Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1083/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Proposta da:
C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]. Borzone Cuneo, n. 27, elettivamente domiciliato in Chiavari, Gall. di C.so Garibaldi,
n. 22/2, presso lo studio dell'Avv. Andrea Nicatore (C.F. e dell'Avv. Davide C.F._2
Patellani (C.F. ) che, con facoltà e poteri disgiunti, giusta procura allegata C.F._3 all'atto d'appello, lo rappresentano e difendono;
-Appellante
-contro-
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_4
Chiavari, Viale Devoto n. 64/1 e (C.F. , nata a Controparte_2 C.F._5
Genova il 18.07.1971 e residente in [...]1, elettivamente domiciliate in
Genova, Via Ceccardi n. 1/6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pattay (C.F.
) che le rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione di C.F._6
primo grado;
-per la riforma-
della sentenza n. 2403/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 10.10.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 2403 del 09/10/2023, depositata in Cancelleria il 10/10/2023 del Tribunale di Genova e notificata in data 26/10/2023, richiamata ogni precedente istanza, eccezione e deduzione di cui agli atti del precedente grado, ribadita ogni istanza istruttoria come effettuata in II memoria 183 VI comma c.p.c. in data 7/1/2022 e non ammessa, rinnovate altresì le richieste di chiarimenti e di integrazione al/alla CTU di cui all'udienze del 21.12.22 e 3.2.23, con particolare riferimento alla mancata quantificazione delle voci di spesa ISTAT non ricomprese nella relazione, il tutto come specificamente ribadito e ritrascritto al punto IX dell'atto d'appello 27.11.23. Voglia respingere le domande proposte nel giudizio di primo grado da ed in quanto infondate CP_1 Controparte_2
in fatto ed in diritto, con specifico riferimento alle domande di accertamento preliminari di sussistenza e quantificazione dell'asserito credito di cui alla premessa delle conclusioni avversarie
e le conseguenti domande di cui al p.to 2) delle conclusioni avversarie e, in merito alle domande di cui al p.to 3) delle conclusioni avversarie, nella ritenuta necessità di procedere alla ricostruzione fittizia della massa ereditaria, anche previa la collazione della donazione di € 42.983,00 ammessa dalla parte attrice ed alla luce del pagamento dei debiti ereditari da parte del comparente come indicati in narrativa, accertare i reciproci rapporti di dare avere, anche ai sensi dell'art. 723 c.c. conseguentemente disporre i relativi conguagli e rimborsi;
- previa e conseguente ogni utile declaratoria del caso, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 801-802 c.c., in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, revocare per ingratitudine della donataria la donazione di complessivi € 42.983,00 (quota parte di Controparte_1 [...]
effettuata con bonifico 7.4.15 di € 5.000,00, assegno 17.7.15 di € 12.500,00, assegno Parte_1
21.7.15 di € 12.500,00, assegno 22.7.15 di 5.966,00, assegno 21.10.15 di € 22.500,00, assegno
21.10.15 di € 20.000,00, assegno 21.10.15 di € 2.500,00 e bonifico 26.4.16 di € 5.000,00 (pagamenti da cui dedurre la quota del 50% di spettanza della sig.ra ) e conseguentemente Parte_2
condannare la sig.ra al pagamento nei confronti del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 42.983,00 oltre gli interessi dalla data dei singoli pagamenti sopra descritti. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”. Per le appellate: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello: 1) respingere integralmente l'appello presentato dal SI. e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 2403 del Parte_1
09.10.2023, depositata in Cancelleria il 10.10.2023 del Tribunale di Genova;
2) vinte le spese di lite, tutte del secondo grado del giudizio oltre IVA e C.P.A. nonché il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% come per legge”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 24.06.21, le sorelle e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio nanti il Tribunale di Genova il padre esponendo: Parte_1
- di essere figlie di e di Parte_1 Parte_2
- che quest'ultima era deceduta in Lavagna in data 16.4.2020 senza lasciare alcun testamento;
- che la defunta, dall'anno 2001, era completamente incapace di provvedere a sé stessa;
