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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/11/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1571/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Luigi Bisani n. 188, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Seba Virga del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
Controparte_1
, Roma, via Alessandro Farnese n. 3, P. IVA in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino del Foro di Milano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2021 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 252/2021 notificatogli il 25.06.2021 dall'
[...]
Controparte_1
, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 03.06.2021, su ricorso
[...] dell'ente previdenziale, per il pagamento della complessiva somma di € 23.802,14, di cui “€ 13.455,97 a titolo di contribuzione previdenziale (integrativa, soggettiva e maternità); (…) € 2.095,60 a titolo di sanzioni;
(…) € 8.250,57 a titolo di interessi”, importi relativi agli anni 2004- 2009 e 2013-2017, come da accluso estratto contributivo. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione il ha eccepito Pt_1 l'infondatezza della domanda monitoria, i vantati crediti contributivi essendosi estinti per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 ed esso opponente avendo diritto al più volte richiesto esonero dalla contribuzione quale lavoratore subordinato a tempo pieno alle dipendenze della Istituto Ortopedico Villa Salus di NZ LA s.r.l. dall'01.10.2002 al 17.01.2018, la contribuzione essendo versata direttamente dal datore di lavoro, previa trattenuta in busta paga. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 infondata, rappresentando ed eccependo che l'opponente - iscritto d'ufficio alla gestione previdenziale dal 20.10.2004 al 31.12.2009 e dall'01.01.2012 all'01.08.2017 - aveva omesso il versamento della dovuta contribuzione dal 2004 al 2009 e dal 2013 al 2017 e la comunicazione delle dichiarazioni dei redditi percepiti per ciascuna annualità, ad eccezione degli anni 2009 e 2013; che la prescrizione era stata ripetutamente interrotta negli anni, anche a mezzo di intimazioni di pagamento versate nel cassetto previdenziale dell'opponente in data 29.04.2015, in data 27.01.2016 e in data 08.12.2016; che le domande di esonero dalla contribuzione relative alle annualità 2011 e 2012 erano state accolte, mentre quella relativa alle annualità 2004-2009 era stata respinta per tardiva presentazione della domanda;
che in ogni caso l'esonero non esimeva l'iscritto dal versamento della contribuzione percentuale sui redditi da lavoro autonomo prodotti per ogni annualità di iscrizione, comunicati all' allo stesso per le annualità 2009 e 2013, CP_1 Pt_1 e per le restanti annualità estratti dalle dichiarazioni reddituali dal predetto trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Disattesa l'istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.09.2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. Premessa l'incontestata applicabilità ai contributi per cui è causa dell'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 e ritenuta altresì l'omessa contestazione dell'allegata esigibilità dei medesimi entro il 10 dicembre dell'anno successivo all'annualità di riferimento, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente merita intanto accoglimento per le annualità 2004-2009, 2013 e 2014, i cui termini di prescrizione, decorrenti dal 10 dicembre 2005-2015, erano destinati a compimento il 10 dicembre 2010-2020. Deve infatti ritenersi il compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale tra la diffida di pagamento del 16.07.2015, notificata con racc.ta A/R consegnata il 04.09.2015, e la successiva diffida del 02.09.2019, notificata con racc.ta A/R asseritamente consegnata il 19.10.2019, della quale ultima non è tuttavia dato reperire in atti la produzione dell'avviso di ricevimento alcuno;
non può invero riconoscersi efficacia interruttiva alle diffide di pagamento comunicate dall'ente mediante inserimento nel c.d. cassetto fiscale assegnato all'opponente, la documentazione all'uopo versata in atti dall' non consentendo minimamente di verificare il deposito delle CP_1 intimazioni presso il domicilio digitale assegnato all'opponente in attuazione dell'art. 20 dello statuto dell'ente. Quanto alle successive annualità 2015-2017 - i cui termini di prescrizione, decorrenti dal 10 dicembre 2016-2018, erano destinati a compimento il 10 dicembre 2021-2023 -, il quinquennio è stato all'evidenza efficientemente interrotto dalla notifica in data 25.06.2021 del d.i. oggi opposto. Per tali annualità contributive, inoltre, va disattesa l'eccezione di esonero formulata dall'opponente in ragione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno intrattenuto con la Istituto Ortopedico Villa Salus di NZ LA s.r.l.; in disparte l'omessa documentazione di istanze di esonero per le annualità in commento e la sola produzione in giudizio, a dimostrazione del rapporto di lavoro, della lettera di assunzione dell'01.10.2002, del contratto di lavoro del 26.09.2006 e delle attestazioni datoriali del 07.10.2010 e dell'08.02.2012 che “ Parte_1 è alle dipendenze di questo Istituto a tempo pieno per 36 ore settimanali dall'01.10.2002 in qualità di Infermiere Professionale cat. D3”, deve infatti rilevarsi che a mente dell'art. 4, commi primo, sesto e settimo, del Regolamento (in atti) “il contributo soggettivo obbligatorio annuo a CP_1 carico di ogni iscritto all'Ente è pari, a partire dal primo gennaio 2012, al 12% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come individuato dal precedente articolo 1,comma 1, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.// Fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito, è in ogni caso dovuto un contributo minimo determinato come segue (…).// Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%”. Come esposto dalla difesa dell'ente, dunque, l'allegato rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno è unicamente atto ad esonerare l'iscritto alla gestione previdenziale dal versamento del contributo minimo di cui all'art.
4.6 del richiamato Regolamento e non anche dalla contribuzione percentuale sul concomitante reddito professionale da lavoro autonomo, la quale appare perciò dovuta nella misura liquidata dall'ente sulla scorta dei dati reddituali estratti dalle dichiarazioni fiscali trasmesse all'Agenzia delle Entrate dal , lo stesso non avendo ottemperato Pt_1 all'obbligo di comunicazione del reddito professionale prescritto dall'art. 7 del Regolamento, pari a complessivi € 5.449,87 (di cui € 3.114,05 per contributo soggettivo, € 840,68 per contributo integrativo, € 695,49 per sanzioni ed € 799,65 per interessi), al cui pagamento l'opponente va perciò condannato, oltre accessori come da domanda, previa revoca del d.i. opposto. Attesa la parziale soccombenza, le spese di lite vanno opportunamente compensate per metà, ponendosi la restante metà a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1571/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 252/2021, emesso da questo G.L. nei confronti di in data Parte_1 03.06.2021 su ricorso dell' Controparte_1 ;
[...] condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, della Controparte_1 complessiva somma di € 5.449,87, oltre accessori come da domanda, e di un mezzo delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
compensa tra le parti il restante mezzo. Così deciso in Ragusa il 31.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1571/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...] Luigi Bisani n. 188, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Seba Virga del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
Controparte_1
, Roma, via Alessandro Farnese n. 3, P. IVA in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino del Foro di Milano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2021 ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 252/2021 notificatogli il 25.06.2021 dall'
[...]
Controparte_1
, nei suoi confronti emesso da questo Tribunale il 03.06.2021, su ricorso
[...] dell'ente previdenziale, per il pagamento della complessiva somma di € 23.802,14, di cui “€ 13.455,97 a titolo di contribuzione previdenziale (integrativa, soggettiva e maternità); (…) € 2.095,60 a titolo di sanzioni;
(…) € 8.250,57 a titolo di interessi”, importi relativi agli anni 2004- 2009 e 2013-2017, come da accluso estratto contributivo. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione il ha eccepito Pt_1 l'infondatezza della domanda monitoria, i vantati crediti contributivi essendosi estinti per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 ed esso opponente avendo diritto al più volte richiesto esonero dalla contribuzione quale lavoratore subordinato a tempo pieno alle dipendenze della Istituto Ortopedico Villa Salus di NZ LA s.r.l. dall'01.10.2002 al 17.01.2018, la contribuzione essendo versata direttamente dal datore di lavoro, previa trattenuta in busta paga. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della proposta opposizione, siccome CP_1 infondata, rappresentando ed eccependo che l'opponente - iscritto d'ufficio alla gestione previdenziale dal 20.10.2004 al 31.12.2009 e dall'01.01.2012 all'01.08.2017 - aveva omesso il versamento della dovuta contribuzione dal 2004 al 2009 e dal 2013 al 2017 e la comunicazione delle dichiarazioni dei redditi percepiti per ciascuna annualità, ad eccezione degli anni 2009 e 2013; che la prescrizione era stata ripetutamente interrotta negli anni, anche a mezzo di intimazioni di pagamento versate nel cassetto previdenziale dell'opponente in data 29.04.2015, in data 27.01.2016 e in data 08.12.2016; che le domande di esonero dalla contribuzione relative alle annualità 2011 e 2012 erano state accolte, mentre quella relativa alle annualità 2004-2009 era stata respinta per tardiva presentazione della domanda;
che in ogni caso l'esonero non esimeva l'iscritto dal versamento della contribuzione percentuale sui redditi da lavoro autonomo prodotti per ogni annualità di iscrizione, comunicati all' allo stesso per le annualità 2009 e 2013, CP_1 Pt_1 e per le restanti annualità estratti dalle dichiarazioni reddituali dal predetto trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Disattesa l'istanza di concessione della p.e. del d.i. opposto e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 24.09.2025.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e va conseguentemente accolta nei termini e per le ragioni di cui appresso. Premessa l'incontestata applicabilità ai contributi per cui è causa dell'ordinario termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3, comma nono, L. n. 335/1995 e ritenuta altresì l'omessa contestazione dell'allegata esigibilità dei medesimi entro il 10 dicembre dell'anno successivo all'annualità di riferimento, l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente merita intanto accoglimento per le annualità 2004-2009, 2013 e 2014, i cui termini di prescrizione, decorrenti dal 10 dicembre 2005-2015, erano destinati a compimento il 10 dicembre 2010-2020. Deve infatti ritenersi il compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale tra la diffida di pagamento del 16.07.2015, notificata con racc.ta A/R consegnata il 04.09.2015, e la successiva diffida del 02.09.2019, notificata con racc.ta A/R asseritamente consegnata il 19.10.2019, della quale ultima non è tuttavia dato reperire in atti la produzione dell'avviso di ricevimento alcuno;
non può invero riconoscersi efficacia interruttiva alle diffide di pagamento comunicate dall'ente mediante inserimento nel c.d. cassetto fiscale assegnato all'opponente, la documentazione all'uopo versata in atti dall' non consentendo minimamente di verificare il deposito delle CP_1 intimazioni presso il domicilio digitale assegnato all'opponente in attuazione dell'art. 20 dello statuto dell'ente. Quanto alle successive annualità 2015-2017 - i cui termini di prescrizione, decorrenti dal 10 dicembre 2016-2018, erano destinati a compimento il 10 dicembre 2021-2023 -, il quinquennio è stato all'evidenza efficientemente interrotto dalla notifica in data 25.06.2021 del d.i. oggi opposto. Per tali annualità contributive, inoltre, va disattesa l'eccezione di esonero formulata dall'opponente in ragione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno intrattenuto con la Istituto Ortopedico Villa Salus di NZ LA s.r.l.; in disparte l'omessa documentazione di istanze di esonero per le annualità in commento e la sola produzione in giudizio, a dimostrazione del rapporto di lavoro, della lettera di assunzione dell'01.10.2002, del contratto di lavoro del 26.09.2006 e delle attestazioni datoriali del 07.10.2010 e dell'08.02.2012 che “ Parte_1 è alle dipendenze di questo Istituto a tempo pieno per 36 ore settimanali dall'01.10.2002 in qualità di Infermiere Professionale cat. D3”, deve infatti rilevarsi che a mente dell'art. 4, commi primo, sesto e settimo, del Regolamento (in atti) “il contributo soggettivo obbligatorio annuo a CP_1 carico di ogni iscritto all'Ente è pari, a partire dal primo gennaio 2012, al 12% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, così come individuato dal precedente articolo 1,comma 1, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.// Fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito, è in ogni caso dovuto un contributo minimo determinato come segue (…).// Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo di cui al precedente comma è ridotto nella misura del 50%”. Come esposto dalla difesa dell'ente, dunque, l'allegato rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno è unicamente atto ad esonerare l'iscritto alla gestione previdenziale dal versamento del contributo minimo di cui all'art.
4.6 del richiamato Regolamento e non anche dalla contribuzione percentuale sul concomitante reddito professionale da lavoro autonomo, la quale appare perciò dovuta nella misura liquidata dall'ente sulla scorta dei dati reddituali estratti dalle dichiarazioni fiscali trasmesse all'Agenzia delle Entrate dal , lo stesso non avendo ottemperato Pt_1 all'obbligo di comunicazione del reddito professionale prescritto dall'art. 7 del Regolamento, pari a complessivi € 5.449,87 (di cui € 3.114,05 per contributo soggettivo, € 840,68 per contributo integrativo, € 695,49 per sanzioni ed € 799,65 per interessi), al cui pagamento l'opponente va perciò condannato, oltre accessori come da domanda, previa revoca del d.i. opposto. Attesa la parziale soccombenza, le spese di lite vanno opportunamente compensate per metà, ponendosi la restante metà a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1571/2021 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 252/2021, emesso da questo G.L. nei confronti di in data Parte_1 03.06.2021 su ricorso dell' Controparte_1 ;
[...] condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, della Controparte_1 complessiva somma di € 5.449,87, oltre accessori come da domanda, e di un mezzo delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
compensa tra le parti il restante mezzo. Così deciso in Ragusa il 31.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella