Articolo 3 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 agosto 1982
Art. 3.
L' articolo 247 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 247 - Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato dal giudice.
- Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.
L'autorita' giudiziaria competente per il procedimento puo' in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.
Contro il provvedimento previsto dal comma precedente puo' essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982