Articolo 1591 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1590Articolo 1577
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9 ottobre 2010
Art. 1591. Provvedimenti di richiamo 1. Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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