Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2261.
(Controllo dei soci).
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societa' sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
(Controllo dei soci).
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societa' sono stati compiuti.
Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.
Commentari • 131
- 1. commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 24 gennaio 2024 · 292.6283
L'articolo 2261 del Codice Civile, rubricato “Diritti e obblighi degli amministratori”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. II "Dei rapporti tra i soci". All'art. 2261 c.c. viene stabilito che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto di avere dagli amministratori tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2261 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2261 del Codice Civile: Art. 2261. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1340Provvedimento: […] CP_1 alla rendicontazione ex art. 2261 c.c., in particolare in relazione alla giustificazione documentale dei movimenti di cassa, alla contabilità, alla consultazione del registro iva, alle eventuali annotazioni sul libro mastro ovvero sui vari libri contabili obbligatori della società, allo stato economico e finanziario nonché al risultato economico della relativa attività di gestione, onde poterne verificare la congruità e regolarità anche alla luce dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità delle risultanze documentali;Leggi di più...
- amministrazione societaria·
- cancellazione società dal registro imprese·
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