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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6727/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENSAZ n. 29528202500000053 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.09.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate NE, la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29528202500000053, notificata il 14.06.2025, con la quale era stato bloccato il rimborso di € 1.330,00 del mod 730/24 anno d'imposta 2023 e che portava la richiesta di pagamento di € 16.398,78 sulla base di n. 20 (venti) cartelle esattoriali di seguito riportate :
cartella di pagamento n. 29520110014702500 asseritamente notificata in data 27/01/2012, recante la richiesta di pagamento di € 228,15 in riferimento a TARSU anno 2010 Comune di Roccalumera per
€ 223,34 e Contrav. Codice della Strada anno 2008 per € 4,52;
cartella di pagamento n. 29520110025369390, asseritamente notificata il 27/04/2012, recante la richiesta di pagamento di € 249,40 in riferimento a TARSU anno 2010 Comune di Messina;
3
cartella di pagamento n. 29520120020518013, asseritamente notificata il 14/02/2013, recante la richiesta di pagamento di € 249,40 in riferimento a TARSU anno 2011 Comune di Messina;
cartella di pagamento n. 29520120028843937, asseritamente notificata il 25/03/2013, recante la richiesta di pagamento di € 249,74 in riferimento a TARSU anno 2011 Comune di Roccalumera;
cartella di pagamento n. 29520130010440533 asseritamente notificata in data 05/09/2013, recante la richiesta di pagamento di € 300,25 in riferimento a TARSU anno 2012 Comune di Messina;
cartella di pagamento n. 29520140010692222, asseritamente notificata il 28/05/2014, recante la richiesta di pagamento di € 238,08 in riferimento a TARSU anno 2012 Comune di Roccalumera per € 230,95 e
Contrav. Codice della Strada anno 2010 per € 6,84;
cartella di pagamento n. 29520150021963292, asseritamente notificata il 04/04/2016, recante la richiesta di pagamento di € 21,14 in riferimento Contrav. Codice della Strada anno 2013;
cartella di pagamento n. 29520160020236816, asseritamente notificato il 16/01/2017, recante la richiesta di pagamento di € 2.800,99 in riferimento a Imposta Sostitutiva contribuenti minimi art.1 c) 105 L.
244/2007 anno 2012 per € 2.456,50 e Contrav. Codice della Strada anno 2012 per € 338,61;
cartella di pagamento n. 29520160021118490/001, asseritamente notificata il 29/05/2017, recante la richiesta di pagamento di € 303,75 in riferimento Contrav. Codice della Strada anno 2015
cartella di pagamento n. 29520170006463701 asseritamente notificata in data 14/09/2022, in riferimento a Contrav. Codice della Strada anno 2012 per € 317,03;
cartella di pagamento n. 29520180004927661, asseritamente notificato il 20/06/2018, recante la richiesta di pagamento di € 961,76 in riferimento Tasse automobilistiche anno 2014 e non imposta di registro come erroneamente indicato;
cartella di pagamento n. 29520180010780500 asseritamente notificata in data 15/09/2018, recante la richiesta di pagamento di € 631,00 in riferimento Tasse automobilistiche anno 2014 e non imposta di registro come erroneamente indicato;
cartella di pagamento n. 29520190005656882, asseritamente notificato il 17/07/2019, recante la richiesta di pagamento di € 945,57 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2015 e non imposta di registro come erroneamente indicato;
cartella di pagamento n. 29520200005059342, asseritamente notificata il 05/05/2022, recante la richiesta di pagamento di € 517,17 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2017;
cartella di pagamento n. 29520210059945703, asseritamente notificata il 13/06/2022, recante la richiesta di pagamento di € 536,51 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2016;
cartella di pagamento n. 29520210070588943, asseritamente notificata il 13/06/2022, recante la richiesta di pagamento di € 516,14 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2018;
cartella di pagamento n. 29520220009762070, asseritamente notificato il 19/07/2022, recante la richiesta di pagamento di € 486,22 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2019;
cartella di pagamento n. 29520230008606227, asseritamente notificato il 23/05/2023, recante la richiesta di pagamento di € 2.260,16 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2020;
cartella di pagamento n. 29520240014447519, asseritamente notificato il 25/06/2024, recante la richiesta di pagamento di € 2.320,49 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2021;
cartella di pagamento n. 29520240061598216, asseritamente notificato il 13/02/2025, recante la richiesta di pagamento di € 2.142,81 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2022.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento, dei sottesi titoli unitamente alla stessa opposti e di, conseguenza, della pretesa da essi portata, per carenza del presupposto impositivo in quanto:
le cartelle di pagamento rubricate dai nn.1 a 7 erano state annullate con la sentenza n. 2593/2022 (all. 2) emessa il 10/10/2022, non appellata e quindi definitiva, dalla sez. n. 6 della CGT di I grado di Messina;
la sentenza n. 411/2023 del Giudice di pace di Barcellona (all. 3) aveva annullato la cartella di pagamento rubricata al n. 10;
le somme riportate nelle cartelle ai nn.
