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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale
All'udienza del 17 ottobre 2025 nel procedimento iscritto al
nr. 13692/2024 R.G. promosso da
, sposato, titolare della Carta identità Parte_1
brasiliana n. , Codice Fiscałe brasiliano n. , nato Numero_1 Num_2 C.F._1
il 23/06/1966 a Três Pontas – Minas Gerais– Brasile residente in [...]n.
225, Condomínio Novo Horizonte, CAP: - Três Pontas – Minas Numero_3 Per_1
– in proprio e insieme alla SI.ra , sposata,
[...] Parte_2
M 7650226 SSP-MG, Codice Fiscałe NumeroDiCartaIdentita_4
brasiliano n. , nata il [...] a [...] – Minas Gerais– Brasile NumeroDiCar_5
residente in [...], Condomínio Novo Horizonte, CAP: Numero_3
- Três Pontas – Minas Gerais– Brasile – nell'esercizio dell'autorità parentale sulle figlie minorenni , minorenne, titolare della Carta Persona_2
identità n. Codice Fiscałe n. Parte_2 NumeroDiCartaI_6 Parte_1 NumeroDiC_7
[...
, nata il [...] a [...] – Minas Gerais– Brasile residente in [...]
Dixini n. 225, Condomínio Novo Horizonte, CAP: 37191-300 - Três Pontas – Minas
Gerais– Brasile;
, minorenne, titolare della Carta Parte_3
identità brasiliana n. Codice Fiscałe brasiliano n. NumeroDiCartaI_8 NumeroDiC_9
[...
, nata il [...] a [...] – Minas Gerais– Brasile residente in [...]
Dixini n. 225, Condomínio Novo Horizonte, CAP: 37191-300 - Três Pontas – Minas
Gerais– Brasile;
tutti rappresentati e difesi, con facoltà anche disgiunta dall'Avv. Luca Romano in intesa con l'Abg. italo-brasiliana ed elettivamente domiciliati in Italia Parte_4
presso lo Studio legale in via Trav. Diaz 3, Casal di Principe (CE) PARTE ATTRICE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.11.2024 i ricorrenti tutti cittadini hanno Parte_2
convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile Persona_3
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi . Parte_1
Con decreto del 17.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
17.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 29.07.2025
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare lo status di Cittadini Italiani iure sanguinis per via paterna dei ricorrenti, SI.ri Parte_1
– in proprio e insieme alla SI.ra nell'esercizio
[...] Parte_2
dell'autorità parentale sulle figlie minorenni e Persona_2 Parte_3
, in qualità di Cittadini Italiani per nascita e per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile inerenti alle predette situazioni di cittadinanza italiana, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
2) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_3
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio in data
[...]
03.09.1894 con e dalla loro unione nasceva in data 19.10.1913 il figlio CP_2
. Parte_5
Dalla unione tra con nasceva in data 29.11.1936 Parte_5 Persona_4 [...]
Persona_5
Dalla unione tra con , nasceva in data Persona_5 Persona_6
25.10.1990 Persona_7
Dalla unione del predetto con nascevano Parte_2
in data 02.05.2008 Persona_8
in data 02.12.2010. Parte_3
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
In via preliminare, va inoltre osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se parte attrice non ha documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo né ha dedotto ritardi con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza Persona_3
mai naturalizzarsi né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è Parte_1
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Parte_2
il quale l'ha trasmessa a sua volta alla figlia Parte_5 Parte_6
quale ha potuto così trasmetterla ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] che Persona_5 sposatasi con cittadino straniero ha generato a sua volta Persona_7
di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
[...]
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Inoltre è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2,
c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Nulla sulle spese di lite atteso che la decisione discende dalla applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto e Controparte_1 Controparte_3
[...]
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• Parte_1
• figlia minorenne Persona_8
• figlia minorenne Parte_3
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi, Firenze, 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
All'udienza del 17 ottobre 2025 nel procedimento iscritto al
nr. 13692/2024 R.G. promosso da
, sposato, titolare della Carta identità Parte_1
brasiliana n. , Codice Fiscałe brasiliano n. , nato Numero_1 Num_2 C.F._1
il 23/06/1966 a Três Pontas – Minas Gerais– Brasile residente in [...]n.
