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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27453 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. GALLO ROSA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico attrice
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv Maurizio Leopoldo domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico convenuto
Avv .to Cristina Castellano, domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico curatore speciale dei minori nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ), Persona_2 C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità e pronunce accessorie
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 CP_1
rappresentando che :
- Dalla relazione sentimentale tra le parti (durata senza soluzione di continuità dal 2007 al 2011
e, successivamente, fino al 2021 con alternanza di momenti di avvicinamento a momenti di allontanamento) nascevano (a Pozzuoli il 13.07.2009) e (a Persona_1 Per_2
Pozzuoli il 22.08.2011 );
- il , coniugato con due figli, non ha mai riconosciuto i bambini in quanto la sua famiglia CP_1
non era a conoscenza della relazione extraconiugale;
- L'attrice da sempre ha provveduto al mantenimento dei minori pur godendo del solo reddito derivante da lavori occasionali come collaboratrice domestica;
Tanto premesso , in qualità di madre esercente la responsabilità sui minori Parte_1
e conveniva il Bello chiedendo: Per_1 Per_2
a) Accertare e dichiarare la paternità del convenuto;
b) Determinare a carico del convenuto la contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili;
c) Determinare la contribuzione con decorrenza dalla nascita.
d) Vittoria di spese .
Il convenuto si costituiva e, rappresentava che : CP_1
- non corrispondevano al vero le circostanze rappresentate dalla attrice pur se il CP_1
riconosceva di avere avuto rapporti intimi occasionali con la che riferiva di avere Pt_1
conosciuto nel mese di maggio 2008, per strada, dove ella esercitava la prostituzione abbandonata solo a seguito della gravidanza che la stessa mai però aveva attribuito a lui;
- anche per il secondo figlio la non gli prospettava che lui potesse essere il padre;
Pt_1
- il non ha mai pertanto conosciuto i figli minori della la quale, solo in CP_1 Pt_1
prossimità della presente azione, gli comunicava di ritenere che lui fosse il padre dei suoi due figli :
- Il non ritiene di essere il padre dei due figli minori della attrice in quanto mai prospettato CP_1
alcunchè in precedenza dalla con la quale peraltro non ha mai avuto una stabile Pt_1
relazione ma solo rapporti intimi occasionali.
- La richiesta del contributo per il mantenimento dei due minori avanzata dalla attrice di €
800,00 al mese dalla nascita è comunque sproporzionata in considerazione del reddito dell'istante.
Chiedeva pertanto:
a) Rigettare la domanda;
2 b) vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c,
- si rigettava la richiesta di prova orale stante peraltro l'incontestata consumazione di rapporti intimi tra le parti,
- si disponeva consulenza immunoematologica ed il CTU designato dr relazionava Per_3
che la parte convenuta aveva rappresentato la volontà di non sottoporsi al prelievo biologico programmato;
restituiva pertanto l'incarico al giudice istruttore dando atto di non aver potuto procedere all'accertamento richiesto.
- ex articolo 273 comma due c.c., stante la necessità del consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se ha compiuto l'età di 14 anni si disponeva l'ascolto del minore per acquisire il suo formale assenso (in data 6.6.24 il minore dichiarava Io frequento Per_1 la terza media e l'anno prossimo farò l'alberghiero e da grande vorrei aprire un ristorante,.
Io cucino già piatti italiani e ucraini. Io vivo con mamma, mio LL e il nostro gatto che si chiama E' bello avere un LL più piccolo anche se ovviamente litighiamo spesso, Per_4 ma io essendo il più grande ho la meglio, Io so chi è mio padre ma non c'è niente di scritto, sono d'accordo in ordine a quello che ha chiesto mamma perché potrebbe essermi di aiuto da grande, anche se non so se poi vorrò instaurare un rapporto con mio padre . Lui l'estate scorsa è venuto a casa di mamma e lei non c'era e lui ha voluto entrare a casa e a me è sembrato strano perché io non l'avevo mai visto prima. L'ho rivisto poi anche circa un mese fa incontrandolo per caso, ma non l'ho salutato, comunque sono 'd'accordo che la legge riconosca che lui è mio padre, per il resto si vedrà. A breve farò l'esame per la licenza media, ho tutte sufficienze tranne in inglese, non so con quale voto mi promuoveranno..)
- si nominava curatore speciale dei minori l' Avv Cristina Castellano
All'udienza del 10.9.24 le parti precisavano le conclusioni e si rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il Tribunale riteneva la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità fondata;
emetteva però sentenza non definitiva (623/25 pubblicata in data 23.1.25) con rimessione sul ruolo per le determinazioni accessorie ex art 277 co 2 cc. e differiva la regolamentazione delle spese alla pronuncia definitiva.
Si rimetteva la causa sul ruolo del relatore in quanto si riteneva necessario, ai fini del decidere - stante la mancata produzione da parte del di documentazione reddituale – acquisire, da parte dell'Inps, CP_1
documentazione inerente la posizione del convenuto e per l'effetto si autorizzava all'uopo l'attrice
a richiedere all'INPS in relazione a nato [...] a [...]_1 CP_1
3 (NA) CF estratto contributivo e/o prospetto analitico di quanto corrisposto a C.F._2
titolo di trattamento di fine rapporto e/o documentazione attestante il godimento di trattamento pensionistico e/o di altre prestazioni previdenziali.
All'udienza cartolare del 22.5.25 si riservava la causa in decisione al Collegio all'esito delle produzioni delle parti e delle conclusioni rassegnate in merito alla forma di affidamento dei minori e alle determinazioni economiche.
In ragione della precedente concessione dei termini ex art 190 cpc, della mancata esplicita richiesta di concessione di nuovi termini ex art 190 cpc correttamente si riservava immediatamente la causa al collegio per la decisione senza concessione di nuovi termini per comparse conclusionali pur in assenza di espressa rinuncia, nella consapevolezza che le memorie conclusionali svolgono esclusivamente una funzione difensiva e che, secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte alla quale il Collegio intende dare continuità, la nullità della decisione potrebbe essere invocata solo dimostrando in concreto una lesione del diritto di difesa. Pertanto, la parte che intenda far valere la dedotta nullità, dovrebbe dimostrare che la mancata concessione ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni.
Correttamente pertanto, nel caso di specie, in ossequio ai principi di rango costituzionale di economia processuale e di ragionevole durata del processo, si è riservata la causa in decisione al Collegio senza termini senza che possa ritenersi svilito l'analogo principio di rango costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa anche alla luce del precedente deposito di comparse conclusionali.
Ciò posto il Tribunale ritiene ex art 277 co 2 nel caso di specie di dovere disciplinare la forma di affidamento dei minori.
Evidenzia che, alla luce dell'indifferenza mostrata dal , l'ipotesi legislativa per l'affidamento CP_1
condiviso, lungi dall'essere una tutela per i figli minori, materializzerebbe, invece, un ostacolo logistico al loro sviluppo psicofisico. Le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano, pertanto, maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'articolo 337 quater comma tre del codice civile, anche noto come affidamento super esclusivo.
Né si ritiene, in considerazione della attuale assenza di rapporti e delle mere dichiarazioni di intenti del nei termini riferiti dal curatore, opportuno prevedere un calendario di incontri tra i minori e CP_1
il padre, alla luce del disinteresse paterno ( si evidenzia infatti che il curatore, il quale procedeva all'ascolto di entrambi i minori, riferiva una timida ripresa di rapporti tra i minori e il convenuto a partire dall'estate del 2023, con una decina di incontri sporadici alcuni anche alla presenza della incontri poi bruscamente interrotti a gennaio 2024 a seguito di un litigio tra il sig. e Pt_1 CP_1
la madre durante una cena presso la loro abitazione).
4 Il , con ogni evidenza, ha scelto la famiglia matrimoniale ed i figli nati da quell'unione come CP_1 unici destinatari dell'affetto paterno, di fatto non manifestando, neanche nel corso del presente giudizio, alcun serio ripensamento critico rispetto alla condotta tenuta in pregiudizio dei minori.
Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale CP_1
recupero/costruzione di un rapporto con i minori, potrà, allo stato, vederli e tenerli con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre, con i minori stessi sempre tenendo in prioritario conto le esigenze dei minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
In assenza di richieste di attribuzione del cognome il Collegio nulla statuisce sul punto.
Contributo al mantenimento dei minori
In relazione ai minori si rileva che grava un obbligo di mantenimento solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed alle esigenze del figlio.
Convivendo i minori con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Il Collegio è di regola tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione direttamente proporzionale alle proprie entrate ovvero secondo criteri di capienza e sostenibilità in relazione al reddito.
Nel caso di specie però nella determinazione del quantum non può ignorarsi che
- il non ha dedotto altri obblighi contributivi nei confronti dei figli matrimoniali (con ogni CP_1
probabilità maggiorenni ed economicamente indipendenti) ,
- i minori non hanno tempi di permanenza presso il durante i quali lo stesso provvede al CP_1
loro mantenimento diretto;
- Il – che non risulta avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello CP_1
Stato - si è limitato a definire del tutto sproporzionata la richiesta attorea in relazione ai propri redditi (che inizialmente non aveva documentato) limitandosi a riferire che la propria situazione economica non è florida (senza però inizialmente allegare alcunchè al riguardo) .
- La attrice, che pure ha dichiarato di avere avuto una relazione stabile e duratura col , CP_1
nulla riferisce in merito alla sua capacità contributiva, alla attività lavorativa svolta in passato o all'attualità dal . CP_1
- l'obbligo contributivo, nel caso di specie, non può che essere sancito e nella specie, determinato sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla attrice e dal convenuto
5 (che ha depositato in data 21.5.25 cedolini pensione) non ignorando i dati anagrafici a disposizione e pertanto, nel caso di specie, considerata l'età del (prossimo al CP_1
compimento del 73esimo anno) si stima di riconoscere a suo carico modesti obblighi contributivi pari a 550,00€ mensili (275,00€ per ciascun figlio) con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza 623/25 che peraltro le parti non hanno dichiarato di avere impugnato.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
La attrice (che non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria per la sottrazione della figura paterna agli obblighi genitoriali, adducendo cioè la sussistenza di danni non patrimoniali, nella componente esistenziale) ha avanzato però domanda di condanna del convenuto alla contribuzione al mantenimento dei figli con decorrenza dalla nascita.
Sul punto si rileva che è indubbio che i minori sono figli del convenuto (come da pronuncia 623/25)
e che l'obbligo di mantenimento dei figli è a carico di entrambi i genitori, in quanto collegato allo status genitoriale che sorge dalla nascita, con la conseguenza che, nel caso in cui uno solo dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, lo stesso ha diritto di regresso nei confronti dell'altro in relazione alla sua quota, applicandosi il regime delle obbligazioni solidali ex. art 1299 ess c.c. (v. Cass. civ;
sez.I, 22.07.2014 n.16657 7960 del 28/03/2017
; 11/07/2017, n.17140,Cassazione civile sez. I, 18/06/2015, n.12640).
E' principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità infatti la natura solidale dell'obbligazione “L'azione di regresso è esperita dal coobligato solidale che ha adempito per
l'intero all'obbligazione, potendo dunque agire in ripetizione per la quota spettante all'altro obbligato”(ex. multis la Cass. Civ .5586 del 2000; n. 15100 del 2005 “).
In ordine alla presente domanda si osserva però che, anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, per il pregresso non può che statuirsi il diritto alla restituzione delle spese sostenute per il mantenimento ordinario dei minori nonché per le spese straordinarie e in questi termini va quindi correttamente qualificata la domanda attorea come sopra formulata sub c).
Ovviamente la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone o l'accertamento della filiazione per via giudiziale o comunque il riconoscimento spontaneo e, solo dopo tale momento che rappresenta il dies a quo, può essere
6 azionata la domanda di obbligazione di mantenimento del figlio che è ex se collegata allo status genitoriale pur se con decorrenza dalla nascita del figlio;
(per tutte: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 04/04/2014).
In ordine al quantum esso però non può essere determinato anticipando automaticamente l'importo stabilito come assegno di mantenimento. Infatti, i criteri di liquidazione per i due periodi devono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto, ed in particolare quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti, ex artt. 261 e 148 c.c. (ed oggi 315 bis e 316 bis c.c.), al mantenimento del figlio e segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ex art. 1299 c.c. diritto che presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione;
quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi, in concreto o presumibilmente, sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa.
Ovviamente non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass. sentenza 22506, sezione Prima, del 04-11-2010).
Nel caso di specie, pertanto :
- nella impossibilità di ricostruire dettagliatamente le capacità reddituali delle parti a far data dal 2009,
- considerato che l'attrice (provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello stato) non ha riferito in atti di avere ricevuto dal alcun importo neanche sporadicamente e di avere CP_1
sempre provveduto in proprio alle esigenza dei figli con i redditi derivanti da lavori occasionali come collaboratrice domestica (redditi non documentati né quantificati in atti);
- in ragione del lungo periodo di riferimento per , (dalla nascita 13.07.2009 Persona_1
alla sentenza sullo status) di 185 mesi e (dalla nascita 22.08.2011 alla sentenza sullo Per_2
status) di 160 mesi appare equo determinare il quantum dovuto in restituzione dal convenuto a titolo di rimborso delle spese, anche straordinarie, sostenute in via esclusiva dall'attrice che da sola ha affrontato, in detto periodo, le spese di mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 per ciascun mese di vita di
(200x 185) e di (200x160) per complessivi € 37.000,00 e 32.000,00 € Per_1 Per_2
La parte attrice ha chiesto anche, ai sensi dell'art. 89 cpc, l'espunzione dei termini offensivi del decoro
e della reputazione della signora laddove alla pagina 2) della comparsa di costituzione si Pt_1
7 legge: “l'istante ha conosciuto la sig.ra in Napoli nel mese di maggio 2008, per strada, Pt_1 dove ella esercitava la professione di prostituta………di aver avuto problemi con la giustizia legati alla sua professione…….di essere stata portata presso il Commissariato di Poggioreale sempre a causa della sua professione…”; a pagina 3) della comparsa i legge: “…..gli riferiva di essere rimasta incinta e di aver deciso di non esercitare più la professione di prostituta”
Ha avanzato anche istanza risarcitoria ex art 89 co 2 cpc (ovvero istanza di risarcimento del danno morale patito dalla per le espressioni offensive contenute negli scritti difensivi privi di Pt_1
nesso funzionale con l'oggetto della causa e con l'esercizio del diritto di difesa).
Il Collegio ritiene certamente che il ha adottato aggettivazioni sconvenienti delle quali va CP_1
certamente disposta la cancellazione;
nel presente giudizio vi è però di più!
Effettivamente il in modo gratuito ha leso l'onorabilità della con la quale ha, con CP_1 Pt_1
ogni evidenza, intrattenuto una lunga relazione dalla quale nascevano ben due figli a distanza peraltro di tre anni riferendo gratuitamente che la stessa era dedita al meretricio, ovvero circostanza con ogni evidenza, non solo non rispondente al vero, ma comunque priva di attinenza con l'oggetto della controversia, eccedente le esigenze difensive, non rispettosa dei limiti di correttezza e di civile difesa;
ciò comporta la possibilità di assegnare, in questa sede decisoria, alla persona offesa dalle espressioni sconvenienti una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale.
Delle offese contenute negli scritti difensivi risponde ovviamente sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, sia perchè gli atti di quest'ultimo sono sempre riferibili alla parte, sia perchè la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti della parte in causa ( salva la facoltà di poter esperire l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del proprio difensore ) .
Nel caso di specie va riconosciuta alla a ristoro risarcitorio l'importo che si determina in Pt_1 misura equitativa in € 800,00 e che si pone a carico del . CP_1
Regime delle spese
Si impone la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza da riconoscersi al convenuto che si condanna al pagamento delle spese processuali dell'attrice e per essa all'erario in ragione della ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato secondo gli importi calcolati in base ai valori medi delle quattro fasi relative allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile ridotti del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 senza la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato atteso che , come affermato dalla Suprema
Corte, con ordinanza Sez. 2 n. 22017 dell'11.9.2018, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente,
8 ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”;
Si dispone fin d'ora che le spese di TU (che allo stato non ha ancora avanzato istanza di liquidazione) saranno poste a carico del convenuto che va anche condannato integralmente al pagamento, in favore dell'erario , delle spese del curatore speciale come liquidate con separato decreto.
In difetto di istanza tramite applicativo SIAMM non si provvede in questa sede alla liquidazione delle spese della attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pqm
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• Dispone l'affidamento esclusivo dei minori nato a [...] il Persona_1
13.07.2009 e nato a [...] il [...] alla madre Persona_2 [...]
ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle Pt_1
decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre
; non si adotta alcuna disciplina del diritto di visita del Bello che tuttavia potrà vederli e tenerli con sé secondo disposizioni concordate , di volta in volta, con la madre, con i minori stessi sempre tenendo in prioritario conto le esigenze dei minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
• dispone che il convenuto versi con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza
623/25 a la somma di euro 550,00 a titolo di contributo mensile al Parte_1
mantenimento dei figli e entro il giorno cinque di Persona_1 Persona_2
ciascun mese da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il
50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
• condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma Parte_1 di euro € 37.000,00 e 32.000,00 a titolo di rimborso delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento rispettivamente dei figli , e sostenute in via Persona_1 Per_2 esclusiva dall'attrice.
9 • ordina la cancellazione ex art 89 cpc alla pagina 2) della comparsa di costituzione del : CP_1
“l'istante ha conosciuto la sig.ra in Napoli nel mese di maggio 2008, per strada, Pt_1 dove ella esercitava la professione di prostituta………di aver avuto problemi con la giustizia legati alla sua professione…….di essere stata portata presso il Commissariato di Poggioreale sempre a causa della sua professione…”; e a pagina 3) della comparsa “…..gli riferiva di essere rimasta incinta e di aver deciso di non esercitare più la professione di prostituta”
• ex art 89 co 2 cpc assegna alla persona offesa , a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, l'importo di € 800,00 che pone a carico di . CP_1
• Rigetta per il resto.
• condanna il convenuto : CP_1
- al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice e per essa all'Erario che liquida in complessivi euro 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge
- al pagamento delle spese processuali del curatore e per essa all'Erario dell'importo di 1740,00 € oltre spese generali al 15% forfettario, IVA e CPA se dovuti.
• Dispone fin d'ora che le spese di consulenza, a liquidarsi quando perverrà istanza del CTU, saranno poste integralmente a carico del . CP_1
• Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese del curatore ammesso al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co
3 Bis DPR 115/12
Così deciso in Napoli camera di consiglio del 13.6.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
10
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR. Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27453 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA
nata in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. GALLO ROSA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico attrice
E
nato [...] a [...] CP_1 C.F._2
Difensore avv Maurizio Leopoldo domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico convenuto
Avv .to Cristina Castellano, domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico curatore speciale dei minori nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ), Persona_2 C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità e pronunce accessorie
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 CP_1
rappresentando che :
- Dalla relazione sentimentale tra le parti (durata senza soluzione di continuità dal 2007 al 2011
e, successivamente, fino al 2021 con alternanza di momenti di avvicinamento a momenti di allontanamento) nascevano (a Pozzuoli il 13.07.2009) e (a Persona_1 Per_2
Pozzuoli il 22.08.2011 );
- il , coniugato con due figli, non ha mai riconosciuto i bambini in quanto la sua famiglia CP_1
non era a conoscenza della relazione extraconiugale;
- L'attrice da sempre ha provveduto al mantenimento dei minori pur godendo del solo reddito derivante da lavori occasionali come collaboratrice domestica;
Tanto premesso , in qualità di madre esercente la responsabilità sui minori Parte_1
e conveniva il Bello chiedendo: Per_1 Per_2
a) Accertare e dichiarare la paternità del convenuto;
b) Determinare a carico del convenuto la contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili;
c) Determinare la contribuzione con decorrenza dalla nascita.
d) Vittoria di spese .
Il convenuto si costituiva e, rappresentava che : CP_1
- non corrispondevano al vero le circostanze rappresentate dalla attrice pur se il CP_1
riconosceva di avere avuto rapporti intimi occasionali con la che riferiva di avere Pt_1
conosciuto nel mese di maggio 2008, per strada, dove ella esercitava la prostituzione abbandonata solo a seguito della gravidanza che la stessa mai però aveva attribuito a lui;
- anche per il secondo figlio la non gli prospettava che lui potesse essere il padre;
Pt_1
- il non ha mai pertanto conosciuto i figli minori della la quale, solo in CP_1 Pt_1
prossimità della presente azione, gli comunicava di ritenere che lui fosse il padre dei suoi due figli :
- Il non ritiene di essere il padre dei due figli minori della attrice in quanto mai prospettato CP_1
alcunchè in precedenza dalla con la quale peraltro non ha mai avuto una stabile Pt_1
relazione ma solo rapporti intimi occasionali.
- La richiesta del contributo per il mantenimento dei due minori avanzata dalla attrice di €
800,00 al mese dalla nascita è comunque sproporzionata in considerazione del reddito dell'istante.
Chiedeva pertanto:
a) Rigettare la domanda;
2 b) vittoria di spese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c,
- si rigettava la richiesta di prova orale stante peraltro l'incontestata consumazione di rapporti intimi tra le parti,
- si disponeva consulenza immunoematologica ed il CTU designato dr relazionava Per_3
che la parte convenuta aveva rappresentato la volontà di non sottoporsi al prelievo biologico programmato;
restituiva pertanto l'incarico al giudice istruttore dando atto di non aver potuto procedere all'accertamento richiesto.
- ex articolo 273 comma due c.c., stante la necessità del consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se ha compiuto l'età di 14 anni si disponeva l'ascolto del minore per acquisire il suo formale assenso (in data 6.6.24 il minore dichiarava Io frequento Per_1 la terza media e l'anno prossimo farò l'alberghiero e da grande vorrei aprire un ristorante,.
Io cucino già piatti italiani e ucraini. Io vivo con mamma, mio LL e il nostro gatto che si chiama E' bello avere un LL più piccolo anche se ovviamente litighiamo spesso, Per_4 ma io essendo il più grande ho la meglio, Io so chi è mio padre ma non c'è niente di scritto, sono d'accordo in ordine a quello che ha chiesto mamma perché potrebbe essermi di aiuto da grande, anche se non so se poi vorrò instaurare un rapporto con mio padre . Lui l'estate scorsa è venuto a casa di mamma e lei non c'era e lui ha voluto entrare a casa e a me è sembrato strano perché io non l'avevo mai visto prima. L'ho rivisto poi anche circa un mese fa incontrandolo per caso, ma non l'ho salutato, comunque sono 'd'accordo che la legge riconosca che lui è mio padre, per il resto si vedrà. A breve farò l'esame per la licenza media, ho tutte sufficienze tranne in inglese, non so con quale voto mi promuoveranno..)
- si nominava curatore speciale dei minori l' Avv Cristina Castellano
All'udienza del 10.9.24 le parti precisavano le conclusioni e si rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il Tribunale riteneva la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità fondata;
emetteva però sentenza non definitiva (623/25 pubblicata in data 23.1.25) con rimessione sul ruolo per le determinazioni accessorie ex art 277 co 2 cc. e differiva la regolamentazione delle spese alla pronuncia definitiva.
Si rimetteva la causa sul ruolo del relatore in quanto si riteneva necessario, ai fini del decidere - stante la mancata produzione da parte del di documentazione reddituale – acquisire, da parte dell'Inps, CP_1
documentazione inerente la posizione del convenuto e per l'effetto si autorizzava all'uopo l'attrice
a richiedere all'INPS in relazione a nato [...] a [...]_1 CP_1
3 (NA) CF estratto contributivo e/o prospetto analitico di quanto corrisposto a C.F._2
titolo di trattamento di fine rapporto e/o documentazione attestante il godimento di trattamento pensionistico e/o di altre prestazioni previdenziali.
All'udienza cartolare del 22.5.25 si riservava la causa in decisione al Collegio all'esito delle produzioni delle parti e delle conclusioni rassegnate in merito alla forma di affidamento dei minori e alle determinazioni economiche.
In ragione della precedente concessione dei termini ex art 190 cpc, della mancata esplicita richiesta di concessione di nuovi termini ex art 190 cpc correttamente si riservava immediatamente la causa al collegio per la decisione senza concessione di nuovi termini per comparse conclusionali pur in assenza di espressa rinuncia, nella consapevolezza che le memorie conclusionali svolgono esclusivamente una funzione difensiva e che, secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte alla quale il Collegio intende dare continuità, la nullità della decisione potrebbe essere invocata solo dimostrando in concreto una lesione del diritto di difesa. Pertanto, la parte che intenda far valere la dedotta nullità, dovrebbe dimostrare che la mancata concessione ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni.
Correttamente pertanto, nel caso di specie, in ossequio ai principi di rango costituzionale di economia processuale e di ragionevole durata del processo, si è riservata la causa in decisione al Collegio senza termini senza che possa ritenersi svilito l'analogo principio di rango costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa anche alla luce del precedente deposito di comparse conclusionali.
Ciò posto il Tribunale ritiene ex art 277 co 2 nel caso di specie di dovere disciplinare la forma di affidamento dei minori.
Evidenzia che, alla luce dell'indifferenza mostrata dal , l'ipotesi legislativa per l'affidamento CP_1
condiviso, lungi dall'essere una tutela per i figli minori, materializzerebbe, invece, un ostacolo logistico al loro sviluppo psicofisico. Le esigenze urgenti di adempimenti scolastici o sanitari risultano, pertanto, maggiormente garantite dall'affidamento esclusivo nella forma prevista dall'articolo 337 quater comma tre del codice civile, anche noto come affidamento super esclusivo.
Né si ritiene, in considerazione della attuale assenza di rapporti e delle mere dichiarazioni di intenti del nei termini riferiti dal curatore, opportuno prevedere un calendario di incontri tra i minori e CP_1
il padre, alla luce del disinteresse paterno ( si evidenzia infatti che il curatore, il quale procedeva all'ascolto di entrambi i minori, riferiva una timida ripresa di rapporti tra i minori e il convenuto a partire dall'estate del 2023, con una decina di incontri sporadici alcuni anche alla presenza della incontri poi bruscamente interrotti a gennaio 2024 a seguito di un litigio tra il sig. e Pt_1 CP_1
la madre durante una cena presso la loro abitazione).
4 Il , con ogni evidenza, ha scelto la famiglia matrimoniale ed i figli nati da quell'unione come CP_1 unici destinatari dell'affetto paterno, di fatto non manifestando, neanche nel corso del presente giudizio, alcun serio ripensamento critico rispetto alla condotta tenuta in pregiudizio dei minori.
Qualora, dunque, il signor intenda riavvicinarsi ai figli e iniziare un percorso di graduale CP_1
recupero/costruzione di un rapporto con i minori, potrà, allo stato, vederli e tenerli con sé secondo disposizioni concordate, di volta in volta, con la madre, con i minori stessi sempre tenendo in prioritario conto le esigenze dei minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
In assenza di richieste di attribuzione del cognome il Collegio nulla statuisce sul punto.
Contributo al mantenimento dei minori
In relazione ai minori si rileva che grava un obbligo di mantenimento solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche di entrambi i genitori ed alle esigenze del figlio.
Convivendo i minori con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter cc c., va posto a carico del padre, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Il Collegio è di regola tenuto a determinare, a carico del genitore non convivente, una contribuzione direttamente proporzionale alle proprie entrate ovvero secondo criteri di capienza e sostenibilità in relazione al reddito.
Nel caso di specie però nella determinazione del quantum non può ignorarsi che
- il non ha dedotto altri obblighi contributivi nei confronti dei figli matrimoniali (con ogni CP_1
probabilità maggiorenni ed economicamente indipendenti) ,
- i minori non hanno tempi di permanenza presso il durante i quali lo stesso provvede al CP_1
loro mantenimento diretto;
- Il – che non risulta avere presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello CP_1
Stato - si è limitato a definire del tutto sproporzionata la richiesta attorea in relazione ai propri redditi (che inizialmente non aveva documentato) limitandosi a riferire che la propria situazione economica non è florida (senza però inizialmente allegare alcunchè al riguardo) .
- La attrice, che pure ha dichiarato di avere avuto una relazione stabile e duratura col , CP_1
nulla riferisce in merito alla sua capacità contributiva, alla attività lavorativa svolta in passato o all'attualità dal . CP_1
- l'obbligo contributivo, nel caso di specie, non può che essere sancito e nella specie, determinato sulla scorta della documentazione prodotta in atti dalla attrice e dal convenuto
5 (che ha depositato in data 21.5.25 cedolini pensione) non ignorando i dati anagrafici a disposizione e pertanto, nel caso di specie, considerata l'età del (prossimo al CP_1
compimento del 73esimo anno) si stima di riconoscere a suo carico modesti obblighi contributivi pari a 550,00€ mensili (275,00€ per ciascun figlio) con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza 623/25 che peraltro le parti non hanno dichiarato di avere impugnato.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
La attrice (che non ha avanzato alcuna domanda risarcitoria per la sottrazione della figura paterna agli obblighi genitoriali, adducendo cioè la sussistenza di danni non patrimoniali, nella componente esistenziale) ha avanzato però domanda di condanna del convenuto alla contribuzione al mantenimento dei figli con decorrenza dalla nascita.
Sul punto si rileva che è indubbio che i minori sono figli del convenuto (come da pronuncia 623/25)
e che l'obbligo di mantenimento dei figli è a carico di entrambi i genitori, in quanto collegato allo status genitoriale che sorge dalla nascita, con la conseguenza che, nel caso in cui uno solo dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, lo stesso ha diritto di regresso nei confronti dell'altro in relazione alla sua quota, applicandosi il regime delle obbligazioni solidali ex. art 1299 ess c.c. (v. Cass. civ;
sez.I, 22.07.2014 n.16657 7960 del 28/03/2017
; 11/07/2017, n.17140,Cassazione civile sez. I, 18/06/2015, n.12640).
E' principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità infatti la natura solidale dell'obbligazione “L'azione di regresso è esperita dal coobligato solidale che ha adempito per
l'intero all'obbligazione, potendo dunque agire in ripetizione per la quota spettante all'altro obbligato”(ex. multis la Cass. Civ .5586 del 2000; n. 15100 del 2005 “).
In ordine alla presente domanda si osserva però che, anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, per il pregresso non può che statuirsi il diritto alla restituzione delle spese sostenute per il mantenimento ordinario dei minori nonché per le spese straordinarie e in questi termini va quindi correttamente qualificata la domanda attorea come sopra formulata sub c).
Ovviamente la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone o l'accertamento della filiazione per via giudiziale o comunque il riconoscimento spontaneo e, solo dopo tale momento che rappresenta il dies a quo, può essere
6 azionata la domanda di obbligazione di mantenimento del figlio che è ex se collegata allo status genitoriale pur se con decorrenza dalla nascita del figlio;
(per tutte: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 04/04/2014).
In ordine al quantum esso però non può essere determinato anticipando automaticamente l'importo stabilito come assegno di mantenimento. Infatti, i criteri di liquidazione per i due periodi devono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto, ed in particolare quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti, ex artt. 261 e 148 c.c. (ed oggi 315 bis e 316 bis c.c.), al mantenimento del figlio e segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ex art. 1299 c.c. diritto che presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione;
quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi, in concreto o presumibilmente, sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa.
Ovviamente non si può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass. sentenza 22506, sezione Prima, del 04-11-2010).
Nel caso di specie, pertanto :
- nella impossibilità di ricostruire dettagliatamente le capacità reddituali delle parti a far data dal 2009,
- considerato che l'attrice (provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello stato) non ha riferito in atti di avere ricevuto dal alcun importo neanche sporadicamente e di avere CP_1
sempre provveduto in proprio alle esigenza dei figli con i redditi derivanti da lavori occasionali come collaboratrice domestica (redditi non documentati né quantificati in atti);
- in ragione del lungo periodo di riferimento per , (dalla nascita 13.07.2009 Persona_1
alla sentenza sullo status) di 185 mesi e (dalla nascita 22.08.2011 alla sentenza sullo Per_2
status) di 160 mesi appare equo determinare il quantum dovuto in restituzione dal convenuto a titolo di rimborso delle spese, anche straordinarie, sostenute in via esclusiva dall'attrice che da sola ha affrontato, in detto periodo, le spese di mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 per ciascun mese di vita di
(200x 185) e di (200x160) per complessivi € 37.000,00 e 32.000,00 € Per_1 Per_2
La parte attrice ha chiesto anche, ai sensi dell'art. 89 cpc, l'espunzione dei termini offensivi del decoro
e della reputazione della signora laddove alla pagina 2) della comparsa di costituzione si Pt_1
7 legge: “l'istante ha conosciuto la sig.ra in Napoli nel mese di maggio 2008, per strada, Pt_1 dove ella esercitava la professione di prostituta………di aver avuto problemi con la giustizia legati alla sua professione…….di essere stata portata presso il Commissariato di Poggioreale sempre a causa della sua professione…”; a pagina 3) della comparsa i legge: “…..gli riferiva di essere rimasta incinta e di aver deciso di non esercitare più la professione di prostituta”
Ha avanzato anche istanza risarcitoria ex art 89 co 2 cpc (ovvero istanza di risarcimento del danno morale patito dalla per le espressioni offensive contenute negli scritti difensivi privi di Pt_1
nesso funzionale con l'oggetto della causa e con l'esercizio del diritto di difesa).
Il Collegio ritiene certamente che il ha adottato aggettivazioni sconvenienti delle quali va CP_1
certamente disposta la cancellazione;
nel presente giudizio vi è però di più!
Effettivamente il in modo gratuito ha leso l'onorabilità della con la quale ha, con CP_1 Pt_1
ogni evidenza, intrattenuto una lunga relazione dalla quale nascevano ben due figli a distanza peraltro di tre anni riferendo gratuitamente che la stessa era dedita al meretricio, ovvero circostanza con ogni evidenza, non solo non rispondente al vero, ma comunque priva di attinenza con l'oggetto della controversia, eccedente le esigenze difensive, non rispettosa dei limiti di correttezza e di civile difesa;
ciò comporta la possibilità di assegnare, in questa sede decisoria, alla persona offesa dalle espressioni sconvenienti una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale.
Delle offese contenute negli scritti difensivi risponde ovviamente sempre la parte, anche quando provengano dal difensore, sia perchè gli atti di quest'ultimo sono sempre riferibili alla parte, sia perchè la sentenza può contenere statuizioni dirette soltanto nei confronti della parte in causa ( salva la facoltà di poter esperire l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del proprio difensore ) .
Nel caso di specie va riconosciuta alla a ristoro risarcitorio l'importo che si determina in Pt_1 misura equitativa in € 800,00 e che si pone a carico del . CP_1
Regime delle spese
Si impone la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza da riconoscersi al convenuto che si condanna al pagamento delle spese processuali dell'attrice e per essa all'erario in ragione della ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato secondo gli importi calcolati in base ai valori medi delle quattro fasi relative allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile ridotti del 50% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14 senza la riduzione sul compenso totale di cui all'art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato atteso che , come affermato dalla Suprema
Corte, con ordinanza Sez. 2 n. 22017 dell'11.9.2018, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente,
8 ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”;
Si dispone fin d'ora che le spese di TU (che allo stato non ha ancora avanzato istanza di liquidazione) saranno poste a carico del convenuto che va anche condannato integralmente al pagamento, in favore dell'erario , delle spese del curatore speciale come liquidate con separato decreto.
In difetto di istanza tramite applicativo SIAMM non si provvede in questa sede alla liquidazione delle spese della attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Pqm
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• Dispone l'affidamento esclusivo dei minori nato a [...] il Persona_1
13.07.2009 e nato a [...] il [...] alla madre Persona_2 [...]
ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle Pt_1
decisioni di maggior interesse per i figli senza necessità di preventiva consultazione del padre
; non si adotta alcuna disciplina del diritto di visita del Bello che tuttavia potrà vederli e tenerli con sé secondo disposizioni concordate , di volta in volta, con la madre, con i minori stessi sempre tenendo in prioritario conto le esigenze dei minori, i loro desiderata e i loro impegni scolastici e ricreativi.
• dispone che il convenuto versi con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza
623/25 a la somma di euro 550,00 a titolo di contributo mensile al Parte_1
mantenimento dei figli e entro il giorno cinque di Persona_1 Persona_2
ciascun mese da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il
50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
• condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma Parte_1 di euro € 37.000,00 e 32.000,00 a titolo di rimborso delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento rispettivamente dei figli , e sostenute in via Persona_1 Per_2 esclusiva dall'attrice.
9 • ordina la cancellazione ex art 89 cpc alla pagina 2) della comparsa di costituzione del : CP_1
“l'istante ha conosciuto la sig.ra in Napoli nel mese di maggio 2008, per strada, Pt_1 dove ella esercitava la professione di prostituta………di aver avuto problemi con la giustizia legati alla sua professione…….di essere stata portata presso il Commissariato di Poggioreale sempre a causa della sua professione…”; e a pagina 3) della comparsa “…..gli riferiva di essere rimasta incinta e di aver deciso di non esercitare più la professione di prostituta”
• ex art 89 co 2 cpc assegna alla persona offesa , a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, l'importo di € 800,00 che pone a carico di . CP_1
• Rigetta per il resto.
• condanna il convenuto : CP_1
- al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice e per essa all'Erario che liquida in complessivi euro 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge
- al pagamento delle spese processuali del curatore e per essa all'Erario dell'importo di 1740,00 € oltre spese generali al 15% forfettario, IVA e CPA se dovuti.
• Dispone fin d'ora che le spese di consulenza, a liquidarsi quando perverrà istanza del CTU, saranno poste integralmente a carico del . CP_1
• Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese del curatore ammesso al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co
3 Bis DPR 115/12
Così deciso in Napoli camera di consiglio del 13.6.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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