Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 464/2022 RG lav
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott.Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha delibato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 156/2022, pubblicata il
26/01/2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Taccone (CF: - fax: 0966.610511 – PEC: C.F._2
Email_1
appellante,
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Antonella Manuela Nucera - pec. Email_2
appellato
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante presidente pt, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo ( fax
0984/452859, pec ) Email_3
appellata
CONCLUSIONI : Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]
, proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi Parte_1
n.09484201900002034/001, notificatogli in data 26/06/2020, limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 09420000017108204000 e 09420000025514386000, rispettivamente notificate in data 14/12/2000 e 24/01/2001, riguardanti omesso pagamento di premi relativi a varie annualità. CP_1
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. CP_ Resistendo e l'agente di riscossione , con sentenza n.156/2022 il Tribunale di Reggio
Calabria così decideva:
“- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento
n. 09420000017108204000;
- accoglie nel residuo merito il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente
[...]
non più tenuto al pagamento delle somme portate dalla cartella di pagamento Parte_1
n. 09420000025514386000;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' attese le ragioni CP_1
esposte in parte motiva;
- pone le spese di lite a carico dell' , liquidandole ex D.M. Controparte_2
55/2014 in complessivi €.1.500,00 oltre spese documentate, IVA e CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv. Giovanni
Taccone quale procuratore distrattario di parte ricorrente”.
Avverso la citata sentenza,ha proposto appello parziale censurando la sola Pt_1
liquidazione delle spese di lite perché al di sotto dei minimi tariffari.
resisteva evidenziando che la sentenza appellata ha Controparte_3 solo parzialmente accolto il ricorso, con riferimento alla sola cartella n.09420000025514386000, annullata per intervenuta prescrizione del credito in essa contenuto, per un importo complessivo pari ad €.14.618,90, mentre per l'altra cartella oggetto del giudizio, ossia la n.09420000017108204000, veniva dichiarata cessata la materia del contendere poiché annullata ex lege;
lo scaglione da prendere in considerazione ai fini della liquidazione delle spese di lite è dunque quello fino ad €.
26.000,00, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
Si è costituito l' osservando che è caduto il giudicato sulla compensazione delle spese CP_1
tra detto ente e il ricorrente.
La causa è stata decisa con le forme di cui 127 ter c.p.c (termine al 10.5.2024) nella camera di consiglio dell'8.10.2024 previa verifica del deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione L'appellante afferma che la liquidazione di € 1.500,00 per compensi sarebbe manifestamente ingiusta ed errata poiché il Tribunale ha liquidato le spese di lite in misura inferiore alle tabelle forensi;
deduce che , tenuto conto del valore della causa di
€.32.296,87 (rientrante nello scaglione da € 26.001 a €..52.001) avrebbe dovuto liquidare, stante la riduzione dei compensi del 50%, la somma complessiva di: €.3.134,00 già decurtata del 50%, come di seguito specificato:
€.810 per la fase di studio;
€.574 per la fase introduttiva;
€.1750 per la fase decisionale,
(considerando che non vi è stata la fase di trattazione) oltre €.43,00 per spese.
L'appello è parzialmente fondato, posto che ai fini della liquidazione delle spese di lite a carico dell' va considerato l'importo totale delle somme portate Controparte_4 dalla cartella di pagamento n. 09420000025514386000, per le quali è stata dichiarata la prescrizione , essendo stato il credito residuo portato dall'altra cartella opposta annullato ex lege (per tale parte , per consolidata giurisprudenza di legittimità, si ha cessazione della materia del contendere e < le ragioni della decisione, che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali fra le parti >: tra le molte, Cassazione civile sez. 3, n. 1151/2020).
Applicando lo scaglione fino a € 26.000, come correttamente ritenuto dal Tribunale, per le tre fasi (studio, introduttiva e decisione) specificamente domandate nel gravame spettano, con valori dimidiati, € 1.863,5, pari ai minimi tariffari, in luogo della somma di
€ 1.500,00 liquidata nell' impugnata sentenza.
E' passata in giudicato la pronuncia di condanna al rimborso delle spese posta motivatamente a carico solo dell' . Controparte_5
CP_ Le spese del presente grado vengono pertanto compensate nei rapporti con l' e seguono invece la soccombenza nei confronti dell' , con Controparte_2
liquidazione nella misura indicata in dispositivo, in base al valore della presente causa, pari alla differenza tra le spese riconosciute in primo grado e quelle accertate in questa sede (€ 363,5 - I scaglione del DM n. 147/2022), valori medi dimezzati stante la semplicità delle questioni
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n. 156/2022, pubblicata il 26/01/2022 dal Giudice del
[...]
Lavoro del Tribunale di Reggio:
1)in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza impugnata , che nel resto conferma, ridetermina le spese complessive del giudizio di primo grado poste a carico dell' ( e distratte in favore del procuratore antistatario) in € Controparte_2
1.863,00 (in luogo di € 1.500,00) , oltre spese documentate ( € 43,00) , spese generali al
15% iva e cpa come per legge;
2)condanna a rifondere all'appellante le spese del presente grado, Controparte_2
che liquida in € 336,5 oltre spese generali al 15 % iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Giovanni Taccone.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10. 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Eugenio Scopelliti dott. Massimo Gullino