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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1976/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
5.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29.07.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SANSEVERINO LUCA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NOBILE ROBERTA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in NAPOLI (NA) in data 27.06.2011 dal Per_ quale sono nati i figli (l'8.10.2012) e (il 29.11.2017); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separatamente;
b) La casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra , quale genitore collocatario Parte_2
Per_ dei figli minori e , con affido condiviso e residenza privilegiata dei minori Per_1 presso la madre in Caserta alla via E. Rossi n. 4;
c) Le parti dovranno comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza a mezzo raccomandata A/R almeno 15 giorni prima e di comunicarsi tempestivamente ogni Per_ problema concernente la salute e l'educazione dei figli minori e , Per_1 concordando la migliore soluzione nel superiore interesse dei minori;
d) Il sig. si obbliga a versare, a titolo di concorso del mantenimento Parte_1
Per_ ordinario per i figli minori e , l'importo di € 500,00 ( euro cinquecento/00), Per_1
1 con rivalutazione annuale agli indici ISTAT a decorrere dalla data di omologazione dei presenti accordi, entro il 1° giorno di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate Parte_2 bancarie già note, oltre il rimborso del 70% (settanta per cento) di tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, preventivamente concordate e previa presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, il tutto in totale conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati in materia di separazione, divorzio e provvedimenti ex artt. 316 c.c. del 28.03.2024 Santa Maria
Capua Vetere;
e) L'assegno unico per la famiglia (Auf) destinato alla prole sarà percepito al 100% dalla sig.ra ; Parte_2
f) I tempi e le modalità di visita del padre, in ragione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori vengono concordati nelle seguenti modalità: il padre trascorrerà con i figli i giorni dal venerdì alla domenica fino a sera, a weekend alterni con la madre, il padre avrà facoltà di trascorrere due pomeriggi infrasettimanali con i figli minori individuati nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita da scuola con riaccompagnamento entro le ore 19:00 presso l'abitazione materna. Durante le vacanze Per_ natalizie entrambi i coniugi potranno tenere i figli e nel seguente ordine: Per_1 alternativamente il giorno 24 dicembre con il padre e il 25 dicembre con la madre, e sempre seguendo il calendario dell'alternanza il 26 e 31 dicembre con l'uno e il 1 e 6 gennaio con l'altro genitore;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, iniziando nel predetto ordine dall'anno 2025. Nel periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi di comune accordo entro il 15 giugno di ogni anno. I minori trascorreranno ogni anno con ciascun genitore il giorno del compleanno di costoro, rispettivamente la festa del papà e della mamma;
trascorrerà con entrambi i genitori il suo compleanno e il suo onomastico, e in difetto di accordo ad anni alterni dalle ore 12:00 alle ore 17:00 con un genitore e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 con l'altro.
g) I genitori si impegnano sin da ora a festeggiare insieme gli eventi importanti dei figli. È facoltà di entrambi i genitori di ricercarsi presso l'abitazione dell'altro nel caso in cui si ravvisino esigenze di salute dei figli. Nell'esclusivo interesse dei figli a conservare un adeguato rapporto con i genitori e con gli ascendenti e parenti prossimi, le parti
2 stabiliscono che le predette pattuizioni costituiscono condizioni minime, impegnandosi a venirsi incontro reciprocamente e anche a concordare cambiamenti di orari, giorni e pernottamenti, anche in considerazione di impedimenti occasionali. I genitori acconsentono a delegare i nonni o altro parente prossimo di comune fiducia all'accudimento dei minori;
h) I coniugi rinunciano, reciprocamente, all'assegno alimentare e/o di mantenimento, riconoscono e si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia pretesa e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione;
i) In ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, stante il regime della separazione dei beni, si conviene che il pagamento delle rate del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale (rata mensile a tasso fisso pari ad € 543,23), il cui saldo attuale è pari ad € 137.631,53, sarà posto a carico del sig. , ad Parte_1 integrazione dell'importo previsto quale concorso al mantenimento per i figli minori Per_
e . Il saldo del finanziamento, ad oggi pari ad € 12.525,52 (piano di Per_1 ammortamento all. 15), resterà a carico esclusivo del sig. ed il conto corrente Pt_1 cointestato verrà equamente diviso tra i coniugi con sua successiva estinzione.
j) Il sig. con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga, sempre ai fini della Pt_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti, a trasferire in favore della sig.ra la propria quota di proprietà (50%) relativa Parte_2 all'immobile sito in Caserta (B963) (CE) alla via Ernesto Rossi n. 4 piano T Foglio 35
Particella 37 Subalterno 1 Consistenza 7,0 vani. Gli oneri fiscali, se previsti, le spese notarili ed ogni altra spesa che eventualmente dovesse rendersi necessaria per il trasferimento della quota dell'immobile e di tutti i relativi diritti, saranno, per patto espresso rientrante negli accordi sottoscritti con il presente atto, saranno equamente divise tra i coniugi.
k) Le parti concordano che il mobilio della stanza studio della casa coniugale sarà ritirata dal sig. entro dieci giorni, e non oltre tre mesi, dalla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo a sue cura e spese. Elasso il suddetto termine il mobilio della stanza studio andrà considerato parte integrante dell'arredo della casa coniugale;
l) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio titoli di viaggio propri e dei minori;
m) Le parti si danno reciprocamente atto di aver inteso definire nella su emarginata maniera i rapporti finanche patrimoniali tra gli stessi esistenti;
3 n) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà professionale e le parti sono state edotte della possibilità, qualora ne sussistano i presupposti, di essere ammessi al Gratuito Patrocinio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 Parte_2
27.01.1986 in NAPOLI (NA);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
51, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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