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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 42395/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to C.F._1
LO DE (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato;
Resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso tempestivamente depositato cittadino Parte_1
marocchino in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di
Cassino, ha impugnato il provvedimento emesso l'11.09.2024 dalla
Questura di notificato il 21.09.2024, di rigetto della propria CP_1
istanza di rilascio di Carta di soggiorno per coesione familiare, avanzata in data 31.03.2022.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 20, co. 3 D.lgs.
30/2007, posto a fondamento del provvedimento di diniego per mancata sussistenza dei requisiti ivi indicati, nonché di eventuali altri motivi di ordine e sicurezza;
ha lamentato l'illegittimità dell'ulteriore contestazione dell'assenza di un pregresso titolo al soggiorno, evidenziandone l'irrilevanza ai fini del titolo di cui si discute;
ha lamentato il difetto di istruttoria e di valutazione della propria condizione personale e familiare, con conseguente violazione dell'art
8 CEDU e degli art. 5, co. 5 e 19, d.lgs. 286/98, deducendo di avere una relazione stabile con cittadina italiana, , sin Parte_2
dall'ottobre 2020, di aver convissuto con quest'ultima, dalla cui unione
è nata la figlia, in data 29.01.2022; ha lamentato, inoltre, la violazione dell'art. 27 co 3 Cost, non avendo la PA convenuta tenuto conto della funzione riabilitativa della pena, anche in ragione dell'attuale condotta del ricorrente e dell'epoca dei fatti commessi.
A supporto della sussistenza dei propri vincoli familiari, il sig. ha rappresentato di essere stato tratto in arresto, Parte_1
con conseguente detenzione, dall'agosto 2021 ma di aver continuativamente mantenuto un rapporto affettivo con la compagna pagina 2 e la figlia, tramite colloqui personali e contatti telefonici;
che, chiedeva e otteneva apposito permesso per assistere la compagna durante il parto e per provvedere al riconoscimento della bambina;
che, trasferito dalla Casa circondariale di Rebibbia a quella di Cassino, avanzava per motivi familiari numerose istanze di ri-trasferimento a ove vive il nucleo familiare;
che in data 20.01.2024 la coppia CP_1
avanzava la richiesta di pubblicazioni del matrimonio;
che, tuttavia, queste venivano rifiutate in assenza di passaporto in corso di validità; che sollecitata l'Ambasciata del Marocco, questa è rimasta inerte, di fatto impedendo l'unione coniugale del ricorrente.
Con decreto del 25.10.2024 è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e la trattazione del giudizio al 23.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con memorie di costituzione del 19.05.2025 la PA resistente ha chiesto di respingere il ricorso, riportandosi alle allegate note della
Questura di CP_1
Quest'ultima ha ribadito i motivi posti alla base del diniego, richiamando le sentenze di condanna indicate nel decreto di rigetto, ovvero evidenziando la presenza di motivi ostativo all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale;
ha altresì evidenziato l'ingresso e la permanenza irregolare del ricorrente, nonché la sussistenza di n. due provvedimenti di espulsione, di cui all'art. 13, co. 2, lett. a D.lgs.
286/98 e all'art. 14 D.lgs. 286/98 (non prodotti).
Con note del 20.05.2025 parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto nell'atto introduttivo, integrando quanto in atti con copia di pagina 3 documentazione afferente a ricorso innanzi al Tribunale di
Sorveglianza (udienza 13.10.2025) per l'accoglimento di istanza di colloquio senza il controllo a vista (Corte Cost. 10/2024). In conclusione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, in caso di rinvio, insistendo per l'accoglimento di istanza istruttoria per l'escussione della compagna , madre della minore Parte_2
Persona_1
All'udienza del 23.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In primo luogo, occorre evidenziare che l'oggetto del presente procedimento attiene al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10 d.lgs. D.lgs. 30/2007, in quanto il ricorrente risulta essere padre di una minore, cittadina italiana.
Ciò premesso, al caso di specie trova dunque applicazione l'art. 20 del medesimo d.lgs. 30/2007, secondo cui: “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”, motivi meglio precisati nei commi successivi e che anche in presenza di condanne penali, non di per sé sole sufficienti, richiedono una valutazione concreta dei comportamenti individuali dell'interessato e il rispetto del principio di proporzionalità (comma 4). Invero, i suddetti comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta,
pagina 4 effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento che, in ogni caso, deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine (comma 5).
Alla luce delle deduzioni e allegazioni delle parti emergono n. 3 procedimenti penali definiti con provvedimenti di condanna per la commissione da parte del ricorrente di reati inerenti alle sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, co, 4 e 5, DPR 309/90 (fatti del
21.03.2018; del 26.09.2019; del 01.02.2021) e n. 1 procedimento penale definito con provvedimento di condanna per lesione personale, di cui agli art. 110; 628 co, 3; 582-585 cp. (fatto del
07.08.2021).
Seppur con evidenza emerge una condotta antigiuridica tenuta dal ricorrente per un dato lasso di tempo, dalla natura dei reati commessi, nonché dal tempo di commissione degli stessi, non si rilevano quegli indici stringenti richiamati dalla disposizione posta a fondamento del provvedimento di diniego, la quale, tenuto conto della natura del diritto a cui è posta a tutela (in primo luogo del diritto all'unità familiare del cittadino europeo), ne richiede una rigorosa applicazione.
La disposizione in esame prevede infatti che: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
pagina 5 effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti
o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.” (co. 3 art. 20, d.lgs.
30/2007).
Posto che non si rinvengono nel caso de quo le fattispecie richiamate dalla norma, in ogni caso, il giudizio di pericolosità deve essere attuale e aggiornato.
Dalle deduzioni e allegazioni di parte resistente non può dirsi emerso l'espletamento in fase amministrativa di un giudizio di pericolosità fondato su elementi concreti e aggiornati, non essendo stato dedotto alcunché oltre alla presenza delle condanne di cui sopra che, oltre a non essere di per sé sole sufficienti, come sopra visto, risultano nel caso di specie riguardare per lo più fatti risalenti. Per quel che pagina 6 concerne il reato di cui alla data del 07.08.2021, da tale momento il ricorrente risulta ristretto in regime di detenzione, dunque sta già scontando, con i tempi e i modi previsti dall'ordinamento penale, le conseguenze della propria condotta che, se posta di per sé sola alla base del provvedimento di rigetto, comporterebbe un ulteriore sanzione, oltre che sproporzionata, non prevista dall'ordinamento ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 30/2007 pocanzi richiamato.
Posto che le condanne penali ricevute non ineriscono a fatti riconducibili ai cd. motivi ostativi indicati dalla normativa applicabile al caso di specie, ne consegue che anche l'attuale detenzione del ricorrente non si ritiene rilevante a tal fine, di contro, svolgendo la pena, come evidenziato da parte ricorrente, un'importante funzione riabilitativa.
Per quel che attiene alla pregressa irregolarità amministrativa del ricorrente, occorre evidenziare che giurisprudenza oramai maggioritaria ritiene superabile il requisito di cui si discute, ovvero la mancanza di un precedente permesso di soggiorno valido sul territorio nazionale, in ragione della tutela del diritto all'unità familiare,
e ciò anche per ipotesi per le quali il legislatore italiano lo ha espressamente indicato (l'art. 30, d.lgs. 286/98 si riferisce allo
"straniero regolarmente soggiornante"), ciò al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa euro unitaria e costituzionale in materia di coesione familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, sentenza n. 23316 del 27.09.2018; Corte Costituzionale
pagina 7 sentenza n. 202/2013; di Codesto Tribunale si richiama: Ordinanza del 9/4/2020, pubblicata il 20/04/2020 nrg. 39475/2019).
Posto che l'orientamento richiamato poggia sull'evidente rifiuto dell'applicazione di alcun automatismo in ipotesi di tutela del diritto all'unità familiare, in ossequio alla nostra Carta fondamentale (artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost) ma altresì a Convenzioni e accordi internazionali
(basti vedere artt. 9 e 33 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 8
CEDU) e che, per tali ragioni, viene riconosciuto a qualsiasi individuo, vertendo le richiamate pronunce in ipotesi di cui al d.lgs. 286/98, nessun dubbio può aversi rispetto alla necessaria valutazione dell'assenza della pregressa regolarità del soggiorno in casi che ricadono, come quello de quo, nell'ambito applicativo di un quadro normativo di tutela rafforzata dell'unità familiare del cittadino comunitario, dove nessuna menzione viene fatta al requisito in esame.
Tanto premesso, l'unico dato a cui poter far astrattamente rinvio per la cd. regolarità del soggiorno nell'ipotesi che qui interessa, è il riferimento temporale indicato nell'art. 10, D.lgs. 30/2007, il quale precisa al co. 1 che: “I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”.
