Articolo 802 del Codice civile
Articolo 801Articolo 803
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19 aprile 1942
Art. 802.

(Termini e legittimazione ad agire).

La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante e' venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Se il donatario si e' reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione e' di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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