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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 212/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 27 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Bianchi
appellante
contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Chieti emessa il 28/04/2023 e pubblicata il 13/05/2023.
All'udienza del 27 maggio 2025 tenutasi in trattazione scritta, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, in via principale, nel merito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la Sentenza n. 266/2023 emessa il 28/04/2023 e pubblicata il 13/05/2023 dal
Tribunale di Chieti (Giudice Dott. Francesco Turco), mai notificata, nel giudizio tra le parti avente R.G. n. 394/2022, previa ogni occorrente declaratoria e/o istruttoria, per i motivi di cui agli atti difensivi e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 718/2021 del
16/12/2021 del Tribunale di Chieti, ovvero in subordine, in ossequio al combinato disposto degli artt. 2041 e 1226 c.c., accertato l'arricchimento senza causa dell' in relazione al finanziamento ed ai contributi (a fondo Controparte_1
perduto) per complessivi Euro 792.856,00, ottenuti grazie alla predisposizione, preparazione redazione e presentazione del progetto PICASP, ad opera del Prof.
determinare l'indennizzo dovuto al Prof. nella Parte_1 Parte_1
misura pari ad Euro 45.676,80, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ovvero secondo i principi sanciti da ultima da Cass. Ord. 11243 del
3/04-28/04/2023 e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1
Magnifico Rettore legale rappresentante pro tempore dell'
[...]
al pagamento in favore del Prof. Controparte_2 Parte_1
della somma come sopra determinata ex artt. 2041 e 1226 c.c.
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA come per legge”.
pag. 2/17
Conclusioni dell'appellata, in comparsa di costituzione e non modificate:
“Rigettarsi in proposto appello perché infondato, dichiarandosi inammissibili e, in ogni caso, respingendosi perché infondate le domande e pretese tutte avanzate in giudizio nei confronti dell' Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 266/2023 emessa in data 28/04/2023 e pubblicata il 13/05/2023 il Tribunale di Chieti, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da dall' Controparte_3
nei confronti del Prof. il quale aveva agito in sede monitoria per il Parte_1 pagamento della somma di €. 45.676,80, a titolo di compenso dell'attività di progettazione resa in favore dell'ateneo (consistente nella redazione e organizzazione di un progetto denominato “Pilot courses in Practice Enterprise to implement the
University- Enterprise Cooperation for the development of Caspian Area. PICASP” - un progetto Erasmus + Capacity Building- dell'importo di €. 882.359,00, finanziato dall'Unione Europea e per il quale l'Università aveva ottenuto un contributo di €.
792.865,00), accoglieva la spiegata opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.
718/2021 e condannava l'opposto a rifondere all'
[...]
le spese di giudizio. Controparte_4
1.1. A fondamento della spiegata opposizione l'
[...]
eccepiva l'inesistenza, la nullità e comunque Controparte_3
l'invalidità del presunto incarico, la nullità del contratto d'opera professionale con la
P.A. per l'assoluta carenza della forma scritta richiesta ad substantiam e l'assenza di una valida delibera adottata dagli organi di governo dell'ateneo relativamente al necessario impegno di spesa.
pag. 3/17 Eccepiva, inoltre, che la presunta attività svolta dal ricorrente, oltre che priva di titolo, non trovava idonea corrispondenza con le tempistiche di svolgimento del progetto a cui l'attività sarebbe stata rivolta. Nelle sedute degli organi deliberativi del dicembre 2020 risultava espresso, infatti, solo un parere favorevole all'implementazione delle attività necessarie alla realizzazione del progetto che avrebbe dovuto essere avviato il successivo 15.1.2021 e per la durata di 36 mesi, quindi, all'evidenza in un periodo successivo rispetto alle dedotte attività realizzate dal ricorrente.
1.2 In sede di costituzione, all'esito delle contestazioni di parte opponente, parte opposta introduceva la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre che la richiesta di tutela della proprietà intellettuale in virtù della legislazione sul diritto d'autore.
1.3 Istruita la causa, mediante le produzioni documentali, il primo giudice accoglieva la spiegata opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
1.4 In primo luogo, rilevata l'assenza di un contratto o anche di una formale lettera di incarico da parte dell , come riconosciuto dallo stesso opposto, atteso che il CP_1
verbale del 12.8.2020 nulla diceva in ordine ad un conferimento di incarico e, in ogni caso, non recava neppure la firma del Rettore o di altri che potessero spendere in qualche modo il nome dell'Ente, il primo giudice affermava che la pretesa di pagamento dell'opposto avrebbe potuto in astratto essere fatta valere esclusivamente sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.
