Articolo 1983 del Codice civile
Articolo 1982Articolo 1984
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19 aprile 1942
Art. 1983.

(Controllo del debitore).

Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura piu' di un anno.

Se e' stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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