamento della nullità del mutuo, il Giudice abbia ritenuto erroneamente conforme e rientrante nei parametri di legge il tasso di interesse convenuto all'atto di conclusione del contratto di mutuo chirografaro. Di contro assumono che “per la rilevazione del tasso soglia non è legittimo seguire le disposizioni della
Banca d'Italia ove queste si discostino dalle disposizioni normative. Nel caso in esame, infatti, come osservato dal proprio c.t.p., una volta considerato nel calcolo anche il tasso di mora, come previsto dalla legge (….) si è
oggettivamente verificato tale superamento con conseguente nullità della relativa pattuizione ed applicazione dell'art. 1815 cod civ sicchè il mutuo è nullo in parte qua e sul capitale (come rideterminato all'esito del corretto ricalcolo delle voci, effettuato dal ctp degli odierni appellanti) non sono dovuti interessi di alcuna specie” (cfr. pag. 33 dell'atto di appello).
I rilievi esposti sono in parte infondati, in parte inammissibili.
Innanzitutto non risponde al vero che il consulente tecnico di ufficio non si sia puntualmente soffermato sui rilievi critici dei CTP dei confiudeiussori (cfr. pag. 25-26-27-28 della relazione di consulenza a firma della dr.ssa
[...]
del luglio 2017). Persona_5
In secondo luogo, va rilevato che, quanto alla dedotta erroneità dei criteri di calcolo adoperati dal CTU ai fini dell'individuazione del tasso soglia usura,
sussiste un difetto di allegazione da parte degli odierni appellanti sia con riferimento ai pretesi “errori, omissioni e criticità commesse dal CTU” a ben vedere solo accennati ma nemmeno specificati, sia con riferimento ai criteri di calcolo malamente adoperati dal CTU per individuazione del tasso soglia.
Ed invero, essi, sia nel primo grado del giudizio che in sede di appello, si sono limitati genericamente a dedurre una presunta violazione del tasso usuraio, non specificando, chiaramente, per il contratto in discussione in quali periodi ed in quali termini la detta violazione si sarebbe concretizzata.
Benché, infatti, l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei Decreti Ministeriali, non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo
(cfr. Cass. Sez. Unite 18.9.2020 n.19597 secondo cui “il debitore, il quale
intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato
e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”)e tale onere nel caso di specie, non risulta invero essere stato assolto, neppur in minima parte.
Nello specifico, gli appellanti, già in prime cure, hanno rilevato semplicemente il superamento del tasso soglia argomentando che “come comprovato dagli e(c relativi al periodo finora esaminato e dai corrispondenti conti scalari, tale saldo debitore è frutto di indebite annotazioni di poste passive per interessi usurari praticati dalla in relazione al contratto di affidamento CP_2
in conto corrente e di spese per operazioni o commissioni del tutto indebite”
(cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado).
Neanche nell'atto di impugnazione, essi hanno articolato specifiche censure sul punto, limitandosi a criticare la decisione del primo giudice, senza offrire alcuna concreta indicazione in ordine all'asserito superamento del tasso soglia dell'usura con riferimento ai rapporti per cui è causa, solo genericamente adombrata nel libello introduttivo del presente giudizio.
10. Con il quinto motivo, gli appellanti si dolgono della omessa pronuncia del primo Giudice in merito alla domanda di regresso e/o rilievo da essi formulata nei confronti della società debitrice.
Ebbene, se è vero che il primo Giudice ha dimenticato nel provvedimento impugnato ogni accenno a tali domande ( essi effettivamente nella memoria ex art. 183 co.6 primo termine, proponevano domanda di regresso e/o di rilievo nei confronti della debitrice e così concludevano “ nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta
[...]
accogliere la spiegata domanda di regresso e di rilievo Controparte_3
Con proposta dai fideiussori pervenuti, condannando la al pagamento CP_5
in favore dei sig. , , e di quanto Persona_1 Pt_1 CP_15 Pt_3
da questi dovesse venire corrisposto alla Controparte_3
maggiorato degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al soddisfo ovvero a procurare la liberazione dei fideiussori o prestare le garanzie necessarie per assicurare agli stessi il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso” (cfr. pag. 3 della citata memoria), è anche vero che, a parere della
Corte, tali domande non erano né sono meritevoli di accoglimento.
10. Come sopra già accennato, l'istituto della confideiussione, disciplinato dagli artt. 1946 e 1954 c.c. presuppone, affinchè alla solidarietà tra debitore principale e singolo fideiussore (c.d. solidarietà fideiussoria) si affianchi la solidarietà tra i garanti personali (c.d. solidarietà confideiussoria), la sussistenza della “eadem causa obligandi”, ovvero di un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori,
mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune intento di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni. Come precisato dalla Suprema Corte (cfr., fra le altre, Cass. Civ n. 16561/2010, n. 25748/2008, n. 25475/2007), la fattispecie giuridica della confideiussione ricorre quando più soggetti, anche se non contestualmente, prestano una fideiussione, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito e il medesimo debitore e si caratterizza come un insieme di vincoli di garanzia, relativi alla medesima obbligazione e tra loro collegati da un interesse comune che determina l'obbligazione cofideiussoria per l'intero e, in definitiva, la divisione del debito tra i coobbligati in virtù del diritto di regresso previsto dall'art. 1954 c.c.
Nella confideiussione, quindi, i vari garanti hanno contezza della presenza di altre garanzie personali nel momento in cui offrono la propria garanzia ed anzi si impegnano specificamente a sostenere con il proprio patrimonio la medesima situazione creditoria.
Quanto alle tutele previste dal legislatore, ai sensi dell'art. 1950 c.c. il fideiussore che paga ha regresso contro il debitore principale ma tale rimedio è
esperibile solo se il pagamento del fideiussore ha liberato il debitore principale
( prima del pagamento, il credito del fideiussore in regresso è solo eventuale).
Ai sensi dell'art. 1953 c.c. anche prima del pagamento il fideiussore può agire nei confronti del debitore principale purchè questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per procurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso nei casi tassativi di cui all'articolo. Trattasi di azione di natura cautelare volta a predisporre una tutela anticipata quando è prevedibile che il regresso non avrà esito soddisfacente.
10.2.Nella vicenda in oggetto, pur potendo astrattamente esercitare le azioni de quibus, entrambe andavano in ogni caso respinte perché, con riferimento alla domanda di regresso, i confideiussori istanti non hanno né allegato né tantomeno provato il relativo presupposto ovvero l'avvenuto pagamento dell'obbligazione garantita, quanto alla domanda di rilievo, si appalesa assolutamente generica la relativa richiesta.
11. Con il sesto motivo di appello, gli appellanti deducono l'erroneità della liquidazione delle spese processuali decisa dal primo Giudice in quanto asseriscono che la domanda di accertamento negativo del credito promossa dalla
Con e dai garanti era risultata fondata “poiché a fronte di una pretesa CP_5
della di pagamento del residuo mutuo chirografaro, è stata dimostrata CP_2 l'erroneità della stessa sia in punto di diritto che di fatto, considerato il ricalcolo del saldo del c/c in favore della correntista ed obbligata principale” (cfr. pag. 34 dell'atto di appello).
Pertanto invocano una riforma della sentenza quantomeno con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Anche tale doglianza va respinta.
Al riguardo esemplificativo è l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche
sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in
caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. SSUU n. 32061/2022, conforme Cass.
n. 13827/2024).
Ergo, va condivisa sul punto la decisione perché conforme al principio della soccombenza che presiede alla regolamentazione delle spese giudiziali.
12. Al rigetto dell'appello ed alla conseguente conferma della sentenza appellata (che pur avendo revocato l'originario d.i. opposto ha comunque condannato la società debitrice ed i confideiussori, in via solidale, al pagamento del relativo importo) segue l'assorbimento del settimo motivo di appello con cui gli appellanti deducono l'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il primo
Giudice laddove avendo revocato con la sentenza qualsiasi altro provvedimento dotato di efficacia esecutiva, aveva omesso di ordinare la cancellazione della iscrizione della ipoteca giudiziale sui beni immobili di proprietà esclusiva di ciascuno dei appellanti ( trattandosi di iscrizione ipotecaria che comunque rimane ferma in forza della sentenza di condanna).
13. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di , , Pt_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , e Parte_3 Persona_1 Parte_4
alla rifusione in favore della controparte vittoriosa, Controparte_1
quale mandataria di delle spese del presente grado
[...] Controparte_2
di giudizio, che vanno regolate in base alla regola della soccombenza e liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e dei valori medi tabellari in considerazione del valore della causa ( da ragguagliare, nella specie, al decisum, e quindi allo scaglione di valore compreso tra € 520.000,01
ed € 1.000.000,00) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando
si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»), dovendo, altresì, considerarsi che nel presente grado di appello non è stata compiuta attività istruttoria.
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
, in proprio e quali eredi di , e , Parte_3 Persona_1 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Civile, n° 985/2018,
pubblicata il 22 maggio 2018, così provvede:
A) dichiara la contumacia della CP_8
B) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
C) condanna, in via solidale, , e , in proprio Pt_1 Parte_2 Parte_3
e quali eredi di , e a pagare alla Persona_1 Parte_4 [...]
quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
le spese processuali del presente grado di appello, che liquida in € 18.511,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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2010 dell'importo di € 1.300.000,00, garantito dagli indicati fideiussori, entro il limite di € 156.000,00 cadauno, finalizzato alla copertura del saldo negativo di conto corrente n. 20733 acceso presso la locale Filiale di della Banca CP_7