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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3439/2025 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., avverso l'ordinanza emanata e comunicata alle parti in data 15 settembre 2025 dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della causa di espropriazione immobiliare portante r.g. 57/2025 e.i.
PROPOSTO DA
, ], nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. RICCARDO BISTOLFI che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo.
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
], rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in qualità di successore a titolo particolare di con domicilio
[...] Controparte_3 telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti ROBERTO CALABRESI ed ELISA GABOARDI che la rappresentano e difendono come da procura alle liti depositata unitamente alla memoria di costituzione.
PARTE RECLAMATA
Oggetto: AM (art. 630, co. 3, c.p.c.) TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza (art. 630 c.p.c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2025, l'esecutata ha Parte_1 impugnato, con le forme del reclamo di cui all'art. 630, co. 3, c.p.c., l'ordinanza resa e comunicata alle parti in data 15 settembre 2025 con la quale il Giudice dell'esecuzione, nella causa di espropriazione immobiliare portante r.g. 57/2025 e.i., ha rigettato l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, disponendo con separata ordinanza la vendita del Compendio immobiliare pignorato.
Fissata udienza di comparizione delle parti al giorno 11 novembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di comparizione alle controparti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, per il tramite della mandataria con rappresentanza, la società veicolo reclamata, in qualità di avente causa per atto inter vivos della creditrice procedente eccependo l'inammissibilità in rito del reclamo, nonché la Controparte_3 sua infondatezza nel merito, con conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza tenutasi in data 11 novembre 2025 le parti hanno discusso riportandosi al contenuto dei rispettivi atti, chiedendo il passaggio in decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto è inammissibile.
Come correttamente eccepito dalla controparte creditrice, il rimedio previsto dall'art. 630, co. 3, c.p.c. è esperibile avverso le ordinanze con cui il Giudice dell'esecuzione accerta ovvero esclude la sussistenza di una fattispecie estintiva tipica prevista dagli artt. 629 ss. c.p.c.
Nel caso di specie, l'esecutata ha eccepito avanti il Giudice dell'esecuzione l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, circostanza che non è contemplata dal codice di rito quale causa di estinzione tipica (cioè riconducibile al novero di quelle tipizzate e accomunate dall'inattività imputabile al creditore o ai creditori legittimati), bensì viene ricondotta dalla giurisprudenza quale causa di chiusura anticipata del processo esecutivo (c.d. estinzione atipica) ovvero di improcedibilità o improseguibilità dell'azione esecutiva.
Per tali ultimi casi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. n. 4961 del 2019).
Il rimedio dell'opposizione agli atti, da introitare con ricorso avanti il Giudice dell'esecuzione e non già avanti il Collegio (del quale non fa parte il primo), è l'unico esperibile quando è dedotto un motivo, anche di per sé rilevabile d'ufficio, finalizzato a paralizzare l'azione esecutiva per cause, appunto, diverse dalle fattispecie estintive tipiche.
Nei casi in cui sia in discussione una fattispecie di c.d. estinzione atipica si sta, in buona sostanza, contestando la validità di un atto esecutivo ovvero di un atto contrario reso dal Giudice dell'esecuzione che, viceversa, paralizza l'azione esecutiva. Per questa ragione viene apprestato il rimedio dell'opposizione formale, con la tipica struttura eventualmente bifasica del relativo giudizio, avanti il Giudice dell'esecuzione competente a decidere in via interdittale ed eventualmente, in seguito, avanti il Tribunale in composizione monocratica, competente a decidere il merito, con decisione inappellabile e solamente ricorribile per cassazione per vizi di legittimità.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza (art. 630 c.p.c.)
Da questo punto di vista, la diversità strutturale del rimedio del reclamo avanti il Collegio impedisce qualsiasi forma di conversione del gravame, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
Quest'ultimo aspetto è ciò che di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, richiamando anche i precedenti conformi, si è precisato che “il reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., ove proposto, dev'essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio, non essendo suscettibile di conversione nella predetta opposizione, in quanto non ne sussistono i necessari requisiti di sostanza e di forma” (Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2025, n. 5784).
L'accoglimento dell'eccezione processuale di inammissibilità preclude qualsiasi esame nel merito.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza, sussistendo i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
1) DICHIARA il reclamo proposto inammissibile.
2) CONDANNA la reclamante al pagamento in favore della reclamata Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali Controparte_1 imponibili, c.p.a. ed i.v.a., per compensi professionali.
3) DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, T.U.S.G. per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-bis, T.U.S.G.
Così è deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Milton D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., avverso l'ordinanza emanata e comunicata alle parti in data 15 settembre 2025 dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della causa di espropriazione immobiliare portante r.g. 57/2025 e.i.
PROPOSTO DA
, ], nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1 domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. RICCARDO BISTOLFI che la rappresenta e difende come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo.
PARTE RECLAMANTE
CONTRO
], rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in qualità di successore a titolo particolare di con domicilio
[...] Controparte_3 telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. degli Avv.ti ROBERTO CALABRESI ed ELISA GABOARDI che la rappresentano e difendono come da procura alle liti depositata unitamente alla memoria di costituzione.
PARTE RECLAMATA
Oggetto: AM (art. 630, co. 3, c.p.c.) TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza (art. 630 c.p.c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 settembre 2025, l'esecutata ha Parte_1 impugnato, con le forme del reclamo di cui all'art. 630, co. 3, c.p.c., l'ordinanza resa e comunicata alle parti in data 15 settembre 2025 con la quale il Giudice dell'esecuzione, nella causa di espropriazione immobiliare portante r.g. 57/2025 e.i., ha rigettato l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento, disponendo con separata ordinanza la vendita del Compendio immobiliare pignorato.
Fissata udienza di comparizione delle parti al giorno 11 novembre 2025, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di comparizione alle controparti.
Si è tempestivamente costituita in giudizio, per il tramite della mandataria con rappresentanza, la società veicolo reclamata, in qualità di avente causa per atto inter vivos della creditrice procedente eccependo l'inammissibilità in rito del reclamo, nonché la Controparte_3 sua infondatezza nel merito, con conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza tenutasi in data 11 novembre 2025 le parti hanno discusso riportandosi al contenuto dei rispettivi atti, chiedendo il passaggio in decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto è inammissibile.
Come correttamente eccepito dalla controparte creditrice, il rimedio previsto dall'art. 630, co. 3, c.p.c. è esperibile avverso le ordinanze con cui il Giudice dell'esecuzione accerta ovvero esclude la sussistenza di una fattispecie estintiva tipica prevista dagli artt. 629 ss. c.p.c.
Nel caso di specie, l'esecutata ha eccepito avanti il Giudice dell'esecuzione l'inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, circostanza che non è contemplata dal codice di rito quale causa di estinzione tipica (cioè riconducibile al novero di quelle tipizzate e accomunate dall'inattività imputabile al creditore o ai creditori legittimati), bensì viene ricondotta dalla giurisprudenza quale causa di chiusura anticipata del processo esecutivo (c.d. estinzione atipica) ovvero di improcedibilità o improseguibilità dell'azione esecutiva.
Per tali ultimi casi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimedio esperibile è l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. n. 4961 del 2019).
Il rimedio dell'opposizione agli atti, da introitare con ricorso avanti il Giudice dell'esecuzione e non già avanti il Collegio (del quale non fa parte il primo), è l'unico esperibile quando è dedotto un motivo, anche di per sé rilevabile d'ufficio, finalizzato a paralizzare l'azione esecutiva per cause, appunto, diverse dalle fattispecie estintive tipiche.
Nei casi in cui sia in discussione una fattispecie di c.d. estinzione atipica si sta, in buona sostanza, contestando la validità di un atto esecutivo ovvero di un atto contrario reso dal Giudice dell'esecuzione che, viceversa, paralizza l'azione esecutiva. Per questa ragione viene apprestato il rimedio dell'opposizione formale, con la tipica struttura eventualmente bifasica del relativo giudizio, avanti il Giudice dell'esecuzione competente a decidere in via interdittale ed eventualmente, in seguito, avanti il Tribunale in composizione monocratica, competente a decidere il merito, con decisione inappellabile e solamente ricorribile per cassazione per vizi di legittimità.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Sentenza (art. 630 c.p.c.)
Da questo punto di vista, la diversità strutturale del rimedio del reclamo avanti il Collegio impedisce qualsiasi forma di conversione del gravame, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
Quest'ultimo aspetto è ciò che di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, richiamando anche i precedenti conformi, si è precisato che “il reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., ove proposto, dev'essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio, non essendo suscettibile di conversione nella predetta opposizione, in quanto non ne sussistono i necessari requisiti di sostanza e di forma” (Cass. civ., Sez. III, 4 marzo 2025, n. 5784).
L'accoglimento dell'eccezione processuale di inammissibilità preclude qualsiasi esame nel merito.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza, sussistendo i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
1) DICHIARA il reclamo proposto inammissibile.
2) CONDANNA la reclamante al pagamento in favore della reclamata Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali Controparte_1 imponibili, c.p.a. ed i.v.a., per compensi professionali.
3) DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, T.U.S.G. per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1-bis, T.U.S.G.
Così è deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 3