Articolo 724 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 724.

(Collazione e imputazione).

I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto cio' che e' stato loro donato.

Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui e' debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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