TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2056/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa AR ZI, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2056/2018 del Ruolo Affari Contenziosi Civili, vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Sisino ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Teramo alla Via Delfino n. 10/F, giusta procura in atti-
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Rocchi e Jacopo Ambrosini ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Teramo alla Via Nicola Dati n. 42, giusta procura in atti-
Convenuta
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e norme speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “dichiarare che la convenuta è responsabile dei danni Controparte_2 patrimoniali subiti dall'attrice, a causa della potatura indiscriminata eseguita sulle piante di proprietà e del danneggiamento della recinzione che delimita la tartufaia;
per l'effetto, dichiarare tenuta la convenuta a risarcire i danni patrimoniali specificati Controparte_2 nell'atto di citazione di stima, complessivamente in € 42.245,00 compreso il danneggiamento della recinzione, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal giorno del fatto
1 all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso delle spese di c.t.p. e spese di c.t.u.”.
Convenuta:“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere e/o rigettare ogni avversa domanda dell'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum e non provata, visto e considerato che i lavori di taglio sono stati autorizzati ed eseguiti sempre nel rispetto del contratto a TUTELA di un SERVIZIO PUBBLICO e per conto di
[...] quale obbligata da norme giuridiche e per tutti i motivi es Controparte_3 argomentati in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfettario ed accessori di legge IVA ed CPA della presente procedura, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 giugno 2018 conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi a codesto Tribunale, la per ivi sentirla condannare al CP_1 Parte_2 risarcimento dei danni da essa patiti a causa della potatura eseguita sulle piante di proprietà e del danneggiamento della recinzione delimitante la tartufaia pure di proprietà.
Deduceva parte attrice, in estrema sintesi: - di essere proprietaria di un fondo di circa
3.800 mq. sito nel Comune di Civitella del Tronto (TE), interamente recintato, all'interno del quale era presente una tartufaia dedicata alla produzione del tartufo nero pregiato, realizzata anche con il contributo della Regione Abruzzo;
- in data 25 settembre 2017 il marito dell'attrice, notava all'interno del fondo de quo la presenza di tre Persona_1 uomini, ivi introdottisi oltrepassando e danneggiando la recinzione, intenti a tagliare con delle motoseghe le piante di tartufo, più o meno ad altezza d'uomo, i quali si qualificavano come operai di una ditta mandati sul posto per conto della società a CP_3 potare le piante che avrebbero potuto danneggiare i fili della corrente elettrica;
- ritenuta la pretestuosità della spiegazione, dato che i cavi elettrici si trovavano ad una altezza di circa dieci metri mentre le piante, oggetto di potatura, raggiungevano una altezza di circa quattro metri, l riferiva quanto accaduto ai Carabinieri di Civitella del Per_1
Tronto che provvedevano a generalizzare gli operai e ad acquisire le relative informazioni;
- a seguito di comunicazione inviata alla società per Controparte_3 denunciare il danneggiamento subito, quest'ultima, con nota del 13.12.2017 invitava la ditta (intervenuta sul fondo dell'attrice per suo conto) a Controparte_2 prendere contatti con la parte danneggiata per attivare la pratica risarcitoria;
- le successive trattative non avevano esito positivo, essendosi limitata la ditta convenuta a
2 proporre un risarcimento di €.500,00 per la recinzione danneggiata, respingendo invece la richiesta di ristoro per i danni alle piante di tartufo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva e Controparte_2 deduceva, in sintesi, di aver effettuato l'intervento oggetto del giudizio per conto di CP_3
, titolare della servitù di elettrodotto gravante sul fondo de quo, Controparte_3 trattandosi di manutenzione necessaria per motivi di sicurezza ex art.121 lett. c R.D.
1775/33, precisando altresì che tale fondo era recintato con una recinzione precaria che consentiva l'ingresso senza danneggiarla e, in ogni caso, contestando i danni lamentati dall'attrice, posto che la potatura era stata effettuata in maniera corretta e da operai specializzati.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, nell'an e nel quantum.
Istruito il giudizio mediante acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata decisa.
------------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito enunciati.
Occorre premettere che nel presente giudizio non è in contestazione la sussistenza della servitù di elettrodotto sul fondo de quo posto che, come precisato da parte attrice nella propria memoria conclusionale, tale giudizio ha ad oggetto non l'accertamento della titolarità di diritti in capo all'Ente gestore di energia elettrica, ma la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della ditta che ha materialmente effettuato la potatura delle piante poste nel terreno di proprietà dell'attrice medesima.
Peraltro la stessa parte attrice, pur rilevando la mancanza, agli atti, del contratto di subappalto stipulato tra la convenuta ed il con sede legale in Controparte_4
RD (CH) (consorzio che si occupa, tra l'altro, anche dei lavori di manutenzione degli elettrodotti), non ne contesta di fatto la sussistenza, richiamando l'art. 1655 c.c. ed interloquendo con E-Distribuzione ai fini del risarcimento del proprio danno, seguendone altresì le indicazioni in ordine alla riconducibilità della responsabilità, per i danni lamentati, in capo alla convenuta.
Si tratta, pertanto, di verificare la sussistenza di tali danni e, di seguito, la loro entità.
3 Orbene, l'attrice ha fondato il proprio diritto sul presupposto normativo della responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., in virtù del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, e che, come noto, postula che, affinché sorga in capo ad un soggetto l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; nel merito cfr.
Tribunale di Potenza, sent. n. 1614 del 4.12.2023).
Al fine dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, punto nodale è il nesso di causalità che va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art.1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art.2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare, non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
A differenza della responsabilità contrattuale infatti, nella quale per il danneggiato è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), la responsabilità extracontrattuale implica, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza che in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art.2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013).
Nella specie, non è oggetto di contestazione l'effettuazione della potatura da parte della convenuta, posto che essa stessa ha ammesso di aver effettuato tale intervento sul terreno di proprietà dell'attrice, pur se in virtù della servitù di elettrodotto di cui esso è
4 gravato, trattandosi di manutenzione necessaria per motivi di sicurezza ex art. 121 lett. c
R.D. 1775/33.
Si controverte, invece, sulle conseguenze della potatura, e sulla sussistenza dei danni lamentati da parte attrice.
Sul punto, di determinante ausilio si appalesa la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, condividendone il giudicante le argomentazioni e conclusioni.
In particolare, dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che:
-le piante oggetto di contestazione per la potatura subita sono sei;
-i pali della luce (invero al momento del sopralluogo, effettuato nel gennaio 2021, già rimossi dal 2019) si sviluppavano in altezza per circa 9 metri da terra;
-data l'altezza massima delle piante della tartufaia, pari a circa 6 metri, le piante nell'immediato non interferivano con la linea elettrica, che aveva appunto una altezza di
9 metri da terra.
Dunque, non ricorrevano i motivi di sicurezza di cui all'art.121 R.D. 1775/33, in virtù del quale, tra le facoltà attribuite all'utente dalla servitù di elettrodotto vi è quella di “…c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti” (art. 121 lett. c R.D. 1775/33).
Peraltro si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, alcun corretto avviso della effettuazione della potatura de quo è stato mai inviato all'attrice ovvero in generale reso noto agli utenti interessati, posto che la relativa comunicazione è stata inviata a mezzo pec, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, al Comune di Civitella
SS IM e non al comune di Civitella del Tronto, ove insiste il terreno di proprietà dell'attrice (cfr. doc. n. 5 depositato dalla ditta . . CP_1 CP_2
Acclarata dunque la fondatezza della richiesta di parte attrice in punto di an, va verificato il quantum del danno da essa patito, ed anche in tal caso soccorre la c.t.u. espletata per ciò che concerne i danni subiti per la perdita di produzione di tartufi neri pregiati da parte delle piante oggetto di potatura e le spese per il loro ripristino, quantificati complessivamente dal professionista incaricato in €.6.860,78, cui va aggiunta la somma di €.500,00 per il danno arrecato alla recinzione, così come offerta dalla stessa convenuta, invero per mero spirito conciliativo, con missiva del 12.04.2018, depositata da parte attrice.
5 Per tali ragioni la domanda attrice, in definitiva, va accolta.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da €.26.0001, ad
€.52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
Le spese della c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
la giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , disattesa Parte_1 e assorbita ogni ulteriore istanza:
-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di CP_2 Parte_1
€.7.360,78 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
-condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi €.7.528,00, di cui €.528,00 per esborsi ed €.7.000,00 per competenze di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese della CTU.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna in Teramo il 5 novembre 2025.
LA UD AR
(AR ZI)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa AR ZI, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2056/2018 del Ruolo Affari Contenziosi Civili, vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Sisino ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Teramo alla Via Delfino n. 10/F, giusta procura in atti-
Attrice contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cesare Rocchi e Jacopo Ambrosini ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo in Teramo alla Via Nicola Dati n. 42, giusta procura in atti-
Convenuta
OGGETTO: azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e norme speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “dichiarare che la convenuta è responsabile dei danni Controparte_2 patrimoniali subiti dall'attrice, a causa della potatura indiscriminata eseguita sulle piante di proprietà e del danneggiamento della recinzione che delimita la tartufaia;
per l'effetto, dichiarare tenuta la convenuta a risarcire i danni patrimoniali specificati Controparte_2 nell'atto di citazione di stima, complessivamente in € 42.245,00 compreso il danneggiamento della recinzione, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dal giorno del fatto
1 all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso delle spese di c.t.p. e spese di c.t.u.”.
Convenuta:“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere e/o rigettare ogni avversa domanda dell'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum e non provata, visto e considerato che i lavori di taglio sono stati autorizzati ed eseguiti sempre nel rispetto del contratto a TUTELA di un SERVIZIO PUBBLICO e per conto di
[...] quale obbligata da norme giuridiche e per tutti i motivi es Controparte_3 argomentati in narrativa;
Con vittoria di spese, competenze di lite e rimborso forfettario ed accessori di legge IVA ed CPA della presente procedura, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 giugno 2018 conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi a codesto Tribunale, la per ivi sentirla condannare al CP_1 Parte_2 risarcimento dei danni da essa patiti a causa della potatura eseguita sulle piante di proprietà e del danneggiamento della recinzione delimitante la tartufaia pure di proprietà.
Deduceva parte attrice, in estrema sintesi: - di essere proprietaria di un fondo di circa
3.800 mq. sito nel Comune di Civitella del Tronto (TE), interamente recintato, all'interno del quale era presente una tartufaia dedicata alla produzione del tartufo nero pregiato, realizzata anche con il contributo della Regione Abruzzo;
- in data 25 settembre 2017 il marito dell'attrice, notava all'interno del fondo de quo la presenza di tre Persona_1 uomini, ivi introdottisi oltrepassando e danneggiando la recinzione, intenti a tagliare con delle motoseghe le piante di tartufo, più o meno ad altezza d'uomo, i quali si qualificavano come operai di una ditta mandati sul posto per conto della società a CP_3 potare le piante che avrebbero potuto danneggiare i fili della corrente elettrica;
- ritenuta la pretestuosità della spiegazione, dato che i cavi elettrici si trovavano ad una altezza di circa dieci metri mentre le piante, oggetto di potatura, raggiungevano una altezza di circa quattro metri, l riferiva quanto accaduto ai Carabinieri di Civitella del Per_1
Tronto che provvedevano a generalizzare gli operai e ad acquisire le relative informazioni;
- a seguito di comunicazione inviata alla società per Controparte_3 denunciare il danneggiamento subito, quest'ultima, con nota del 13.12.2017 invitava la ditta (intervenuta sul fondo dell'attrice per suo conto) a Controparte_2 prendere contatti con la parte danneggiata per attivare la pratica risarcitoria;
- le successive trattative non avevano esito positivo, essendosi limitata la ditta convenuta a
2 proporre un risarcimento di €.500,00 per la recinzione danneggiata, respingendo invece la richiesta di ristoro per i danni alle piante di tartufo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva e Controparte_2 deduceva, in sintesi, di aver effettuato l'intervento oggetto del giudizio per conto di CP_3
, titolare della servitù di elettrodotto gravante sul fondo de quo, Controparte_3 trattandosi di manutenzione necessaria per motivi di sicurezza ex art.121 lett. c R.D.
1775/33, precisando altresì che tale fondo era recintato con una recinzione precaria che consentiva l'ingresso senza danneggiarla e, in ogni caso, contestando i danni lamentati dall'attrice, posto che la potatura era stata effettuata in maniera corretta e da operai specializzati.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, nell'an e nel quantum.
Istruito il giudizio mediante acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata decisa.
------------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito enunciati.
Occorre premettere che nel presente giudizio non è in contestazione la sussistenza della servitù di elettrodotto sul fondo de quo posto che, come precisato da parte attrice nella propria memoria conclusionale, tale giudizio ha ad oggetto non l'accertamento della titolarità di diritti in capo all'Ente gestore di energia elettrica, ma la richiesta di risarcimento dei danni avanzata nei confronti della ditta che ha materialmente effettuato la potatura delle piante poste nel terreno di proprietà dell'attrice medesima.
Peraltro la stessa parte attrice, pur rilevando la mancanza, agli atti, del contratto di subappalto stipulato tra la convenuta ed il con sede legale in Controparte_4
RD (CH) (consorzio che si occupa, tra l'altro, anche dei lavori di manutenzione degli elettrodotti), non ne contesta di fatto la sussistenza, richiamando l'art. 1655 c.c. ed interloquendo con E-Distribuzione ai fini del risarcimento del proprio danno, seguendone altresì le indicazioni in ordine alla riconducibilità della responsabilità, per i danni lamentati, in capo alla convenuta.
Si tratta, pertanto, di verificare la sussistenza di tali danni e, di seguito, la loro entità.
3 Orbene, l'attrice ha fondato il proprio diritto sul presupposto normativo della responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c., in virtù del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, e che, come noto, postula che, affinché sorga in capo ad un soggetto l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa-effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. 12431/2001; nel merito cfr.
Tribunale di Potenza, sent. n. 1614 del 4.12.2023).
Al fine dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, punto nodale è il nesso di causalità che va esaminato sotto un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art.1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art.2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita.
Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare, non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto (ossia il nesso causale).
A differenza della responsabilità contrattuale infatti, nella quale per il danneggiato è sufficiente dare conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza della stessa, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), la responsabilità extracontrattuale implica, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza che in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art.2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata "l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (Cass. n. 390/2008; Cass. 11946/2013).
Nella specie, non è oggetto di contestazione l'effettuazione della potatura da parte della convenuta, posto che essa stessa ha ammesso di aver effettuato tale intervento sul terreno di proprietà dell'attrice, pur se in virtù della servitù di elettrodotto di cui esso è
4 gravato, trattandosi di manutenzione necessaria per motivi di sicurezza ex art. 121 lett. c
R.D. 1775/33.
Si controverte, invece, sulle conseguenze della potatura, e sulla sussistenza dei danni lamentati da parte attrice.
Sul punto, di determinante ausilio si appalesa la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, condividendone il giudicante le argomentazioni e conclusioni.
In particolare, dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che:
-le piante oggetto di contestazione per la potatura subita sono sei;
-i pali della luce (invero al momento del sopralluogo, effettuato nel gennaio 2021, già rimossi dal 2019) si sviluppavano in altezza per circa 9 metri da terra;
-data l'altezza massima delle piante della tartufaia, pari a circa 6 metri, le piante nell'immediato non interferivano con la linea elettrica, che aveva appunto una altezza di
9 metri da terra.
Dunque, non ricorrevano i motivi di sicurezza di cui all'art.121 R.D. 1775/33, in virtù del quale, tra le facoltà attribuite all'utente dalla servitù di elettrodotto vi è quella di “…c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti” (art. 121 lett. c R.D. 1775/33).
Peraltro si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, alcun corretto avviso della effettuazione della potatura de quo è stato mai inviato all'attrice ovvero in generale reso noto agli utenti interessati, posto che la relativa comunicazione è stata inviata a mezzo pec, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, al Comune di Civitella
SS IM e non al comune di Civitella del Tronto, ove insiste il terreno di proprietà dell'attrice (cfr. doc. n. 5 depositato dalla ditta . . CP_1 CP_2
Acclarata dunque la fondatezza della richiesta di parte attrice in punto di an, va verificato il quantum del danno da essa patito, ed anche in tal caso soccorre la c.t.u. espletata per ciò che concerne i danni subiti per la perdita di produzione di tartufi neri pregiati da parte delle piante oggetto di potatura e le spese per il loro ripristino, quantificati complessivamente dal professionista incaricato in €.6.860,78, cui va aggiunta la somma di €.500,00 per il danno arrecato alla recinzione, così come offerta dalla stessa convenuta, invero per mero spirito conciliativo, con missiva del 12.04.2018, depositata da parte attrice.
5 Per tali ragioni la domanda attrice, in definitiva, va accolta.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da €.26.0001, ad
€.52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
Le spese della c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
la giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da , disattesa Parte_1 e assorbita ogni ulteriore istanza:
-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la società convenuta CP_1 al pagamento in favore dell'attrice della somma di CP_2 Parte_1
€.7.360,78 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
-condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in complessivi €.7.528,00, di cui €.528,00 per esborsi ed €.7.000,00 per competenze di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
-condanna parte convenuta al pagamento delle spese della CTU.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna in Teramo il 5 novembre 2025.
LA UD AR
(AR ZI)
6