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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5145 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 28473 ANNO 2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile per revocazione sentenza iscritto al n. 28473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 gennaio 2025 e vertente tre
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Lungotevere della Vittoria n. 11 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Loré che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione per revocazione
ATTRICE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Stesicoro n. 128 presso lo studio dell'avv. Valeria Vizzone che la rappresenta e difende giusta procura alle leti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: revocazione TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
società e la società per la revocazione della Controparte_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Roma 3322/2024 e per la sospensione, in via cautelare, della efficacia della sentenza pronunziata e la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza stessa.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giudice di appello è incorso in un errore di fatto avendo posto a base della decisione la circostanza che il veicolo della attrice ritenendo che lo stesso stesse percorrendo viale Angelico nella direzione Stadio Olimpico –
Piazzale Maresciallo Giardino invece che il senso opposto da via Maresciallo Giardino allo
Stadio Olimpico sulla base di dichiarazioni rese in udienza dal teste in Testimone_1
contrasto anche con quanto indicato dalla Assicurazione nella costituzione in giudizio, fatto,
quindi, da considerare non in contestazione tra le parti.
Si è costituita la società evidenziando che il giudizio innanzi Controparte_1
al giudice di pace si era concluso con sentenza 31887/2019 che aveva respinto la domanda della attrice, decisione confermata dalla sentenza 3322/2024 del tribunale di
Roma oggetto di revocazione-
Ha evidenziato che nel costituirsi aveva evidenziato che all'atto dell'incidente i due conducenti avevano fornito alla Polizia Municipale intervenuta una diversa ricostruzione della modalità di verificazione del sinistro, diversità sussistente anche tra le deposizioni rese dai testi e sentiti dalla Polizia Municipale Testimone_2 Testimone_3
sul luogo dell'incidente e la deposizione resa da che aveva rilasciato una Testimone_4
dichiarazione in seguito all'attrice.
Tes_ Ha evidenziato come il teste sentito in giudizio avesse indicato che il veicolo della attrice proveniva dal Vaticano ed era diretto verso lo Stadio Olimpico, mentre l'altro teste
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
escusso dalla Polizia Municipale al momento dell'incidente aveva indicato di non ricordare nulla dell'incidente.
Alla Polizia Municipale la attrice aveva dichiarato che stava percorrendo viale Angelico con direzione Piazza Maresciallo Giardino
Relativamente alla domanda attrice ha dedotto che la decisione del giudice era stata basata sul fatto che, in assenza di un riscontro certo sulla direzione del veicolo della attrice,
in presenza di un contrasto nelle deposizioni rese dai testi, lo stesso aveva deciso sulla base di una interpretazione degli elementi e delle prove acquisite nel corso del giudizio,
nessuno dei quali poteva ritenersi un fatto incontrovertibile sul quale fondare un errore di fatto.
Di conseguenza non erano presenti elementi atti a determinare la concessione della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di appello e a sospendere il termine per l'eventuale ricorso per cassazione per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di appello.
Non si è costituita in giudizio la società venendo dichiarata contumace. CP_3
Espletato il sub procedimento relativo alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di appello la stessa era stata respinta con ordinanza in data 5 ottobre 2024.
Proseguito il giudizio di revocazione lo stesso è stato trattenuto in decisione alla udienza del giorno 8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che nel corso del giudizio di appello, la cui sentenza è oggetto del presente giudizio per revocazione, erano state espletate le prove non espletate nel giudizio di primo grado all'esito delle quali il giudicante ha ritenuto che la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cpc fosse stata superata in quanto le dichiarazioni dei testi escussi erano risultate contrastanti sulla stessa
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
ricostruzione della direzione dei veicoli al momento dell'incidente mentre era stato provato che il veicolo della appellante era passato con il semaforo rosso all'incrocio ove si era verificato l'incidente ed ha respinto la domanda attrice.
Non vi è dubbio che i testi escussi abbiano dato ricostruzioni diverse anche della provenienza dei veicoli, ed era stato comunque confermato che l'incidente era stato causato dalla appellante che si era immessa in area di incrocio malgrado il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione.
Di conseguenza nel caso di specie non si è in presenza della valutazione della esistenza di un fatto pacificamente certo tra le parti e della inesistenza di un fatto pacificamente esistente – relativo alla provenienza del veicolo della -, ma della valutazione operata Pt_1
dal giudice in relazione alle dichiarazioni rese dai testi escussi su richiesta di entrambe le parti nel giudizio di appello che confermavano il passaggio del veicolo della con il Pt_1
semaforo rosso nella sua direzione, circostanza negata dall'altra teste.
Di conseguenza era in contestazione non il fatto, non accertato in base agli atti, ma delle modalità di verificazione dell'incidente sulla base di quanto accertato dalla Polizia
Municipale, pacificamente intervenuta dopo che l'incidente si era verificato, e delle dichiarazioni rese dai testi alla Polizia Municipale ed assunte in giudizio, tenuto conto,
comunque, che la dichiarazione della teste era stata resa dalla stessa alcuni giorni dopo il sinistro e senza che la sua presenza fosse stata resa nota alla Polizia Municipale,
dovendosi attribuire maggiore credibilità ai testimoni presenti sul luogo dell'incidente ed escussi in quel momento dalla Polizia Municipale intervenuta.
Di conseguenza in assenza di elementi idonei a ritenere in quale modo si fosse effettivamente verificato l'incidente il giudice ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei ad affermare la sussistenza di elementi che consentissero il superamento della presunzione di corresponsabilità.
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza non era stata la direzione del veicolo condotto dalla a basare la Pt_1
interpretazione del giudice al punto da poter integrare una revocazione per errore di fatto,
trattandosi al massimo di un problema di interpretazione delle prove disponibili, verbale della Polizia Municipale con i riscontri acquisiti e le dichiarazioni raccolte, e la deposizione dei testi escussi nel corso del giudizio di appello in quanto non ammessi nel giudizio di primo grado.
Di conseguenza l'eventuale censura riguardava la interpretazione della prova e non la esistenza di un errore di fatto tale da poter incidere sulla decisione e di conseguenza il rimedio esperibile era il ricorso per cassazione per un vizio di motivazione e non la revocazione per errore di fatto.
Deve, pertanto essere respinta la revocazione proposta della sentenza del Tribunale di
Roma 3322/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
PQM
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda di revocazione della sentenza 3322/2024 del Tribunale di Roma proposta da nei confronti della Parte_1
società e della società Controparte_4 CP_2
Rigetta la domanda di revocazione della sentenza 3322/2024 del Tribunale di Roma;
condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_4
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.000 di cui euro 3.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%.
Roma, 3 aprile 2025
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile per revocazione sentenza iscritto al n. 28473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 gennaio 2025 e vertente tre
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Lungotevere della Vittoria n. 11 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Loré che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione per revocazione
ATTRICE
E
(cf ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Stesicoro n. 128 presso lo studio dell'avv. Valeria Vizzone che la rappresenta e difende giusta procura alle leti su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: revocazione TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
società e la società per la revocazione della Controparte_1 CP_2
sentenza del Tribunale di Roma 3322/2024 e per la sospensione, in via cautelare, della efficacia della sentenza pronunziata e la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza stessa.
A fondamento della domanda ha dedotto che il giudice di appello è incorso in un errore di fatto avendo posto a base della decisione la circostanza che il veicolo della attrice ritenendo che lo stesso stesse percorrendo viale Angelico nella direzione Stadio Olimpico –
Piazzale Maresciallo Giardino invece che il senso opposto da via Maresciallo Giardino allo
Stadio Olimpico sulla base di dichiarazioni rese in udienza dal teste in Testimone_1
contrasto anche con quanto indicato dalla Assicurazione nella costituzione in giudizio, fatto,
quindi, da considerare non in contestazione tra le parti.
Si è costituita la società evidenziando che il giudizio innanzi Controparte_1
al giudice di pace si era concluso con sentenza 31887/2019 che aveva respinto la domanda della attrice, decisione confermata dalla sentenza 3322/2024 del tribunale di
Roma oggetto di revocazione-
Ha evidenziato che nel costituirsi aveva evidenziato che all'atto dell'incidente i due conducenti avevano fornito alla Polizia Municipale intervenuta una diversa ricostruzione della modalità di verificazione del sinistro, diversità sussistente anche tra le deposizioni rese dai testi e sentiti dalla Polizia Municipale Testimone_2 Testimone_3
sul luogo dell'incidente e la deposizione resa da che aveva rilasciato una Testimone_4
dichiarazione in seguito all'attrice.
Tes_ Ha evidenziato come il teste sentito in giudizio avesse indicato che il veicolo della attrice proveniva dal Vaticano ed era diretto verso lo Stadio Olimpico, mentre l'altro teste
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 2 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
escusso dalla Polizia Municipale al momento dell'incidente aveva indicato di non ricordare nulla dell'incidente.
Alla Polizia Municipale la attrice aveva dichiarato che stava percorrendo viale Angelico con direzione Piazza Maresciallo Giardino
Relativamente alla domanda attrice ha dedotto che la decisione del giudice era stata basata sul fatto che, in assenza di un riscontro certo sulla direzione del veicolo della attrice,
in presenza di un contrasto nelle deposizioni rese dai testi, lo stesso aveva deciso sulla base di una interpretazione degli elementi e delle prove acquisite nel corso del giudizio,
nessuno dei quali poteva ritenersi un fatto incontrovertibile sul quale fondare un errore di fatto.
Di conseguenza non erano presenti elementi atti a determinare la concessione della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di appello e a sospendere il termine per l'eventuale ricorso per cassazione per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di appello.
Non si è costituita in giudizio la società venendo dichiarata contumace. CP_3
Espletato il sub procedimento relativo alla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di appello la stessa era stata respinta con ordinanza in data 5 ottobre 2024.
Proseguito il giudizio di revocazione lo stesso è stato trattenuto in decisione alla udienza del giorno 8 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che nel corso del giudizio di appello, la cui sentenza è oggetto del presente giudizio per revocazione, erano state espletate le prove non espletate nel giudizio di primo grado all'esito delle quali il giudicante ha ritenuto che la presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, secondo comma, cpc fosse stata superata in quanto le dichiarazioni dei testi escussi erano risultate contrastanti sulla stessa
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 3 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
ricostruzione della direzione dei veicoli al momento dell'incidente mentre era stato provato che il veicolo della appellante era passato con il semaforo rosso all'incrocio ove si era verificato l'incidente ed ha respinto la domanda attrice.
Non vi è dubbio che i testi escussi abbiano dato ricostruzioni diverse anche della provenienza dei veicoli, ed era stato comunque confermato che l'incidente era stato causato dalla appellante che si era immessa in area di incrocio malgrado il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione.
Di conseguenza nel caso di specie non si è in presenza della valutazione della esistenza di un fatto pacificamente certo tra le parti e della inesistenza di un fatto pacificamente esistente – relativo alla provenienza del veicolo della -, ma della valutazione operata Pt_1
dal giudice in relazione alle dichiarazioni rese dai testi escussi su richiesta di entrambe le parti nel giudizio di appello che confermavano il passaggio del veicolo della con il Pt_1
semaforo rosso nella sua direzione, circostanza negata dall'altra teste.
Di conseguenza era in contestazione non il fatto, non accertato in base agli atti, ma delle modalità di verificazione dell'incidente sulla base di quanto accertato dalla Polizia
Municipale, pacificamente intervenuta dopo che l'incidente si era verificato, e delle dichiarazioni rese dai testi alla Polizia Municipale ed assunte in giudizio, tenuto conto,
comunque, che la dichiarazione della teste era stata resa dalla stessa alcuni giorni dopo il sinistro e senza che la sua presenza fosse stata resa nota alla Polizia Municipale,
dovendosi attribuire maggiore credibilità ai testimoni presenti sul luogo dell'incidente ed escussi in quel momento dalla Polizia Municipale intervenuta.
Di conseguenza in assenza di elementi idonei a ritenere in quale modo si fosse effettivamente verificato l'incidente il giudice ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei ad affermare la sussistenza di elementi che consentissero il superamento della presunzione di corresponsabilità.
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 4 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Di conseguenza non era stata la direzione del veicolo condotto dalla a basare la Pt_1
interpretazione del giudice al punto da poter integrare una revocazione per errore di fatto,
trattandosi al massimo di un problema di interpretazione delle prove disponibili, verbale della Polizia Municipale con i riscontri acquisiti e le dichiarazioni raccolte, e la deposizione dei testi escussi nel corso del giudizio di appello in quanto non ammessi nel giudizio di primo grado.
Di conseguenza l'eventuale censura riguardava la interpretazione della prova e non la esistenza di un errore di fatto tale da poter incidere sulla decisione e di conseguenza il rimedio esperibile era il ricorso per cassazione per un vizio di motivazione e non la revocazione per errore di fatto.
Deve, pertanto essere respinta la revocazione proposta della sentenza del Tribunale di
Roma 3322/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
PQM
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda di revocazione della sentenza 3322/2024 del Tribunale di Roma proposta da nei confronti della Parte_1
società e della società Controparte_4 CP_2
Rigetta la domanda di revocazione della sentenza 3322/2024 del Tribunale di Roma;
condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_4
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.000 di cui euro 3.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%.
Roma, 3 aprile 2025
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 5 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 28473 ANNO 2024 Pag. 6 di 6 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale