Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 5179.22
TRA
; ; ; Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
; tutte in qualità di eredi di (nato il Controparte_3 Persona_1
16/08/1946 in Boscotrecase ed ivi deceduto in data 05/06/2021), rappresentate e difese dall' avv.to Alessandro Lauretta, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria CP_4
Liguori , per procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.09.22, parte ricorrente ha dedotto: che Per_1
, coniuge e padre delle ricorrenti (sue uniche eredi essendo deceduto lo stesso
[...] ab intestato e senza lasciare altri eredi legittimi o legittimati), dall'ottobre del 1968 al dicembre del 1992 aveva lavorato presso lo stabilimento di RE AN alle dipendenze della Deriver s.r.l. (cfr. libretto di lavoro, estratto contributivo, diario clinico ); lo stesso aveva lavorato sempre presso il cantiere di RE AN CP_4
e aveva svolto mansioni di “operaio zincatore” presso il “reparto zincatura” (cfr. diario clinico , libretto di lavoro, certificato di esposizione all'amianto del CP_4 CP_4
26/02/2001); che aveva svolto le mansioni analiticamente descritte in ricorso;
in particolare, aveva svolto le proprie mansioni in un reparto presso il quale la produzione e la dispersione di amianto nell'ambiente era massima. In generale, all'interno del reparto, l'amianto era utilizzato in grandi quantità ed era polverizzato nell'aria; durante tutto il periodo lavorativo presso gli impianti dove era stato comandato ed eseguire le sue mansioni quotidiane e per l'orario di lavoro, era stato esposto al rischio amianto, in maniera massiva, stante un costante inquinamento
la sede territorialmente competente certificava l'esposizione diretta all'amianto CP_4 qualificata per il periodo dall'ottobre del 1968 al dicembre del 1992 (cfr. attestato di esposizione all'amianto ipotesi B ex art. 13, comma 8 L. 257/92 modificato dalla L. 271/93, del 26/02/2001); il ricorrente, sottopostosi ad esami di routine, riscontrava di essere affetto da una patologia respiratoria asbesto correlata;
di aver proposto denuncia di malattia professionale in data 01/03/2020; la sede , con provvedimento del CP_4
10/12/2020 mai notificato al ricorrente, né al suo procuratore, respingeva la domanda del ricorrente adducendo la seguente motivazione: “ gli accertamenti medico-legali effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno dimostrato l'assenza della malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata” (cfr. provvedimento del 10/12/2020); di avere inutilmente esperito il ricorso CP_4 amministrativo;
che era affetto da “sindrome disventilatoria da Persona_1 interstiziopatia polmonare con pleuropatia”; tale patologia respiratoria di natura professionale aveva determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica tale da vedersi riconoscere il diritto all'indennizzo in capitale ai sensi del D.Lgs. 38/2000 nella misura del 10% o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa. Sulla base di tali premesse, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la patologia respiratoria sofferta dal ricorrente, “sindrome disventilatoria da interstiziopatia polmonare con pleuropatia ” ha natura professionale e ha determinato per il dante causa dei ricorrenti una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 10% come valutato dal c.t.p.,
o comunque nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, ed in ogni caso quantomeno del 6%; 2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto de i ricorrenti a percepire, iure successionis, l'indennizzo in capitale del danno biologico nella misura compresa tra il 6% ed il 15% da accertare in corso di causa, all'esito dell'espletanda C.T.U. da effettuarsi sugli atti, condannando conseguentemente l' al pagamento del predetto indennizzo con decorrenza dal CP_4
1°/03/2020 o dalla diversa data che verrà riconosciuta di Giustizia;
3) Condannare l'Amministrazione convenuta in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento, in favore dei ricorrenti iure successionis, di tutte le somme che sarà tenuta ad erogare, oltre interessi legali ed il maggior danno da svalutazione monetaria;
4) Condannare l' convenuto in persona del suo legale rapp.te pro tempore al CP_5 pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione...” L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini e per le argomentazioni che seguono. Preliminarmente, deve rilevarsi che la fattispecie è disciplinata dalla normativa introdotta dal D.L.vo n. 38/00 che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. Venendo al caso in esame, il CTU, valutata la documentazione medica e compiuti gli accertamenti del caso ha ritenuto: “...Premesso che il de cuius, in base alla documentazione esibita, ha subito per circa 20 anni, da luglio 1974 ad aprile 1993 (in seguito è stato sempre in cassa integrazione, fino al conseguimento della pensione a settembre 1996) una significativa esposizione professionale alle fibre di asbesto, il reperto dell'esame TC del torace agli atti può ritenersi compatibile con l'ipotesi diagnostica di cui si discorre. La presenza di “evidente e diffuso ispessimento dell'interstizio polmonare assiale e periferico” e di “ispessimento del piano pleurico a profili ondulati, da ambo i lati” è sicuramente compatibile con una genesi asbestosica, anche se potrebbe presentare anche altri fattori causali. Considerati la presumibile significativa (sia qualitativamente che quantitativamente) esposizione all'amianto ed il fatto che si verta in ambito di assicurazioni sociali, lo scrivente ritiene che il reperto radiografico descritto possa essere attribuito con sufficiente sicurezza al fattore amianto, ciò anche privilegiando, per lo stesso motivo, la lettura dell'esame TAC effettuata dallo specialista del C.M.O. rispetto a quella dello specialista che, CP_4 come detto in precedenza, non ha rilevato segni di ispessimenti pleurici nel suddetto esame. Considerata l'assenza di un documentato deficit ventilatorio, il codice di riferimento della tabella DM 12.07.00 è il 332, con conseguente riconoscimento di una percentuale di danno biologico del 6%.” Ha quindi così concluso: “ Il de cuius ha presentato istanza di riconoscimento di malattia professionale per l'infermità: “Sindrome disventilatoria restrittiva in asbestosi polmonare con pleuropatia”. Non è documentata a suo carico una
“sindrome disventilatoria restrittiva”. Era invece affetto da “interstiziopatia polmonare ed ispessimento pleurico a presumibile genesi da esposizione a fibre di amianto”. Tale condizione, considerata l'anamnesi lavorativa del soggetto, è valutabile alla stregua di malattia professionale e determina una percentuale di danno biologico pari al 6%” Le valutazioni del consulente sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ai fini del riconoscimento della malattia professionale. Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, determinante un grado di menomazione nella misura del 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. L' va pertanto condannato all'erogazione dell'indennizzo corrispondente alla CP_5 percentuale di danno biologico riconosciuta, in favore delle ricorrenti n.q. di eredi di
, oltre interessi legali come per legge. Persona_1 Per completezza motivazionale deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione triennale del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111 – 112 T.U. n. 1124/65, in quanto la diagnosi della patologia risale agli anni 2019- 2020e la domanda amministrativa è del 01.03..2020. Le spese del giudizio sono compensate in misura di un terzo, tenuto conto della peculiarità della vicenda che ha visto riconoscere al de cuius un a patologia diversa da quella denunciata e del riconoscimento di una percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica inferiore a quella pretesa in via principale;
per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal de cuius ; Persona_1
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica è quantificabile nella misura del 6%;
- condanna l'istituto all'erogazione in favore delle ricorrenti n.q. dell' indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico riconosciuta, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' a pagare al ricorrente due terzi delle spese di lite liquidate in CP_4 complessivi € 1800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, compensando il restante terzi;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_4
Si comunichi.
In RE AN , il 07.01.25
ILGIUDICE
dott.ssaRosaMolè