Articolo 436 del Codice civile
Articolo 487Articolo 489
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 436.

Obbligo tra adottante e adottato.

Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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