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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5947 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
(C.F./ P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato AZZOLINI CHIARA per procura atto di intimazione contro
, (C.F. / P. IVA ), rappre- Controparte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'avvocato VALTULINA RAFFAELLA per procura com- parsa di costituzione e risposta
E contro nata in [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_3 C.F._3
residente in [...] e nata in [...] il [...], C.F. , CP_4 C.F._4
- convenuti - avente ad OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finito comoda- to
1 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, richiamati anche gli atti e le Parte_1
conclusioni formulate nella fase sommaria, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata così giudicare: a) Accertata e dichiarata la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti ex lege previsti, voglia dichiarare lo scioglimento del contratto di comodato per cui è causa, nonchè di tutti i contratti derivati dal medesimo (sub- comodato, ospitalità), condannando a - in ogni caso – tut- ti gli intimati al rilascio e quindi all'immediata restituzione dei seguenti immo- bili, adibiti a civile abitazione, siti in Calusco d'Adda (BG), Frazione Baccanel- lo, alla via De Amicis, n. 45, distinti al Catasto Fabbricati come segue: foglio 7
– mappale: 3255/702 via De Amicis n. 45 p T- S1 cat A/7 classe 2 vani 10,5
3255/703 via De Amicis n. 45 p S1 cat C/6 classe 3 mq 18 3255/704 via De
Amicis n. 45 p T cat C/6 classe 3 mq 13 3255/705 via De Amicis n. 45 p T cat C/6 classe 3 mq 13 3255/706 via De Amicis n. 45 p T cat C/2 classe 2 mq 87 7123 via De Amicis n. 45 p T cat F/1 mq 40 il tutto edificato su parte dell'area al mappale 7890 di mq 4335 comprensivo di tutti gli arredi e beni elencati nel contratto di comodato. b) dare atto del rilascio dell'immobile da parte di tutti gli intimati e/o in subordine fissare in ogni caso termine per il rilascio;
Per : Per tutto quanto sopra premesso, la materia del con- Controparte_1
tendere risulta allo stato dei fatti cessata e stante la già riferita condizione eco- nomica e soggettiva del signor , si chiede che i compensi e le Controparte_1
spese del presente giudizio vengano compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida
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chiedeva convalidarsi il comodato nei confronti di Parte_1 CP_5
citandolo a comparire all'udienza del 17 ottobre 2023.
[...]
Premetteva l'intimante di aver sottoscritto con il predetto un con- CP_1
tratto di comodato senza determinazione di durata e con facoltà di recesso ad nutum in capo al comodante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1810 codice civile con preavviso di almeno tre mesi , come da contratto che produceva;
lamentava inoltre che nell'immobile il comodante, in violazione dei patti con- trattuali, vi aveva fatto entrare ed aveva dato ospitalità ai quattro soggetti indi- cati nello stesso atto, anche nella qualità di genitore esercente CP_2
la potestà genitoriale nei confronti di , - , e CP_6 CP_3
che venivano citati a comparire. CP_4
Si costituiva in giudizio il quale si opponeva alla convalida Controparte_1
dell'intimato comodato, deducendo la sua situazione di persona anziana che versa in condizioni economiche preoccupanti ed anche di salute;
chiedeva in particolare sospendersi la procedura volta al rilascio dell'immobile .
Il Tribunale con ordinanza riservata del 30 novembre 2023, rilevato che
[...]
si era costituito che erano comparse e Controparte_7 Persona_1 Per_2
rilevato che il contratto era stato stipulato nei soli confronti del signor
[...]
, rilevato che invece nel giudizio sommario erano state evocate in CP_1
causa parti estranee al rapporto di comodato sottoscritto tra l'istante è il solo signor , disponeva il mutamento del rito ordinava il rilascio dell'im- CP_1
mobile e concedeva le parti i termini per il deposito delle memorie integrative fissando l'udienza di discussione al 26 Marzo 2024 .
La causa proseguiva senza espletamento di istruttoria orale, essendo causa di natura documentale e, a seguito di discussione ex art. 429 cpc all'udienza del
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3.2.2025, viene ora in decisione.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Esaminati gli atti, il rapporto giuridico che regola la fattispecie in esame di certo può essere ricondotto al comodato, così come peraltro allegato pacifi- camente dalle parti. L'art. 1803 c.c., prevede che il comodato sia un contratto essenzialmente gratuito: ovvero, realizza l'attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godi- mento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui.
La parte ricorrente ha documentato, producendo in giudizio il contratto di comodato sottoscritto con il giorno 9.12.1999 (reg.to a Controparte_1
Ponte San Pietro il giorno 13.12.1999 al n. 3570 Serie 3), e ha precisato che l'altra comodataria, signora era deceduta in data Persona_3
16.1.2010. Detto contratto di comodato è stato stipulato senza determinazio- ne di durata, con facoltà di recesso “ad nutum” in capo al comodante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c., con preavviso di almeno tre mesi e Pt_1
ha provveduto alla notifica – a mezzo Ufficiale Giudiziario - di diffida
[...]
volta al rilascio spontaneo dell'immobile ed arredi, diffida rimasta inevasa.
Il contratto di comodato si perfeziona con la mera consegna da parte del pro- prietario al comodatario del bene, sia esso mobile od immobile, affinché que- sti se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di resti- tuire la medesima cosa ricevuta.
É pacifico il principio secondo cui l'obbligazione principale assunta dal co- modatario consista nella custodia del bene con la diligenza del buon padre di famiglia e che si configuri un rapporto di esclusiva detenzione del bene, con l'obbligo di mantenerlo per l'uso stabilito fra le parti a pena di decadenza dal
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beneficio e, ai sensi dell'articolo 1810 c.c., con l'obbligo di restituirlo a sempli- ce richiesta del comodante quando le parti non abbiano pattuito un termine di scadenza.
La cessazione del vincolo viene dall'art. 1810 c.c. collegata esclusivamente alla volontà del comodante, la quale, potendo essere manifestata ad nutum, deter- mina come conseguenza che, una volta sciolto il contratto per iniziativa del comodante, il comodatario resta senz'altro obbligato alla restituzione imme- diata della cosa.
La figura del c.d. “precario” ovvero del “comodato precario”, come si è af- fermato, è caratterizzata, pertanto, dalla previsione che la scadenza della vali- dità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il qua- le può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene.
A seguito di tale richiesta si determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto il vincolo contrattuale, per iniziativa unilaterale del co- modante, il comodatario, che rifiuti di restituire la cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.
La Cassazione, secondo un costante orientamento, ha affermato il principio che è onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine che impedisca lo scioglimento del contratto di fronte al recesso del comodante, che pretenda la restituzione dell'immobile a sua richiesta (tra le tante Cass. n. 8482/2001).
Per quanto riguarda la previsione sulla durata, in mancanza di particolari pre- scrizioni in tal senso, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione
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dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a tito- lo precario e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n.15877).
Ed ancora, in materia la Cassazione ha affermato che: “la figura del “precario” ovvero del “comodato precario” (ex art.1810 c.c) si caratterizza per la previ- sione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare “ad nutum” mediante ri- chiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazio- ne del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del como- dante il vincolo contrattuale il comodatario che rifiuti la restituzione della co- sa, viene ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” e quindi abusivo del bene altrui” (tra le tante Cass. Civ. 6987/2000).
Nel caso di specie, il comodatario non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto differente da quello precario che ha continuato a detenere sine titulo, sino all'avvenuto rilascio a mezzo di ufficiale giudiziario in data 9 set- tembre 2024, come da verbale di rilascio prodotto in atti.
Pertanto, in difetto di rilascio tempestivo, il rapporto deve considerarsi risolto ope iuris ex art. 1454, comma 3°, c.c. alla data del 91° giorno dalla notifica dell'atto stragiudiziale prodotto da parte ricorrente quale doc. 2 ovvero alla data del 3.8.2023.
Poiché è emerso in causa che il rilascio è avvenuto in data 9 settembre 2024 e che anche le altre occupanti dell'immobile non vi abitano più, del che è paci- fico il pieno possesso attuale dell'immobile oggetto di causa da parte della proprietà , va dichiarata cessata la materia del contendere sul diritto al rilascio
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del predetto immobile, con conferma della resa ordinanza provvisoria di rila- scio.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da D.M.
n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto della cessata materia del contendere sul rilascio e del venir meno del relativo capo di condanna:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cogni- zione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 Fase intro- duttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase decisionale, valore minimo:
€ 1.453,00 e così € 2.906,00 per compenso professionale, oltre Spese generali
( 15% sul compenso totale ) e spese anticipate per € 286,00 oltre a cpa e iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed ec- cezione, così provvede:
1. - dichiara risolto a far data dal 3 agosto 2023 il contratto di comoda- to precario intervenuto tra le parti, dando atto che è cessata la materia del contendere quanto al diritto al rilascio e confermando l'ordinanza provvisoria di rilascio del 30.11.2023;
2. - condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.552,00 oltre ad € 125,00 per spese borsuali, oltre 4% CPA e rimbor- so 15% spese generali, e iva se dovuta in misura di legge.
Così deciso in Bergamo in data 03/02/2025.
IL GIUDICE
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Dott.ssa Antonella Belgeri - GoP
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione terza civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Antonella
Belgeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5947 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
(C.F./ P.IVA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato AZZOLINI CHIARA per procura atto di intimazione contro
, (C.F. / P. IVA ), rappre- Controparte_1 C.F._1
sentata e difesa dall'avvocato VALTULINA RAFFAELLA per procura com- parsa di costituzione e risposta
E contro nata in [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_3 C.F._3
residente in [...] e nata in [...] il [...], C.F. , CP_4 C.F._4
- convenuti - avente ad OGGETTO: Intimazione di licenza o di sfratto per finito comoda- to
1 CONCLUSIONI
Per Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, richiamati anche gli atti e le Parte_1
conclusioni formulate nella fase sommaria, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata così giudicare: a) Accertata e dichiarata la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti ex lege previsti, voglia dichiarare lo scioglimento del contratto di comodato per cui è causa, nonchè di tutti i contratti derivati dal medesimo (sub- comodato, ospitalità), condannando a - in ogni caso – tut- ti gli intimati al rilascio e quindi all'immediata restituzione dei seguenti immo- bili, adibiti a civile abitazione, siti in Calusco d'Adda (BG), Frazione Baccanel- lo, alla via De Amicis, n. 45, distinti al Catasto Fabbricati come segue: foglio 7
– mappale: 3255/702 via De Amicis n. 45 p T- S1 cat A/7 classe 2 vani 10,5
3255/703 via De Amicis n. 45 p S1 cat C/6 classe 3 mq 18 3255/704 via De
Amicis n. 45 p T cat C/6 classe 3 mq 13 3255/705 via De Amicis n. 45 p T cat C/6 classe 3 mq 13 3255/706 via De Amicis n. 45 p T cat C/2 classe 2 mq 87 7123 via De Amicis n. 45 p T cat F/1 mq 40 il tutto edificato su parte dell'area al mappale 7890 di mq 4335 comprensivo di tutti gli arredi e beni elencati nel contratto di comodato. b) dare atto del rilascio dell'immobile da parte di tutti gli intimati e/o in subordine fissare in ogni caso termine per il rilascio;
Per : Per tutto quanto sopra premesso, la materia del con- Controparte_1
tendere risulta allo stato dei fatti cessata e stante la già riferita condizione eco- nomica e soggettiva del signor , si chiede che i compensi e le Controparte_1
spese del presente giudizio vengano compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida
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chiedeva convalidarsi il comodato nei confronti di Parte_1 CP_5
citandolo a comparire all'udienza del 17 ottobre 2023.
[...]
Premetteva l'intimante di aver sottoscritto con il predetto un con- CP_1
tratto di comodato senza determinazione di durata e con facoltà di recesso ad nutum in capo al comodante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1810 codice civile con preavviso di almeno tre mesi , come da contratto che produceva;
lamentava inoltre che nell'immobile il comodante, in violazione dei patti con- trattuali, vi aveva fatto entrare ed aveva dato ospitalità ai quattro soggetti indi- cati nello stesso atto, anche nella qualità di genitore esercente CP_2
la potestà genitoriale nei confronti di , - , e CP_6 CP_3
che venivano citati a comparire. CP_4
Si costituiva in giudizio il quale si opponeva alla convalida Controparte_1
dell'intimato comodato, deducendo la sua situazione di persona anziana che versa in condizioni economiche preoccupanti ed anche di salute;
chiedeva in particolare sospendersi la procedura volta al rilascio dell'immobile .
Il Tribunale con ordinanza riservata del 30 novembre 2023, rilevato che
[...]
si era costituito che erano comparse e Controparte_7 Persona_1 Per_2
rilevato che il contratto era stato stipulato nei soli confronti del signor
[...]
, rilevato che invece nel giudizio sommario erano state evocate in CP_1
causa parti estranee al rapporto di comodato sottoscritto tra l'istante è il solo signor , disponeva il mutamento del rito ordinava il rilascio dell'im- CP_1
mobile e concedeva le parti i termini per il deposito delle memorie integrative fissando l'udienza di discussione al 26 Marzo 2024 .
La causa proseguiva senza espletamento di istruttoria orale, essendo causa di natura documentale e, a seguito di discussione ex art. 429 cpc all'udienza del
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3.2.2025, viene ora in decisione.
Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Esaminati gli atti, il rapporto giuridico che regola la fattispecie in esame di certo può essere ricondotto al comodato, così come peraltro allegato pacifi- camente dalle parti. L'art. 1803 c.c., prevede che il comodato sia un contratto essenzialmente gratuito: ovvero, realizza l'attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godi- mento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui.
La parte ricorrente ha documentato, producendo in giudizio il contratto di comodato sottoscritto con il giorno 9.12.1999 (reg.to a Controparte_1
Ponte San Pietro il giorno 13.12.1999 al n. 3570 Serie 3), e ha precisato che l'altra comodataria, signora era deceduta in data Persona_3
16.1.2010. Detto contratto di comodato è stato stipulato senza determinazio- ne di durata, con facoltà di recesso “ad nutum” in capo al comodante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c., con preavviso di almeno tre mesi e Pt_1
ha provveduto alla notifica – a mezzo Ufficiale Giudiziario - di diffida
[...]
volta al rilascio spontaneo dell'immobile ed arredi, diffida rimasta inevasa.
Il contratto di comodato si perfeziona con la mera consegna da parte del pro- prietario al comodatario del bene, sia esso mobile od immobile, affinché que- sti se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di resti- tuire la medesima cosa ricevuta.
É pacifico il principio secondo cui l'obbligazione principale assunta dal co- modatario consista nella custodia del bene con la diligenza del buon padre di famiglia e che si configuri un rapporto di esclusiva detenzione del bene, con l'obbligo di mantenerlo per l'uso stabilito fra le parti a pena di decadenza dal
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beneficio e, ai sensi dell'articolo 1810 c.c., con l'obbligo di restituirlo a sempli- ce richiesta del comodante quando le parti non abbiano pattuito un termine di scadenza.
La cessazione del vincolo viene dall'art. 1810 c.c. collegata esclusivamente alla volontà del comodante, la quale, potendo essere manifestata ad nutum, deter- mina come conseguenza che, una volta sciolto il contratto per iniziativa del comodante, il comodatario resta senz'altro obbligato alla restituzione imme- diata della cosa.
La figura del c.d. “precario” ovvero del “comodato precario”, come si è af- fermato, è caratterizzata, pertanto, dalla previsione che la scadenza della vali- dità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il qua- le può farla maturare ad nutum mediante richiesta di restituzione del bene.
A seguito di tale richiesta si determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto il vincolo contrattuale, per iniziativa unilaterale del co- modante, il comodatario, che rifiuti di restituire la cosa, viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne disporne in base ad altro rapporto diverso dal precario.
La Cassazione, secondo un costante orientamento, ha affermato il principio che è onere del comodatario invocare l'esistenza di un termine che impedisca lo scioglimento del contratto di fronte al recesso del comodante, che pretenda la restituzione dell'immobile a sua richiesta (tra le tante Cass. n. 8482/2001).
Per quanto riguarda la previsione sulla durata, in mancanza di particolari pre- scrizioni in tal senso, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione
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dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a tito- lo precario e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 c.c. (Cass. Civ. Sez. III, 25 giugno 2013, n.15877).
Ed ancora, in materia la Cassazione ha affermato che: “la figura del “precario” ovvero del “comodato precario” (ex art.1810 c.c) si caratterizza per la previ- sione che la scadenza della validità del vincolo dipende potestativamente dalla volontà del comodante, il quale può farla maturare “ad nutum” mediante ri- chiesta di restituzione del bene. Tale richiesta determina l'immediata cessazio- ne del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del como- dante il vincolo contrattuale il comodatario che rifiuti la restituzione della co- sa, viene ad assumere la posizione di detentore “sine titulo” e quindi abusivo del bene altrui” (tra le tante Cass. Civ. 6987/2000).
Nel caso di specie, il comodatario non ha fornito alcuna prova circa l'esistenza di un rapporto differente da quello precario che ha continuato a detenere sine titulo, sino all'avvenuto rilascio a mezzo di ufficiale giudiziario in data 9 set- tembre 2024, come da verbale di rilascio prodotto in atti.
Pertanto, in difetto di rilascio tempestivo, il rapporto deve considerarsi risolto ope iuris ex art. 1454, comma 3°, c.c. alla data del 91° giorno dalla notifica dell'atto stragiudiziale prodotto da parte ricorrente quale doc. 2 ovvero alla data del 3.8.2023.
Poiché è emerso in causa che il rilascio è avvenuto in data 9 settembre 2024 e che anche le altre occupanti dell'immobile non vi abitano più, del che è paci- fico il pieno possesso attuale dell'immobile oggetto di causa da parte della proprietà , va dichiarata cessata la materia del contendere sul diritto al rilascio
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del predetto immobile, con conferma della resa ordinanza provvisoria di rila- scio.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da D.M.
n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto della cessata materia del contendere sul rilascio e del venir meno del relativo capo di condanna:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cogni- zione innanzi al tribunale Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 Fase intro- duttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase decisionale, valore minimo:
€ 1.453,00 e così € 2.906,00 per compenso professionale, oltre Spese generali
( 15% sul compenso totale ) e spese anticipate per € 286,00 oltre a cpa e iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed ec- cezione, così provvede:
1. - dichiara risolto a far data dal 3 agosto 2023 il contratto di comoda- to precario intervenuto tra le parti, dando atto che è cessata la materia del contendere quanto al diritto al rilascio e confermando l'ordinanza provvisoria di rilascio del 30.11.2023;
2. - condanna il resistente alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €
2.552,00 oltre ad € 125,00 per spese borsuali, oltre 4% CPA e rimbor- so 15% spese generali, e iva se dovuta in misura di legge.
Così deciso in Bergamo in data 03/02/2025.
IL GIUDICE
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Dott.ssa Antonella Belgeri - GoP
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