Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 4154/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4154 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023 promosso da:
ata a Torino il 23.03.1982 CF: elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Tamara Concu che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] l'[...] C.F: ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Francesca Lai e Mauro Garau
che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni: affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
la residenza della madre in Sestu nella via Antonio Meucci n. 9; il minore trascorrerà con il padre, tutti i martedì e giovedì dall'uscita della scuola alle ore 20 in cui il minore tornerà presso la residenza della madre. Il minore trascorrerà con il padre, inoltre tutte le domeniche giorno in cui pernotterà presso la casa paterna attualmente sita in Cagliari nella via Montecassino n.
8. Considerati i turni di lavoro del sig. il medesimo si impegna CP_1
a prendere presso la residenza della madre alle ore 17:30 della domenica e ii riportarlo il Per_1
lunedì alle ore 20. È fatta salva la possibilità da parte della madre di chiedere dei cambi turno al padre qualora per ragioni lavorative di altra natura desiderasse trascorrere una domenica con il minore e, conseguentemente, il padre si impegna fin da ora a garantire la disponibilità ad eventuali cambi turni in tal senso.
Il signor inoltre potrà prendere un giorno infrasettimanale con pernottamento, per CP_1 Per_1
stabilirsi di volta in volta tenendo conto degli impegni del piccolo e dei genitori. Nel giorno che verrà stabilito il padre si impegna a prendere all'uscita di scuola, tenerlo con sé, e Per_1
riportarlo a scuola la mattina successiva.
Previo accordo tra le parti il genitore non collocatario potrà, in ogni caso, vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con i relativi impegni scolastici e ricreativi.
In occasione delle vacanze di Natale si seguirà il criterio dell'alternanza, con suddivisione delle festività nel seguente modo: la sera-notte del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre, la sera- la notte del 31 dicembre o la giornata del 1gennaio, il giorno di AN NO (se trascorso il 25 con l'altro genitore) o la giornata della Befana.
Nel corso delle festività pasquali trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il Per_1
giorno di Pasqua o Pasquetta. Saranno, altresì, ad anni alterni e alternate le seguenti festività:
25 aprile, 1maggio, 2 giugno, 1novembre e 8 dicembre.
Ben inteso che tali accordi saranno valutati di volta in volta dai genitori tenendo conto dei vari impegni loro e del figlio, nonché dell'evoluzione e crescita del minore.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio quando lo avrà con sé ed il signor CP_1
verserà in favore della signora quale concorso nel mantenimento del minore, un Parte_1 assegno mensile di € 300,00. Saranno sostenute in parti uguali le spese straordinarie quali:
a) Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tikets sanitari;
b) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante anche se erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari,
c) Spese scolastiche non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo scolastici e universitari;
3) corredo di inizio anno scolastico;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
6) mensa;
d) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privato;
2) corsi di specializzazione e tirocinio;
3) gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio e istruzione;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitarie;
6) costi di viaggio da
e per i luoghi di studio;
trasporto e scuola bus e per gli istituti privati;
e) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) spese per attività sportiva, artistiche (es musica) e di svago;
2) spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzatture necessarie;
3) spese di custodia dei minori ( es baby sitter ) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infrasedicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite ( es strutture pubbliche/scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili) e durante le vacanze scolastiche;
4) spese per feste e cerimonie religiose, quali prima comunione ( abito, rinfresco etc.) 5) viaggi e vacanze;
6) bollo e assicurazione del veicolo utilizzato dal figlio
( scooter, minicar, moto, auto).
Relativamente al percorso scolastico di i genitori si impegnano a trovare e scegliere Per_1
l'istituto scolastico più adatto al minore tenendo conto anche degli aspetti pratici quali la vicinanza al luogo di lavoro di entrambi, o alla residenza dei nonni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato con ricorso depositato il 08.06.2023 da il giudizio per la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio minore, , (19.01.2022), nato Per_1
dall'unione sentimentale con , regolarmente costituito in giudizio in data CP_1
18.09.2023, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e dato incarico ai servizi sociali di Sestu
e Cagliari, all'udienza del 31.01.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c, i procuratori delle parti, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione del presente procedimento, il cui contenuto, conforme agli interessi del minore, deve essere recepito dal Tribunale e riportato nella parte dispositiva del decreto.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1) affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la residenza della madre in Sestu nella via Antonio Meucci
n. 9;
2) dispone che il minore trascorrerà con il padre, tutti i martedì e giovedì dall'uscita della scuola alle ore 20 quando il minore tornerà presso la residenza della madre. Il minore trascorrerà con il padre, inoltre, tutte le domeniche, giorno in cui pernotterà presso la casa paterna attualmente sita in Cagliari nella via Montecassino n.
8. Considerati i turni di lavoro del sig. il medesimo si impegna a prendere presso la residenza della madre CP_1 Per_1
alle ore 17:30 della domenica ed a ricondurlo il lunedì alle ore 20. È fatta salva la possibilità da parte della madre di chiedere dei cambi turno al padre qualora per ragioni lavorative di altra natura desiderasse trascorrere una domenica con il minore e, conseguentemente, il padre si impegna fin da ora a garantire la disponibilità ad eventuali cambi turni in tal senso.
Il signor inoltre potrà prendere un giorno infrasettimanale con pernottamento, per CP_1 Per_1
stabilirsi di volta in volta, tenendo conto degli impegni del piccolo e dei genitori. Nel giorno che verrà stabilito il padre si impegna a prendere all'uscita di scuola, tenerlo con sé e riportarlo Per_1
a scuola la mattina successiva.
Previo accordo tra le parti, il genitore non collocatario potrà, in ogni caso, vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con i relativi impegni scolastici e ricreativi.
In occasione delle vacanze di Natale si seguirà il criterio dell'alternanza, con suddivisione delle festività nel seguente modo: la sera-notte del 24 dicembre o la giornata del 25 dicembre, la sera- la notte del 31 dicembre o la giornata del 1gennaio, il giorno di AN NO (se trascorso il 25 con l'altro genitore) o la giornata della Befana.
Nel corso delle festività pasquali trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il giorno Per_1
di Pasqua o Pasquetta. Saranno, altresì, ad anni alterni e alternate le seguenti festività: 25 aprile,
1maggio, 2 giugno, 1novembre e 8 dicembre.
Tali accordi saranno valutati di volta in volta dai genitori tenendo conto dei vari impegni loro e del figlio, nonché dell'evoluzione e crescita del minore.
3) Pone a carico del signor l'obbligo di versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in CP_1
favore della signora quale concorso nel mantenimento del minore, un assegno Parte_1 mensile di € 300,00.
4) Saranno sostenute in parti uguali le spese straordinarie quali:
f) Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) ticket sanitari.
g) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante anche se erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
h) Spese scolastiche non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo scolastici e universitari;
3) corredo di inizio anno scolastico;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
6) mensa.
i) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privato;
2) corsi di specializzazione e tirocinio;
3) gite scolastiche con pernottamento e viaggi di studio e istruzione;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitarie;
6) costi di viaggio da e per i luoghi di studio;
trasporto e scuola bus e per gli istituti privati. j) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: 1) spese per attività sportiva, artistiche (es musica) e di svago;
2) spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzatture necessarie;
3) spese di custodia dei minori ( es baby sitter ) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra sedicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite ( es strutture pubbliche/scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili) e durante le vacanze scolastiche;
4) spese per feste e cerimonie religiose, quali prima comunione ( abito, rinfresco etc.) 5) viaggi e vacanze;
6) bollo e assicurazione del veicolo utilizzato dal figlio
( scooter, minicar, moto, auto).
5) Relativamente al percorso scolastico di i genitori si impegnano a trovare e scegliere Per_1
l'istituto scolastico più adatto al minore, tenendo conto anche degli aspetti pratici quali la vicinanza al luogo di lavoro di entrambi o alla residenza dei nonni.
6) spese di lite compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti