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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24764/2024
Il Giudice Rossella Masi all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti GIUSI PEZZELLA e ALESSANDRO AURELI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 e per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% al fine dell'esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
27.06.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data
17.05.2024) del 29.05.2024 (all'esito della quale il giudice ha dichiarato chiusa la fase dell'Atp), risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico;
la parte ricorrente ha peraltro depositato, in data
14.10.2024, documentazione medica di formazione successiva alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è infondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 né per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% al fine dell'esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti
Pag. 2 di 4 nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
In carenza dei requisiti medico legali, la domanda deve essere respinta.
3. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha adempiuto correttamente a tale onere e, ricorrendo le condizioni sopra indicate, le spese processuali sono irripetibili.
Tale valutazione appare rilevante anche con riguardo alle spese di ctu;
come precisato dalla Suprema Corte infatti “… le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria…” (Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 16515 del 05/08/2016: la S.C. ha in tal caso cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le
Pag. 3 di 4 ha poste a carico dell ); pertanto, le spese di consulenza tecnica, CP_2
liquidate in separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili:
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 24764/2024
Il Giudice Rossella Masi all'esito dell'udienza del 15.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti GIUSI PEZZELLA e ALESSANDRO AURELI
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 e per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% al fine dell'esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario
Conclusioni : come nei rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In via preliminare Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, depositato in data
27.06.2024, successivamente alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico (come da relazione depositata in data
17.05.2024) del 29.05.2024 (all'esito della quale il giudice ha dichiarato chiusa la fase dell'Atp), risulta tempestivamente proposto.
Non si prospetta condivisibile il rilievo operato dall'istituto in merito alla inammissibilità del ricorso, in quanto asseritamente privo di adeguata specificazione dei motivi di contestazione, motivi che invece sono stati sufficientemente delineati nel contesto dell'atto introduttivo, in relazione alle risultanze di precedenti accertamenti clinici ed alle modalità di valutazione del complessivo quadro patologico della ricorrente da parte del consulente tecnico;
la parte ricorrente ha peraltro depositato, in data
14.10.2024, documentazione medica di formazione successiva alla fase dell'accertamento tecnico preventivo.
2. Nel merito
Nel merito, la domanda è infondata.
Va al riguardo osservato che il Ctu medico-legale nominato ha accertato che la parte ricorrente non è affetta da un complesso di infermità idoneo ad integrare il requisito medico per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 né per il riconoscimento dei benefici quale soggetto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66,66% al fine dell'esenzione dal pagamento del “ticket” sanitario.
Le condivisibili argomentazioni del C.T.U. possono essere richiamate in tale sede e poste a base della valutazione giudiziale, considerato anche che nessuna puntuale osservazione critica è stata formulata dalle parti
Pag. 2 di 4 nell'ambito del sub-procedimento di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c., né successivamente.
In carenza dei requisiti medico legali, la domanda deve essere respinta.
3. Le spese processuali
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che l'art. 152 disp. att. prevede l'irripetibilità delle spese di lite in favore di quanti versino in determinate condizioni di reddito (con riferimento al reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all'anno precedente quello della pronuncia) in relazione alle quali l'interessato “…con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente…” (art. 42 co.11 legge 269/2003).
Nella fattispecie, la parte ricorrente ha adempiuto correttamente a tale onere e, ricorrendo le condizioni sopra indicate, le spese processuali sono irripetibili.
Tale valutazione appare rilevante anche con riguardo alle spese di ctu;
come precisato dalla Suprema Corte infatti “… le spese di consulenza tecnica di ufficio non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria…” (Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 16515 del 05/08/2016: la S.C. ha in tal caso cassato il decreto di omologa del tribunale che, nell'insussistenza del requisito sanitario, aveva onerato il ricorrente - avente i requisiti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. - delle spese della consulenza tecnica di ufficio, e, decidendo nel merito, le
Pag. 3 di 4 ha poste a carico dell ); pertanto, le spese di consulenza tecnica, CP_2
liquidate in separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle istanze, deduzioni ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili:
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
16.01.2025 Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
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