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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11237 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa EL Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6420 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, posta in decisione L'udienza del 17.3.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.– P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luana Simonetti ed Eleonora Coccia, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Palestrina (RM), via Alcide De Gasperi n.
44, per procura allegata L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponente
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Santopietro e Gianluigi Buono, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Boezio n. 14, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e già depositata nel fascicolo del monitorio;
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 21933/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Roma in data 19.12.2021 e depositato in data 20.12.2021 (R.G. n.
72582/2021), nei confronti della stessa e dell'IM individuale ODDI Pt_1
SARA VILLA DELLE CAMELE, per il pagamento, in solido tra loro, di € 6.863,85, oltre interessi e spese, in favore del sulla Controparte_2
base: i) del contratto di appalto stipulato tra quest'ultima e l'IM individuale
; ii) di tre fatture emesse dal Controparte_3 CP_1
nei confronti della stessa IM per la somministrazione di servizi di “outsourcing – facility management”; iii) del contratto di cessione di azienda stipulato tra l'IM individuale (cedente) e Controparte_3 Parte_1
(cessionaria).
Deduceva a sostegno: 1) in via preliminare, la necessità di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in primo luogo, per non aver parte opposta indicato, nel ricorso monitorio, i gravi motivi tali da giustificarne la concessione;
2) in secondo luogo, per aver parte opposta fondato il proprio ricorso su fatture, inidonee, in quanto atti di formazione unilaterale, a provare la debenza dell'importo ivi riportato;
3) in terzo luogo, difettando la solidarietà tra la stessa
, quale cessionaria, e la cedente , Pt_1 Controparte_3
atteso che, al momento della cessione, dL'esame dei libri contabili non risultava alcun debito in capo alla cedente;
4) nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal , azionata sulla base di un contratto scaduto nel CP_1
2018 e mai rinnovato, e dal quale non emergeva la tipologia di servizi oggetto di prestazione e i parametri sulla scorta dei quali sarebbero stati calcolati gli importi indicati nelle fatture.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“Piaccia L'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: 1) in via preliminare in rito inaudita altera parte revocare la provvisoria esecutorietà già concessa al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n.
2 21933/2021 R.G.N. 72582/2021, posto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, è stata documentata la non operatività nel caso di specie della pretesa ed asserita responsabilità solidale in capo L'odierna opponente per il credito azionato dal nonché ed Controparte_2
in ogni caso essendo inesistenti i presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva e ricorrendone
i gravi motivi il tutto come ampiamente argomentato nella parte motiva 2) nel merito, in via principale revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 21933/2021 R.G.N.
72582/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dL'odierna opponente al per le Parte_1 Controparte_2
causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto, posta l'assenza di qualsivoglia responsabilità solidale in capo alla per il pagamento Parte_1
dell'asserito credito vantato dal nei Controparte_2
confronti di e per tutte le causali indicate nella parte Controparte_3
motiva respingere e/o rigettare tutte le domande avanzate dal Controparte_2
; 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
[...]
Si costituiva il CONSORZIO deducendo: 1) Controparte_2
l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
2) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del d.i., fondandosi il credito, oltre che sulle fatture, su vari solleciti inviati L'IM , da questa mai contestati, e sul CP_3
contratto di appalto;
3) con riguardo alla solidarietà tra cedente e cessionaria, rilevava come fosse onere della stessa cessionaria /opponente provare la mancata iscrizione dei debiti nei libri contabili;
4) la sussistenza di solidarietà, a prescindere dL'iscrizione dei debiti nei libri contabili, in quanto l'operazione di cessione era stata posta in essere in frode ai creditori;
5) in merito alla fondatezza della pretesa azionata, deduceva che il rapporto contrattuale si era rinnovato per fatti concludenti e la fornitura dei servizi pattuiti era evincibile dai numerosi messaggi whatsapp, nonché dalle fatture regolarmente emesse dal . CP_1
3 Concludeva, quindi, chiedendo:
“Piaccia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - Rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei requisiti del “fumus bonis iuris” e del “periculum in mora” e per tutti i motivi di cui sopra. In via principale: Rigettare tutte le domande della in quanto totalmente Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e destituite di fondamento, per le ragioni tutte dettagliate nella narrativa della presente memoria difensiva, cui integralmente si rinvia per quanto di ragione. - Confermare il d.i. n. 21933/21 – R.G. 72582/21 e per
l'effetto condannare la in p.l.r.p.t., al pagamento del d.i. n. 21933/21 in Parte_1
favore del in p.p.t., con maturazione Controparte_4
degli interessi legali come per legge. - Condannare la in p.l.r.p.t., per Parte_1
lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui sopra, nella somma che il Giudice riterrà equitativamente di giustizia, e comunque, nei limiti del valore della domanda.
- Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali”.
Con ordinanza del 31.5.2022, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, veniva sospesa, nei confronti della sola società la provvisoria Parte_1
esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della legale rappresentante dell'opponente, disposto ordine di esibizione delle scritture contabili – rimasto inevaso – nei confronti di (nella qualità di titolare dell'IM CP_3
cedente), e respinte le altre istanze istruttorie, la causa era rinviata L'udienza del
17.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni: parte opponente: “Voglia l'adita Giustizia, - respingere tutte le domande della Pt_1
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e destituite di fondamento;
[...]
- confermare il d.i. n. 21933/21 – R.G. 72582/21 e per l'effetto condannare la Pt_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento del d.i. n. 21933/21 in favore del
[...] [...]
in p.p.t., con maturazione degli interessi legali come per Controparte_4
legge; - con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”;
4 parte opposta: “2) nel merito, in via principale revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 21933/2021 R.G.N. 72582/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dL'odierna opponente al Parte_1 [...]
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto, Controparte_2
posta l'assenza di qualsivoglia responsabilità solidale in capo alla per il Parte_1
pagamento dell'asserito credito vantato dal Controparte_2
nei confronti di e per tutte le causali indicate
[...] Controparte_3
nella parte motiva respingere e/o rigettare tutte le domande avanzate dal
[...]
; 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Controparte_2
Alla stessa udienza, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data
30.5.2025.
*******
L'opposizione è fondata e da accogliere.
Anzitutto, giova premettere che il decreto ingiuntivo in questa sede opposto è stato emesso nei confronti dell'odierna opponente, quale obbligata in Parte_1
solido con l'IM individuale , in forza Controparte_3
del contratto di cessione di azienda stipulato in data 28.9.2021 (doc. 1 atto di opposizione), per un credito sorto precedentemente l'intervenuta cessione.
Ed infatti, la pretesa fatta valere dL'odierna opposta con il decreto ingiuntivo in oggetto, è stata azionata sulla base del contratto di “appalto – esternalizzazione di servizi – facility management” da questa sottoscritto con la cedente
[...]
, in data 14.2.2017 (doc. 3 comparsa di costituzione Controparte_3
opposta).
A fondamento della propria opposizione, parte opponente deduce la carenza di solidarietà con la cedente, rilevando che, dL'esame delle scritture contabili dell'IM , effettuato L'atto della cessione, non risultava né il debito CP_3
nei confronti dell'opposto , né tantomeno altri debiti, sicché – giusto il CP_1
disposto dell'art. 2560, comma 2, c.c. – doveva ritenersi quale unica responsabile nei
5 confronti del , per l'obbligazione assunta in forza del predetto contratto CP_1
di appalto, . Controparte_3
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi che, con riferimento alla sorte dei debiti aziendali sorti prima della cessione di azienda, l'art. 2560, comma 2 c.c. – in deroga al generale principio di diritto comune per cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte – prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Pertanto, il legislatore – per evitare che la modificazione, quantomeno qualitativa, del patrimonio dell'alienante, possa pregiudicare le aspettative di soddisfacimento dei creditori aziendali – ha previsto, con norma imperativa (cfr. Cass., sez. III, n.
13319/2015), che, anche in assenza di un patto di accollo, l'acquirente di un'azienda commerciale risponda in solido con l'alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest'ultimo.
