TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
SA PA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2971/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PEZZOLI ERICA
E
NI UZ ) rappresentato e difeso, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GAROFALO ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_2 nata a [...], il [...], residente in [...] i.7, C.F. e CU VA, (c.f. ), nato a [...]F._1 C.F._2 Crotone il 27.11.1980 e residente in [...] matrimonio concordatario celebrato il giorno 16.06.2012 in Castel D' Ario MN (con atto iscritto al n. 3, parte II, serie A anno 2012 nel registro del detto Comune) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con assunzione delle decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e religiosa ed alla salute di comune accordo da entrambi i genitori, con scelte di ordinaria amministrazione assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui i figli si troveranno presso ciascuno di essi;
3. Assegnare la casa coniugale, ove il CU ha ceduto, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà alla coniuge, che ha accettato, costituita da appartamento sito in Castel D'Ario (MN) Viale Olmino 1-D7, identificata al Catasto dei Fabbricati al foglio 11, mappale 377, sub. 16, piano T-2 cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale mq 104, rendita catastale 278,89 (doc. n. 3) (completa di arredi e suppellettili) alla sig.ra che la abiterà con i figli, oltre Pt_1 al garage, sito in Castel D'Ario MN, Viale Olmino n. 1 piano T, cat. C6, classe 3, metri quadri 18, superficie catastale mq 21, rendita catastale euro 55,78 identificato al mappale 377, sub. 33;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Fermo restando il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre ai minori, viste le sopravvenute e nuove esigenze di trasferimento dello stesso in Calabria per motivi di lavoro, mantenere per le vacanze estive e natalizie e pasquali quanto stabilito in sentenza di separazione, ossia: Il padre trascorrerà con i figli minori un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I periodi delle vacanze estive dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, i giorni verranno equamente suddivisi tra i genitori. Le vacanze pasquali verranno trascorse interamente con uno o con l'altro genitore ad anni alterni. Il CU si impegna a recarsi in Castel D' Ario MN, ove risiedono i minori, ogni due/ tre mesi, ove trascorrerà due giorni con i minori, previo impegno e volontà degli stessi. Sono sempre salvi i diversi accordi tra i genitori. Quando il CU si recherà a prendere i minori, arrivato in aereoporto in Villafranca di Verona, la madre dovrà accompagnare gli stessi in aereoporto, vista l'impossibilita e la complessità de CU ad organizzarsi con una macchina a noleggio.
5. Disporre che il Sig. CU provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento alla dell'importo di € 400,00 mensili (per 12 mensilità), da Pt_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ST , purché l'indice sia positivo. Disporre che l'assegno unico pari ad Euro 470,00 circa, verrà percepito interamente dalla Pt_1
6. Disporre che il Sig. CU provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentazione delle stesse, come da Protocollo del Tribunale di Mantova;
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel D'Ario MN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la
2 domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castel D'Ario il 16/06/2012 ed ivi trascritto al numero 3, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2012;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel D'Ario (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
SA PA
Il Presidente
IO LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
SA PA Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2971/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PEZZOLI ERICA
E
NI UZ ) rappresentato e difeso, per C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GAROFALO ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , Parte_2 nata a [...], il [...], residente in [...] i.7, C.F. e CU VA, (c.f. ), nato a [...]F._1 C.F._2 Crotone il 27.11.1980 e residente in [...] matrimonio concordatario celebrato il giorno 16.06.2012 in Castel D' Ario MN (con atto iscritto al n. 3, parte II, serie A anno 2012 nel registro del detto Comune) optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2. Affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre, con assunzione delle decisioni più importanti relative all'educazione, alla formazione scolastica e religiosa ed alla salute di comune accordo da entrambi i genitori, con scelte di ordinaria amministrazione assunte separatamente da ciascun genitore nei periodi di tempo in cui i figli si troveranno presso ciascuno di essi;
3. Assegnare la casa coniugale, ove il CU ha ceduto, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà alla coniuge, che ha accettato, costituita da appartamento sito in Castel D'Ario (MN) Viale Olmino 1-D7, identificata al Catasto dei Fabbricati al foglio 11, mappale 377, sub. 16, piano T-2 cat. A/2, classe 2, vani 4,5, superficie catastale mq 104, rendita catastale 278,89 (doc. n. 3) (completa di arredi e suppellettili) alla sig.ra che la abiterà con i figli, oltre Pt_1 al garage, sito in Castel D'Ario MN, Viale Olmino n. 1 piano T, cat. C6, classe 3, metri quadri 18, superficie catastale mq 21, rendita catastale euro 55,78 identificato al mappale 377, sub. 33;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Fermo restando il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre ai minori, viste le sopravvenute e nuove esigenze di trasferimento dello stesso in Calabria per motivi di lavoro, mantenere per le vacanze estive e natalizie e pasquali quanto stabilito in sentenza di separazione, ossia: Il padre trascorrerà con i figli minori un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I periodi delle vacanze estive dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, i giorni verranno equamente suddivisi tra i genitori. Le vacanze pasquali verranno trascorse interamente con uno o con l'altro genitore ad anni alterni. Il CU si impegna a recarsi in Castel D' Ario MN, ove risiedono i minori, ogni due/ tre mesi, ove trascorrerà due giorni con i minori, previo impegno e volontà degli stessi. Sono sempre salvi i diversi accordi tra i genitori. Quando il CU si recherà a prendere i minori, arrivato in aereoporto in Villafranca di Verona, la madre dovrà accompagnare gli stessi in aereoporto, vista l'impossibilita e la complessità de CU ad organizzarsi con una macchina a noleggio.
5. Disporre che il Sig. CU provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento alla dell'importo di € 400,00 mensili (per 12 mensilità), da Pt_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ST , purché l'indice sia positivo. Disporre che l'assegno unico pari ad Euro 470,00 circa, verrà percepito interamente dalla Pt_1
6. Disporre che il Sig. CU provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, (spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative) sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentazione delle stesse, come da Protocollo del Tribunale di Mantova;
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel D'Ario MN, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Spese legali compensate. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la
2 domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Castel D'Ario il 16/06/2012 ed ivi trascritto al numero 3, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 2012;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel D'Ario (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27.11.2025
La Giudice relatrice
SA PA
Il Presidente
IO LA
3