Articolo 3 della Legge 9 aprile 1990, n. 99
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 maggio 1990
Art. 3. 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Societa' per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed e' ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo e' assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI.
2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.
Entrata in vigore il 3 maggio 1990
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