Tuttavia, tale responsabilità ex lege del cessionario sussiste soltanto per quei debiti aziendali che risultino dai libri contabili obbligatori: in tal modo, si contempera l'esigenza di tutela dei creditori aziendali con quella di certezza/tutela dell'acquirente, evitandosi contestazioni in merito alla conoscenza o meno, da parte di quest'ultimo, di singoli debiti aziendali, e salvaguardando il suo interesse ad avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere.
Deduce parte opposta che l'onere della prova dell'iscrizione dei debiti aziendali nei libri contabili sia posto a carico della cessionaria, essendo inesigibile una simile dimostrazione da parte dei creditori, i quali non hanno disponibilità delle scritture della cedente, e che rischierebbero così di vedere vanificata la possibilità di rivolgersi alla nuova titolare dell'azienda.
Tale assunto non può essere condiviso in quanto, la disposizione di cui L'art. 2560, comma 2 c.c., trova la sua ratio non tanto e non solo nella tutela dei creditori aziendali, quanto, piuttosto, in quella dell'acquirente: in tal senso, la Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che “in tema di cessione d'azienda, la disposizione di cui
6 L'art. 2560, secondo comma, c.c., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti L'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili,
è dettata non solo dL'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con
l'IM e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti” (Cass., sez. II, n.
23828/2012; conf. Cass., sez. II, n. 23881/2021). E infatti, soltanto nell'ipotesi di annotazione sui libri obbligatori, le dette passività possono ritenersi note L'acquirente che, perciò, sa di assumersene l'onere, congiuntamente e solidalmente con l'alienante.
Pertanto, con specifico riguardo al tema del riparto dell'onere della prova, deve ritenersi che l'iscrizione, L'interno dei libri contabili, dei debiti aziendali, quale fatto costitutivo della fattispecie da cui origina la solidarietà del cessionario, deve essere dimostrata dal creditore che invochi e intenda valersi della predetta solidarietà (in base al principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”), ricadendo il rischio della mancata prova in capo a quest'ultimo (il quale potrà, peraltro, comunque rivolgersi alla cedente).
E infatti, in tal senso, la Suprema Corte costantemente afferma che: “l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata” (Cass., sez. VI, n. 22418/2017).
Ebbene, in applicazione di tali princìpi, deve ritenersi che, nel caso di specie,
l'opposto non abbia fornito la prova dell'iscrizione del proprio credito CP_1
nei libri contabili della cedente.
7 Al contrario, dai documenti in atti e dL'istruttoria espletata, è emersa la prova negativa circa l'esistenza di debiti registrati al momento della cessione.
In particolare, nel contratto di cessione del 28.9.2021 – notaio rogante Per_1
rep. n. 24.049, racc. n. 15.657 – (doc. 1 atto di opposizione), si legge che:
[...]
- in qualità di titolare dell'IM individuale CP_3 [...]
, cede e trasferisce la propria azienda, funzionale Controparte_3
L'attività di gestione della casa alloggio per anziani “ ”, a Controparte_3
cfr. premesse e “punto primo” del contratto); Parte_1
- gli effetti giuridici della cessione si producono a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto in questione (i.e. 28.9.2021, cfr. “punto terzo”);
- la parte cedente dichiara che “non vi sono rapporti in essere con CP_3
lavori dipendenti né altri contratti salvo quelli con enti erogatori” (cfr. “punto quarto”);
- la cessione in oggetto è avvenuta “senza subingresso nei debiti e crediti aziendali maturati fino alla data odierna i quali resteranno rispettivamente a carico e a favore della parte cedente, salvo quanto disposto dL'art. 2560 c.c., impegnandosi la medesima a tenere indenne la parte cessionaria da ogni e qualsiasi pagamento dovuto per eventi di diversa natura, anche fiscali, relativi al ramo di azienda in oggetto, precedenti la data suddetta, anche se notificati successivamente” (cfr. “punto quinto”);
- infine, “si dà atto che dL'esame delle scritture contabili non si evidenziano debiti sia nei confronti di fornitori, di dipendenti, nonché di terze persone, comunque correlate alla parte cedente” (cfr. “punto quinto”, ultimo cpv.).
Dunque, in sede di stipula del contratto, la cedente si impegnava espressamente a tenere indenne la cessionaria da pagamenti relativi al ramo di azienda, riferiti a debiti assunti prima del trasferimento, dando altresì atto che, dalle scritture contabili, non risultava alcun debito.
Inoltre, alcuna ammissione in tal senso è emersa dL'interrogatorio formale della legale rappresentante di , , la quale ha negato di essere stata Pt_1 Controparte_5
8 notiziata in merito L'esistenza di eventuali debiti ed, anzi, di aver affidato l'esame delle scritture contabili ad una commercialista la quale evidentemente nulla aveva rilevato. Ha, poi, confermato che, a domanda del notaio rogante circa la presenza di debiti in capo alla cedente, la titolare aveva dichiarato che non ve ne CP_3
erano, conformemente a quanto riportato nell'atto di cessione.
Di contro, l'opposta non ha fornito alcuna prova positiva o anche indizio in merito L'annotazione del proprio credito nelle scritture contabili.
Deduce altresì l'opposta che la cessione sarebbe avvenuta in frode ai creditori, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560, comma 2, c.c. e solidarietà della cessionaria per il credito odierno a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili.
A sostegno richiama l'inattività della società risultante dalla visura camerale e l'esiguità del capitale sociale versato, pari a € 200,00.
Neppure tale ricostruzione può essere condivisa, non emergendo, in realtà, elementi, che possa far presumere il carattere fraudolento della cessione in esame.
E infatti: i) in corso di causa è stata prodotta visura camerale aggiornata dalla quale risulta che la società è attiva sul mercato (cfr. doc. 3 memoria del 20.5.2022 Pt_1
opponente); ii) non può rilevare l'ammontare del capitale sociale, se rientrante nel limite legale previsto per il tipo di società prescelto, ricompreso tra € 1,00 e €
10.000,00 per le s.r.l.s., in base L'art. 2463-bis, comma 2, n. 3, c.c.
Induce invece ad escludere un tale intento fraudolento, la circostanza che la stessa cessionaria abbia dovuto rispondere di debiti taciuti della cedente, derivanti dalla morosità maturata dL'IM , per canoni Controparte_3
di locazione relativi L'immobile ove si svolgeva l'attività dell'azienda ceduta, tanto che l'opponente è stata destinataria, in un primo momento, di intimazione di sfratto da parte del locatore e, successivamente, di ordine di rilascio del predetto immobile, giusta ordinanza del Tribunale di Velletri del 23.3.2022 (cfr. docc. 4, 5, 6 memoria del 20.5.2022 opponente).
9 Difetta quindi la prova del dedotto intento fraudolento da cui parte opponente fa scaturire la responsabilità solidale della opponente.
In conclusione, quindi, la mancata prova in ordine L'iscrizione del debito verso il nei libri contabili e al carattere fraudolento della cessione, porta ad CP_1
escludere la responsabilità solidale dell'opponente per il soddisfacimento del Pt_1
credito dell'opposta, sorto verso la cedente antecedentemente la cessione.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei soli confronti della odierna opponente Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato pari a € 118,50 e marca pari a €
27,00, come da ricevuta di pagamento telematico allegata L'atto di opposizione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
• per l'effetto, revoca, nei confronti della sola il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 21933/2021 emesso in data 19.12.2021 dal Tribunale di Roma, nel procedimento R.G. n. 72582/2021 e depositato in data 20.12.2021;
• condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali, che liquida in 145,50 per spese e € 3.800,00 Pt_1
per spese, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 23.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL Testa Piccolomini
10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Eleonora Liberali, magistrato ordinario in tirocinio.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa EL Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6420 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, posta in decisione L'udienza del 17.3.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.– P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luana Simonetti ed Eleonora Coccia, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Palestrina (RM), via Alcide De Gasperi n.
44, per procura allegata L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponente
E
(P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Santopietro e Gianluigi Buono, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Boezio n. 14, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e già depositata nel fascicolo del monitorio;
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.3.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 21933/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal
Tribunale di Roma in data 19.12.2021 e depositato in data 20.12.2021 (R.G. n.
72582/2021), nei confronti della stessa e dell'IM individuale ODDI Pt_1
SARA VILLA DELLE CAMELE, per il pagamento, in solido tra loro, di € 6.863,85, oltre interessi e spese, in favore del sulla Controparte_2
base: i) del contratto di appalto stipulato tra quest'ultima e l'IM individuale
; ii) di tre fatture emesse dal Controparte_3 CP_1
nei confronti della stessa IM per la somministrazione di servizi di “outsourcing – facility management”; iii) del contratto di cessione di azienda stipulato tra l'IM individuale (cedente) e Controparte_3 Parte_1
(cessionaria).
Deduceva a sostegno: 1) in via preliminare, la necessità di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in primo luogo, per non aver parte opposta indicato, nel ricorso monitorio, i gravi motivi tali da giustificarne la concessione;
2) in secondo luogo, per aver parte opposta fondato il proprio ricorso su fatture, inidonee, in quanto atti di formazione unilaterale, a provare la debenza dell'importo ivi riportato;
3) in terzo luogo, difettando la solidarietà tra la stessa
, quale cessionaria, e la cedente , Pt_1 Controparte_3
atteso che, al momento della cessione, dL'esame dei libri contabili non risultava alcun debito in capo alla cedente;
4) nel merito, deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal , azionata sulla base di un contratto scaduto nel CP_1
2018 e mai rinnovato, e dal quale non emergeva la tipologia di servizi oggetto di prestazione e i parametri sulla scorta dei quali sarebbero stati calcolati gli importi indicati nelle fatture.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“Piaccia L'ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: 1) in via preliminare in rito inaudita altera parte revocare la provvisoria esecutorietà già concessa al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n.
2 21933/2021 R.G.N. 72582/2021, posto che la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione, è stata documentata la non operatività nel caso di specie della pretesa ed asserita responsabilità solidale in capo L'odierna opponente per il credito azionato dal nonché ed Controparte_2
in ogni caso essendo inesistenti i presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per
l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva e ricorrendone
i gravi motivi il tutto come ampiamente argomentato nella parte motiva 2) nel merito, in via principale revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 21933/2021 R.G.N.
72582/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dL'odierna opponente al per le Parte_1 Controparte_2
causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto, posta l'assenza di qualsivoglia responsabilità solidale in capo alla per il pagamento Parte_1
dell'asserito credito vantato dal nei Controparte_2
confronti di e per tutte le causali indicate nella parte Controparte_3
motiva respingere e/o rigettare tutte le domande avanzate dal Controparte_2
; 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
[...]
Si costituiva il CONSORZIO deducendo: 1) Controparte_2
l'insussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
2) la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del d.i., fondandosi il credito, oltre che sulle fatture, su vari solleciti inviati L'IM , da questa mai contestati, e sul CP_3
contratto di appalto;
3) con riguardo alla solidarietà tra cedente e cessionaria, rilevava come fosse onere della stessa cessionaria /opponente provare la mancata iscrizione dei debiti nei libri contabili;
4) la sussistenza di solidarietà, a prescindere dL'iscrizione dei debiti nei libri contabili, in quanto l'operazione di cessione era stata posta in essere in frode ai creditori;
5) in merito alla fondatezza della pretesa azionata, deduceva che il rapporto contrattuale si era rinnovato per fatti concludenti e la fornitura dei servizi pattuiti era evincibile dai numerosi messaggi whatsapp, nonché dalle fatture regolarmente emesse dal . CP_1
3 Concludeva, quindi, chiedendo:
“Piaccia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - Rigettare
l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. per mancanza dei requisiti del “fumus bonis iuris” e del “periculum in mora” e per tutti i motivi di cui sopra. In via principale: Rigettare tutte le domande della in quanto totalmente Parte_1
infondate in fatto ed in diritto e destituite di fondamento, per le ragioni tutte dettagliate nella narrativa della presente memoria difensiva, cui integralmente si rinvia per quanto di ragione. - Confermare il d.i. n. 21933/21 – R.G. 72582/21 e per
l'effetto condannare la in p.l.r.p.t., al pagamento del d.i. n. 21933/21 in Parte_1
favore del in p.p.t., con maturazione Controparte_4
degli interessi legali come per legge. - Condannare la in p.l.r.p.t., per Parte_1
lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per i motivi di cui sopra, nella somma che il Giudice riterrà equitativamente di giustizia, e comunque, nei limiti del valore della domanda.
- Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali”.
Con ordinanza del 31.5.2022, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, veniva sospesa, nei confronti della sola società la provvisoria Parte_1
esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della legale rappresentante dell'opponente, disposto ordine di esibizione delle scritture contabili – rimasto inevaso – nei confronti di (nella qualità di titolare dell'IM CP_3
cedente), e respinte le altre istanze istruttorie, la causa era rinviata L'udienza del
17.3.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale sede, le parti rassegnavano le seguenti conclusioni: parte opponente: “Voglia l'adita Giustizia, - respingere tutte le domande della Pt_1
in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e destituite di fondamento;
[...]
- confermare il d.i. n. 21933/21 – R.G. 72582/21 e per l'effetto condannare la Pt_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento del d.i. n. 21933/21 in favore del
[...] [...]
in p.p.t., con maturazione degli interessi legali come per Controparte_4
legge; - con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge”;
4 parte opposta: “2) nel merito, in via principale revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 21933/2021 R.G.N. 72582/2021 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dL'odierna opponente al Parte_1 [...]
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto, Controparte_2
posta l'assenza di qualsivoglia responsabilità solidale in capo alla per il Parte_1
pagamento dell'asserito credito vantato dal Controparte_2
nei confronti di e per tutte le causali indicate
[...] Controparte_3
nella parte motiva respingere e/o rigettare tutte le domande avanzate dal
[...]
; 3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Controparte_2
Alla stessa udienza, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche, scaduti in data
30.5.2025.
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L'opposizione è fondata e da accogliere.
Anzitutto, giova premettere che il decreto ingiuntivo in questa sede opposto è stato emesso nei confronti dell'odierna opponente, quale obbligata in Parte_1
solido con l'IM individuale , in forza Controparte_3
del contratto di cessione di azienda stipulato in data 28.9.2021 (doc. 1 atto di opposizione), per un credito sorto precedentemente l'intervenuta cessione.
Ed infatti, la pretesa fatta valere dL'odierna opposta con il decreto ingiuntivo in oggetto, è stata azionata sulla base del contratto di “appalto – esternalizzazione di servizi – facility management” da questa sottoscritto con la cedente
[...]
, in data 14.2.2017 (doc. 3 comparsa di costituzione Controparte_3
opposta).
A fondamento della propria opposizione, parte opponente deduce la carenza di solidarietà con la cedente, rilevando che, dL'esame delle scritture contabili dell'IM , effettuato L'atto della cessione, non risultava né il debito CP_3
nei confronti dell'opposto , né tantomeno altri debiti, sicché – giusto il CP_1
disposto dell'art. 2560, comma 2, c.c. – doveva ritenersi quale unica responsabile nei
5 confronti del , per l'obbligazione assunta in forza del predetto contratto CP_1
di appalto, . Controparte_3
Ciò premesso, deve anzitutto rammentarsi che, con riferimento alla sorte dei debiti aziendali sorti prima della cessione di azienda, l'art. 2560, comma 2 c.c. – in deroga al generale principio di diritto comune per cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte – prevede che “nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Pertanto, il legislatore – per evitare che la modificazione, quantomeno qualitativa, del patrimonio dell'alienante, possa pregiudicare le aspettative di soddisfacimento dei creditori aziendali – ha previsto, con norma imperativa (cfr. Cass., sez. III, n.
13319/2015), che, anche in assenza di un patto di accollo, l'acquirente di un'azienda commerciale risponda in solido con l'alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest'ultimo.
Tuttavia, tale responsabilità ex lege del cessionario sussiste soltanto per quei debiti aziendali che risultino dai libri contabili obbligatori: in tal modo, si contempera l'esigenza di tutela dei creditori aziendali con quella di certezza/tutela dell'acquirente, evitandosi contestazioni in merito alla conoscenza o meno, da parte di quest'ultimo, di singoli debiti aziendali, e salvaguardando il suo interesse ad avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere.
Deduce parte opposta che l'onere della prova dell'iscrizione dei debiti aziendali nei libri contabili sia posto a carico della cessionaria, essendo inesigibile una simile dimostrazione da parte dei creditori, i quali non hanno disponibilità delle scritture della cedente, e che rischierebbero così di vedere vanificata la possibilità di rivolgersi alla nuova titolare dell'azienda.
Tale assunto non può essere condiviso in quanto, la disposizione di cui L'art. 2560, comma 2 c.c., trova la sua ratio non tanto e non solo nella tutela dei creditori aziendali, quanto, piuttosto, in quella dell'acquirente: in tal senso, la Suprema Corte ha, infatti, più volte chiarito che “in tema di cessione d'azienda, la disposizione di cui
6 L'art. 2560, secondo comma, c.c., secondo cui l'acquirente risponde dei debiti inerenti L'esercizio dell'azienda ceduta soltanto se essi risultino dai libri contabili,
è dettata non solo dL'esigenza di tutelare í terzi creditori, già contraenti con
l'IM e peraltro sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui al primo comma del medesimo art. 2560 c.c., ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti” (Cass., sez. II, n.
23828/2012; conf. Cass., sez. II, n. 23881/2021). E infatti, soltanto nell'ipotesi di annotazione sui libri obbligatori, le dette passività possono ritenersi note L'acquirente che, perciò, sa di assumersene l'onere, congiuntamente e solidalmente con l'alienante.
Pertanto, con specifico riguardo al tema del riparto dell'onere della prova, deve ritenersi che l'iscrizione, L'interno dei libri contabili, dei debiti aziendali, quale fatto costitutivo della fattispecie da cui origina la solidarietà del cessionario, deve essere dimostrata dal creditore che invochi e intenda valersi della predetta solidarietà (in base al principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”), ricadendo il rischio della mancata prova in capo a quest'ultimo (il quale potrà, peraltro, comunque rivolgersi alla cedente).
E infatti, in tal senso, la Suprema Corte costantemente afferma che: “l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti. Pertanto, chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata” (Cass., sez. VI, n. 22418/2017).
Ebbene, in applicazione di tali princìpi, deve ritenersi che, nel caso di specie,
l'opposto non abbia fornito la prova dell'iscrizione del proprio credito CP_1
nei libri contabili della cedente.
7 Al contrario, dai documenti in atti e dL'istruttoria espletata, è emersa la prova negativa circa l'esistenza di debiti registrati al momento della cessione.
In particolare, nel contratto di cessione del 28.9.2021 – notaio rogante Per_1
rep. n. 24.049, racc. n. 15.657 – (doc. 1 atto di opposizione), si legge che:
[...]
- in qualità di titolare dell'IM individuale CP_3 [...]
, cede e trasferisce la propria azienda, funzionale Controparte_3
L'attività di gestione della casa alloggio per anziani “ ”, a Controparte_3
cfr. premesse e “punto primo” del contratto); Parte_1
- gli effetti giuridici della cessione si producono a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto in questione (i.e. 28.9.2021, cfr. “punto terzo”);
- la parte cedente dichiara che “non vi sono rapporti in essere con CP_3
lavori dipendenti né altri contratti salvo quelli con enti erogatori” (cfr. “punto quarto”);
- la cessione in oggetto è avvenuta “senza subingresso nei debiti e crediti aziendali maturati fino alla data odierna i quali resteranno rispettivamente a carico e a favore della parte cedente, salvo quanto disposto dL'art. 2560 c.c., impegnandosi la medesima a tenere indenne la parte cessionaria da ogni e qualsiasi pagamento dovuto per eventi di diversa natura, anche fiscali, relativi al ramo di azienda in oggetto, precedenti la data suddetta, anche se notificati successivamente” (cfr. “punto quinto”);
- infine, “si dà atto che dL'esame delle scritture contabili non si evidenziano debiti sia nei confronti di fornitori, di dipendenti, nonché di terze persone, comunque correlate alla parte cedente” (cfr. “punto quinto”, ultimo cpv.).
Dunque, in sede di stipula del contratto, la cedente si impegnava espressamente a tenere indenne la cessionaria da pagamenti relativi al ramo di azienda, riferiti a debiti assunti prima del trasferimento, dando altresì atto che, dalle scritture contabili, non risultava alcun debito.
Inoltre, alcuna ammissione in tal senso è emersa dL'interrogatorio formale della legale rappresentante di , , la quale ha negato di essere stata Pt_1 Controparte_5
8 notiziata in merito L'esistenza di eventuali debiti ed, anzi, di aver affidato l'esame delle scritture contabili ad una commercialista la quale evidentemente nulla aveva rilevato. Ha, poi, confermato che, a domanda del notaio rogante circa la presenza di debiti in capo alla cedente, la titolare aveva dichiarato che non ve ne CP_3
erano, conformemente a quanto riportato nell'atto di cessione.
Di contro, l'opposta non ha fornito alcuna prova positiva o anche indizio in merito L'annotazione del proprio credito nelle scritture contabili.
Deduce altresì l'opposta che la cessione sarebbe avvenuta in frode ai creditori, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560, comma 2, c.c. e solidarietà della cessionaria per il credito odierno a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili.
A sostegno richiama l'inattività della società risultante dalla visura camerale e l'esiguità del capitale sociale versato, pari a € 200,00.
Neppure tale ricostruzione può essere condivisa, non emergendo, in realtà, elementi, che possa far presumere il carattere fraudolento della cessione in esame.
E infatti: i) in corso di causa è stata prodotta visura camerale aggiornata dalla quale risulta che la società è attiva sul mercato (cfr. doc. 3 memoria del 20.5.2022 Pt_1
opponente); ii) non può rilevare l'ammontare del capitale sociale, se rientrante nel limite legale previsto per il tipo di società prescelto, ricompreso tra € 1,00 e €
10.000,00 per le s.r.l.s., in base L'art. 2463-bis, comma 2, n. 3, c.c.
Induce invece ad escludere un tale intento fraudolento, la circostanza che la stessa cessionaria abbia dovuto rispondere di debiti taciuti della cedente, derivanti dalla morosità maturata dL'IM , per canoni Controparte_3
di locazione relativi L'immobile ove si svolgeva l'attività dell'azienda ceduta, tanto che l'opponente è stata destinataria, in un primo momento, di intimazione di sfratto da parte del locatore e, successivamente, di ordine di rilascio del predetto immobile, giusta ordinanza del Tribunale di Velletri del 23.3.2022 (cfr. docc. 4, 5, 6 memoria del 20.5.2022 opponente).
9 Difetta quindi la prova del dedotto intento fraudolento da cui parte opponente fa scaturire la responsabilità solidale della opponente.
In conclusione, quindi, la mancata prova in ordine L'iscrizione del debito verso il nei libri contabili e al carattere fraudolento della cessione, porta ad CP_1
escludere la responsabilità solidale dell'opponente per il soddisfacimento del Pt_1
credito dell'opposta, sorto verso la cedente antecedentemente la cessione.
L'opposizione deve, dunque, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei soli confronti della odierna opponente Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa, delle attività svolte e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato pari a € 118,50 e marca pari a €
27,00, come da ricevuta di pagamento telematico allegata L'atto di opposizione).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• accoglie l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore;
• per l'effetto, revoca, nei confronti della sola il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 21933/2021 emesso in data 19.12.2021 dal Tribunale di Roma, nel procedimento R.G. n. 72582/2021 e depositato in data 20.12.2021;
• condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
delle spese processuali, che liquida in 145,50 per spese e € 3.800,00 Pt_1
per spese, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 23.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa EL Testa Piccolomini
10 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Eleonora Liberali, magistrato ordinario in tirocinio.
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