- che della de cuius si sarebbero presi cura il marito, le figlie e una badante;
- che e erano coniugati in regime di comunione dei beni;
Parte_1 Parte_2
- che, già da alcuni anni, esse avrebbero notato che la badante della , sig.ra Parte_2 Persona_1 sarebbe stata particolarmente “presente” nella vita dei genitori e la sua attività non sarebbe sembrata limitata alle mansioni e agli orari del rapporto di lavoro in forza del quale accudiva la de cuius;
- che, deceduta la madre, la successione relativa agli immobili da questa morendo dismessi sarebbe stata regolata senza contestazioni;
- che, con riferimento ai valori mobiliari, esse avrebbero verificato come, dal 1° gennaio 2010, vi sarebbero stati costanti e importanti prelievi in contanti da parte del loro padre dal conto corrente in comune tra questo e la (conto n. 290 intrattenuto dai coniugi presso la filiale Parte_2 Parte_1
di Mezzanego (GE) di;
CP_3
- che la defunta non avrebbe mai operato sul conto a causa delle sue drammatiche Parte_2
condizioni di salute;
- che il conto sarebbe stato da loro ricostruito come segue: il saldo iniziale al 1.1.2010 di euro
27.555,56 sarebbe stato attribuito alla quale residuo saldo delle disponibilità rinvenienti Parte_2 dalla vendita della propria quota dell'immobile di Borzonasca, pervenutole per successione dal padre, ceduto con atto a Notaio di Rapallo il 16/5/2007; le spese di utilità comune (Enel, Per_2 Persona_3 Telecom, Mod. F24, spese bancarie) sarebbero state attribuite in parti uguali ai contestatari;
le donazioni a sarebbero state considerate come effettuate al 50% da entrambi i Controparte_1
coniugi cointestatari del conto corrente;
la gestione dei titoli, considerato che: a. all'epoca della chiusura del conto corrente oggetto dell'esame giacevano su di una polizza intestata al solo Parte_1
b. nel periodo considerato dall'indagine sarebbero stati maggiori i prelevamenti di somme
[...] per il loro acquisto (€ 317.821,08) dei versamenti rilevanti dalle vendite di titoli e dall'incasso delle cedole /dividendi/interessi (€ 244.703,48), sarebbe stata considerata come un prelievo del Parte_1
- che gli assegni tratti dal conto corrente ed i prelevamenti in contanti allo sportello sarebbero stati considerati come imputabili al sia in quanto privi di apparente utilità per la Parte_1 Parte_2
sia perché le di lei condizioni di salute non le avrebbero mai permesso di firmare assegni o di recarsi in banca per effettuare operazioni;
- che, alla luce di tali ingiustificati prelievi, si sarebbe dovuto ritenere che il avesse un Parte_1 debito verso la , e oggi verso i di lei eredi, pari a € 281.158,98; Parte_2
- che vi sarebbero state donazioni disposte in vita dalla in favore di Parte_2 Controparte_1 per € 42.983.
Alla luce delle suesposte considerazioni, le originarie attrici sostenevano che Parte_1 avrebbe dovuto restituire all'eredità la somma di € 324.181,98 e, suddividendo per tre Parte_2 detto importo, si otterrebbe che sarebbe stata creditrice di € 108.047,33 – 42.983 Controparte_1 già ricevuti e quindi € 65.064,33; e che avrebbe avuto diritto a percepire € Controparte_2
108.047,33.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2021, si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo la totale infondatezza delle domande di controparte ed evidenziando:
[...]
- che la ricostruzione fattuale delle originarie attrici sarebbe stata errata in quanto egli avrebbe gestito in autonomia la moglie gravemente inferma per vent'anni, continuativamente e garantendole le migliori cure, con l'aiuto, dal 2010, di tre badanti, fino alla morte della stessa, avvenuta nell'aprile
2020;
- che il denaro oggi preteso dalle figlie sarebbero stato utilizzato per soddisfare i bisogni sia della moglie che, in generale, della famiglia;
- che non sarebbero stati ex adverso presi in considerazione alcuni costi da lui sostenuti quali, tra gli altri, quelli per le badanti e quelli per il vitto;
- che le somme pretese dalle controparti sarebbero rientrati nella comunione coniugale e che esse sarebbero state consumate ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- che la donazione di € 42.993,00 effettuata dalla de cuius in favore di avrebbe Controparte_1
dovuto essere revocata ex art. 801 c.c., a fronte delle ingiurie e delle false accuse gravissime da questa formulate a carico del padre.
3. La causa veniva istruita documentalmente, a mezzo di testi e di CTU e, all'esito, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Genova così statuiva: “
1. accerta e dichiara che i signori e sono eredi della signora ai sensi Pt_1 CP_2 Controparte_1 Parte_2
e per gli effetti degli articoli 565 e ss c.c.; 2. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra i sigg.ri e e, per l'effetto, Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
assegna a ciascuno dei tre coeredi la quota di un terzo sulla massa ereditaria ammontante complessivamente ad € 160.506,39; 3. dichiara tenuto e condanna il SI. a Parte_1
corrispondere alle parti attrici, a tacitazione delle loro quote ereditarie, i seguenti importi: alla
SI.ra l'importo pari ad € 53.502,13 e alla SI.ra la somma di Controparte_2 Controparte_1
€ 10.519,13; 4. rigetta la domanda riconvenzionale di revocazione della donazione;
5. compensa le spese di lite per la metà e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il SI. a Parte_1
rifondere alle attrici, SIg.re ed , la residua frazione della metà delle spese Controparte_1 CP_2 di lite che si liquidano nella misura di € 7.051,50 (=€14.103,00/2 di cui: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00 Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00) oltre 15% per spese generali, rimborso di metà del contributo unificato e accessori di legge 6. pone metà delle spese di CTU come liquidate con decreto del 21.12.2022 a carico paritario delle parti e la restante metà a carico esclusivo del convenuto.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- non si sarebbe potuto ritenere che gli eredi fossero subentrati nella sola quota della metà del saldo di conto corrente esistente al momento della morte del coniuge deceduto;
- il coerede convenuto non sarebbe stato privo di qualsivoglia obbligo di rendiconto che, come tale, lo avrebbe sottratto dall'onere di documentare le causali delle spese sostenute (fermo restando l'onere di fornire la prova dell'inerenza dei prelievi ai bisogni della famiglia);
- pacifico essendo che la de cuius, per l'intero periodo nel quale si erano verificati i prelievi, era del tutto incapace di provvedere a sé stessa, l'originario convenuto, nel gestire il patrimonio comune, avrebbe avuto un obbligo di rendiconto, soprattutto per quanto attiene alle spese, che la CTU avrebbe accertato essere state ingenti;
- il CTU avrebbe correttamente ricostruito le spese effettuate per bisogni familiari e spese personali riferibili alla de cuius e a Parte_1
- quanto alla domanda di revoca della donazione effettuata in favore di , che Controparte_1
l'esposizione dei fatti operata da seppur rivelatasi parzialmente fondata, non Parte_1 avrebbe integrato gli estremi dell'ingiuria ex art. 802 c.c. che si configurerebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando venga colpita la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche disvelanti un sentimento d'avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante, e da ripugnare alla coscienza comune;
- in conclusione, avrebbe avuto l'obbligo di conferire, ai sensi dell'art. 724 c.c., Parte_1 gli importi prelevati per scopi estranei ai bisogni familiari, accertati dal CTU in € 117.523,39, mentre avrebbe l'obbligo di conferire ex art. 737 c.c. l'importo di € 42.983,00 ricevuto in Controparte_1
donazione; la massa ereditaria ammonterebbe a euro 160.506,39; trattandosi di successione ab intestato e non risultando altri eredi legittimi della de cuius, a ciascuno degli stessi avrebbe dovuto assegnarsi la quota di 1/3 della somma presente nell'asse ereditario (€ 53.502,13 ciascuno); pertanto, avrebbe dovuto corrispondere a , a tacitazione della sua quota, Parte_1 Controparte_2 un importo pari ad € 53.502,13 e a , già destinataria della predetta donazione, la Controparte_1 minor somma di € 10.519,13.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 27.11.23, impugnava la Parte_1
predetta decisione, deducendo otto motivi.
4.1. Col primo motivo (“VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E/O
MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO ARTT. 177, 192 E 186
C.C.”), l'appellante sosteneva che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere rientranti nella comunione de residuo le somme percette da ed asseritamente non consumate Parte_1 nell'interesse della comunione, così sovrapponendo la comunione legale in costanza di coniugio con la comunione de residuo ereditaria
Sul punto, l'originario convenuto protestava che, stante la comunione legale esistente in vita tra sé e
, il conto corrente della famiglia sarebbe stato utilizzato per far fronte alle spese Parte_2
della vita quotidiana e ciò che non sarebbe stato colto né dalla CTU né dalla sentenza sarebbe che, operando la comunione in costanza di coniugio, la stessa sarebbe per definizione destinata a soddisfare i bisogni della famiglia: i denari anche di provenienza esclusiva (si pensi alle relative pensioni) convergerebbero nella comunione e diverrebbero di titolarità comune.
Quindi, l'avvenuta consumazione delle somme avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a ritenere che, a fronte della prova delle spese sostenute, incombesse alla controparte la prova di una diversa destinazione delle somme.
4.2. Col secondo motivo (“VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C. AVENDO IL GIUDICE PRIMO GRADO DECISO SUL RENDICONTO
IN ASSENZA DI SPECIFICA DOMANDA DI PARTE CONVENUTA. VIOLAZIONE E/O
MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 263 C.P.C. NON SUSSISTENDO
L'OBBLIGO DI RENDICONTO IN CASO DI COMUNIONE DE RESIDUO.”), l'appellante si doleva dell'erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui essa, quanto alla presunta omessa valorizzazione delle spese da lui effettuate, aveva rilevato la sussistenza di un obbligo di rendiconto nel periodo in cui egli aveva accudito la moglie inferma.
In argomento, il osservava che l'unico onere probatorio incombente su di lui sarebbe stato Parte_1
quello inerente alla consumazione dei beni della comunione e che controparte non avrebbe mai chiesto l'accertamento di un ipotetico obbligo di rendiconto, sicché il Tribunale, nel pronunciarsi sul punto, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c.
4.3. Col terzo motivo (“VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E/O
MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.LI SULL'ONERE DELLA PROVA 2727
C.C. E 2729 C.C. IN MATERIA DI PROVA PRESUNTIVA. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O
FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI
VICINANZA ALLA PROVA.”), l'appellante censurava il capo della sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Genova aveva statuito che egli avrebbe avuto l'obbligo di “documentare, trattandosi di spese, come assume, ricorrenti e di notevole impatto finanziario, la relativa causale”.
In particolare, l'originario convenuto evidenziava che, nel caso di specie, vi sarebbero stati tutti gli elementi per accertare, anche ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. e/o in base ai principi del fatto notorio, che le spese de quibus sarebbero state effettuate nell'interesse della comunione e della famiglia ed i fondi della comunione sarebbero stati consumati ai sensi degli artt. 177 e 186 c.c.
Pertanto, ad avviso del il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare che: Parte_1 - sulla base del principio generale sull'onere della prova, sarebbe stato incombente alle attrici l'onere di provare che, nonostante la consumazione, vi fossero state somme non spese nell'interesse della famiglia;
- in forza del principio di vicinanza della prova e delle presunzioni ricavabili dalle circostanze emerse in causa, le spese dedotte sarebbero state documentate.
4.4. Col quarto motivo (“VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E/O
MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.LI SULL'ONERE DELLA PROVA 2727
C.C. E 2729 C.C. IN MATERIA DI PROVA PRESUNTIVA. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O
APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O CP_4 CP_4
APPLICAZIONE DEGLI ART.LI 191 C.P.C. E 195 C.P.C. IN TEMA DI APPREZZAMENTO DI
CTU. CARENZA TOTALE E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE.”), l'appellante criticava la decisione del primo Giudice di condividere le risultanze della CTU in merito alle entrate ed alle uscite nonché l'affermazione del Tribunale di Genova secondo cui non vi sarebbe stato riscontro delle maggiori spese dedotte per dispositivi sanitari, spese mediche, utenze e spese ricreative, omettendo del tutto l'esame sulle altre spese eccepite, tra cui quelle di trasporti.
Su tali profili, il lamentava: Parte_1
- che l'esperto non avrebbe inserito ulteriori spese che egli avrebbe effettuato e delle quali avrebbe dato conto, rispettivamente, in comparsa di risposta e nella seconda memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c. durante il primo grado, senza che vi fosse stata alcuna contestazione di controparte, con ogni conseguenza di legge, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.;
- che non sarebbero state inserite, nemmeno in via presuntiva, tutte le ulteriori spese che egli avrebbe sostenuto nell'interesse della famiglia (visite mediche pagate in contanti, vettura speciale per disabili, carrozzina, ristrutturazione casa e rifacimento bagno);
- che il CTU avrebbe illogicamente escluso spese di trasporto, per attività ricreative, utenze e badanti, sempre da lui sostenute nell'interesse della famiglia.
4.5. Col quinto motivo (“VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'
ART. 112 C.P.C. OMESSO ESAME DI UN PUNTO SOTTOPOSTO ALL' ESAME DEL
GIUDICE. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C.
IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ART.LI SULL'ONERE DELLA PROVA 2727 C.C. E 2729 C.C. IN
MATERIA DI PROVA PRESUNTIVA. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O CP_4 APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O CP_4
APPLICAZIONE DEGLI ART.LI 191 C.P.C. E 195 C.P.C. IN TEMA DI APPREZZAMENTO DI
CTU. CARENZA TOTALE E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE.”), l'appellante protestava che il primo Giudice avrebbe omesso di valutare tutte le spese che egli avrebbe effettuato successivamente al 31.12.19 e di cui avrebbe dato prova documentale.
In particolare, quanto alle spese sostenute dal dal 31.12.19 ad aprile 2020 per l'ultima Parte_1
badante , non sarebbe stato conteggiato un ulteriore e parziale credito a titolo di Parte_3
anticipazioni per spese badante (documentalmente provate) pari ad € 12.368,32 (38.791,40, spesa totale – 26.423,08, spesa fino al 31.12.2019).
4.6. Col sesto motivo (“VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E/O
MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.LI SULL'ONERE DELLA PROVA 2727
C.C. E 2729 C.C. IN MATERIA DI PROVA PRESUNTIVA. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O
APPLICAZIONE DELL'ART. 115 C.P.C. VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O CP_4 CP_4
APPLICAZIONE DEGLI ART.LI 191 C.P.C. E 195 C.P.C. IN TEMA DI APPREZZAMENTO DI
CTU. CARENZA TOTALE E/O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE.”), l'appellante, in forza delle ragioni esposte nei precedenti motivi di gravame, contestava la quantificazione dell'importo da lui dovuto, chiedendo un ricalcolo.
4.7. Col settimo motivo (“VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 801 C.C.
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO. ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI
DIRITTO.”), l'appellante sottoponeva a censura la seguente affermazione della sentenza impugnata:
“Le attrici si sono limitate ad esporre, senza mai travalicare i limiti della correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l' applicazione delle difesa, i fatti in ragione dei quali, secondo la loro prospettazione, il padre convenuto avrebbe leso le loro prerogative successorie prelevando denari dal conto corrente con la madre per spese non riconducibili ai bisogni familiari” (pag. 8).
In argomento, il osservava che le originarie attrici lo avrebbero accusato, a pag. 3 dell'atto Parte_1 di citazione, di avere “illegittimamente sottratto denaro e beni mobili alla massa ereditaria”, a pag.
4, di aver “posto in essere una condotta illecita sottraendo l'attivo ereditario tutto il patrimonio in Cont denaro e valori mobiliari esistente presso la anca” ed ancora di aver “distratto a proprio favore
l'intero patrimonio della de cuius prima della sua morte” ed ancora, nelle conclusioni, di “illeciti o indebiti prelievi”, e di aver “illecitamente sottratto […]”. Tali allegazioni ingiuriose, peraltro, non avrebbero potuto ritenersi giustificate alla luce del fatto che il aveva sposato la in data 7.12.20, integrando quindi gli estremi Parte_1 Parte_3 dell'ingiuria di cui all'art. 801 c.c. che, secondo la giurisprudenza, deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche disvelanti un sentimento d'avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante, e da ripugnare alla coscienza comune.
4.8. Con l'ottavo motivo (“VIOLAZIONE E/O MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ART.LI 91 C.P.C. E ART. 92 C.P.C.”), l'appellante lamentava l'erroneità delle statuizioni adottate dal Tribunale di Genova in punto spese di lite, sostenendo che queste non avrebbero potuto essere compensate per metà, in quanto la soccombenza delle originarie attrici sarebbe stata superiore ai due terzi.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.02.24, si costituivano in giudizio e , contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, Controparte_1 Controparte_2
sostenendo:
- che sarebbe stata del tutto corretta la statuizione del Tribunale secondo cui rientrerebbero nella comunione tra i coniugi, ai sensi dell'art. 177 lett.c) c.c., non solo quei redditi dei quali si dimostri la sussistenza al momento dello scioglimento della comunione, ma anche quelli, percepiti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare la consumazione o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione;
che, in virtù dell'art. 192, c. 1
c.c., a fronte di prelevamenti di un coniuge di somme dal conto corrente, competerebbe al coniuge che abbia effettuato i prelievi e che alleghi di aver impiegato le somme nell'interesse della comunione o della famiglia la prova di questa circostanza;
- che, nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione, le originarie attrici avrebbero chiesto che venisse dato conto dei crediti costituenti l'eredità di che, in ogni caso, come Parte_2
correttamente ritenuto dal primo Giudice, stante la totale incapacità naturale della moglie, Parte_1
nel gestire il patrimonio comune, avrebbe avuto un obbligo di rendiconto, soprattutto per
[...]
quanto attiene alle spese – che comunque la CTU avrebbe accertato essere state tutt'altro che contenute (anche al netto delle spese per badanti) – e, quindi, di documentare la relativa causale;
- che il avendo effettuato i prelievi per cui è causa, avrebbe potuto e dovuto fornirne prova Parte_1
e giustificarli;
- che la CTU avrebbe correttamente ricostruito tutte le spese effettuate dal Parte_1 - che ad avviso del C.T.U, non sarebbe stato corretto il calcolo del consulente di controparte Dott.
a pag. 3 dell'elaborato datato 6 gennaio 2022 in quanto, per il periodo di riferimento della Per_4
badante avrebbero dovuto essere presi in considerazione i mesi compresi fra il 1° Persona_5
dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2019, segnalandosi peraltro la non completezza di tutta la documentazione ed, in particolare, le singole buste paga ed i contributi;
- che il comportamento da loro tenuto nei riguardi del padre, dal momento in cui erano stati scoperti i cospicui prelievi dal c/c cointestato tra lui e , sarebbe stato esclusivamente al Parte_2
riconoscimento dei loro diritti di eredi legittime della defunta madre e non certo connotato da profonda avversione o di perversa animosità verso il donante o da mancato rispetto alla dignità del donante, sicché il Tribunale di Genova del tutto correttamente avrebbe escluso, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 801 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine;
- che le statuizioni del Giudice di prime cure in punto spese sarebbero state condivisibili in quanto la domanda si sarebbe dimostrata completamente fondata con una riduzione del quantum riconosciuto alle attrici, mentre sarebbe risultato totalmente soccombente in punto an. Parte_1
6. Con ordinanza del 08.03.24, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata proposta dall'appellante, non ritenendo sussistente né il requisito del fumus boni iuris, né il requisito del periculum in mora.
