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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/03/2024, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Della Fina Presidente rel.
Dott.ssa Carla Beltramino ConIGliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 540/2023
promossa in sede di appello da nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in AR
Alessandria, C.so Roma n. 73, presso lo studio degli Avv.ti Massimo Becce e Corrado Savio del Foro di Alessandria che lo rappresentano e difendono per delega in atti,
Appellante
contro
nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Voghera (PV), Via Bellocchio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Matteo Dagradi del Foro di Pavia che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria del 10/06/2021,
Appellata avverso
la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 981/2022, pubblicata il 15/11/2022, resa con decisione del 25/10/2022 nel procedimento iscritto al n. di R.G. 1164/2021, in materia di scioglimento del matrimonio, che parte appellante nel ricorso dichiara non notificata.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
In accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza n. 981/2022 resa inter partes nel procedimento avente n° RG 1164/2021 dal Tribunale di Alessandria, sez. Civile in data 25/10/2022 depositata e pubblicata in data 15/11/2022 e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in Primo Grado di seguito trascritte e integrate: previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in atti;
ferma la pronuncia ai sensi dell'art. 3 n. 2), lett. b), L. 898/1970 di scioglimento del matrimonio contratto in data 13/07/2013 a Casal Cermelli tra il IG. e AR la IG.ra , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Casal Controparte_1
Cermelli dell'anno 2013, Parte I Serie 3 di cui alla Sentenza di Primo Grado;
dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, accertando e dichiarando, in ogni caso, che la IG.ra non ha diritto all'assegno divorzile. Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino sez. Famiglia: Rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare la sentenza n 981/2022 pronunciata nel procedimento 1164/2021 R.G. del Tribunale di Alessandria recante data 25/10/2022 e depositata in cancelleria in data 15/11/2022 e che per l'effetto ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in AR Controparte_1
Casal Cermelli il 13 luglio 2013 iscritto dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Casal Cermelli al n.3 parte I anno 2013: - ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casal Cermelli di procedere alla trascrizione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
-Ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a AR Controparte_1 entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici : Org_1 -ha condannato a pagare in favore dello Stato le spese di lite che AR liquida in Euro 3.000,00 per compensi , oltre spese generali al 15% CPA e IVA come per legge” Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di primo e di secondo grado”.
Per il Procuratore Generale:
“La Procura Generale, considerato che non sono in discussione situazioni soggettive indisponibili né ricorrono questioni di interesse pubblico contrarie agli interessi delle parti, nemmeno sotto il profilo della tutela di soggetti minorenni, non formula conclusioni proprie.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/04/2021 innanzi al Tribunale di Alessandria il IGnor domandava la pronuncia dello scioglimento del matrimonio AR contratto matrimonio civile in Casal Cermelli in data 13.7.2013 con la IGnora
, dal quale non erano nati figli, e precisava che con sentenza n. Controparte_1
256/2020 il Tribunale di Alessandria aveva pronunciato con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi. La IGnora si costituiva in giudizio domandando la previsione di Controparte_1 un assegno divorzile in proprio favore per l'importo di € 400,00 mensili, corrispondente a quello determinato in via provvisoria ed urgente dal Presidente in sede di separazione.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 981/2022 pubblicata in data 15/11/2022, dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e AR CP_1
in Casal Cemelli, il 13.7.2013, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Casal Cemelli al n. 3, parte 1, anno 2013; ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casal Cermelli di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri degli atti di matrimonio e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il AR Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici e condannava a Org_1 AR pagare in favore dello Stato le spese di lite, che liquidava in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Il Giudice di prime cure osservava che appariva evidente la sussistenza di una rilevante disparità reddituale fra le parti;
che doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della funzione compensativa dell'assegno divorzile, dal momento che la convivenza matrimoniale ha avuto breve durata (circa 6 anni), ed il matrimonio è stato celebrato allorquando la resistente aveva 43 anni;
che la resistente aveva affermato di aver cessato lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta per decisione dei datori di lavoro, nonché per il sopraggiungere di problemi di salute, solo asseritamente riconducibili alla crisi dell'unione coniugale;
che doveva essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile in quanto 1a resistente non dispone di entrate sufficienti al fine di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni, persino primari, né può considerarsi alla medesima imputabile il mancato reperimento di una stabile occupazione, tenuto conto delle patologie da cui è affetta (lombalgia cronica da spondiloartrosi, sindrome ansiosa depressiva e crisi di panico generalizzate); che la resistente ha dimostrato di essere iscritta al centro per l'impiego e di aver fornito la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, senza risultato;
che le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato in data 20/04/2023, propone tempestivo appello il IGnor il quale, con il primo motivo di AR appello, deduce:
che la IGnora non è inabile al lavoro;
CP_1
che la stessa non ha fornito prova che si troverebbe in una situazione di difficoltà di reperimento di un'occupazione nel settore dei lavori domestici;
che ella non si trova nell'impossibilità oggettiva di reperire i mezzi per vivere autonomamente e che ha un'età e un titolo di studio che le attribuiscono la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;
che le patologie dalle quali sostiene di essere affetta, non sono invalidanti e non sono tali da comportare per la stessa una inabilità assoluta al lavoro;
che i certificati medici prodotti afferiscono a patologie non accertabili strumentalmente e sono basati solo su quanto riferito dalla paziente al proprio medico di medicina generale, mentre non sono supportati da riscontri derivanti da visite specialistiche;
che in atti non vi è prova della assidua ricerca di occupazione da parte della stessa, né del suo contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale;
che la stessa non ha, anche per la breve durata del matrimonio e per l'assenza di figli, sacrificato la propria professionalità per la famiglia;
che il conto corrente cointestato tra i coniugi è sempre stato alimentato esclusivamente dai redditi percepiti dal marito;
che tutte le spese della famiglia, compresi generi alimentari e prodotti per la casa, venivano coperte mediante addebiti su tale conto corrente;
che la IGnora neppure ha mai contribuito a far fronte ai costi di acquisto CP_1 della casa coniugale;
che fino all'anno 2018 la IGnora ha sempre lavorato fuori casa e la gestione CP_1 della casa coniugale era stata di competenza di entrambi i coniugi;
che successivamente ella ha abbandonato la propria attività lavorativa per le asserite
“problematiche insorte” legate alla sua condizioni di salute;
che la decisione della IGnora di cessare di svolgere la propria attività CP_1 lavorativa è stata da ella presa in piena autonomia;
che la IGnora , dal momento della separazione, ha sempre occupato e tuttora CP_1 occupa in via esclusiva, senza alcun provvedimento di assegnazione a suo favore, l'ex casa coniugale di cui è formalmente comproprietaria con il IGnor Pt_1 escludendone dal godimento, in maniera arbitraria, l'altro comproprietario;
che ella utilizza anche tutti gli arredi e gli elettrodomestici che vi sono all'interno dell'immobile, acquistati con denaro proveniente dall'attività del IGnor;
Pt_1 che le utenze della casa, dal momento della separazione, sono rimaste intestate al IGnor e i relativi costi, quindi, hanno continuato a gravare sullo stesso, come i Pt_1 costi del gas, dell'assicurazione per la casa, dell'energia elettrica, dell'acqua, dell'imposta er la spazzatura;
Org_2 che, alla luce dei suddetti costi, ad oggi l'appellante vanta nei confronti della IGnora
un credito ammontante complessivamente, salvi errori ed omissioni,a circa CP_1
12.000,00 euro;
che, non potendo abitare della casa di cui è comproprietario, successivamente alla separazione, nel novembre 2018, l'appellante ha dovuto trasferirsi in altro immobile, dove attualmente abita paga un canone di locazione di euro 530,00 mensili;
che egli è stato anche costretto a richiedere un finanziamento che sta rimborsando mediante una trattenuta mensile sul proprio stipendio pari ad euro 383,00. Con il secondo motivo d'appello il IGnor impugna il capo della sentenza che Pt_1 lo ha condannato a pagare in favore dello Stato le spese di lite. Di qui le conclusioni assunte, sopra riportate.
Con memoria depositata in data 22/05/2023 si è costituita in giudizio la IGnora deducendo: Controparte_1 che il IGnor può godere di un reddito annuale lordo pari circa Euro Pt_1
39.000,00, mentre la stessa è priva di qualsivoglia stabile entrata;
che ella ha ormai compiuto i 47 anni di età, non è mai stata inserita attivamente e regolarmente nel mondo del lavoro, a parte l'attività svolta di collaboratrice domestica seppure non in regola, e non dispone di mezzi autosufficienti per sopravvivere;
che alla stessa non è imputabile il mancato reperimento di una ulteriore e diversa attività lavorativa;
che ella ha provato il contributo alla formazione del patrimonio familiare a mezzo del lavoro domestico prestato nella casa coniugale;
che tale attività è stata il frutto di scelta comune atteso che, per suddivisone dei compiti tra i coniugi, mentre il marito svolgeva attività lavorativa presso la Pt_2
ella si dedicava ai lavori domestici come è naturale che fosse essendo la stessa
[...] stata anche una professionista del settore;
che ella ha svolto attività lavorativa di collaboratrice domestica, seppure non in regola, sino al mese di agosto 2018, e ha dovuto abbandonare tale attività a causa delle problematiche di salute insorte;
che ad ella, con titolo di studio di diploma di scuola superiore, considerata l'età e la mancanza di una specifica formazione professionale, non si è presentata una concreta possibilità lavorativa;
che i certificati medici prodotti nel giudizio di primo grado, da ultimo quello in data 5/07/2021, attestano il perdurare delle proprie problematiche psicofisiche, ed in particolare: “sindrome ansiosa depressiva con insonnia cronica con fobie e crisi di panico generalizzate” e che è in atto terapia con antidepressivi e che tale diagnosi è pienamente riconducibile alle competenze diagnostiche del medico di base e/o di famiglia;
che ella ha dimostrato di essere iscritta a;
Organizzazione_3
che ella ha sempre proceduto ad effettuare lavoro domestico nella casa coniugale e all'acquisto di generi alimentari e prodotti per la cura della casa;
che l'assenza di versamenti in conto corrente è dovuta al fatto che gli acquisiti erano effettuati in contanti con i proventi percepiti, non in regola, dalla propria attività di pulizie, in ordine alla quale non ha mai utilizzato alcuna forma di addebito in conto;
che il mancato rilascio da parte sua dell'ex casa coniugale, come la mancata corresponsione della metà degli importi per il pagamento delle bollette per le utenze di gas e luce, e per la nonché il mancato pagamento della propria quota delle Org_2 rate del mutuo, sono dettati da un vero e proprio stato di necessità, ossia la propria indigenza;
che più volte è stata avanzata la proposta di consentire al il rientro da tali Pt_1 esborsi, che lo stesso quantifica ad oggi a circa Euro 12.000,00, in ragione di una maggiorazione della quota allo stesso spettante in seguito a una auspicata e possibile vendita dell'immobile, ormai finito all'asta;
che dal mese di novembre 2019 il IGnor non ha più provveduto al pagamento Pt_1 del mutuo;
che il IGnor , pur detraendo le spese per l'affitto della nuova abitazione pari a Pt_1
300 Euro mensili, abitazione dove risulta che conviva di fatto “more uxorio” con altra compagna, e detratto l'asserito prestito personale per circa 380,00 Euro mensili, può vantare una retribuzione netta di euro 1.500 mensili;
che ella potrebbe unicamente contare sull'aiuto saltuario di amici e parenti;
che solo recentemente, grazie all'assegno di mantenimento, ella ha potuto riattivare il servizio di somministrazione di energia elettrica nell'immobile occupato, essenziale altresì per il funzionamento del riscaldamento;
che il rigetto del primo motivo di appello, conseguentemente dovrà comportare la conferma della sentenza di primo grado in punto spese In data 31/08/2023 il difensore della IGnora depositava Controparte_1 nell'interesse della propria assistita nota in cui dava atto che, non avendo ella presentato dichiarazione dei redditi relativamente agli ultimi 3 anni, si depositavano autocertificazioni relative agli anni 2020, 2021, 2022.
In data 07/09/2023 i difensori del IGnor depositavano certificazione AR unica 2021, certificazione unica 2022 e certificazione unica 2023 relative al proprio assistito.
Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione. L'appello è fondato. Va in primo luogo rilevato che il matrimonio ha avuto breve durata, e che da esso non sono nati figli;
che la moglie, in costanza di matrimonio, come del resto in precedenza, ha svolto attività lavorativa “in nero” quale addetta a lavori domestici e di pulizia;
che ella allega uno stato di malattia invalidante, comprovandolo esclusivamente con certificazione del medico di base, da ritenersi del tutto insufficiente, in considerazione della tipologia di infermità allegate, che necessitano di una rigorosa diagnosi e certificazione specialistica;
che non è provato alcun contributo della moglie, in costanza di matrimonio, alla formazione del patrimonio familiare, non esistendo prova alcuna del conseguimento di redditi destinati a tale scopo e non potendo, ovviamente, essere considerata volta alla formazione del patrimonio familiare l'attività di svolgimento di lavori domestici nella casa coniugale, dovendo presumersi tale attività svolta da entrambi i coniugi nel contesto dell'ordinaria vita familiare, non esistendo prova alcuna di una diversa ripartizione dei compiti e comunque, lo si ribadisce, non avendo tutto ciò alcuna attinenza con la formazione del patrimonio familiare, del resto da escludersi, stante la modestia dei redditi che la moglie poteva ricavare dal genere di lavoro svolto, e la modesta durata del matrimonio. Cosicché, esclusa ogni altra, possibile giustificazione del riconosciuto assegno familiare, rimane esclusivamente quella assistenziale, che tuttavia da un lato non è comprovata nei suoi presupposti, dall'altro non basta, da sola, a giustificare l'attribuzione di un assegno di mantenimento. La situazione economica della moglie, infatti, non è peggiorata in conseguenza del divorzio, essendo rimasta assolutamente quella che era in precedenza;
come sopra detto, la circostanza che ella oggi non lavori (o perlomeno asserisca di non lavorare a differenza del passato, avendo sostenuto di aver lavorato “in nero” e dunque non esistendo prova nemmeno di tale pregressa attività) non può validamente essere giustificata per sopravvenute patologie, poiché quelle allegate non sono comprovate in maniera idonea né è provato che tali allegate patologie rendano impossibile lo svolgimento dell'attività svolta in precedenza (mansioni di pulizia) ad una donna di 47 anni di età; nessun contributo con ogni evidenza può essere stato dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare. Dunque, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per riconoscere all'assegno richiesto una funzione compensativa o perequativa. La funzione assistenziale, dunque, per legittimare di per sé sola l'attribuzione dell'assegno, dovrebbe fondarsi su una situazione di incolpevole impossibilità di procurarsi un reddito, che nel caso di specie, per quanto esposto, non è provata. Ne deriva l'infondatezza della pretesa dell'appellata e, di conseguenza, la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della relativa domanda. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, di conseguenza, debbono essere rifuse dalla parte appellata. La liquidazione (tariffa contenziosa, valore della causa €. 9.600, importo medio, esclusa la fase istruttoria per il secondo grado) è contenuta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile a favore di;
Controparte_1 condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 AR sostenute nei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in €. 4.835,00 per compensi ed €. 125,00 per esposti, e per il secondo grado in €. 3.777,00 per compensi ed €. 174,00 per esposti: il tutto, oltre successive occorrende, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili. Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 15 marzo 2024.
Il Presidente est.
Dott. Enrico Della Fina
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Della Fina Presidente rel.
Dott.ssa Carla Beltramino ConIGliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli ConIGliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 540/2023
promossa in sede di appello da nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in AR
Alessandria, C.so Roma n. 73, presso lo studio degli Avv.ti Massimo Becce e Corrado Savio del Foro di Alessandria che lo rappresentano e difendono per delega in atti,
Appellante
contro
nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 in Voghera (PV), Via Bellocchio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Matteo Dagradi del Foro di Pavia che la rappresenta e difende per procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento del ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria del 10/06/2021,
Appellata avverso
la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 981/2022, pubblicata il 15/11/2022, resa con decisione del 25/10/2022 nel procedimento iscritto al n. di R.G. 1164/2021, in materia di scioglimento del matrimonio, che parte appellante nel ricorso dichiara non notificata.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
In accoglimento del presente appello, riformare la Sentenza n. 981/2022 resa inter partes nel procedimento avente n° RG 1164/2021 dal Tribunale di Alessandria, sez. Civile in data 25/10/2022 depositata e pubblicata in data 15/11/2022 e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in Primo Grado di seguito trascritte e integrate: previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte in atti;
ferma la pronuncia ai sensi dell'art. 3 n. 2), lett. b), L. 898/1970 di scioglimento del matrimonio contratto in data 13/07/2013 a Casal Cermelli tra il IG. e AR la IG.ra , iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Casal Controparte_1
Cermelli dell'anno 2013, Parte I Serie 3 di cui alla Sentenza di Primo Grado;
dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, accertando e dichiarando, in ogni caso, che la IG.ra non ha diritto all'assegno divorzile. Controparte_1
Con vittoria di spese e compenso di avvocato di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino sez. Famiglia: Rigettare l'interposto appello e per l'effetto confermare la sentenza n 981/2022 pronunciata nel procedimento 1164/2021 R.G. del Tribunale di Alessandria recante data 25/10/2022 e depositata in cancelleria in data 15/11/2022 e che per l'effetto ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e in AR Controparte_1
Casal Cermelli il 13 luglio 2013 iscritto dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Casal Cermelli al n.3 parte I anno 2013: - ha ordinato all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casal Cermelli di procedere alla trascrizione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
-Ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere a AR Controparte_1 entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di Euro 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici : Org_1 -ha condannato a pagare in favore dello Stato le spese di lite che AR liquida in Euro 3.000,00 per compensi , oltre spese generali al 15% CPA e IVA come per legge” Con vittoria di spese ed onorari di giudizio di primo e di secondo grado”.
Per il Procuratore Generale:
“La Procura Generale, considerato che non sono in discussione situazioni soggettive indisponibili né ricorrono questioni di interesse pubblico contrarie agli interessi delle parti, nemmeno sotto il profilo della tutela di soggetti minorenni, non formula conclusioni proprie.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/04/2021 innanzi al Tribunale di Alessandria il IGnor domandava la pronuncia dello scioglimento del matrimonio AR contratto matrimonio civile in Casal Cermelli in data 13.7.2013 con la IGnora
, dal quale non erano nati figli, e precisava che con sentenza n. Controparte_1
256/2020 il Tribunale di Alessandria aveva pronunciato con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi. La IGnora si costituiva in giudizio domandando la previsione di Controparte_1 un assegno divorzile in proprio favore per l'importo di € 400,00 mensili, corrispondente a quello determinato in via provvisoria ed urgente dal Presidente in sede di separazione.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 981/2022 pubblicata in data 15/11/2022, dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e AR CP_1
in Casal Cemelli, il 13.7.2013, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
[...]
Comune di Casal Cemelli al n. 3, parte 1, anno 2013; ordinava all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casal Cermelli di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri degli atti di matrimonio e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il AR Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici e condannava a Org_1 AR pagare in favore dello Stato le spese di lite, che liquidava in € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Il Giudice di prime cure osservava che appariva evidente la sussistenza di una rilevante disparità reddituale fra le parti;
che doveva escludersi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della funzione compensativa dell'assegno divorzile, dal momento che la convivenza matrimoniale ha avuto breve durata (circa 6 anni), ed il matrimonio è stato celebrato allorquando la resistente aveva 43 anni;
che la resistente aveva affermato di aver cessato lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta per decisione dei datori di lavoro, nonché per il sopraggiungere di problemi di salute, solo asseritamente riconducibili alla crisi dell'unione coniugale;
che doveva essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile in quanto 1a resistente non dispone di entrate sufficienti al fine di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni, persino primari, né può considerarsi alla medesima imputabile il mancato reperimento di una stabile occupazione, tenuto conto delle patologie da cui è affetta (lombalgia cronica da spondiloartrosi, sindrome ansiosa depressiva e crisi di panico generalizzate); che la resistente ha dimostrato di essere iscritta al centro per l'impiego e di aver fornito la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, senza risultato;
che le spese seguivano la soccombenza.
Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato in data 20/04/2023, propone tempestivo appello il IGnor il quale, con il primo motivo di AR appello, deduce:
che la IGnora non è inabile al lavoro;
CP_1
che la stessa non ha fornito prova che si troverebbe in una situazione di difficoltà di reperimento di un'occupazione nel settore dei lavori domestici;
che ella non si trova nell'impossibilità oggettiva di reperire i mezzi per vivere autonomamente e che ha un'età e un titolo di studio che le attribuiscono la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro;
che le patologie dalle quali sostiene di essere affetta, non sono invalidanti e non sono tali da comportare per la stessa una inabilità assoluta al lavoro;
che i certificati medici prodotti afferiscono a patologie non accertabili strumentalmente e sono basati solo su quanto riferito dalla paziente al proprio medico di medicina generale, mentre non sono supportati da riscontri derivanti da visite specialistiche;
che in atti non vi è prova della assidua ricerca di occupazione da parte della stessa, né del suo contributo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale;
che la stessa non ha, anche per la breve durata del matrimonio e per l'assenza di figli, sacrificato la propria professionalità per la famiglia;
che il conto corrente cointestato tra i coniugi è sempre stato alimentato esclusivamente dai redditi percepiti dal marito;
che tutte le spese della famiglia, compresi generi alimentari e prodotti per la casa, venivano coperte mediante addebiti su tale conto corrente;
che la IGnora neppure ha mai contribuito a far fronte ai costi di acquisto CP_1 della casa coniugale;
che fino all'anno 2018 la IGnora ha sempre lavorato fuori casa e la gestione CP_1 della casa coniugale era stata di competenza di entrambi i coniugi;
che successivamente ella ha abbandonato la propria attività lavorativa per le asserite
“problematiche insorte” legate alla sua condizioni di salute;
che la decisione della IGnora di cessare di svolgere la propria attività CP_1 lavorativa è stata da ella presa in piena autonomia;
che la IGnora , dal momento della separazione, ha sempre occupato e tuttora CP_1 occupa in via esclusiva, senza alcun provvedimento di assegnazione a suo favore, l'ex casa coniugale di cui è formalmente comproprietaria con il IGnor Pt_1 escludendone dal godimento, in maniera arbitraria, l'altro comproprietario;
che ella utilizza anche tutti gli arredi e gli elettrodomestici che vi sono all'interno dell'immobile, acquistati con denaro proveniente dall'attività del IGnor;
Pt_1 che le utenze della casa, dal momento della separazione, sono rimaste intestate al IGnor e i relativi costi, quindi, hanno continuato a gravare sullo stesso, come i Pt_1 costi del gas, dell'assicurazione per la casa, dell'energia elettrica, dell'acqua, dell'imposta er la spazzatura;
Org_2 che, alla luce dei suddetti costi, ad oggi l'appellante vanta nei confronti della IGnora
un credito ammontante complessivamente, salvi errori ed omissioni,a circa CP_1
12.000,00 euro;
che, non potendo abitare della casa di cui è comproprietario, successivamente alla separazione, nel novembre 2018, l'appellante ha dovuto trasferirsi in altro immobile, dove attualmente abita paga un canone di locazione di euro 530,00 mensili;
che egli è stato anche costretto a richiedere un finanziamento che sta rimborsando mediante una trattenuta mensile sul proprio stipendio pari ad euro 383,00. Con il secondo motivo d'appello il IGnor impugna il capo della sentenza che Pt_1 lo ha condannato a pagare in favore dello Stato le spese di lite. Di qui le conclusioni assunte, sopra riportate.
Con memoria depositata in data 22/05/2023 si è costituita in giudizio la IGnora deducendo: Controparte_1 che il IGnor può godere di un reddito annuale lordo pari circa Euro Pt_1
39.000,00, mentre la stessa è priva di qualsivoglia stabile entrata;
che ella ha ormai compiuto i 47 anni di età, non è mai stata inserita attivamente e regolarmente nel mondo del lavoro, a parte l'attività svolta di collaboratrice domestica seppure non in regola, e non dispone di mezzi autosufficienti per sopravvivere;
che alla stessa non è imputabile il mancato reperimento di una ulteriore e diversa attività lavorativa;
che ella ha provato il contributo alla formazione del patrimonio familiare a mezzo del lavoro domestico prestato nella casa coniugale;
che tale attività è stata il frutto di scelta comune atteso che, per suddivisone dei compiti tra i coniugi, mentre il marito svolgeva attività lavorativa presso la Pt_2
ella si dedicava ai lavori domestici come è naturale che fosse essendo la stessa
[...] stata anche una professionista del settore;
che ella ha svolto attività lavorativa di collaboratrice domestica, seppure non in regola, sino al mese di agosto 2018, e ha dovuto abbandonare tale attività a causa delle problematiche di salute insorte;
che ad ella, con titolo di studio di diploma di scuola superiore, considerata l'età e la mancanza di una specifica formazione professionale, non si è presentata una concreta possibilità lavorativa;
che i certificati medici prodotti nel giudizio di primo grado, da ultimo quello in data 5/07/2021, attestano il perdurare delle proprie problematiche psicofisiche, ed in particolare: “sindrome ansiosa depressiva con insonnia cronica con fobie e crisi di panico generalizzate” e che è in atto terapia con antidepressivi e che tale diagnosi è pienamente riconducibile alle competenze diagnostiche del medico di base e/o di famiglia;
che ella ha dimostrato di essere iscritta a;
Organizzazione_3
che ella ha sempre proceduto ad effettuare lavoro domestico nella casa coniugale e all'acquisto di generi alimentari e prodotti per la cura della casa;
che l'assenza di versamenti in conto corrente è dovuta al fatto che gli acquisiti erano effettuati in contanti con i proventi percepiti, non in regola, dalla propria attività di pulizie, in ordine alla quale non ha mai utilizzato alcuna forma di addebito in conto;
che il mancato rilascio da parte sua dell'ex casa coniugale, come la mancata corresponsione della metà degli importi per il pagamento delle bollette per le utenze di gas e luce, e per la nonché il mancato pagamento della propria quota delle Org_2 rate del mutuo, sono dettati da un vero e proprio stato di necessità, ossia la propria indigenza;
che più volte è stata avanzata la proposta di consentire al il rientro da tali Pt_1 esborsi, che lo stesso quantifica ad oggi a circa Euro 12.000,00, in ragione di una maggiorazione della quota allo stesso spettante in seguito a una auspicata e possibile vendita dell'immobile, ormai finito all'asta;
che dal mese di novembre 2019 il IGnor non ha più provveduto al pagamento Pt_1 del mutuo;
che il IGnor , pur detraendo le spese per l'affitto della nuova abitazione pari a Pt_1
300 Euro mensili, abitazione dove risulta che conviva di fatto “more uxorio” con altra compagna, e detratto l'asserito prestito personale per circa 380,00 Euro mensili, può vantare una retribuzione netta di euro 1.500 mensili;
che ella potrebbe unicamente contare sull'aiuto saltuario di amici e parenti;
che solo recentemente, grazie all'assegno di mantenimento, ella ha potuto riattivare il servizio di somministrazione di energia elettrica nell'immobile occupato, essenziale altresì per il funzionamento del riscaldamento;
che il rigetto del primo motivo di appello, conseguentemente dovrà comportare la conferma della sentenza di primo grado in punto spese In data 31/08/2023 il difensore della IGnora depositava Controparte_1 nell'interesse della propria assistita nota in cui dava atto che, non avendo ella presentato dichiarazione dei redditi relativamente agli ultimi 3 anni, si depositavano autocertificazioni relative agli anni 2020, 2021, 2022.
In data 07/09/2023 i difensori del IGnor depositavano certificazione AR unica 2021, certificazione unica 2022 e certificazione unica 2023 relative al proprio assistito.
Sulle definitive conclusioni delle parti, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione. L'appello è fondato. Va in primo luogo rilevato che il matrimonio ha avuto breve durata, e che da esso non sono nati figli;
che la moglie, in costanza di matrimonio, come del resto in precedenza, ha svolto attività lavorativa “in nero” quale addetta a lavori domestici e di pulizia;
che ella allega uno stato di malattia invalidante, comprovandolo esclusivamente con certificazione del medico di base, da ritenersi del tutto insufficiente, in considerazione della tipologia di infermità allegate, che necessitano di una rigorosa diagnosi e certificazione specialistica;
che non è provato alcun contributo della moglie, in costanza di matrimonio, alla formazione del patrimonio familiare, non esistendo prova alcuna del conseguimento di redditi destinati a tale scopo e non potendo, ovviamente, essere considerata volta alla formazione del patrimonio familiare l'attività di svolgimento di lavori domestici nella casa coniugale, dovendo presumersi tale attività svolta da entrambi i coniugi nel contesto dell'ordinaria vita familiare, non esistendo prova alcuna di una diversa ripartizione dei compiti e comunque, lo si ribadisce, non avendo tutto ciò alcuna attinenza con la formazione del patrimonio familiare, del resto da escludersi, stante la modestia dei redditi che la moglie poteva ricavare dal genere di lavoro svolto, e la modesta durata del matrimonio. Cosicché, esclusa ogni altra, possibile giustificazione del riconosciuto assegno familiare, rimane esclusivamente quella assistenziale, che tuttavia da un lato non è comprovata nei suoi presupposti, dall'altro non basta, da sola, a giustificare l'attribuzione di un assegno di mantenimento. La situazione economica della moglie, infatti, non è peggiorata in conseguenza del divorzio, essendo rimasta assolutamente quella che era in precedenza;
come sopra detto, la circostanza che ella oggi non lavori (o perlomeno asserisca di non lavorare a differenza del passato, avendo sostenuto di aver lavorato “in nero” e dunque non esistendo prova nemmeno di tale pregressa attività) non può validamente essere giustificata per sopravvenute patologie, poiché quelle allegate non sono comprovate in maniera idonea né è provato che tali allegate patologie rendano impossibile lo svolgimento dell'attività svolta in precedenza (mansioni di pulizia) ad una donna di 47 anni di età; nessun contributo con ogni evidenza può essere stato dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare. Dunque, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per riconoscere all'assegno richiesto una funzione compensativa o perequativa. La funzione assistenziale, dunque, per legittimare di per sé sola l'attribuzione dell'assegno, dovrebbe fondarsi su una situazione di incolpevole impossibilità di procurarsi un reddito, che nel caso di specie, per quanto esposto, non è provata. Ne deriva l'infondatezza della pretesa dell'appellata e, di conseguenza, la riforma della sentenza impugnata, con il rigetto della relativa domanda. Le spese di entrambi i gradi del giudizio, di conseguenza, debbono essere rifuse dalla parte appellata. La liquidazione (tariffa contenziosa, valore della causa €. 9.600, importo medio, esclusa la fase istruttoria per il secondo grado) è contenuta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile a favore di;
Controparte_1 condanna a rifondere a le spese processuali Controparte_1 AR sostenute nei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in €. 4.835,00 per compensi ed €. 125,00 per esposti, e per il secondo grado in €. 3.777,00 per compensi ed €. 174,00 per esposti: il tutto, oltre successive occorrende, rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA sulle somme imponibili. Così deciso in Torino, nella camera di conIGlio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 15 marzo 2024.
Il Presidente est.
Dott. Enrico Della Fina