Tale periodo di tempo indicato dal co. 1 citato, e ancor prima al co. 2, co. 9 DIR 2004/38/CE (ove è tuttavia indicato quale termine minimo pagina 8 da richiedere per la presentazione della domanda) è tuttavia previsto quale “soggiorno informale” per il cittadino UE ed i suoi familiari, i quali non necessitano per soggiorni di breve durata di un particolare titolo di soggiorno, ma che, superato tale breve soggiorno, devono richiedere il rilascio di apposita Carta, nonché espletare precise formalità amministrative (artt. 8 e 9 DIR 2004/38/CE; art. 9 D.lgs.
30/2007).
Ebbene, in mancanza di diverse disposizioni, occorre dunque verificare cosa il legislatore europeo ha previsto in ipotesi di inadempimento di tali formalità, a seguito del quale il soggiorno non potrebbe più qualificarsi informale, ma, di fatto, irregolare.
Il co. 3 dell'art. 9, prevede che “L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie”. Appare evidente che il rifiuto tout court del rilascio del titolo di soggiorno non possa rientrare in ipotesi di sanzione proporzionata, né, per le considerazioni sopra svolte, possa essere previsto quale automatica conseguenza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ribadito che nessuna menzione viene fatta alla pregressa regolarità del soggiorno nella richiamata Direttiva, al cittadino di paese terzo familiare (in questo caso, genitore di minore) di cittadino dell'Unione Europea, ben può essere rilasciato il richiesto titolo di soggiorno per motivi familiari indipendentemente dalla posizione amministrativa pregressa, potendo al più essere destinatario di sanzioni proporzionate per l'inadempimento dei propri obblighi amministrativi (ragionevolmente a pagina 9 partire dal momento in cui sorge la condizione giuridica/vincolo familiare che ne è presupposto), tra i quali l'eventuale mancata comunicazione del proprio domicilio, peraltro nel caso di specie con evidenza noto alle autorità di pubblica sicurezza.
Quanto rilevato trova ulteriore conferma nell'interpretazione vincolante della stessa Direttiva 2004/38/CE fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008 (https://eur- lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: ) , la quale CodiceFiscale_3
precisa che, ai sensi dell'art. 2, punto 2, qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ha diritto di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato membro. La Corte di Giustizia ha qualificato incompatibile con la
Direttiva una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadino dell'Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale previa regolarità non può dunque essere imposta, tanto più, nel paese di cittadinanza, come nel caso di specie, o di stabile residenza del cittadino dell'Unione.
pagina 10 Ebbene, nel caso di specie, alla luce di una tutela rafforzata dei rapporti dei cittadini UE, non osta all'applicazione della relativa normativa l'attuale condizione di detenzione del ricorrente posto che permane il diritto alla tutela dei vincoli familiari mentre, in mancanza di alcuna allegazione in merito, tale stato non comporta la totale estromissione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Il ricorrente, genitore della minore, mantiene dunque il diritto di colloqui e visita nei confronti della figlia, nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento della stessa fino alla sua autosufficienza.
A ciò si aggiunga la doverosa valutazione del preminente interesse del minore, principio che ha origine nel diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1959, previsto all'art. 24, 2 co, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e assunto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Invero, “Il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori è sancito dagli articoli 8 e 9 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è stato riconosciuto dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, in sede di interpretazione dell'art.
pagina 11 8 CEDU. Alla luce di tali obblighi internazionali, l'art. 30 Cost., che sancisce il dovere dei genitori di educare i figli, presuppone il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori;
ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi. Le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono l'art. 9, 1° comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24,3° comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all'interesse preminente del minore” (Corte Costituzionale,
29/05/2020, n.102).
In conclusione, la documentazione prodotta in atti supporta quanto dedotto dal ricorrente in merito alla sussistenza sul territorio italiano di un vincolo familiare e, in particolare, di paternità con minore cittadina italiana, ivi soggiornante.
Alla luce di quanto evidenziato, non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, per il quale va data preminenza alle ragioni di tutela del diritto alla vita privata e familiare del richiedente e della figlia minore.
Tutto quanto rilevato, considerata la documentazione in atti, la normativa e la giurisprudenza richiamata, nonché le difficoltà applicative e interpretative riscontrate, il ricorso va accolto con compensazione delle spese di lite.
pagina 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone:
- Accoglie il ricorso, per l'effetto, dispone il rilascio in favore del ricorrente della carta di soggiorno per coesione familiare di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 42395/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to C.F._1
LO DE (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Generale dello Stato;
Resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso tempestivamente depositato cittadino Parte_1
marocchino in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di
Cassino, ha impugnato il provvedimento emesso l'11.09.2024 dalla
Questura di notificato il 21.09.2024, di rigetto della propria CP_1
istanza di rilascio di Carta di soggiorno per coesione familiare, avanzata in data 31.03.2022.
Il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 20, co. 3 D.lgs.
30/2007, posto a fondamento del provvedimento di diniego per mancata sussistenza dei requisiti ivi indicati, nonché di eventuali altri motivi di ordine e sicurezza;
ha lamentato l'illegittimità dell'ulteriore contestazione dell'assenza di un pregresso titolo al soggiorno, evidenziandone l'irrilevanza ai fini del titolo di cui si discute;
ha lamentato il difetto di istruttoria e di valutazione della propria condizione personale e familiare, con conseguente violazione dell'art
8 CEDU e degli art. 5, co. 5 e 19, d.lgs. 286/98, deducendo di avere una relazione stabile con cittadina italiana, , sin Parte_2
dall'ottobre 2020, di aver convissuto con quest'ultima, dalla cui unione
è nata la figlia, in data 29.01.2022; ha lamentato, inoltre, la violazione dell'art. 27 co 3 Cost, non avendo la PA convenuta tenuto conto della funzione riabilitativa della pena, anche in ragione dell'attuale condotta del ricorrente e dell'epoca dei fatti commessi.
A supporto della sussistenza dei propri vincoli familiari, il sig. ha rappresentato di essere stato tratto in arresto, Parte_1
con conseguente detenzione, dall'agosto 2021 ma di aver continuativamente mantenuto un rapporto affettivo con la compagna pagina 2 e la figlia, tramite colloqui personali e contatti telefonici;
che, chiedeva e otteneva apposito permesso per assistere la compagna durante il parto e per provvedere al riconoscimento della bambina;
che, trasferito dalla Casa circondariale di Rebibbia a quella di Cassino, avanzava per motivi familiari numerose istanze di ri-trasferimento a ove vive il nucleo familiare;
che in data 20.01.2024 la coppia CP_1
avanzava la richiesta di pubblicazioni del matrimonio;
che, tuttavia, queste venivano rifiutate in assenza di passaporto in corso di validità; che sollecitata l'Ambasciata del Marocco, questa è rimasta inerte, di fatto impedendo l'unione coniugale del ricorrente.
Con decreto del 25.10.2024 è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e la trattazione del giudizio al 23.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con memorie di costituzione del 19.05.2025 la PA resistente ha chiesto di respingere il ricorso, riportandosi alle allegate note della
Questura di CP_1
Quest'ultima ha ribadito i motivi posti alla base del diniego, richiamando le sentenze di condanna indicate nel decreto di rigetto, ovvero evidenziando la presenza di motivi ostativo all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale;
ha altresì evidenziato l'ingresso e la permanenza irregolare del ricorrente, nonché la sussistenza di n. due provvedimenti di espulsione, di cui all'art. 13, co. 2, lett. a D.lgs.
286/98 e all'art. 14 D.lgs. 286/98 (non prodotti).
Con note del 20.05.2025 parte ricorrente si è riportata a quanto già dedotto nell'atto introduttivo, integrando quanto in atti con copia di pagina 3 documentazione afferente a ricorso innanzi al Tribunale di
Sorveglianza (udienza 13.10.2025) per l'accoglimento di istanza di colloquio senza il controllo a vista (Corte Cost. 10/2024). In conclusione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, in caso di rinvio, insistendo per l'accoglimento di istanza istruttoria per l'escussione della compagna , madre della minore Parte_2
Persona_1
All'udienza del 23.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In primo luogo, occorre evidenziare che l'oggetto del presente procedimento attiene al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10 d.lgs. D.lgs. 30/2007, in quanto il ricorrente risulta essere padre di una minore, cittadina italiana.
Ciò premesso, al caso di specie trova dunque applicazione l'art. 20 del medesimo d.lgs. 30/2007, secondo cui: “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”, motivi meglio precisati nei commi successivi e che anche in presenza di condanne penali, non di per sé sole sufficienti, richiedono una valutazione concreta dei comportamenti individuali dell'interessato e il rispetto del principio di proporzionalità (comma 4). Invero, i suddetti comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta,
pagina 4 effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento che, in ogni caso, deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine (comma 5).
Alla luce delle deduzioni e allegazioni delle parti emergono n. 3 procedimenti penali definiti con provvedimenti di condanna per la commissione da parte del ricorrente di reati inerenti alle sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, co, 4 e 5, DPR 309/90 (fatti del
21.03.2018; del 26.09.2019; del 01.02.2021) e n. 1 procedimento penale definito con provvedimento di condanna per lesione personale, di cui agli art. 110; 628 co, 3; 582-585 cp. (fatto del
07.08.2021).
Seppur con evidenza emerge una condotta antigiuridica tenuta dal ricorrente per un dato lasso di tempo, dalla natura dei reati commessi, nonché dal tempo di commissione degli stessi, non si rilevano quegli indici stringenti richiamati dalla disposizione posta a fondamento del provvedimento di diniego, la quale, tenuto conto della natura del diritto a cui è posta a tutela (in primo luogo del diritto all'unità familiare del cittadino europeo), ne richiede una rigorosa applicazione.
La disposizione in esame prevede infatti che: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
pagina 5 effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti
o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.” (co. 3 art. 20, d.lgs.
30/2007).
Posto che non si rinvengono nel caso de quo le fattispecie richiamate dalla norma, in ogni caso, il giudizio di pericolosità deve essere attuale e aggiornato.
Dalle deduzioni e allegazioni di parte resistente non può dirsi emerso l'espletamento in fase amministrativa di un giudizio di pericolosità fondato su elementi concreti e aggiornati, non essendo stato dedotto alcunché oltre alla presenza delle condanne di cui sopra che, oltre a non essere di per sé sole sufficienti, come sopra visto, risultano nel caso di specie riguardare per lo più fatti risalenti. Per quel che pagina 6 concerne il reato di cui alla data del 07.08.2021, da tale momento il ricorrente risulta ristretto in regime di detenzione, dunque sta già scontando, con i tempi e i modi previsti dall'ordinamento penale, le conseguenze della propria condotta che, se posta di per sé sola alla base del provvedimento di rigetto, comporterebbe un ulteriore sanzione, oltre che sproporzionata, non prevista dall'ordinamento ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 30/2007 pocanzi richiamato.
Posto che le condanne penali ricevute non ineriscono a fatti riconducibili ai cd. motivi ostativi indicati dalla normativa applicabile al caso di specie, ne consegue che anche l'attuale detenzione del ricorrente non si ritiene rilevante a tal fine, di contro, svolgendo la pena, come evidenziato da parte ricorrente, un'importante funzione riabilitativa.
Per quel che attiene alla pregressa irregolarità amministrativa del ricorrente, occorre evidenziare che giurisprudenza oramai maggioritaria ritiene superabile il requisito di cui si discute, ovvero la mancanza di un precedente permesso di soggiorno valido sul territorio nazionale, in ragione della tutela del diritto all'unità familiare,
e ciò anche per ipotesi per le quali il legislatore italiano lo ha espressamente indicato (l'art. 30, d.lgs. 286/98 si riferisce allo
"straniero regolarmente soggiornante"), ciò al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa euro unitaria e costituzionale in materia di coesione familiare (cfr. Cassazione civile sez. I, sentenza n. 23316 del 27.09.2018; Corte Costituzionale
pagina 7 sentenza n. 202/2013; di Codesto Tribunale si richiama: Ordinanza del 9/4/2020, pubblicata il 20/04/2020 nrg. 39475/2019).
Posto che l'orientamento richiamato poggia sull'evidente rifiuto dell'applicazione di alcun automatismo in ipotesi di tutela del diritto all'unità familiare, in ossequio alla nostra Carta fondamentale (artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost) ma altresì a Convenzioni e accordi internazionali
(basti vedere artt. 9 e 33 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 8
CEDU) e che, per tali ragioni, viene riconosciuto a qualsiasi individuo, vertendo le richiamate pronunce in ipotesi di cui al d.lgs. 286/98, nessun dubbio può aversi rispetto alla necessaria valutazione dell'assenza della pregressa regolarità del soggiorno in casi che ricadono, come quello de quo, nell'ambito applicativo di un quadro normativo di tutela rafforzata dell'unità familiare del cittadino comunitario, dove nessuna menzione viene fatta al requisito in esame.
Tanto premesso, l'unico dato a cui poter far astrattamente rinvio per la cd. regolarità del soggiorno nell'ipotesi che qui interessa, è il riferimento temporale indicato nell'art. 10, D.lgs. 30/2007, il quale precisa al co. 1 che: “I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione"”.
Tale periodo di tempo indicato dal co. 1 citato, e ancor prima al co. 2, co. 9 DIR 2004/38/CE (ove è tuttavia indicato quale termine minimo pagina 8 da richiedere per la presentazione della domanda) è tuttavia previsto quale “soggiorno informale” per il cittadino UE ed i suoi familiari, i quali non necessitano per soggiorni di breve durata di un particolare titolo di soggiorno, ma che, superato tale breve soggiorno, devono richiedere il rilascio di apposita Carta, nonché espletare precise formalità amministrative (artt. 8 e 9 DIR 2004/38/CE; art. 9 D.lgs.
30/2007).
Ebbene, in mancanza di diverse disposizioni, occorre dunque verificare cosa il legislatore europeo ha previsto in ipotesi di inadempimento di tali formalità, a seguito del quale il soggiorno non potrebbe più qualificarsi informale, ma, di fatto, irregolare.
Il co. 3 dell'art. 9, prevede che “L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie”. Appare evidente che il rifiuto tout court del rilascio del titolo di soggiorno non possa rientrare in ipotesi di sanzione proporzionata, né, per le considerazioni sopra svolte, possa essere previsto quale automatica conseguenza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ribadito che nessuna menzione viene fatta alla pregressa regolarità del soggiorno nella richiamata Direttiva, al cittadino di paese terzo familiare (in questo caso, genitore di minore) di cittadino dell'Unione Europea, ben può essere rilasciato il richiesto titolo di soggiorno per motivi familiari indipendentemente dalla posizione amministrativa pregressa, potendo al più essere destinatario di sanzioni proporzionate per l'inadempimento dei propri obblighi amministrativi (ragionevolmente a pagina 9 partire dal momento in cui sorge la condizione giuridica/vincolo familiare che ne è presupposto), tra i quali l'eventuale mancata comunicazione del proprio domicilio, peraltro nel caso di specie con evidenza noto alle autorità di pubblica sicurezza.
Quanto rilevato trova ulteriore conferma nell'interpretazione vincolante della stessa Direttiva 2004/38/CE fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008 (https://eur- lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: ) , la quale CodiceFiscale_3
precisa che, ai sensi dell'art. 2, punto 2, qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ha diritto di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato membro. La Corte di Giustizia ha qualificato incompatibile con la
Direttiva una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadino dell'Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale previa regolarità non può dunque essere imposta, tanto più, nel paese di cittadinanza, come nel caso di specie, o di stabile residenza del cittadino dell'Unione.
pagina 10 Ebbene, nel caso di specie, alla luce di una tutela rafforzata dei rapporti dei cittadini UE, non osta all'applicazione della relativa normativa l'attuale condizione di detenzione del ricorrente posto che permane il diritto alla tutela dei vincoli familiari mentre, in mancanza di alcuna allegazione in merito, tale stato non comporta la totale estromissione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Il ricorrente, genitore della minore, mantiene dunque il diritto di colloqui e visita nei confronti della figlia, nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento della stessa fino alla sua autosufficienza.
A ciò si aggiunga la doverosa valutazione del preminente interesse del minore, principio che ha origine nel diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1959, previsto all'art. 24, 2 co, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e assunto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo quale contenuto implicito del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Invero, “Il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori è sancito dagli articoli 8 e 9 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è stato riconosciuto dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, in sede di interpretazione dell'art.
pagina 11 8 CEDU. Alla luce di tali obblighi internazionali, l'art. 30 Cost., che sancisce il dovere dei genitori di educare i figli, presuppone il correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori;
ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto pregiudizievole per i suoi interessi. Le ragioni di tutela del diritto del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali con il genitore vengono meno, come prevedono l'art. 9, 1° comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24,3° comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allorché la prosecuzione di tale rapporto sia contraria all'interesse preminente del minore” (Corte Costituzionale,
29/05/2020, n.102).
In conclusione, la documentazione prodotta in atti supporta quanto dedotto dal ricorrente in merito alla sussistenza sul territorio italiano di un vincolo familiare e, in particolare, di paternità con minore cittadina italiana, ivi soggiornante.
Alla luce di quanto evidenziato, non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, per il quale va data preminenza alle ragioni di tutela del diritto alla vita privata e familiare del richiedente e della figlia minore.
Tutto quanto rilevato, considerata la documentazione in atti, la normativa e la giurisprudenza richiamata, nonché le difficoltà applicative e interpretative riscontrate, il ricorso va accolto con compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone:
- Accoglie il ricorso, per l'effetto, dispone il rilascio in favore del ricorrente della carta di soggiorno per coesione familiare di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
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