225, Condomínio Novo Horizonte, CAP: - Três Pontas – Minas Numero_3 Per_1
– in proprio e insieme alla SI.ra , sposata,
[...] Parte_2
M 7650226 SSP-MG, Codice Fiscałe NumeroDiCartaIdentita_4
brasiliano n. , nata il [...] a [...] – Minas Gerais– Brasile NumeroDiCar_5
residente in [...], Condomínio Novo Horizonte, CAP: Numero_3
- Três Pontas – Minas Gerais– Brasile – nell'esercizio dell'autorità parentale sulle figlie minorenni , minorenne, titolare della Carta Persona_2
identità n. Codice Fiscałe n. Parte_2 NumeroDiCartaI_6 Parte_1 NumeroDiC_7
[...
, nata il [...] a [...] – Minas Gerais– Brasile residente in [...]
Dixini n. 225, Condomínio Novo Horizonte, CAP: 37191-300 - Três Pontas – Minas
Gerais– Brasile;
, minorenne, titolare della Carta Parte_3
identità brasiliana n. Codice Fiscałe brasiliano n. NumeroDiCartaI_8 NumeroDiC_9
[...
, nata il [...] a [...] – Minas Gerais– Brasile residente in [...]
Dixini n. 225, Condomínio Novo Horizonte, CAP: 37191-300 - Três Pontas – Minas
Gerais– Brasile;
tutti rappresentati e difesi, con facoltà anche disgiunta dall'Avv. Luca Romano in intesa con l'Abg. italo-brasiliana ed elettivamente domiciliati in Italia Parte_4
presso lo Studio legale in via Trav. Diaz 3, Casal di Principe (CE) PARTE ATTRICE
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.11.2024 i ricorrenti tutti cittadini hanno Parte_2
convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1
cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile Persona_3
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi . Parte_1
Con decreto del 17.12.2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno
17.10.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 29.07.2025
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare lo status di Cittadini Italiani iure sanguinis per via paterna dei ricorrenti, SI.ri Parte_1
– in proprio e insieme alla SI.ra nell'esercizio
[...] Parte_2
dell'autorità parentale sulle figlie minorenni e Persona_2 Parte_3
, in qualità di Cittadini Italiani per nascita e per l'effetto ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile inerenti alle predette situazioni di cittadinanza italiana, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
2) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
, non costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione CP_1
udienza sono stati tempestivamente notificati tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: Persona_3
emigrava in Brasile in epoca imprecisata dove contraeva matrimonio in data
[...]
03.09.1894 con e dalla loro unione nasceva in data 19.10.1913 il figlio CP_2
. Parte_5
Dalla unione tra con nasceva in data 29.11.1936 Parte_5 Persona_4 [...]
Persona_5
Dalla unione tra con , nasceva in data Persona_5 Persona_6
25.10.1990 Persona_7
Dalla unione del predetto con nascevano Parte_2
in data 02.05.2008 Persona_8
in data 02.12.2010. Parte_3
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È Controparte_1
“frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
In via preliminare, va inoltre osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se parte attrice non ha documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di
San Paolo né ha dedotto ritardi con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
NEL MERITO
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza Persona_3
mai naturalizzarsi né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è Parte_1
evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità in atti ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio Parte_2
il quale l'ha trasmessa a sua volta alla figlia Parte_5 Parte_6
quale ha potuto così trasmetterla ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_3
Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] che Persona_5 sposatasi con cittadino straniero ha generato a sua volta Persona_7
di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
[...]
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Inoltre è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2,
c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Nulla sulle spese di lite atteso che la decisione discende dalla applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto e Controparte_1 Controparte_3
[...]
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, Controparte_1
dichiara che
• Parte_1
• figlia minorenne Persona_8
• figlia minorenne Parte_3
• sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio.
• Si comunichi, Firenze, 17 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale