CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1846/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1846 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Monticelli (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Alessandro C.F._3
Manzoni n. 1 a Suzzara (MN), giusta procura in atti
APPELLANTI contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pigozzi (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Ingelheim C.F._4
n. 16 a San Pietro in Cariano (VR), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 875/2022 del 2.7.2022, pubblicata il
4.7.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
pagina 1 di 12 Appellanti Pt_1 Pt_2
“Nel merito: Dichiarare che nulla è dovuto da , e CP_2 Parte_1 Parte_2 all per le ragioni esposte in narrativa, anche singolarmente Controparte_3 considerate, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., per i motivi dedotti;
In subordine, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi dedotti.
NEL MERITO
Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni degli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Condannarsi gli appellanti ex art. 96 c.p.c. a rifondere all'appellata una somma pari ad Euro
3.000,00 o quella diversa somma che dovesse ritenere, anche in via equitativa di giustizia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' (da qui otteneva dal Controparte_3 CP_3
Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 4032/2017 con il quale veniva ingiunto a
, e (da qui anche Parte_1 CP_2 Parte_2 CP_4 di pagare € 8.915,82 oltre interessi moratori dal 31.3.2017, quale somma dovuta
[...]
per la fattura n. 57 del 31.05.2017 per l'esecuzione di alcune attività (messa in sicurezza, nolo puntelli e recinzione, assistenza e realizzazione di saggi) presso l'immobile di Via Pezzetta n.
14 a Mirandola, necessarie per ottenere i benefici contributivi di cui all'Ordinanza del
Presidente della Regione Emilia Romagna n. 86/2012 a seguito dell'evento sismico del 2012.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponevano opposizione i sig. , CP_2
e esponendo: Parte_1 Parte_2
- era usufruttuario della proprietà immobiliare danneggiata dal terremoto del CP_2
2012, sita in Mirandola, Via Pezzetta n. 14, di cui erano nudi proprietari la figlia Pt_2
ed il genero, ;
[...] Parte_1
- era altresì proprietario dei beni immobili in Via Diversivo n. 15 ovvero Parte_1
abitazione, azienda agricola, terreni, capannone ad uso magazzino, punto vendita al dettaglio in cui svolgeva la propria attività la Controparte_5
- la società aveva subito una ulteriore ingiunzione, su ricorso dell' per € CP_3
33.079,58 (D.I. n. 3885/2017) ed il aveva subìto una terza ingiunzione per € Parte_1
pagina 2 di 12 69.758,36 (D.I. n. 3981/2017);
- in tutti e tre i ricorsi erano stati elencati i medesimi lavori rappresentati da differenti fatture tutte emesse in data 31.05.2017 e pervenute il 3.7.2017;
- i lavori erano genericamente elencati e non richiesti dai committenti, né era stato prodotto alcun incarico, preventivo o contratto d'appalto;
- poco dopo il sisma del maggio 2012, il sig. si era presentato presso la CP_3
proprietà di Via Diversivo 15, dicendo di far parte di un gruppo di professionisti in grado di risolvere i problemi causati dal sisma, dalla messa in sicurezza alla ricostruzione degli immobili danneggiati;
- il sig. si era poi ripresentato con il OM. , il quale avrebbe curato CP_1 CP_6
l'inoltro delle pratiche necessarie per ottenere in tempi brevi il contributo pubblico per la ricostruzione e con il quale, da quel momento, avrebbero intrattenuto tutti i rapporti;
- il OM. , a seguito dei sopralluoghi, aveva stabilito che tutti gli immobili CP_6
andavano demoliti e ricostruiti e le pratiche erano state avviate per a luglio Parte_1
2014 e per a dicembre 2014; CP_2
- l'attività del OM. propedeutica per la domanda per il contributo, poi ottenuto, e CP_6
di tutta la squadra dal medesimo incaricata per i lavori preordinati all'ottenimento del contributo stesso era stata pagata, tanto che lo stesso professionista aveva incassato €
134.615,22 (di cui € 79.063,82 per la pratica ed € 58.551,40 per la pratica Pt_1
; Pt_2
- gli interventi preventivi di messa in sicurezza e propedeutici al cantieraggio, non erano stati indicati dal OM. al momento della richiesta di contributo e quindi il CP_6 CP_1
non poteva chiederne il costo agli opponenti;
- gli opponenti il 31.8.2015 avevano revocato l'incarico al OM. in quanto dopo CP_6
dodici mesi dalla concessione del primo contributo, i lavori di demolizione e ricostruzione non erano ancora iniziati e le famiglie continuavano a vivere in container mentre il
OMetra si rendeva irreperibile;
- a seguito della revoca del mandato al OM. , l' aveva promosso CP_6 CP_3
un procedimento per sequestro giudiziario che si era concluso con una transazione del
28.10.2015 avente ad oggetto l'acquisto da parte degli opponenti dei materiali per la messa in sicurezza elencati anche nella fattura n. 57 azionata con il monitorio (puntelli, travi, assi di ponteggio ecc.);
- nell'ambito della transazione l' non aveva richiesto nulla per il nolo delle CP_3
attrezzature cedute né per la manodopera che, essendo relativa ad opere di messa in pagina 3 di 12 sicurezza, doveva essere richiesta con il MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) ed inclusa nel SAL 0;
- con il decreto ingiuntivo opposto l'opposto chiedeva somme non dovute in quanto oggetto di altro contenzioso, abbandonato a seguito di transazione, in quanto nessuna voce della fattura n. 57, recava l'indicazione di lavori relativi ad operazioni preordinate alla progettazione ed alla richiesta di contributo e né tali lavori risultavano nella contabilità di ottobre 2015 e spedita a marzo 2017;
- il OM. aveva incassato le somme del SAL 0 senza retrocedere quanto doveva CP_6
riconoscere all'Impresa a seguito dell'autorizzazione da parte del CP_1 Pt_2
(dicembre 2015) allo sblocco del SAL 0 a favore del e della sua squadra per la CP_6 somma di € 58.551,40, comprensiva delle somme per il nolo del dei puntelli e per CP_1
le opere di messa in sicurezza;
- nulla era dovuto da parte opponente, avendo i e specificato e chiarito che Pt_1 Pt_2
nulla avrebbero potuto pagare oltre a quanto si sarebbe ottenuto a titolo di contributo dal
MUDE, in quanto l'Ord. Regione Emilia Romagna n. 86/2012 all'art. 3, co. 5, prevedeva che “il costo dell'intervento comprende le indagini tecniche, le opere di pronto intervento, di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture oppure le opere di demolizione totale e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell'edificio”.
Parte opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio l' deducendo: Controparte_3
- attraverso la messa in sicurezza degli immobili, i saggi sulle fondazioni degli immobili ed i pozzetti geognostici, l aveva fornito il materiale per la relazione CP_3
predisposta dal OM. , che aveva consentito ai committenti di accedere ai CP_6
contributi statali nella misura massima elargibile;
- le somme dovute all' non potevano essere inserite nel SAL 0; CP_3
- il procedimento cautelare era stato definito con un accordo transattivo limitato all'oggetto del procedimento cautelare;
- l su espressa richiesta dei committenti, aveva: CP_3
• effettuato operazioni di scavo e di sbancamento fino al raggiungimento della quota necessaria per la formazione dei sottofondi forniti, stesi e rullati in opera, nonché, effettuato le relative operazioni di finitura superficiale, con riguardo ai pagina 4 di 12 cosiddetti “primo piazzale” sito in Via Diversivo n. 15 e “secondo piazzale”, adiacente al primo;
• realizzato il sottofondo dello stradello di congiunzione con la S.P. n. 5;
• effettuato misurazioni e tracciamenti delle future abitazioni;
• provveduto alla messa in sicurezza degli edifici;
• prestato assistenza per le indagini tecniche/strumentali e di laboratorio necessarie per la redazione delle perizie asseverate;
• costruito il basamento per il nuovo allacciamento Enel;
• provveduto allo spostamento degli impianti elettrici, telefono e TV del punto vendita;
• provveduto a fornire la stufa a gas e ad effettuare tutti i lavori ed i servizi necessari per la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento;
• procurato il noleggio con il relativo trasporto e posizionamento di un container e delle recinzioni per perimetrare le aree inagibili;
- l era stata indicata, nelle istanze di ammissione al contributo pubblico, CP_3
quale impresa prescelta per l'esecuzione dei lavori ed aveva chiesto ai committenti di regolarizzare per iscritto i rapporti contrattuali in essere, per poi successivamente sottoscrivere il contratto d'appalto che l'Ordinanza 86/2012 richiedeva, ma i committenti non vi avevano provveduto e si erano rifiutati di corrispondere, nemmeno in parte, quanto dovuto;
L' concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_3
conferma del decreto ingiuntivo.
4. Espletate le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale con sentenza n. 875/2022, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento della minor somma di € 6.188,55.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1 Pt_2
.
[...]
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 12.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata pronunciata nei confronti dell' ma che successivamente questa è stata conferita Controparte_3
nella socio unico con atto del 28.4.2022. Controparte_1
9. Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342
c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l' l'atto di appello non rispetterebbe i CP_3
canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto difetterebbe sia di specificità dei motivi di impugnazione, sia di argomentazione rispetto alle ragioni addotte dal Tribunale.
10. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È stato altresì precisato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza (v. Cass. n. 40560/2021). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
11. Passando al merito, va premesso che questa stessa Sezione della Corte si è già occupata di altri due contenziosi afferenti al medesimo rapporto inter partes, decisi con sentenze n.
2360/2023 (est. Dott. Caruso) e n. 2396/2023 (est. Dott. promosse rispettivamente da Per_1
e dalla con questioni in parte Parte_1 Parte_3
comuni al presente giudizio.
12. Con il primo motivo di gravame, secondo l'appellante l' non avrebbe CP_3
svolto alcun intervento presso il compendio immobiliare di via Pezzetta n. 14. Gli interventi realizzati dall'appellata riguarderebbero le proprietà dei sig.ri di Via Diversivo n. 15 Pt_1
e quindi le voci indicate nella fattura n. 57 (azionata monitoriamente) costituirebbero una duplicazione delle somme per i lavori già oggetto delle fatture nn. 55 e 56; la circostanza pagina 6 di 12 sarebbe stata immediatamente contestata dagli appellati al ricevimento della fattura stessa.
13. Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato.
14. Parte appellante fonda le sue argomentazioni riportandosi cronologicamente alla fase stragiudiziale del conflitto, al momento cioè in cui i documenti fiscali furono inviati per il pagamento, asserendo di aver contestato la realizzazione delle opere in Via Pezzetta, con la lettera inviata dal proprio difensore il 7.7.2017 all' (doc. 4 fasc. app.nte). Con CP_3
detta missiva, tuttavia, sono stati contestati l'an ed il quantum delle tre fatture nn. 55, 56 e 57, che riguardavano le opere sia di via Pezzetta sia di Via Diversivo;
in essa non vi è però una contestazione specifica circa la mancata realizzazione dei lavori in Via Pezzetta. A tale proposito va ricordato che la contestazione deve essere puntuale e circostanziata ovvero specifica, non potendosi ritenere sufficiente la forma generica adottata nella predetta missiva
(an e quantum di tutte e tre le fatture) peraltro riferita a generici “vizi ed irregolarità” oggetto di contenzioso nel procedimento cautelare istaurato dall'Impresa Degani (1).
15. In ogni caso, ciò che rileva, ex art. 115 c.p.c., è la contestazione o meno nella sede processuale ove assume rilievo la effettiva posizione della parte che ha l'onere di contestare il debito, pur allegando la mancata realizzazione delle opere. Il principio di non contestazione, con conseguente sollevazione dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia, per prima, ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione con apprezzabile grado di specificità. Difatti, il dato normativo impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti “non specificatamente contestati”. Il carattere della specificità della contestazione non può ritenersi rispettato con la semplice negazione del fatto allegato dalla controparte, come ritenuto dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 8933/2009). Inoltre, la mancata contestazione, costituisce di per sé una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (cfr. Cass. n.
19896/2015).
16. Applicando tali principi alla fattispecie, se l'onere di contestazione trova il suo alveo naturale e fisiologico solo nel processo, dall'esame degli atti processuali in primo grado non emerge che l'appellante vi abbia tempestivamente adempiuto. Nell'atto di opposizione non vi
è alcuna allegazione in merito, ma anzi viene puntualizzato che le opere in questione
(1)”…i miei assistiti contestano l'emissione oggi di fatture riferite a lavori asseritamente eseguiti nel 2012 e già onorati in sede di SAL 0 nel corso della nota vicenda che ha visto il coinvolgimento del OM. e di altre CP_6 parti. Ciò detto, si contesta nuovamente l'an e il quantum dei lavori ivi indicati, atteso che già nel contenzioso dal Lei promosso ex art. 700 c.p.c. si è avuto modo di eccepirne e contestarne i vizi e le irregolarità….”
pagina 7 di 12 dovevano essere ricomprese nel contributo pubblico e quindi se ne riconosce l'avvenuta realizzazione da parte dell' Solo nella comparsa conclusionale CP_3
dell'11.2.2022, gli appellanti affermano che “l' non ha svolto Controparte_3 alcun intervento edilizio al n. 14 di via Pezzetta, nel Comune di Mirandola” (pag. 3) e pertanto l'allegazione (immediatamente contestata da controparte) è da ritenersi inammissibile perché tardiva. L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
17. Né a diversa conclusione si perviene esaminando le risultanze probatorie;
quanto alla fattura n. 57, questa evidenzia che le opere riguardavano il compendio immobiliare di Via
Pezzetta n. 14 e quindi – come detto - l'appellante avrebbe dovuto allegare e contestare specificamente detta fattura nei termini processuali sopra ricordati. Peraltro, esaminando le tre fatture, emerge la diversità sia per i periodi sia per quantità delle prestazioni sia per costo.
Quanto alle prove orali, l'appellante non ha chiesto né a prova diretta, né a controprova la circostanza in questione;
in particolare, l'appellante a fronte della prova diretta su capitoli relativi all'effettiva esecuzione delle opere da parte dell' (capitoli da n. 1 a 8 e CP_3
n. 26 della memoria istruttoria del 25.7.2019), non ha formulato capitoli a controprova, ma anzi ha dedotto la non contestazione o irrilevanza delle circostanze ivi riferite (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. del 13.9.2019). Anche tale atteggiamento assume rilevanza ai fini dell'infondatezza della censura avanzata da parte appellante. Né infine la mancata realizzazione delle opere in Via Pezzetta e nello specifico circa il noleggio delle recinzioni, è emersa dalle deposizioni dei testi escussi. Anzi, il teste ha confermato di aver visto Tes_1
la cantierizzazione in Via Pezzetta.
18. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha escluso che l'attività di assistenza alle opere per sondaggio e saggi inserite nella fattura n. 57 dovessero essere oggetto di contributo pubblico;
secondo l'appellante, le voci “messa in sicurezza” e “assistenza richiesta dai tecnici di cantiere” dovevano considerarsi comprese nel contributo pubblico, come previsto dall'art.
8.3 delle
Linee Guida applicative delle Ordinanze Commissariali n. 29, 51 e 86 del 2012 per gli
“Edifici di livello operativo E3”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'immobile –
pagina 8 di 12 al momento della revoca dell'incarico – fosse classificato fra gli “Edifici di livello operativo
C” (parzialmente inagibili) in quanto il “livello operativo E3” era stato certificato dal OM.
con la perizia giurata del 10.6.2014, già in fase di integrazione della domanda di CP_6
contributo; in ogni caso poteva essere chiesto un anticipo del 20% in sede di presentazione della domanda anche per gli “Edifici di livello operativo C” (art. 14.3) e comunque le opere di messa in sicurezza erano già state eseguite prima della revoca dell'incarico del 31.8.2015.
Inoltre, il OM. , nella richiesta di liquidazione del SAL 0, avrebbe arbitrariamente CP_6
escluso le suddette voci, sebbene l'art. 14.6 delle Linee Guida (per il caso di sostituzione dell'impresa esecutrice) prevedesse tale onere nella redazione della relazione.
19. Il motivo è infondato.
20. La doglianza è stata invero già oggetto di esame da parte di questa Corte nelle sentenze n.
2396/2023 e 2360/2023 con motivazione che può essere condivisa anche in questa sede. Gli effetti del mancato inserimento delle voci della fattura in contestazione nel MUDE non possono ricadere sull' CP_3
21. In primo luogo, il “nolo dei puntelli e delle recinzioni” non rientra fra le voci ammesse al contributo pubblico sia per gli interventi operativi di categoria “C” sia per quelli “E3” (che si differenziano solo per la possibilità di chiedere un anticipo sul contributo v. art. 14.3) (v. artt.
8.1 per gli edifici C, 8.3 per gli edifici E3 e 8.4) e quindi la relativa spesa doveva considerarsi a carico degli appellanti.
22. Quanto ai costi di “messa in sicurezza”, il loro mancato inserimento potrebbe essere imputato ad una negligenza del OM. , ma va precisato che parte appellante ha CP_6
ottenuto il contributo pubblico nella misura massima ed ha comunque beneficiato dei lavori svolti dall'Impresa essendo rilevante che quest'ultima non abbia mai ottenuto il CP_1
pagamento richiesto, a prescindere dalla tipologia di intervento operativo sull'edificio (C o
E3). D'altra parte, come già osservato da questa Corte “se il avesse voluto provare la Pt_1
responsabilità di quest'ultimo per aver omesso di inserire nel MUDE i corrispettivi dovuti all'Impresa appellata, avrebbe dovuto chiamare il terzo in questo giudizio, così da provocare il contraddittorio sul punto e, qualora ne fossero emersi i presupposti, avrebbe potuto anche ottenere di essere da questi manlevato, ma l'appellante, in quanto committente, sarebbe comunque rimasto l'obbligato diretto nei confronti dell'impresa per il pagamento del CP_1
corrispettivo” (C. App. Bologna, Sez. III, n. 2360/2023, est. Dott. Caruso).
23. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe censurabile pagina 9 di 12 laddove il Tribunale ha ritenuto di accogliere solo parzialmente l'opposizione, riconoscendo che le voci “recinzioni” e “monoblocco” erano dovute in quanto non ricomprese nell'accordo transattivo del 28.10.2015 che, ad avviso dell'appellante, invece sarebbe tombale anche per il nolo dei suddetti materiali. Inoltre, vi sarebbe sproporzione fra gli importi indicati per la vendita dei materiali in esecuzione dell'accordo transattivo e l'importo del nolo di cui alla fattura n. 57.
24. Il motivo è infondato.
25. La transazione in questione è stata conclusa in relazione al procedimento per sequestro giudiziario promosso dall e finalizzato ad impedire l'uso o lo spostamento da CP_3
parte di terzi delle attrezzature di sua proprietà presenti nel cantiere, onde evitare possibili danni. Dall'accordo de quo e dalle circostanze nelle quali è intervenuto, è possibile ricostruire la volontà delle parti orientata a regolare in via definitiva non tutti i loro rapporti (c.d. accordo
“tombale”), individuando la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, solo con riferimento all'oggetto del procedimento cautelare.
Innanzitutto, vi è il dato letterale: non vi è alcuna indicazione da cui si possa evincere che con l'accordo del 28.10.2025 le parti abbiano inteso comprendere anche il nolo delle attrezzature
(che non risulta neppure oggetto di discussione fra le parti) o comunque regolare integralmente i loro rapporti. Il testo è chiaro nel delimitare l'oggetto della transazione, laddove si fa espresso richiamo al procedimento cautelare pendente, ma soprattutto all'esonero da responsabilità per danni dell' che “potesse derivare a cose e/o CP_3
persone dallo smontaggio delle attrezzature e dei materiali di proprietà di detta Impresa ancora presenti all'esterno degli immobili…con esplicito riferimento alle due recinzioni ed al monoblocco in cemento”. Con l'accordo (che prevedeva la cessione delle attrezzature)
l ha ottenuto lo scopo che si era prefissata con il procedimento cautelare così CP_3
definito. La remunerazione per il nolo è un profilo del tutto estraneo all'oggetto dell'accordo, considerando l'interesse perseguito dall ovvero quello di evitare di dover CP_3
rispondere dei danni per un uso o rimozione da parte di terzi delle attrezzature, come ha già affermato questa Corte: “quanto alla richiesta del corrispettivo per il nolo delle attrezzature, che l'appellante sostiene “sia ovvio” che fosse già ricompresa nell'atto di transazione, va osservato che detta voce non solo non risulta espressamente inserita nell'accordo transattivo, ma in realtà appare intuitivo che non lo fosse. Infatti, in quella sede, risulta dai documenti prodotti, che le trattative furono condotte dall'impresa che era subentrata nell'appalto e quindi l'interesse di quest'ultima era quello di sbloccare il cantiere per riprendere i lavori al
pagina 10 di 12 più presto, anche trattando per conto della committenza l'acquisto delle attrezzature non agevolmente rimovibili dal cantiere. Viceversa, trattare sulla spesa del nolo per l'utilizzo di dette attrezzature fino alla data dell'acquisto non era di interesse dell'impresa subentrante e quindi è stata correttamente richiesta con la fattura del corrispettivo complessivo dei lavori eseguiti” (C. App. Bologna n. 2360/2023 est. Dott. Caruso).
26. Quanto, infine, alla sproporzione fra l'importo del nolo e quello di acquisto, trattasi di una deduzione non solo nuova, ma del tutto irrilevante ed anzi avvalora la circostanza che la questione del nolo non era res dubia e quindi era estranea alla transazione.
27. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
28. Non può infine trovare accoglimento la richiesta formulata dall'appellata di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.. La norma sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato o comunque vi sia la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). La Corte ritiene che tuttavia nella fattispecie che non sussistano i presupposti applicativi della norma, in quanto non rilevano condotte che siano imputabili soggettivamente agli appellanti a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
30. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 12 del Tribunale di Modena n. 875/2022 del 2.7.2022 pubblicata il 4.7.2022;
- condanna e , in solido fra di loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
n persona del legale rappresentante pro tempore in carica, le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1846 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Monticelli (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Alessandro C.F._3
Manzoni n. 1 a Suzzara (MN), giusta procura in atti
APPELLANTI contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Pigozzi (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Ingelheim C.F._4
n. 16 a San Pietro in Cariano (VR), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 875/2022 del 2.7.2022, pubblicata il
4.7.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 12.03.2024:
pagina 1 di 12 Appellanti Pt_1 Pt_2
“Nel merito: Dichiarare che nulla è dovuto da , e CP_2 Parte_1 Parte_2 all per le ragioni esposte in narrativa, anche singolarmente Controparte_3 considerate, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Appellata : Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE
Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., per i motivi dedotti;
In subordine, accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., per i motivi dedotti.
NEL MERITO
Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni degli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, confermando la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Condannarsi gli appellanti ex art. 96 c.p.c. a rifondere all'appellata una somma pari ad Euro
3.000,00 o quella diversa somma che dovesse ritenere, anche in via equitativa di giustizia.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L' (da qui otteneva dal Controparte_3 CP_3
Tribunale di Modena il decreto ingiuntivo n. 4032/2017 con il quale veniva ingiunto a
, e (da qui anche Parte_1 CP_2 Parte_2 CP_4 di pagare € 8.915,82 oltre interessi moratori dal 31.3.2017, quale somma dovuta
[...]
per la fattura n. 57 del 31.05.2017 per l'esecuzione di alcune attività (messa in sicurezza, nolo puntelli e recinzione, assistenza e realizzazione di saggi) presso l'immobile di Via Pezzetta n.
14 a Mirandola, necessarie per ottenere i benefici contributivi di cui all'Ordinanza del
Presidente della Regione Emilia Romagna n. 86/2012 a seguito dell'evento sismico del 2012.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponevano opposizione i sig. , CP_2
e esponendo: Parte_1 Parte_2
- era usufruttuario della proprietà immobiliare danneggiata dal terremoto del CP_2
2012, sita in Mirandola, Via Pezzetta n. 14, di cui erano nudi proprietari la figlia Pt_2
ed il genero, ;
[...] Parte_1
- era altresì proprietario dei beni immobili in Via Diversivo n. 15 ovvero Parte_1
abitazione, azienda agricola, terreni, capannone ad uso magazzino, punto vendita al dettaglio in cui svolgeva la propria attività la Controparte_5
- la società aveva subito una ulteriore ingiunzione, su ricorso dell' per € CP_3
33.079,58 (D.I. n. 3885/2017) ed il aveva subìto una terza ingiunzione per € Parte_1
pagina 2 di 12 69.758,36 (D.I. n. 3981/2017);
- in tutti e tre i ricorsi erano stati elencati i medesimi lavori rappresentati da differenti fatture tutte emesse in data 31.05.2017 e pervenute il 3.7.2017;
- i lavori erano genericamente elencati e non richiesti dai committenti, né era stato prodotto alcun incarico, preventivo o contratto d'appalto;
- poco dopo il sisma del maggio 2012, il sig. si era presentato presso la CP_3
proprietà di Via Diversivo 15, dicendo di far parte di un gruppo di professionisti in grado di risolvere i problemi causati dal sisma, dalla messa in sicurezza alla ricostruzione degli immobili danneggiati;
- il sig. si era poi ripresentato con il OM. , il quale avrebbe curato CP_1 CP_6
l'inoltro delle pratiche necessarie per ottenere in tempi brevi il contributo pubblico per la ricostruzione e con il quale, da quel momento, avrebbero intrattenuto tutti i rapporti;
- il OM. , a seguito dei sopralluoghi, aveva stabilito che tutti gli immobili CP_6
andavano demoliti e ricostruiti e le pratiche erano state avviate per a luglio Parte_1
2014 e per a dicembre 2014; CP_2
- l'attività del OM. propedeutica per la domanda per il contributo, poi ottenuto, e CP_6
di tutta la squadra dal medesimo incaricata per i lavori preordinati all'ottenimento del contributo stesso era stata pagata, tanto che lo stesso professionista aveva incassato €
134.615,22 (di cui € 79.063,82 per la pratica ed € 58.551,40 per la pratica Pt_1
; Pt_2
- gli interventi preventivi di messa in sicurezza e propedeutici al cantieraggio, non erano stati indicati dal OM. al momento della richiesta di contributo e quindi il CP_6 CP_1
non poteva chiederne il costo agli opponenti;
- gli opponenti il 31.8.2015 avevano revocato l'incarico al OM. in quanto dopo CP_6
dodici mesi dalla concessione del primo contributo, i lavori di demolizione e ricostruzione non erano ancora iniziati e le famiglie continuavano a vivere in container mentre il
OMetra si rendeva irreperibile;
- a seguito della revoca del mandato al OM. , l' aveva promosso CP_6 CP_3
un procedimento per sequestro giudiziario che si era concluso con una transazione del
28.10.2015 avente ad oggetto l'acquisto da parte degli opponenti dei materiali per la messa in sicurezza elencati anche nella fattura n. 57 azionata con il monitorio (puntelli, travi, assi di ponteggio ecc.);
- nell'ambito della transazione l' non aveva richiesto nulla per il nolo delle CP_3
attrezzature cedute né per la manodopera che, essendo relativa ad opere di messa in pagina 3 di 12 sicurezza, doveva essere richiesta con il MUDE (Modello Unico Digitale per l'Edilizia) ed inclusa nel SAL 0;
- con il decreto ingiuntivo opposto l'opposto chiedeva somme non dovute in quanto oggetto di altro contenzioso, abbandonato a seguito di transazione, in quanto nessuna voce della fattura n. 57, recava l'indicazione di lavori relativi ad operazioni preordinate alla progettazione ed alla richiesta di contributo e né tali lavori risultavano nella contabilità di ottobre 2015 e spedita a marzo 2017;
- il OM. aveva incassato le somme del SAL 0 senza retrocedere quanto doveva CP_6
riconoscere all'Impresa a seguito dell'autorizzazione da parte del CP_1 Pt_2
(dicembre 2015) allo sblocco del SAL 0 a favore del e della sua squadra per la CP_6 somma di € 58.551,40, comprensiva delle somme per il nolo del dei puntelli e per CP_1
le opere di messa in sicurezza;
- nulla era dovuto da parte opponente, avendo i e specificato e chiarito che Pt_1 Pt_2
nulla avrebbero potuto pagare oltre a quanto si sarebbe ottenuto a titolo di contributo dal
MUDE, in quanto l'Ord. Regione Emilia Romagna n. 86/2012 all'art. 3, co. 5, prevedeva che “il costo dell'intervento comprende le indagini tecniche, le opere di pronto intervento, di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture oppure le opere di demolizione totale e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell'edificio”.
Parte opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva in giudizio l' deducendo: Controparte_3
- attraverso la messa in sicurezza degli immobili, i saggi sulle fondazioni degli immobili ed i pozzetti geognostici, l aveva fornito il materiale per la relazione CP_3
predisposta dal OM. , che aveva consentito ai committenti di accedere ai CP_6
contributi statali nella misura massima elargibile;
- le somme dovute all' non potevano essere inserite nel SAL 0; CP_3
- il procedimento cautelare era stato definito con un accordo transattivo limitato all'oggetto del procedimento cautelare;
- l su espressa richiesta dei committenti, aveva: CP_3
• effettuato operazioni di scavo e di sbancamento fino al raggiungimento della quota necessaria per la formazione dei sottofondi forniti, stesi e rullati in opera, nonché, effettuato le relative operazioni di finitura superficiale, con riguardo ai pagina 4 di 12 cosiddetti “primo piazzale” sito in Via Diversivo n. 15 e “secondo piazzale”, adiacente al primo;
• realizzato il sottofondo dello stradello di congiunzione con la S.P. n. 5;
• effettuato misurazioni e tracciamenti delle future abitazioni;
• provveduto alla messa in sicurezza degli edifici;
• prestato assistenza per le indagini tecniche/strumentali e di laboratorio necessarie per la redazione delle perizie asseverate;
• costruito il basamento per il nuovo allacciamento Enel;
• provveduto allo spostamento degli impianti elettrici, telefono e TV del punto vendita;
• provveduto a fornire la stufa a gas e ad effettuare tutti i lavori ed i servizi necessari per la messa in funzione dell'impianto di riscaldamento;
• procurato il noleggio con il relativo trasporto e posizionamento di un container e delle recinzioni per perimetrare le aree inagibili;
- l era stata indicata, nelle istanze di ammissione al contributo pubblico, CP_3
quale impresa prescelta per l'esecuzione dei lavori ed aveva chiesto ai committenti di regolarizzare per iscritto i rapporti contrattuali in essere, per poi successivamente sottoscrivere il contratto d'appalto che l'Ordinanza 86/2012 richiedeva, ma i committenti non vi avevano provveduto e si erano rifiutati di corrispondere, nemmeno in parte, quanto dovuto;
L' concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_3
conferma del decreto ingiuntivo.
4. Espletate le prove orali, all'esito della trattazione il Tribunale con sentenza n. 875/2022, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti al pagamento della minor somma di € 6.188,55.
5. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello i sig.ri e Parte_1 Pt_2
.
[...]
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 12.03.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente va dato atto che la sentenza è stata pronunciata nei confronti dell' ma che successivamente questa è stata conferita Controparte_3
nella socio unico con atto del 28.4.2022. Controparte_1
9. Sempre in via preliminare, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto previsti dall'art. 342
c.p.c. avanzata dall'appellata. Secondo l' l'atto di appello non rispetterebbe i CP_3
canoni richiesti dalla nuova disciplina processualistica, in quanto difetterebbe sia di specificità dei motivi di impugnazione, sia di argomentazione rispetto alle ragioni addotte dal Tribunale.
10. L'eccezione deve essere disattesa avendo riguardo all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione secondo il quale "il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze" (Cass. n. 1935/2020). È stato altresì precisato che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza (v. Cass. n. 40560/2021). È sufficiente, in altri termini, che l'atto di appello consenta di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum. Nella fattispecie, la formulazione dell'atto di impugnazione consente di individuare con sufficiente chiarezza sia le parti della sentenza oggetto di gravame, sia gli errori nella ricostruzione del fatto e nell'applicazione delle norme di diritto che parte appellante assume essere stati compiuti dal primo giudice.
11. Passando al merito, va premesso che questa stessa Sezione della Corte si è già occupata di altri due contenziosi afferenti al medesimo rapporto inter partes, decisi con sentenze n.
2360/2023 (est. Dott. Caruso) e n. 2396/2023 (est. Dott. promosse rispettivamente da Per_1
e dalla con questioni in parte Parte_1 Parte_3
comuni al presente giudizio.
12. Con il primo motivo di gravame, secondo l'appellante l' non avrebbe CP_3
svolto alcun intervento presso il compendio immobiliare di via Pezzetta n. 14. Gli interventi realizzati dall'appellata riguarderebbero le proprietà dei sig.ri di Via Diversivo n. 15 Pt_1
e quindi le voci indicate nella fattura n. 57 (azionata monitoriamente) costituirebbero una duplicazione delle somme per i lavori già oggetto delle fatture nn. 55 e 56; la circostanza pagina 6 di 12 sarebbe stata immediatamente contestata dagli appellati al ricevimento della fattura stessa.
13. Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato.
14. Parte appellante fonda le sue argomentazioni riportandosi cronologicamente alla fase stragiudiziale del conflitto, al momento cioè in cui i documenti fiscali furono inviati per il pagamento, asserendo di aver contestato la realizzazione delle opere in Via Pezzetta, con la lettera inviata dal proprio difensore il 7.7.2017 all' (doc. 4 fasc. app.nte). Con CP_3
detta missiva, tuttavia, sono stati contestati l'an ed il quantum delle tre fatture nn. 55, 56 e 57, che riguardavano le opere sia di via Pezzetta sia di Via Diversivo;
in essa non vi è però una contestazione specifica circa la mancata realizzazione dei lavori in Via Pezzetta. A tale proposito va ricordato che la contestazione deve essere puntuale e circostanziata ovvero specifica, non potendosi ritenere sufficiente la forma generica adottata nella predetta missiva
(an e quantum di tutte e tre le fatture) peraltro riferita a generici “vizi ed irregolarità” oggetto di contenzioso nel procedimento cautelare istaurato dall'Impresa Degani (1).
15. In ogni caso, ciò che rileva, ex art. 115 c.p.c., è la contestazione o meno nella sede processuale ove assume rilievo la effettiva posizione della parte che ha l'onere di contestare il debito, pur allegando la mancata realizzazione delle opere. Il principio di non contestazione, con conseguente sollevazione dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia, per prima, ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione con apprezzabile grado di specificità. Difatti, il dato normativo impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti “non specificatamente contestati”. Il carattere della specificità della contestazione non può ritenersi rispettato con la semplice negazione del fatto allegato dalla controparte, come ritenuto dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 8933/2009). Inoltre, la mancata contestazione, costituisce di per sé una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile (cfr. Cass. n.
19896/2015).
16. Applicando tali principi alla fattispecie, se l'onere di contestazione trova il suo alveo naturale e fisiologico solo nel processo, dall'esame degli atti processuali in primo grado non emerge che l'appellante vi abbia tempestivamente adempiuto. Nell'atto di opposizione non vi
è alcuna allegazione in merito, ma anzi viene puntualizzato che le opere in questione
(1)”…i miei assistiti contestano l'emissione oggi di fatture riferite a lavori asseritamente eseguiti nel 2012 e già onorati in sede di SAL 0 nel corso della nota vicenda che ha visto il coinvolgimento del OM. e di altre CP_6 parti. Ciò detto, si contesta nuovamente l'an e il quantum dei lavori ivi indicati, atteso che già nel contenzioso dal Lei promosso ex art. 700 c.p.c. si è avuto modo di eccepirne e contestarne i vizi e le irregolarità….”
pagina 7 di 12 dovevano essere ricomprese nel contributo pubblico e quindi se ne riconosce l'avvenuta realizzazione da parte dell' Solo nella comparsa conclusionale CP_3
dell'11.2.2022, gli appellanti affermano che “l' non ha svolto Controparte_3 alcun intervento edilizio al n. 14 di via Pezzetta, nel Comune di Mirandola” (pag. 3) e pertanto l'allegazione (immediatamente contestata da controparte) è da ritenersi inammissibile perché tardiva. L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.
17. Né a diversa conclusione si perviene esaminando le risultanze probatorie;
quanto alla fattura n. 57, questa evidenzia che le opere riguardavano il compendio immobiliare di Via
Pezzetta n. 14 e quindi – come detto - l'appellante avrebbe dovuto allegare e contestare specificamente detta fattura nei termini processuali sopra ricordati. Peraltro, esaminando le tre fatture, emerge la diversità sia per i periodi sia per quantità delle prestazioni sia per costo.
Quanto alle prove orali, l'appellante non ha chiesto né a prova diretta, né a controprova la circostanza in questione;
in particolare, l'appellante a fronte della prova diretta su capitoli relativi all'effettiva esecuzione delle opere da parte dell' (capitoli da n. 1 a 8 e CP_3
n. 26 della memoria istruttoria del 25.7.2019), non ha formulato capitoli a controprova, ma anzi ha dedotto la non contestazione o irrilevanza delle circostanze ivi riferite (v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. del 13.9.2019). Anche tale atteggiamento assume rilevanza ai fini dell'infondatezza della censura avanzata da parte appellante. Né infine la mancata realizzazione delle opere in Via Pezzetta e nello specifico circa il noleggio delle recinzioni, è emersa dalle deposizioni dei testi escussi. Anzi, il teste ha confermato di aver visto Tes_1
la cantierizzazione in Via Pezzetta.
18. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha escluso che l'attività di assistenza alle opere per sondaggio e saggi inserite nella fattura n. 57 dovessero essere oggetto di contributo pubblico;
secondo l'appellante, le voci “messa in sicurezza” e “assistenza richiesta dai tecnici di cantiere” dovevano considerarsi comprese nel contributo pubblico, come previsto dall'art.
8.3 delle
Linee Guida applicative delle Ordinanze Commissariali n. 29, 51 e 86 del 2012 per gli
“Edifici di livello operativo E3”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'immobile –
pagina 8 di 12 al momento della revoca dell'incarico – fosse classificato fra gli “Edifici di livello operativo
C” (parzialmente inagibili) in quanto il “livello operativo E3” era stato certificato dal OM.
con la perizia giurata del 10.6.2014, già in fase di integrazione della domanda di CP_6
contributo; in ogni caso poteva essere chiesto un anticipo del 20% in sede di presentazione della domanda anche per gli “Edifici di livello operativo C” (art. 14.3) e comunque le opere di messa in sicurezza erano già state eseguite prima della revoca dell'incarico del 31.8.2015.
Inoltre, il OM. , nella richiesta di liquidazione del SAL 0, avrebbe arbitrariamente CP_6
escluso le suddette voci, sebbene l'art. 14.6 delle Linee Guida (per il caso di sostituzione dell'impresa esecutrice) prevedesse tale onere nella redazione della relazione.
19. Il motivo è infondato.
20. La doglianza è stata invero già oggetto di esame da parte di questa Corte nelle sentenze n.
2396/2023 e 2360/2023 con motivazione che può essere condivisa anche in questa sede. Gli effetti del mancato inserimento delle voci della fattura in contestazione nel MUDE non possono ricadere sull' CP_3
21. In primo luogo, il “nolo dei puntelli e delle recinzioni” non rientra fra le voci ammesse al contributo pubblico sia per gli interventi operativi di categoria “C” sia per quelli “E3” (che si differenziano solo per la possibilità di chiedere un anticipo sul contributo v. art. 14.3) (v. artt.
8.1 per gli edifici C, 8.3 per gli edifici E3 e 8.4) e quindi la relativa spesa doveva considerarsi a carico degli appellanti.
22. Quanto ai costi di “messa in sicurezza”, il loro mancato inserimento potrebbe essere imputato ad una negligenza del OM. , ma va precisato che parte appellante ha CP_6
ottenuto il contributo pubblico nella misura massima ed ha comunque beneficiato dei lavori svolti dall'Impresa essendo rilevante che quest'ultima non abbia mai ottenuto il CP_1
pagamento richiesto, a prescindere dalla tipologia di intervento operativo sull'edificio (C o
E3). D'altra parte, come già osservato da questa Corte “se il avesse voluto provare la Pt_1
responsabilità di quest'ultimo per aver omesso di inserire nel MUDE i corrispettivi dovuti all'Impresa appellata, avrebbe dovuto chiamare il terzo in questo giudizio, così da provocare il contraddittorio sul punto e, qualora ne fossero emersi i presupposti, avrebbe potuto anche ottenere di essere da questi manlevato, ma l'appellante, in quanto committente, sarebbe comunque rimasto l'obbligato diretto nei confronti dell'impresa per il pagamento del CP_1
corrispettivo” (C. App. Bologna, Sez. III, n. 2360/2023, est. Dott. Caruso).
23. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante sostiene che la sentenza sarebbe censurabile pagina 9 di 12 laddove il Tribunale ha ritenuto di accogliere solo parzialmente l'opposizione, riconoscendo che le voci “recinzioni” e “monoblocco” erano dovute in quanto non ricomprese nell'accordo transattivo del 28.10.2015 che, ad avviso dell'appellante, invece sarebbe tombale anche per il nolo dei suddetti materiali. Inoltre, vi sarebbe sproporzione fra gli importi indicati per la vendita dei materiali in esecuzione dell'accordo transattivo e l'importo del nolo di cui alla fattura n. 57.
24. Il motivo è infondato.
25. La transazione in questione è stata conclusa in relazione al procedimento per sequestro giudiziario promosso dall e finalizzato ad impedire l'uso o lo spostamento da CP_3
parte di terzi delle attrezzature di sua proprietà presenti nel cantiere, onde evitare possibili danni. Dall'accordo de quo e dalle circostanze nelle quali è intervenuto, è possibile ricostruire la volontà delle parti orientata a regolare in via definitiva non tutti i loro rapporti (c.d. accordo
“tombale”), individuando la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, solo con riferimento all'oggetto del procedimento cautelare.
Innanzitutto, vi è il dato letterale: non vi è alcuna indicazione da cui si possa evincere che con l'accordo del 28.10.2025 le parti abbiano inteso comprendere anche il nolo delle attrezzature
(che non risulta neppure oggetto di discussione fra le parti) o comunque regolare integralmente i loro rapporti. Il testo è chiaro nel delimitare l'oggetto della transazione, laddove si fa espresso richiamo al procedimento cautelare pendente, ma soprattutto all'esonero da responsabilità per danni dell' che “potesse derivare a cose e/o CP_3
persone dallo smontaggio delle attrezzature e dei materiali di proprietà di detta Impresa ancora presenti all'esterno degli immobili…con esplicito riferimento alle due recinzioni ed al monoblocco in cemento”. Con l'accordo (che prevedeva la cessione delle attrezzature)
l ha ottenuto lo scopo che si era prefissata con il procedimento cautelare così CP_3
definito. La remunerazione per il nolo è un profilo del tutto estraneo all'oggetto dell'accordo, considerando l'interesse perseguito dall ovvero quello di evitare di dover CP_3
rispondere dei danni per un uso o rimozione da parte di terzi delle attrezzature, come ha già affermato questa Corte: “quanto alla richiesta del corrispettivo per il nolo delle attrezzature, che l'appellante sostiene “sia ovvio” che fosse già ricompresa nell'atto di transazione, va osservato che detta voce non solo non risulta espressamente inserita nell'accordo transattivo, ma in realtà appare intuitivo che non lo fosse. Infatti, in quella sede, risulta dai documenti prodotti, che le trattative furono condotte dall'impresa che era subentrata nell'appalto e quindi l'interesse di quest'ultima era quello di sbloccare il cantiere per riprendere i lavori al
pagina 10 di 12 più presto, anche trattando per conto della committenza l'acquisto delle attrezzature non agevolmente rimovibili dal cantiere. Viceversa, trattare sulla spesa del nolo per l'utilizzo di dette attrezzature fino alla data dell'acquisto non era di interesse dell'impresa subentrante e quindi è stata correttamente richiesta con la fattura del corrispettivo complessivo dei lavori eseguiti” (C. App. Bologna n. 2360/2023 est. Dott. Caruso).
26. Quanto, infine, alla sproporzione fra l'importo del nolo e quello di acquisto, trattasi di una deduzione non solo nuova, ma del tutto irrilevante ed anzi avvalora la circostanza che la questione del nolo non era res dubia e quindi era estranea alla transazione.
27. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
28. Non può infine trovare accoglimento la richiesta formulata dall'appellata di condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.. La norma sanziona quel comportamento illecito della parte, poi risultata soccombente nel giudizio, che, nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato o comunque vi sia la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave). La Corte ritiene che tuttavia nella fattispecie che non sussistano i presupposti applicativi della norma, in quanto non rilevano condotte che siano imputabili soggettivamente agli appellanti a titolo di dolo o colpa grave, ovvero ad una condotta negligente che ha determinato un allungamento dei termini del processo.
29. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
30. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte degli appellanti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 12 del Tribunale di Modena n. 875/2022 del 2.7.2022 pubblicata il 4.7.2022;
- condanna e , in solido fra di loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2
n persona del legale rappresentante pro tempore in carica, le Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 12 di 12