Obbligo tra adottante e adottato.
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori ((...)) di lui.
[…] I primi obbligati sono, nell'ordine, il coniuge, seguono i figli, vengono poi i genitori (art. 436 del c.c.) e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali; vengono poi i generi e le nuore, il suocero e la suocera; ultimi i fratelli. […]
Leggi di più…[…] Chiaramente, non è possibile affermare che il nuovo marito, adottante, abbia l'obbligo giuridico di mantenere i figli del nuovo coniuge, perché manca una norma impositiva in tal senso (infatti, non sempre può applicarsi l'art. 436 c.c., relativo all'obbligo agli alimenti, che postula l'esistenza di uno stato di bisogno). […]
Leggi di più…[…] Il codice civile del 1942 all'articolo 832 c.c., diversamente dall'abrogato articolo 436 del codice civile del 1865, non fa alcuna menzione del carattere dell'assolutezza del diritto in questione, limitandosi ad indicare il contenuto del diritto che consente di “godere e disporre” della res “entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. […]
Leggi di più…[…] L'adottante è tenuto agli alimenti con precedenza sui genitori biologici del figlio adottivo (art. 436 c.c.). […]
Leggi di più…[…] L'adottante è tenuto agli alimenti con precedenza sui genitori biologici del figlio adottivo (art. 436 c.c.). […]
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