1.5 In proposito ed in punto di diritto premetteva che il riconoscimento dell'utilità da parte del soggetto arricchito non costituisce un requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo invece eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto allorquando l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis, secondo il principio di diritto comune del cosiddetto "arricchimento imposto",
pag. 4/17 introdotto al fine di garantire le esigenze di tutela delle finanze pubbliche, anche in considerazione delle dimensioni e della particolare complessità dell'articolazione interna della P.A (Cass. Civ. Ord. n. 11209/2019).
Sotto tale profilo, richiamato il contenuto del verbale di riunione del 12.08.2020 al quale la stessa parte opposta aveva partecipato, secondo il primo giudice l'attività del era stata resa nella mera prospettiva di ottenere, successivamente, un incarico Pt_1
retribuito secondo gli importi indicati nel verbale. Ciò in quanto gli importi indicati nel verbale non erano da intendere quale compenso che poteva essere richiesto per l'attività prestata, quanto invece, una ipotesi di compenso per l'incarico futuro, mentre per il pregresso l'eventuale diminuzione patrimoniale subita dal richiedente non risultava richiesta, né tantomeno dimostrata.
Rilevava al proposito il primo giudice che l'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che ha svolto la propria attività a favore della P.A. in difetto di un contratto scritto, non può essere determinato in base alla tariffa professionale che avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto d'un contratto valido (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19886 del 06/10/2015).
Con detta pronuncia, che richiama l'arresto delle Sezioni Unite (Sentenza n. 23385 del
11/09/2008), secondo il primo giudice veniva ribadito che l'interpretazione corretta è quella "che esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la "diminuzione patrimoniale" subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace". Dunque, l'impoverimento non può essere determinato sulla base della tariffa professionale applicabile alle prestazioni eseguite dall'impoverito, in quanto significherebbe accordargli un indennizzo esattamente pari a quanto avrebbe avuto diritto di pretendere dalla p.a. nell'ipotesi di stipula con essa d'un contratto valido (Cass. civ. S.U. n. 1875/2009, Cass. civ. n. 3905/2010, Cass. Civ. n.
23780/2014).
pag. 5/17 In applicazione di tale orientamento, il primo giudice affermava che all'opposto poteva in ipotesi essere riconosciuto il solo rimborso delle spese, che tuttavia non era stato richiesto, non essendo allo stato provato alcun altro impoverimento.
1.6 Veniva, infine, respinta anche la domanda di tutela del diritto d'autore sul presupposto che, a fronte della specifica eccezione della opponente secondo cui sia l'obiettivo del progetto che la sua compilazione e redazione erano già prestabiliti dall' , secondo uno schema dalla stessa predisposto, risultando quindi i progetti CP_5
standardizzati, parte opposta si era limitata ad insistere, del tutto genericamente, circa la sussistenza della presenza dei requisiti di originalità, creatività ed univocità dell'opera, senza addurre e provare nulla di concreto.
2. Appello. Avverso la sentenza pronunciata in primo grado ha proposto appello per i motivi di seguito indicati: Parte_1
2.1 Applicazione del D.L. 61/2023 – Tempestività dell'atto di appello.
In via preliminare l'appellante invoca l'applicazione del D.L. 61/2023, adottato in seguito alla alluvione che ebbe a colpire la Regione Emilia – Romagna e denominato
“misure urgenti in materia di giustizia civile e penale”, ai fini della verifica e accertamento della tempestività dell'appello. Il comma 4 dell'art. 2 DL 61/2023, infatti, prevede che il decorso dei “termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dal termine del periodo di sospensione. I soggetti destinatari e beneficiari di tale disposizione sono tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1.
Il caso in esame rientra certamente nelle misure urgenti varate dal Governo con il D.L.
61/2023 in quanto l'appellante, secondo quanto dallo stesso sostenuto, è da sempre e ancora oggi residente in [...] in Cesena che, come noto, fa parte del territorio al quale viene applicato il D.L. 61/2023.
pag. 6/17 2.2 Sulla errata e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.
Con tale motivo, entrando nel merito del proposto gravame, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, dopo aver ritenuto ammissibile la domanda di indebito arricchimento, avrebbe poi errato nella parte in cui a sostegno del rigetto ha affermato che “l'attività è stata resa nella prospettiva di ottenere, successivamente, un incarico retribuito nei suddetti termini (…) ne consegue che non è il compenso che può essere richiesto per l'attività prestata, quanto invece, come correttamente dedotto dall'università, una diminuzione patrimoniale, nel nostro caso non dimostrata né richiesta”.
Sotto tale profilo, secondo l'appellante, dovrebbe ritenersi un dato pacifico, incontestabile ed acquisito al processo il fatto che lo stesso ebbe a rendere un'attività di progettazione, che si era articolata nella redazione e sistemazione di un progetto denominato “Pilot courses in Practice Enterprise to implement the University-
Enterprise Cooperation for the development of Caspian Area. PICASP” - un progetto
Erasmus + Capacity Building- dell'importo di €. 882.359,00 - in favore dell'
[...]
la quale, a sua volta, avrebbe goduto di un indubbio vantaggio, Controparte_3 consistente nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto di €. 792.865,00, ottenuto proprio in seguito alla presentazione del progetto redatto e presentato dall'appellante; ragione per cui il primo giudice avrebbe dovuto concludere riconoscendo il diritto ad ottenere l'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041
c.c., atteso che l'Università appellata non ha rifiutato l'arricchimento né tantomeno aveva o ha avuto alcuna intenzione di rifiutarlo. Dunque, l'arricchimento dell'Università appellata rappresenterebbe un dato oggettivo e pacifico, anche alla luce della corposa corrispondenza intercorsa tra il personale dell'Ateneo e l'odierno appellante che starebbe a dimostrare la consapevolezza della appellata circa l'incarico affidato al professionista.
Quanto al verbale del 12/08/2020, il primo giudice ne avrebbe totalmente frainteso il reale significato. In particolare, contrariamente a quanto asserito, detto verbale dimostrerebbe in modo chiaro la circostanza che l'Università appellata, sin dall'avvio pag. 7/17 della fase di progettazione affidata all'appellante, si era preoccupata di individuare le risorse attraverso le quali ricompensare l'opera prestata dal professionista, attuale appellante, risorse che, necessariamente, dovevano derivare dai fondi ottenuti con il finanziamento europeo al quale il progetto stesso era indirizzato. Ciò in quanto, proprio per la particolare natura dell'incarico e per la prassi seguita nel settore, un Ateneo non può vincolarsi “formalmente” nei confronti di professionisti per l'elaborazione di progetti che, solo in caso di esito positivo e di riconoscimento in favore dell'Ateneo dei contributi, consentirebbero di sostenerne le spese di progettazione e di presentazione.
In buona sostanza, posto che una Università non ha a disposizione autonomi mezzi o risorse proprie, non potendo neppure inserirli in appositi capitoli di spesa, è chiaro che solo un progetto andato a buon fine potrebbe consentire nella pratica all'Università di fornire una ricompensa in favore dell'autore del progetto. È dunque in tale senso che avrebbe dovuto essere interpretato il verbale del 12/08/2020.
In ogni caso, prosegue l'appellante, pur volendo aderire alla tesi del primo giudice secondo cui l'odierno appellante avrebbe reso la propria attività solo “nella prospettiva di ottenere un incarico retribuito”, accertata la buona riuscita del progetto e l'ottenimento da parte dell'appellata del risultato previsto, si sarebbe comunque dovuto concludere nel senso di riconoscere quanto meno l'avvenuta lesione di una aspettativa legittima da parte dell'appellante, posizione anch'essa degna di tutela.
Pertanto, del tutto erroneamente la domanda di indebito arricchimento era stata rigettata, pur ricorrendone tutti i presupposti.
3. Si costituiva in grado di appello l' , la quale in via preliminare Controparte_3
e in diritto eccepiva il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nella sentenza impugnata nella quale era stato disposto il rigetto della domanda di adempimento contrattuale originariamente posta dall'odierna appellante a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
nel merito contestava il proposto gravame chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
4. Motivi della decisione.
pag. 8/17 4.1 Preliminarmente, attesa l'applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 2 D.L. 61/2023, essendo provato che l'appellante era ed è residente nel territorio preso in considerazione dal decreto emergenziale, considerato il periodo di sospensione previsto dal citato decreto, 1 maggio – 31 luglio 2023, ritenuto che in assenza di notifica della sentenza impugnata al fine del calcolo del termine per impugnare si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, considerato altresì il periodo della sospensione feriale, l'appello proposto da Pt_1
che risulta essere stato notificato il 1° marzo 2024 deve ritenersi tempestivo e,
[...]
dunque, ammissibile.
4.2 Sempre in via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuto passaggio in giudicato della parte della sentenza con la quale il primo giudice ha rigettato la domanda di adempimento contrattuale avanzata in sede monitoria dall'odierno appellante, in quanto non fatta oggetto di specifica richiesta di riforma in sede di appello.
4.3 Passando al merito, l'appello che è stato articolato in un unico motivo attinente all'applicabilità alla fattispecie oggetto di lite dell'istituto dell'arricchimento senza causa, escluso dal primo giudice, è da ritenere infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
4.3.1 In linea generale, costituisce un principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la regola che considera non ammissibili gli arricchimenti o spostamenti patrimoniali non giustificati o non giustificabili si applica tanto nei confronti dei soggetti privati quanto nei confronti della pubblica amministrazione (Cass. Civ. S.U.
10798/2015).
Meno agevole risulta, tuttavia, l'applicazione concreta di detta regola in ipotesi di azione spiegata contro un ente pubblico, rilevato che il diritto di colui che invoca l'indennizzo per un'attività prestata in favore della P.A. in assenza di un formale contratto o incarico, deve essere rapportato alle caratteristiche particolari della destinataria dell'azione, connesse alle sue dimensioni e alla complessità della sua organizzazione, oltre che alle necessarie esigenze di tutela del patrimonio e delle finanze pubbliche.
pag. 9/17 Secondo l'orientamento tradizionale (Cass. Civ. n. 9486/2013) per l'utile esperimento dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. occorreva fornire la prova non solo del fatto materiale consistente nell'esecuzione dell'opera o della prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche del riconoscimento, che poteva essere espresso o tacito, che l'amministrazione interessata aveva compiuto in una cosciente e consapevole valutazione dell'utilità dell'opera, considerata rispondente alle proprie finalità istituzionali ed agli obiettivi prefissati.
Secondo tale ricostruzione il riconoscimento dell'utilitas doveva provenire ed era rimessa ad una valutazione discrezionale della stessa P.A., senza possibilità di una diversa valutazione da parte giudice;
dunque, detto ulteriore requisito veniva inteso in un'ottica puramente soggettiva sulla base della considerazione che la Pubblica
Amministrazione stessa era in grado di valutare al meglio l'effettiva rispondenza dell'opera o attività eseguita all'effettivo interesse pubblico che la stessa amministrazione istituzionalmente persegue. Ulteriore conseguenza diretta di tale argomentazione era quella per cui il riconoscimento dell'utilitas nei termini specificati non poteva che provenire da organi deliberativi o, quanto meno, rappresentativi dell'ente pubblico, unico legittimato ad esprimere il relativo giudizio.
Un altro orientamento, minoritario ma solido, offriva una diversa interpretazione attribuendo un maggiore spazio all'apprezzamento e alla valutazione da parte del giudice, nel senso che il giudizio di utilità poteva essere compiuto anche dal giudice il quale ha il potere di accertare se ed in quale misura l'opera o la prestazione siano state effettivamente utilizzate dalla pubblica amministrazione, con una conseguente maggiore tutela del diritto del privato ad ottenere l'indennizzo a seguito dell'impoverimento subito.
Tale contrasto è stato definito e composto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. Civ. S.U. 10798/2015) le quali, traendo argomento dal rilievo che non appare conforme ai principi normativi e costituzionali una impostazione che induce ad assoggettare la spettanza dell'indennizzo al privato ad un riconoscimento rimesso sostanzialmente alla valutazione discrezionale effettuata dalla stessa P.A., hanno in primo luogo stabilito che il riconoscimento dell'utilitas non costituisce un requisito pag. 10/17 necessario dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, posto che l'azione ex art. 2041 c.c. ha una connotazione prettamente e tipicamente oggettivistica che non consente alcun richiamo al parametro di stampo soggettivistico dell'utilità.
Per tale ragione il privato che agisce ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha l'onere di provare, e il giudice ha il dovere di accertare, il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che la Pubblica Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso per assenza di utilitas.
Peraltro, in considerazione delle particolari caratteristiche della Pubblica
Amministrazione connesse alla sua complessa organizzazione e delle esigenze di tutela delle finanze pubbliche, ad integrazione del principio sopra indicato le citate Sezioni
Unite hanno ulteriormente chiarito e specificato che l'ente pubblico, mentre non può opporre per i motivi indicati il mancato riconoscimento dell'arricchimento, può invece eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di un “arricchimento imposto”.
Tale principio è stato successivamente ripreso da altra pronuncia della Suprema Corte
(Cass. Civ. n. 15937/2017) emessa in riferimento ad un caso in cui era stato negato l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per opere aggiuntive che, in un appalto pubblico,
l'appaltatore aveva eseguito senza richiederne l'autorizzazione, quindi in violazione di uno specifico precetto normativo, nella quale si specifica che mentre chi agisce ex art. 2041 c.c. ha solo l'onere di provare il dato oggettivo dell'arricchimento, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche si riversano nel principio di diritto comune del cosiddetto
“arricchimento imposto”, potendo dunque la pubblica amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis.
Sulla stessa linea si collocano la pronuncia (Cass. Civ. 15415/2018) resa nell'ambito di un giudizio relativo alle spese comunali fuori bilancio e, più recentemente, quella resa dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 11209/2019, in cui viene ribadito il medesimo principio.
pag. 11/17 4.3.2 Richiamati i principi regolatori della materia e i requisiti che legittimano l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., non risulta sufficientemente provato che nella fattispecie in esame, pur in assenza di un valido contratto scritto, sia stata resa da parte del professor una prestazione professionale in favore dell'università appellata Pt_1
senza la corresponsione del relativo compenso, né l'arricchimento conseguito all'appellata in termini di ottenimento del finanziamento derivato dalla presentazione del progetto, al fine di stabilire la sussistenza del diritto della parte appellante di ottenere l'indennizzo per la prestazione eseguita in assenza di titolo o incarico formale.
Pare opportuno premettere che dall'approvazione del progetto denominato “Pilot courses in Practice Enterprise to implement the University- Enterprise Cooperation for the development of Caspian Area. PICASP” - un progetto Erasmus + Capacity
Building- dell'importo di €. 882.359,00 – nell'ambito del quale l' Controparte_1
ha svolto il ruolo di “grant holder”, cioè di capofila, la stessa ha goduto di un
[...]
vantaggio consistente nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto non già pari a € 792.865,00, come sostenuto dal ma al minor importo di circa euro Pt_1
147.000,00, essendo stati gli altri fondi suddivisi proporzionalmente tra le altre partecipanti, e tra esse la IN, partner italiana nel progetto.
La questione centrale da affrontare ruota tutta intorno alla prova di un eventum utilitatis in favore dell'università appellata e della eventuale consapevolezza dello stesso da parte dell'ente pubblico che, pur posto in condizione di scegliere, non abbia rifiutato il contributo.
A tal fine l'interpretazione da attribuire al verbale di riunione del 12.08.2020 va condotta nel più complesso quadro documentale offerto dalle parti.
Nella fattispecie, pur potendo ritenersi pacifico che il abbia reso una Pt_1
prestazione professionale finalizzata alla presentazione del progetto e al conseguimento dei fondi europei, non vi è prova, in primo luogo, che la prestazione sia stata resa dallo stesso in via esclusiva e, comunque, per un vantaggio dell' Controparte_3
ulteriore rispetto allo scambio di competenze da quest'ultima offerto attraverso i propri docenti. Risulta, invero, dalla documentazione in atti (tra questa, verbale del 12.8.2020,
pag. 12/17 scambio di corrispondenza via email, slides di presentazione del progetto) che prima del dicembre 2020 è stata svolta attività di staff volta alla elaborazione progetto, da presentare all'approvazione dell' – capofila del progetto al quale Controparte_3
ha lavorato unitamente a diversi partners, italiani e stranieri, tra essi IN- per la partecipazione al bando indetto a livello europeo.
Per conto dell hanno collaborato al progetto nella fase CP_1 CP_3
prodromica antecedente al dicembre 2020, sicuramente la Professoressa Persona_1
e la borsista Persona_2
Quanto al professor non solo non vi è prova inequivoca che lo stesso abbia Pt_1
operato per conto e nell'interesse dell'Università, ma anzi risulta dalla documentazione in atti il legame professionale dello stesso con l'altra partner italiana, la IN, che avrebbe ricavato dal progetto circa 97.000,00 euro.
In particolare, emerge dal doc. 19 prodotto dall' , recante la data del 4.1.2020, CP_1 che il nella fase prodromica all'avvio del progetto scrive, quale Former full Pt_1
Professor in business Management dell'Università di Bologna aveva inviato non all' , ma personalmente a colleghi di diversi atenei, un messaggio Controparte_3
al fine di proporre di lavorare insieme a un nuovo progetto nell'ambito di finanziamenti europei, dopo che nel 2019 la partecipazione ad analogo bando non aveva avuto successo.
Emerge ancora dalla documentazione in atti che solo nel dicembre 2020 l CP_3
è stata investita formalmente del progetto, risultando l'attività pregressa
[...]
svolta da gruppo professori per conto di varie Università e enti interessati.
Solo con delibera del 22 dicembre 2020, infatti, il Senato Accademico dell'Università
Con nnunzio ha riconosciuto con parere favorevole il progetto presentato dalla Prof.
nominandola responsabile. Persona_1
E' in tale più ampio contesto che va letto ed interpretato, dunque, il verbale della
“Riunione di coordinamento progetto PICASP”, redatto il 12 agosto 2020 alla presenza della Prof. (UDA Projet coordinator), di (borsista UDA – Per_1 Persona_2
pag. 13/17 archeologa medievista), di (Project Manager) e di Parte_1 Testimone_1
(assistente Project Manager).
Per quel che qui rileva, si legge nel verbale quanto segue: “per quanto riguarda gli incarichi si valuteranno le modalità con le quali conferire incarico a M.B. per 36 mesi sulla base di 1000,00 euro mensili netti utilizzando o il modello Borsa di ricerca ….. o il Co.co.co ….”.
Nessun riconoscimento, dunque, non solo di compenso per attività pregressa è desumibile da tale verbale, ma soprattutto nessun riconoscimento di attività esclusiva svolta dal nell'interesse specifico dell'Università, per la quale operavano invece Pt_1
la Prof. e soggetti terzi. In contrario, prova che l'attività di collaborazione sia Per_1 stata svolta dal Prof. nell'interesse della partner IN, che pure avrebbe in Pt_1
seguito conseguito vantaggi economici dal progetto per circa euro 97.000,00 (si vedano i docc. 12 e 13 prodotti in primo grado dall' ) emerge dal Controparte_3 documento n. 20 dell' , ossia dalla “Videata progetto PISCAP”, nel cui CP_1 frontespizio sono indicate in evidenza l' , quale Grant Holder, e Controparte_3 la IN (Servizi Integrati d'area), quale partner. Ebbene, i responsabili del progetto per la IN sono indicati in quale legale rappresentante e Controparte_6
presidente IN, oltre che nei nomi del General Manager, dell'administrative manager e della Manajement of training project, mentre il Professor viene espressamente Pt_1 indicato come “contact person”, ovvero referente per la IN, con indicazione della relativa email.
Risulta, ancora, dalla documentazione in atti (doc 12 del che in data 30.3.21, Pt_1
successivamente all'approvazione e all'inizio dell'attuazione del progetto nel gennaio del 2021, il ha sottoscritto, nell'ambito del progetto stesso, un contratto di Pt_1
prestazione professionale con IN, avente ad oggetto un incarico di consulenza e supporto relativo all'organizzazione dell'attività di laboratorio e alle attività didattiche svolte con gli altri partner, per il corrispettivo di euro 24.000 oltre IVA.
Per ciò che concerne l' , risulta (doc 14) che il Consiglio del Controparte_3
Dipartimento di Lettere, Arte e Scienze Sociali del 5.5.2021 (pag. 26 del verbale), dato pag. 14/17 atto che nell'ambito del budget generale del progetto di euro 882.359,00 da suddividere con i restanti partners, il budget specifico di management per il Grant Holder risultava pari ad euro 81.378,00, al quale si aggiungeva il cofinanziamento dell'ateneo per il costo del personale pari a euro 14.880,00 ( per il quale la professoressa Per_1
metteva a disposizione le proprie giornate lavorative senza necessità di ulteriori fondi), con riferimento al gruppo di lavoro coinvolto nel progetto riconosceva alla Prof. Per_3
responsabile scientifica del progetto, euro 3.569.00, e ad
[...] [...]
docenza di Sociologia e comunicazione dei Beni culturali, euro 513,00, Persona_4 mentre per l'attuazione del progetto prevedeva altre figure professionali da bandire e retribuire con il budget di 81.378.
Con successiva Delibera del Consiglio di amministrazione del 25.5.2021, dalla quale emerge che nell'ambito del progetto all' era stato riconosciuto Controparte_3
un contributo totale di euro 142.554 (su fondi 882.359 riconosciuti al progetto – per tutti i partner), si stabiliva di bandire il concorso per gli ulteriori incarichi, con previsione di spesa.
Così complessivamente inquadrata l'attività del in relazione all'onere Pt_1 probatorio sullo stesso gravante in merito all'utilitas in ipotesi arrecata all'ente pubblico, deve ritenersi che la prestazione professionale, in quanto svolta non in via esclusiva, ma in collaborazione con altri professionisti, e soprattutto in quanto riconducibile all'interesse dell'altra partner italiana coinvolta, ovvero della IN, non Con risulta aver arrecato un vantaggio specifico all'Università nnunzio, ulteriore rispetto al fisiologico scambio con le competenze e l'attività professionale messe a disposizione del progetto dai docenti dell'amministrazione pubblica. Né, del resto, quest'ultima sarebbe stata nella posizione di coglierne la portata ulteriore, indimostrata, rispetto al risultato dell'attività professionale dei propri docenti partecipanti al progetto, nella logica di scambio nell'apporto di competenze, necessariamente sottesa al lavoro di staff.
In conclusione, non solo non risulta provata la specifica utilitas in ipotesi arrecata dal all' , ma risulta in ogni caso dimostrato dalla pubblica Pt_1 Controparte_3
pag. 15/17 amministrazione che quest'ultima non sarebbe stata messa, eventualmente, nella condizione di coglierne la portata e rifiutarne l'offerta.
Il fatto che all'attività di progettazione abbia partecipato anche il personale interno appartenente all'Università appellata, in assenza di ruoli in funzione direttiva o rappresentativa, dando vita ad una fattiva forma di collaborazione tra le parti secondo questa Corte rappresenta un elemento rafforzativo nell'esclusione della consapevolezza dell'ente di interagire con un professionista che potesse, ma così non era, considerarsi esterno anche ai partners interessati, e che compisse in favore dell'università, e neppure questo è dimostrato da chi ne aveva l'onere probatorio, attività ulteriore rispetto al naturale reciproco apporto di competenza da parte dei partecipanti al progetto, proprio nell'ambito dell'attività di progettazione.
Il che manifesterebbe il fatto che l'odierna appellata avrebbe comunque agito, se non nel rifiuto, quanto meno nella totale inconsapevolezza dell'eventuale eventum utilitatis.
Ne consegue che l'eventuale arricchimento, nella fattispecie in esame non provato, sarebbe stato comunque “imposto”, quale arricchimento inconsapevole che, secondo l'interpretazione formatasi nella giurisprudenza anche a seguito della citata sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, escluderebbe il diritto all'indennizzo da parte dell'impoverito.
5. Pertanto e conclusivamente, alla luce delle motivazioni riportate nelle premesse,
l'appello proposto deve essere rigettato.
6. In conseguenza del rigetto dell'appello, le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte appellante, risultata integralmente soccombente, nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta eccezione per la fase istruttoria non svolta in grado di appello.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 266/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 13/05/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore dell'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in 6.946,00
(essendo il valore della causa compreso nello scaglione compreso tra €
26.001,00 e €. 52.000,00) per compensi, oltre rimborso spese generali 15%,
I.v.a. se dovuta e C.p.a. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta da parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 13 giugno 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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