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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/04/2024, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 371/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] ( ), nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
ad Amandola il 9.7.1948 ( ), nata il [...] a C.F._2 Parte_3
Comunanza ( ) nato in [...] il [...] C.F._3 Parte_4
( ) e nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
( ), in proprio e nelle qualità di genitori della loro figlia minore , C.F._5 Persona_1
nata ad [...] il [...] ( ), tutti res. in Via Campo Sportivo n. 13 di C.F._6
Comunanza (AP) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Conti
Attori
Contro
nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Sportivo n.26 (Codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Canducci C.F._7
e dall'Avv. Annunzio Tacconi
Convenuto
Nonché
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 C.F._8
in Via B. Croce, n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Remoli
Convenuto
pagina 1 di 13 Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 15.12.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nelle qualità di genitori della loro figlia
[...] Parte_4 Parte_5
minore , convenivano in giudizio i signori e perché, Persona_1 CP_1 Controparte_2
previo accertamento della responsabilità dei convenuti fossero condannati, in solido tra loro, a risarcire agli attori la complessiva somma di Euro 60.000,00 così ripartita: quanto ad Euro 20.000 al Sig.
ed il resto, per un importo di Euro 10.000,00 ciascuno, ai Sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e , questo ultimi due anche in proprio e quali Parte_3 Parte_4 Parte_5
genitori della minore . Persona_1
A sostegno della domanda, deducevano, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- Intorno alla metà del dicembre 2014, si verificava la fuoriuscita di un ingente quantitativo di gasolio (circa 8.000 litri) derivante dalla rottura di una cisterna interrata pertinente alla stazione di rifornimento di carburanti I.P., sita in Via Campo Sportivo n. 30 di Comunanza (AP), di proprietà del sig. e gestita dal sig. da cui derivava una CP_1 Controparte_2
dispersione del carburante nel sottosuolo ed una successiva contaminazione della proprietà di essi attori, costituita da un appartamento sito al 2° piano di una palazzina (distinto al N.C.E.U. al foglio 6, part. 429 sub. 2) e da altri due locali della superficie di circa 25 mq. ciascuno
(particelle n. 429 sub. 5 e sub. 6) dei quali uno adibito a cantina e un altro a rustico abitabile, con adiacente un giardino (corte condominiale) di circa mq. 400 utilizzato in via esclusiva dal per la coltivazione di ortaggi e alberi da frutto e per il ricovero di piccoli animali da Parte_1
cortine (galline e oche);
- Che, a seguito di detto evento, per gli odierni attori iniziava un lungo periodo di disagi e di privazioni dei loro spazi di libertà personale sino al mese di novembre 2015, disagi consistiti nel dover vivere tra un forte e nauseabondo puzzo di gasolio che immediatamente si diffondeva per tutta la proprietà del invadendo sia i locali posti al piano terra che l'appartamento sito Parte_1 al 2° piano, nel vedersi limitati gli spazi di proprietà a causa dell'installazione di un sistema di aspirazione e trattamento dei vapori e di altri macchinari, tra cui uno “Scavenger”, ovvero un apparecchio che riusciva a prelevare il carburante accumulatosi e a scaricarlo, attraverso una tubazione che attraversava il vano scale della palazzina, definitivamente rimossi solo nel novembre 2015; nel dover accogliere nell'immobile gli agenti Corpo Forestale, i tecnici pagina 2 di 13 dell' e della i quali, quasi quotidianamente, si presentavano CP_3 Controparte_4 presso l'abitazione di essi attori per prelevare campioni di acqua dal pozzo, installare e controllare le necessarie apparecchiature per la messa in sicurezza dei luoghi nonché per accedere, attraverso il giardino del al sottostante fiume Aso per eseguire le analisi Parte_1 delle acque;
nell'impossibilità di usare l'acqua del pozzo per l'abbeveraggio degli animali da cortile, per innaffiare l'orto e per altri usi domestici, avendo, il installato già da tempo Parte_1 un'autoclave per il prelievo dell'acqua predetta.
- Che l'inquinamento del suolo comportava la perdita di tutti gli ortaggi piantati dal Parte_1
nel suo giardino che, peraltro, non è stato più utilizzabile a tal fine;
- che la presenza di macchinari alimentati ad energia elettrica ha cagionato maggiori consumi;
- che ancora non si procede alla bonifica del terreno, situazione che “sta causando uno stato di sconforto e di incertezza sui tempi di soluzione definitiva, scoraggiando il anche Parte_1 dall'effettuare interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile”.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni” “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis rejectis, previo accertamento delle responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro indicato in premessa, condannare solidalmente i sigg. e CP_1 CP_2
a risarcire agli attori le seguenti somme: € 20.000,00 al sig. €
[...] Parte_1
10.000,00 alla sig.ra € 10.000,00 alla sig.ra € 10.000,00 Parte_2 Parte_3 al sig. in proprio e quale genitore della minore;
€ 10.000,00 alla Parte_4 Persona_1
sig.ra in proprio e quale genitrice della minore , ovvero quei Parte_5 Persona_1
maggiori o minor importi che saranno dimostrati in corso di causa, oltre interessi legali dal verificarsi dell'evento sino al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di causa.”
Si costituiva il signor proprietario dell'impianto di carburanti che, nel far presente di essersi CP_1
immediatamente attivato per eliminare o ridurre la problematiche presentatesi, chiedeva il rigetto della domanda o quantomeno il riconoscimento di un concorso di colpa degli attori nella causazione dell'evento, dovuto al fatto che gli stessi, in assenza di autorizzazione, avevano costruito, peraltro in luogo non idoneo, un pozzo, la cui presenza, intercettando lo sversamento sotterraneo di idrocarburi, aveva cagionato la risalita di idrocarburi nell'immobile degli attori che, altrimenti, sarebbero stati riversati direttamente nel fiume Aso.
Si costituiva gestore dell'impianto di carburanti che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_2
prescrizione del diritto attoreo e, nel merito, faceva presente di essere esente da qualsivoglia responsabilità, atteso che, in forza del “contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchiature pagina 3 di 13 attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” (allegato 2) sottoscritto da esso convenuto con sig. e registrato presso l' Ascoli Piceno al n. 1338 serie 3 il CP_1 Organizzazione_1
09.09.1993, il controllo la manutenzione dell'impianto e dei serbatoi erano a carico del proprietario se immediatamente segnalato, come avvenuto nel caso de quo.
Il procedimento, dopo la trattazione, l'espletamento di una consulenza tecnica e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 15.12.2023, celebrata a mezzo di trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e, con successivo provvedimento del 16.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Preliminarmente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del atteso che CP_2
gli attori hanno comprovato di aver inviato atti interruttivi della prescrizione in data 8.1.2015,
19.7.2019, 18.5.2021 e 25.5.2021, peraltro riscontrati dai difensori dei convenuti.
Passando, allora all'esame del merito, deve innanzitutto premettersi in diritto che la fattispecie in esame va ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c. che regolamenta la responsabilità da esercizio di attività pericolose.
Infatti, giova rammentare che, nell'interpretazione e nell'applicazione della norma in oggetto, per
"attività pericolose" la giurisprudenza ormai unanime, intende, non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza (ex multis, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1984; Cass. 16 gennaio 2013, n. 919).
Orbene, con riferimento all'attività di gestione di un impianto di rifornimento di carburante, la natura di attività pericolosa, può desumersi agevolmente dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento, dalla sua potenziale offensività, dovuta alla presenza di combustibili facilmente infiammabili, ai danni dell'incolumità pubblica, nonché dell'ambiente (cfr in tal senso C. App. Milano
16 maggio 1952, in RCP, 1952, 260,. Trib. Milano 15 giugno 2000, in Giur. milanese, 2001, n. 1, 31)
Ciò posto, è noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva", ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, per escluderne la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso pagina 4 di 13 alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. (Cassazione civile sez. III, 05/05/2023,
n.11975)
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
Ciò posto, va precisato, avendo gli attori spiegato la domanda sia nei confronti del proprietario che del gestore dell'impianto che, ad avviso del Tribunale, deve rispondere dei danni cagionati, il soggetto che abbia una potestà di fatto sulla cosa determinativa del danno, ossia un effettivo potere fisico, che implichi il governo e l'uso della cosa stessa;
chi, in altri termini, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione
Per la sussistenza di detto potere di governo sulla cosa pericolosa non è sufficiente la mera relazione diretta e materiale con la cosa, non potendolo riconoscere in capo a chi della cosa abbia la mera detenzione per ragioni di servizio, operando, in quest'ultimo caso, nell'ambito di più ampi poteri organizzativi spettanti ad altri, là dove la concessa facoltà di utilizzazione della cosa non venga ad elidere, "per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi", il "potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa" stessa che il concedente abbia conservato (Cass. n. 15096/2013).
In definitiva, ai fini del rapporto di gestione e custodia rilevante ai sensi dell'art. 2050 c.c. - quale elemento essenziale della fattispecie, oggettiva, di responsabilità extracontrattuale ivi disciplinata - è
pagina 5 di 13 necessario, ma non sufficiente che sussista un'astratta "competenza" giuridica sulla res, giacché a siffatta relazione giuridica, che è titolo di attribuzione di un "potere di governo" su di essa, deve corrispondere una disponibilità materiale o di fatto della cosa medesima, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto "potere".
Ed è proprio siffatta complessiva situazione (che, in quanto tale, radica di per sè il carattere oggettivo del titolo di responsabilità, senza che abbia rilievo alcuno il comportamento, diligente o meno, del custode) che giustifica il criterio di imputazione della responsabilità stessa, in quanto essa implica, ex ante, il dovere, giuridico, di impedire che la cosa stessa non arrechi danni a terzi.
Nel caso in esame, gli attori hanno ritenuto la sussistenza di un profilo di responsabilità in capo al sig.
ancorandolo al mero dato formale che, all'epoca dell'occorso, lo stesso fosse gestore Controparte_2
della stazione di rifornimento di carburanti I.P. sito in Comunanza (AP) alla Via Campo Sportivo, n. 30.
Purtuttavia, alla luce dei principi sopra enunciati e, partendo dal dato fattuale che la perdita di gasolio di cui si discute sia stata causata da una rottura di una cisterna interrata del ridetto impianto, è doveroso ribadire come sin dagli atti introduttivi sia emersa la pacifica ( e documentata) circostanza per cui l'onere di manutenzione delle cisterne non incombesse in capo al all'epoca della sua Controparte_2
gestione.
Invero, risulta versato in atti (cfr allegato 2 alla comparsa di costituzione del il “contratto di CP_2 cessione gratuita dell'uso di apparecchiature attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” che, all'art 5, espressamente prevede che sono a carico del concessionario (id est il le spese CP_2 per la manutenzione dell'impianto di distribuzione di carburanti;
all'art 6, che i danni non derivanti da colpa del gestore nelle ore di chiusura sono a carico del concessionario, prevedendo, in tal caso, solo l'obbligo del gestore di informare il concessionario di ogni “assistenza atta a provare la responsabilità di altri o il fatto naturale…”; all'art 9 che ““il gestore si obbliga a mantenere sotto controllo, facendo uso dei mezzi tecnici in dotazione dell'impianto, la tenuta dei serbatoi ed il funzionamento dei dispositivi di misurazione per la erogazione ed a notificare al Concessionario gli eventuali difetti riscontrati, confrontando quotidianamente le risultanze del registro con le effettive giacenze dei Org_2
serbatoi. Il Concessionario non risponde di eventuali e conseguenti perdite di merci, salvo che queste non siano derivanti da difetti delle attrezzature immediatamente notificati dal gestore”.
Orbene, risulta parimenti incontestato che, in data 12.12.2014, il sig. facendo Controparte_2 appunto uso dei mezzi tecnici in dotazione dell'impianto (ossia una stecca numerica manuale), si avvedeva del fatto che il lettore della colonnina del gasolio non dava puntuale riscontro tra il carico pagina 6 di 13 effettuato e l'erogato ed informava immediatamente il Concessionario nonché proprietario dell'impianto sig. ( circostanza non contestata ed evincibile altresì dal verbale di sit del CP_1 signor ) e che il giorno seguente, non trovando alcuna spiegazione per l'accaduto, Parte_6
sporgeva denuncia di furto contro ignoti (allegato 3 alla comparsa di costituzione del presso CP_2
i Carabinieri di Comunanza;
lo stesso giorno provvedeva al rifornimento di 2000 litri di carburante che riteneva essere stato oggetto di furto. Durante tale giornata ed il giorno successivo 14.12.2014, il sig. controllava più volte il lettore della colonnina di gasolio e si avvedeva nuovamente Controparte_2 che i due parametri del carico e dell'erogato non davano puntuale riscontro e teneva sempre informato il sig. e, in data 15.12.2014 consegnava a mani dello stesso formale comunicazione CP_1 titolata “presunta perdita della cisterna interrata del gasolio” in cui lo invitava ad un urgentissimo intervento di verifica di eventuali perdite o anomalie dell'impianto (all 4 alla comparsa . CP_2
Da ciò discende che responsabile del fatto deve ritenersi il solo (responsabilità, peraltro, dallo CP_1 stesso non contestata ed implicitamente riconosciuta anche mediante l'offerta ante causam agli attori della somma di euro 500.00) in quanto lo stesso non solo è proprietario dell'area e dell'impianto di distribuzione, ma anche in quanto contrattualmente se ne riservava la manutenzione.
Ne discende che la domanda attorea nei confronti del andrà rigettata. CP_2
Passando ad esaminare la domanda spiegata nei confronti del deve innanzitutto farsi CP_1
riferimento, per la ricostruzione del fatto, alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, alle cui risultanze la scrivente, in considerazione del metodo utilizzato dall'ausiliario e della completezza della relazione in atti, intende far riferimento.
Ebbene l'ausiliario nominato, dopo aver effettuato un sopralluogo, visionato la documentazione prodotta dalle parti ha accertato, confermando, peraltro, quanto già emerso in occasione del procedimento penale, che la causa delle immissioni di gasolio nel sottosuolo, laddove era ed è presente una falda di acqua sotterranea con emergenza lungo la sponda in sinistra idrografica del Fiume Aso in corrispondenza dell'abitazione attorea, fu la fuoriuscita di circa 8 tonnellate di gasolio da una cisterna interrata e bucata dall'impianto di distribuzione carburanti di proprietà del Sig. CP_1 prospiciente l'edificio di civile abitazione degli attori. Qui, anche a causa della presenza di un pozzo/cisterna, costruito per avere facilmente a disposizione acqua per irrigazione ed altri usi civili, si è verificato l'accumulo, oltre che di acqua, anche di idrocarburi trasportati dall'acqua di falda, che si sono stabilizzati sulla superficie comportando un forte odore per la presenza dei composti volatili e nocivi degli idrocarburi.
pagina 7 di 13 Appare allora evidente la sussistenza del nesso eziologico tra la fuoriuscita di idrocarburi dalla cisterna danneggiata del ed i danni lamentati dagli attori, dovendosi escludere, come prospettato all'atto CP_1
della costituzione in giudizio dalla difesa del convenuto, un qualsiasi concorso di colpa degli attori, dal momento che è emerso che il pozzo/cisterna è presente nell'edificio almeno dall'anno 1968, come riferito dal teste e che, di conseguenza, ai sensi dell'art 93 del RD 1775/1933, era Testimone_1
consentita la sua realizzazione e la facoltà di utilizzo delle acque sotterranee per uso domestico, ivi compreso l'innaffiamento di giardini ed orti.
Ciò posto, passando alla disamina dei danni lamentati dagli attori, deve evidenziarsi che gli stessi, chiedono innanzitutto il danno patrimoniale derivante dai maggiori costi sostenuti per i consumi di energia elettrica, necessaria per il funzionamento degli impianti installati per l'eliminazione degli vapori e per l'estrazione degli idrocarburi dal pozzo, nonché quelli derivanti dalla necessità di dover attivare un'tenza per la fornitura idrica (sostenendone i relativi costi) non potendo più attingere all'acqua del pozzo per uso domestico.
Orbene, a tal riguardo, gli attori, anche a fronte di una tempestiva contestazione da parte dei convenuti, nulla hanno allegato (pur essendo, all'evidenza, estremamente agevole la prova) per comprovare gli asseriti costi, difettando qualsiasi elemento atto a comprovare che vi sia stato effettivamente un maggiore esborso e che detto costo sia stato effettivamente sostenuto. In altri termini sarebbe stato sufficiente produrre le bollette relative ai consumi per l'energia elettrica (anche al fine di comprovare un aumento dei consumi e dei costi rispetto al passato) e per i consumi di acqua, prova che gli attori, in tal senso onerati, non hanno fornito, non potendosi, quindi, far ricorso alle determinazioni operate dal ctu sul punto, non potendo la ctu, che, come noto, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, quindi, per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ne discende che la domanda sul punto spiegata andrà respinta.
Gli attori lamentano poi il danno derivante dalla perdita di tutti i prodotti ortofrutticoli coltivati nel terreno attiguo all'abitazione e quello scaturente dal fatto che, proprio per la presenza nel sottosuolo
(anche alla data della ctu) di idrocarburi, sono stati impossibilitati ad utilizzare detto orto per la coltivazione.
pagina 8 di 13 Orbene, ritiene il giudicante che, anche in merito a detto danni, difetti la prova del pregresso utilizzo del terreno di cui trattasi per la coltivazione di ortaggi: invero, dall'istruttoria orale nulla è emerso in tal senso.
In particolare, il sig. rispondeva genericamente che vi erano galline ed oche collocandole Tes_2
“nell'aiuola a fianco alla casa dove il ha un piccolo appezzamento di terra” ma nulla riferiva Parte_1
in merito alla presenza di coltivazioni e/o piantagioni, precisando anzi che il terreno più grande attiguo alla casa, per quanto a sua conoscenza, è una corte comune a servizio delle abitazioni degli attori e dei familiari del dichiarante;
il sig. riferiva: “ero vicino di casa fino al 2017 dei Testimone_3 Parte_1
ricordo con certezza la presenza di piccoli animali, non mi sembra che ci fossero coltivazioni di ortaggi, sicuramente c'erano piante non so se di frutta”; il sig. rispondeva: Testimone_4
“sono vicino di casa dei e proprietario di un giardino che confina con la proprietà Parte_1 Parte_1
confermo la presenza di animali da cortile perché vengono nel mio giardino e le vedo sulla strada e ciò da 3 o 4 anni, ma non posso dire nulla sulle coltivazioni perché da casa mia non si vede quel terreno”; il solo teste parla di terreni coltivati, non sapendo, però indicare da chi fossero Testimone_5
coltivati.
Dunque, nessuno dei testi chiamati da parte attrice - neppure i vicini di casa che, senz'altro, potevano ricordare la circostanza delle coltivazioni se fosse stata vera - riferiva sulla presenza di piantagioni e/o coltivazioni sul terreno adiacente all'abitazione del sig. , di talchè non vi sono elementi Parte_1
per poter liquidare il danno lamentato dagli attori difettando la prova che il frustolo di terreno de quo fosse adibito a coltivazioni.
Passando alla disamina dei danni non patrimoniali, gli attori genericamente lamentano un danno derivante dal fatto che il sito non è stato ancora bonificato (circostanza confermata dal ctu), danno consistito in uno “uno stato di sconforto e di incertezza sui tempi di soluzione definitiva” a cui, però non è correlata, in quanto non espressa, alcuna domanda di risarcimento.
Gli stessi poi lamentano il danno consistente nei disagi provati per la presenza all'interno dell'abitazione e dell'immobile tutto, di forti odori di idrocarburi, per l'occupazione degli spazi di proprietà da parte dei macchinari installati per il prelievo di idrocarburi e per l'eliminazione dei vapori nonché per i disagi derivanti dalla quasi quotidiana presenza di operatori e tecnici per la verifica sul funzionamento dei macchinari e per i prelievi necessari.
Orbene, a tal riguardo, va precisato che la giurisprudenza di legittimità che il tribunale condivide, (cfr
Cass civ 20096/2023), ha ribadito che le immissioni moleste, sia olfattive che sonore, determinano un pagina 9 di 13 danno biologico risarcibile di per sé, che non richiede una specifica prova documentale. Questo tipo di danno è infatti indipendente dalla lesione del diritto alla salute ed è qualificato come danno al normale svolgimento della vita personale, familiare e relazionale.
Quanto al riconoscimento e alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sofferto dai condomini, la decisione impugnata ha ritenuto la sentenza di primo grado, "anche alla luce della CTU svolta, logicamente ed esaurientemente motivata in tutte le varie componenti che, nella situazione di fatto dedotta in giudizio, concorrono a fare ritenere l'attività di pizzeria in discussione come idonea per le modalità con cui è stata svolta, a ledere la tranquillità dei singoli condomini, ai quali va quindi riconosciuto un ristoro con la determinazione di cui sopra dei danni a ciascuno dei condomini spettante quale risarcimento del danno connesso al peggioramento delle condizioni di vita".(si veda in tal senso anche Cass. SS.UU. n. 2611/2017, la quale ha precisato che "l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni" e, più di recente,
Cass. n. 11930/2022, le cui argomentazioni sono volte a precisare che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili "può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita".)
Orbene, nel caso in esame, è incontestata la presenza, all'interno dell'immobile di proprietà degli attori di un forte odore di gasolio (si vedano, in tal senso, anche le dichiarazioni dei testimoni Tes_5
che ha riferito che detto odore è stato presente per almeno venti/trenta giorni e di
[...] Per_2
ed è agevolmente sostenibile che detto odore, anche secondo le regole di comune esperienza,
[...]
abbia provocato disagi agli attori sicuramente peggiorando le condizioni di vita degli stessi. Invero, il giudizio di eccedenza rispetto alla normale tollerabilità delle immissioni de quibus risulta corredato da richiamo a nozioni di comune esperienza (delle quali al giudice è consentito avvalersi, ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c.), sulla base della considerazione, palesemente plausibile - e comunque, nella specie, confermata da riscontro testimoniale - che gli odori di combustibili, per loro natura particolarmente forti, possono, soprattutto in un ambiente chiuso, essere stati particolarmente fastidiosi, limitando, indebitamente il pieno godimento dei beni in proprietà da parte degli attori in termini di pagina 10 di 13 diminuita comodità, salubrità e tranquillità. Il rispetto del domicilio, infatti, va inteso non solo come diritto ad un mero spazio fisico, ma come facoltà di godimento, in tutta tranquillità, di detto spazio.
Per le stesse ragioni, gli attori vanno risarciti per il disagio consistito nella presenza all'interno della loro abitazione, seppure solo al piano seminterrato e per le scale di macchinari quali una ventola per aspirare i composti volatili degli idrocarburi e un macchinario posto sul pelo libero dell'acqua di pozzo per catturare il gasolio surnatante e immagazzinarlo in sicurezza, installati, come accertato dal Ctu, dalla il 17/12/2014 fino al 6/11/2015 per un totale di 324 giorni. CP_4
E', infatti, evidente che la presenza di detti macchinari e dei tubi per le scale dell'immobile (circostanza non contestata) hanno comunque limitato il pieno diritto di godimento del fabbricato da parte degli attori che, quantomeno hanno dovuto prestare maggiore cautela nell'uso delle scale o, comunque, non hanno potuto sfruttare appieno gli spazi del locale seminterrato che, seppure non abitabile per via delle altezze, era comunque utilizzato dagli attori come dispensa (si veda l'incontestata presenza di congelatori) o come rustico (circostanza parimenti non contestata).
Ciò posto, ci si trova al cospetto di un danno certo nella sua esistenza ontologica e, quindi, come tale, comprovato nell'an, con la conseguenza che, per la sua liquidazione, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è necessario far ricorso al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Orbene, tenuto conto della persistenza del grave disagio cagionato agli attori per le esalazioni olfattive
(almeno 30 giorni) e di quello derivante dall'occupazione di spazi dell'immobile di propria proprietà e della durata di detta occupazione (324 giorni), tenendo, per quanto attiene detta ultima voce di danno, anche in considerazione che l'occupazione ha avuto luogo su locali ripostiglio o comunque non destinati ad abitazione, appare equo liquidare a ciascuno degli attori la somma di euro 2000.00 all'attualità 8 di cui euro 1500.00 per il danno derivante dalle emissioni olfattive ed il resto per la considerevole compressione del diritto di fruire appieno degli spazi di proprietà), e a e Parte_4
nelle qualità di genitori della loro figlia minore , la sola somma di Parte_5 Persona_1
euro 1500.00, non potendosi sostenere, tenuto conto del fatto che la minore al momento del verificarsi dei fatti aveva pochi mesi di vita, che sia stato compresso il diritto ad utilizzare i locali seminterrati, come detto, deputati per lo più a ripostiglio.
Sulle somme de quibus decorreranno gli interessi legale dalla data odierna al saldo.
pagina 11 di 13 Per quanto attiene le spese di lite, nei rapporti tra gli attori ed il convenuto le stesse seguono CP_2
la soccombenza solidale degli attori che, nonostante sin dal giudizio penale, fossero a conoscenza delle clausole del contratto ripassato con il hanno comunque spiegato domanda nei confronti di esso CP_1 gestore dell'impianto, non potendo sostenersi, come pure la difesa degli attori fa, la mancata conoscenza da parte degli attori delle responsabilità assunte da ogni convenuto con il contratto di cessione dell'impianto di distribuzione di carburanti.
Le stesse si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi per ciascuna delle quattro fasi processuali, come peraltro espressamente richiesto dal difensore nella nota spese prodotta. Nella determinazione delle stesse, per stabilire il valore della lite, si farà riferimento alla somma domandata, atteso che è possibile far riferimento al decisum solo in ipotesi di accoglimento parziale della domanda e non anche in caso di rigetto della stessa (Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, n.35425)
Nei rapporti tra gli attori ed il convenuto deve osservarsi che in tema di spese processuali, CP_1
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ne discende che le spese di lite seguiranno la soccombenza del convenuto, previa compensazione in misura di un terzo, stante proprio la riduzione notevole dell'importo oggetto di domanda.
Le stesse si liquidano, in base al decisum, come da dispositivo, tenendo conto dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali e dell'aumento per la difesa plurima.
Nella determinazione delle spese vive si terrà conto anche delle spese della ctu come da fattura in atti avendo la stessa natura di allegazione difensiva tecnica.
Le spese della ctu, liquidate come da separato decreto in corso di causa, devono invece essere poste interamente a carico del convenuto soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 371/22 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa, così disattesa.
pagina 12 di 13 Accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per le ragioni di cui CP_1
in parte motiva
Condanna a risarcire agli attori la somma di euro 2000.00 ciascuno per il danno non CP_1
patrimoniale subito e a e nelle qualità di genitori della loro figlia Parte_4 Parte_5
minore , la sola somma di euro 1500.00, oltre interessi legali sulle predette somme dalla Persona_1
data odierna al saldo effettivo.
Rigetta le ulteriori domande di parte attrice, ivi comprese le domande spiegate nei confronti del convenuto Controparte_2
Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
che si liquidano in euro 7.052.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che, previa compensazione in CP_1 misura di un terzo e, tenuto conto dell'aumento per la difesa plurima, determina nel residuo, in euro
4061.60 per compensi ed in euro 1266.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese della ctu, come già liquidate con decreto in corso di causa, a carico definitivo del convenuto con l'obbligo per lo stesso di rifondere alle altre parti eventuali somme già CP_1
anticipate.
Ascoli Piceno, 25 aprile 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] ( ), nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
ad Amandola il 9.7.1948 ( ), nata il [...] a C.F._2 Parte_3
Comunanza ( ) nato in [...] il [...] C.F._3 Parte_4
( ) e nata a [...] il [...] C.F._4 Parte_5
( ), in proprio e nelle qualità di genitori della loro figlia minore , C.F._5 Persona_1
nata ad [...] il [...] ( ), tutti res. in Via Campo Sportivo n. 13 di C.F._6
Comunanza (AP) rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Conti
Attori
Contro
nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Sportivo n.26 (Codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Canducci C.F._7
e dall'Avv. Annunzio Tacconi
Convenuto
Nonché
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 C.F._8
in Via B. Croce, n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Remoli
Convenuto
pagina 1 di 13 Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 15.12.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nelle qualità di genitori della loro figlia
[...] Parte_4 Parte_5
minore , convenivano in giudizio i signori e perché, Persona_1 CP_1 Controparte_2
previo accertamento della responsabilità dei convenuti fossero condannati, in solido tra loro, a risarcire agli attori la complessiva somma di Euro 60.000,00 così ripartita: quanto ad Euro 20.000 al Sig.
ed il resto, per un importo di Euro 10.000,00 ciascuno, ai Sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e , questo ultimi due anche in proprio e quali Parte_3 Parte_4 Parte_5
genitori della minore . Persona_1
A sostegno della domanda, deducevano, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- Intorno alla metà del dicembre 2014, si verificava la fuoriuscita di un ingente quantitativo di gasolio (circa 8.000 litri) derivante dalla rottura di una cisterna interrata pertinente alla stazione di rifornimento di carburanti I.P., sita in Via Campo Sportivo n. 30 di Comunanza (AP), di proprietà del sig. e gestita dal sig. da cui derivava una CP_1 Controparte_2
dispersione del carburante nel sottosuolo ed una successiva contaminazione della proprietà di essi attori, costituita da un appartamento sito al 2° piano di una palazzina (distinto al N.C.E.U. al foglio 6, part. 429 sub. 2) e da altri due locali della superficie di circa 25 mq. ciascuno
(particelle n. 429 sub. 5 e sub. 6) dei quali uno adibito a cantina e un altro a rustico abitabile, con adiacente un giardino (corte condominiale) di circa mq. 400 utilizzato in via esclusiva dal per la coltivazione di ortaggi e alberi da frutto e per il ricovero di piccoli animali da Parte_1
cortine (galline e oche);
- Che, a seguito di detto evento, per gli odierni attori iniziava un lungo periodo di disagi e di privazioni dei loro spazi di libertà personale sino al mese di novembre 2015, disagi consistiti nel dover vivere tra un forte e nauseabondo puzzo di gasolio che immediatamente si diffondeva per tutta la proprietà del invadendo sia i locali posti al piano terra che l'appartamento sito Parte_1 al 2° piano, nel vedersi limitati gli spazi di proprietà a causa dell'installazione di un sistema di aspirazione e trattamento dei vapori e di altri macchinari, tra cui uno “Scavenger”, ovvero un apparecchio che riusciva a prelevare il carburante accumulatosi e a scaricarlo, attraverso una tubazione che attraversava il vano scale della palazzina, definitivamente rimossi solo nel novembre 2015; nel dover accogliere nell'immobile gli agenti Corpo Forestale, i tecnici pagina 2 di 13 dell' e della i quali, quasi quotidianamente, si presentavano CP_3 Controparte_4 presso l'abitazione di essi attori per prelevare campioni di acqua dal pozzo, installare e controllare le necessarie apparecchiature per la messa in sicurezza dei luoghi nonché per accedere, attraverso il giardino del al sottostante fiume Aso per eseguire le analisi Parte_1 delle acque;
nell'impossibilità di usare l'acqua del pozzo per l'abbeveraggio degli animali da cortile, per innaffiare l'orto e per altri usi domestici, avendo, il installato già da tempo Parte_1 un'autoclave per il prelievo dell'acqua predetta.
- Che l'inquinamento del suolo comportava la perdita di tutti gli ortaggi piantati dal Parte_1
nel suo giardino che, peraltro, non è stato più utilizzabile a tal fine;
- che la presenza di macchinari alimentati ad energia elettrica ha cagionato maggiori consumi;
- che ancora non si procede alla bonifica del terreno, situazione che “sta causando uno stato di sconforto e di incertezza sui tempi di soluzione definitiva, scoraggiando il anche Parte_1 dall'effettuare interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile”.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni” “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis rejectis, previo accertamento delle responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro indicato in premessa, condannare solidalmente i sigg. e CP_1 CP_2
a risarcire agli attori le seguenti somme: € 20.000,00 al sig. €
[...] Parte_1
10.000,00 alla sig.ra € 10.000,00 alla sig.ra € 10.000,00 Parte_2 Parte_3 al sig. in proprio e quale genitore della minore;
€ 10.000,00 alla Parte_4 Persona_1
sig.ra in proprio e quale genitrice della minore , ovvero quei Parte_5 Persona_1
maggiori o minor importi che saranno dimostrati in corso di causa, oltre interessi legali dal verificarsi dell'evento sino al soddisfo e con vittoria di spese e competenze di causa.”
Si costituiva il signor proprietario dell'impianto di carburanti che, nel far presente di essersi CP_1
immediatamente attivato per eliminare o ridurre la problematiche presentatesi, chiedeva il rigetto della domanda o quantomeno il riconoscimento di un concorso di colpa degli attori nella causazione dell'evento, dovuto al fatto che gli stessi, in assenza di autorizzazione, avevano costruito, peraltro in luogo non idoneo, un pozzo, la cui presenza, intercettando lo sversamento sotterraneo di idrocarburi, aveva cagionato la risalita di idrocarburi nell'immobile degli attori che, altrimenti, sarebbero stati riversati direttamente nel fiume Aso.
Si costituiva gestore dell'impianto di carburanti che, preliminarmente, eccepiva la Controparte_2
prescrizione del diritto attoreo e, nel merito, faceva presente di essere esente da qualsivoglia responsabilità, atteso che, in forza del “contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchiature pagina 3 di 13 attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” (allegato 2) sottoscritto da esso convenuto con sig. e registrato presso l' Ascoli Piceno al n. 1338 serie 3 il CP_1 Organizzazione_1
09.09.1993, il controllo la manutenzione dell'impianto e dei serbatoi erano a carico del proprietario se immediatamente segnalato, come avvenuto nel caso de quo.
Il procedimento, dopo la trattazione, l'espletamento di una consulenza tecnica e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 15.12.2023, celebrata a mezzo di trattazione scritta, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e, con successivo provvedimento del 16.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Preliminarmente infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del atteso che CP_2
gli attori hanno comprovato di aver inviato atti interruttivi della prescrizione in data 8.1.2015,
19.7.2019, 18.5.2021 e 25.5.2021, peraltro riscontrati dai difensori dei convenuti.
Passando, allora all'esame del merito, deve innanzitutto premettersi in diritto che la fattispecie in esame va ricondotta alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c. che regolamenta la responsabilità da esercizio di attività pericolose.
Infatti, giova rammentare che, nell'interpretazione e nell'applicazione della norma in oggetto, per
"attività pericolose" la giurisprudenza ormai unanime, intende, non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza (ex multis, Cass. 10 febbraio 2003, n. 1984; Cass. 16 gennaio 2013, n. 919).
Orbene, con riferimento all'attività di gestione di un impianto di rifornimento di carburante, la natura di attività pericolosa, può desumersi agevolmente dall'enorme numero di cautele imposte per il suo svolgimento, dalla sua potenziale offensività, dovuta alla presenza di combustibili facilmente infiammabili, ai danni dell'incolumità pubblica, nonché dell'ambiente (cfr in tal senso C. App. Milano
16 maggio 1952, in RCP, 1952, 260,. Trib. Milano 15 giugno 2000, in Giur. milanese, 2001, n. 1, 31)
Ciò posto, è noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di "responsabilità oggettiva", ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, per escluderne la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso pagina 4 di 13 alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento. (Cassazione civile sez. III, 05/05/2023,
n.11975)
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo.
La prova incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente.
Il nesso di causalità, in ogni caso, potrebbe essere interrotto dal caso fortuito, consistente nella forza maggiore, nel fatto del terzo e nella colpa del danneggiato, tutti elementi che consentono di condurre il danno occorso all'elemento esterno anzichè allo svolgimento dell'attività pericolosa.
In altre parole, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente (Cass. n. 13397/2012).
Ciò posto, va precisato, avendo gli attori spiegato la domanda sia nei confronti del proprietario che del gestore dell'impianto che, ad avviso del Tribunale, deve rispondere dei danni cagionati, il soggetto che abbia una potestà di fatto sulla cosa determinativa del danno, ossia un effettivo potere fisico, che implichi il governo e l'uso della cosa stessa;
chi, in altri termini, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione
Per la sussistenza di detto potere di governo sulla cosa pericolosa non è sufficiente la mera relazione diretta e materiale con la cosa, non potendolo riconoscere in capo a chi della cosa abbia la mera detenzione per ragioni di servizio, operando, in quest'ultimo caso, nell'ambito di più ampi poteri organizzativi spettanti ad altri, là dove la concessa facoltà di utilizzazione della cosa non venga ad elidere, "per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi", il "potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa" stessa che il concedente abbia conservato (Cass. n. 15096/2013).
In definitiva, ai fini del rapporto di gestione e custodia rilevante ai sensi dell'art. 2050 c.c. - quale elemento essenziale della fattispecie, oggettiva, di responsabilità extracontrattuale ivi disciplinata - è
pagina 5 di 13 necessario, ma non sufficiente che sussista un'astratta "competenza" giuridica sulla res, giacché a siffatta relazione giuridica, che è titolo di attribuzione di un "potere di governo" su di essa, deve corrispondere una disponibilità materiale o di fatto della cosa medesima, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto "potere".
Ed è proprio siffatta complessiva situazione (che, in quanto tale, radica di per sè il carattere oggettivo del titolo di responsabilità, senza che abbia rilievo alcuno il comportamento, diligente o meno, del custode) che giustifica il criterio di imputazione della responsabilità stessa, in quanto essa implica, ex ante, il dovere, giuridico, di impedire che la cosa stessa non arrechi danni a terzi.
Nel caso in esame, gli attori hanno ritenuto la sussistenza di un profilo di responsabilità in capo al sig.
ancorandolo al mero dato formale che, all'epoca dell'occorso, lo stesso fosse gestore Controparte_2
della stazione di rifornimento di carburanti I.P. sito in Comunanza (AP) alla Via Campo Sportivo, n. 30.
Purtuttavia, alla luce dei principi sopra enunciati e, partendo dal dato fattuale che la perdita di gasolio di cui si discute sia stata causata da una rottura di una cisterna interrata del ridetto impianto, è doveroso ribadire come sin dagli atti introduttivi sia emersa la pacifica ( e documentata) circostanza per cui l'onere di manutenzione delle cisterne non incombesse in capo al all'epoca della sua Controparte_2
gestione.
Invero, risulta versato in atti (cfr allegato 2 alla comparsa di costituzione del il “contratto di CP_2 cessione gratuita dell'uso di apparecchiature attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” che, all'art 5, espressamente prevede che sono a carico del concessionario (id est il le spese CP_2 per la manutenzione dell'impianto di distribuzione di carburanti;
all'art 6, che i danni non derivanti da colpa del gestore nelle ore di chiusura sono a carico del concessionario, prevedendo, in tal caso, solo l'obbligo del gestore di informare il concessionario di ogni “assistenza atta a provare la responsabilità di altri o il fatto naturale…”; all'art 9 che ““il gestore si obbliga a mantenere sotto controllo, facendo uso dei mezzi tecnici in dotazione dell'impianto, la tenuta dei serbatoi ed il funzionamento dei dispositivi di misurazione per la erogazione ed a notificare al Concessionario gli eventuali difetti riscontrati, confrontando quotidianamente le risultanze del registro con le effettive giacenze dei Org_2
serbatoi. Il Concessionario non risponde di eventuali e conseguenti perdite di merci, salvo che queste non siano derivanti da difetti delle attrezzature immediatamente notificati dal gestore”.
Orbene, risulta parimenti incontestato che, in data 12.12.2014, il sig. facendo Controparte_2 appunto uso dei mezzi tecnici in dotazione dell'impianto (ossia una stecca numerica manuale), si avvedeva del fatto che il lettore della colonnina del gasolio non dava puntuale riscontro tra il carico pagina 6 di 13 effettuato e l'erogato ed informava immediatamente il Concessionario nonché proprietario dell'impianto sig. ( circostanza non contestata ed evincibile altresì dal verbale di sit del CP_1 signor ) e che il giorno seguente, non trovando alcuna spiegazione per l'accaduto, Parte_6
sporgeva denuncia di furto contro ignoti (allegato 3 alla comparsa di costituzione del presso CP_2
i Carabinieri di Comunanza;
lo stesso giorno provvedeva al rifornimento di 2000 litri di carburante che riteneva essere stato oggetto di furto. Durante tale giornata ed il giorno successivo 14.12.2014, il sig. controllava più volte il lettore della colonnina di gasolio e si avvedeva nuovamente Controparte_2 che i due parametri del carico e dell'erogato non davano puntuale riscontro e teneva sempre informato il sig. e, in data 15.12.2014 consegnava a mani dello stesso formale comunicazione CP_1 titolata “presunta perdita della cisterna interrata del gasolio” in cui lo invitava ad un urgentissimo intervento di verifica di eventuali perdite o anomalie dell'impianto (all 4 alla comparsa . CP_2
Da ciò discende che responsabile del fatto deve ritenersi il solo (responsabilità, peraltro, dallo CP_1 stesso non contestata ed implicitamente riconosciuta anche mediante l'offerta ante causam agli attori della somma di euro 500.00) in quanto lo stesso non solo è proprietario dell'area e dell'impianto di distribuzione, ma anche in quanto contrattualmente se ne riservava la manutenzione.
Ne discende che la domanda attorea nei confronti del andrà rigettata. CP_2
Passando ad esaminare la domanda spiegata nei confronti del deve innanzitutto farsi CP_1
riferimento, per la ricostruzione del fatto, alla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, alle cui risultanze la scrivente, in considerazione del metodo utilizzato dall'ausiliario e della completezza della relazione in atti, intende far riferimento.
Ebbene l'ausiliario nominato, dopo aver effettuato un sopralluogo, visionato la documentazione prodotta dalle parti ha accertato, confermando, peraltro, quanto già emerso in occasione del procedimento penale, che la causa delle immissioni di gasolio nel sottosuolo, laddove era ed è presente una falda di acqua sotterranea con emergenza lungo la sponda in sinistra idrografica del Fiume Aso in corrispondenza dell'abitazione attorea, fu la fuoriuscita di circa 8 tonnellate di gasolio da una cisterna interrata e bucata dall'impianto di distribuzione carburanti di proprietà del Sig. CP_1 prospiciente l'edificio di civile abitazione degli attori. Qui, anche a causa della presenza di un pozzo/cisterna, costruito per avere facilmente a disposizione acqua per irrigazione ed altri usi civili, si è verificato l'accumulo, oltre che di acqua, anche di idrocarburi trasportati dall'acqua di falda, che si sono stabilizzati sulla superficie comportando un forte odore per la presenza dei composti volatili e nocivi degli idrocarburi.
pagina 7 di 13 Appare allora evidente la sussistenza del nesso eziologico tra la fuoriuscita di idrocarburi dalla cisterna danneggiata del ed i danni lamentati dagli attori, dovendosi escludere, come prospettato all'atto CP_1
della costituzione in giudizio dalla difesa del convenuto, un qualsiasi concorso di colpa degli attori, dal momento che è emerso che il pozzo/cisterna è presente nell'edificio almeno dall'anno 1968, come riferito dal teste e che, di conseguenza, ai sensi dell'art 93 del RD 1775/1933, era Testimone_1
consentita la sua realizzazione e la facoltà di utilizzo delle acque sotterranee per uso domestico, ivi compreso l'innaffiamento di giardini ed orti.
Ciò posto, passando alla disamina dei danni lamentati dagli attori, deve evidenziarsi che gli stessi, chiedono innanzitutto il danno patrimoniale derivante dai maggiori costi sostenuti per i consumi di energia elettrica, necessaria per il funzionamento degli impianti installati per l'eliminazione degli vapori e per l'estrazione degli idrocarburi dal pozzo, nonché quelli derivanti dalla necessità di dover attivare un'tenza per la fornitura idrica (sostenendone i relativi costi) non potendo più attingere all'acqua del pozzo per uso domestico.
Orbene, a tal riguardo, gli attori, anche a fronte di una tempestiva contestazione da parte dei convenuti, nulla hanno allegato (pur essendo, all'evidenza, estremamente agevole la prova) per comprovare gli asseriti costi, difettando qualsiasi elemento atto a comprovare che vi sia stato effettivamente un maggiore esborso e che detto costo sia stato effettivamente sostenuto. In altri termini sarebbe stato sufficiente produrre le bollette relative ai consumi per l'energia elettrica (anche al fine di comprovare un aumento dei consumi e dei costi rispetto al passato) e per i consumi di acqua, prova che gli attori, in tal senso onerati, non hanno fornito, non potendosi, quindi, far ricorso alle determinazioni operate dal ctu sul punto, non potendo la ctu, che, come noto, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze, essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, quindi, per supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ne discende che la domanda sul punto spiegata andrà respinta.
Gli attori lamentano poi il danno derivante dalla perdita di tutti i prodotti ortofrutticoli coltivati nel terreno attiguo all'abitazione e quello scaturente dal fatto che, proprio per la presenza nel sottosuolo
(anche alla data della ctu) di idrocarburi, sono stati impossibilitati ad utilizzare detto orto per la coltivazione.
pagina 8 di 13 Orbene, ritiene il giudicante che, anche in merito a detto danni, difetti la prova del pregresso utilizzo del terreno di cui trattasi per la coltivazione di ortaggi: invero, dall'istruttoria orale nulla è emerso in tal senso.
In particolare, il sig. rispondeva genericamente che vi erano galline ed oche collocandole Tes_2
“nell'aiuola a fianco alla casa dove il ha un piccolo appezzamento di terra” ma nulla riferiva Parte_1
in merito alla presenza di coltivazioni e/o piantagioni, precisando anzi che il terreno più grande attiguo alla casa, per quanto a sua conoscenza, è una corte comune a servizio delle abitazioni degli attori e dei familiari del dichiarante;
il sig. riferiva: “ero vicino di casa fino al 2017 dei Testimone_3 Parte_1
ricordo con certezza la presenza di piccoli animali, non mi sembra che ci fossero coltivazioni di ortaggi, sicuramente c'erano piante non so se di frutta”; il sig. rispondeva: Testimone_4
“sono vicino di casa dei e proprietario di un giardino che confina con la proprietà Parte_1 Parte_1
confermo la presenza di animali da cortile perché vengono nel mio giardino e le vedo sulla strada e ciò da 3 o 4 anni, ma non posso dire nulla sulle coltivazioni perché da casa mia non si vede quel terreno”; il solo teste parla di terreni coltivati, non sapendo, però indicare da chi fossero Testimone_5
coltivati.
Dunque, nessuno dei testi chiamati da parte attrice - neppure i vicini di casa che, senz'altro, potevano ricordare la circostanza delle coltivazioni se fosse stata vera - riferiva sulla presenza di piantagioni e/o coltivazioni sul terreno adiacente all'abitazione del sig. , di talchè non vi sono elementi Parte_1
per poter liquidare il danno lamentato dagli attori difettando la prova che il frustolo di terreno de quo fosse adibito a coltivazioni.
Passando alla disamina dei danni non patrimoniali, gli attori genericamente lamentano un danno derivante dal fatto che il sito non è stato ancora bonificato (circostanza confermata dal ctu), danno consistito in uno “uno stato di sconforto e di incertezza sui tempi di soluzione definitiva” a cui, però non è correlata, in quanto non espressa, alcuna domanda di risarcimento.
Gli stessi poi lamentano il danno consistente nei disagi provati per la presenza all'interno dell'abitazione e dell'immobile tutto, di forti odori di idrocarburi, per l'occupazione degli spazi di proprietà da parte dei macchinari installati per il prelievo di idrocarburi e per l'eliminazione dei vapori nonché per i disagi derivanti dalla quasi quotidiana presenza di operatori e tecnici per la verifica sul funzionamento dei macchinari e per i prelievi necessari.
Orbene, a tal riguardo, va precisato che la giurisprudenza di legittimità che il tribunale condivide, (cfr
Cass civ 20096/2023), ha ribadito che le immissioni moleste, sia olfattive che sonore, determinano un pagina 9 di 13 danno biologico risarcibile di per sé, che non richiede una specifica prova documentale. Questo tipo di danno è infatti indipendente dalla lesione del diritto alla salute ed è qualificato come danno al normale svolgimento della vita personale, familiare e relazionale.
Quanto al riconoscimento e alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sofferto dai condomini, la decisione impugnata ha ritenuto la sentenza di primo grado, "anche alla luce della CTU svolta, logicamente ed esaurientemente motivata in tutte le varie componenti che, nella situazione di fatto dedotta in giudizio, concorrono a fare ritenere l'attività di pizzeria in discussione come idonea per le modalità con cui è stata svolta, a ledere la tranquillità dei singoli condomini, ai quali va quindi riconosciuto un ristoro con la determinazione di cui sopra dei danni a ciascuno dei condomini spettante quale risarcimento del danno connesso al peggioramento delle condizioni di vita".(si veda in tal senso anche Cass. SS.UU. n. 2611/2017, la quale ha precisato che "l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni" e, più di recente,
Cass. n. 11930/2022, le cui argomentazioni sono volte a precisare che l'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili "può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, senza che sia necessario dimostrare un effettivo mutamento delle proprie abitudini di vita".)
Orbene, nel caso in esame, è incontestata la presenza, all'interno dell'immobile di proprietà degli attori di un forte odore di gasolio (si vedano, in tal senso, anche le dichiarazioni dei testimoni Tes_5
che ha riferito che detto odore è stato presente per almeno venti/trenta giorni e di
[...] Per_2
ed è agevolmente sostenibile che detto odore, anche secondo le regole di comune esperienza,
[...]
abbia provocato disagi agli attori sicuramente peggiorando le condizioni di vita degli stessi. Invero, il giudizio di eccedenza rispetto alla normale tollerabilità delle immissioni de quibus risulta corredato da richiamo a nozioni di comune esperienza (delle quali al giudice è consentito avvalersi, ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c.), sulla base della considerazione, palesemente plausibile - e comunque, nella specie, confermata da riscontro testimoniale - che gli odori di combustibili, per loro natura particolarmente forti, possono, soprattutto in un ambiente chiuso, essere stati particolarmente fastidiosi, limitando, indebitamente il pieno godimento dei beni in proprietà da parte degli attori in termini di pagina 10 di 13 diminuita comodità, salubrità e tranquillità. Il rispetto del domicilio, infatti, va inteso non solo come diritto ad un mero spazio fisico, ma come facoltà di godimento, in tutta tranquillità, di detto spazio.
Per le stesse ragioni, gli attori vanno risarciti per il disagio consistito nella presenza all'interno della loro abitazione, seppure solo al piano seminterrato e per le scale di macchinari quali una ventola per aspirare i composti volatili degli idrocarburi e un macchinario posto sul pelo libero dell'acqua di pozzo per catturare il gasolio surnatante e immagazzinarlo in sicurezza, installati, come accertato dal Ctu, dalla il 17/12/2014 fino al 6/11/2015 per un totale di 324 giorni. CP_4
E', infatti, evidente che la presenza di detti macchinari e dei tubi per le scale dell'immobile (circostanza non contestata) hanno comunque limitato il pieno diritto di godimento del fabbricato da parte degli attori che, quantomeno hanno dovuto prestare maggiore cautela nell'uso delle scale o, comunque, non hanno potuto sfruttare appieno gli spazi del locale seminterrato che, seppure non abitabile per via delle altezze, era comunque utilizzato dagli attori come dispensa (si veda l'incontestata presenza di congelatori) o come rustico (circostanza parimenti non contestata).
Ciò posto, ci si trova al cospetto di un danno certo nella sua esistenza ontologica e, quindi, come tale, comprovato nell'an, con la conseguenza che, per la sua liquidazione, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è necessario far ricorso al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Orbene, tenuto conto della persistenza del grave disagio cagionato agli attori per le esalazioni olfattive
(almeno 30 giorni) e di quello derivante dall'occupazione di spazi dell'immobile di propria proprietà e della durata di detta occupazione (324 giorni), tenendo, per quanto attiene detta ultima voce di danno, anche in considerazione che l'occupazione ha avuto luogo su locali ripostiglio o comunque non destinati ad abitazione, appare equo liquidare a ciascuno degli attori la somma di euro 2000.00 all'attualità 8 di cui euro 1500.00 per il danno derivante dalle emissioni olfattive ed il resto per la considerevole compressione del diritto di fruire appieno degli spazi di proprietà), e a e Parte_4
nelle qualità di genitori della loro figlia minore , la sola somma di Parte_5 Persona_1
euro 1500.00, non potendosi sostenere, tenuto conto del fatto che la minore al momento del verificarsi dei fatti aveva pochi mesi di vita, che sia stato compresso il diritto ad utilizzare i locali seminterrati, come detto, deputati per lo più a ripostiglio.
Sulle somme de quibus decorreranno gli interessi legale dalla data odierna al saldo.
pagina 11 di 13 Per quanto attiene le spese di lite, nei rapporti tra gli attori ed il convenuto le stesse seguono CP_2
la soccombenza solidale degli attori che, nonostante sin dal giudizio penale, fossero a conoscenza delle clausole del contratto ripassato con il hanno comunque spiegato domanda nei confronti di esso CP_1 gestore dell'impianto, non potendo sostenersi, come pure la difesa degli attori fa, la mancata conoscenza da parte degli attori delle responsabilità assunte da ogni convenuto con il contratto di cessione dell'impianto di distribuzione di carburanti.
Le stesse si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi per ciascuna delle quattro fasi processuali, come peraltro espressamente richiesto dal difensore nella nota spese prodotta. Nella determinazione delle stesse, per stabilire il valore della lite, si farà riferimento alla somma domandata, atteso che è possibile far riferimento al decisum solo in ipotesi di accoglimento parziale della domanda e non anche in caso di rigetto della stessa (Cassazione civile sez. I, 19/12/2023, n.35425)
Nei rapporti tra gli attori ed il convenuto deve osservarsi che in tema di spese processuali, CP_1
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ne discende che le spese di lite seguiranno la soccombenza del convenuto, previa compensazione in misura di un terzo, stante proprio la riduzione notevole dell'importo oggetto di domanda.
Le stesse si liquidano, in base al decisum, come da dispositivo, tenendo conto dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi processuali e dell'aumento per la difesa plurima.
Nella determinazione delle spese vive si terrà conto anche delle spese della ctu come da fattura in atti avendo la stessa natura di allegazione difensiva tecnica.
Le spese della ctu, liquidate come da separato decreto in corso di causa, devono invece essere poste interamente a carico del convenuto soccombente. CP_1
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 371/22 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa, così disattesa.
pagina 12 di 13 Accerta la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per le ragioni di cui CP_1
in parte motiva
Condanna a risarcire agli attori la somma di euro 2000.00 ciascuno per il danno non CP_1
patrimoniale subito e a e nelle qualità di genitori della loro figlia Parte_4 Parte_5
minore , la sola somma di euro 1500.00, oltre interessi legali sulle predette somme dalla Persona_1
data odierna al saldo effettivo.
Rigetta le ulteriori domande di parte attrice, ivi comprese le domande spiegate nei confronti del convenuto Controparte_2
Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_2
che si liquidano in euro 7.052.00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite che, previa compensazione in CP_1 misura di un terzo e, tenuto conto dell'aumento per la difesa plurima, determina nel residuo, in euro
4061.60 per compensi ed in euro 1266.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori di legge.
Pone le spese della ctu, come già liquidate con decreto in corso di causa, a carico definitivo del convenuto con l'obbligo per lo stesso di rifondere alle altre parti eventuali somme già CP_1
anticipate.
Ascoli Piceno, 25 aprile 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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