Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 434/2024
promossa da:
, elettivamente domiciliata in Pisa presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Giuseppina Pantalissi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro per il tramite del procuratore, sig. elettivamente Controparte_1 Parte_2
domiciliato in Pisa presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Susini, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1119/2023 del Tribunale di Pisa
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “- accertare il difetto di rappresentanza degli Avv. Gino
Mannocci e Lorenzo Susini;
- dichiarare l'improcedibilità delle domande azionate da controparte con memoria integrativa per violazione dell'art. 418 c.p.c. e conseguentemente dichiarare improcedibilità delle domande nuove;
- nel merito, ma senza per questo rinunciare alle eccezioni preliminari di rito, peraltro assorbenti di ogni eventuale ulteriore questione, respingere, perché infondate, le domande tutte avanzate da controparte;
- accertare il grave inadempimento del locatore per l'omessa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ex art. 1576 c.c. e art. 1575 n. 2 c.c. e per l'effetto - condannare il IG. al risarcimento dei danni tutti patiti dalla IG.na Controparte_1 [...]
nella misura pari ad € 15.000,00=; - in subordine condannare il IG. Parte_1 CP_1
al risarcimento dei danni tutti patiti dalla IG.na nella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- in ipotesi porre in compensazione il credito della IG.na , come chiesto o quantificato dalla Corte, con l'eventuale Parte_1
debito accertato nei confronti del locatore;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, sia del primo che del secondo grado di giudizio;
- in via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste tutte capitolate dalla comparente nel giudizio RG
3783/2020 Tribunale di Pisa”.
Per la parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello A) respingere l'appello avversario perché totalmente infondato e in diritto e comunque non provato con ogni conseguenza di legge;
B) solo condizionatamente all'accoglimento anche parziale di uno solo degli avversari motivi d'impugnazione, accogliere l'appello incidentale del comparente e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni di cui alla memoria integrativa da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta con l'aggiornamento degli importi alla data di effettivo rilascio dell'immobile (19/04/2021) che di seguito di trascrivono: 1) condannare la conduttrice al pagamento del corrispettivo convenuto per canone e oneri accessori dal marzo 2020 fino alla data di risoluzione del contratto pari ad € 6.000,00 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al 22/3/2021 e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. “…dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale…” (23/3/2021) 2) condannare altresì la conduttrice a pagare il corrispettivo convenuto per canoni e oneri accessori ex art. 1591 c.c. a decorrere dalla data di risoluzione fino alla riconsegna pari € 8.000,00 oltre € 607,17 (v. dc. 11) per oneri accessori secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al 22/3/2021 e al tasso previsto
2 dall'art. 1284 comma 4 c.c. “…dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale…”
(23/3/2021); 3) condannare ulteriormente la conduttrice, in aggiunta al pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c., al pagamento della penale di € 50,00 prevista all'art. 18 del contratto di locazione per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a decorrere dalla data della risoluzione fino al giorno della riconsegna (Cfr. Cass. n.
6015/2018; n. 24910/2015; n. 2976/2005) pari ad € 11.950,00 (€ 50,00 X 239 giorni dal
23/08/20 al 19/04/21) oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al
22/3/2021 e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. “…dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale…” (23/3/2021). 4) rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta perché totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in subordine e solo per infinito scrupolo difensivo, compensare gli importi eventualmente riconosciuti a favore della convenuta con quanto da questa dovuto al comparente;
C) in tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio con maggiorazione del 30% degli onorari in applicazione dell'art. 4, co.
1-bis, del D. M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37 (in quanto gli atti depositati telematicamente dallo scrivente difensore sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto), oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15% degli onorari (o nella diversa misura applicabile al momento della pronunzia della sentenza), CNP e IVA come per legge”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 28.2.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1119/2023 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo intercorso tra la stessa Parte_1
(quale conduttrice) ed il sig. (quale locatore).
[...] Controparte_1
1.1) Il predetto sig. (per il tramite del proprio procuratore, sig. CP_1 Pt_2
aveva infatti intimato alla predetta sfratto per morosità,
[...] Parte_1
allegando che:
• tra le parti era intercorso, in data 1.2.2019, un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto un immobile sito in Pisa, Via Cavour n. 4, al canone di
€ 1.000,00 mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
• la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni a decorrere dal mese di marzo 2020, maturando una morosità pari ad € 6.000,00 al momento della proposizione dell'intimazione.
3 1.2) si era costituita contestando il contenuto dell'intimazione, Parte_1
in particolare esponendo che:
o le allegazioni di controparte non erano dimostrate;
o la predetta conduttrice aveva sempre “rispettato il contratto di locazione”;
o era stato invece il locatore ad essere inadempiente, in quanto non aveva dato corso ai necessari interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati a risolvere i problemi di infiltrazioni d'acqua piovana reiteratamente lamentati dalla conduttrice;
o l'impianto di condizionamento era malfunzionante e totalmente inadeguato;
o la conduttrice aveva diritto alla ripetizione dei canoni corrisposti “per una abitazione totalmente viziata”, oltre al risarcimento danni.
Su tali basi, la predetta conduttrice aveva chiesto la reiezione dell'intimazione e la condanna dell'intimante al risarcimento del danno nella misura di € 15.000,00.
1.3) Con provvedimento del 19.10.2020 era stato disposto il rilascio dell'immobile, il mutamento del rito e concesso termine per il deposito di memorie integrative.
1.3.1) Il locatore, nella memoria integrativa, aveva evidenziato la persistenza della morosità (peraltro incrementata dai successivi canoni non pagati), contestando il contenuto delle allegazioni di controparte a sostegno della propria domanda di risarcimento danni, gravate da un'insormontabile genericità e comunque del tutto infondate.
1.3.1.1) Con tale memoria era stato dunque chiesto: “Voglia il Tribunale, 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione (stipulato a Pisa in data
1/02/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pisa -
Ufficio Territoriale di Pisa in data 4/2/2019 al n. 000748 Serie 3T) per inadempimento della conduttrice a decorrere dalla data della domanda e cioè dalla data di notifica dell'intimazione di sfratto (22/8/2020) anche alla luce della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 5 del medesimo contratto o quella diversa che il Giudice dovesse valutare e, per l'effetto, confermare l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. emessa in data 19/10/2020, in subordine condannare la conduttrice all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose o persone;
2) condannare la conduttrice al pagamento del corrispettivo convenuto per canone e oneri accessori dal marzo 2020 fino alla data di risoluzione del contratto oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al 22/3/2021 e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. “…dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale…” (23/3/2021); 3) condannare altresì la conduttrice a pagare il corrispettivo convenuto per canoni e oneri accessori ex art. 1591 c.c. a decorrere dalla data di risoluzione fino alla riconsegna oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al 22/3/2021 e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4
4 c.c. “…dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale…” (23/3/2021); 4) condannare ulteriormente la conduttrice, in aggiunta al pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c., al pagamento della penale di € 50,00 prevista all'art. 18 del contratto di locazione per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile a decorrere dalla data della risoluzione fino al giorno della riconsegna (Cfr. Cass. n. 6015/2018; n.
24910/2015; n. 2976/2005) oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c. fino al 22/3/2021 e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. “…dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale…” (23/3/2021); 5) rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta perché totalmente in-fondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
in subordine e solo per infinito scrupolo difensivo, compensare gli importi eventualmente riconosciuti a favore della convenuta con quanto da questa dovuto al comparente;
6) con vittoria di spese e compensi di lite, sia della fase monitoria che di quella di merito e con condanna della sig.ra (CF. Parte_1
) al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. C.F._1
96 comma 3 c.p.c. per aver agito in mala fede o quanto meno con colpa grave per i motivi di cui in narrativa» Con ogni ulteriore riserva e in particolare con riserva di verifica delle condizioni dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio dello stesso. Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta da convertirsi all'esito in prova per testi sui seguenti capitoli: 1) CV che la procura che vi si mostra come doc. 1 è conforme e/o identica all'originale sottoscritto dal sig. e conservato agli Controparte_1
atti dal Notaio Dr. di Pisa. Si indica a testi il Notaio di Pisa 2) Persona_1 Per_1
CV che la IG.ra ha iniziato ad abitare ed occupa ininterrottamente Parte_1
l'immobile sito in Pisa (PI), Via Cavour n. 4 p. 4 dal 01/04/2018. Si indicano quali testi la
IG.ra e la IG.ra . 3) CV che nel dicembre 2019, Testimone_1 Testimone_2 quando la IG.ra lasciò l'appartamento, la IG.ra chiese Per_2 Parte_1
alla Proprietà la stipula di un nuovo con-tratto di locazione esclusivamente a suo nome.
Si indica quale teste la IG.ra 4) CV che il contratto sottoscritto dalla Testimone_1
sig.ra nel dicembre 2019 è quello che vi si mostra come doc.
3. Si Parte_3
indica a testi il sig. e la IG.ra 5) CV che la IG.ra Tes_3 Testimone_1 [...]
ha interrotto il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori Parte_1
dal marzo 2020. Si indica quale teste la IG.ra . 6) CV il IG. Testimone_2 Parte_4
tra giugno e settembre 2019 ha tentato varie volte di concordare con la IG.ra
[...]
una data per intervenire sul tetto, ma lei non ha mai dato la Parte_1
disponibilità. Si indicano quali testi la IG.ra ed il IG. Testimone_1 Parte_4
. 7) CV che la Proprietà, a fronte delle segnalazioni ricevute dalla conduttrice
[...]
circa il non funzionamento dell'impianto di condizionamento e riscaldamento, si è sempre
5 tempestivamente facendo intervenire i propri tecnici come da documentazione che vi si mostra (doc. 15). Si indicano quali testi la IG.ra e la IG.ra Testimone_1 Tes_2
. 8) CV che a seguito dell'intervento di SEA dell'agosto 2019 è stata
[...] ripristinata la funzionalità dell'impianto di riscaldamento dell'immobile sito in Pisa (PI),
Via Cavour n. 4 p.
4. Si indica quale teste la IG.ra . 9) CV che a Testimone_2
settembre 2019 la proprietà intervenne nuovamente su segnalazione della conduttrice con il tecnico IG. che verificò che l'impianto era stato danneggiato nel Testimone_4
passaggio dalla modalità estiva a quella invernale perché erano state chiuse le valvole sopra l'aspirazione dei circolatori con la conseguenza che l'impianto, che continuava a funzionare senza il passaggio di acqua, si era bruciato. Si indica quale teste il IG.
[...]
10) CV che dopo l'intervento del settembre 2019 eseguito dal sig. Tes_4 [...]
l'impianto di condizionamento/riscaldamento ha sempre funzionato Tes_4
correttamente. Si indica quale teste il IG. 11) CV che in data Testimone_4
28/01/2020 la Proprietà faceva eseguire ad un tecnico della un controllo Parte_5 dell'impianto di condizionamento/riscaldamento e che questa ne accertava il corretto funzionamento. Si indica quale teste la IG.ra . 12) CV che a seguito del Testimone_2 sopralluogo del 28/1/2010 fu deciso di modificare l'interruttore dell'impianto di riscaldamento per consentire alla conduttrice di uti-lizzare una modalità semplice “on- off” perché era emerso che la stessa non era in grado di utilizzare i termostati computerizzati in dotazione all'impianto. Si indica quale teste la IG.ra . Testimone_2
13) CV che tutti gli inquilini che hanno utilizzato l'appartamento prima della sig. Pt_1 fin dal 2012 non hanno mai segnalato problemi o malfunzionamenti all'impianto di condizionamento/riscaldamento. Si indica quale teste la IG.ra e sig.ra Testimone_2
14) CV che confermate integralmente il contenuto delle dichiarazioni che vi si Tes_1
mostrano e riconoscete come vostra la relativa sottoscrizione (Cfr. dc. 12; 13; 14) Si indicano a testi IG.ra IG. , IG. Si Testimone_1 Parte_4 Testimone_4 richiede sin d'ora l'ammissione dei predetti testi a controprova sui capitoli de-dotti da controparte e che la S.V. vorrà ammettere”.
1.3.2) , nella propria memoria integrativa, ha eccepito: Parte_1
− anzitutto, il difetto di mandato processuale in capo agli Avv.ti Gino Mannocci e
Lorenzo Susini, atteso che nella procura in atti era dato leggere il conferimento del mandato solo con riferimento al “procedimento di sfratto per morosità”, senza alcun richiamo “alla successiva causa di merito”, e, in ogni caso, senza possibilità di poter avanzare le nuove (rispetto al contenuto dell'intimazione) domande svolte dal locatore nella memoria integrativa;
− la tardività della predetta memoria integrativa;
6 − l'inammissibilità, in quanto nuove, delle domande avanzate nella memoria integrativa in questione;
− l'improcedibilità di tali domande, in quanto non oggetto della procedura di mediazione instaurata dal locatore;
− l'inammissibilità di tali domande, in quanto non era stato chiesto lo spostamento dell'udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 416, 2°comma, e 418
c.p.c.;
− l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda
(l'unica) avanzata in sede di intimazione di sfratto, concernente il rilascio dell'immobile (avvenuto alla fine di febbraio 2021).
La stessa conduttrice, poi, aveva reiterato le allegazioni concernenti la fondatezza della propria domanda di risarcimento danni, contestando le critiche mosse dalla controparte sul punto.
1.3.2.1) aveva quindi chiesto: “- in via preliminare di rito Parte_1
accertare il difetto di rappresentanza degli Avv. Gino Mannocci e Lorenzo Susini;
- in via preliminare accertare la tardività del deposito della memoria integrativa e quindi la sua inammissibilità; - in via preliminare accertare l'inammissibilità delle domande nuove avanzate da controparte in aggiunta a quelle azionate con rito sommario;
- in subordine, ma sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande azionate da controparte con memoria integrativa per non avere esperito il procedimento di mediazione in relazione alle domande nuove di condanna al pagamento dei canoni pregressi, di risarcimento dei danni e di pagamento di oneri accessori;
- in subordine, ma sempre in via preliminare dichiarare l'improcedibilità delle domande azionate da controparte con memoria integrativa per violazione dell'art. l'art. 418 c.p.c e conseguente improcedibilità delle domande nuove;
- sempre in via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta avanzata da controparte con citazione;
- Nel merito, ma senza per questo rinunciare alle eccezioni preliminari di rito, peraltro assorbenti di ogni eventuale ulteriore questione, in ogni caso respingere, perché infondate, le domande tutte avanzate da controparte;
- accertare il grave inadempimento del locatore per l'omessa esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ex art. 1576
c.c. e art. 1575 n. 2 c.c. e per l'effetto - condannare parte attrice al risarcimento dei danni tutto patiti dalla IG.ra nella misura pari ad € 15.000,00=; - in Parte_1
subordine condannare parte attrice al risarcimento dei danni tutto patiti dalla IG.ra nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- In Parte_1
ipotesi porre in compensazione il credito della IG.ra , come chiesto o Parte_1 quantificato dal Tribunale, con l'eventuale debito accertato nei confronti del locatore;
- in
7 ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giustizia. In via istruttoria Su quanto sopra premesso si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che tra maggio e settembre 2019 l'aria condizionata nell'appartamento della IG.ra
Parte_1 funzionava regolarmente”; 3) “Vero che tra maggio e settembre 2019 l'aria condizionata dell'appartamento locato dalla , ad impianto acceso, funzionava
Parte_1 regolarmente” 4) “Vero che dopo l'intervento del 15.09.2019 l'impianto di condizionamento dell'aria funzionava”; 5) “Vero che nell'estate 2019, a causa dell'elevato caldo nella mansarda locata dalla IG.ra , spesso ospitava la
Parte_1 ragazza a dormire a casa sua”; 6) “Vero che la IG.ra , in sua
Parte_1 presenza, nell'estate del 2019 in più occasioni ha segnalato telefonicamente la problematica del mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento”; 7) “Vero che la IG.ra in sua presenza nell'inverno del 2019 in più occasioni
Parte_1 ha segnalato la problematica del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento in alcune stanze” 8) “Vero che la IG.ra nell'inverno del 2019 in più
Parte_1 occasioni ha segnalato che dal tetto filtrava copiosamente acqua piovana in più punti”; 9)
“Vero che l'acqua piovana che filtrava dal tetto dell'appartamento locato dalla IG.ra ha danneggiato arazzi e mobilia dell'inquilina”; 10) “Vero che ha Parte_1 visto personalmente, nell'inverno 2019 in più occasioni filtrare acqua piovana dal tetto e dalle pareti dell'appartamento locato dalla IG.na ”. 11) “vero che era Parte_1
presente quando la IG.ra telefonava al tecnico e Parte_1 Parte_4
chiedeva allo stesso di intervenire quanto prima dichiarando disponibile ad aprirgli l'appartamento in qualsiasi giorno” Indica a testi sui capitoli che precedono la IG.ra e . Chiede altresì ammettersi interrogatorio formale sui Parte_6 Parte_7 seguenti capitoli: 12) “Vero che da giugno 2019 a settembre 2019 l'impianto di condizionamento posto nell'appartamento di Via Cavur n. 4 locato dalla IG.ra Pt_1
non funzionava”; 13) “Vero che la IG.ra nell'inverno del 2019
[...] Parte_1 in più occasioni ha segnalato la problematica del mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento in alcune stanze”; 14) “Vero che la IG.ra nell'inverno Parte_1
del 2019 in più occasioni ha segnalato che dal tetto filtrava copiosamente acqua piovana in più punti”; 15) “Vero che l'acqua piovana che filtrava dal tetto dell'appartamento locato dalla IG.ra ha danneggiato arazzi e mobilia dell'inquilina”. Parte_1
Chiede di essere ammessa alla controprova sui capitoli dedotti da controparte indicando a testi i IG.ri e Testimone_5 Parte_6
1.4) Con comparsa dimessa in Cancelleria il 13.5.2021 era poi intervenuto in giudizio il , svolgendo intervento adesivo dipendente nei confronti Testimone_5
delle ragioni della conduttrice e reiterando le eccezioni, difese ed istanze di quest'ultima.
8 1.5) Il Tribunale di Pisa, espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale per interpello e testi, aveva infine ritenuto che:
• l'eccezione di tardività del deposito della memoria integrativa del sig. CP_1
sollevata dalla , era stata oggetto di rinuncia;
Parte_1
• non vi era alcun vizio della procura alle liti “atteso il contenuto della stessa, e in ogni caso tenuto conto, a mente dell'art. 182 c.p.c., della nuova procura depositata”;
• non era fondata l'eccezione di improcedibilità delle domande, atteso l'ampio contenuto della domanda di mediazione;
• neppure era fondata l'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali
“...posto che trattasi di estensione – consentita – del thema decidendum a seguito di mutamento del rito ex artt. 426 c.p.c. e 667 c.p.c., che non necessita di istanza ex art. 418 c.p.c.”;
• era pacifico il fatto che il canone non fosse stato pagato;
• non era fondata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla conduttrice, neppure nell'ottica di eccezione ex art. 1460 c.c., dal momento che:
o era “...stata data prova della presenza e della persistenza del malfunzionamento, seppur con distinguo legati agli ambienti interessati e alla funzionalità difettosa, dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento, dall'estate del 2018 fino al settembre del 2019, quando i problemi devono ritenersi risolti. Corroborano il dato il contenuto dei numerosi reports
(doc. 15) della ditta intervenuta e le dichiarazioni dei testi e Tes_4
(cfr. verbale di udienza del 8.11.2022)”; Pt_6
o “Non sussistono, invece, sufficienti indici per confermare il malfunzionamento anche nel periodo successivo, essendo eccessivamente generici i riferiti della sola difettando elementi (richieste di Pt_6
intervento, documentazione anche di parte) in grado di attestare, anche in via presuntiva, che persistessero le problematiche precedentemente denunciate, e viste sul punto, le dichiarazioni contrarie, coerenti e credibili, di e di (verbali di udienza del Tes_4 Testimone_2
29.6.2022 e 8.11.2022). Una carenza di elementi anomala, ove si considerino i trascorsi tra le parti, specie se valutata unitamente alla contraddittoria condotta della conduttrice, che ha deciso di rimanere nell'immobile per svariati mesi, persino dopo la comunicazione di volerlo rilasciare nel luglio 2020”;
9 o era dunque dimostrato che “...a fronte delle richieste di intervento parte locatrice si è attivata, se pur non sempre con la necessaria tempestività, provvedendo a proprie spese agli interventi, che non sono stati, tuttavia, fino a settembre 2019, risolutivi. Per converso, non è dimostrata la condotta in tesi ostativa ad acconsentire agli interventi della conduttrice, né, tenuto conto dei molteplici interventi attestanti malfunzionamenti,
l'ascrivibilità alla di parte di questi ultimi, irrilevante Parte_1 essendo quanto accadde nell'inverno 2019-2020, per quanto sopra esposto”;
o non è pertanto stata provata “la presenza di infiltrazioni idonee a pregiudicare in forma significativa il godimento del bene. La contestazione
è basata su allegazioni generiche e indeterminate sia sui tempi di insorgenza, sia su collocazione e entità dei fenomeni, non potendo supplire al predetto deficit la scarna documentazione fotografica allegata, né giovando, sul piano asseverativo, le dichiarazioni rese dai testi e Pt_6
, benché quest'ultimo abbia confermato alcuni interventi a seguito Tes_2
delle richieste. Non vi sono, dunque, i presupposti per riconoscere un ristoro patrimoniale consequenziale, che sul piano della mobilia è peraltro privo di riscontri oggettivi”;
o “In definitiva è al locatore rimproverabile l'inerzia negli interventi all'impianto e, in ogni caso, l'inidoneità degli stessi a risolvere le problematiche originate, con un consequenziale pregiudizio del diritto al godimento, nel periodo interessato, che se non giustifica il rimedio di autotutela sperimentato, è tuttavia meritevole di risarcimento”;
o “In considerazione dell'arco di tempo interessato dai guasti dell'impianto, posto che i disagi, per stessa ammissione della resistente, si concentrano nelle stagioni estiva e invernale, il Tribunale reputa di riconoscere un risarcimento parametrato alla deminutio di godimento del bene che viene determinato in via di equità integrativa ex art. 1226 c.c., in misura pari ad
1/3 del canone nei mesi di novembre-marzo 2019, e luglio e agosto 2018 e
2019, e di 1/4 del canone per i mesi di giugno e settembre 2019”;
o “Ne deriva che dal totale dovuto a titolo di canoni non pagati ed indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. occorre detrarre la predetta somma, arrotondata ad € 4.500,00 inclusi rivalutazione ed interessi”;
10 o il complessivo ammontare dovuto a titolo di canoni (€ 6.000,00) doveva quindi essere rideterminato in € 1.500,00, oltre interessi di legge dalla scadenza al saldo, ed € 607,17 per oneri accessori, non contestati;
• per il ritardo nel rilascio competeva al “indennità ex art. 1591 c.c. € CP_1
1.000,00 per n. 7 mesi, oltre ad € 666,66 per il mese di aprile 2021 (dovendosi computare l'indennità de die in die), per complessivi € 7.666,66 oltre interessi di legge dalla scadenza al saldo. La penale prevista ex art. 6 del contratto di locazione, vista anche la contestazione di parte, è ridotta officiosamente ex art. 1384 c.c. della metà, tenuto conto da un lato, delle ragioni che seppur parzialmente hanno determinato la disfunzione del rapporto e della manifesta eccessività della stessa, avuto riguardo al cumulo con l'indennità ex art. 1591 c.c.
Spettano pertanto, per tale voce, € 5.975,00”;
• il totale dovuto al ammontava quindi ad € 15.748,83, oltre interessi legali CP_1
dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo;
• avvenuto il rilascio del bene, era effettivamente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda restitutoria;
• le spese, in considerazione del contenuto concreto della decisione, dovevano essere compensate nella misura di 1/3, con imposizione del residuo a carico della sig.ra . Parte_1
1.5.1) Su tali basi il Tribunale di Pisa aveva reso la seguente statuizione: “- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione abitativo concluso tra le parti in data 1.2.2019, avente ad oggetto l'immobile sito in Pisa, via Cavour n. 4, per l'inadempimento di parte conduttrice;
- condanna al pagamento, in Parte_1 favore di , di complessivi € 15.748,83, oltre interessi legali come in parte Controparte_1
motiva; - condanna al pagamento, in favore di , i 2/3 Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate per intero in € 5.500,00 per compensi oltre spese generali
15%, C.P.A. e I.V.A., oltre al rimborso delle anticipazioni”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque, come detto, proposto appello
[...]
. Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Si impugna il capo della Sentenza nella parte in cui viene respinta l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza degli avv.ti Mannocci e Susini e più precisamente nella parte in cui si afferma che l'eccezione di rito avanzata dall'allora resistente ed attuale appellante non è fondata non ravvisando la fondatezza del denunciato vizio della procura alle liti atteso il contenuto della stessa, e in ogni caso tenuto conto, a mente dell'art. 182 c.p.c., della nuova
11 procura depositata. Si impugna il presente capo per errata interpretazione della norma ed omessa/errata valutazione della documentazione prodotta”, ribadendo il difetto di rappresentanza dei difensori del reiterando le considerazioni già CP_1
esposte in prime cure ed evidenziando come la procura nuovamente dimessa in causa (e valorizzata dal giudice di prime cure) avesse lo stesso tenore della prima, essendo dunque gravata dai medesimi limiti;
2°. “Si impugna altresì il capo della Sentenza nella parte in cui rigetta l'istanza presentata dalla comparente finalizzata alla dichiarazione di improcedibilità e/o di inammissibilità delle domande riconvenzionali avanzate dalla difesa del IG.
sul presupposto che secondo il Tribunale “trattasi di estensione – CP_1
consentita – del thema decidendum a seguito di mutamento del rito ex artt. 426
c.p.c. e 667 c.p.c.”. Si impugna il presente capo per errata interpretazione della norma di riferimento ed in particolare degli artt. 426 c.p.c. e 667 c.p.c.-”, evidenziando che, invece, tale estensione non era consentita, dal momento che il aveva proposto domande nuove, senza peraltro che le stesse fossero CP_1
conseguenza delle domande della controparte;
3°. “Si impugna il capo della Sentenza nella parte in cui il Tribunale, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla nei confronti Parte_1
del locatore (al fine di porre rimedio al problema delle infiltrazioni e al malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento /raffrescamento dell'immobile) pur evidenziando che “la domanda risarcitoria veicolata dalla resistente si fonda, di evidenza, non su vizi originari dell'immobile, bensì su guasti o deterioramenti dello stesso, dovuti ad accadimenti accidentali, che hanno in tesi determinato disagi nell'esercizio del diritto personale di godimento del bene. Guasti e disservizi che rilevano ai fini all'obbligo di manutenzione normativamente posto a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.), e rispetto all'obbligo di riparazione (art. 1576 c.c.), l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (tra le altre, Cass. n. 24459/2011) ed espone l'obbligato alle istanze risarcitorie del conduttore” conclude poi con un provvedimento di segno diametralmente opposto alle premesse ovvero con un: “l'eccezione non è meritevole di accoglimento ai fini dell'art. 1460 c.c.”. Si impugna il presente capo per omessa motivazione su un punto dirimente e contrarietà della decisione emessa rispetto alle premesse che l'hanno determinata”, contestando la decisione adottata sul punto dal Tribunale di
Pisa e reiterando le allegazioni ed i rilievi posti nel giudizio di prime cure a fondamento della domanda risarcitoria in oggetto;
12 4°. “Si impugna il capo della Sentenza nella parte in cui il Tribunale afferma che,
“per quanto processualmente emerso, tenuto conto della cronologia degli eventi, la decisione della conduttrice di sospendere il pagamento dei canoni dal marzo del
2020 non è rispettosa del precetto normativo, rivelandosi sproporzionata” e nella parte in cui afferma di aver corroborato la sua decisione a fronte dei numerosi reports dell'impresa di manutenzione dell'impianto di condizionamento e riscaldamento a riprova, a suo dire, della puntuale manutenzione dell'impianto sempre ben funzionante. Si impugna il presente capo per contraddittorietà della motivazione”, rilevando come proprio i numerosi rapporti di intervento in questione rappresentassero una congrua dimostrazione della fondatezza delle ragioni della domanda risarcitoria/restitutoria avanzata dalla conduttrice;
5°. “Si impugna la Sentenza nella parte in cui si afferma che c'è contestazione sulla data di rilascio effettivo dell'immobile, o meglio, sulla disponibilità della conduttrice alla riconsegna delle chiavi in data antecedente a quella risultante dal verbale inter partes datato 19.4.2021. Si impugna il presente capo per contraddittorietà della decisione a fronte dell'affermazione secondo la quale “c'è contestazione sulla data del rilascio dell'immobile”.”, contestando la conclusione raggiunta dal Tribunale di Pisa in ordine all'individuazione della data di rilascio, avendo il giudice di prime cure allocato tale momento in quello in cui la controparte aveva effettuato un mero sopralluogo dell'immobile in questione che, tuttavia, era già stato rilasciato da molti mesi;
6°. “Si impugna altresì la Sentenza nella parte in cui il Tribunale riconosce al locatore, a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. € 1.000,00 per n. 7 mesi (da settembre 2020 a marzo 2021), oltre ad € 666,66 per il mese di aprile 2021, ed oltre € 5.975,00= per la penale prevista ex art. 6 del contratto di locazione. Si impugna il presente capo per errata interpretazione della norma di diritto non essendo dovuto l'importo previsto a titolo di penale in aggiunta all'importo previsto a titolo di canone”, richiamando quanto espresso nel pregresso motivo di appello e rilevando quindi come non fosse dovuta al l'indennità di CP_1
occupazione per il periodo successivo al 1° dicembre 2020 e che, comunque, non era dovuta la penale ex art. 6 del contratto, quale importo in aggiunta al canone;
7°. “Si impugna la decisione del Tribunale nella parte in cui, senza motivazione alcuna, non ha ammesso le prove dedotte dalla difesa della IG.na Parte_1
Si impugna il provvedimento del Tribunale per omessa motivazione in merito
[...] alle richieste istruttorie formulate dalla comparente”, stigmatizzando il fatto che le
13 prove richieste dalla sig.ra in prime cure fossero state respinte senza Parte_8 alcuna motivazione, chiedendone quindi l'ammissione nella presente sede;
8°. “Si impugna infine la Sentenza nella parte in cui viene disposto che le spese di lite siano compensate per 1/3 e seguano la soccombenza per la residua parte. Si impugna la Sentenza sul punto per illiceità del provvedimento e sproporzionalità dello stesso”, rilevando come la domanda di condanna avanzata da parte del locatore fosse stata accolta in misura largamente inferiore all'importo richiesto, sì da giustificare una compensazione pari alla metà delle spese di lite, e non solo di un terzo.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha contestato le censure mosse dalla CP_1
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, salvo proporre appello incidentale condizionato all'ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame proposto dalla , riproponendo ex art. 346 c.p.c. i rilievi, Parte_1
argomentazioni ed eccezioni già esposti in prime cure e concernenti in particolare:
→ l'eccezione secondo cui l'odierna appellante aveva rinunciato ai vizi dell'impianto di condizionamento/riscaldamento;
→ l'eccezione correlata all'esonero di responsabilità per i fatti di terzi;
→ l'eccezione di rinuncia ai danni da parte dell'appellante, per facta concludentia;
→ la contestazione circa la riduzione d'ufficio della penale per il ritardo;
→ l'impugnazione della sentenza per mancata condanna della controparte al pagamento degli interessi ex art. 1284 c.c.;
→ l'impugnazione della sentenza per la concreta determinazione delle spese di lite, sia per la ritenuta sussistenza dei presupposti per procedere alla compensazione parziale, sia per l'erroneità degli importi riconosciuti con riferimento ai parametri di liquidazione applicabili.
Il predetto appellato ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame è stata contestata la decisione del giudice di prime cure di respingere l'eccezione di difetto di rappresentanza sollevata da parte di
[...]
sia con riferimento alla prima che alla seconda delle procure dimesse nel Parte_1
giudizio di primo grado dagli Avv.ti Gino Mannocci e Lorenzo Susini.
3.1.1) Anche nel presente grado di giudizio, così come nel primo, la Parte_1
ha fondato i propri rilievi sul punto in questione adducendo come i predetti difensori di
14 controparte fossero totalmente privi di mandato difensivo in ordine al giudizio susseguente all'emissione dell'ordinanza di rilascio emessa in prime cure.
Tali rilievi sono, essenzialmente, quelli per cui:
− la procura era stata rilasciata solo per il procedimento di convalida di sfratto e non per il successivo giudizio;
− anche la nuova procura (menzionata dal Tribunale di Pisa) era gravata dal medesimo contenuto, inidoneo a consentire di individuare il rilascio di un mandato difensivo per il successivo giudizio di merito, peraltro caratterizzato dalla proposizione di domande (da parte del diverse da quelle contenute CP_1 nell'intimazione di sfratto.
3.1.2) Il motivo è infondato.
3.1.2.1) La procura inizialmente conferita dal sig. (tramite il proprio CP_1 procuratore generale, sig. – in relazione al quale non risultano peraltro Parte_2
sollevate contestazioni di sorta –) ai propri difensori riporta l'indicazione secondo cui il mandato difensivo era stato conferito “...nel procedimento di sfratto per morosità...in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e cautelare, compreso quello di appello e di ogni altra impugnazione”.
L'eccezione sollevata dall'odierna appellante risulta dunque già prima facie infondata, in considerazione dell'oggetto del mandato che, nel riferirsi a ogni “fase e grado” del procedimento di convalida di sfratto, oltre che al susseguente giudizio di appello, appare arduo possa ritenersi non esteso alla fase di merito conseguente all'emissione dell'ordinanza di convalida.
A maggior ragione tale conclusione deve essere raggiunta con riferimento alla seconda procura dimessa nel giudizio avanti al Tribunale di Pisa dai difensori del sig.
ove è dato leggere che il mandato era conferito “...nel procedimento di sfratto per CP_1
morosità e successivo fase di merito...in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e cautelare, compreso quello di appello e di ogni altra impugnazione...”.
Appare quasi pleonastico rilevare come il portato semantico delle espressioni utilizzate ricomprenda anche la fase di merito del procedimento in questione, con conseguente perdurante condivisibilità della valutazione già espressa dal giudice di prime cure ed infondatezza, per converso dell'eccezione reiterata dall'odierna appellante e del motivo di appello su di essa basato.
3.2) Il secondo motivo di gravame concerne contestazione mossa alla reiezione, da parte del Tribunale di Pisa, dell'eccezione di improcedibilità/inammissibilità sollevata da nei confronti della domande avanzate dal nel contesto della Parte_1 CP_1 memoria integrativa dimessa all'esito del mutamento di rito, in quanto diverse ed
15 aggiuntive rispetto alla domanda di rilascio contenuta nell'atto di citazione per la convalida dello sfratto.
3.2.1) Il motivo è infondato.
3.2.1.1) Contrariamente agli assunti argomentativi dell'appellante, la più recente giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che “Nel procedimento per convalida di
(licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte” (così, in massima, Cass. 14779 del 26.5.2023, mentre nella motivazione di tale pronuncia è dato apprezzare il passaggio argomentativo secondo cui
“...la giurisprudenza cui la ricorrente fa riferimento è stata abbandonata da questa Corte la quale si è orientata nel diverso ed opposto senso secondo cui “nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art.426
c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte” (Cass., 6-3 n. 4771 del 19/2/2019; Cass., 3, n. 12247 del 20/5/2013; Cass., 3, n. 8336 del 3/5/2004);”).
Preme unicamente evidenziare come, nell'ottica descrittiva di tale approccio interpretativo, l'inciso “soprattutto” (riferito alla proposizione di domande “nuove” da parte dell'attore quale postulato effetto della proposizione di domande riconvenzionali da parte dell'intimato) non vale ad integrare gli estremi di una condizione sine qua non (nel senso di escludere la proponibilità di siffatte domande in assenza di un nesso di correlazione tra le stesse e le domande riconvenzionali predette) ma solo a rafforzare la condivisibilità di una tale conclusione in presenza di una simile ipotesi, con conseguente applicabilità del principio indicato dalla Suprema Corte anche ai casi in cui tali domande riconvenzionali non vi siano state o le domande dell'attore non siano ad esse correlate.
16 3.3) Con il terzo motivo di gravame, poi, l'appellante ha censurato la valutazione del Tribunale di Pisa in ordine all'eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1
con riferimento alle problematiche presentate dall'immobile oggetto di locazione.
[...]
Come detto, in prime cure la convenuta ha infatti dedotto che l'immobile in questione era gravato da fenomeni di infiltrazione di particolare momento, oltre che da malfunzionamenti dell'impianto di condizionamento e riscaldamento, tali da incidere notevolmente sulla fruibilità dell'immobile stesso.
3.3.1) Il motivo, così come formulato, è inammissibile.
3.3.1.1) Richiamato qui il tenore formale dell'intitolazione del motivo di gravame in analisi (“Si impugna il capo della Sentenza nella parte in cui il Tribunale, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla nei confronti del Parte_1
locatore (al fine di porre rimedio al problema delle infiltrazioni e al malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento /raffrescamento dell'immobile) pur evidenziando che “la domanda risarcitoria veicolata dalla resistente si fonda, di evidenza, non su vizi originari dell'immobile, bensì su guasti o deterioramenti dello stesso, dovuti ad accadimenti accidentali, che hanno in tesi determinato disagi nell'esercizio del diritto personale di godimento del bene. Guasti e disservizi che rilevano ai fini all'obbligo di manutenzione normativamente posto a carico del locatore, quale proiezione nel tempo dell'obbligo di consegna in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.), e rispetto all'obbligo di riparazione (art. 1576 c.c.), l'inosservanza dei quali determina l'inadempimento contrattuale (tra le altre, Cass. n. 24459/2011) ed espone l'obbligato alle istanze risarcitorie del conduttore” conclude poi con un provvedimento di segno diametralmente opposto alle premesse ovvero con un: “l'eccezione non è meritevole di accoglimento ai fini dell'art. 1460 c.c.”. Si impugna il presente capo per omessa motivazione su un punto dirimente e contrarietà della decisione emessa rispetto alle premesse che l'hanno determinata”), deve poi osservarsi come, nel contesto dell'esposizione delle argomentazioni a sostegno del motivo in oggetto, l'appellante abbia reiterato i medesimi rilievi esposti al punto 7) della memoria integrativa dimessa in prime cure in data
8.4.2021, di fatto utilizzando anche le medesime espressioni verbali (al netto di due richiami giurisprudenziali – a Corte d'Appello di Napoli sez. II, 10/03/2023, n.1064 ed a
Cassazione civile sez. III, 15/03/2018, n. 6395 – che si pongono tuttavia come meri elementi di sostegno alle argomentazioni ivi svolte).
Il motivo di gravame in analisi, quindi, non si confronta specificamente con il tenore della motivazione esposta dal giudice di prime cure a sostegno della reiezione dell'eccezione in questione (e della domanda risarcitoria correlata alle medesime
17 argomentazioni), limitandosi appunto alla riproposizione delle medesime argomentazioni respinte dal Tribunale di Pisa.
In considerazione anche del variegato ordine di considerazioni esposte dal predetto
Tribunale a fondamento della decisione di respingere tale eccezione (e tale domanda), come ricordate al pregresso paragrafo 1.5, la mera riproposizione delle argomentazioni già esposte in prime cure non può considerarsi integrare le prescrizioni di cui all'art. 342, 1° comma, c.p.c., ed in particolare la necessità di indicazione (“in modo chiaro, sintetico e preciso”) de “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado” (così il numero 2 di tale norma) e “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” (così il successivo numero 3).
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di indicare che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (così Cass. 23781 del 28.10.2020).
Come detto, tuttavia, ciò non appare ravvisabile nel caso di specie, dal momento che la considerazioni addotte dal Tribunale di Pisa in ordine al motivo per cui i rilievi in questione non potevano ritenersi suscettibili di accoglimento non appare suscettibile di essere censurata (nei termini richiesti dalla Corte di Cassazione nella pronuncia ora menzionata) per effetto della mera riproposizione delle originarie argomentazioni della convenuta in prime cure, non essendo dato percepire in forza di quali specifici profili le considerazioni del Tribunale di Pisa siano state contestate.
Né il nucleo saliente della contestazione in esame può essere ravvisato nell'implicita censura di contraddittorietà emergente dall'intitolazione del motivo di gravame in analisi (“conclude poi con un provvedimento di segno diametralmente opposto alle premesse”), dal momento che il Tribunale di Pisa ha ampiamente motivato in ordine agli elementi ostativi all'accoglimento delle prospettazioni di . Parte_1
3.4) Il quarto motivo di gravame attiene invece alla specifica conclusione raggiunta dal giudice di prime cure secondo cui:
− la decisione di di sospendere il pagamento dei canoni non era Parte_1
proporzionata rispetto alle problematiche emerse, in relazione anche alla cronologia degli eventi;
18 − i numerosi rapporti di intervento effettuati dall'impresa di manutenzione sull'impianto di condizionamento e manutenzione evidenziavano la puntuale attivazione da parte del locatore onde risolvere i problemi in questione.
3.4.1) L'appellante ha esposto, a fondamento della contestazione in oggetto, che:
a) la motivazione addotta dal Tribunale è contraddittoria, in quanto “Proprio i reports ex adverso prodotti, e relativi ai tecnici inviati dalla proprietà, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, sono la prova della legittimità e fondatezza della domanda risarcitoria/restitutoria avanzata dalla IG.na
[...]
”, con indicazione poi del dettaglio – anche cronologico – degli Parte_1
interventi in questione;
b) “Nel caso di specie si palesa una evidente violazione dell'art. 1575 c.c. difatti, in tema di locazione, ai sensi del richiamato articolo, tra gli obblighi del locatore vi
è quello di mantenere la cosa locata in uno stato tale da servire all'uso convenuto”;
c) “Tale obbligo impone al locatore di intervenire e provvedere tempestivamente a tutte le riparazioni necessarie per conservare la cosa nello stesso stato esistente all'atto della conclusione del contratto, determinando – in caso di inosservanza dell'obbligo – inadempimento contrattuale. L'inadempimento contrattuale del IG.
è insito nella molteplicità degli interventi, comunque non risolutivi, resisi CP_1
necessari; a tale inadempimento, consegue la legittima sospensione del pagamento dei canoni da parte della IG.na per tutti i mesi in cui la stessa Parte_1 non ha potuto godere dell'immobile locato”.
3.4.2) Il motivo è infondato.
3.4.2.1) Anzitutto va rilevato come non sia dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà nella sequenza logico-argomentativa del giudice di prime cure che, preso atto del fatto che il locatore aveva reiteratamente chiesto interventi di manutenzione sull'impianto in questione, doveva ritenersi che lo stesso locatore avesse correttamente adempiuto al proprio obbligo di mantenere l'immobile in buono stato locativo.
3.4.2.2) In secondo luogo occorre evidenziare come, anche se in modo non compiutamente esplicitato, la contestazione mossa dall'appellante con il motivo di gravame in analisi sia imperniata sull'addebito al locatore delle inefficienze degli interventi operati dall'impresa specializzata chiamata ad eseguire gli interventi stessi.
Ora, al netto del fatto che non risultano mosse contestazioni specifiche a tali interventi e, soprattutto, alla professionalità della ditta incaricata di procedere agli interventi in questione, va evidenziato come non risulti individuato il titolo giuridico in
19 forza del quale il locatore dovrebbe rispondere in ordine alla mancata risolutività degli interventi stessi.
In effetti, una volta preso atto che sono stati fatti effettuare vari interventi di manutenzione sull'impianto in questione (come detto, puntualmente ammessi dalla stessa odierna appellante) e che nel motivo di gravame in esame non consta, neppure a livello di allegazione, che il locatore avrebbe tout court dovuto sostituire l'impianto per inadeguatezza dello stesso, non appare addebitabile alcunché al locatore sotto il profilo in questione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1575 c.c.
3.5) Con il quinto motivo di appello, ha censurato la Parte_1 conclusione raggiunta dal Tribunale di Pisa in ordine all'arco temporale da prendere in considerazione al fine del computo del complessivo ammontare dovuto dalla predetta odierna appellante a titolo di indennità di occupazione.
A) Il giudice di prime cure ha esposto, al riguardo, che “C'è contestazione sulla data di rilascio effettivo, o meglio, sulla disponibilità della conduttrice alla riconsegna delle chiavi in data antecedente a quella risultante dal verbale inter partes datato
19.4.2021. Sul punto, si rileva l'assenza di elementi idonei a dimostrare una valida offerta, anche informale, di riconsegna effettiva dell'immobile libero da persone e cose, in data precedente. Spettano dunque a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. € 1.000,00 per n. 7 mesi, oltre ad € 666,66 per il mese di aprile 2021 (dovendosi computare l'indennità de die in die), per complessivi € 7.666,66 oltre interessi di legge dalla scadenza al saldo”.
B) L'appellante ha sul punto esposto che:
− “Si impugna il presente capo per contraddittorietà della decisione a fronte dell'affermazione secondo la quale “c'è contestazione sulla data del rilascio dell'immobile”.”, in quanto “Il Tribunale, pur dando atto dell'incertezza relativamente alla data di rilascio dell'immobile, individuata dalla comparente a dicembre 2020 e da controparte al 19.04.2021, riconosce al locatore tutta l'indennità di occupazione dando per scontato che la data di rilascio sia quella nella quale, invece, è stato eseguito un semplice sopralluogo congiunto dalle parti per verificare lo stato dell'immobile. E se controparte, che per inciso ha decide e decine di immobili, avesse eseguito la ridetta verifica dopo un anno cosa avrebbe dovuto fare la , secondo il Tribunale? Pagare un anno di affitto per Parte_1 la pigrizia del locatore?”;
− “Sul punto si veda Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n. 20388”;
− “L'immobile per cui è causa è stato rilasciato, libero da cose e persone, come concordato dinanzi al Tribunale in sede monitoria, l'1.12.2020; se poi controparte non ha verificato tale circostanza non può certo farsene carico la comparente.
20 Ricordiamo che il Tribunale all'udienza del 19.10.2020 RG 3030/2020 disponeva
“il rilascio dell'immobile fissando termine dell'1.12.2020 per l'esecuzione”.
Ebbene, il IG. anziché verificarne l'effettivo rilascio e, in caso negativo, CP_1
mettere in esecuzione il titolo, è rimasto totalmente inerte ben sapendo che l'appartamento era stato liberato nei termini indicati dal Giudice e quindi che non era necessario attivarsi per ottenerne la disponibilità”.
3.5.1) Il motivo è infondato.
3.5.1.1) Anzitutto deve anche in questo caso rilevarsi come non sia dato ravvisare alcuna contraddittorietà (neppure apparente) nella motivazione esposta dal Tribunale di
Pisa.
L'inciso “C'è contestazione sulla data di rilascio effettivo”, esposto nella sentenza impugnata e valorizzato dall'appellante onde postulare la predetta contraddittorietà, rappresenta infatti unicamente il presupposto giuridico per determinare l'insorgenza del giudicante di stabilire, proprio in considerazione della contestazione predetta, quale fosse effettivamente stata la data di rilascio in questione.
La data predetta, poi, è stata individuata dal Tribunale di Pisa in quella del
19.4.2021, sulla scorta della ripartizione dell'onere della prova e valorizzando quindi
“l'assenza di elementi idonei a dimostrare una valida offerta, anche informale, di riconsegna effettiva dell'immobile libero da persone e cose, in data precedente”.
Nei confronti di tale valutazione non risultano peraltro mosse contestazioni specifiche se non quella per cui il giudice avrebbe “dato per scontato” che la data di rilascio fosse quella del 19.4.2021.
Come visto, invece, il Tribunale predetto non ha operato una siffatta adesione acritica alla prospettazione del limitandosi invece a prendere atto dell'assenza CP_1
della dimostrazione di una consegna – anche sotto il profilo di un'offerta formale – in data precedente.
3.5.1.2) In secondo luogo, va rilevato come non constino riscontri all'allegazione di secondo cui il rilascio dell'immobile era avvenuto in data Parte_1
1.12.2020.
Tale data risulta individuata dall'appellane sulla scorta del fatto che ciò era stato concordato “in sede monitoria” e come indicato dal Tribunale nel provvedimento adottato all'udienza del 19.10.2020.
Premesso che il riferimento alla “sede monitoria” è evidente frutto di un mero refuso, va rilevato come il fatto che il Tribunale avesse indicato la predetta data dell'1.12.2020 per l'esecuzione del rilascio non vale ovviamente a dimostrare che, poi, in tale data il rilascio sia effettivamente avvenuto.
21 Dunque, risulta mantenere inalterata condivisibilità il rilievo del Tribunale di Pisa secondo cui, in assenza della prova (non oggetto di allegazione nel motivo di gravame in oggetto) del rilascio dell'immobile o dell'offerta formale di rilascio dello stesso, in un momento antecedente al 19.4.2021, la data in questione doveva essere individuata in quest'ultimo giorno.
3.5.1.3) A quanto sin qui esposto preme unicamente aggiungere come nella scrittura significativamente intitolata “verbale di riconsegna”, datata 19.4.2021 (cfr doc.
16 di parte appellata) sia altrettanto significativamente indicato che “La IGra
[...]
offre la riconsegna delle chiavi dell'appartamento in duplice copia (portone Parte_1
d'ingresso a piano terra e ingresso dell'appartamento) specificando di aver rilasciato l'immobile libero da cose e persone a fine febbraio 2021”.
Da tale (non contestato) documento emerge che:
− solo in data 19.4.2021 ha riconsegnato le chiavi Parte_1 dell'immobile;
− la stessa ha dichiarato, in tale occasione, di aver rilasciato Parte_1 comunque l'immobile a fine febbraio 2021;
− tale dichiarazione (oltre a non essere fornita di riscontri di sorta) urta in modo inesorabile con le allegazioni operate nel presente giudizio, in cui la data di rilascio
è stata allocata nel giorno 1.12.2020, in tal modo generandosi una contraddizione insanabile nelle prospettazioni della stessa che, vieppiù, Parte_1
destituisce di attendibilità le prospettazioni stesse.
3.6) Il sesto motivo di appello riguarda poi la decisione del giudice di prime cure di condannare a pagare: Parte_1
− a titolo di indennità ex art. 1591 c.c., € 1.000,00 per n. 7 mesi (da settembre 2020 a marzo 2021), oltre ad € 666,66 per il mese di aprile 2021;
− a titolo di penale prevista ex art. 6 del contratto di locazione, € 5.975,00.
3.6.1) Il Tribunale di Pisa ha in effetti condannato a pagare sia Parte_1
l'importo di € 7.666,66 a titolo di indennità ex art. 1591 c.c. (pari ad € 1.000,00 per n. 7 mesi, oltre ad € 666,66 per il mese di aprile 2021), sia l'importo di € 5.975,00 a titolo di penale prevista dal predetto art. 6 del contratto di locazione, rilevando (a quest'ultimo proposito) che “La penale prevista ex art. 6 del contratto di locazione, vista anche la contestazione di parte, è ridotta officiosamente ex art. 1384 c.c. della metà, tenuto conto da un lato, delle ragioni che seppur parzialmente hanno determinato la disfunzione del rapporto e della manifesta eccessività della stessa, avuto riguardo al cumulo con l'indennità ex art. 1591 c.c.”.
3.6.2) L'appellante ha contestato tale decisione, adducendo:
22 a) nuovamente, l'erroneità dell'arco temporale considerato (stante il rilascio dell'immobile in data 1.12.2020;
b) l'erroneità della condanna cumulativa di al pagamento, oltre Parte_1 che dell'indennità di occupazione, anche della penale in questione, rilevando che
“Sul punto si è espressa la Cassazione con la Sentenza civile sez. III, 27/06/2023,
n.18370 che, a chiare lettere, ha specificato come, in tema di locazione e di ritardata consegna dell'immobile, il maggior danno debba essere provato dal locatore;
difatti, mentre il credito da corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, costituendo una forma di risarcimento minima prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, prescinde dalla prova di un danno concreto al locatore, il maggior danno previsto ai sensi della seconda parte dell'articolo 1591 del Cc, costituendo specificazione di quanto disposto generalmente per le obbligazioni pecuniarie ex artt. 1223 e 1224, comma 2, del Cc, deve essere concretamente dimostrato dal locatore, secondo i principi in materia di onere della prova ex art. 2697 del Cc. Dello stesso tenore Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n. 33645 la cui massima così recita: “in caso di occupazione sine titulo di bene immobile, il danno può essere liquidato con valutazione equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato”.”.
3.6.3) Il motivo è infondato.
3.6.3.1) In primo luogo va ricordato come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “...in ossequio al principio dell'autonomia contrattuale, le parti hanno facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento sia per l'ipotesi di inadempimento, sia per la distinta ipotesi di ritardo nell'adempimento, nonché, cumulativamente, per entrambe, con la conseguenza che l'effetto proprio della clausola
(cioè quello di limitare l'onere del risarcimento dei danni alla misura predeterminata dalle parti) non può operare se non con riferimento all'ipotesi prevista dalle stesse parti
(Cass. n. 2975 del 2005, Cass. n. 16492 del 2002). Nel caso di specie, le parti avevano previsto separatamente, con due autonome clausole contrattuali, una penale per diverse ipotesi di inadempimento, non soltanto legate al mancato pagamento dei canoni ma ad altre violazioni degli accordi contrattuali ritenute gravi dal locatore, tant'è che era stata abbinata ad esse la possibilità di richiedere la risoluzione di diritto, e risulta accertato dalla corte d'appello che il locatore nel chiedere la risoluzione di diritto abbia anche trattenuto la somma (incamerata a titolo di deposito cauzionale) prevista come penale per l'inadempimento. Come è noto, la clausola penale è un patto accessorio di un contratto che ha una duplice funzione: - una coercitiva all'adempimento e un'altra risarcitoria del danno conseguente all'inadempimento. Sia l'una sia l'altra funzione sono svolte creando,
23 accanto all'obbligazione principale, una obbligazione penale: - le due obbligazioni coesistono, ma non sono suscettibili di attuazione cumulativa. Nel caso di inadempimento si verifica un concorso alternativo tra esse. - il creditore può domandare e ottenere la prestazione principale o la penale, ma non entrambe. E' questo il cosiddetto divieto di cumulo previsto dall'art. 1383 cod. civ. in base al quale la prestazione in forma specifica e la penale non possono cumularsi, a meno che la penale non sia posta a risarcimento del solo danno per ritardo. Restringendo l'analisi al rapporto tra art. 1383, che pone il divieto del cumulo, e art. 1591 (che prevede che il conduttore in mora a restituire la cosa
è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno), ovvero al modo di operare del divieto di cumulo in un contratto che si articola in una serie di prestazioni protratte nel tempo, in cui, nell'ipotesi della locazione, alla concessione in godimento di un bene corrisponde l'obbligo per chi ne fruisce di pagare un canone, esso non può operare che per le (sole) prestazioni già maturate al momento in cui il creditore si attiva per far accertare l'altrui inadempimento.
In via generale nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall'art. 1383 c.c., può riguardare le sole prestazioni già maturate e rimaste inadempiute. Per queste, il locatore deve optare se richiedere l'integrale pagamento della prestazione principale o se chiedere in luogo di esso, il pagamento della penale se prevista (e salva la risarcibilità del maggior danno, se pattuita). In relazione invece alle prestazioni ancora non maturate, per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, o comunque di pagare un corrispettivo pari al canone di locazione finché si continua a fruire della medesima controprestazione, il divieto di cumulo non opera perché, come già affermato da questa Corte, in caso contrario sarebbe consentito al debitore sottrarsi alla propria obbligazione attraverso il proprio inadempimento (Cass. n. 6979 del 1995, Cass. n. 2976 del 2005, Cass. n. 24910 del 2015). Senzaltro è errata quindi, nella sentenza impugnata, l'esclusione della possibilità di cumulo tra penale e somme dovute a titolo di canoni ancora a scadere al momento della risoluzione del contratto, per il principio di diritto espresso dalle già richiamate Cass. n. 2976 del 2005 e Cass. n. 24910 del 2015: "Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute, ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento. (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, aveva escluso che il risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile, ex art. 1591 c. c., potesse
24 ritenersi compreso in una penale azionata per il mancato pagamento del canone)".
Diversamente opinando, infatti, si lascerebbe una delle due parti arbitra di aumentare il danno effettivo subito dalla controparte a proprio piacimento, prolungando l'inadempimento, fidando sul fatto che l'ammontare della somma che le sarà richiesto di pagare a titolo di risarcimento è predeterminata. Una tale interpretazione, invece di valorizzare la funzione della clausola penale come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempimento e a garantire il creditore (che, nel momento in cui prevede il suo inserimento nel testo del contratto, valuta che l'ammontare della penale sia congruo rispetto ad un eventuale danno contrattuale) la renderebbe un elemento di alterazione dell'equilibrio contrattuale, in caso di inadempimento, a vantaggio del debitore” (così, in motivazione, Cass. 6015 del 13.3.2018, nello stesso senso, Cass. 24910 del 9.12.2015).
Si è inteso riportare per esteso la sequenza logico-argomentativa seguita dalla
Suprema Corte non solo onde consentire di apprezzarne la condivisibilità interpretativa, ma anche per dare atto della piena sussumibilità della fattispecie qui in esame nell'alveo ermeneutico ivi tracciato, dal momento che anche nel caso qui in esame si è in presenza degli importi relativi alle prestazioni rimaste inadempiute (di pagamento del canone e di riconsegna dell'immobile).
Si rileva poi, per inciso, l'estraneità alla presente tematica della decisione richiamata dall'appellante (Cass. 18370 del 27.6.2023), concernente la questione della dimostrazione del “maggior danno” rilevante ex art. 1591, ultima parte, c.c., così come del precedente delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 33645 del 15.11.2022), attinente all'individuazione del canone locativo quale parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione.
3.6.3.2) Dunque, così come strutturate, le censure mosse alla condanna emessa dal giudice di prime cure sia al pagamento dell'indennità di occupazione che della penale contrattualmente prevista non appaiono suscettibili di accoglimento, non essendo idonee a precludere il cumulo predetto, con conseguente infondatezza del gravame anche sotto questo profilo.
3.7) Con il settimo motivo di gravame è stata poi censurata la reiezione, da parte del Tribunale di Pisa, delle istanze istruttorie avanzate in prime cure dalla convenuta.
3.7.1) L'appellante ha fondato tale motivo adducendo l'omessa motivazione di tale reiezione, adducendo che:
− nel provvedimento reso in data 13.5.2022, il Tribunale predetto si era pronunciato esclusivamente sulle istanze istruttorie del ed aveva omesso qualsiasi CP_1
pronuncia su quella di;
Parte_1
25 − nella risposta fornita all'istanza depositata dalla convenuta, in data 19.5.2022, in cui era stata sollecitata una risposta in ordine alle richieste istruttorie predette, il giudice di prime cure si era limitato ad indicare “Visto, si rigetta, allo stato”.
3.7.2) Il motivo è infondato.
3.7.2.1) Anzitutto va ricordato, in proposito, che “Il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può implicitamente dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza” (cfr Cass. 14611 del 12.7.2005), sì che, sotto questo aspetto, la censura non è suscettibile di accoglimento ove improntata alla mera contestazione dell'omessa motivazione.
3.7.2.2.) Il motivo in esame deve invece essere valutato nel merito laddove l'appellante ha reiterato nella presente sede la richiesta di ammissione dei capitoli di prova già formulati in prime cure e, appunto, non ammessi.
Sul punto va rilevato come la stessa odierna appellante abbia argomentato in ordine alla necessità di dare corso all'ammissione dei mezzi di prova richiesti in quanto
“Dando sfogo alle prove la IG.na avrebbe potuto documentare il suo Parte_1
assunto e dimostrare come, non solo i lamentati problemi connessi agli impianti ed alle infiltrazioni d'acqua erano presenti durante tutto il periodo in cui è durata la locazione ma anche e soprattutto come, i lamentati difetti erano già presenti al momento della sottoscrizione del contratto giacché, il precedente inquilino dello stesso appartamento, lo aveva lasciato proprio per gli stessi problemi relativi agli impianti e per le copiose infiltrazioni che si verificavano durante i periodi di pioggia. La comparente avrebbe potuto provare come non si trattava di difetti sopravvenuti dopo la stipula del contratto di locazione tra il e la , quanto piuttosto di vizi dell'immobile già CP_1 Parte_1
presenti in occasione della stipula del contratto e sottaciuti dal locatore alla conduttrice.
Si chiede quindi che la Corte, sul punto, autorizzi l'espletamento delle prove tutte capitolate dalla comparente in primo grado al fine di dimostrare la sussistenza di quegli elementi impeditivi, modificativi ed estintivi che legittimarono la sospensione del pagamento dei canoni”.
I rilievi svolti dall'appellante evidenziano dunque come la finalità dei mezzi di prova in oggetto (quantomeno nell'ottica difensiva della parte) risulti attenere alla dimostrazione della risalenza nel tempo dei vizi dell'immobile, oltre che alle caratteristiche degli stessi (come del resto emerge dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio).
26 Tale constatazione elide, in radice, la rilevanza di tali mezzi di prova ai fini della decisione della presente causa, in considerazione delle motivazioni esposte nella presente sentenza a reiezione del terzo e quarto motivo di gravame, sopra esposte, in relazione alle quali si appalesa del tutto irrilevante l'espletamento di attività istruttoria sugli aspetti in oggetto.
3.8) Infine, con l'ottavo ed ultimo motivo di appello, ha Parte_1
contestato la decisione raggiunta in punto di regolazione delle spese di lite, adducendo
“illiceità del provvedimento e sproporzionalità dello stesso”.
In particolare, l'appellante ha esposto che “La comparente evidenziava infatti come il locatore richiedesse il pagamento di € 13.000,00 a titolo di canoni di locazione maturati dal marzo 2020 al marzo 2021 (data in cui è stata effettuata la ricognizione dell'immobile) oltre all'importo di € 10.600,00=, ex art. 1591 c.c., quale penale. Tenuto conto che la comparente è stata condannata in primo grado al pagamento della minor somma di € 15.748,83 la compensazione corretta delle spese sarebbe stata quella pari alla metà e non solo ad un terzo. Si chiede che le spese siano rideterminate in dipendenza della soccombenza anche per quanto riguarda il primo grado”.
3.8.1) Il motivo è infondato.
3.8.1.1) La decisione del Tribunale di Pisa di procedere alla compensazione delle spese di lite (solo) in misura di 1/3 delle stesse non è censurabile sulla scorta delle argomentazioni esposte dall'appellante.
Anche aderendo alla prospettazione ricostruttiva di parte appellante, la misura della compensazione non potrebbe comunque stabilirsi nella misura della metà delle spese di lite.
Se, infatti, il aveva chiesto la condanna della controparte al pagamento CP_1 complessivo dell'importo di € 23.600,00 ed invece la condanna è stata emessa per €
15.748,83 (e cioè in misura pari al 66% circa dell'importo chiesto) appare corretto, su un piano meramente aritmetico, dare corso ad una compensazione pari ad 1/3.
3.8.1.2) Occorre peraltro prendere in considerazione le circostanze relative a:
− la reiezione di tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta in prime cure;
− la mancata adesione da parte dell'appellante alla proposta conciliativa del
Tribunale di Pisa di definire la causa mediante pagamento, da parte di
[...]
, dell'importo omnicomprensivo (anche delle spese di lite) di € Parte_1
16.000,00, rivelatosi poi inferiore a quello oggetto di condanna (in quanto non comprensivo, appunto, delle spese di lite),
27 che avrebbero anche ben potuto giustificare la decisione di non dare corso ad alcuna compensazione delle spese di lite e che vieppiù rendono infondato il motivo di gravame in oggetto.
4) L'integrale reiezione dell'appello avanzato da comporta che Parte_1 non debba essere preso in considerazione l'appello incidentale avanzato dal in via CP_1 espressamente subordinata e condizionata all'accoglimento anche solo parziale del gravame principale.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1119/2023 del Tribunale di Pisa, così statuisce: Parte_1
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Parte_1 CP_1
, come rappresentato nel presente processo, le spese di lite, che vengono liquidate
[...] in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
28 Così deciso nella camera di consiglio del 19.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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