7. Con ordinanza adottata in pari data, la Corte, in persona del Consigliere Istruttore, con ordinanza emessa in pari data, rinviava la causa all'udienza del 19.12.24 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
8. Con ordinanza del 20.12.24, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
9.1. Quanto al primo motivo, deve anzitutto osservarsi che, a mente dell'art. 192, c. 1, c.c., “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186”. Inoltre, il primo periodo del comma quarto della stessa disposizione prevede che “I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione”.
Nel caso di specie, la comunione legale tra e si è sciolta a Parte_1 Parte_2 causa del decesso di quest'ultima, intervenuto in data 16.04.20.
È, dunque, possibile affermare che il debito restitutorio ex art. 192 c.c. che l'odierno appellante ha maturato nei confronti della comunione legale è transitato, per effetto della dipartita della coniuge, nella comunione ereditaria instauratasi con le di lui figlie.
A tal proposito, si evidenzia che il Giudice di primo grado, diversamente da quanto lamentato dal nel motivo in esame, si è confrontato con la problematica dell'asserita consumazione delle Parte_1
somme per cui è lite.
Infatti, il Tribunale di Genova, alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, recependo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha interpretato l'art. 177, c. 1, lett. c) c.c. nel senso di comprendere nella comunione legale non solo i redditi ancora esistenti al momento dello scioglimento di quest'ultima, ma anche “quelli, percetti e percepiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione.”.
Ora, a ben vedere, la tesi su cui si impernia il mezzo di gravame in discorso è che le somme confluite sul conto corrente cointestato tra il e la de cuius siano state “per definizione” (pag. 6 Parte_1 dell'appello) impiegate per soddisfare i bisogni della famiglia, con la precisazione che sarebbe stato onere delle appellate provare una diversa destinazione del denaro.
Tale argomentazione, tuttavia, non tiene conto di quanto correttamente statuito dal primo Giudice a pag. 6 della sentenza impugnata, ossia che “a fronte di prelevamenti di un coniuge di somme dal conto corrente, compete al coniuge che ha effettuato i prelievi e che alleghi di aver impiegato le somme nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare questa circostanza, cioè la prova dell'uso delle somme per i bisogni della famiglia. Infatti, osserva la Cassazione, la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass.
14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484).”. In altri termini, nella fattispecie in esame, pacifico essendo che il abbia effettuato prelievi Parte_1 di denaro dal conto corrente cointestato con la moglie, sarebbe spettato a quest'ultimo provare che detti prelievi siano avvenuti al fine di soddisfare bisogni della famiglia, non potendo certo tale circostanza reputarsi “connaturata” al fatto che le somme de quibus rientrassero nella comunione legale tra i coniugi.
Infatti, nella sentenza della Corte di Cassazione citata dal Giudice di primo grado, n. 20457/16, si precisa che, quando un coniuge effettui prelevamenti di somme di pertinenza della comunione legale, la destinazione delle somme stesse a soddisfare interessi della famiglia rappresenta un fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria ex art. 192 c.c. e la relativa prova non può che pretendersi da chi abbia utilizzato il denaro comune.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
9.2. Quanto al secondo motivo, va osservato che e , nelle Controparte_1 Controparte_2
conclusioni precisate nel giudizio di primo grado, avevano chiesto al Tribunale adito di condannare controparte “(…) a dar conto dei crediti costituenti l'eredità della signora ”, così Parte_2
introducendo nella presente lite la tematica della doverosa rendicontazione e giustificazione da parte di dell'uso delle somme prelevate dal conto corrente cointestato con la moglie Parte_1
e, come tali, non di sua esclusiva pertinenza.
Comunque, anche a voler ritenere che tale richiesta non si sarebbe potuta considerare una formale domanda di rendiconto, si rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In plurimi precedenti, questa Corte ha ritenuto che possa pretendersi un rendiconto (propriamente quello disciplinato dall'art. 263 cod. proc. civ.) in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discenda l'obbligo (legale o negoziale) di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17283 del 23/07/2010, Rv. 614140-01; Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 4765 del 28/02/2007, Rv. 595000-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12463 del 10/11/1999,
Rv. 531001-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2959 del 29/04/1986, Rv. 445969-01).” (Cass. Civ., Sez.
III, 28.06.17, n. 22063, in cui si puntualizza che l'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 1713 c.c. in tema di mandato e dall'art. 2030 c.c. in tema di negotiorum gestio “costituiscono espressione di un principio generale dell'ordinamento - che trova corollari normativi anche negli 3 artt. 380, 385, 723,
1130, 1983, 2261, 2552 cod. civ. e 593, 676 cod. proc. civ. - secondo il quale chi esercita una gestione
o svolge un'attività nell'interesse altrui ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto (espressamente, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6358 del 07/06/1993, Rv. 482697-01: «La ratio dell'obbligo del rendiconto va individuata in ciò che chiunque svolga attività nell'interesse di altri deve portare a conoscenza di questi, secondo il principio della buona fede gli atti posti in essere ed in particolare quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere»).).
