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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 2 del mese di luglio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima
Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 2793 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
Da
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
nella qualità di socia della società agricola semplice “Nannaraci”,
[...] elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla via G. Garibaldi n. 324/5 presso lo studio dell'avv. Ivo Lemoli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Annalisa Alba, per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE -
Contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1 deceduto, , nata a [...] CodiceFiscale_2 Persona_1
Porto Salvo (RC) il 14.02.1982 , in proprio e nella CodiceFiscale_3 qualità di erede di , anche quale genitore esercente la Controparte_1 potestà genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il Persona_2
15.03.2021 elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_4
Taurianova (RC), alla via Pentolai n. 17, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosa Crocitti che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
-CONVENUTA-
avente per OGGETTO: restituzione di somme.
----------------------
E' comparso:
l'avv. Pasquale Minniti, per delega dell'avv. Maria Rosa Crocitti, per la convenuta.
Il procuratore di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa ed, in via subordinata, insiste nelle proprie richieste istruttorie.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , nella qualità di Parte_1 socia della società agricola semplice “Nannaraci”, conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, l'ing. , chiedendone la condanna alla Controparte_1 restituzione della somma di €. 50.000,00 oltre interessi, trattenuti indebitamente e per fini personali.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare “la reale posizione debitoria di parte attrice, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non”, per la somma complessiva di €. 85.956,15.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il convenuto, unitamente al rigetto della domanda avversaria, chiedeva di dichiarare l'attrice inadempiente ai doveri di compartecipazione al raggiungimento dei fini dell'oggetto sociale della società
“Nannaraci” ed alle spese sostenute per l'attività della Società.
Il procedimento, interrotto per la morte del convenuto, veniva riassunto dalla parte attrice.
Si costituiva in giudizio -in proprio e nella qualità di erede Persona_1 di , anche quale genitore esercente la potestà genitoriale Controparte_1 sulla figlia minore riportandosi alle difese già svolte dal de cuius. Persona_2
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza datata 08.03.2021, con la quale è stata rigettata la richiesta di dichiarazione di estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., avanzata da parte convenuta.
Invero, i casi ai quali consegue l'estinzione di diritto di cui all'art. 307 c.p.c., sono quelli della mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione, ovvero della esecuzione dell'ordine oltre il termine perentorio, nonché, secondo parte della dottrina, dell'esecuzione dell'ordine in maniera difforme da quanto disposto dal giudice, ma nel caso di specie, tuttavia la vicenda non è sussumibile all'interno di nessuna di queste ipotesi, posto che alla seconda udienza veniva riscontrata una diversa tipologia di vizio (parte attrice ha, infatti, provveduto correttamente a sanare la nullità dell'atto di citazione -per vizio relativo alla vocatio in ius specificamente individuato alla prima udienza, per erronea indicazione del Tribunale dinanzi al quale era stata proposta la domanda- nel termine perentorio assegnatole, riscontrandosi, solo successivamente il vizio di notifica).
Ha, pertanto, potuto trovare applicazione il principio secondo cui all'interno del codice di rito non vi è alcuna norma che impedisca di rilevare, a seguito di una rinnovazione già avvenuta, ulteriori e/o nuovi vizi, purchè la relativa rinnovazione sia eseguita nel rispetto del termine perentorio assegnato dal giudice o dalla legge (Cass. civ., sez. VI, n. 4710/2020).
Va, parimenti, confermata anche l'ordinanza, con la quale sono stati rigettate le richieste istruttorie, avanzate dalle parti, siccome ritenute inammissibili.
Ciò posto, passando al merito della vertenza, la domanda attorea non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
2. L'attrice -premesso che con atto del 22.11.2004 e Controparte_1 CP_2
(al quale ella era subentrata in data 14.08.2008) avevano costituito la
[...] società agricola semplice “Nannaraci” -avente ad oggetto l'attività di agricoltura, allevamento ed agriturismo- assumeva di avere diritto alla restituzione della somma complessiva di Euro 50.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in quanto corrisposta al convenuto a mezzo di assegni bancari circolari nel periodo marzo/aprile 2009, con l'accordo che detta somma sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di attrezzature e dei terreni che la società aveva preso in affitto, per lo svolgimento dell'attività sociale.
Lamentava che, di contro, il convenuto aveva acquistato detti terreni direttamente e personalmente, non già nell'interesse della menzionata società, di guisa che era venuto meno il motivo del versamento della somma citata ed essa trattenuta indebitamente e/o utilizzata per fini personali, doveva esserle restituita dalla controparte.
Parte convenuta ha confermato di aver ricevuto l'indicata somma di denaro
(circostanza, peraltro, documentalmente provata), ma ha negato l'assunzione dell'impegno all'acquisto dedotto dalla controparte, esponendo, piuttosto, l'ingente carico economico per lo svolgimento delle attività della società, sostenuto dal medesimo in via esclusiva sin dalla costituzione della società anzidetta, in cui trovava giustificazione la somma ex adverso corrisposta, essendosi l'altro socio sottratto ad ogni esborso fino al versamento della somma in argomento da parte della sig.ra
(subentrata nella posizione del padre, ), importo, Parte_1 CP_2 peraltro, ancora insufficiente a saldare la di lei posizione debitoria.
L'art. 2033 c.c. detta la disciplina dell'indebito oggettivo e attribuisce al soggetto, che ha eseguito un pagamento in assenza di causa, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto.
Il pagamento è indebito quando è effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo.
Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell'onere probatorio.
Infatti, posto il principio generale per il quale l'attore che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare di avere pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare la causa del pagamento (cfr. Cass. n. 1170 del 11.2.1999), tuttavia, secondo la menzionata pronuncia di legittimità, l'onere della prova gravante sull'attore nel giudizio di indebito va assolta in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento.
In altri termini, se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali - come nel caso di specie- deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr Cass.
14428/2021 del 18.2.2021; Cass. 1734/2011 del 25.1.2011; Cass. 15667/2011 del
15.7.2011; Cass. 19902/2015 del 6.10.2015).
Nel caso di specie, l'attrice ha offerto prova dei pagamenti effettuati al convenuto per l'importo complessivo di €. 50.000,00, ma non ha adempiuto al proprio onere probatorio con riferimento alla dedotta tesi secondo cui tale somma avrebbe dovuto essere impiegata per l'acquisto dei terreni in uso alla società, al fine di acquisirli al patrimonio di quest'ultima, rimasta affidata ad un capitolato di prova testimoniale generico e, pertanto, ritenuto inammissibile.
Orbene, l'assenza di prova di uno specifico accordo tra le parti, in forza del quale il convenuto si sarebbe impegnato a realizzare l'acquisto dei terreni de quibus in capo alla società, non permette di ritenere dimostrato l'indebito versamento della somma.
Al contrario, vi sono prove documentali che dimostrano gli esborsi sostenuti personalmente dal convenuto per la società.
In conclusione, non avendo l'attrice offerto la necessaria prova, la domanda di ripetizione dell'indebito va rigettata.
3. Va, ora, esaminata la domanda, avanzata, in via riconvenzionale, dalla parte convenuta.
Nel costituirsi in giudizio, l'ing. chiedeva di accertare “la reale posizione CP_1 debitoria di parte attrice, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non”, per la somma complessiva di €. 85.956,15.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il convenuto, modificando detta domanda, chiedeva di “dichiarare parte attrice inadempiente ai doveri di compartecipazione al raggiungimento dei fini dell'oggetto sociale della società
Nannaraci ed alle spese sostenute per l'attività della società”.
Orbene, la domanda “modificata” è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dal menzionato art. 183 c.p.c.; il confine tra una domanda
“nuova” ed una domanda “modificata” va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (Cass. civ., sez. III, 26.06.2018 n. 16807).
Al riguardo, con la superiore pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito che è opportuno, certo, richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione a
S.U. 15 giugno 2015 n. 12310, massimato nel senso che “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali ". Il celebre intervento delle Sezioni Unite ha ritenuto superabile quella giurisprudenza
"univoca e tetragona" che (a parte ovviamente l'area della riconvenzionalità) aveva confinato gli spazi di "aggiustamento" alla emendatio libelli tramite "il principio secondo il quale sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", ravvisabile quando non si incide nè sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) nè sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere)", aprendo invece le porte alla mutatio libelli, nel senso di qualificare ammissibile modifica anche una reale incidenza su causa petendi e petitum.
Ravvisano peraltro le Sezioni Unite "un vero e proprio salto logico" laddove "il problema dell'identificazione della domanda si salda con quello della sua modificabilità" in base a "due passaggi dati per scontati e/o assunti come obbligati" ma non sorretti dall'art. 183 c.p.c.: la primaria "convinzione" che nell'udienza ex art. 183 c.p.c. non siano proponibili domande nuove e poi "la connessa convinzione" che nella logica di tale norma siano domande nuove quelle che si discostano dalle già proposte pretese anche per uno solo degli elementi oggettivi identificativi - petitum
e causa petendi -. La previa identificazione della domanda è presupposto logicamente necessario per incedere nello stadio successivo dell'accertamento della sussistenza o meno della sua modificabilità, poichè il contenuto di quest'ultima si rapporta all'identificata origine. La nuova interpretazione nomofilattica dell'art. 183 c.p.c., poi, costituisce meramente l'opzione a favore di un risultato diverso rispetto alla voluntas legis percepita nella giurisprudenza antecedente al revirement, senza correzioni in termini di ragionevolezza.
Passa quindi il celebre arresto, nella sua ampiamente strutturata motivazione, ad una approfondita lettura dell'art. 183 c.p.c..
Si rileva allora che, a differenza dell'art. 345 c.p.c., l'art. 183 c.p.c. non contiene alcun espresso divieto alla proposizione delle domande nuove;
e dato atto che ciò non è risolutivo, si aggiunge che l'art. 189 c.p.c. "prevede che il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.", in tal modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma dell'art. 183 c.p.c., le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell'atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi non limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni di dettaglio), restando tuttavia ancora in parte imprecisato il tenore di tale cambiamento." Invero, la ratio del legislatore nell'attuale testo della norma non appare estensiva, bensì proprio restrittiva di una simile facoltà di "fluidificare" il thema decidendum.
L'art. 189 c.p.c., comma 1, infatti, è stato sostituito nell'ambito della epocale riforma che ha inserito gli indispensabili freni al potere dispositivo delle parti - se non circoscritto, aggravante il dispositivo processuale e ontologicamente disordinato - e restituito la direzione del processo al giudice quale custode delle preclusioni tutelanti la pubblica, e quindi solidale, valenza del processo civile. Dove, quindi, anteriormente alla L. 26 novembre 1990, n. 353 si leggeva: "Il giudice istruttore... invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, e a indicare le eventuali modificazioni che ritengono di dover apportare alle conclusioni già prese", è stato posto un limes, in precedenza mancante per quell'ultimo (nel grado) "aggiustamento" della regiudicanda: "Il giudice istruttore... invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c....". L'art. 189 c.p.c., comma 1, quindi, anche nel quadro normativo vigente ratione temporis, non supporta un cambiamento "sensibile" della regiudicanda, e tantomeno una sua
"sensibile" estensione.
L'arresto nomofilattico del 2015 esclude poi che dalla proponibilità delle domande nuove non riconvenzionali di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5 sia desumibile, a contrario, una barriera per ogni altra species di domande nuove: si tratta di una interpretazione del silentium legis e "il silenzio non può "colorarsi"...se non in rapporto alla parte esplicita della norma alla quale si riconnette" onde "il divieto implicito non potrebbe che riguardare domande "nuove" nel senso in cui sono
"nuove" le domande del tipo di quelle che il legislatore ha ritenuto di dover espressamente ammettere". In tal modo sorge peraltro il dubbio che, a questo punto, il silenzio di per sè non possa avere alcun significato specifico;
ma questo dubbio viene spento tramite l'argomento successivo che "la norma in esame non prevede limiti nè qualitativi nè quantitativi alla modificazione ammessa e... in nessuna parte della norma suddetta è dato riscontrare un (esplicito o implicito) divieto di modificazione in tutto o in parte - di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda."
Così, dunque, le Sezioni Unite, fondandosi in ultima analisi su un silenzio normativo che viene inteso come liberalizzazione, sciolgono i ceppi del precedente orientamento.
In conclusione, la modificazione della regiudicanda nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dall'art. 183 c.p.c. non include l'introduzione di ulteriori domande accanto a quella originaria e - modificata o no - mantenuta (che un'ulteriore domanda non possa essere aggiunta, anzichè sostituire la domanda originaria, dopo l'intervento nomofilattico del 2015 appena illustrato è stato più volte ribadito delle sezioni semplici: in particolare v. Cass. sez. 1, 26 febbraio 2016 n. 3806; e cfr. Cass. sez. 1, 13 marzo 2017 n. 6389, Cass. sez. 2, 10 aprile 2017 n. 9192, nonchè Cass. sez. 3, 31 luglio
2017 n. 18956; Cass. sez. 1, ord. 9 febbraio 2018 n. 3254 e Cass. civ., sez. III,
26.06.2018 n. 16807).
Orbene, la riportata domanda, per come formulata nella memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. di parte convenuta, deve ritenersi avanzata in sostituzione ed a modifica di quella formulata nella comparsa di costituzione e risposta e, solo entro tali limiti, può essere ammessa nella sua formulazione e ad essa, parimenti, va circoscritta la domanda, in via riconvenzionale, riportata dalla sig.ra nel Persona_1 proprio atto di costituzione, a seguito dell'operata riassunzione del giudizio.
Così definito il thema decidendum, occorre evidenziare che la domanda in esame
(“dichiarare parte attrice inadempiente ai doveri di compartecipazione al raggiungimento dei fini dell'oggetto sociale della società Nannaraci ed alle spese sostenute per l'attività della società”) appare generica e, comunque, destituita di fondamento in ragione del comprovato versamento della somma di €. 50.000,00, sulla quale si è sopra argomentato.
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2793 dell'anno 2018 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, promossa da n.q. nei confronti di Parte_1
n.q., così provvede: Persona_1
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) rigetta la domanda, avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 2 luglio 2025.
Il Giudice (Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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