Provvedimento: […] è applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, per le quali l'art. 436 cod. civ. prevede per l'appellato l'obbligo di costituirsi mediante deposito di memoria contenente l'esposizione dettagliata di tutte le sue difese. Ne consegue che il mero richiamo generico contenuto in tale memoria alle conclusioni assunte in primo grado non può essere ritenuto sufficiente a manifestare la volontà di sottoporre al giudice dell'appello una domanda o eccezione non accolta dal primo giudice, al fine di evitare che essa si intenda rinunciata' (Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2010 n.23925; in senso conforme anche Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2020 n.22311; Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2020
Leggi di più...