Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 596
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento delle cartelle di pagamento sottese

    Il giudice ha accertato che alcune cartelle erano state annullate da sentenze definitive, ma che residuava un debito inferiore rispetto a quello originariamente indicato nella proposta di compensazione.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica

    Il giudice ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la notifica fosse stata effettuata e che, in ogni caso, eventuali vizi fossero sanati per raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per violazione di norme procedurali

    Il giudice non ha esplicitamente motivato su questo punto specifico, ma implicitamente lo ha rigettato accogliendo parzialmente il ricorso.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata prova del credito

    Il giudice ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la presentazione di istanze di rottamazione e rateizzazione facesse presumere la conoscenza del debito e sanasse eventuali vizi.

  • Altro
    Rimborso di quanto eventualmente pagato

    Il ricorso è stato accolto parzialmente, il che implica che non vi è stato un pagamento integrale da rimborsare, ma una compensazione parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 596
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 596
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo