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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. nr. 196/23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 15.7.2025 e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello n. 196/2023 R.G., alla quale sono state riunite la n.224/2023 RG e 233/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 1.7.2025
promossa da rappresentata e Parte_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio Pasquali e Sandro Pasquali del Foro di , giusto mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Pt_1 Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in , Via Cardinale Mazzarino n. 71 Pt_1 Appellante nel giudizio n. 196/23
in persona del suo legale rappresentante in carica, procuratore ad negotia, Controparte_1 Dott. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Controparte_2 legale dell'Avv. Mario Antonio Rossi in , Via Verdi n° 29, giusta procura spillata Pt_1 digitalmente all'atto di appello del 23.02.2023 Appellante nel giudizio n. 224/2023
in persona del Presidente p.t. della , Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in , via Pt_1 Leonardo Da Vinci n. 6,
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Appellante nel giudizio n.233/23 E
, e elettivamente Controparte_5 Parte_2 Parte_3 domiciliati in Vasto (Ch) P.zza L. V. Pudente 9, presso lo studio dell' Avv. Arnaldo Tascione che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Valentina Bozzelli, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado Appellati e ING. ING. ING. Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ARCH. non costituiti in primo grado Parte_4 Controparte_9 avverso la sentenza n. 811/2022 pubblicata il 7 dicembre 2022, resa nel giudizio RG 1593/2019 (cui sono stati riuniti i giudizi RG 1832/2017, 1835/2017, 1836/2017), non notificata CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Per parte appellante ( nel giudizio n. 196/23): “Voglia l'on. le Corte d'Appello Parte_1 di L'Aquila, Sezione Civile: Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 811/2022 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto: 1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città dell' in zona Pt_1 sismica di II categoria (zona a rischio sismico medio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, dichiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie domande attoree nei Controparte_10 confronti dell'ADSU; 1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651 c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall' circa la declassificazione sismica del Pt_1 comprensorio aquilano, ha posto a fondamento della propria decisione unicamente le risultanze della perizia redatta nel processo penale nei confronti dell' , estromessa sin dall'inizio dal Pt_1 giudizio penale, e per l'effetto annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo all' sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo penale, con ogni Pt_1 conseguenza;
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo (almeno il 50% ovvero la diversa percentuale ritenuta di giustizia) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto ai danneggiati, condannando al risarcimento i tecnici condannati in sede penale. 2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. Pt_1 2053 c.c., sia per l'intervenuta interruzione del nesso di causalità ad opera del sisma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la responsabilità ex art. 2053 c.c. pur in presenza di identica responsabilità già riconosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile. 3) Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e Pt_1 fondate su responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accertamento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condannati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via subordinata, la proprietaria dell'edificio. 4) Controparte_3 Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato Pt_1 dell'arch. sia per essere l' soggetto danneggiato, e non responsabile, CP_9 Pt_1 dall'operato dell'arch. sia per non essere l'incarico di collaudatore stato conferito CP_9 dall' ma dalla in applicazione della normativa regionale all'epoca Pt_1 Controparte_3 vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente ADSU, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito. Per l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. 5) In via subordinata, e dunque Pt_1 soltanto in caso di riconoscimento dell'an, rispetto al quantum indicato dal Tribunale, ridurre le somme riconosciute secondo quanto indicato in narrativa e dunque entro i limiti massimi già individuati in analoghi precedenti (euro 230.000 “attuali” in favore dei genitori ed euro 100.000
“attuali” in favore del fratello), dichiarando risarcibile soltanto la quota ritenuta conseguenza di responsabilità, e dichiarando invece non risarcibile dall' la quota che deve ritenersi Pt_1 imputabile alla “concausa sisma” (il 50% o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente, in subordine, , con conseguente riformulazione della minor somma imputabile Controparte_3 all' e con la specificazione che le somme eventualmente riconosciute devono essere Pt_1 considerate all'attualità, e che su di esse gli interessi dovranno essere calcolati secondo i principi pagina 3 di 26 4
stabiliti da SS.UU. 1712/95, ferma la corretta decurtazione delle somme liquidate a titolo di provvisionale in sede penale. 6) Riformare il capo della sentenza inerente alla AN riconosciuta in favore dell'ADSU “al netto” del risarcimento ottenuto dai tecnici condannati nonché quello inerente all'omessa condanna alla rifusione delle spese di lite in capo alla ed in favore dell'ADSU; per l'effetto, estendere la riconosciuta Controparte_11 AN da parte di ed in favore di all'intera somma Controparte_11 Pt_1 liquidata in favore degli attori in primo grado;
infine, condannare la Controparte_11 al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura di euro 18.000,00 oltre
[...] accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell' nei confronti della propria Assicurazione. Con vittoria di spese del Pt_1 doppio grado di giudizio e con ogni salvezza”. Per parte appellante ( nel giudizio n. 224/23): “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, CP_11 contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, di conseguenza, riformare la sentenza n° 811\2022 del Tribunale dell'Aquila, riconoscendo l'inoperatività della polizza fabbricati sottoscritta dall' con l' per tutti i motivi indicati nel presente appello (sia per la Pt_1 CP_11 responsabilità civile inclusa nella polizza fabbricati che per l'attività professionale dell'Arch.
, escludendo in ogni caso la responsabilità dell' per i danni derivanti dai lavori CP_9 Pt_1 di restauro e\o di ristrutturazione effettuati dai tecnici chiamati in causa, nonché liquidando proporzionalmente la quantificazione del danno operata dal Tribunale in funzione del diverso apporto causale delle varie concause riconosciute e, conseguentemente, condannando l' al Pt_1 rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa”
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per parte appellante ( nel giudizio 233/2023): “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_3 in accoglimento delle esposte tesi difensive, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 811/22 del Tribunale di L'Aquila, accertato e dichiarato - che sono spirati i termini di prescrizione dell'avversa azione risarcitoria;
- che il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma - che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabile unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto - che degli stessi si è chiesta la condanna in via principale, oltre che, subordinatamente, in via di regresso - che l'avverso diritto è comunque irrimediabilmente prescritto 1. escludere qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale 2. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di , Controparte_12 CP_6
e l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti
[...] Controparte_7 Controparte_9 dagli istanti 3. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso, escludere Pt_1 la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso; Subordinatamente alla denegata reiezione dell'eccepita prescrizione ed esclusione di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte:
4. accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della in relazione alla Controparte_3 percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
5. ridurre percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione riconoscendone il ruolo di nuda proprietaria dell'immobile, priva perciò degli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
6. ridimensionare, in ogni caso, la condanna prendendo a riferimento i minimi o, almeno, i medi tariffari delle tabelle di Milano, ed al totale così quantificato applicare le riduzioni percentuali relative alla accertata limitazione di responsabilità dell'Amministrazione nella causazione dell'evento;
7. prevedere l'attualizzazione delle somme;
8. compensare o almeno ridurre, in ogni caso, la condanna alle spese, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle avverse domande. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.” Per l'appellata (nel giudizio n. 196/23): “Si costituisce per l' il sottoscritto CP_11 CP_11 Avv. Mario Antonio Rossi: 1) Chiedendo il rigetto del 5° motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e diritto, CP_11 riservandosi di confutarlo per esteso in sede di conclusionale e replica;
2)Chiedendo che al presente appello venga riunito quello proposto dalla (n° 233\2023 RGC) Controparte_3 unitamente all'appello proposto dall' (n° 224\2023 RGC), trattandosi di appelli CP_11 interposti avverso la stessa sentenza (n° 811\2022 del Tribunale dell'Aquila);3)Riportandosi al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l'integrale accoglimento:4)Chiedendo, infine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni degli appelli, così come sopra riuniti. Per parti appellate e (nel giudizio n. Controparte_5 Parte_2 Parte_3 196/23): “ Si conclude per il rigetto degli appelli proposti da E , con Pt_1 Controparte_3 vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”. Per parte appellata (nel giudizio 224/2023): “Voglia l'on. le Corte d'Appello di L'Aquila, Pt_1 Sezione Civile, previa riunione del presente procedimento a quello rubricato al RG 196/2023 di codesta stessa Corte, rigettare l'appello proposto da Con vittoria Controparte_11 di spese del presente grado di giudizio”.
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Parte appellata all'udienza del 25/06/2025 ha rinunciato al proprio atto di appello CP_11 e così conclude “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in relazione all'appello dell' così come sopra rinunciato, dichiarare la cessazione della materia del contendere, CP_11 compensando integralmente ovvero parzialmente le spese giudiziali tra le parti;
mentre in relazione all'appello dell' si chiede il rigetto del quinto motivo di appello dell' , Pt_1 Pt_1 riguardante l' con integrale compensazione delle relative spese legali CP_11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1-Il giudizio definito con la sentenza qui appellata è stato introdotto da Controparte_5 e rispettivamente, nella qualità di madre, padre e fratello Parte_2 Parte_3 di nei confronti della , dell' Parte_5 Controparte_3 Controparte_13
, di e
[...] Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 al fine di ottenere la condanna delle convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, oltre a rivalutazione ed interessi legali, subìti a seguito del crollo dell'edificio (denominato “ ) dove alloggiava la propria congiunta, in occasione del noto Controparte_10 sisma che colpì la città di il 6 Aprile 2009 . Pt_1 1.1-Gli attori avevano esposto che:
-a seguito del disastroso sisma che colpì la città nella notte del 6 Aprile 2009 e del procedimento penale instauratosi per le vicende legate al crollo nella stessa notte, della a Controparte_10 carico, tra gli altri, dei convenuti Controparte_12 Controparte_7 CP_6 e questi ultimi sono stati dichiarati colpevoli, con sentenza di
[...] Controparte_9 condanna divenuta definitiva (sentenza Cass. Penale 6604/2017), per avere, a vario titolo, cagionato il crollo o cooperato a porre le condizioni del crollo di una porzione dell'ala nord dell'edificio in cui alloggiava;
Parte_5
- dalle perizie disposte in sede penale sarebbe emersa anche la responsabilità civile extracontrattuale della , ente proprietario dell'edificio e dell' in Controparte_3 Parte_1 qualità di gestore (in seguito alla concessione in gestione del proprietario) della “ CP_10
.
[...]
- risultando accertate le responsabilità per l'evento dannoso, gli attori adivano il Tribunale di L'Aquila al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito che ne sarebbe derivato, oltre a rivalutazione ed interessi legali. 1.2-Si costituivano la e l'ADSU contestando la domanda attorea e chiedendone Controparte_3 il rigetto. Eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di risarcimento del danno ex adverso azionato, nel merito contestavano le responsabilità ad essi imputate, sottolineando la legittimità del proprio operato e chiedendo che venisse riconosciuto il sisma quale causa di forza maggiore. Chiedevano che fosse negata la risarcibilità dei danni lamentati dalle parti attrici, sia in ordine alla prova della loro sussistenza, sia con riguardo al loro ammontare.
chiamava in garanzia il proprio assicuratore l' che si costituiva in giudizio Pt_1 CP_11 eccependo la propria estraneità ai fatti. Instaurato il contraddittorio è stata espletata l'istruzione probatoria di natura strettamente documentale. 1.3-Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila ha deciso come da dispositivo che di seguito si trascrive: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la , Controparte_3 l' , Parte_1 Controparte_12
, e , in solido tra loro, al Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 risarcimento dei danni in favore degli attori e dunque al pagamento delle seguenti somme: pagina 6 di 26 7
- €300.000,00 in favore di Parte_2
- € 300.000,00 in favore di Controparte_5
- € 200.000,00 in favore di Parte_3 oltre agli interessi legali e rivalutazione al 6.04.2009 e fino al soddisfo. Alle somme così indicate andranno decurtate quelle già liquidate in favore degli attori, quali provvisionale, nella sentenza n. 38/2013 GUP L'Aquila, che ammontano ad € 100.000,00 ciascuno in favore dei genitori e ed € 50.000,00 in favore del fratello Parte_2 Controparte_5 Parte_3
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dall' Parte_1
nei confronti dei convenuti chiamati
[...] Controparte_12 CP_7
, e e, per l'effetto, condanna detti convenuti, in
[...] Controparte_6 Controparte_9 solido tra loro a rifondere all' , il 40% delle Parte_1 somme da quest'ultima dovute agli attori in forza della presente sentenza;
- Condanna a tenere indenne l Controparte_14 Parte_1
, delle somme da questa dovute in base alla presente sentenza, al netto del
[...] risarcimento ottenuto da , Controparte_12 Controparte_7 CP_6 e e dalla condanna di questi al pagamento, sempre in favore di
[...] Controparte_9
, delle spese di lite. Pt_1
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla nei confronti dei Controparte_3 convenuti chiamati , , e CP_12 Controparte_7 Controparte_6 CP_9
e, per l'effetto, condanna detti convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla
[...] CP_3 il 40% delle somme da quest'ultima dovute agli attori in forza della presente
[...] sentenza;
- Condanna la , l' , Controparte_3 Parte_1
, , e , in Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti degli attori che si liquidano in € 45.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% Cap e Iva se dovuta e spese di iscrizione a ruolo e notifica per Euro 598,20 con distrazione in favore degli Avv.ti Arnaldo Tascione e Valentina Bozzelli
- Condanna , , e Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 CP_9
, in solido tra loro, alla refusione del 40% delle spese di giudizio nei confronti della
[...]
e di che liquida nella somma complessiva di € 18.000,00 ciascuno Controparte_3 Pt_1 oltre spese generali 15 e Iva e Cap come per legge. Le ragioni della decisione, con cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, esplicitate nella relativa motivazione, possono essere così compendiate: 1.3.1-Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute e , ha osservato preliminarmente che l'accertamento compiuto in sede Controparte_3 Pt_1 penale non fosse opponibile ex art.651 c.p.p. ai convenuti ( e ) diversi Controparte_3 Pt_1 dagli imputati, già citati nel processo penale in qualità di responsabili civili e tuttavia poi estromessi ex art.87 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato. Dopo aver osservato che, pur non potendosi estendere l'efficacia vincolante del giudicato penale ai responsabili civili (tra cui le convenute), era tuttavia possibile utilizzare prove e mezzi istruttori formulati nel procedimento penale, riteneva quell'Ufficio di primo grado conseguibile
[... comunque l'affermazione della responsabilità dei due Enti convenuti ai sensi dell'art.2053 c.c. “ in quanto proprietaria dello stabile e l'ADSU in quanto usuaria dello stesso, con obbligo di CP_15 manutenzione ordinaria e straordinaria”; ciò in quanto non era stata raggiunta in giudizio la prova liberatoria circa il fatto che il crollo non fosse dipeso da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Sotto lo stesso profilo riteneva quel Giudice irrilevante ai fini de quibus, stante il carattere oggettivo di responsabilità dell'ente, la assoluzione in sede penale dei vertici dell' . Pt_1
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Assumeva ancora sussistente il Giudice di prime cure in capo all' una responsabilità ex art. Pt_1 2049 c.c. “per l'operato del proprio dipendente e collaudatore , individuando “tra CP_9 l'Ente e il tecnico un rapporto di servizio, avendo quest'ultimo, tra le diverse cariche ricoperte in seno all'ente, agito quale presidente della commissione di collaudo”. Il Tribunale poi nel proprio percorso motivazionale escludeva ogni profilo di eccezionalità del sisma avvenuto il 6.04.2009 tale da rendere l'evento imprevedibile: “come esposto dal perito in sede penale, la scossa, pur caratterizzata da indubbia violenza, non può essere considerata anomale, avendo riguardo alla notoria pericolosità sismica del territorio aquilano, riconosciuta si dai tempi risalenti, anche a livello normativo. Per tali motivi l'evento sismico in questione, pur potendo essere considerato raro, non presenta di certo i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità”. In merito ai danni risarcibili, il Tribunale rilevava che lo stretto legame parentale tra gli attori e la deceduta consentiva di ritenere in assenza di indici contrastanti, Parte_5 presuntivamente provato il danno non patrimoniale, inteso quale danno morale e danno esistenziale da perdita di un prossimo congiunto, liquidandolo come da richiamato dispositivo. Il Giudice di prima istanza, invece, riteneva non accoglibili le ulteriori richieste di danni non patrimoniali lamentati dagli attori per il pregiudizio subito alla propria salute quale conseguenza della morte del congiunto di cui non solo non è stata fornita alcuna prova di specifica patologia conseguente al tragico evento ma non è stata offerta a sostegno alcuna documentazione idonea
.Allo stesso modo venivano rigettate le richieste risarcitorie in punto di danno patrimoniale per carenza di prova. Riguardo poi alla domanda formulata in via subordinata dalla (e dall'ADSU) Controparte_3 nei confronti dei tecnici Pace, Rossicone, Centofanti, il Tribunale osservava come le CP_9 cause del crollo fossero da imputare prevalentemente a condotte riconducibili ai medesimi, con conseguente riparto di responsabilità, in ragione dell'apporto causale al crollo, nella misura del 60% a carico di e ADSU, e del 40% a carico dei tecnici, e ne statuiva pertanto CP_3 l'accoglimento. Il Tribunale accoglieva infine la domanda di AN svolta dall' dei confronti della Pt_1 sulla base del contratto riconosciuto efficace al momento dei fatti, di cui alla polizza n. CP_11 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la R.C. verso terzi derivante sia dall'attività di gestione del pensionato di via XX Settembre, sia dalla proprietà dei Controparte_10 fabbricati ad uso di tale attività, non potendo trovare applicazione le condizioni generali di assicurazione (derogate dal contenuto della garanzia specificato nella descrizione del rischio e dall'art. 26 delle condizioni speciali di polizza), né rilevando la mancata estensione agli “eventi sismici”, trattandosi di assicurazione R.C.T., ossia riguardante i danni che l'assicurato cagiona a terzi” .
2.La sentenza è stata impugnata, con richiesta di integrale riforma, da da Parte_1
e da con distinti atti di appello, rispettivamente iscritti a ruolo Controparte_3 Controparte_11 con i nrr. 196/23, 224/23 e n.233/23, procedimenti poi riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., con provvedimento di questa Corte del 11/10/23, per i motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
2.1. L' ha proposto appello (R.G.196/23) ripercorrendo, preliminarmente, le articolate Pt_1 vicende del procedimento penale che aveva escluso la responsabilità dell' per i lavori per Pt_1 cui i professionisti erano stati condannati – non rientrando gli stessi all'interno delle competenze che la legge attribuisce all' , ed articolando 'l'impugnativa in cinque motivi sintetizzabili Pt_1 come segue:
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a) Eccezionalità, imprevedibilità del sisma. Il sisma avrebbe dovuto essere considerato quale evento eccezionale ed imprevedibile, come tale incidente sull'evento crollo quale caso fortuito o forza maggiore idoneo ad elidere e/o attenuare la responsabilità attribuita all' : la Pt_1 doglianza fa leva, essenzialmente, sul costante inserimento normativo del Controparte_16 tra le zone sismiche di II categoria, cioè “asismicità media” che avrebbe reso imprevedibile un terremoto di violenza pari a quella registrata il 6/4/2009 (Mw = 6.3). b) Violazione dell'art 651 c.p.p. Il Tribunale ha operato, inoltre, in violazione dell'art 651 c.p.p. utilizzando “le risultanze e i documenti del processo penale” dal quale l' era stato Pt_1 estromesso, per imputare il crollo “in via esclusiva a responsabilità professionali (come nel caso dei tecnici condannati) o a responsabilità oggettiva (come nel caso dell' )”, tralasciando di Pt_1 considerare la forza del sisma nella gradazione delle responsabilità e nell'individuazione delle concause del crollo. c) Incidenza quantomeno concausale del sisma nel crollo. Infine, secondo l'appellante, la stessa perizia della prof.ssa avrebbe dovuto condurre ad ascrivere efficacia causale Per_1 assolutamente prevalente al sisma e, conseguentemente, a ridurre corrispondentemente (“di almeno il 50%”) le responsabilità risarcitoria derivanti dalle ulteriori concause;
CP_1 d) Assenza di responsabilità ai sensi dell'art 2053 c.c. L'appellante, che non contesta né Pt_1 l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione del proprio diritto di uso gratuito dell'edificio parzialmente crollato come diritto reale di godimento, lamenta che la propria condanna solidale con la proprietaria del bene sarebbe ingiusta (poiché il CP_3 predetto ente conservava il dovere di vigilanza sulla gestione del bene e quello di trasferimento delle risorse necessarie per la sua manutenzione anche straordinaria, entrambi imposti dalla stessa LR 91/1994) e comunque erronea, non potendo trovare applicazione la responsabilità oggettiva sancita dalla norma nei confronti di entrambi i titolari di diritti reali sul bene, ma dovendo invece riconoscersi carattere esclusivo alla responsabilità del proprietario ed alternativo a quella del titolare di altro diritto reale di godimento, la quale potrebbe venire in considerazione solo “in caso di mancanza di responsabilità del proprietario”. In ogni caso, secondo l'appellante, ove anche le due responsabilità potessero concorrere, esse dovrebbero essere graduate, con conseguente limitazione a non più di “un quarto dell'intero” di quella gravante sul titolare del solo diritto reale di godimento. Inoltre, anche con riferimento all'art. 2053 c.c. l'appellante ripropone la tesi della efficacia causale esclusiva del terremoto, quale caso fortuito o forza maggiore che, secondo costante giurisprudenza, libera dalla responsabilità ivi prevista il proprietario e/o il titolare di un diritto reale di godimento;
e) Sulla responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato dell'arch. Pt_1 CP_9 A parere dell'appellante il Tribunale ha, inoltre, erroneamente riconosciuto la responsabilità in capo all' ex art 2049 c.c. per l'operato del proprio dipendente e collaudatore Arch. Pt_1
omettendo di accogliere le deduzioni della difesa della medesima Azienda- odierna CP_9 appellante - tese ad evidenziare che la stessa non aveva mai affermato che Parte_6 l'incarico di presiedere la Commissione di Collaudo fu conferito dall' ( in relazione alla Pt_1 quale vi è una carenza di prova), che la nomina venne effettuata dalla e, Controparte_3 soprattutto, che il suindicato tecnico commise il fatto non in qualità di dipendente , ma Pt_1 nell'ambito di un rapporto distinto, autonomo e separatamente retribuito quale quello di Presidente di Commissione di Collaudo. f) Sulla quantificazione delle somme riconosciute a parte attrice. Sul terremoto quale concausa del crollo. Difetto di motivazione e comunque necessità di riduzione. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione dei danni risarcibili e immotivatamente non avrebbe operato alcuna riduzione in considerazione del terremoto quale concausa del crollo. pagina 9 di 26 10
In tal senso, secondo l'ADSU, il Tribunale quantificando il danno subìto dagli attori, “avrebbe dovuto dichiarare risarcibile dai convenuti soltanto la quota ritenuta conseguenza delle loro responsabilità, dichiarando al contempo non risarcibile la quota che deve ritenersi invece imputabile al sisma”. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato non specificando se le somme liquidate dovevano intendersi già rivalutate all'attualità e quindi il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi doveva essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento, secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiuste locupletazioni. Inoltre, il giudice di prime cure nonostante abbia inteso far riferimento nella liquidazione alle Tabelle di Roma non si è attenuto ai parametri dalle stesse disposti effettuando una liquidazione definita “equa”. g) Sulla condanna di a tenere indenne l' “al netto del risarcimento ottenuto” CP_11 Pt_1 dai tecnici condannati e sulla omessa condanna al pagamento delle spese di lite della
[...] in favore dell' Controparte_11 Parte_1 Secondo parte appellante il Tribunale non avrebbe considerato che la AN debba coprire per intero e senza condizioni, entro i limiti di massimale, e pertanto la sarebbe dovuta essere CP_18 condannata per l'intera somma dovuta e anche in ordine alle spese di lite.
2.2. Avverso la medesima sentenza è stato proposto altro appello dalla (R.G Controparte_3 233/ 23) le cui censure, in gran parte sovrapponibili a quelle articolate dall'ADSU possono essere così compendiate: a) Con primo motivo anche la Abruzzo censura la sentenza gravata per non aver CP_3 considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, tale da interrompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento o, in subordine, da ridurre l'entità dell'obbligazione risarcitoria ascritta alle convenute;
In tal senso l'appellante evidenzia la eccezionalità ed imprevedibilità del sisma, ritenendo il terremoto del 6 aprile 2009 come “vis maior” o “casus forutitus”, tale da escludere ogni e qualsiasi altra responsabilità in ordine al crollo dell'edificio Controparte_10 Sostiene, infatti che, anche all'esito degli studi condotti sui movimenti tellurici, una sollecitazione di grado 6.3, è ben al di sopra della media dei terremoti registrati e dunque deve essere definita eccezionale e, quindi, ritenuta causa principale del fatto di danno. b) Con secondo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui viene ritenuta la responsabilità ex art.2053 c.c. dell' e della in via integrale e solidale. Pt_1 Controparte_3 Rileva parte appellante che la fosse nuda proprietaria dell'immobile e che Controparte_3 gravavano solo sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso. Pt_1 Secondo la dunque, la responsabilità dell'accaduto andava addossata solo Controparte_3 all' , ovvero, quella della , nuda proprietaria, ridotta proporzionalmente. Pt_1 Controparte_3 c) Con terzo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui non tiene conto del concorso di cause umane e cause naturali nella produzione dell'evento. d) Con quarto motivo anche la lamenta la quantificazione delle somme Controparte_3 riconosciute a titolo risarcitorio senza tener conto del terremoto quale concausa del crollo. Chiedeva in tal senso l'appellante di escludere la responsabilità della in Controparte_3 relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
2.3. Ulteriore appello è stato proposto dalla che si articola in motivi sintetizzabili Controparte_11 come segue:
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a) In primo luogo l'appellante lamenta l'inoperatività della polizza sottoscritta (polizza n. 122.722281.75), in quanto essa non riguarderebbe le “attività professionali” e non conterrebbe la
“copertura degli eventi sismici”. Il riconoscimento di operatività della polizza operato dal Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata sottoscrizione (e del mancato pagamento del relativo maggior premio) della condizione particolare di copertura degli “eventi sismici” e della “attività professionale” dell' e della conseguente applicabilità dell'art. 3 lett. n) delle condizioni generali di Pt_1 assicurazione che esclude dalla copertura i “danni derivati a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” (peraltro, anche la sottoscrizione della clausola “eventi sismici” avrebbe esteso esclusivamente la copertura dei danni a cose e non anche a persone, in ragione della “politica aziendale dell' ). CP_11 L'appellante sottolinea in sintesi l'esplicita esclusione dal rischio assicurato della “attività professionale” e l'omessa estensione dell'assicurazione agli “eventi sismici”. b) Espone altresì la che tale polizza conterrebbe il massimale a 2.000.000,00 (due milioni) CP_18 di euro per sinistro e per persona lesa. c) Lamenta che del tutto erroneamente e illegittimamente il Tribunale dell'Aquila avrebbe riconosciuto la responsabilità civile dell' "in quanto usuaria del predetto Controparte_19 (edificio) ex art. 16, 2° comma, L.R. n° 91\94" e perché il potere di godimento attribuito all' con disposizione di legge, peraltro con esplicito obbligo di manutenzione ordinaria e Pt_1 straordinaria, impone di estendere anche a tale ente la predetta responsabilità. Si duole dell'erronea ed illegittima individuazione e qualificazione degli interventi effettuati dai tecnici chiamati in causa come manutenzione (in generale) e manutenzione straordinaria (in particolare), anziché come restauro e risanamento conservativo e\o ristrutturazione edilizia d) Con quarto motivo di gravame sostiene che il Tribunale dell'Aquila, dopo avere riconosciuto che la sia crollata per una serie di concause concomitanti, di cui due Controparte_10 prevalenti (i gravi vizi strutturali dovuti all'Ing. e la notevole forza del terremoto) e una Per_2 meramente aggravante (i lavori effettuati dai tecnici chiamati in causa), non ne ha tratto le dovute conseguenze giuridiche in ordine alla relativa ripartizione di natura percentuale tra le stesse concause ai fini della quantificazione pro quota del danno ai sensi degli art. 2055 e 1227, c.c., e del principio di causalità.
2.4. e costituitisi in giudizio, hanno resistito Controparte_5 Parte_2 CP_20 alle iniziative impugnatorie sopra esposte Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 1.7.2025 , questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
3.Va preliminarmente esaminata la doglianza dell' , che sostiene che l'utilizzazione, in Pt_1 funzione probatoria, delle perizie e consulenze tecniche (ed in particolare della perizia della prof.ssa espletata in incidente probatorio) formate nel procedimento penale integri Per_1
“violazione dell'art. 651 c.p.p.”. Il motivo è palesemente infondato, giacché l'art. 651 c.p.p. osta alla diretta vincolatività – nei limiti ivi delineati – del giudicato penale nei confronti dei soggetti (per quanto qui rileva i responsabili civili, pur inizialmente ivi citati, ma poi esclusi in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato) non posti in grado di partecipare al processo penale, ma non impedisce affatto che nel giudizio civile possano essere utilizzate prove formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzione dei relativi supporti documentali (verbali di causa, relazioni consulenziali e simili), come è nella specie avvenuto.
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3.1. Ed invero, l'inutilizzabilità delle prove prevista in ambito penale ex art 191 cpp, non rileva anche in ambito civile, in quanto in quest'ultimo ambito le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo ed anche in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (si vedano, ad esempio, Cass. 8459/2020; ord. 5947/2023, quest'ultima concernente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
3.1.1. Tanto più deve ammettersi la possibilità di utilizzare per la formazione del libero convincimento del giudice civile prove legittimamente assunte in un processo penale (pur definito con sentenza non vincolante in sede civile), come da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza ricordata dalla sentenza qui impugnata (cui può aggiungersi Cass. ord. 12164/2021, confermativa del principio per cui “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico”).
3.1.2. Nel caso che ci occupa, inoltre, la perizia espletata dalla prof.ssa (con l'ausilio di Per_1 numerosi ulteriori esperti) si è svolta nel contraddittorio anche dei responsabili civili (tra i quali la e l' non ancora estromessi all'epoca di svolgimento Controparte_3 Parte_1 dell'incidente probatorio, come risulta dall'elenco contenuto a pag. V della parte I della relazione di perizia, ove sono indicati i responsabili civili che, con i relativi difensori e consulenti di parte, hanno partecipato a quell'incombente istruttorio.
3.1.3. Con riferimento alle parti del presente giudizio rimaste estranee all'incidente probatorio svolto in sede penale, sembra pertinente richiamare il principio, affermato in relazione alla analoga fattispecie di un procedimento di ATP svoltosi tra solo alcune delle parti del successivo giudizio di merito, secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. 8496/2023).
3.2. Esclusa la violazione dell'art. 651 c.p.p. lamentata dall' , deve constatarsi che alcuna Pt_1 seria censura o osservazione critica concernente i dati esposti e le valutazioni espresse nella ampiamente documentata e convincentemente motivata relazione elaborata dalla prof. è Per_1 stata mossa dall' o dalla (e tanto meno dall'ulteriore appellante), sicché Pt_1 Controparte_3 da quei dati e da quelle valutazioni non può prescindersi ai fini della decisione.
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4. Da essi si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il terremoto del 6/4/2009 non può affatto ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della di via XX Settembre ed alle sue Controparte_10 conseguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si vedano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in particolare, Per_1 pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati). Nella specie, il territorio aquilano è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del 1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensità del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, addirittura più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (intermedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo fenomeno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali “spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
4.1. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi) è sufficiente constatare che la classificazione del territorio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costruzione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire livelli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
4.1.1. In ordine alla censura riguardante il contributo causale del sisma al crollo parziale della la perizia ha affermato in modo netto che la scossa di terremoto Controparte_10 Per_1 verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965” (si rimanda, per maggiori dettagli, a pag. 266 ss. della relazione di perizia), sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fenomeni di crollo come quello verificatosi”. Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipologia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
4.2. Anche per tale motivo la perizia in esame ha individuato, quale “causa principale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della in occasione dell'evento sismico del 6 Controparte_10 aprile 2009 […] l'insufficiente resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provocato il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti “sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella zona di collegamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presenza della parete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risanamento conservativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state condannate in via definitiva in sede penale.
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4.3. La conclusione cui è pervenuta la perizia è che “il sisma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può concludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della Controparte_10 indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
5. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio ed alla conseguente morte di dà ragione (in uno con la Parte_5 parimenti accertata rilevanza eziologica prevalente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti manutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta - con riferimento alla domanda proposta dai danneggiati nei confronti delle originarie convenute - nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. e della affermazione della attribuibilità ad entrambe le convenute in solido della responsabilità oggettiva (non superata dalla prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare caso fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concetto rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) dell'edificio di proprietà dell'una (la cui esso venne trasferito Controparte_3 dall' a norma dell'art. 28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale Controparte_21 l'altra (l'ADSU) era, all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il 24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha qualificato quale diritto reale di godimento.
5.1. Va, intanto, preso atto che le doglianze formulate sul punto dalle appellanti non contestano – quanto meno con la specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. - né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione dei propri diritti sull'edificio parzialmente crollato come diritti reali. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (peraltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'ADSU, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sentenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un contenuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - attribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso 'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di natura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel nostro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra ADSU ed immobili destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR 1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994 attribuisce ora “in proprietà” alle
“i beni immobili appartenenti al patrimonio della già in uso alle Pt_1 CP_3 Pt_1 medesime”).
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5.2. Gli appelli, invero, mirano a sostenere (oltre che – ma si è già visto infondatamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costituiti dal sisma), con prospettive di riforma reciprocamente opposte, la non applicabilità contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053 c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsabilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessarie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti costruttivi/ristrutturativi piuttosto che manutentivi (in tal senso sembrando doversi intendere l'altrimenti incomprensibile –nell'ottica della responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. - distinzione tra manutenzione e ristrutturazione prospettata dagli appelli e . Pt_1 CP_11 5.2.1. Per affermare la infondatezza della prima censura ci si può limitare a ricordare che la giurisprudenza di legittimità, avendo dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento (nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: si veda, in proposito, Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad “altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina “opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verificandosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
5.3. Va, poi, osservato (rinviando a quanto si dirà più avanti in ordine alla anche ulteriore rilevanza dell'art. 2055 c.c. appena ricordato) che l'eventuale graduazione della responsabilità oggettiva (la quale prescinde da condotte colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene - oltre a non potere operare nei confronti della danneggiata (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rapporti interni tra obbligati solidali – postula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attribuibilità della sua rovina ai titolari dei diversi diritti reali sulla stessa.
5.3.1. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e (artt. 14, 16, 17, 33 LR CP_3 Pt_1 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di gestione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Casa dello Studente, conservando però alla un generale potere di CP_3 vigilanza – anche ispettiva – sulla amministrazione e sulla attività delle Aziende, un obbligo di trasferimento a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “risorse finanziarie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta come gli errori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente Per_1 fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili mediante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei molteplici “interventi che hanno CP_1 interessato la dal 1980 al 2008”. Sicché, sia la proprietaria sin dal CP_10 CP_3 1982, sia l'ADSU, usuaria sin dal 1994, avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manutenzione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situazione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale strutturale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvisa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
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5.3.1.1. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata responsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul bene all'epoca della sua rovina - la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dalle appellanti (l'una proprietaria del bene da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materiale e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambe in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insicurezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. di cui si dirà e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
6. A conclusione ed integrazione di quanto fino ad ora osservato, si deve precisare e ribadire che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbero desumerne le appellanti, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante ai danneggiati e posto dalla sentenza a carico solidale delle convenute oggi appellanti (nonché dei chiamati già definitivamente condannati in sede penale – anche al risarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e non appellanti, neanche incidentalmente, in questa sede).
6.1. E', infatti, noto (ancorché obliterato dalle appellanti) che, alla luce degli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile) la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte d'appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già visto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che deve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile (o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento dannoso) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendosi, in tal caso, operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, tra le più recenti, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
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7. Si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio, possa solo genericamente affermarsi che il sisma ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio il quale, tuttavia, non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno distruttive) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno assunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive successive, culminate CP_1 nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento progettato e diretto da e e collaudato dalla commissione presieduta da Non è dunque CP_7 CP_6 CP_9 possibile determinare e quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteristiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come concretamente verificatosi.
7.1. Anche in riferimento alle specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva variamente invocate dall'attore in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fattori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia possibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, mentre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227 c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. fortuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche le appellanti prospettano la ravvisabilità di condotte siffatte attribuibili.
7.2. Riguardo, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed in particolare a CP_1 quelle – omissive e commissive – poste in essere da e CP_7 CP_22 CP_9 anch'esse, come si desume in modo chiaro dalla perizia hanno assunto una efficienza Per_1 meramente concorrente ed inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determinare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui prevalente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio.
7.3. Neppure queste sono pertanto idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo normativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato dotato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza ricordata dall'appellante ADSU), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato derivante da tale norma. Rispetto al danneggiato, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevoli o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1 c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo responsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole responsabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando come regola residuale quella della pari responsabilità dei medesimi (comma 3).
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7.3.1. Da questo quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato anche recentemente sia il principio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato
“il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, restando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord. 25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (Cass. 5475/2023).
7.3.2 Correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difetti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e commissive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al risarcimento integrale in favore dei danneggiati ed ha poi - nel ritenere inammissibili per mancata prova dell'avvenuto pagamento quelle che ha qualificato come azioni di regresso esercitate dalle convenute nei confronti dei chiamati in causa e nel pronunciarsi, contestualmente, sulle richieste di graduazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso – addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso al 40 % di responsabilità a carico di tutti i tecnici incaricati nella progettazione della (a Controparte_10 fronte del restante 60% che, in quanto dipendente dalle carenze progettuali iniziali, ma anche alle carenze manutentive protrattesi per circa due decenni, è stato addebitato alle convenute oggi appellanti) appare del tutto adeguato rispetto alla limitata rilevanza eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggravato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano, ai titolari di diritti reali sull'immobile.
8. Il terzo motivo di gravame dell'ADSU concernente la responsabilità di resta CP_9 assorbito poiché, confermata la responsabilità oggettiva della predetta azienda ai sensi dell'art 2053 c.c., è irrilevante se essa debba anche rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art 2049 c.c.
9. Sulle infondate doglianze dell' e della relative alla riduzione del Pt_1 Controparte_3 risarcimento, tenuto conto della quota di responsabilità che deve imputarsi al sisma quale causa naturale, è sufficiente richiamare quanto già esposto innanzi. (v. Paragrafo 6).
10. Nel quarto motivo ADSU in ordine al quantum riconosciuto a parte attrice, censura la pronuncia laddove il Tribunale non ha specificato che le somme erano da intendersi già rivalutate all'attualità e che il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. 10.1 La doglianza è fondata pagina 18 di 26 19
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). 102. Sempre in ordine alla quantificazione dei danni si duole del ragionamento del giudice Pt_1 di prima istanza che nel procedere alla relativa liquidazione, ha utilizzato impropriamente le Tabelle di Roma, “disancorandosi dalla loro oggettività e facendo prevalere una sua personale valutazione, espressa con frasi di stile prive di qualsivoglia concreto riferimento motivazionale” utilizzando un criterio non intellegibile discostandosi da precedenti analoghi determinando in relazione ad essi una ingiustificata disparità di trattamento.
11.La doglianza è infondata.
12.Va, infatti, ribadito che la funzione delle tabelle predisposte dai Tribunale ( Milano, Roma o altri fori) non è normativa ma meramente orientativa. Esse costituiscono uno strumento tecnico di ausilio per il giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la cui quantificazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto del principio di equità ex art.1226 c.c. e degli artt.2056 e 2059 c.c. Nel caso di specie la valutazione del Giudice di prime cure sul punto appare immune da vizi logici e profili di censurabilità, avendo lo stesso richiamato i criteri delle tabelle considerandone parametri principali (età delle vittime, convivenza, intensità del vincolo affettivo, circostanze del fatto) e ha motivato puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto equo discostarsi in parte dai range numerici proposti. Tale motivazione, che evidenzia la personalizzazione del danno in base alle risultanze istruttorie, è coerente con la funzione delle tabelle come guida alla valutazione e non come vincolo aritmetico. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ( tra le tante Cass. Civ. sez III n.10579/2021) ha più volte chiarito che l'utilizzo delle tabelle non è obbligatorio nei termini rigidi indicati dall'appellante e che il giudice può discostarsene purchè ne dia adeguata motivazione. In tal senso non si ravvisa alcun vizio di violazione di legge né di omessa applicazione dei criteri tabellari atteso che la valutazione equitativa è stata effettuata in modo coerente , motivato e conforme ai principi consolidati. Ed ancora, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali nella quantificazione del risarcimento del danno parentale occorre procedere “non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.” (CASS. ORD. 6981/25). In tal senso le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, cui il giudice di primo grado si è attenuto, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima pagina 19 di 26 20
11. Occorre passare all'esame del primo e del secondo motivo dell'appello (R.g. CP_11 224/23) relativo all'operatività della polizza stipulata con , ritendo già assorbiti gli altri due Pt_1 ricalcanti le difese svolte da e . Pt_1 Controparte_3 alla luce delle prime sei sentenze di rigetto di questa Corte Controparte_11 sugli appelli relativi al crollo della da ultimo rinuncia al proprio appello e Controparte_10 chiede di dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'appello dell' nei confronti dell' . CP_11 Controparte_19 La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453). Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria, tanto evincendosi dal contenuto dell'atto dismissivo, in cui così ci si esprime : rinuncia espressamente al proprio appello nel suo complesso, rubricato con il n° 224\23 RGC e successivamente riunito al presente giudizio, e, quindi, rinuncia a tutti i motivi di appello ivi interposti, precisando, di conseguenza, le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in relazione all'appello dell' così come sopra rinunciato, dichiarare la cessazione della CP_11 materia del contendere, compensando integralmente ovvero parzialmente le spese giudiziali tra le parti;
mentre in relazione all'appello dell'ADSU si chiede il rigetto del quinto motivo di appello dell'ADSU, riguardante l' con integrale compensazione delle relative spese legali”. CP_11
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La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora, come richiesto dalla difesa delle compagnia, quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto non voluto, anche la sentenza di primo grado. Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia dle contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr. 873/24). Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021), n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di CP_11 primo grado nei confronti della stessa compagnia. L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello. Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza. Infine osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava disciplinava reclamo collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024). Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non possono che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, sia pure limitate alla fase studio, introduttiva e di trattazione, liquidabile ai minimi anche in assenza della istruttoria, e con esclusione della fase di discussione, avendo la parte rinunciato alla impugnazione in sede di pc.. Sotto tale profilo va oltretutto evidenziato come l'appello CP_18 interamente rinunciato, avesse tuttavia riguardato anche i capi decisori assunti dal giudice di prime cure con i quali era stata affermata la responsabilità della propria assistita e non a caso l'atto era stato notificato a tutte le controparti del giudizio di primo grado. è pertanto CP_18
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virtualmente soccombente, ai fini de quibus, nei confronti di tutte le parti risultanti vittoriose rispetto a quella parte di critica. Peraltro in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto – Pt_1 CP_11 incide anche l'esito della decisione sul capo di impugnazione sollevato invece proprio da e Pt_1 nei confronti della propria compagnia e su cui infra. Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_18 quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.). 11.1 Anche ADSU, come visto, aveva formulato motivi di appello nei confronti delle statuizioni involgenti il rapporto con la propria garante CP_11 Impugna in particolare il capo di sentenza che, pur contenente il riconoscimento dell'obbligo di AN a carico di ed in favore dell' , limita l'operatività Controparte_11 Pt_1 della stessa “al netto del risarcimento dalla stessa ADSU ottenuto da , Controparte_12
, e e dalla condanna di questi al Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 pagamento, sempre in favore di , delle spese di lite” . Pt_1 Secondo l'appellante, senza alcuna valida motivazione, in dispositivo il Tribunale ha riconosciuto la AN, come visto, soltanto “al netto” del risarcimento ottenuto dai tecnici condannati, laddove invece, si ritiene, la riconosciuta AN non debba soggiacere a tale limite, dovendo coprire per intero e senza condizioni – evidentemente entro i limiti di massimale, dai quali il caso di specie è ben lontano – l'intera somma che risulterà dovuta dall' in favore degli attori. Pt_1 Assume l'appellata la palese infondatezza del motivo, in quanto il Tribunale CP_11 territoriale avrebbe solo affermato una cosa ovvia in punto di diritto, avendo voluto sottintendendere che, nella ipotesi che l' ottenga il risarcimento dai quattro tecnici Pt_1 condannati (in tutto o in parte), la riconosciuta AN assicurativa vale solo per quella parte del credito, che non sia già soddisfatta dai suddetti danneggianti. La locuzione “al netto”, infatti, starebbe soltanto a specificare, nell'ipotesi di un risarcimento ottenuto dai suddetti tecnici (in tutto o in parte), l'ambito di operatività della AN dell'eventuale differenza risarcitoria. 11.1.1-Il motivo di appello è fondato. La decisione gravata infatti con l'utilizzo dell'espressione
“al netto” inserisce una limitazione quantitativa che invece non può essere fissata ex ante in sede di cognizione e di predisposizione del titolo. Il riconoscimento del diritto ad essere tenuto indenne, in sede di formazione del titolo, non può allora effettivamente soggiacere a predeterminabili limiti quantitativi ovvero a condizioni, dovendosi soddisfare in sede di cognizione il riconosciuto diritto alla garanzia di recupero per intero e senza condizioni – escluso il limite derivante dal massimale - dell'intera somma potenzialmente oggetto di liquidazione a carico dell' ed in favore dei creditori, salva nello specifico l'operatività di meccanismo Pt_1 limitativi, ove operanti, o recuperatori che l'assicurazione potrà eccepire o azionare in concreto. Nella fattispecie al vaglio del Collegio si verte in ipotesi di accoglimento della vera e propria azione di regresso, e non di rivalsa (in quanto è stata ritenuta dal giudice di prime cure Pt_1 direttamente corresponsabile nella causazione dell'evento), formulata da uno dei condebitori in solido nei confronti degli altri condebitori, all'esito anche della accertata graduazione delle rispettive colpe.
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L'azione di rivalsa infatti non va confusa con il diritto di regresso in senso stretto il quale presuppone l'adempimento di una obbligazione solidale da parte di uno dei condebitori per intero che, sulla base del medesimo titolo, si converte in obbligazione parziaria di regresso del soggetto che ha liberato i condebitori nei confronti dei condebitori restanti e non paganti. Ancora, il diritto di regresso (facilmente rinvenibile nell'ambito della responsabilità contrattuale, anche laddove il committente si avvalga, per lo svolgimento della propria attività contrattuale di soggetti terzi ex art. 1228 cc., i quali, per forza di cose, partecipano alla attuazione/estinzione della obbligazione contrattuale contratta dal debitore/committente) normalmente presuppone che ciascun soggetto, tanto in sede contrattuale ex artt. 1292 e 1298 cc. quanto in sede extracontrattuale ex art. 2055 cc., abbia concorso con le proprie condotte omissive o commissive alla produzione del danno. Il concorso cumulativo sotto il profilo causale omissivo o commissivo giustifica l'insorgenza di una obbligazione solidale che garantisce al condebitore liberante l'esercizio del diritto di regresso del quantum risarcitorio corrisposto in via integrale nei confronti condebitori/concorrenti causali ciascuno per la propria quota;
il diritto di regresso, pertanto, sorge in ragione della obbligazione solidale ed è esercitabile nei confronti degli altri coobbligati in solido. Ne discende che qualora al convenuto si addebiti una specifica corresponsabilità lo stesso potrà ottenere il regresso pro quota dagli altri corresponsabili dal momento che il loro contributo causale incide nella ricostruzione della causalità materiale prima e giuridica poi ai fini della verificazione del danno. Laddove, per contro, si assuma una responsabilità del convenuto nell'ambito di una sola posizione cd di garanzia, cosa che avviene normalmente nelle ipotesi in cui il danno cagionato viene addebitato in via puramente oggettiva potrà essere esperita "azione di rivalsa" da parte del convenuto nei confronti dei responsabili. Più precisamente, nell'ipotesi in cui la condotta del convenuto incida sotto il profilo causale, tanto da dar vita ad una obbligazione solidale nel senso più tecnico del termine, basata sull'effettivo apporto causale dei soggetti obbligati non vi sono ostacoli nell'applicazione della disciplina generale degli artt. 1298 e 2055 cc. (regresso in senso stretto) Nelle ipotesi in cui la condotta dei soggetti asseritamente responsabili abbia inciso in via esclusiva sulla verificazione dell'evento, fungendo, una volta ricostruita sia la causalità materiale sia quella giuridica, da unica fonte causativa dell'evento lesivo, appare perfino difficile parlare di "responsabilità solidale" effettiva. E' noto poi che la graduazione delle colpe può essere domandata anche in vista delle azioni di rivalsa o di regresso seppure non ancora esercitate (Cass., 20/12/2018, n. 32930, Cass., 25/07/2006, n. 16939, Cass., 05/10/2004, n. 19934). Tirando le fila del ragionamento sin qui articolato, può allora affermarsi come nella fattispecie al vaglio, ferma l'impossibilità di escludere la responsabilità diretta del convenuto, almeno per culpa in eligendo, dalla acquisizioni tecniche emerga il positivo accertamento che l'effettiva responsabilità debba essere ascritta secondo le percentuali già indicate dal giudice di prime cure. Già Cassazione civile sez. III, 20/11/2012, n.20322 e Cass. 31 maggio 2012, n. 8686 avevano allora chiarito come, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non sia riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerna l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 n. 3 c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
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Il Collegio condivide tale orientamento, oltretutto confermato anche dalla recente Sentenza n. 17656 del 20/06/2023, fondato sulle essenziali argomentazioni che seguono. a) E' evidente la violazione dell'art. 1917 cod. civ., secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto". b) La limitazione della garanzia assicurativa alla quota di responsabilità priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. c) L'istituto della surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, esercitando il diritto di regresso dell'assicurato ex art. 1299 o art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5883). 11.1.2- Lamenta ancora nel quinto motivo di appello avverso l'omessa Pt_1 CP_11 pronuncia da parte del giudice del primo grado del capo relativo alle spese di lite. Anche tale motivo è fondato. La domanda di garanzia formulata da è stata effettivamente accolta integralmente, salvo Pt_1 quella imprecisione terminologica di cui sopra, e il Tribunale ha omesso del tutto di stabilire consequenzialmente sulle spese di lite, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri rapporti giuridici dedotti in giudizio, in violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. Sul punto solo in sede di conclusionale di replica ha così esposto le proprie difese CP_11
“l'assicurata ha rifiutato del tutto immotivatamente e per ben due volte (la seconda volta nel novembre del 2023 dopo le prime sei sentenze di questa Ill.ma Corte) la messa a disposizione del massimale di polizza da parte della come documentato e argomentato negli altri appelli
CP_11 già decisi”. Secondo il Tribunale dell'Aquila sarebbe stato perfettamente a conoscenza
CP_11 della circostanza che l'ADSU, nel settembre del 2018, aveva rifiutato senza alcun motivo la messa a disposizione del massimale assicurativo da parte dell' costringendo quest'ultima a
CP_11 continuare un contenzioso, dal quale invece intendeva uscirne con il massimo dell'esborso. Vero è invece che in sede di comparsa di costituzione in appello, si era limitata a CP_18 chiedere il rigetto del 5° motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' poi invece come visto rinunciato, nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e
CP_11 diritto, riservandosi di confutarlo per esteso in sede di conclusionale e replica. A prescindere poi dalla verifica di tempestività delle allegazioni fattuali e probatorie addotte dalla difesa di sul punto, non può il Collegio non rilevare, in via assorbente rispetto ad
CP_11 ogni altra valutazione, come ancora in questa sede abbia impugnato la decisione di
CP_11 primo grado proprio contestando l'operatività della polizza, ponendosi quindi quale contraddittore principale rispetto al proprio assistito. Solo con la rinuncia all'atto di appello, deve darsi per definitivamente accertata, secondo i principi suesposti, l'operatività della garanzia. Quanto poi all'argomento sollevato dalla difesa di relativo ad una asserita identità delle
CP_11 difese, appare manifesto invece, in ragione della specificità del relativo rapporto assicurante – assicurato, come non sussistano neanche i presupposti per una diminuzione di quanto liquidabile in forza dei valori medi relativi a tutte le fasi maturate. Anche in parte qua pertanto il relativo capo deve essere riformato e va disposta la condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore del proprio assistito.
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Almeno in ragione della stessa richiesta di ADSU poi, e comunque procedendo questa Corte ad una nuova regolamentazione delle spese processuali anche del primo grado in relazione ad Pt_1 garantita da deve essere estesa la condanna al pagamento delle spese del giudizio di CP_18 primo grado ed in favore degli attori anche in capo ad , non essendosi questa limitata ad CP_18 opporre la propria attività difensiva nei confronti del chiamante, ma avendo contrastato gli stessi attori. 13.Le spese seguono ancora la soccombenza nel rapporto appellanti e – Parte_7 CP_18 appellati persone fisiche e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, nella versione oggi in vigore, tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali svolte (che hanno compreso anche la fase di trattazione) e degli esborsi documentati, dichiarate tuttavia parzialmente compensate in ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello ADSU. Devono invece essere compensate (per le stesse ragioni che hanno condotto alla analoga compensazione delle spese del primo grado) le spese del presente grado nel rapporto tra e Pt_1
nonché nel rapporto Controparte_3 CP_23 Nel rapporto – seguono la soccombenza, secondo quanto motivato sopra. CP_18 Pt_1 Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, negli atti, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. L'integrale rigetto dell'appello proposto dalla (non incidendo su tale Controparte_3 valutazione la tardiva richiesta – in conclusionale – di corretta attualizzazione delle somme) impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater drp 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'obbligazione di versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato. Analoga attestazione non può invece concernere l'appellante
, il cui gravame è stato, sia pure parzialmente, accolto, né, come visto avendo Pt_1 CP_18 questa rinunciato alla iniziativa impugnatoria.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede: 1) dichiara l'estinzione dell'impugnazione proposta da relativa al procedimento nr. CP_11 224/23 e per l'effetto accerta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente ai rapporti ivi dedotti tra cui quello di AN , salvo quanto CP_24 infra al punto 2) e quanto oltre sulle spese;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la parte
[...] della decisione di primo grado, decisoria del rapporto di AN , nella parte in CP_24 cui limita l'operatività della stessa “al netto del risarcimento dalla stessa ottenuto da Pt_1 [...]
, , e e dalla condanna Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 di questi al pagamento, sempre in favore di , delle spese di lite” ; Pt_1 3)in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza, revoca la statuizione del
[...] giudice di primo grado nella parte in cui liquida “oltre agli interessi legali e rivalutazione dal 06.04.2009 e fino al soddisfo”, restando regolato il diritto al risarcimento dei danneggiati come da parte motiva, da intendersi qui materialmente trascritta;
4) rigetta per il resto il suddetto appello ADSU e quello proposto dal;
Controparte_3
5) condanna gli appellanti ed in solido, al rimborso in favore degli appellati CP_3 CP_18
, e in solido delle Controparte_5 Parte_2 Parte_3 spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 25.000,00, nei limiti del minor importo di euro 15.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per CP_11 legge, con distrazione in favore degli avv.ti Avv.ti Arnaldo Tascione e Valentina Bozzelli;
6) dichiara compensate per un quarto le spese nel rapporto – appellati e condanna per il Pt_1 primo grado ADSU al pagamento in favore degli attori/appellati della somma di euro 598,20 per esborsi ed euro 45.000,00 per compensi professionali, relativamente al primo grado e 25.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Avv.ti Arnaldo Tascione e Valentina Bozzelli per il presente grado, qui liquidate per intero, e confermata e ribadita per il presente grado la statuizione che la condanna di è in solido Pt_1 con gli altri convenuti/appellanti ed in favore in solido degli attori /appellati; Con
7) condanna la a rimborsare alla Controparte_11 Parte_1
le spese del primo grado, riformata in parte qua la gravata
[...] decisione, pari ad euro 14.103,00 e del presente grado di giudizio, liquidate in ulteriori complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi;
8) condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo grado già CP_25 liquidate in sentenza in favore degli attori in solido tra loro ed in solido con gli altri convenuti ivi condannati;
9) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'
[...]
e la , tra la e Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 la spa Controparte_11 10) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di ulteriori importi a titolo di contributo unificato Controparte_3 pari a quelli già dovuti per l' appello interamente rigettato Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 15.7.2025 Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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R.G. nr. 196/23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio del 15.7.2025 e composta dai seguenti Magistrati: dott. Francesco Salvatore Filocamo Presidente dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello n. 196/2023 R.G., alla quale sono state riunite la n.224/2023 RG e 233/2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 1.7.2025
promossa da rappresentata e Parte_1 difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio Pasquali e Sandro Pasquali del Foro di , giusto mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo Pt_1 Studio Legale dell'avv. Fabio Pasquali, sito in , Via Cardinale Mazzarino n. 71 Pt_1 Appellante nel giudizio n. 196/23
in persona del suo legale rappresentante in carica, procuratore ad negotia, Controparte_1 Dott. rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Controparte_2 legale dell'Avv. Mario Antonio Rossi in , Via Verdi n° 29, giusta procura spillata Pt_1 digitalmente all'atto di appello del 23.02.2023 Appellante nel giudizio n. 224/2023
in persona del Presidente p.t. della , Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, rilasciata ai sensi della legge regionale n. 9 del 14.2.2000, in esecuzione della DGR n. 187 del 13/04/17, dagli Avv.ti Stefania Valeri e Alessia Frattale dell'Avvocatura Regionale con uffici siti in , via Pt_1 Leonardo Da Vinci n. 6,
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Appellante nel giudizio n.233/23 E
, e elettivamente Controparte_5 Parte_2 Parte_3 domiciliati in Vasto (Ch) P.zza L. V. Pudente 9, presso lo studio dell' Avv. Arnaldo Tascione che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Valentina Bozzelli, giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado Appellati e ING. ING. ING. Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ARCH. non costituiti in primo grado Parte_4 Controparte_9 avverso la sentenza n. 811/2022 pubblicata il 7 dicembre 2022, resa nel giudizio RG 1593/2019 (cui sono stati riuniti i giudizi RG 1832/2017, 1835/2017, 1836/2017), non notificata CONCLUSIONI DELLE PARTI
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Per parte appellante ( nel giudizio n. 196/23): “Voglia l'on. le Corte d'Appello Parte_1 di L'Aquila, Sezione Civile: Per le causali in narrativa, annullare e/o riformare in parte qua la sentenza n. 811/2022 del Tribunale di L'Aquila e per l'effetto, in accoglimento degli esposti motivi di fatto e di diritto: 1) Accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, costituisce caso fortuito e/o di forza maggiore, ed evento eccezionale ed imprevedibile, anche in considerazione della storica classificazione della città dell' in zona Pt_1 sismica di II categoria (zona a rischio sismico medio), e dunque idoneo all'interruzione del nesso di causalità; per l'effetto, dichiarare interrotto il nesso di causalità tra l'evento (il crollo della ed il danno, con conseguente rigetto delle originarie domande attoree nei Controparte_10 confronti dell'ADSU; 1.1) In via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 651 c.p.p., nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. commessa dal Tribunale, nel momento in cui, obliterando totalmente le ragioni e prove addotte dall' circa la declassificazione sismica del Pt_1 comprensorio aquilano, ha posto a fondamento della propria decisione unicamente le risultanze della perizia redatta nel processo penale nei confronti dell' , estromessa sin dall'inizio dal Pt_1 giudizio penale, e per l'effetto annullare tutti i capi di sentenza che riconoscono responsabilità in capo all' sulla base delle perizie e delle sentenze rese nel processo penale, con ogni Pt_1 conseguenza;
1.2) In via ancora subordinata, accertare e dichiarare che il sisma del 6 aprile 2009, ai fini civilistici e risarcitori, è stato concausa principale (o quantomeno rilevante) del crollo (almeno il 50% ovvero la diversa percentuale ritenuta di giustizia) la quantificazione del risarcimento eventualmente riconosciuto ai danneggiati, condannando al risarcimento i tecnici condannati in sede penale. 2) Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. Pt_1 2053 c.c., sia per l'intervenuta interruzione del nesso di causalità ad opera del sisma, da considerarsi evento integrante il caso fortuito e/o la forza maggiore;
sia per aver la sentenza impugnata illegittimamente esteso all'usuario la responsabilità ex art. 2053 c.c. pur in presenza di identica responsabilità già riconosciuta in capo al proprietario, con conseguente illegittima duplicazione del novero dei soggetti responsabili, la cui responsabilità è invece alternativa e non cumulabile. 3) Rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e Pt_1 fondate su responsabilità ex art. 2053 c.c. e dichiarare, in caso di accertamento di responsabilità nel crollo, interamente responsabili i soggetti condannati in via definitiva in sede penale, chiamati in garanzia, ovvero, in via subordinata, la proprietaria dell'edificio. 4) Controparte_3 Accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato Pt_1 dell'arch. sia per essere l' soggetto danneggiato, e non responsabile, CP_9 Pt_1 dall'operato dell'arch. sia per non essere l'incarico di collaudatore stato conferito CP_9 dall' ma dalla in applicazione della normativa regionale all'epoca Pt_1 Controparte_3 vigente;
sia per essere l'incarico di collaudatore estraneo ed autonomo rispetto a quello di dipendente ADSU, non soggetto ai poteri di direzione e sorveglianza dell'Azienda ed autonomamente retribuito. Per l'effetto, rigettare le originarie domande attoree formulate nei confronti dell' e fondate su responsabilità ex art. 2049 c.c. 5) In via subordinata, e dunque Pt_1 soltanto in caso di riconoscimento dell'an, rispetto al quantum indicato dal Tribunale, ridurre le somme riconosciute secondo quanto indicato in narrativa e dunque entro i limiti massimi già individuati in analoghi precedenti (euro 230.000 “attuali” in favore dei genitori ed euro 100.000
“attuali” in favore del fratello), dichiarando risarcibile soltanto la quota ritenuta conseguenza di responsabilità, e dichiarando invece non risarcibile dall' la quota che deve ritenersi Pt_1 imputabile alla “concausa sisma” (il 50% o la diversa percentuale ritenuta di giustizia) ovvero alle responsabilità di altri soggetti (tecnici condannati in via definitiva ed eventualmente, in subordine, , con conseguente riformulazione della minor somma imputabile Controparte_3 all' e con la specificazione che le somme eventualmente riconosciute devono essere Pt_1 considerate all'attualità, e che su di esse gli interessi dovranno essere calcolati secondo i principi pagina 3 di 26 4
stabiliti da SS.UU. 1712/95, ferma la corretta decurtazione delle somme liquidate a titolo di provvisionale in sede penale. 6) Riformare il capo della sentenza inerente alla AN riconosciuta in favore dell'ADSU “al netto” del risarcimento ottenuto dai tecnici condannati nonché quello inerente all'omessa condanna alla rifusione delle spese di lite in capo alla ed in favore dell'ADSU; per l'effetto, estendere la riconosciuta Controparte_11 AN da parte di ed in favore di all'intera somma Controparte_11 Pt_1 liquidata in favore degli attori in primo grado;
infine, condannare la Controparte_11 al pagamento delle spese di lite del primo grado nella misura di euro 18.000,00 oltre
[...] accessori, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, quale conseguenza dell'accoglimento della domanda dell' nei confronti della propria Assicurazione. Con vittoria di spese del Pt_1 doppio grado di giudizio e con ogni salvezza”. Per parte appellante ( nel giudizio n. 224/23): “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, CP_11 contrariis reiectis, accogliere il presente appello e, di conseguenza, riformare la sentenza n° 811\2022 del Tribunale dell'Aquila, riconoscendo l'inoperatività della polizza fabbricati sottoscritta dall' con l' per tutti i motivi indicati nel presente appello (sia per la Pt_1 CP_11 responsabilità civile inclusa nella polizza fabbricati che per l'attività professionale dell'Arch.
, escludendo in ogni caso la responsabilità dell' per i danni derivanti dai lavori CP_9 Pt_1 di restauro e\o di ristrutturazione effettuati dai tecnici chiamati in causa, nonché liquidando proporzionalmente la quantificazione del danno operata dal Tribunale in funzione del diverso apporto causale delle varie concause riconosciute e, conseguentemente, condannando l' al Pt_1 rimborso delle spese legali del doppio grado di giudizio da liquidarsi in via equitativa”
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per parte appellante ( nel giudizio 233/2023): “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, Controparte_3 in accoglimento delle esposte tesi difensive, ogni avversa eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 811/22 del Tribunale di L'Aquila, accertato e dichiarato - che sono spirati i termini di prescrizione dell'avversa azione risarcitoria;
- che il nesso eziologico tra condotta ed evento risulta interrotto dalla causa di forza maggiore rappresentata dal sisma - che l'Amministrazione ha ottemperato a tutte le obbligazioni sulla medesima gravanti, e che il difetto manutentivo è imputabile unicamente alla condotta gravemente negligente dei tecnici, responsabili esclusivi dell'accaduto - che degli stessi si è chiesta la condanna in via principale, oltre che, subordinatamente, in via di regresso - che l'avverso diritto è comunque irrimediabilmente prescritto 1. escludere qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione regionale 2. In ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, porre esclusivamente a carico di , Controparte_12 CP_6
e l'onere risarcitorio conseguente ai danni esposti
[...] Controparte_7 Controparte_9 dagli istanti 3. Accertato che la Regione Abruzzo era nuda proprietaria dell'immobile, e che gravavano sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso, escludere Pt_1 la responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine all'occorso; Subordinatamente alla denegata reiezione dell'eccepita prescrizione ed esclusione di responsabilità dell'Amministrazione, voglia la Corte:
4. accertato e dichiarato che il sisma ha rappresentato condicio sine qua non del verificarsi dell'evento, escludere la responsabilità della in relazione alla Controparte_3 percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente che sia ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
5. ridurre percentualmente la responsabilità imputabile all'Amministrazione riconoscendone il ruolo di nuda proprietaria dell'immobile, priva perciò degli obblighi di custodia e di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
6. ridimensionare, in ogni caso, la condanna prendendo a riferimento i minimi o, almeno, i medi tariffari delle tabelle di Milano, ed al totale così quantificato applicare le riduzioni percentuali relative alla accertata limitazione di responsabilità dell'Amministrazione nella causazione dell'evento;
7. prevedere l'attualizzazione delle somme;
8. compensare o almeno ridurre, in ogni caso, la condanna alle spese, tenuto conto del solo parziale accoglimento delle avverse domande. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.” Per l'appellata (nel giudizio n. 196/23): “Si costituisce per l' il sottoscritto CP_11 CP_11 Avv. Mario Antonio Rossi: 1) Chiedendo il rigetto del 5° motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e diritto, CP_11 riservandosi di confutarlo per esteso in sede di conclusionale e replica;
2)Chiedendo che al presente appello venga riunito quello proposto dalla (n° 233\2023 RGC) Controparte_3 unitamente all'appello proposto dall' (n° 224\2023 RGC), trattandosi di appelli CP_11 interposti avverso la stessa sentenza (n° 811\2022 del Tribunale dell'Aquila);3)Riportandosi al proprio atto di appello ed alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l'integrale accoglimento:4)Chiedendo, infine, la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni degli appelli, così come sopra riuniti. Per parti appellate e (nel giudizio n. Controparte_5 Parte_2 Parte_3 196/23): “ Si conclude per il rigetto degli appelli proposti da E , con Pt_1 Controparte_3 vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”. Per parte appellata (nel giudizio 224/2023): “Voglia l'on. le Corte d'Appello di L'Aquila, Pt_1 Sezione Civile, previa riunione del presente procedimento a quello rubricato al RG 196/2023 di codesta stessa Corte, rigettare l'appello proposto da Con vittoria Controparte_11 di spese del presente grado di giudizio”.
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Parte appellata all'udienza del 25/06/2025 ha rinunciato al proprio atto di appello CP_11 e così conclude “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in relazione all'appello dell' così come sopra rinunciato, dichiarare la cessazione della materia del contendere, CP_11 compensando integralmente ovvero parzialmente le spese giudiziali tra le parti;
mentre in relazione all'appello dell' si chiede il rigetto del quinto motivo di appello dell' , Pt_1 Pt_1 riguardante l' con integrale compensazione delle relative spese legali CP_11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1-Il giudizio definito con la sentenza qui appellata è stato introdotto da Controparte_5 e rispettivamente, nella qualità di madre, padre e fratello Parte_2 Parte_3 di nei confronti della , dell' Parte_5 Controparte_3 Controparte_13
, di e
[...] Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 al fine di ottenere la condanna delle convenute, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, oltre a rivalutazione ed interessi legali, subìti a seguito del crollo dell'edificio (denominato “ ) dove alloggiava la propria congiunta, in occasione del noto Controparte_10 sisma che colpì la città di il 6 Aprile 2009 . Pt_1 1.1-Gli attori avevano esposto che:
-a seguito del disastroso sisma che colpì la città nella notte del 6 Aprile 2009 e del procedimento penale instauratosi per le vicende legate al crollo nella stessa notte, della a Controparte_10 carico, tra gli altri, dei convenuti Controparte_12 Controparte_7 CP_6 e questi ultimi sono stati dichiarati colpevoli, con sentenza di
[...] Controparte_9 condanna divenuta definitiva (sentenza Cass. Penale 6604/2017), per avere, a vario titolo, cagionato il crollo o cooperato a porre le condizioni del crollo di una porzione dell'ala nord dell'edificio in cui alloggiava;
Parte_5
- dalle perizie disposte in sede penale sarebbe emersa anche la responsabilità civile extracontrattuale della , ente proprietario dell'edificio e dell' in Controparte_3 Parte_1 qualità di gestore (in seguito alla concessione in gestione del proprietario) della “ CP_10
.
[...]
- risultando accertate le responsabilità per l'evento dannoso, gli attori adivano il Tribunale di L'Aquila al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito che ne sarebbe derivato, oltre a rivalutazione ed interessi legali. 1.2-Si costituivano la e l'ADSU contestando la domanda attorea e chiedendone Controparte_3 il rigetto. Eccepivano preliminarmente l'intervenuta prescrizione del diritto di risarcimento del danno ex adverso azionato, nel merito contestavano le responsabilità ad essi imputate, sottolineando la legittimità del proprio operato e chiedendo che venisse riconosciuto il sisma quale causa di forza maggiore. Chiedevano che fosse negata la risarcibilità dei danni lamentati dalle parti attrici, sia in ordine alla prova della loro sussistenza, sia con riguardo al loro ammontare.
chiamava in garanzia il proprio assicuratore l' che si costituiva in giudizio Pt_1 CP_11 eccependo la propria estraneità ai fatti. Instaurato il contraddittorio è stata espletata l'istruzione probatoria di natura strettamente documentale. 1.3-Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila ha deciso come da dispositivo che di seguito si trascrive: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la , Controparte_3 l' , Parte_1 Controparte_12
, e , in solido tra loro, al Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 risarcimento dei danni in favore degli attori e dunque al pagamento delle seguenti somme: pagina 6 di 26 7
- €300.000,00 in favore di Parte_2
- € 300.000,00 in favore di Controparte_5
- € 200.000,00 in favore di Parte_3 oltre agli interessi legali e rivalutazione al 6.04.2009 e fino al soddisfo. Alle somme così indicate andranno decurtate quelle già liquidate in favore degli attori, quali provvisionale, nella sentenza n. 38/2013 GUP L'Aquila, che ammontano ad € 100.000,00 ciascuno in favore dei genitori e ed € 50.000,00 in favore del fratello Parte_2 Controparte_5 Parte_3
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dall' Parte_1
nei confronti dei convenuti chiamati
[...] Controparte_12 CP_7
, e e, per l'effetto, condanna detti convenuti, in
[...] Controparte_6 Controparte_9 solido tra loro a rifondere all' , il 40% delle Parte_1 somme da quest'ultima dovute agli attori in forza della presente sentenza;
- Condanna a tenere indenne l Controparte_14 Parte_1
, delle somme da questa dovute in base alla presente sentenza, al netto del
[...] risarcimento ottenuto da , Controparte_12 Controparte_7 CP_6 e e dalla condanna di questi al pagamento, sempre in favore di
[...] Controparte_9
, delle spese di lite. Pt_1
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla nei confronti dei Controparte_3 convenuti chiamati , , e CP_12 Controparte_7 Controparte_6 CP_9
e, per l'effetto, condanna detti convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla
[...] CP_3 il 40% delle somme da quest'ultima dovute agli attori in forza della presente
[...] sentenza;
- Condanna la , l' , Controparte_3 Parte_1
, , e , in Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio nei confronti degli attori che si liquidano in € 45.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% Cap e Iva se dovuta e spese di iscrizione a ruolo e notifica per Euro 598,20 con distrazione in favore degli Avv.ti Arnaldo Tascione e Valentina Bozzelli
- Condanna , , e Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 CP_9
, in solido tra loro, alla refusione del 40% delle spese di giudizio nei confronti della
[...]
e di che liquida nella somma complessiva di € 18.000,00 ciascuno Controparte_3 Pt_1 oltre spese generali 15 e Iva e Cap come per legge. Le ragioni della decisione, con cui il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, esplicitate nella relativa motivazione, possono essere così compendiate: 1.3.1-Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute e , ha osservato preliminarmente che l'accertamento compiuto in sede Controparte_3 Pt_1 penale non fosse opponibile ex art.651 c.p.p. ai convenuti ( e ) diversi Controparte_3 Pt_1 dagli imputati, già citati nel processo penale in qualità di responsabili civili e tuttavia poi estromessi ex art.87 c.p.p. a seguito dell'opzione per il rito abbreviato. Dopo aver osservato che, pur non potendosi estendere l'efficacia vincolante del giudicato penale ai responsabili civili (tra cui le convenute), era tuttavia possibile utilizzare prove e mezzi istruttori formulati nel procedimento penale, riteneva quell'Ufficio di primo grado conseguibile
[... comunque l'affermazione della responsabilità dei due Enti convenuti ai sensi dell'art.2053 c.c. “ in quanto proprietaria dello stabile e l'ADSU in quanto usuaria dello stesso, con obbligo di CP_15 manutenzione ordinaria e straordinaria”; ciò in quanto non era stata raggiunta in giudizio la prova liberatoria circa il fatto che il crollo non fosse dipeso da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Sotto lo stesso profilo riteneva quel Giudice irrilevante ai fini de quibus, stante il carattere oggettivo di responsabilità dell'ente, la assoluzione in sede penale dei vertici dell' . Pt_1
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Assumeva ancora sussistente il Giudice di prime cure in capo all' una responsabilità ex art. Pt_1 2049 c.c. “per l'operato del proprio dipendente e collaudatore , individuando “tra CP_9 l'Ente e il tecnico un rapporto di servizio, avendo quest'ultimo, tra le diverse cariche ricoperte in seno all'ente, agito quale presidente della commissione di collaudo”. Il Tribunale poi nel proprio percorso motivazionale escludeva ogni profilo di eccezionalità del sisma avvenuto il 6.04.2009 tale da rendere l'evento imprevedibile: “come esposto dal perito in sede penale, la scossa, pur caratterizzata da indubbia violenza, non può essere considerata anomale, avendo riguardo alla notoria pericolosità sismica del territorio aquilano, riconosciuta si dai tempi risalenti, anche a livello normativo. Per tali motivi l'evento sismico in questione, pur potendo essere considerato raro, non presenta di certo i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità”. In merito ai danni risarcibili, il Tribunale rilevava che lo stretto legame parentale tra gli attori e la deceduta consentiva di ritenere in assenza di indici contrastanti, Parte_5 presuntivamente provato il danno non patrimoniale, inteso quale danno morale e danno esistenziale da perdita di un prossimo congiunto, liquidandolo come da richiamato dispositivo. Il Giudice di prima istanza, invece, riteneva non accoglibili le ulteriori richieste di danni non patrimoniali lamentati dagli attori per il pregiudizio subito alla propria salute quale conseguenza della morte del congiunto di cui non solo non è stata fornita alcuna prova di specifica patologia conseguente al tragico evento ma non è stata offerta a sostegno alcuna documentazione idonea
.Allo stesso modo venivano rigettate le richieste risarcitorie in punto di danno patrimoniale per carenza di prova. Riguardo poi alla domanda formulata in via subordinata dalla (e dall'ADSU) Controparte_3 nei confronti dei tecnici Pace, Rossicone, Centofanti, il Tribunale osservava come le CP_9 cause del crollo fossero da imputare prevalentemente a condotte riconducibili ai medesimi, con conseguente riparto di responsabilità, in ragione dell'apporto causale al crollo, nella misura del 60% a carico di e ADSU, e del 40% a carico dei tecnici, e ne statuiva pertanto CP_3 l'accoglimento. Il Tribunale accoglieva infine la domanda di AN svolta dall' dei confronti della Pt_1 sulla base del contratto riconosciuto efficace al momento dei fatti, di cui alla polizza n. CP_11 122.722281.75 del 2005, prevedente la garanzia per la R.C. verso terzi derivante sia dall'attività di gestione del pensionato di via XX Settembre, sia dalla proprietà dei Controparte_10 fabbricati ad uso di tale attività, non potendo trovare applicazione le condizioni generali di assicurazione (derogate dal contenuto della garanzia specificato nella descrizione del rischio e dall'art. 26 delle condizioni speciali di polizza), né rilevando la mancata estensione agli “eventi sismici”, trattandosi di assicurazione R.C.T., ossia riguardante i danni che l'assicurato cagiona a terzi” .
2.La sentenza è stata impugnata, con richiesta di integrale riforma, da da Parte_1
e da con distinti atti di appello, rispettivamente iscritti a ruolo Controparte_3 Controparte_11 con i nrr. 196/23, 224/23 e n.233/23, procedimenti poi riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c., con provvedimento di questa Corte del 11/10/23, per i motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
2.1. L' ha proposto appello (R.G.196/23) ripercorrendo, preliminarmente, le articolate Pt_1 vicende del procedimento penale che aveva escluso la responsabilità dell' per i lavori per Pt_1 cui i professionisti erano stati condannati – non rientrando gli stessi all'interno delle competenze che la legge attribuisce all' , ed articolando 'l'impugnativa in cinque motivi sintetizzabili Pt_1 come segue:
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a) Eccezionalità, imprevedibilità del sisma. Il sisma avrebbe dovuto essere considerato quale evento eccezionale ed imprevedibile, come tale incidente sull'evento crollo quale caso fortuito o forza maggiore idoneo ad elidere e/o attenuare la responsabilità attribuita all' : la Pt_1 doglianza fa leva, essenzialmente, sul costante inserimento normativo del Controparte_16 tra le zone sismiche di II categoria, cioè “asismicità media” che avrebbe reso imprevedibile un terremoto di violenza pari a quella registrata il 6/4/2009 (Mw = 6.3). b) Violazione dell'art 651 c.p.p. Il Tribunale ha operato, inoltre, in violazione dell'art 651 c.p.p. utilizzando “le risultanze e i documenti del processo penale” dal quale l' era stato Pt_1 estromesso, per imputare il crollo “in via esclusiva a responsabilità professionali (come nel caso dei tecnici condannati) o a responsabilità oggettiva (come nel caso dell' )”, tralasciando di Pt_1 considerare la forza del sisma nella gradazione delle responsabilità e nell'individuazione delle concause del crollo. c) Incidenza quantomeno concausale del sisma nel crollo. Infine, secondo l'appellante, la stessa perizia della prof.ssa avrebbe dovuto condurre ad ascrivere efficacia causale Per_1 assolutamente prevalente al sisma e, conseguentemente, a ridurre corrispondentemente (“di almeno il 50%”) le responsabilità risarcitoria derivanti dalle ulteriori concause;
CP_1 d) Assenza di responsabilità ai sensi dell'art 2053 c.c. L'appellante, che non contesta né Pt_1 l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione del proprio diritto di uso gratuito dell'edificio parzialmente crollato come diritto reale di godimento, lamenta che la propria condanna solidale con la proprietaria del bene sarebbe ingiusta (poiché il CP_3 predetto ente conservava il dovere di vigilanza sulla gestione del bene e quello di trasferimento delle risorse necessarie per la sua manutenzione anche straordinaria, entrambi imposti dalla stessa LR 91/1994) e comunque erronea, non potendo trovare applicazione la responsabilità oggettiva sancita dalla norma nei confronti di entrambi i titolari di diritti reali sul bene, ma dovendo invece riconoscersi carattere esclusivo alla responsabilità del proprietario ed alternativo a quella del titolare di altro diritto reale di godimento, la quale potrebbe venire in considerazione solo “in caso di mancanza di responsabilità del proprietario”. In ogni caso, secondo l'appellante, ove anche le due responsabilità potessero concorrere, esse dovrebbero essere graduate, con conseguente limitazione a non più di “un quarto dell'intero” di quella gravante sul titolare del solo diritto reale di godimento. Inoltre, anche con riferimento all'art. 2053 c.c. l'appellante ripropone la tesi della efficacia causale esclusiva del terremoto, quale caso fortuito o forza maggiore che, secondo costante giurisprudenza, libera dalla responsabilità ivi prevista il proprietario e/o il titolare di un diritto reale di godimento;
e) Sulla responsabilità dell' ex art. 2049 c.c. per l'operato dell'arch. Pt_1 CP_9 A parere dell'appellante il Tribunale ha, inoltre, erroneamente riconosciuto la responsabilità in capo all' ex art 2049 c.c. per l'operato del proprio dipendente e collaudatore Arch. Pt_1
omettendo di accogliere le deduzioni della difesa della medesima Azienda- odierna CP_9 appellante - tese ad evidenziare che la stessa non aveva mai affermato che Parte_6 l'incarico di presiedere la Commissione di Collaudo fu conferito dall' ( in relazione alla Pt_1 quale vi è una carenza di prova), che la nomina venne effettuata dalla e, Controparte_3 soprattutto, che il suindicato tecnico commise il fatto non in qualità di dipendente , ma Pt_1 nell'ambito di un rapporto distinto, autonomo e separatamente retribuito quale quello di Presidente di Commissione di Collaudo. f) Sulla quantificazione delle somme riconosciute a parte attrice. Sul terremoto quale concausa del crollo. Difetto di motivazione e comunque necessità di riduzione. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nella quantificazione dei danni risarcibili e immotivatamente non avrebbe operato alcuna riduzione in considerazione del terremoto quale concausa del crollo. pagina 9 di 26 10
In tal senso, secondo l'ADSU, il Tribunale quantificando il danno subìto dagli attori, “avrebbe dovuto dichiarare risarcibile dai convenuti soltanto la quota ritenuta conseguenza delle loro responsabilità, dichiarando al contempo non risarcibile la quota che deve ritenersi invece imputabile al sisma”. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato non specificando se le somme liquidate dovevano intendersi già rivalutate all'attualità e quindi il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi doveva essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento, secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiuste locupletazioni. Inoltre, il giudice di prime cure nonostante abbia inteso far riferimento nella liquidazione alle Tabelle di Roma non si è attenuto ai parametri dalle stesse disposti effettuando una liquidazione definita “equa”. g) Sulla condanna di a tenere indenne l' “al netto del risarcimento ottenuto” CP_11 Pt_1 dai tecnici condannati e sulla omessa condanna al pagamento delle spese di lite della
[...] in favore dell' Controparte_11 Parte_1 Secondo parte appellante il Tribunale non avrebbe considerato che la AN debba coprire per intero e senza condizioni, entro i limiti di massimale, e pertanto la sarebbe dovuta essere CP_18 condannata per l'intera somma dovuta e anche in ordine alle spese di lite.
2.2. Avverso la medesima sentenza è stato proposto altro appello dalla (R.G Controparte_3 233/ 23) le cui censure, in gran parte sovrapponibili a quelle articolate dall'ADSU possono essere così compendiate: a) Con primo motivo anche la Abruzzo censura la sentenza gravata per non aver CP_3 considerato il ruolo determinante del sisma, quale causa di forza maggiore, tale da interrompere il nesso causale tra condotta (omissiva) ed evento o, in subordine, da ridurre l'entità dell'obbligazione risarcitoria ascritta alle convenute;
In tal senso l'appellante evidenzia la eccezionalità ed imprevedibilità del sisma, ritenendo il terremoto del 6 aprile 2009 come “vis maior” o “casus forutitus”, tale da escludere ogni e qualsiasi altra responsabilità in ordine al crollo dell'edificio Controparte_10 Sostiene, infatti che, anche all'esito degli studi condotti sui movimenti tellurici, una sollecitazione di grado 6.3, è ben al di sopra della media dei terremoti registrati e dunque deve essere definita eccezionale e, quindi, ritenuta causa principale del fatto di danno. b) Con secondo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui viene ritenuta la responsabilità ex art.2053 c.c. dell' e della in via integrale e solidale. Pt_1 Controparte_3 Rileva parte appellante che la fosse nuda proprietaria dell'immobile e che Controparte_3 gravavano solo sull' gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso. Pt_1 Secondo la dunque, la responsabilità dell'accaduto andava addossata solo Controparte_3 all' , ovvero, quella della , nuda proprietaria, ridotta proporzionalmente. Pt_1 Controparte_3 c) Con terzo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui non tiene conto del concorso di cause umane e cause naturali nella produzione dell'evento. d) Con quarto motivo anche la lamenta la quantificazione delle somme Controparte_3 riconosciute a titolo risarcitorio senza tener conto del terremoto quale concausa del crollo. Chiedeva in tal senso l'appellante di escludere la responsabilità della in Controparte_3 relazione alla percentuale di danno ascrivibile alla causa efficiente rappresentata dal sisma, con conseguente ridimensionamento, da quantificarsi in misura pari almeno al 50% o in quella differente ritenuta di giustizia, dei connessi oneri risarcitori;
2.3. Ulteriore appello è stato proposto dalla che si articola in motivi sintetizzabili Controparte_11 come segue:
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a) In primo luogo l'appellante lamenta l'inoperatività della polizza sottoscritta (polizza n. 122.722281.75), in quanto essa non riguarderebbe le “attività professionali” e non conterrebbe la
“copertura degli eventi sismici”. Il riconoscimento di operatività della polizza operato dal Tribunale non avrebbe tenuto conto della mancata sottoscrizione (e del mancato pagamento del relativo maggior premio) della condizione particolare di copertura degli “eventi sismici” e della “attività professionale” dell' e della conseguente applicabilità dell'art. 3 lett. n) delle condizioni generali di Pt_1 assicurazione che esclude dalla copertura i “danni derivati a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati” (peraltro, anche la sottoscrizione della clausola “eventi sismici” avrebbe esteso esclusivamente la copertura dei danni a cose e non anche a persone, in ragione della “politica aziendale dell' ). CP_11 L'appellante sottolinea in sintesi l'esplicita esclusione dal rischio assicurato della “attività professionale” e l'omessa estensione dell'assicurazione agli “eventi sismici”. b) Espone altresì la che tale polizza conterrebbe il massimale a 2.000.000,00 (due milioni) CP_18 di euro per sinistro e per persona lesa. c) Lamenta che del tutto erroneamente e illegittimamente il Tribunale dell'Aquila avrebbe riconosciuto la responsabilità civile dell' "in quanto usuaria del predetto Controparte_19 (edificio) ex art. 16, 2° comma, L.R. n° 91\94" e perché il potere di godimento attribuito all' con disposizione di legge, peraltro con esplicito obbligo di manutenzione ordinaria e Pt_1 straordinaria, impone di estendere anche a tale ente la predetta responsabilità. Si duole dell'erronea ed illegittima individuazione e qualificazione degli interventi effettuati dai tecnici chiamati in causa come manutenzione (in generale) e manutenzione straordinaria (in particolare), anziché come restauro e risanamento conservativo e\o ristrutturazione edilizia d) Con quarto motivo di gravame sostiene che il Tribunale dell'Aquila, dopo avere riconosciuto che la sia crollata per una serie di concause concomitanti, di cui due Controparte_10 prevalenti (i gravi vizi strutturali dovuti all'Ing. e la notevole forza del terremoto) e una Per_2 meramente aggravante (i lavori effettuati dai tecnici chiamati in causa), non ne ha tratto le dovute conseguenze giuridiche in ordine alla relativa ripartizione di natura percentuale tra le stesse concause ai fini della quantificazione pro quota del danno ai sensi degli art. 2055 e 1227, c.c., e del principio di causalità.
2.4. e costituitisi in giudizio, hanno resistito Controparte_5 Parte_2 CP_20 alle iniziative impugnatorie sopra esposte Gli altri appellati non si sono costituiti in giudizio e ne va dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 1.7.2025 , questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
3.Va preliminarmente esaminata la doglianza dell' , che sostiene che l'utilizzazione, in Pt_1 funzione probatoria, delle perizie e consulenze tecniche (ed in particolare della perizia della prof.ssa espletata in incidente probatorio) formate nel procedimento penale integri Per_1
“violazione dell'art. 651 c.p.p.”. Il motivo è palesemente infondato, giacché l'art. 651 c.p.p. osta alla diretta vincolatività – nei limiti ivi delineati – del giudicato penale nei confronti dei soggetti (per quanto qui rileva i responsabili civili, pur inizialmente ivi citati, ma poi esclusi in conseguenza dell'ammissione del rito abbreviato) non posti in grado di partecipare al processo penale, ma non impedisce affatto che nel giudizio civile possano essere utilizzate prove formate in altri giudizi, anche penali, purché sottoposte al contraddittorio e ad autonoma valutazione giudiziale mediante la produzione dei relativi supporti documentali (verbali di causa, relazioni consulenziali e simili), come è nella specie avvenuto.
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3.1. Ed invero, l'inutilizzabilità delle prove prevista in ambito penale ex art 191 cpp, non rileva anche in ambito civile, in quanto in quest'ultimo ambito le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo ed anche in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio (si vedano, ad esempio, Cass. 8459/2020; ord. 5947/2023, quest'ultima concernente la produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
3.1.1. Tanto più deve ammettersi la possibilità di utilizzare per la formazione del libero convincimento del giudice civile prove legittimamente assunte in un processo penale (pur definito con sentenza non vincolante in sede civile), come da tempo e costantemente affermato dalla giurisprudenza ricordata dalla sentenza qui impugnata (cui può aggiungersi Cass. ord. 12164/2021, confermativa del principio per cui “il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico”).
3.1.2. Nel caso che ci occupa, inoltre, la perizia espletata dalla prof.ssa (con l'ausilio di Per_1 numerosi ulteriori esperti) si è svolta nel contraddittorio anche dei responsabili civili (tra i quali la e l' non ancora estromessi all'epoca di svolgimento Controparte_3 Parte_1 dell'incidente probatorio, come risulta dall'elenco contenuto a pag. V della parte I della relazione di perizia, ove sono indicati i responsabili civili che, con i relativi difensori e consulenti di parte, hanno partecipato a quell'incombente istruttorio.
3.1.3. Con riferimento alle parti del presente giudizio rimaste estranee all'incidente probatorio svolto in sede penale, sembra pertinente richiamare il principio, affermato in relazione alla analoga fattispecie di un procedimento di ATP svoltosi tra solo alcune delle parti del successivo giudizio di merito, secondo cui “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. 8496/2023).
3.2. Esclusa la violazione dell'art. 651 c.p.p. lamentata dall' , deve constatarsi che alcuna Pt_1 seria censura o osservazione critica concernente i dati esposti e le valutazioni espresse nella ampiamente documentata e convincentemente motivata relazione elaborata dalla prof. è Per_1 stata mossa dall' o dalla (e tanto meno dall'ulteriore appellante), sicché Pt_1 Controparte_3 da quei dati e da quelle valutazioni non può prescindersi ai fini della decisione.
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4. Da essi si desume, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostengono le appellanti, il terremoto del 6/4/2009 non può affatto ritenersi evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare (rispetto al crollo parziale della di via XX Settembre ed alle sue Controparte_10 conseguenze dannose, di cui esso, come si dirà tra poco, ha comunque costituito mera concausa non esclusiva e neanche prevalente) una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, poiché esso rappresenta uno degli oltre cento fenomeni sismici analoghi per violenza (Mw6.3) che si verificano annualmente nel mondo e la cui frequenza statistica su scala nazionale è di circa 13 anni (si vedano le pagg. 204 e ss. della relazione di perizia della prof.ssa e, in particolare, Per_1 pag. 209 per una sintesi dei dati scientifici e statistici qui ricordati). Nella specie, il territorio aquilano è stato teatro, nell'ultimo millennio, di diversi terremoti (con una frequenza di accadimento maggiore che in molte altre parti d'Italia), tre dei quali (quelli del 1349, del 1461 e del 1703) con grado di “risentimento macrosismico” ovvero di intensità del danneggiamento in termini di Scala Mercalli pari al IX (distruttivo) e, quindi, addirittura più grave rispetto al sisma del 2009, classificato all'VIII-IX grado (intermedio tra rovinoso e distruttivo). Quest'ultimo, peraltro, presenta notevoli analogie “in termini di distribuzione spaziale e intensità del danneggiamento, oltre ad altri indizi di carattere tettonico e sismologico”, con l'analogo fenomeno verificatosi nel 1461 (come descritto nelle cronache del tempo), le quali “spingono a pensare che il terremoto del 2009 sia una 'ripetizione' di quello del 1461”.
4.1. Quanto alla prevenibilità (non certo del fenomeno naturale, ma dei suoi effetti distruttivi) è sufficiente constatare che la classificazione del territorio aquilano tra le zone sismiche di II categoria (tale già all'epoca di costruzione dell'edificio della cui rovina qui si tratta) era tesa proprio a garantire livelli di sicurezza statica degli edifici di nuova costruzione, o interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, compatibili con eventi analoghi a quello verificatosi.
4.1.1. In ordine alla censura riguardante il contributo causale del sisma al crollo parziale della la perizia ha affermato in modo netto che la scossa di terremoto Controparte_10 Per_1 verificatasi nelle prime ore del 6 aprile 2009 “era di severità compatibile con le azioni di progetto della normativa sismica in vigore nel 1965” (si rimanda, per maggiori dettagli, a pag. 266 ss. della relazione di perizia), sicché, “se l'edificio, pur nello schema progettuale adottato, fosse stato correttamente dimensionato per le azioni orizzontali secondo la normativa e la prassi del tempo, non avrebbe subito fenomeni di crollo come quello verificatosi”. Ed infatti altre costruzioni, simili alla Casa dello Studente per tipologia, localizzazione topografica (stesso lato rispetto alla via XX Settembre) ed età di costruzione, che si trovano nelle immediate adiacenze e sono state quindi soggette ad uno scuotimento paragonabile, pur in presenza di danni non strutturali chiaramente visibili anche dall'esterno, non hanno subito crolli di porzioni strutturali, né totali, né parziali.
4.2. Anche per tale motivo la perizia in esame ha individuato, quale “causa principale del crollo parziale verificatosi nell'ala nord della in occasione dell'evento sismico del 6 Controparte_10 aprile 2009 […] l'insufficiente resistenza alle forze orizzontali dei pilastri del corpo nord stesso”, la quale “ha provocato il cedimento dei pilastri del piano terra-corpo nord”, i cui effetti “sono stati amplificati […] dalla irregolarità della geometria strutturale nella zona di collegamento tra l'ala nord e il resto dell'edificio” dovuta alla presenza della parete REI 60 posizionata nel corso dei lavori di restauro e risanamento conservativo” progettati, diretti e collaudati dalle persone fisiche che sono state condannate in via definitiva in sede penale.
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4.3. La conclusione cui è pervenuta la perizia è che “il sisma, pur essendo l'evento che ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo, non può esserne ritenuto l'unica causa. In altri termini non si può concludere che la severità del sisma del 6 aprile 2009 sia stata tale da causare comunque il cedimento, sia pur parziale, delle strutture della Controparte_10 indipendentemente dall'adeguatezza della progettazione, esecuzione e conservazione delle strutture stesse”.
5. L'accertata efficienza meramente concausale del terremoto rispetto al crollo parziale dell'edificio ed alla conseguente morte di dà ragione (in uno con la Parte_5 parimenti accertata rilevanza eziologica prevalente degli originari vizi progettuali e costruttivi dell'edificio e dei difetti manutentivi dello stesso perpetuatisi nel corso del tempo) della correttezza dell'inquadramento della fattispecie concreta - con riferimento alla domanda proposta dai danneggiati nei confronti delle originarie convenute - nella previsione astratta dell'art. 2053 c.c. e della affermazione della attribuibilità ad entrambe le convenute in solido della responsabilità oggettiva (non superata dalla prova liberatoria espressamente contemplata dalla norma, né dalla emersione di una diversa causa esclusiva dell'evento dannoso tale da potere integrare caso fortuito o forza maggiore) per i danni cagionati dalla rovina (in tale concetto rientrando, per giurisprudenza consolidata, anche un crollo parziale come quello verificatosi nella specie) dell'edificio di proprietà dell'una (la cui esso venne trasferito Controparte_3 dall' a norma dell'art. 28 LR 13/1982 con verbale del 16/7/1982) e sul quale Controparte_21 l'altra (l'ADSU) era, all'epoca del fatto, titolare ex lege (art. 16 LR 91/1994, entrata in vigore il 24/12/1994) di un diritto di uso gratuito, che la sentenza qui gravata ha qualificato quale diritto reale di godimento.
5.1. Va, intanto, preso atto che le doglianze formulate sul punto dalle appellanti non contestano – quanto meno con la specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. - né l'applicabilità nella specie dell'art. 2053 c.c., né la qualificazione dei propri diritti sull'edificio parzialmente crollato come diritti reali. In ogni caso, evidente essendo la natura reale del diritto di proprietà (peraltro espressamente contemplato dalla norma), a conferma della correttezza della qualificazione come diritto reale del diritto di uso gratuito spettante ex lege all'ADSU, può ricordarsi come già da tempo la Corte costituzionale (sentenza n. 281/1992) abbia affermato la natura reale dell'analogo diritto di uso perpetuo e gratuito concesso alle Regioni sui “beni immobili dello Stato … destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari” dall'art. 21 legge 390/1991, precisando che “la concessione di un bene in 'uso perpetuo e gratuito' - anche se non viene a presentare un contenuto così ampio quale quello che si collega al trasferimento in proprietà - attribuisce in ogni caso a favore del destinatario una forma di disponibilità del bene commisurata ai contenuti pubblicistici della funzione allo stesso affidata, in quanto caratterizzata da stabilità e non sottoposta a limitazioni suscettibili di riflettersi negativamente sull'esercizio della stessa funzione. Anche l'uso 'perpetuo e gratuito', infatti, al pari della proprietà, configura un diritto di natura reale che entra a far parte del patrimonio indisponibile regionale [nel nostro caso dell'ente strumentale cui viene concesso l'uso], seguendo le sorti della funzione cui il bene stesso risulta destinato in via esclusiva”. Peraltro, la natura reale della relazione giuridica tra ADSU ed immobili destinati ad attività relative al diritto agli studi universitari sembra trovare conferma anche nei successivi sviluppi normativi e, in particolare, nell'art. 6, comma 1, LR 1/2014, che, modificando l'art. 16 comma 1 LR 91/1994 attribuisce ora “in proprietà” alle
“i beni immobili appartenenti al patrimonio della già in uso alle Pt_1 CP_3 Pt_1 medesime”).
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5.2. Gli appelli, invero, mirano a sostenere (oltre che – ma si è già visto infondatamente – la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore costituiti dal sisma), con prospettive di riforma reciprocamente opposte, la non applicabilità contestuale sia al proprietario che al titolare di un diritto reale di godimento della responsabilità oggettiva sancita dall'art. 2053 c.c. ovvero la necessità, in caso di concorso, di graduare le singole responsabilità tenendo conto anche delle allocazioni delle risorse economiche necessarie alla gestione del bene ovvero della addebitabilità del crollo a difetti costruttivi/ristrutturativi piuttosto che manutentivi (in tal senso sembrando doversi intendere l'altrimenti incomprensibile –nell'ottica della responsabilità oggettiva ex art. 2053 c.c. - distinzione tra manutenzione e ristrutturazione prospettata dagli appelli e . Pt_1 CP_11 5.2.1. Per affermare la infondatezza della prima censura ci si può limitare a ricordare che la giurisprudenza di legittimità, avendo dovuto affrontare la questione del concorso, sul medesimo edificio causativo di danno, del diritto di proprietà e di altro diritto reale di godimento (nella specie usufrutto), ha ritenuto (del resto conformemente alla rilevanza esclusiva che viene riconosciuta al criterio formale del titolo: si veda, in proposito, Cass. 9694/2020, pure per la conferma dell'applicabilità della norma anche ad “altro titolare di diritto reale di godimento”, principio comunque consolidato in giurisprudenza e non contestato dalle appellanti) che la speciale disciplina “opera a carico dei titolari dei due distinti diritti, e in conseguenza, verificandosi tale ipotesi, il proprietario e l'usufruttuario sono obbligati in solido al risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c.” (Cass. 1533/1957).
5.3. Va, poi, osservato (rinviando a quanto si dirà più avanti in ordine alla anche ulteriore rilevanza dell'art. 2055 c.c. appena ricordato) che l'eventuale graduazione della responsabilità oggettiva (la quale prescinde da condotte colpose in rapporto causale con la rovina della costruzione, richiedendo la sussistenza del solo oggettivo nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno) tra i due titolari dei diversi diritti reali sul bene - oltre a non potere operare nei confronti della danneggiata (che ha diritto alla condanna solidale dei diversi responsabili del danno), ma solo nei rapporti interni tra obbligati solidali – postula un accertamento concreto e positivo di una diversa consistenza dei poteri e doveri di controllo della costruzione e, quindi, di un diverso grado di attribuibilità della sua rovina ai titolari dei diversi diritti reali sulla stessa.
5.3.1. Nella specie, le norme che regolavano i rapporti tra e (artt. 14, 16, 17, 33 LR CP_3 Pt_1 91/1994) attribuivano a quest'ultima il potere di gestione e il dovere di manutenzione anche straordinaria della Casa dello Studente, conservando però alla un generale potere di CP_3 vigilanza – anche ispettiva – sulla amministrazione e sulla attività delle Aziende, un obbligo di trasferimento a queste ultime, contestuale a quello degli immobili, delle “risorse finanziarie per gli oneri” di manutenzione e un più generico obbligo di contribuzione finanziaria annuale in proporzione alla popolazione studentesca delle singole Aziende. Va, inoltre, considerato che dalla perizia risulta come gli errori del progetto originale dell'edificio – e la conseguente Per_1 fragilità sismica di quest'ultimo – sarebbero stati immediatamente evidenziabili mediante un semplice controllo dei carichi considerati in occasione dei molteplici “interventi che hanno CP_1 interessato la dal 1980 al 2008”. Sicché, sia la proprietaria sin dal CP_10 CP_3 1982, sia l'ADSU, usuaria sin dal 1994, avrebbero potuto rilevare, mediante una corretta attività di gestione, manutenzione e vigilanza, il deficit strutturale che poneva l'edificio in situazione di rischio sismico e provvedere ad una “revisione del progetto originale strutturale”, nella cui mancanza la ricordata perizia (pag. 270 della relazione) ravvisa una ulteriore “concausa significativa del crollo”.
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5.3.1.1. Conseguentemente – mentre riceve ulteriore conforto la affermata responsabilità solidale ex art. 2053 c.c. di entrambi i titolari di diritti reali sul bene all'epoca della sua rovina - la graduazione interna di tale responsabilità non potrebbe risolversi nel senso perorato dalle appellanti (l'una proprietaria del bene da oltre un decennio prima della sua concessione in uso al proprio ente strumentale;
quest'ultimo subentrato dal 1994 nella disponibilità materiale e nel dovere di manutenzione del bene stesso;
entrambe in grado, mediante una corretta attività gestionale e manutentiva, di rilevare la condizione di insicurezza sismica dell'edificio) e non può che restare affidata alla regola residuale posta dall'art. 2055 comma 3 c.c. di cui si dirà e che deve ritenersi, in assenza di diversa determinazione esplicita, applicata implicitamente anche dalla sentenza qui gravata.
6. A conclusione ed integrazione di quanto fino ad ora osservato, si deve precisare e ribadire che alla efficacia meramente concorrente, sul piano eziologico, del sisma non possono riconoscersi gli effetti che vorrebbero desumerne le appellanti, nel senso di una riduzione quantitativa della responsabilità e/o del risarcimento spettante ai danneggiati e posto dalla sentenza a carico solidale delle convenute oggi appellanti (nonché dei chiamati già definitivamente condannati in sede penale – anche al risarcimento in favore delle parti civili ivi costituite - e non appellanti, neanche incidentalmente, in questa sede).
6.1. E', infatti, noto (ancorché obliterato dalle appellanti) che, alla luce degli artt. 40 e 41 c.p. (applicabili anche all'illecito o all'inadempimento civile) la assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte d'appello) ha precisato che, mentre qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo (ipotesi che nella specie si è già visto non ricorrere), l'autore dell'azione o della omissione (o il soggetto che deve rispondere oggettivamente del danno per il proprio rapporto giuridico o di fatto con la cosa da cui esso deriva sul piano causale) resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (ed è ciò che nella specie è stato accertato), l'autore del comportamento imputabile (o il soggetto in rapporto con la cosa in nesso concausale con l'evento dannoso) è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendosi, in tal caso, operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo concausale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio
“semplificato”, tale da condurre ipso facto ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del quantum risarcitorio (in questi termini si veda, tra le più recenti, Cass. 5737/2023, alla cui motivazione è sufficiente fare rinvio anche per ulteriori indicazioni giurisprudenziali).
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7. Si è già visto come, sulla scorta del complessivo compendio istruttorio, possa solo genericamente affermarsi che il sisma ha provocato le azioni che hanno condotto al crollo parziale dell'edificio il quale, tuttavia, non si sarebbe verificato (o si sarebbe verificato con modalità meno distruttive) in assenza dei vizi progettuali e costruttivi originari (che hanno assunto efficienza causale del tutto prevalente) e delle carenze manutentive successive, culminate CP_1 nelle modifiche strutturali apportate in occasione dell'intervento progettato e diretto da e e collaudato dalla commissione presieduta da Non è dunque CP_7 CP_6 CP_9 possibile determinare e quantificare anche solo in via equitativa la concreta rilevanza eziologica del suddetto fattore naturale (concausa di un crollo che, in assenza dei concorrenti fattori umani non avrebbe avuto luogo con le stesse caratteristiche distruttive) rispetto agli eventi dannosi conseguenti al crollo come concretamente verificatosi.
7.1. Anche in riferimento alle specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva variamente invocate dall'attore in primo grado e tra le quali è stata ritenuta applicabile in via esclusiva, per ragioni di specialità, quella di cui all'art. 2053 c.c., la giurisprudenza riconosce effetto liberatorio ai soli fattori causali (comprensivi del fatto del terzo o del danneggiato) di cui sia possibile accertare l'efficacia esclusiva nella eziologia dell'evento dannoso, mentre conferisce incidenza solo riduttiva del risarcimento, nell'ottica dell'art. 1227 c.c., alle sole condotte colpose del danneggiato che, senza integrare il cd. fortuito incidentale, abbiano concorso a determinare l'evento dannoso. E nella specie neanche le appellanti prospettano la ravvisabilità di condotte siffatte attribuibili.
7.2. Riguardo, invece, ai fattori causali attribuibili a condotte umane di terzi, ed in particolare a CP_1 quelle – omissive e commissive – poste in essere da e CP_7 CP_22 CP_9 anch'esse, come si desume in modo chiaro dalla perizia hanno assunto una efficienza Per_1 meramente concorrente ed inidonea, in assenza delle iniziali carenze progettuali e costruttive, a determinare il crollo, ma solo ad aggravare le conseguenze di un crollo la cui prevalente eziologia si colloca nelle fragilità strutturali originarie dell'edificio.
7.3. Neppure queste sono pertanto idonee ad integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2053 c.c. (anche nei termini - più ampi rispetto al testo normativo e comprensivi di qualsiasi fatto anche del terzo o del danneggiato dotato di autonoma efficacia causale esclusiva - ammessi dalla giurisprudenza ricordata dall'appellante ADSU), né ad attenuare la responsabilità risarcitoria nei confronti del danneggiato derivante da tale norma. Rispetto al danneggiato, infatti, anche in presenza di una pluralità di comportamenti umani colpevoli o comunque di una pluralità di responsabili, anche a titolo diverso, di un identico evento dannoso (quale quello oggetto del presente giudizio), trova applicazione l'art. 2055 comma 1 c.c. che obbliga per l'intero, nei confronti del danneggiato, ogni singolo responsabile solidale del danno, relegando la graduazione delle singole responsabilità ai rapporti interni tra i responsabili solidali (comma 2) e dettando come regola residuale quella della pari responsabilità dei medesimi (comma 3).
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7.3.1. Da questo quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha desunto e confermato anche recentemente sia il principio della sua applicabilità a tutte le ipotesi in cui venga accertato
“il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l'unico fatto dannoso, restando irrilevante che l'evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale” (Cass. ord. 25970/2023), sia il principio per cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (Cass. 5475/2023).
7.3.2 Correttamente, pertanto, la sentenza qui gravata ha disposto la condanna solidale di tutti i soggetti che ha ritenuto responsabili (in ragione dell'oggettivo rapporto giuridico con l'edificio parzialmente crollato per difetti costruttivi e manutentivi o in ragione di colpose condotte omissive e commissive in rapporto causale con un aggravamento degli effetti del crollo) al risarcimento integrale in favore dei danneggiati ed ha poi - nel ritenere inammissibili per mancata prova dell'avvenuto pagamento quelle che ha qualificato come azioni di regresso esercitate dalle convenute nei confronti dei chiamati in causa e nel pronunciarsi, contestualmente, sulle richieste di graduazione in vista dell'eventuale futuro esercizio del regresso – addebitato a questi ultimi, nei rapporti interni con le prime, le percentuali di responsabilità specificate nella motivazione della sentenza. Il riferimento espresso al 40 % di responsabilità a carico di tutti i tecnici incaricati nella progettazione della (a Controparte_10 fronte del restante 60% che, in quanto dipendente dalle carenze progettuali iniziali, ma anche alle carenze manutentive protrattesi per circa due decenni, è stato addebitato alle convenute oggi appellanti) appare del tutto adeguato rispetto alla limitata rilevanza eziologica delle condotte dei suddetti professionisti, che hanno solo aggravato le conseguenze di un crollo prevalentemente causato dalle gravi carenze progettuali e costruttive dell'edificio ascrivibili, sul piano, ai titolari di diritti reali sull'immobile.
8. Il terzo motivo di gravame dell'ADSU concernente la responsabilità di resta CP_9 assorbito poiché, confermata la responsabilità oggettiva della predetta azienda ai sensi dell'art 2053 c.c., è irrilevante se essa debba anche rispondere del medesimo danno ai sensi dell'art 2049 c.c.
9. Sulle infondate doglianze dell' e della relative alla riduzione del Pt_1 Controparte_3 risarcimento, tenuto conto della quota di responsabilità che deve imputarsi al sisma quale causa naturale, è sufficiente richiamare quanto già esposto innanzi. (v. Paragrafo 6).
10. Nel quarto motivo ADSU in ordine al quantum riconosciuto a parte attrice, censura la pronuncia laddove il Tribunale non ha specificato che le somme erano da intendersi già rivalutate all'attualità e che il corretto calcolo per la quantificazione degli interessi, pertanto, deve essere quello della previa devalutazione al momento dell'evento secondo quanto previsto nel noto arresto delle SS.UU. N.1712/95 onde prevenire ed evitare ingiustificate locupletazioni. 10.1 La doglianza è fondata pagina 18 di 26 19
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprime, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747 e Corte appello L'Aquila sez. I, 10/12/2021, (ud. 01/10/2021, dep. 10/12/2021), n.1776 altra composizione). La somma corrispondente al capitale liquidato complessivamente a titolo di risarcimento già quindi rivalutata dalla data del sinistro all'attualità, deve essere devalutata alla data del fatto e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale (Corte appello L'Aquila sez. I, 30/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 30/09/2021), n.1462 altra composizione). 102. Sempre in ordine alla quantificazione dei danni si duole del ragionamento del giudice Pt_1 di prima istanza che nel procedere alla relativa liquidazione, ha utilizzato impropriamente le Tabelle di Roma, “disancorandosi dalla loro oggettività e facendo prevalere una sua personale valutazione, espressa con frasi di stile prive di qualsivoglia concreto riferimento motivazionale” utilizzando un criterio non intellegibile discostandosi da precedenti analoghi determinando in relazione ad essi una ingiustificata disparità di trattamento.
11.La doglianza è infondata.
12.Va, infatti, ribadito che la funzione delle tabelle predisposte dai Tribunale ( Milano, Roma o altri fori) non è normativa ma meramente orientativa. Esse costituiscono uno strumento tecnico di ausilio per il giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, la cui quantificazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto del principio di equità ex art.1226 c.c. e degli artt.2056 e 2059 c.c. Nel caso di specie la valutazione del Giudice di prime cure sul punto appare immune da vizi logici e profili di censurabilità, avendo lo stesso richiamato i criteri delle tabelle considerandone parametri principali (età delle vittime, convivenza, intensità del vincolo affettivo, circostanze del fatto) e ha motivato puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto equo discostarsi in parte dai range numerici proposti. Tale motivazione, che evidenzia la personalizzazione del danno in base alle risultanze istruttorie, è coerente con la funzione delle tabelle come guida alla valutazione e non come vincolo aritmetico. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ( tra le tante Cass. Civ. sez III n.10579/2021) ha più volte chiarito che l'utilizzo delle tabelle non è obbligatorio nei termini rigidi indicati dall'appellante e che il giudice può discostarsene purchè ne dia adeguata motivazione. In tal senso non si ravvisa alcun vizio di violazione di legge né di omessa applicazione dei criteri tabellari atteso che la valutazione equitativa è stata effettuata in modo coerente , motivato e conforme ai principi consolidati. Ed ancora, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali nella quantificazione del risarcimento del danno parentale occorre procedere “non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti.” (CASS. ORD. 6981/25). In tal senso le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, cui il giudice di primo grado si è attenuto, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima pagina 19 di 26 20
11. Occorre passare all'esame del primo e del secondo motivo dell'appello (R.g. CP_11 224/23) relativo all'operatività della polizza stipulata con , ritendo già assorbiti gli altri due Pt_1 ricalcanti le difese svolte da e . Pt_1 Controparte_3 alla luce delle prime sei sentenze di rigetto di questa Corte Controparte_11 sugli appelli relativi al crollo della da ultimo rinuncia al proprio appello e Controparte_10 chiede di dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere in relazione all'appello dell' nei confronti dell' . CP_11 Controparte_19 La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un., 07/02/2024, n.3453). Stando alla lettura del relativo atto di rinuncia appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria, tanto evincendosi dal contenuto dell'atto dismissivo, in cui così ci si esprime : rinuncia espressamente al proprio appello nel suo complesso, rubricato con il n° 224\23 RGC e successivamente riunito al presente giudizio, e, quindi, rinuncia a tutti i motivi di appello ivi interposti, precisando, di conseguenza, le seguenti conclusioni: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in relazione all'appello dell' così come sopra rinunciato, dichiarare la cessazione della CP_11 materia del contendere, compensando integralmente ovvero parzialmente le spese giudiziali tra le parti;
mentre in relazione all'appello dell'ADSU si chiede il rigetto del quinto motivo di appello dell'ADSU, riguardante l' con integrale compensazione delle relative spese legali”. CP_11
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La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora, come richiesto dalla difesa delle compagnia, quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto non voluto, anche la sentenza di primo grado. Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia dle contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I, 21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr. 873/24). Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021), n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di CP_11 primo grado nei confronti della stessa compagnia. L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello. Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387). Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza. Infine osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava disciplinava reclamo collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024). Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non possono che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, sia pure limitate alla fase studio, introduttiva e di trattazione, liquidabile ai minimi anche in assenza della istruttoria, e con esclusione della fase di discussione, avendo la parte rinunciato alla impugnazione in sede di pc.. Sotto tale profilo va oltretutto evidenziato come l'appello CP_18 interamente rinunciato, avesse tuttavia riguardato anche i capi decisori assunti dal giudice di prime cure con i quali era stata affermata la responsabilità della propria assistita e non a caso l'atto era stato notificato a tutte le controparti del giudizio di primo grado. è pertanto CP_18
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virtualmente soccombente, ai fini de quibus, nei confronti di tutte le parti risultanti vittoriose rispetto a quella parte di critica. Peraltro in ordine alla regolamentazione delle spese di lite nel rapporto – Pt_1 CP_11 incide anche l'esito della decisione sul capo di impugnazione sollevato invece proprio da e Pt_1 nei confronti della propria compagnia e su cui infra. Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_18 quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App. Ancona 2024 cit.). 11.1 Anche ADSU, come visto, aveva formulato motivi di appello nei confronti delle statuizioni involgenti il rapporto con la propria garante CP_11 Impugna in particolare il capo di sentenza che, pur contenente il riconoscimento dell'obbligo di AN a carico di ed in favore dell' , limita l'operatività Controparte_11 Pt_1 della stessa “al netto del risarcimento dalla stessa ADSU ottenuto da , Controparte_12
, e e dalla condanna di questi al Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 pagamento, sempre in favore di , delle spese di lite” . Pt_1 Secondo l'appellante, senza alcuna valida motivazione, in dispositivo il Tribunale ha riconosciuto la AN, come visto, soltanto “al netto” del risarcimento ottenuto dai tecnici condannati, laddove invece, si ritiene, la riconosciuta AN non debba soggiacere a tale limite, dovendo coprire per intero e senza condizioni – evidentemente entro i limiti di massimale, dai quali il caso di specie è ben lontano – l'intera somma che risulterà dovuta dall' in favore degli attori. Pt_1 Assume l'appellata la palese infondatezza del motivo, in quanto il Tribunale CP_11 territoriale avrebbe solo affermato una cosa ovvia in punto di diritto, avendo voluto sottintendendere che, nella ipotesi che l' ottenga il risarcimento dai quattro tecnici Pt_1 condannati (in tutto o in parte), la riconosciuta AN assicurativa vale solo per quella parte del credito, che non sia già soddisfatta dai suddetti danneggianti. La locuzione “al netto”, infatti, starebbe soltanto a specificare, nell'ipotesi di un risarcimento ottenuto dai suddetti tecnici (in tutto o in parte), l'ambito di operatività della AN dell'eventuale differenza risarcitoria. 11.1.1-Il motivo di appello è fondato. La decisione gravata infatti con l'utilizzo dell'espressione
“al netto” inserisce una limitazione quantitativa che invece non può essere fissata ex ante in sede di cognizione e di predisposizione del titolo. Il riconoscimento del diritto ad essere tenuto indenne, in sede di formazione del titolo, non può allora effettivamente soggiacere a predeterminabili limiti quantitativi ovvero a condizioni, dovendosi soddisfare in sede di cognizione il riconosciuto diritto alla garanzia di recupero per intero e senza condizioni – escluso il limite derivante dal massimale - dell'intera somma potenzialmente oggetto di liquidazione a carico dell' ed in favore dei creditori, salva nello specifico l'operatività di meccanismo Pt_1 limitativi, ove operanti, o recuperatori che l'assicurazione potrà eccepire o azionare in concreto. Nella fattispecie al vaglio del Collegio si verte in ipotesi di accoglimento della vera e propria azione di regresso, e non di rivalsa (in quanto è stata ritenuta dal giudice di prime cure Pt_1 direttamente corresponsabile nella causazione dell'evento), formulata da uno dei condebitori in solido nei confronti degli altri condebitori, all'esito anche della accertata graduazione delle rispettive colpe.
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L'azione di rivalsa infatti non va confusa con il diritto di regresso in senso stretto il quale presuppone l'adempimento di una obbligazione solidale da parte di uno dei condebitori per intero che, sulla base del medesimo titolo, si converte in obbligazione parziaria di regresso del soggetto che ha liberato i condebitori nei confronti dei condebitori restanti e non paganti. Ancora, il diritto di regresso (facilmente rinvenibile nell'ambito della responsabilità contrattuale, anche laddove il committente si avvalga, per lo svolgimento della propria attività contrattuale di soggetti terzi ex art. 1228 cc., i quali, per forza di cose, partecipano alla attuazione/estinzione della obbligazione contrattuale contratta dal debitore/committente) normalmente presuppone che ciascun soggetto, tanto in sede contrattuale ex artt. 1292 e 1298 cc. quanto in sede extracontrattuale ex art. 2055 cc., abbia concorso con le proprie condotte omissive o commissive alla produzione del danno. Il concorso cumulativo sotto il profilo causale omissivo o commissivo giustifica l'insorgenza di una obbligazione solidale che garantisce al condebitore liberante l'esercizio del diritto di regresso del quantum risarcitorio corrisposto in via integrale nei confronti condebitori/concorrenti causali ciascuno per la propria quota;
il diritto di regresso, pertanto, sorge in ragione della obbligazione solidale ed è esercitabile nei confronti degli altri coobbligati in solido. Ne discende che qualora al convenuto si addebiti una specifica corresponsabilità lo stesso potrà ottenere il regresso pro quota dagli altri corresponsabili dal momento che il loro contributo causale incide nella ricostruzione della causalità materiale prima e giuridica poi ai fini della verificazione del danno. Laddove, per contro, si assuma una responsabilità del convenuto nell'ambito di una sola posizione cd di garanzia, cosa che avviene normalmente nelle ipotesi in cui il danno cagionato viene addebitato in via puramente oggettiva potrà essere esperita "azione di rivalsa" da parte del convenuto nei confronti dei responsabili. Più precisamente, nell'ipotesi in cui la condotta del convenuto incida sotto il profilo causale, tanto da dar vita ad una obbligazione solidale nel senso più tecnico del termine, basata sull'effettivo apporto causale dei soggetti obbligati non vi sono ostacoli nell'applicazione della disciplina generale degli artt. 1298 e 2055 cc. (regresso in senso stretto) Nelle ipotesi in cui la condotta dei soggetti asseritamente responsabili abbia inciso in via esclusiva sulla verificazione dell'evento, fungendo, una volta ricostruita sia la causalità materiale sia quella giuridica, da unica fonte causativa dell'evento lesivo, appare perfino difficile parlare di "responsabilità solidale" effettiva. E' noto poi che la graduazione delle colpe può essere domandata anche in vista delle azioni di rivalsa o di regresso seppure non ancora esercitate (Cass., 20/12/2018, n. 32930, Cass., 25/07/2006, n. 16939, Cass., 05/10/2004, n. 19934). Tirando le fila del ragionamento sin qui articolato, può allora affermarsi come nella fattispecie al vaglio, ferma l'impossibilità di escludere la responsabilità diretta del convenuto, almeno per culpa in eligendo, dalla acquisizioni tecniche emerga il positivo accertamento che l'effettiva responsabilità debba essere ascritta secondo le percentuali già indicate dal giudice di prime cure. Già Cassazione civile sez. III, 20/11/2012, n.20322 e Cass. 31 maggio 2012, n. 8686 avevano allora chiarito come, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non sia riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerna l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203 n. 3 c.c., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale.
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Il Collegio condivide tale orientamento, oltretutto confermato anche dalla recente Sentenza n. 17656 del 20/06/2023, fondato sulle essenziali argomentazioni che seguono. a) E' evidente la violazione dell'art. 1917 cod. civ., secondo cui nell'assicurazione della responsabilità civile "l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi (...) deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto". b) La limitazione della garanzia assicurativa alla quota di responsabilità priverebbe di concreta tutela l'assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest'ultimo sia insolvibile o di difficile solvibilità. c) L'istituto della surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, esercitando il diritto di regresso dell'assicurato ex art. 1299 o art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 14 giugno 1999, n. 5883). 11.1.2- Lamenta ancora nel quinto motivo di appello avverso l'omessa Pt_1 CP_11 pronuncia da parte del giudice del primo grado del capo relativo alle spese di lite. Anche tale motivo è fondato. La domanda di garanzia formulata da è stata effettivamente accolta integralmente, salvo Pt_1 quella imprecisione terminologica di cui sopra, e il Tribunale ha omesso del tutto di stabilire consequenzialmente sulle spese di lite, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri rapporti giuridici dedotti in giudizio, in violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. Sul punto solo in sede di conclusionale di replica ha così esposto le proprie difese CP_11
“l'assicurata ha rifiutato del tutto immotivatamente e per ben due volte (la seconda volta nel novembre del 2023 dopo le prime sei sentenze di questa Ill.ma Corte) la messa a disposizione del massimale di polizza da parte della come documentato e argomentato negli altri appelli
CP_11 già decisi”. Secondo il Tribunale dell'Aquila sarebbe stato perfettamente a conoscenza
CP_11 della circostanza che l'ADSU, nel settembre del 2018, aveva rifiutato senza alcun motivo la messa a disposizione del massimale assicurativo da parte dell' costringendo quest'ultima a
CP_11 continuare un contenzioso, dal quale invece intendeva uscirne con il massimo dell'esborso. Vero è invece che in sede di comparsa di costituzione in appello, si era limitata a CP_18 chiedere il rigetto del 5° motivo di appello, siccome in netto contrasto con l'appello dell' poi invece come visto rinunciato, nonché erroneo e del tutto infondato in fatto e
CP_11 diritto, riservandosi di confutarlo per esteso in sede di conclusionale e replica. A prescindere poi dalla verifica di tempestività delle allegazioni fattuali e probatorie addotte dalla difesa di sul punto, non può il Collegio non rilevare, in via assorbente rispetto ad
CP_11 ogni altra valutazione, come ancora in questa sede abbia impugnato la decisione di
CP_11 primo grado proprio contestando l'operatività della polizza, ponendosi quindi quale contraddittore principale rispetto al proprio assistito. Solo con la rinuncia all'atto di appello, deve darsi per definitivamente accertata, secondo i principi suesposti, l'operatività della garanzia. Quanto poi all'argomento sollevato dalla difesa di relativo ad una asserita identità delle
CP_11 difese, appare manifesto invece, in ragione della specificità del relativo rapporto assicurante – assicurato, come non sussistano neanche i presupposti per una diminuzione di quanto liquidabile in forza dei valori medi relativi a tutte le fasi maturate. Anche in parte qua pertanto il relativo capo deve essere riformato e va disposta la condanna della compagnia al pagamento delle spese processuali relative al primo grado in favore del proprio assistito.
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Almeno in ragione della stessa richiesta di ADSU poi, e comunque procedendo questa Corte ad una nuova regolamentazione delle spese processuali anche del primo grado in relazione ad Pt_1 garantita da deve essere estesa la condanna al pagamento delle spese del giudizio di CP_18 primo grado ed in favore degli attori anche in capo ad , non essendosi questa limitata ad CP_18 opporre la propria attività difensiva nei confronti del chiamante, ma avendo contrastato gli stessi attori. 13.Le spese seguono ancora la soccombenza nel rapporto appellanti e – Parte_7 CP_18 appellati persone fisiche e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, nella versione oggi in vigore, tenuto conto del valore della controversia, delle attività processuali svolte (che hanno compreso anche la fase di trattazione) e degli esborsi documentati, dichiarate tuttavia parzialmente compensate in ragione del parziale accoglimento dei motivi di appello ADSU. Devono invece essere compensate (per le stesse ragioni che hanno condotto alla analoga compensazione delle spese del primo grado) le spese del presente grado nel rapporto tra e Pt_1
nonché nel rapporto Controparte_3 CP_23 Nel rapporto – seguono la soccombenza, secondo quanto motivato sopra. CP_18 Pt_1 Va poi esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014, essendo sì presenti, negli atti, collegamenti ipertestuali, ma essendo in concreto risultati gli stessi di nessuna utilità concreta nella redazione del presente procedimento. Va altresì escluso l'aumento per la pluralità delle parti, tutt'altro che obbligatorio, apparendo le recenti statuizioni rese sul punto dalla stessa Corte di legittimità non pienamente corrispondenti al recente intervento del legislatore, che in realtà, in relazione a tale capo, ha confermato il
“può” ed ha addirittura eliminato il “di regola”. Il richiamo all'obbligatorietà dell'aumento effettuato nelle decisioni in oggetto è invece alla disposizione che ha fissato l'obbligatorietà dell'aumento in materia di collegamenti ipertestuali – ove ritenuti, come visto di utilità concreta -. Laddove ad esempio nella recente Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, (ud. 20/12/2023, dep. 17/04/2024), n.10367 si legge “4.10. La seconda questione (se l'aumento per l'assistenza di più parti sia obbligatoria o facoltativo) è stata risolta dal legislatore: l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147”, non pare – osserva sommessamente questa Corte di merito - si tenga nel debito conto che tale ultimo rimando è proprio invece all'obbligatorietà dell'aumento in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali e non invece all'ipotesi di assistenza di più parti. Non sussistendo allora ragione per riconoscere il predetto aumento, essendo la posizione delle parti, salvo marginali conteggi, del tutto sovrapponibile, non si ritiene che possa configurarsi un diritto all'aumento del compenso unico. L'integrale rigetto dell'appello proposto dalla (non incidendo su tale Controparte_3 valutazione la tardiva richiesta – in conclusionale – di corretta attualizzazione delle somme) impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater drp 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'obbligazione di versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'appello interamente rigettato. Analoga attestazione non può invece concernere l'appellante
, il cui gravame è stato, sia pure parzialmente, accolto, né, come visto avendo Pt_1 CP_18 questa rinunciato alla iniziativa impugnatoria.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo, così provvede: 1) dichiara l'estinzione dell'impugnazione proposta da relativa al procedimento nr. CP_11 224/23 e per l'effetto accerta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado relativamente ai rapporti ivi dedotti tra cui quello di AN , salvo quanto CP_24 infra al punto 2) e quanto oltre sulle spese;
2) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la parte
[...] della decisione di primo grado, decisoria del rapporto di AN , nella parte in CP_24 cui limita l'operatività della stessa “al netto del risarcimento dalla stessa ottenuto da Pt_1 [...]
, , e e dalla condanna Controparte_12 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_9 di questi al pagamento, sempre in favore di , delle spese di lite” ; Pt_1 3)in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
ed in parziale riforma della sentenza, revoca la statuizione del
[...] giudice di primo grado nella parte in cui liquida “oltre agli interessi legali e rivalutazione dal 06.04.2009 e fino al soddisfo”, restando regolato il diritto al risarcimento dei danneggiati come da parte motiva, da intendersi qui materialmente trascritta;
4) rigetta per il resto il suddetto appello ADSU e quello proposto dal;
Controparte_3
5) condanna gli appellanti ed in solido, al rimborso in favore degli appellati CP_3 CP_18
, e in solido delle Controparte_5 Parte_2 Parte_3 spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 25.000,00, nei limiti del minor importo di euro 15.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per CP_11 legge, con distrazione in favore degli avv.ti Avv.ti Arnaldo Tascione e Valentina Bozzelli;
6) dichiara compensate per un quarto le spese nel rapporto – appellati e condanna per il Pt_1 primo grado ADSU al pagamento in favore degli attori/appellati della somma di euro 598,20 per esborsi ed euro 45.000,00 per compensi professionali, relativamente al primo grado e 25.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Avv.ti Arnaldo Tascione e Valentina Bozzelli per il presente grado, qui liquidate per intero, e confermata e ribadita per il presente grado la statuizione che la condanna di è in solido Pt_1 con gli altri convenuti/appellanti ed in favore in solido degli attori /appellati; Con
7) condanna la a rimborsare alla Controparte_11 Parte_1
le spese del primo grado, riformata in parte qua la gravata
[...] decisione, pari ad euro 14.103,00 e del presente grado di giudizio, liquidate in ulteriori complessivi € 12.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi;
8) condanna al pagamento delle spese processuali relative al primo grado già CP_25 liquidate in sentenza in favore degli attori in solido tra loro ed in solido con gli altri convenuti ivi condannati;
9) dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra l'
[...]
e la , tra la e Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 la spa Controparte_11 10) ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater dpr 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di ulteriori importi a titolo di contributo unificato Controparte_3 pari a quelli già dovuti per l' appello interamente rigettato Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 15.7.2025 Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco S. Filocamo
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