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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 409 del 12.12.2024 Oggetto: opposizione a verbale di accertamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott. Amato Carbone Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Amico Parte_1
Appellante principale-Appellato incidentale
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Giroldi e Salvatore Graziuso CP_1
Appellato principale-Appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Tafuro CP_2
, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 4.10.2021, la (di seguito Società) -premesso di Parte_1 svolgere attività turistico recettiva e di applicare ai propri dipendenti il CCNL Turismo CISAL- proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. 2020000591/DDL del 18.06.2020, con il quale, per il periodo giugno 2016-dicembre 2019, era stata contestata l'applicazione del CCNL
Turismo CISAL e il conseguente versamento di contributi in misura inferiore rispetto a quanto, invece, dovuto in applicazione del CCNL Turismo ON FE, sottoscritto dalle
1 OO.SS. maggiormente rappresentative, in violazione dell'art.1 l.n. 389/89 e dell'art.2 comma 25 l.n.
549/95, quantificando le somme dovute in € 42.517,47; proponeva opposizione anche avverso il provvedimento datato 21.09.2021, scaturito dal predetto verbale. A sostegno dell'azione CP_2 intrapresa deduceva che la CISAL doveva annoverarsi tra aggiormente rappresentative su Pt_2 base nazionale, stante la diffusione capillare su tutto il territorio nazionale e l'accreditamento presso il CNEL, in virtù del D.M. del Ministero del lavoro del 15/07/2014 n.14280-ter. Contestava, anche, il regime sanzionatorio applicato e chiedeva, pertanto, accertarsi che era legittima l'applicazione del
CCNL Terziario CISAL ai fini contributivi e che nessuna somma era dovuta dalla Società, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna delle parti convenute al rilascio del DURC regolare in suo favore.
Le parti resistenti si costituivano chiedendo tutte il rigetto del ricorso. In più, l' spiegava CP_1 domanda riconvenzionale per la condanna della Società al pagamento delle somme accertate nel verbale opposto e l' di eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 CP_3 legittimazione passiva.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.
In particolare -premesso che gli addebiti mossi con il verbale ispettivo riguardavano esclusivamente il CCNL applicato dalla Società, in quanto prevedeva importi retributivi inferiori rispetto al CCNL
Turismo ON FE (indicato dagli ispettori come “contratto leader”)- riteneva che la Società avesse violato il combinato disposto degli artt. 1 l.n. 389/89 e 2, comma 25, l.n.
549/1995, che individuavano la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai CCNL stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Nella specie, il CCNL Turismo
ON FE (stipulato tra le OO.SS. FE Faita con la partecipazione di
ON e vantava una oggettiva maggioritaria CP_4 CP_5 CP_6 rappresentatività nel settore Turismo, assicurando ai lavoratori trattamenti retributivi minimi migliori rispetto a quelli del CCNL applicato dalla società ricorrente, tra i quali l'erogazione della quattordicesima mensilità; per contro, la Società non aveva allegato circostanze tali da ritenere una maggiore rappresentatività della CISAL. Quanto al regime sanzionatorio applicato, evidenziava l'infondatezza delle doglianze attoree in quanto le sanzioni era stato quantificate in applicazione dell'art. 116, comma 8 lett. a), l. n. 388/2000, più favorevole alla Società.
Con ricorso dell'1.08.2024, la Società ha proposto appello avverso tale decisione, censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la maggiore rappresentatività delle OO.SS. che avevano sottoscritto il CCNL FE, in assenza di allegata fonte certa che lo attestasse, semplicemente
2 considerandolo alla stregua di un “fatto notorio”, laddove sarebbe stato onere delle parti convenute in primo grado -in quanto attori in senso sostanziale- dimostrare la sussistenza di tale circostanza. Ha richiamato, invece, i criteri contenuti nel D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
15.07.2014, n. 14280-ter, utili a valutare la rappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro (“a) la consistenza numerica degli associati all'organizzazione sindacale o datoriale;
b) l'ampiezza
e la diffusione dell'organizzazione sul territorio nazionale;
c) la partecipazione alla formazione e alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro;
d) l'intervento dell'organizzazione nelle controversie di lavoro, individuali, plurime o collettive”), ritenendo legittima l'applicazione, da parte della Società, del CCNL
Turismo CISAL ed evidenziando -quanto alla quattordicesima mensilità- che la stessa non era stata corrisposta in quanto non prevista dal predetto CCNL, con l'effetto che non poteva sussistere un'obbligazione contributiva relativa a tale istituto contrattuale. Ha reiterato le conclusioni già formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio l' rilevando, preliminarmente, la formazione del giudicato interno in CP_1 merito all'accertamento del deteriore trattamento retributivo previsto dal CCNL Turismo CISAL, alla normativa applicabile (art. 1 l.n. 389/89 e art. 2, comma 25, l.n. 549/1995) e al regime sanzionatorio.
Quanto alla ritenuta erronea applicazione del principio dell'onere della prova, l' appellato ha CP_7 ribadito che la maggiore rappresentatività delle tre OO.SS. firmatarie del CCNL FE emergeva dallo stesso D.M. n. 14280-ter/2014 ed era comunque frutto di un calcolo matematico, in quanto il CCNL era stato sottoscritto dalle tre OO.SS. comparativamente più rappresentative, congiuntamente. Ha chiesto, perciò, il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale esperita in primo grado.
Si è costituito in giudizio l' , richiamando le difese svolte in primo grado e chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello.
Si è costituito l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedendo, comunque, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall' , CP_1 difettando prova della rituale notifica dello stesso.
3 Come è noto, infatti, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte (cfr. tra le tante Cass. n. 23159/2024, n. 10406/2018).
*
Tanto premesso, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
È noto, invero, che, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, l'art. 1 d.l. n. 338/89 conv. in l.n. 389/89 stabilisce che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all' importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Tale norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, co. 25,
l.n. 549/95, ai sensi del quale "L'articolo 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Dunque, ai fini di stabilire la correttezza della condotta posta in essere dalla -che ha utilizzato CP_8 quale retribuzione da assumere con base per il calcolo dei contributi quella stabilita dal CCNL
Turismo CISAL- occorre verificare se effettivamente la e le associazioni dei datori di CP_9 lavoro che hanno sottoscritto tale CCNL siano comparativamente le più rappresentative nella categoria.
Deve precisarsi, infatti, che il riferimento alle OO.SS. "comparativamente più rappresentative" presuppone, diversamente dal concetto di "maggiore rappresentatività", una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Il concetto di rappresentatività comparata impone, perciò, una verifica del confronto tra le OO.SS. sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili
(cfr. in argomento Consiglio di Stato sent. n. 8300/2022).
Tanto premesso, deve ritenersi che nella specie la prova della fondatezza degli assunti dell' CP_10 ha aderito il Tribunale nella sentenza impugnata- emerga dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare, quanto alle OO.SS. dei lavoratori, nella specie la maggiore rappresentatività della Con
, e -che congiuntamente hanno sottoscritto il CCNL Turismo ON CP_4 CP_5
FE del 20.02.2010, e le successive ipotesi di accordo del 18.01.2014 e del 30.11.2016 (tutti allegati agli atti dell' in primo grado)- emerge dallo stesso D.M. del 15.07.2014 n. 14280-ter CP_1
4 (allegato agli atti di parte appellante sin dal giudizio di primo grado), che attesta evidentemente la maggiore rappresentatività delle predette OO.SS. rispetto alla CISAL.
Infatti, il D.M. in questione non ha solo individuato le OO.SS. maggiormente rappresentative Con prioritariamente nella e (collocando la CISAL in una posizione deteriore rispetto CP_12 alle prime tre), ma ha anche espressamente valutato il loro grado di rappresentatività sulla base dei criteri adottati a tal fine dalla giurisprudenza e invocati dalla stessa Società appellante (consistenza numerica degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi ecc., cfr. l'espresso richiamo a tali criteri contenuto nel D.M. in atti), pervenendo a stilare un elenco in base al quale risultano, nell'ordine, maggiormente Con rappresentativi nel settore privato le OO.SS. , e per i lavoratori. CP_4 CP_5
La circostanza che la CISAL sia una O.S. sufficientemente rappresentativa a livello nazionale non comporta che sia anche "comparativamente più rappresentativa" nel settore per cui è causa, nell'ambito del quale le prime tre OO.SS. dei lavoratori hanno congiuntamente firmato lo stesso CCNL, correttamente individuato, perciò stesso, dall' quale “contratto leader”. CP_1
Quanto accertato a proposito della rappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori vale ancora di più con riferimento alle associazioni datoriali.
Deve rilevarsi, infatti, che nessuna delle associazioni datoriali (ANPIT, AIAV, CIDEC, UNICA,
CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS) che hanno sottoscritto il CCNL Turismo CISAL del
23.05.2017 (cfr. allegato agli atti di parte ricorrente in primo grado) compare tra le associazioni individuate tra quelle comparativamente più rappresentative dal D.M. n. 14280-ter del 15.07.2014.
Per contro, il “contratto leader” individuato dall' nel verbale di accertamento ispettivo risulta CP_1 sottoscritto dalla HI e dalla CONFCOMMERCIO, che è indicata tra le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Anche per la parte datoriale, quindi, all'esito dell'esame compartivo risultante dal D.M. citato, difetta il requisito della maggiore rappresentatività -espressamente richiesto dalla normativa di settore anche per le organizzazioni dei datori di lavoro- necessario al fine di poter assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali la retribuzione stabilita dal CCNL Turismo CISAL adottato dalla Società appellante.
Peraltro, a conclusioni non dissimili conduce quanto risultante dal DPCM n. 31499 dell'1.06.2022
(prodotto da parte appellante per la prima volta in questo grado), emesso in materia di composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell' che -sebbene riferito a epoca successiva al periodo CP_1 oggetto di accertamento ispettivo- conferma, all'esito della comparazione fondata sui medesimi criteri del precedente D.M. n. 14280-ter del luglio 2014, la maggiore rappresentatività delle OO.SS.
5 Con
, e e, ancora una volta, non riporta tra le associazioni datoriali più rappresentative CP_4 CP_5 nessuna di quelle che hanno sottoscritto il CCNL Turismo CISAL.
Quanto sopra accertato sulla base della documentazione in atti, induce a disattendere la doglianza di parte appellante a proposito del mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere della prova sul CP_1 punto, atteso che il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, operando, nell'ordinamento processuale, il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 17971/2024).
Da quanto detto consegue che appare corretta la decisione del Tribunale che -ai fini della individuazione della retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dei contributi- ha escluso l'applicabilità del CCNL Turismo CISAL, con ogni conseguenza anche rispetto alla contribuzione dovuta sulle somme imputabili a quattordicesima mensilità, in quanto istituto contrattuale previsto Con dal CCNL Turismo ON FE sottoscritto da , e , da intendersi CP_4 CP_5 quale “contratto leader”.
Si richiama sul punto il pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'art. 1 l.n. 389/89 determina l'imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo (cfr. Cass. n. 9952/2025).
Sulla scorta delle indicate motivazioni -non sussistendo specifiche contestazioni sull'ammontare delle somme dovute a titolo di contributi omessi, per come quantificate nel verbale di accertamento ispettivo in applicazione del CCNL Turismo ON FE- l'appello deve essere rigettato, restando assorbito ogni altro argomento o eccezione proposta dalle parti.
Stante il contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito, sussistono eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del
01.08.2024 da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
e sull'appello incidentale proposto da con atto depositato il
[...] CP_1
16.08.2025, avverso la sentenza del 12/02/2024 n. 409 del Tribunale di Lecce, così provvede:
6 Rigetta l'appello principale.
Dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott. Amato Carbone Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni D'Amico Parte_1
Appellante principale-Appellato incidentale
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Giroldi e Salvatore Graziuso CP_1
Appellato principale-Appellante incidentale
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Tafuro CP_2
, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 4.10.2021, la (di seguito Società) -premesso di Parte_1 svolgere attività turistico recettiva e di applicare ai propri dipendenti il CCNL Turismo CISAL- proponeva opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. 2020000591/DDL del 18.06.2020, con il quale, per il periodo giugno 2016-dicembre 2019, era stata contestata l'applicazione del CCNL
Turismo CISAL e il conseguente versamento di contributi in misura inferiore rispetto a quanto, invece, dovuto in applicazione del CCNL Turismo ON FE, sottoscritto dalle
1 OO.SS. maggiormente rappresentative, in violazione dell'art.1 l.n. 389/89 e dell'art.2 comma 25 l.n.
549/95, quantificando le somme dovute in € 42.517,47; proponeva opposizione anche avverso il provvedimento datato 21.09.2021, scaturito dal predetto verbale. A sostegno dell'azione CP_2 intrapresa deduceva che la CISAL doveva annoverarsi tra aggiormente rappresentative su Pt_2 base nazionale, stante la diffusione capillare su tutto il territorio nazionale e l'accreditamento presso il CNEL, in virtù del D.M. del Ministero del lavoro del 15/07/2014 n.14280-ter. Contestava, anche, il regime sanzionatorio applicato e chiedeva, pertanto, accertarsi che era legittima l'applicazione del
CCNL Terziario CISAL ai fini contributivi e che nessuna somma era dovuta dalla Società, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna delle parti convenute al rilascio del DURC regolare in suo favore.
Le parti resistenti si costituivano chiedendo tutte il rigetto del ricorso. In più, l' spiegava CP_1 domanda riconvenzionale per la condanna della Società al pagamento delle somme accertate nel verbale opposto e l' di eccepiva il proprio difetto di Controparte_3 CP_3 legittimazione passiva.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di giudizio.
In particolare -premesso che gli addebiti mossi con il verbale ispettivo riguardavano esclusivamente il CCNL applicato dalla Società, in quanto prevedeva importi retributivi inferiori rispetto al CCNL
Turismo ON FE (indicato dagli ispettori come “contratto leader”)- riteneva che la Società avesse violato il combinato disposto degli artt. 1 l.n. 389/89 e 2, comma 25, l.n.
549/1995, che individuavano la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali in quella stabilita dai CCNL stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Nella specie, il CCNL Turismo
ON FE (stipulato tra le OO.SS. FE Faita con la partecipazione di
ON e vantava una oggettiva maggioritaria CP_4 CP_5 CP_6 rappresentatività nel settore Turismo, assicurando ai lavoratori trattamenti retributivi minimi migliori rispetto a quelli del CCNL applicato dalla società ricorrente, tra i quali l'erogazione della quattordicesima mensilità; per contro, la Società non aveva allegato circostanze tali da ritenere una maggiore rappresentatività della CISAL. Quanto al regime sanzionatorio applicato, evidenziava l'infondatezza delle doglianze attoree in quanto le sanzioni era stato quantificate in applicazione dell'art. 116, comma 8 lett. a), l. n. 388/2000, più favorevole alla Società.
Con ricorso dell'1.08.2024, la Società ha proposto appello avverso tale decisione, censurandola nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la maggiore rappresentatività delle OO.SS. che avevano sottoscritto il CCNL FE, in assenza di allegata fonte certa che lo attestasse, semplicemente
2 considerandolo alla stregua di un “fatto notorio”, laddove sarebbe stato onere delle parti convenute in primo grado -in quanto attori in senso sostanziale- dimostrare la sussistenza di tale circostanza. Ha richiamato, invece, i criteri contenuti nel D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
15.07.2014, n. 14280-ter, utili a valutare la rappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro (“a) la consistenza numerica degli associati all'organizzazione sindacale o datoriale;
b) l'ampiezza
e la diffusione dell'organizzazione sul territorio nazionale;
c) la partecipazione alla formazione e alla stipulazione del contratto collettivo di lavoro;
d) l'intervento dell'organizzazione nelle controversie di lavoro, individuali, plurime o collettive”), ritenendo legittima l'applicazione, da parte della Società, del CCNL
Turismo CISAL ed evidenziando -quanto alla quattordicesima mensilità- che la stessa non era stata corrisposta in quanto non prevista dal predetto CCNL, con l'effetto che non poteva sussistere un'obbligazione contributiva relativa a tale istituto contrattuale. Ha reiterato le conclusioni già formulate in primo grado.
Si è costituito in giudizio l' rilevando, preliminarmente, la formazione del giudicato interno in CP_1 merito all'accertamento del deteriore trattamento retributivo previsto dal CCNL Turismo CISAL, alla normativa applicabile (art. 1 l.n. 389/89 e art. 2, comma 25, l.n. 549/1995) e al regime sanzionatorio.
Quanto alla ritenuta erronea applicazione del principio dell'onere della prova, l' appellato ha CP_7 ribadito che la maggiore rappresentatività delle tre OO.SS. firmatarie del CCNL FE emergeva dallo stesso D.M. n. 14280-ter/2014 ed era comunque frutto di un calcolo matematico, in quanto il CCNL era stato sottoscritto dalle tre OO.SS. comparativamente più rappresentative, congiuntamente. Ha chiesto, perciò, il rigetto dell'appello principale e ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale esperita in primo grado.
Si è costituito in giudizio l' , richiamando le difese svolte in primo grado e chiedendo il rigetto CP_2 dell'appello.
Si è costituito l' , eccependo il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedendo, comunque, il rigetto dell'appello.
All'udienza del 24.09.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall' , CP_1 difettando prova della rituale notifica dello stesso.
3 Come è noto, infatti, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte (cfr. tra le tante Cass. n. 23159/2024, n. 10406/2018).
*
Tanto premesso, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
È noto, invero, che, ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, l'art. 1 d.l. n. 338/89 conv. in l.n. 389/89 stabilisce che "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all' importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Tale norma è stata autenticamente interpretata dall'art. 2, co. 25,
l.n. 549/95, ai sensi del quale "L'articolo 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Dunque, ai fini di stabilire la correttezza della condotta posta in essere dalla -che ha utilizzato CP_8 quale retribuzione da assumere con base per il calcolo dei contributi quella stabilita dal CCNL
Turismo CISAL- occorre verificare se effettivamente la e le associazioni dei datori di CP_9 lavoro che hanno sottoscritto tale CCNL siano comparativamente le più rappresentative nella categoria.
Deve precisarsi, infatti, che il riferimento alle OO.SS. "comparativamente più rappresentative" presuppone, diversamente dal concetto di "maggiore rappresentatività", una selezione delle associazioni sindacali, sulla base di una valutazione comparativa della effettiva capacità di rappresentanza di ciascuna di esse. Il concetto di rappresentatività comparata impone, perciò, una verifica del confronto tra le OO.SS. sulla base degli indici oggettivamente verificabili e contendibili
(cfr. in argomento Consiglio di Stato sent. n. 8300/2022).
Tanto premesso, deve ritenersi che nella specie la prova della fondatezza degli assunti dell' CP_10 ha aderito il Tribunale nella sentenza impugnata- emerga dalla documentazione prodotta in atti.
In particolare, quanto alle OO.SS. dei lavoratori, nella specie la maggiore rappresentatività della Con
, e -che congiuntamente hanno sottoscritto il CCNL Turismo ON CP_4 CP_5
FE del 20.02.2010, e le successive ipotesi di accordo del 18.01.2014 e del 30.11.2016 (tutti allegati agli atti dell' in primo grado)- emerge dallo stesso D.M. del 15.07.2014 n. 14280-ter CP_1
4 (allegato agli atti di parte appellante sin dal giudizio di primo grado), che attesta evidentemente la maggiore rappresentatività delle predette OO.SS. rispetto alla CISAL.
Infatti, il D.M. in questione non ha solo individuato le OO.SS. maggiormente rappresentative Con prioritariamente nella e (collocando la CISAL in una posizione deteriore rispetto CP_12 alle prime tre), ma ha anche espressamente valutato il loro grado di rappresentatività sulla base dei criteri adottati a tal fine dalla giurisprudenza e invocati dalla stessa Società appellante (consistenza numerica degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi ecc., cfr. l'espresso richiamo a tali criteri contenuto nel D.M. in atti), pervenendo a stilare un elenco in base al quale risultano, nell'ordine, maggiormente Con rappresentativi nel settore privato le OO.SS. , e per i lavoratori. CP_4 CP_5
La circostanza che la CISAL sia una O.S. sufficientemente rappresentativa a livello nazionale non comporta che sia anche "comparativamente più rappresentativa" nel settore per cui è causa, nell'ambito del quale le prime tre OO.SS. dei lavoratori hanno congiuntamente firmato lo stesso CCNL, correttamente individuato, perciò stesso, dall' quale “contratto leader”. CP_1
Quanto accertato a proposito della rappresentatività delle OO.SS. dei lavoratori vale ancora di più con riferimento alle associazioni datoriali.
Deve rilevarsi, infatti, che nessuna delle associazioni datoriali (ANPIT, AIAV, CIDEC, UNICA,
CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI-TCS) che hanno sottoscritto il CCNL Turismo CISAL del
23.05.2017 (cfr. allegato agli atti di parte ricorrente in primo grado) compare tra le associazioni individuate tra quelle comparativamente più rappresentative dal D.M. n. 14280-ter del 15.07.2014.
Per contro, il “contratto leader” individuato dall' nel verbale di accertamento ispettivo risulta CP_1 sottoscritto dalla HI e dalla CONFCOMMERCIO, che è indicata tra le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Anche per la parte datoriale, quindi, all'esito dell'esame compartivo risultante dal D.M. citato, difetta il requisito della maggiore rappresentatività -espressamente richiesto dalla normativa di settore anche per le organizzazioni dei datori di lavoro- necessario al fine di poter assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali la retribuzione stabilita dal CCNL Turismo CISAL adottato dalla Società appellante.
Peraltro, a conclusioni non dissimili conduce quanto risultante dal DPCM n. 31499 dell'1.06.2022
(prodotto da parte appellante per la prima volta in questo grado), emesso in materia di composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell' che -sebbene riferito a epoca successiva al periodo CP_1 oggetto di accertamento ispettivo- conferma, all'esito della comparazione fondata sui medesimi criteri del precedente D.M. n. 14280-ter del luglio 2014, la maggiore rappresentatività delle OO.SS.
5 Con
, e e, ancora una volta, non riporta tra le associazioni datoriali più rappresentative CP_4 CP_5 nessuna di quelle che hanno sottoscritto il CCNL Turismo CISAL.
Quanto sopra accertato sulla base della documentazione in atti, induce a disattendere la doglianza di parte appellante a proposito del mancato assolvimento, da parte dell' , dell'onere della prova sul CP_1 punto, atteso che il principio relativo all'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, operando, nell'ordinamento processuale, il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 17971/2024).
Da quanto detto consegue che appare corretta la decisione del Tribunale che -ai fini della individuazione della retribuzione utilizzabile ai fini del calcolo dei contributi- ha escluso l'applicabilità del CCNL Turismo CISAL, con ogni conseguenza anche rispetto alla contribuzione dovuta sulle somme imputabili a quattordicesima mensilità, in quanto istituto contrattuale previsto Con dal CCNL Turismo ON FE sottoscritto da , e , da intendersi CP_4 CP_5 quale “contratto leader”.
Si richiama sul punto il pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'art. 1 l.n. 389/89 determina l'imponibile "minimo" da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, poiché la contrattazione collettiva nazionale funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo (cfr. Cass. n. 9952/2025).
Sulla scorta delle indicate motivazioni -non sussistendo specifiche contestazioni sull'ammontare delle somme dovute a titolo di contributi omessi, per come quantificate nel verbale di accertamento ispettivo in applicazione del CCNL Turismo ON FE- l'appello deve essere rigettato, restando assorbito ogni altro argomento o eccezione proposta dalle parti.
Stante il contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito, sussistono eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del
01.08.2024 da nei confronti di , e Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
e sull'appello incidentale proposto da con atto depositato il
[...] CP_1
16.08.2025, avverso la sentenza del 12/02/2024 n. 409 del Tribunale di Lecce, così provvede:
6 Rigetta l'appello principale.
Dichiara improcedibile l'appello incidentale.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 24.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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