1-8 e 11-13, erano state sono state annullate con la sentenza n.
2531/2025 (all. 4) emessa il 28/01/2025 e depositata il 30/04/2025, notificata e non appellata e quindi definitiva, dalla sez. n. 3 della CGT di I grado di Messina.
Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notificazione;
per violazione dell'art. 25 - Dpr. n. 602/73; per la mancata prova del credito da parte degli Enti creditori in violazione del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
Concludeva pr l'annullamento della proposta di compensazione ex art. 28, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge, con vittoria delle spese e degli onorari, con distrazione. L'Agenzia delle Entrate NE, costituendosi in giudizio, contestava l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto opposto, effettuata per posta con racc. consegnata all'opponente il 14.06.2025, rilevando, peraltro, che eventuali vizi della notificazione erano sanati ex art. 156 c.p.c..; eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni relativamente alle cartelle nn. 661, ...805,...703,...227, ….519 e ….216, deducendo che non erano stati chiamati in giudizio gli enti impositori, nei cui confronti era proponiibile l'eccezione di mancata prova del credito. Nel merito, rilevava che l'opponente riconosceva l'esistenza del credito , come confermato dalla richiesta di rottamazione quater (da riferire solo alle sanzioni ed interessi, con esclusione, quindi, della quota capitale e delle spese) presentata dal contribuente;
evidenziava che in ogni caso dalla documentazione del ricorrente sulla rottamazione quater emergeva che il valore del debito era di € 4.625,54 superiore al credito vantato dall'opponente di € 1.330,00, e che la presenza di una rateizzazione e di un'istanza di sgravio presentate dalla contribuente dimostravano la conoscenza del debito.
Concludeva per la legittimità dell'atto impugnato, con il rigetto delle domande proposte e la conferma del provvedimento impugnato e degli atti prodromici, con vittoria di spese e compensi di causa.
La ricorrente depositava memoria, eccependo l'inammissibilità della documentazione prodotta da ADER ex artt. 323 e 32 del d. lgsl. n. 546/1992, per la tardiva costituzione di detta parte e l'inammissibilità della costituzione della NE tramite difensore del libero foro;
richiamava quanto scritto in ricorso sulla illegittimità della notifica dell'atto opposto;
ribadiva che le cartelle nn... 661 e....805 erano state annullate con la sentenza n. 2531/2025 della C.G.T. di primo grado di Messina, sez. 3, divenuta definitiva;
contestava la prova della notifica della cartella n....703, inserita nella rottamazione quater, e così pure delle cart. nn. ….227,....519.....e.....216. Insisteva nelle conclusioni prese, con vittoria delle spese con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate NE e della costituzione di detta parte tramite difensore del libero foro, proposte dalla ricorrente nella memoria depositata.
Al riguardo rileva questo giudice di non condividere la giurisprudenza di merito e di legittimità , secono la quale (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 4642/2023): “Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti è riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalità e nei termini stabiliti.”, aderendo invece alla contraria giurisprudenza, secondo la quale “la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 2585/2019).
In favore di tale ultima giurispsrudenza depongono, a parere di questo giudice, gli artt. 23 del d. lgs. 546 del 1992 (sulla costituzione in giudizio della parte resistente) e 32 (sul deposito di documenti e memorie), nei quali manca ogni riferimento al carattere perentorio dei predetti termini stabiliti per la costituzione in giudizio della parte resistente e per la produzione di documenti ed alla conseguente inammissibilità della costituzione al di fuori del termine previsto e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Non è, peraltlro, superfluo richiamare l'art. 58 del citato depreco legislativo, ratione temporis applicabile, che consente la produzione di nuovi documenti in appello. Ne deriva la piena utilizzabilità della documetazione prodotta dall'Agenzia resistente.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità della costituzione della NE tramite difensore del libero foro.
Al riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza della S.C., che a sez. un., con la sentenza n.
3008/2019, ha statuito: Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
NE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Parimenti infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto opposto, che è stata effettuata per posta con racc. consegnata all'opponente il 14.06.2025. In ogni caso, eventuali vizi della notificazione sono stati sanati per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Quanto alla conoscenza degli atti sottesi va aggiunto che la presentazione delle istanze di rottamazione quater e di gravio da parte della contribuente fanno ritenere conosciute le relative cartelle, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr. Ordinanza 8688/2025; n. 27504/2024; 3414/2024;
11338/2023), in base alla quale l'istanza di definizione agevolata (alla stessa stregua dell'istanza di rateizzazine, vds., nello specifico, ord. sopra citata n. 3414/2024, ed, ovviamente, dell'istanza di rottamazione e di sgravio), facendo ritenere conosciute le relative cartelle, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente di eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (non appare plausibile, argomenta, condivisibilmente, la S.C., chiedere la rateizzazione del debito senza averne prima appreso l'esistenza).
Premesso quaanto sopra, occorre rilevare che parte ricorrente ha prodotto le sentenze sopra richiamate, con le quali sono state annullate le cartelle indicate nell'elenco dalla n. 1 alla n. 8, dalla n. 10 alla n. 13
(con esclusione, quindi, della n......490/01, n. 9) e delle successive cartelle dalla n. 14 a n. 20.
A mezzo della produzione in atti (v. nello specifico comunicazione delle somme dovute a seguito di presentazione della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente il 29.06.2023, atto depositato anche dalla ricorrente) è documentato che sulla contribuente grava un debito residuo di
€ 4.625,54 (a fronte della maggiore somma di € 6.683,91).
Ne consegue, pertanto, alla luce di tali pacifiche risultanze documentali, che allo stato sussiste un debito residuo di € 4.625,54 gravante sulla ricorrente, seppure inferiore a quello di € 16.398,78 di cui alla proposta di compensazione impugnata, debito residuo che tuttavia giustifica la compensazione tra il credito di €. 1.330,00 vantato dalla contribuente e quello, di maggiore importo testè indicato, dell'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla differenza tra il credito di cui alla proposta di compensazione impugnata e quello di importo inferiore sopra indicato di € 4.625,54 documentato in atti.
Stante il parziale accoglimento del ricorso per la minore entità del credito dell'Amministrazione rispetto all'importo maggiore di cui alla proposta di compensazione impugnata, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Messina 23.01.2026 Il
Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6727/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENSAZ n. 29528202500000053 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.09.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate NE, la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29528202500000053, notificata il 14.06.2025, con la quale era stato bloccato il rimborso di € 1.330,00 del mod 730/24 anno d'imposta 2023 e che portava la richiesta di pagamento di € 16.398,78 sulla base di n. 20 (venti) cartelle esattoriali di seguito riportate :
cartella di pagamento n. 29520110014702500 asseritamente notificata in data 27/01/2012, recante la richiesta di pagamento di € 228,15 in riferimento a TARSU anno 2010 Comune di Roccalumera per
€ 223,34 e Contrav. Codice della Strada anno 2008 per € 4,52;
cartella di pagamento n. 29520110025369390, asseritamente notificata il 27/04/2012, recante la richiesta di pagamento di € 249,40 in riferimento a TARSU anno 2010 Comune di Messina;
3
cartella di pagamento n. 29520120020518013, asseritamente notificata il 14/02/2013, recante la richiesta di pagamento di € 249,40 in riferimento a TARSU anno 2011 Comune di Messina;
cartella di pagamento n. 29520120028843937, asseritamente notificata il 25/03/2013, recante la richiesta di pagamento di € 249,74 in riferimento a TARSU anno 2011 Comune di Roccalumera;
cartella di pagamento n. 29520130010440533 asseritamente notificata in data 05/09/2013, recante la richiesta di pagamento di € 300,25 in riferimento a TARSU anno 2012 Comune di Messina;
cartella di pagamento n. 29520140010692222, asseritamente notificata il 28/05/2014, recante la richiesta di pagamento di € 238,08 in riferimento a TARSU anno 2012 Comune di Roccalumera per € 230,95 e
Contrav. Codice della Strada anno 2010 per € 6,84;
cartella di pagamento n. 29520150021963292, asseritamente notificata il 04/04/2016, recante la richiesta di pagamento di € 21,14 in riferimento Contrav. Codice della Strada anno 2013;
cartella di pagamento n. 29520160020236816, asseritamente notificato il 16/01/2017, recante la richiesta di pagamento di € 2.800,99 in riferimento a Imposta Sostitutiva contribuenti minimi art.1 c) 105 L.
244/2007 anno 2012 per € 2.456,50 e Contrav. Codice della Strada anno 2012 per € 338,61;
cartella di pagamento n. 29520160021118490/001, asseritamente notificata il 29/05/2017, recante la richiesta di pagamento di € 303,75 in riferimento Contrav. Codice della Strada anno 2015
cartella di pagamento n. 29520170006463701 asseritamente notificata in data 14/09/2022, in riferimento a Contrav. Codice della Strada anno 2012 per € 317,03;
cartella di pagamento n. 29520180004927661, asseritamente notificato il 20/06/2018, recante la richiesta di pagamento di € 961,76 in riferimento Tasse automobilistiche anno 2014 e non imposta di registro come erroneamente indicato;
cartella di pagamento n. 29520180010780500 asseritamente notificata in data 15/09/2018, recante la richiesta di pagamento di € 631,00 in riferimento Tasse automobilistiche anno 2014 e non imposta di registro come erroneamente indicato;
cartella di pagamento n. 29520190005656882, asseritamente notificato il 17/07/2019, recante la richiesta di pagamento di € 945,57 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2015 e non imposta di registro come erroneamente indicato;
cartella di pagamento n. 29520200005059342, asseritamente notificata il 05/05/2022, recante la richiesta di pagamento di € 517,17 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2017;
cartella di pagamento n. 29520210059945703, asseritamente notificata il 13/06/2022, recante la richiesta di pagamento di € 536,51 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2016;
cartella di pagamento n. 29520210070588943, asseritamente notificata il 13/06/2022, recante la richiesta di pagamento di € 516,14 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2018;
cartella di pagamento n. 29520220009762070, asseritamente notificato il 19/07/2022, recante la richiesta di pagamento di € 486,22 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2019;
cartella di pagamento n. 29520230008606227, asseritamente notificato il 23/05/2023, recante la richiesta di pagamento di € 2.260,16 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2020;
cartella di pagamento n. 29520240014447519, asseritamente notificato il 25/06/2024, recante la richiesta di pagamento di € 2.320,49 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2021;
cartella di pagamento n. 29520240061598216, asseritamente notificato il 13/02/2025, recante la richiesta di pagamento di € 2.142,81 in riferimento a Tasse automobilistiche anno 2022.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento, dei sottesi titoli unitamente alla stessa opposti e di, conseguenza, della pretesa da essi portata, per carenza del presupposto impositivo in quanto:
le cartelle di pagamento rubricate dai nn.1 a 7 erano state annullate con la sentenza n. 2593/2022 (all. 2) emessa il 10/10/2022, non appellata e quindi definitiva, dalla sez. n. 6 della CGT di I grado di Messina;
la sentenza n. 411/2023 del Giudice di pace di Barcellona (all. 3) aveva annullato la cartella di pagamento rubricata al n. 10;
le somme riportate nelle cartelle ai nn.
1-8 e 11-13, erano state sono state annullate con la sentenza n.
2531/2025 (all. 4) emessa il 28/01/2025 e depositata il 30/04/2025, notificata e non appellata e quindi definitiva, dalla sez. n. 3 della CGT di I grado di Messina.
Eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza giuridica della notificazione;
per violazione dell'art. 25 - Dpr. n. 602/73; per la mancata prova del credito da parte degli Enti creditori in violazione del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992.
Concludeva pr l'annullamento della proposta di compensazione ex art. 28, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad egli coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge, con vittoria delle spese e degli onorari, con distrazione. L'Agenzia delle Entrate NE, costituendosi in giudizio, contestava l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto opposto, effettuata per posta con racc. consegnata all'opponente il 14.06.2025, rilevando, peraltro, che eventuali vizi della notificazione erano sanati ex art. 156 c.p.c..; eccepiva l'inammissibilità delle eccezioni relativamente alle cartelle nn. 661, ...805,...703,...227, ….519 e ….216, deducendo che non erano stati chiamati in giudizio gli enti impositori, nei cui confronti era proponiibile l'eccezione di mancata prova del credito. Nel merito, rilevava che l'opponente riconosceva l'esistenza del credito , come confermato dalla richiesta di rottamazione quater (da riferire solo alle sanzioni ed interessi, con esclusione, quindi, della quota capitale e delle spese) presentata dal contribuente;
evidenziava che in ogni caso dalla documentazione del ricorrente sulla rottamazione quater emergeva che il valore del debito era di € 4.625,54 superiore al credito vantato dall'opponente di € 1.330,00, e che la presenza di una rateizzazione e di un'istanza di sgravio presentate dalla contribuente dimostravano la conoscenza del debito.
Concludeva per la legittimità dell'atto impugnato, con il rigetto delle domande proposte e la conferma del provvedimento impugnato e degli atti prodromici, con vittoria di spese e compensi di causa.
La ricorrente depositava memoria, eccependo l'inammissibilità della documentazione prodotta da ADER ex artt. 323 e 32 del d. lgsl. n. 546/1992, per la tardiva costituzione di detta parte e l'inammissibilità della costituzione della NE tramite difensore del libero foro;
richiamava quanto scritto in ricorso sulla illegittimità della notifica dell'atto opposto;
ribadiva che le cartelle nn... 661 e....805 erano state annullate con la sentenza n. 2531/2025 della C.G.T. di primo grado di Messina, sez. 3, divenuta definitiva;
contestava la prova della notifica della cartella n....703, inserita nella rottamazione quater, e così pure delle cart. nn. ….227,....519.....e.....216. Insisteva nelle conclusioni prese, con vittoria delle spese con distrazione.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate NE e della costituzione di detta parte tramite difensore del libero foro, proposte dalla ricorrente nella memoria depositata.
Al riguardo rileva questo giudice di non condividere la giurisprudenza di merito e di legittimità , secono la quale (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 4642/2023): “Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti è riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalità e nei termini stabiliti.”, aderendo invece alla contraria giurisprudenza, secondo la quale “la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 2585/2019).
In favore di tale ultima giurispsrudenza depongono, a parere di questo giudice, gli artt. 23 del d. lgs. 546 del 1992 (sulla costituzione in giudizio della parte resistente) e 32 (sul deposito di documenti e memorie), nei quali manca ogni riferimento al carattere perentorio dei predetti termini stabiliti per la costituzione in giudizio della parte resistente e per la produzione di documenti ed alla conseguente inammissibilità della costituzione al di fuori del termine previsto e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta.
Non è, peraltlro, superfluo richiamare l'art. 58 del citato depreco legislativo, ratione temporis applicabile, che consente la produzione di nuovi documenti in appello. Ne deriva la piena utilizzabilità della documetazione prodotta dall'Agenzia resistente.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di inammissibilità della costituzione della NE tramite difensore del libero foro.
Al riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza della S.C., che a sez. un., con la sentenza n.
3008/2019, ha statuito: Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
NE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Parimenti infondata è l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto opposto, che è stata effettuata per posta con racc. consegnata all'opponente il 14.06.2025. In ogni caso, eventuali vizi della notificazione sono stati sanati per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Quanto alla conoscenza degli atti sottesi va aggiunto che la presentazione delle istanze di rottamazione quater e di gravio da parte della contribuente fanno ritenere conosciute le relative cartelle, secondo la ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr. Ordinanza 8688/2025; n. 27504/2024; 3414/2024;
11338/2023), in base alla quale l'istanza di definizione agevolata (alla stessa stregua dell'istanza di rateizzazine, vds., nello specifico, ord. sopra citata n. 3414/2024, ed, ovviamente, dell'istanza di rottamazione e di sgravio), facendo ritenere conosciute le relative cartelle, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente di eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (non appare plausibile, argomenta, condivisibilmente, la S.C., chiedere la rateizzazione del debito senza averne prima appreso l'esistenza).
Premesso quaanto sopra, occorre rilevare che parte ricorrente ha prodotto le sentenze sopra richiamate, con le quali sono state annullate le cartelle indicate nell'elenco dalla n. 1 alla n. 8, dalla n. 10 alla n. 13
(con esclusione, quindi, della n......490/01, n. 9) e delle successive cartelle dalla n. 14 a n. 20.
A mezzo della produzione in atti (v. nello specifico comunicazione delle somme dovute a seguito di presentazione della domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente il 29.06.2023, atto depositato anche dalla ricorrente) è documentato che sulla contribuente grava un debito residuo di
€ 4.625,54 (a fronte della maggiore somma di € 6.683,91).
Ne consegue, pertanto, alla luce di tali pacifiche risultanze documentali, che allo stato sussiste un debito residuo di € 4.625,54 gravante sulla ricorrente, seppure inferiore a quello di € 16.398,78 di cui alla proposta di compensazione impugnata, debito residuo che tuttavia giustifica la compensazione tra il credito di €. 1.330,00 vantato dalla contribuente e quello, di maggiore importo testè indicato, dell'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente alla differenza tra il credito di cui alla proposta di compensazione impugnata e quello di importo inferiore sopra indicato di € 4.625,54 documentato in atti.
Stante il parziale accoglimento del ricorso per la minore entità del credito dell'Amministrazione rispetto all'importo maggiore di cui alla proposta di compensazione impugnata, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Messina 23.01.2026 Il
Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio