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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, LA AR, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento R.G. n. 30700/2024 vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
ND LI DE EN che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Pia Teti, giusta procura generale alle liti in atti;
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a:
- condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92;
- l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88; era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.; contestava genericamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda pagina 1 di 2 amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario. Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda. Disposta la C.T.U. medico-legale, in data 21 febbraio 2025 il nominato CTU Dott.ssa ha comunicato “la restituzione del fascicolo perché nonostante due Persona_1 convocazioni, che si allegano, il ricorrente non si è presentato a visita. Successivamente il legale ha comunicato, con pec che si allega, che il rifiuta di sottoporsi a Pt_1 visita medico legale”. Per quanto sopra detto, il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile.
Considerato che
la definizione del presente giudizio, prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito delle domande ivi avanzate, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Roma, 12/06/2025
Il G.L.
LA AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, LA AR, all'esito dell'udienza del 12/06/2025 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento R.G. n. 30700/2024 vertente TRA
, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
ND LI DE EN che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Pia Teti, giusta procura generale alle liti in atti;
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a:
- condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92;
- l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88; era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.; contestava genericamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda pagina 1 di 2 amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario. Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda. Disposta la C.T.U. medico-legale, in data 21 febbraio 2025 il nominato CTU Dott.ssa ha comunicato “la restituzione del fascicolo perché nonostante due Persona_1 convocazioni, che si allegano, il ricorrente non si è presentato a visita. Successivamente il legale ha comunicato, con pec che si allega, che il rifiuta di sottoporsi a Pt_1 visita medico legale”. Per quanto sopra detto, il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile.
Considerato che
la definizione del presente giudizio, prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito delle domande ivi avanzate, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Roma, 12/06/2025
Il G.L.
LA AR
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