Articolo 2 della Legge 11 giugno 1967, n. 465
Articolo 1
Versione
15 luglio 1967
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 della Convenzione stessa.

Entrata in vigore il 15 luglio 1967
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