Nel caso di specie, è pacifico che dall'anno 2001 fino alla morte, sia stata del Parte_2
tutto incapace di provvedere a sé stessa e che, nello stesso arco temporale, sia stato il marito, odierno appellante, a gestire ogni aspetto dell'esistenza della de cuius, sicché appare senz'altro meritevole di conferma la statuizione, contenuta a pag. 7 della sentenza impugnata, secondo cui “appare logico concludere che, stante la totale incapacità naturale della moglie, il convenuto nel gestire il patrimonio comune avesse un obbligo di rendiconto, soprattutto per quanto attiene alle spese – che comunque la CTU ha accertato essere state tutt'altro che contenute (anche al netto delle spese per badanti) – e, quindi, di documentare, trattandosi di spese, come assume, ricorrenti e di notevole impatto finanziario, la relativa causale.”.
Per completezza, si aggiunge che tali principi giurisprudenziali sono evidentemente muniti di portata generale, e, quindi, non coglie nel senso la doglianza dell'appellante, secondo cui gli stessi sarebbero stati pronunciati in fattispecie inconferenti a quella in esame, in quanto attinenti a “casi societari
(17283/2010, 4765/2007 e 12563/99) di associazione (22063/17) o nei quali dovevano essere amministrati beni comuni generatori di frutti (2959/1986).” (pag. 10 dell'appello).
Pertanto, il secondo motivo è infondato.
9.3. Quanto ai motivi terzo, quarto, quinto e sesto, che si ritiene possano trattarsi congiuntamente in quanto incentrati, tutti, sulle singole voci di spesa che l'appellante avrebbe sostenuto nell'interesse della famiglia e sulla loro (in tesi) erronea omessa considerazione da parte del primo Giudice, si osserva quanto segue.
In primo luogo, giova rammentare che il Tribunale di Genova, nell'istruttoria di primo grado, ha disposto una CTU contabile affidando all'esperto nominato, dott. il seguente quesito: Persona_6
“ricostruisca le movimentazioni del conto corrente cointestato tra i coniugi, e anche in via presuntiva
l'entità delle spese del convenuto in costanza di matrimonio, quantomeno per il periodo 2010 – 2020, per la soddisfazione dei bisogni familiari”.
Il dott. il cui operato appare del tutto immune da vizi logici e/o giuridici, ha condotto una Per_6
scrupoloso esame della documentazione contabile esistente e disponibile, pervenendo a quantificare un credito della de cuius nei confronti di pari a euro 117.523,29. Parte_1
Ebbene, si osserva che le spese che il CTU non ha ritenuto di considerare non risultano in effetti supportate da alcun documento giustificativo. In particolare:
- la spesa per l'acquisto dei pannoloni aggiuntivi rispetto a quelli forniti dal SSN non è riconoscibile per assenza di qualsiasi prova scritta del loro acquisto, a tal fine non essendo sufficiente la sola dichiarazione testimoniale resa dalla sig.ra sulla cui attendibilità, peraltro, è Testimone_1 lecito dubitare in ragione del tenore delle risposte alquanto “dettagliate” alle domande che le sono state poste sul punto;
- le spese mediche, che il CTU dott. a pag. 18 della relazione peritale, non ha ritenuto di Per_6
prendere in considerazione per difetto totale di documenti giustificativi, sarebbero costituite, a ben vedere, soltanto dall'acquisto della pomata “Pol”, le rimanenti spese mediche essendo coperte dal
SSN (cfr. dichiarazioni rese dalla teste , medico di base della , all'udienza del Tes_2 Parte_2
21.09.22 è stata mia paziente fin da quando ho preso le mutue, e lo è stata fino Parte_2
al tempo del suo decesso. La pomata Pol non era pagata dal servizio sanitario nazionale, mentre per le altre medicine il pagamento era coperto dal sistema sanitario nazionale”);
- quanto alle spese per utenze, si osserva che il CTU, a pag. 28 della relazione definitiva, ha spiegato in modo chiaro e condivisibile il proprio modus operandi: “nel tentativo di determinare in via presuntiva – e quindi in termini di stima – l'entità delle spese per la soddisfazione dei “bisogni familiari” in maniera quanto più oggettiva, vengono considerate per intero unicamente quelle spese di carattere alimentare e di carattere non alimentare che, a parere dello scrivente, potevano essere sostenute a beneficio di entrambi i coniugi, tenendo in considerazione lo stato di salute della SI.ra
. Pertanto, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 vengono prese in considerazione per Parte_2
intero le spese mensili di carattere alimentare, mentre, relativamente alle spese di carattere non alimentare vengono considerate in via presuntiva le voci di spesa mensile per “abbigliamento e calzature”, “arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa”, “sanità”, “istruzione, tempo libero
e cultura” e “altri beni e servizi”, mentre vengono escluse in via presuntiva le voci di spesa mensile per “tabacco”, “abitazione”, “combustibili ed energia elettrica” e “trasporti e comunicazioni”. Per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 vengono prese in considerazione per intero le spese di carattere alimentare, mentre, relativamente alle spese di carattere non alimentare vengono considerate in via presuntiva le voci di spesa mensile per “abbigliamento e calzature”, “mobili, articoli e servizi per la casa”, “servizi sanitari e spese per la salute”, “istruzione”, “comunicazioni”,
“servizi ricettivi e di ristorazione” e “altri beni e servizi”, mentre vengono escluse in via presuntiva le voci di spesa mensile per “bevande alcoliche e tabacchi”, “abitazione, acqua, energia, gas e altri combustibili”, “trasporti” e “ricreazione, spettacoli e cultura”; pertanto, dovendo l'esperto nominato procedere in base a una stima presuntiva, appare del tutto ragionevole la sua scelta di escludere dai propri calcoli le spese per pellet legna e riscaldamento, non inclusi nelle valutazioni
ISTAT e, comunque, considerato che le stesse erano domiciliate sul conto corrente, il loro calcolo avrebbe comportato una duplicazione;
- le spese ricreative e di trasporto sono state giustamente escluse, perché, con ogni evidenza, la de cuius non ha potuto fruire dei benefici ad esse collegati;
- appare del tutto corretta la decisione del dott. di prendere in considerazione le spese sostenute Per_6
in relazione alla badante sig.ra fino al 31.12.19, mancando per il periodo successivo le prove Pt_3
del pagamento dello stipendio e dei contributi
- le spese edili, quelle per l'acquisto della sedia a rotelle e della vettura Opel ME sono state tutte sostenute nei primi anni 2000 (come comprovato dalla documentazione prodotta dallo stesso e, quindi, risultano irrilevanti ai fini del decidere, essendo la causa incentrata sui prelievi Parte_1
effettuati dall'odierno appellante tra il 2010 ed il 2020.
Pertanto, i motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono infondati.
9.4. Quanto al settimo motivo, occorre premettere che questa Corte (Sent. n. 158/2024 in causa vs , rel. ) ha già avuto modo di osservare che “ai sensi dell'articolo 801 CP_5 CP_6 Parte_4
c.c., la domanda di revocazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463 c.c., ovvero si sia reso colpevole
d'ingiuria grave verso il donante od abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c..
In particolare, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine - la quale trae dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, senza, però, essere del tutto sovrapponibile alle condotte di cui agli articoli 594 e 595 c.p. - consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (Così Cass., n. 7487/2011)..
Nel caso di specie, le deduzioni delle sorelle secondo cui, in sostanza, il padre avrebbe Parte_1 effettuato “indebiti prelievi” dal conto corrente cointestato con la de cuius, appaiono insufficienti ad integrare gli estremi dell'ingiuria grave di cui all'art. 801 c.c., anche perché le stesse allegazioni si sono rivelate fondate, all'esito del giudizio di primo grado.
Si ritiene quindi meritevole di conferma la statuizione assunta sul punto dal primo Giudice, ossia che
“Le attrici si sono limitate ad esporre, senza mai travalicare i limiti della correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l' applicazione delle difesa, i fatti in ragione dei quali, secondo la loro prospettazione, il padre convenuto avrebbe leso le loro prerogative successorie prelevando denari dal conto corrente con la madre per spese non riconducibili ai bisogni familiari Talché non pare che l'esposizione di tali fatti, rivelatasi seppur parzialmente fondata, possa integrare gli estremi dell'ingiuria che si configura, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando venga colpita la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche disvelanti un sentimento d'avversione tale da esprimere l'ingratitudine verso il donante, e da ripugnare alla coscienza comune.” (pagg.
8 -9 della sentenza impugnata).
Pertanto, il settimo motivo è infondato.
9.5. Quanto all'ottavo motivo, si reputa sufficiente osservare che la decisione del Tribunale di Genova di compensare per metà le spese di lite risulta coerente con l'esito del procedimento di prime cure, che ha visto prevalentemente soccombente. Infatti, le domande di Parte_1 CP_2
e sono state accolte, sia pure in misura ridotta nel quantum, mentre è stata respinta
[...] CP_1
l'unica domanda riconvenzionale avanzata dall'originario convenuto.
Anche l'ottavo motivo è infondato, sicché l'intero appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
10. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa di valore indeterminabile con complessità bassa e applicati i valori medi per tutte le fasi.
11. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza n. 2403/23 del Tribunale di Genova, pubblicata in data
10.10.23;
- Condanna a rifondere a e a le spese di Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.991,00, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 08.01.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni