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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4668/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
(C.F. ) nato il Parte_1 C.F._1
28.11.1978 a NO TR (BN) e ivi residente alla Contrada Ratello 14/bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B -
00187, in virtù di procura a margine del ricorso
- ricorrente -
C O N T R O
contumace Controparte_1
- resistente –
all'esito della trattazione scritta del 3/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.11.24 , il ricorrente, premesso di aver presentato in data 24 maggio 2024, domanda telematica all'Ufficio Scolastico Provinciale di
Benevento relativa all'inserimento per il profilo di “Assistente amministrativo”, della
Graduatoria permanente ATA 24 Mesi , richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 18.12.1998 al 17.12.1999, ha lamentato l'erroneità del punteggio attribuito (51,55 per il profilo di 'Assistente
Amministrativo'), ha dedotto il diritto al maggior punteggio di punti 6 per il servizio militare di leva obbligatorio in luogo del minor punteggio annuo di 0.60 assegnato al ricorrente ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021.
Assumendo pertanto l'illegittimità del DM n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5, nella parte in cui il servizio militare reso non in costanza di nomina viene valutato in maniera inferiore rispetto a quello prestato in costanza di nomina, per contrasto con le norme primarie dettagliatamente indicate, il ricorrente ha chiesto di “1.accertare e dichiarare
l'illegittimità del Decreto dell' n. 26615 Controparte_2
del 9.05.2024, relativo al concorso per titoli, di cui all'art. 554 D.lgs. 16.4.1994, n.
297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti, per l'a.s.
2024/2025, delle province di AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA – NAPOLI -
SALERNO concernente Parte_2
AMMINISTRATIVO del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 50 del C.C.N.L. 2019/2021, nella parte in cui ha stabilito “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali” e dell'Ordinanza n. 21 del 23.02.2009 del
(ora ) nella parte in cui ha stabilito per il CP_3 Controparte_1
profilo di Collaboratore scolastico che il “Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e nei patronati scolastici (5) (6): punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.” e del Decreto 5603 del 12.08.2024 dell'
[...]
[... nella parte in cui non è stata disposta l'attribuzione al Controparte_4 ricorrente nelle graduatorie A.T.A. 24 mesi di prima fascia, per il profilo di “Assistente amministrativo”, del punteggio di 6 punti per il servizio di leva obbligatorio svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 18.12.1998 al 17.12.1999; 2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nella graduatoria A.T.A. 24 mesi di prima fascia per il profilo di “Assistente amministrativo”, attribuendo al medesimo in tale graduatoria il punteggio di 6 punti, o del diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio militare svolto dal ricorrente nel periodo compreso dal 18.12.1998 al 17.12.1999; 3.Ordinare altresì alle
Amministrazioni resistenti, in virtù del miglior punteggio attribuito al ricorrente nella graduatoria A.T.A. 24 mesi di prima fascia per il profilo di “Assistente amministrativo”, di consentire al ricorrente di partecipare alle successive procedure di immissione in ruolo o, in alternativa, di essere destinatario di un incarico di supplenza annuale da tali graduatorie”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva dal 18.12.1998 al
17.12.1999 (doc. di parte ricorrente), egli si duole del punteggio attribuito dall'amministrazione, nell'ambito della Graduatoria permanente ATA 24 Mesi in conformità al disposto del DM n. 50 del 03.03.2021 e del Decreto dell'Ufficio
Scolastico n. 26615 del 9.05.2024 che attribuisce al servizio Controparte_2
militare un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
Il DM citato, all'All. A, dispone infatti che 'Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali'.
Prosegue poi il punto B', 'TITOLI DI SERVIZIO', prevedendo che: si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si
3 attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il 'Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici'.
Concorda questo giudice nel ritenere che, come ripetutamente sancito dalla S.C., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Tale norma, recante 'Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici' stabilisce che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro'.
Come chiarito dalla S.C. 'l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici' (Cass. 33151/2021).
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", la S.C. aveva pertanto concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo
4 diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Le argomentazioni della S.C. rese in tale occasione sono del tutto condivise da questo giudice.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla S.C., in quanto il DM 50 del 03.03.2021 consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello prestato alle dipendenze di (altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
Ciò che pertanto occorre verificare è se tale differenziazione sia legittima.
Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come
'militare di leva o richiamato' è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio ('di leva o richiamato'), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.
Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici.
Da ultimo la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 8586 del 29.03.2024 ha stabilito il pieno diritto di tutto il personale scolastico all'attribuzione del punteggio integrale per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.
5 Nel caso di specie, come detto, è documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva (dunque obbligatorio) , pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2050 DLvo cit,, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, tale periodo è da considerarsi quale svolto in pendenza di rapporto di lavoro, con conseguente attribuzione di punti (6 annui).
Ne segue il diritto del ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione da 26.000 a 52.000) e delle tariffe in vigore ridotte al 50% stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio di sei punti per il servizio di leva nelle graduatorie A.T.A. 24 mesi di prima fascia, per il profilo di “Assistente amministrativo”; ordina a parte resistente di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nella graduatoria A.T.A. 24 mesi di prima fascia per il profilo di “Assistente amministrativo”, attribuendo al medesimo in tale graduatoria il punteggio di 6 punti per il servizio di leva;
condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in E 2314,50 oltre c.u. , oltre rimborso spese al 15% iva e cap. da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Benevento, 4/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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