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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1641/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Ucraina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Favaro presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a Francavilla Fontana il 19/08/1968 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate in data 20.06.1998 trascritto nei registri dello Stato Civile (anno 1998 atto n. 20 reg. parte 1 serie)
separati con Sentenza n. 1303/2025 pubbl. il 04/04/2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Milano, alla Via Stephenson, 22, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di quote uguali al 50%, è stata posta in vendita di comune accordo tra le parti, presso un Agenzia scelta congiuntamente. Fino a quando la casa coniugale non verrà venduta, essa rimarrà assegnata alla moglie che vi continuerà a vivere con il figlio maggiorenne;
3. Il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 omnicomprensiva di Euro 13.000,00, a titolo di riconoscimento personale una tantum, risarcimento, nonché a saldo, stralcio e tacitazione di qualsivoglia pretesa che in qualsiasi sede dovesse essere avanzata dalla NO , con le seguenti modalità: una volta venduto l'immobile di Parte_1
Milano, Via Stephenson, n. 22, la NO incasserà il 50% del ricavato, cui dovrà Parte_1 aggiungersi l'ulteriore somma di € 13.000,00 che verrà direttamente da lei incassata. Il residuo a saldo della vendita verrà incassato dal OR . CP_1
4. La NO , per il tramite di un delegato del OR e con preavviso, autorizza Parte_1 CP_1 il coniuge a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e documenti a lui riservati.
5. Quando decorreranno i termini di detenzione e comunque quando il OR , attualmente CP_1 privo di reddito, ( riceve ogni anno Euro 6000,00 dalla pubblicità) troverà una stabile occupazione lavorativa o al momento della vendita dell'immobile, egli provvederà a corrispondere alla Sig.ra
l'ulteriore somma omnicomprensiva di € 13.000,00 quale restituzione delle somme Parte_2 prelevate dal conto corrente comune, oltre che corrispondere il 50% della somma giacente sul fondo di investimento cointestato ,ed in ogni caso a saldo stralcio e tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa che dovesse essere avanzata dalla NO , per qualsivoglia titolo, ragione o Parte_1 causa.
6. è attualmente economicamente autosufficiente e pertanto nulla è previsto a titolo di Per_1 mantenimento.
7. Analogamente anche la NO si dichiara economicamente autosufficiente e Parte_1 pertanto nulla le sarà dovuto a titolo di mantenimento personale.
8. L'auotovettura IA NA , intestata al Sig. e per la quale egli sta provvedendo Controparte_1
a pagare le rate, resterà definitivamente a lui assegnata.
9. La Sig.ra dichiara sin d'ora di rinunciare alla quota del 50% di uno dei due box Parte_1 cointestati ad entrambe le parti, che pertanto verrà ceduta al Sig. . Entrambi saranno quindi CP_1 proprietari di un box ciascuno.
10. Fatta unicamente eccezione per la pendenza economica di cui al capo 3 e 5, le Parti danno atto di avere definito le rispettive pendenze economiche mediante le condizioni concordate nella presente sede separativa, e di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere per alcun titolo, ragione o causa.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 19.03.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Bollate in data 20.06.2018 tra e Parte_2 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Ucraina Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Favaro presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a Francavilla Fontana il 19/08/1968 cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Andreucci presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bollate in data 20.06.1998 trascritto nei registri dello Stato Civile (anno 1998 atto n. 20 reg. parte 1 serie)
separati con Sentenza n. 1303/2025 pubbl. il 04/04/2025 del Tribunale di Milano (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Milano, alla Via Stephenson, 22, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di quote uguali al 50%, è stata posta in vendita di comune accordo tra le parti, presso un Agenzia scelta congiuntamente. Fino a quando la casa coniugale non verrà venduta, essa rimarrà assegnata alla moglie che vi continuerà a vivere con il figlio maggiorenne;
3. Il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 omnicomprensiva di Euro 13.000,00, a titolo di riconoscimento personale una tantum, risarcimento, nonché a saldo, stralcio e tacitazione di qualsivoglia pretesa che in qualsiasi sede dovesse essere avanzata dalla NO , con le seguenti modalità: una volta venduto l'immobile di Parte_1
Milano, Via Stephenson, n. 22, la NO incasserà il 50% del ricavato, cui dovrà Parte_1 aggiungersi l'ulteriore somma di € 13.000,00 che verrà direttamente da lei incassata. Il residuo a saldo della vendita verrà incassato dal OR . CP_1
4. La NO , per il tramite di un delegato del OR e con preavviso, autorizza Parte_1 CP_1 il coniuge a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali e documenti a lui riservati.
5. Quando decorreranno i termini di detenzione e comunque quando il OR , attualmente CP_1 privo di reddito, ( riceve ogni anno Euro 6000,00 dalla pubblicità) troverà una stabile occupazione lavorativa o al momento della vendita dell'immobile, egli provvederà a corrispondere alla Sig.ra
l'ulteriore somma omnicomprensiva di € 13.000,00 quale restituzione delle somme Parte_2 prelevate dal conto corrente comune, oltre che corrispondere il 50% della somma giacente sul fondo di investimento cointestato ,ed in ogni caso a saldo stralcio e tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa che dovesse essere avanzata dalla NO , per qualsivoglia titolo, ragione o Parte_1 causa.
6. è attualmente economicamente autosufficiente e pertanto nulla è previsto a titolo di Per_1 mantenimento.
7. Analogamente anche la NO si dichiara economicamente autosufficiente e Parte_1 pertanto nulla le sarà dovuto a titolo di mantenimento personale.
8. L'auotovettura IA NA , intestata al Sig. e per la quale egli sta provvedendo Controparte_1
a pagare le rate, resterà definitivamente a lui assegnata.
9. La Sig.ra dichiara sin d'ora di rinunciare alla quota del 50% di uno dei due box Parte_1 cointestati ad entrambe le parti, che pertanto verrà ceduta al Sig. . Entrambi saranno quindi CP_1 proprietari di un box ciascuno.
10. Fatta unicamente eccezione per la pendenza economica di cui al capo 3 e 5, le Parti danno atto di avere definito le rispettive pendenze economiche mediante le condizioni concordate nella presente sede separativa, e di essere entrambe economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere per alcun titolo, ragione o causa.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 19.03.2025 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Bollate in data 20.06.2018 tra e Parte_2 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG