Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5689/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
5689/2019 R.G., vertente tra: parte appellante: Controparte_1 C.F._1
parte appellata: ) Controparte_2 P.IVA_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott.ssa Regina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Orlando che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Fimiano che si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Orlando si riporta alle richieste e conclusioni contenute nell'atto di appello e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita da cui risulta dimostrata la convivenza dell'appellante con l'assegnataria dell'alloggio; ribadisce l'eccezione di difetto di procura con riguardo alla costituzione del difensore in sostituzione.
Pag. 1 a 10
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta D'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 5689/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, rapp.tata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonio Orlando , come da procura su foglio C.F._2
separato, con il quale elettivamente domicilia in Corso Uberto I, 106. CP_2
APPELLANTE
Pag. 2 a 10 E
), in persona del Sindaco e l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Femiano , C.F._3
giusta procura speciale ad litem rilasciata dal Sindaco, con il quale elettivamente domicilia presso la Casa Comunale, in Palazzo San CP_2
Giacomo, Piazza Municipio n.
1. in sostituzione dell'Avv. Controparte_3
già costituito.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: Dichiarare che la concludente ha sempre convissuto con le zie
e , nell'immobile in alla via Persona_1 Persona_2 CP_2
Paternum nr. 88, come da documentazione allegata ed, in ogni caso, ad oggetto di sentir dichiarare il diritto della concludente a subentrare alle zie nella locazione dell'immobile de quo, in quanto pur coniugata, il marito era ed è stato sempre disoccupato. Chiede subordinatamente di essere ammessa a provare per testi: a) vero è che la concludente ha sempre vissuto con le zie Per_1
ed , alla via Paternum nr. 88 ; b) vero è che l'istante Persona_2 CP_2
è nullatenente non ha alloggio? Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Per l'appellato: In via preliminare dichiarare l'inammissibilità della prova per testi, chiesta per la prima volta in grado di appello.
Nel merito, rigettare l'appello, confermando nel merito la sentenza emessa dai
Giudici di prime cure, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compenso del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con ricorso in riassunzione di precedente giudizio istaurato dinanzi al
TAR Campania, conclusosi con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del GO, chiese che le fosse riconosciuto il diritto al Controparte_1
subentro alla zia nell'assegnazione dell'alloggio di ERP sito in Persona_3
Pag. 3 a 10 alla Via Paternum n. 88, precisamente quello contrassegnato con il CP_2
NEd 2 2 int. 45. Pt_1
1.1. A tal fine dedusse in fatto che sin dal 2008 conviveva con la zia, Per_3
che in seguito al decesso della zia, avvenuto in data 24.05.2013, aveva
[...]
chiesto al di con atto al prot. 2013 0786027 del 22.10.2013, CP_2 CP_2
la voltura in proprio favore del contratto di locazione del predetto alloggio ai sensi e per gli effetti della L.Reg. Campania n. 18/97; che, con comunicazione del 27.12.13, il preannunciando un provvedimento di Controparte_2
carattere negativo sulla detta istanza, l'aveva invitata a produrre eventuali deduzioni;
che in data 06.02.14 ella depositò memorie;
che con provvedimento dirigenziale n. 803 del 15.12.2016 il Controparte_2
rigettò la domanda di subentro nell'assegnazione, in quanto Persona_3
era anch'essa occupante sine titulo, diffidandola al rilascio del cespite.
La ricorrente lamentò l'illegittimità del provvedimento di diniego di subentro, in quanto l'immobile in questione era stato assegnato, ai sensi della
L. 219/81 titolo VIII e della delibera CIPE del 22.12.82, con determina n. 1113 del 25.05.84 a , sorella di (la mancanza Persona_2 Persona_3
della o finale del cognome di quest'ultima era frutto di errore materiale all'anagrafe) e con essa convivente, la quale, alla morte di , aveva PE
chiesto la voltura del contratto di locazione in suo favore con istanza del
05.07.2011. Pertanto poiché , in quanto convivente con la Persona_3
sorella , aveva diritto al subentro ex art. 14 LR 18/1997, anch'ella PE
aveva diritto al successivo subentro alla zia con la quale conviveva sin Per_1
dal 2008. Inoltre lamentò che il provvedimento era stato adottato senza il preventivo parere della Commissione Alloggi ex art. 19 LR 18/1997.
1.2. Costituitosi, il hiese il rigetto del ricorso. Dedusse che Controparte_2
l'alloggio fu assegnato in via provvisoria a , con decreto Persona_2
del Sindaco di Napoli Commissario Straordinario deli Governo, n. 1113 del
25.5.1984, ma che l'assegnazione alla stessa fu, poi, revocata con decreto del Pag. 4 a 10 Funzionario Delegato C.I.P.E. n. 18367 del 26.3.1991. Quindi il CP_2
si era espresso negativamente sia sull'istanza della ricorrente
[...]
, con Disposizione dirigenziale n. 803 del 15.12.2016, sia Controparte_1
sull'istanza di , con Disposizione dirigenziale n. 795 del Persona_3
15.12.2016.
1.3. Il tribunale, infatti, aveva accertato che l'alloggio fu assegnato a PE
, sorella di , con decreto del Sindaco di Napoli
[...] Persona_3
Commissario Straordinario del Governo, n. 1113 del 25.5.1984, ma che l'assegnazione fu revocata, con decreto del Funzionario Delegato C.I.P.E. n.
18367 del 26.3.1991, perché l'assegnataria non era in regola con i dovuti pagamenti.
Dunque, il tribunale ritenne che dal 1991 prima e Persona_2
avevano continuato ad occupare l'immobile, ma senza titolo, Persona_3
per cui , benchè si fosse dichiarata convivente con Controparte_1 PE
e dal 2008, non vantava alcun diritto alla voltura
[...] Persona_3
del contratto in suo favore ex art 14 l regione Campania n 18/97, non sussistendone i presupposti di legge.
Ritenne poi che non andasse richiesto il parere della Commissione Alloggi atteso che, intervenuta la revoca della assegnazione in data 26.03.1991, la posizione di prima e di poi, ed infine di Persona_2 Persona_1
era quella di mere occupanti senza titolo, con pieno diritto Controparte_1
per l'ente comunale di attivare senza indugio le procedure per il rilascio forzoso del bene da destinarsi ad altri aspiranti legittimi assegnatari.
Precisò che, ai sensi dell'art.11 D.P.R 1035/1972, la detenzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è considerata legittima solo in presenza di un provvedimento formale di assegnazione, emesso nel rispetto dei requisiti elencati nella LR Campania 18/97, ovvero in virtù di subentro ad un soggetto già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art 14 della medesima legge 18/97. Pag. 5 a 10 All'esito rigettò la domanda di condannandola al Controparte_1
pagamento delle spese di lite.
§.
2. La sentenza nr. 10488/2019 del 20.11.2029, emessa dal Tribunale di
Napoli è stata impugnata da . Controparte_1
2.1. L'appellante con un unico motivo di gravame lamenta che erroneamente il tribunale ha ritenuto che occupasse l'immobile sine Persona_2
titulo, poiché con ord. ella risultava assegnataria della Controparte_5
casa mobile matr. 90.30 e successivamente risultava assegnataria anche in virtù del provvedimento nr. 1113 del 25.03.1984, inoltre dal verbale dei
VVUU nr. 1764 del 17.11.1980 risulta che ella fu invitata allo sgombero dei locali perché pericolanti. Infine l'appellante afferma che “E' evidente che le affermazioni del Tribunale sono in contrasto con il provvedimento del Servizio
Assegnazione Immobili a favore di relativo alla richiesta della Persona_3
stessa di subentrare nel contratto di locazione in contrasto con le gratuite affermazioni del Tribunale.”
Quindi riportandosi alla documentazione in atti da cui si evince che CP_1
era convivente con ha insistito per la declaratoria del
[...] Persona_3
diritto di al subentro nel contratto di locazione delle zie. Parte_2
All'udienza del 13.01.2025, svoltasi in modalità cartolare, con le note ex art. 127 ter , l'appellante ha eccepito il difetto di procura dell'avv. Ilaria Fimino, nominata in sostituzione del precedente difensore con mera delibera degli organi amministrativi.
2.2. Costituitosi, il ha chiesto il rigetto dell'appello, ribadendo che né CP_2
né erano assegnatarie dell'alloggio. Persona_3 Persona_2
In merito all'eccezione di difetto di procura, evidenzia di essere stata nominata come difensore del con procura generale alle liti per notar CP_2
del 15.09.2022, allegata all'atto di costituzione in giudizio Persona_4
in sostituzione del precedente difensore.
Pag. 6 a 10 §.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 30.01.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di procura sollevata dall'appellante, in quanto il ha prodotto la procura generale alle liti CP_2
in favore dell'avv. Ilaria Fimiano, dell'avvocatura dell'ente, costituitasi in sostituzione del precedente difensore.
3.1. Nel merito l'appello è inammissibile, ex art. 342 c.p.c., perché le doglianze proposte non dialogano con la pronuncia di primo grado, e non censurano il punto fondamentale della decisione (Cfr. Cass. Ord. n. 21824 del 2019).
3.1. In base alla novellata formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'appellante ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo in maniera organica ed intelligibile gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere una intrinseca logicità ed il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. Pag. 7 a 10 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte, “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata
“revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice”, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012).
Il che comporta che egli ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal Tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare dove reperire la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
Onere di specificità che quanto più è articolata la motivazione svolta nella sentenza gravata, tanto più impone la correlativa confutazione delle singole argomentazioni e dei singoli elementi valorizzati dal giudice di primo grado.
(cfr. App. Napoli sent. 1841/2022 est. Notaro).
3.2. Nel caso in esame la decisione impugnata è fondata sull'accertata insussistenza di un contratto di locazione dell'alloggio, per cui CP_1 Pag. 8 a 10 chiese il subentro, in capo alle zie e Ciò in quanto CP_1 PE Per_1
l'assegnazione dell'alloggio a era stata revocata con Persona_2
decreto del Funzionario Delegato C.I.P.E. n. 18367 del 26.3.1991 perché
l'assegnataria non era in regola con i dovuti pagamenti. Il tribunale ha quindi affermato che poiché l'assegnazione a era stata revocata Persona_2
dal 26.03.1991 ella da questa data aveva continuato a detenere l'immobile sine titulo e che, per questa ragione, il con provvedimento con CP_2
Disposizione dirigenziale n. 795 del 15.12.2016 aveva rigettato l'istanza di e con Disposizione dirigenziale. n. 803 del 15.12.2016 aveva Persona_3
rigettato l'istanza di . Controparte_1
Orbene tale punto centrale della motivazione non è stato censurato dall'appellante, la quale si è limitata a ripetere le medesime difese spiegate in primo grado, senza confutare la ricostruzione del primo giudice.
§.
4. Dunque l'appello è inammissibile e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del dm 147/22, nei minimi attesa la semplicità delle questioni trattate seguono la soccombenza;
sussistendo, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza nr. 10488/2019 del 20.11.2029, emessa dal
[...]
Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.996,00 oltre iva, cpa e spese Controparte_2
generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo Pag. 9 a 10 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 30.01.2025.
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta D'Amore
Pag. 10 a 10