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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/12/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1397/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. CO LA, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1397/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025, con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
IN RA, presso il cui studio in Catanzaro al Corso Mazzini n°74, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
(C.F. ), da rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_3
IN SC, presso il cui studio in alla Via Sele n°33, elegge domicilio, in virtù di Parte_2 procura in atti del giudizio, Resistente-
Opposta
OGGETTO: Opposizione pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
pagina 1 di 4 Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierno ricorrente con citazione in giudizio iscritta il 13.08.2028 introduceva la fase di merito e cognizione piena riguardo all'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi instaurato presso il Tribunale di Lamezia Terme ed iscritto al n°260/2018, promosso nei suoi confronti dalla SI.ra e riguardante il pagamento di spese di Controparte_1 mantenimento per i figli minori, per il periodo dal deposito del ricorso per separazione, 31.05.2017 a febbraio 2018, in virtù di provvedimento Presidenziale del Tribunale di Lamezia Terme del 26.10.2017.
A tal riguardo, parte opponente chiedeva di:
“…
1) SOPSENDERE comunque anche inaudita altera parte, ovvero con provvedimento da adottare già in prima udienza,
l'efficacia esecutiva del titolo e di tutti gli atti successivi e consequenziali, ricorrendone i presupposti per le motivazioni argomentate infra e, per l'effetto ADOTTARE ogni e più opportuno provvedimento in ordine a quanto corrisposto in pendenza dell'introduzione del giudizio di merito;
NEL MERITO:
2) ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento della spiegata opposizione, che il SI. nulla deve a Parte_1 titolo di mantenimento per il periodo precedente alla data del 26.10.2017 per le motivazioni argomentate infra e, per
l'effetto DISPORRE la restituzione delle somme eventualmente corrisposte relativamente a tale periodo e nelle more del giudizio di merito;
N SUBORDINE ALLE SUPERIORI RICHIESTE:
3) ACCERTARE E DICHIARARE l'effettiva somma dovuta dal SI. alla controparte per le motivazioni Parte_1 argomentate infra;
4) RIDURRE comunque l'importo eventualmente da assegnare alla SI.ra , in qualità, lo stesso nella CP_1 CP_2 diversa e comunque inferiore misura di 1/10 dell'importo netto individuato dal G.E. nella propria ordinanza e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia inferiore a quella di 1/5 richiesta da controparte. …”
Il tutto con condanna alle spese di lite.
Instaurato il giudizio in fase contenziosa, parte opposta, evidenziava la infondatezza delle eccezioni mosse da parte opponente, evidenziando tra l'altro che la decorrenza del mantenimento è dalla domanda giudiziale e non dalla data del provvedimento giudiziale come da costante giurisprudenza, per cui l'opposizione era infondata ed andava rigettata con spese di lite.
All'udienza del 25.03.2025, precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti nelle note depositate, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, ritiene l'opposizione infondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova precisare che alcune circostanze sollevate da parte attrice non sono e non possono essere oggetto di valutazione da parte di questo Giudicante, come l'importo di mantenimento stabilito con Decreto Presidenziale, pagina 2 di 4 ma al contenuto del titolo esecutivo azionato con il pignoramento notificato, pertanto, i rilievi devono riguardare il contenuto dello stesso, quindi le pretese con lo stesso azionate.
Pertanto, richieste diverse da quelle inerenti l'azione esecutiva sono inammissibili.
Nel caso della richiesta di somme per un periodo errato, e, quindi, di somme maggiori a quelle dovute, e cioè riguardo, invece, alla decorrenza del Provvedimento Presidenziale emesso il 26.10.2017, il quale stabilisce l'importo e la data entro il quale deve essere accreditato il beneficio, e non contenente la data di decorrenza del beneficio stesso.
Ebbene, in tali circostanze, come correttamente evidenziato da parte opposta, il beneficio decorre dalla data della domanda e non già da quella del provvedimento.
Infatti, l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale ha decorrenza dalla data di pronuncia del provvedimento, salvo che il Presidente non disponga diversamente.
Fattispecie, per come evidenziato, non presente nel caso in questione,
La data di decorrenza così determinata è in linea con il principio che il diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, per come evidenziato anche dalla parte opponente.
L'assegno di mantenimento individuato all'esito del procedimento ex Artt. 316 e 337 ter Cod. Civ. decorre, in mancanza di espresse limitazioni e in assenza di provvedimenti provvisori, dalla data di deposito del ricorso, nel caso in esame dal
31.05.2017.
Del resto la S.C. Sez. I^ con Ordinanza n°21785/2023 ha ribadito il principio evidenziato affermando che “…
Questa Corte ha di recente evidenziato come la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
17570 del 20-06-2023; Cass., Sez. 6-1, n. 3348 del 19-02-2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02-05-
2006). …”
Anche in questo caso la sollevata eccezione risulta essere priva di pregio e, quindi, va rigettata perchè infondata.
Del resto risulta che sia il reclamo proposto avverso il Decreto Presidenziale è stato rigettato dalla Corte
d'Appello di Catanzaro, né l'istruttoria seguita nel giudizio di separazione risulta che abbia modificato i termini della stessa nella sentenza che pi è stata emessa.
Riguardo al richiamo del provvedimento del G.E. che ha stabilito l'importo di 1/5 dello stipendio, tenendo conto del netto in busta paga, dove sono inserite e detratte somme di finanziamento che non avrebbero dovuto esser considerate, è più che favorevole all'opponente debitore, atteso che la richiesta ad 1/10 riguarda debiti fiscali, mentre per gli alimenti, come nel caso in esame, la parte interessata avrebbe potuto ottenere una percentuale molto più alta, pertanto, si conferma l'Ordinanza di Assegnazione del G.E. del 02.11.2020.
pagina 3 di 4 Conseguenza di quanto sopra è che le somme precettate risultano corrette, che l'istruttoria richiesta per le circostanze che si intendevano dimostrare dovevano avvenire documentalmente e non diversamente.
L'opposizione va, quindi, rigettata e le spese di lite di questa fase, in considerazione dell'esito, dove la soccombenza è totale, vengono poste interamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva.
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi €. 1.270,00, oltre accessori di legge, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
n°127/2022.
Così deciso in Lamezia Terme il 12.12.2025
IL GIUDICE
CO LA
o pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Dott. CO LA, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1397/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25.03.2025, con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F. ), da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
IN RA, presso il cui studio in Catanzaro al Corso Mazzini n°74, elegge domicilio, in virtù di mandato in atti, Istante-Opponente
E
(C.F. ), da rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Parte_3
IN SC, presso il cui studio in alla Via Sele n°33, elegge domicilio, in virtù di Parte_2 procura in atti del giudizio, Resistente-
Opposta
OGGETTO: Opposizione pignoramento presso terzi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n°69/2009.
*******
pagina 1 di 4 Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione.
L'odierno ricorrente con citazione in giudizio iscritta il 13.08.2028 introduceva la fase di merito e cognizione piena riguardo all'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi instaurato presso il Tribunale di Lamezia Terme ed iscritto al n°260/2018, promosso nei suoi confronti dalla SI.ra e riguardante il pagamento di spese di Controparte_1 mantenimento per i figli minori, per il periodo dal deposito del ricorso per separazione, 31.05.2017 a febbraio 2018, in virtù di provvedimento Presidenziale del Tribunale di Lamezia Terme del 26.10.2017.
A tal riguardo, parte opponente chiedeva di:
“…
1) SOPSENDERE comunque anche inaudita altera parte, ovvero con provvedimento da adottare già in prima udienza,
l'efficacia esecutiva del titolo e di tutti gli atti successivi e consequenziali, ricorrendone i presupposti per le motivazioni argomentate infra e, per l'effetto ADOTTARE ogni e più opportuno provvedimento in ordine a quanto corrisposto in pendenza dell'introduzione del giudizio di merito;
NEL MERITO:
2) ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento della spiegata opposizione, che il SI. nulla deve a Parte_1 titolo di mantenimento per il periodo precedente alla data del 26.10.2017 per le motivazioni argomentate infra e, per
l'effetto DISPORRE la restituzione delle somme eventualmente corrisposte relativamente a tale periodo e nelle more del giudizio di merito;
N SUBORDINE ALLE SUPERIORI RICHIESTE:
3) ACCERTARE E DICHIARARE l'effettiva somma dovuta dal SI. alla controparte per le motivazioni Parte_1 argomentate infra;
4) RIDURRE comunque l'importo eventualmente da assegnare alla SI.ra , in qualità, lo stesso nella CP_1 CP_2 diversa e comunque inferiore misura di 1/10 dell'importo netto individuato dal G.E. nella propria ordinanza e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia inferiore a quella di 1/5 richiesta da controparte. …”
Il tutto con condanna alle spese di lite.
Instaurato il giudizio in fase contenziosa, parte opposta, evidenziava la infondatezza delle eccezioni mosse da parte opponente, evidenziando tra l'altro che la decorrenza del mantenimento è dalla domanda giudiziale e non dalla data del provvedimento giudiziale come da costante giurisprudenza, per cui l'opposizione era infondata ed andava rigettata con spese di lite.
All'udienza del 25.03.2025, precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc.
*******
Questo Giudice, attese, le conclusioni delle parti nelle note depositate, esaminati gli atti di causa in relazione ai rilievi avanzati dalle parti nei rispetti scritti difensivi, ritiene l'opposizione infondata per le ragioni di seguito esposte.
Giova precisare che alcune circostanze sollevate da parte attrice non sono e non possono essere oggetto di valutazione da parte di questo Giudicante, come l'importo di mantenimento stabilito con Decreto Presidenziale, pagina 2 di 4 ma al contenuto del titolo esecutivo azionato con il pignoramento notificato, pertanto, i rilievi devono riguardare il contenuto dello stesso, quindi le pretese con lo stesso azionate.
Pertanto, richieste diverse da quelle inerenti l'azione esecutiva sono inammissibili.
Nel caso della richiesta di somme per un periodo errato, e, quindi, di somme maggiori a quelle dovute, e cioè riguardo, invece, alla decorrenza del Provvedimento Presidenziale emesso il 26.10.2017, il quale stabilisce l'importo e la data entro il quale deve essere accreditato il beneficio, e non contenente la data di decorrenza del beneficio stesso.
Ebbene, in tali circostanze, come correttamente evidenziato da parte opposta, il beneficio decorre dalla data della domanda e non già da quella del provvedimento.
Infatti, l'assegno di mantenimento disposto con ordinanza presidenziale ha decorrenza dalla data di pronuncia del provvedimento, salvo che il Presidente non disponga diversamente.
Fattispecie, per come evidenziato, non presente nel caso in questione,
La data di decorrenza così determinata è in linea con il principio che il diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, per come evidenziato anche dalla parte opponente.
L'assegno di mantenimento individuato all'esito del procedimento ex Artt. 316 e 337 ter Cod. Civ. decorre, in mancanza di espresse limitazioni e in assenza di provvedimenti provvisori, dalla data di deposito del ricorso, nel caso in esame dal
31.05.2017.
Del resto la S.C. Sez. I^ con Ordinanza n°21785/2023 ha ribadito il principio evidenziato affermando che “…
Questa Corte ha di recente evidenziato come la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
17570 del 20-06-2023; Cass., Sez. 6-1, n. 3348 del 19-02-2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02-05-
2006). …”
Anche in questo caso la sollevata eccezione risulta essere priva di pregio e, quindi, va rigettata perchè infondata.
Del resto risulta che sia il reclamo proposto avverso il Decreto Presidenziale è stato rigettato dalla Corte
d'Appello di Catanzaro, né l'istruttoria seguita nel giudizio di separazione risulta che abbia modificato i termini della stessa nella sentenza che pi è stata emessa.
Riguardo al richiamo del provvedimento del G.E. che ha stabilito l'importo di 1/5 dello stipendio, tenendo conto del netto in busta paga, dove sono inserite e detratte somme di finanziamento che non avrebbero dovuto esser considerate, è più che favorevole all'opponente debitore, atteso che la richiesta ad 1/10 riguarda debiti fiscali, mentre per gli alimenti, come nel caso in esame, la parte interessata avrebbe potuto ottenere una percentuale molto più alta, pertanto, si conferma l'Ordinanza di Assegnazione del G.E. del 02.11.2020.
pagina 3 di 4 Conseguenza di quanto sopra è che le somme precettate risultano corrette, che l'istruttoria richiesta per le circostanze che si intendevano dimostrare dovevano avvenire documentalmente e non diversamente.
L'opposizione va, quindi, rigettata e le spese di lite di questa fase, in considerazione dell'esito, dove la soccombenza è totale, vengono poste interamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva.
b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in complessivi €. 1.270,00, oltre accessori di legge, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
n°127/2022.
Così deciso in Lamezia Terme il 12.12.2025
IL GIUDICE
CO LA
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