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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 802/2024
PROMOSSA DA
, RAPPR.TA E DIFESA AELL'AVV. ORAZIO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
, GIUSTA PROCURA IN ATTI Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 DI E CP_1 Controparte_3
–– ; rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Controparte_4
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 21.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
ha impugnato la sentenza n.761/23, con la quale il Tribunale di Caltagirone ha Parte_1
rigettato il ricorso avverso le ordinanze ingiunzioni nn.14/1646, 14/1647, 14/1648 e 14/1649, emesse il
20.11.2014 dalla e notificate il 14.1.2015, e l'ha Controparte_1
condannata al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi:
- nullità delle ordinanze opposte “per mancanza dei dati anagrafici di e della Controparte_5
indicazione del luogo di svolgimento della presunta attività lavorativa”;
- carenza di prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità ad essa appellante;
- mancata contestazione degli illeciti. Estinzione dell'obbligazione ex art.14 L.689/81. Prescrizione ex art.28 L.689/81.
Il fascicolo, inizialmente assegnato alla sezione Lavoro di questa Corte, è stato riassegnato a questa
Sezione giusta decreto presidenziale del 12.6.2024.
pagina 2 di 10 Ritualmente notificati l'atto di citazione in appello ed il decreto di fissazione udienza, la
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_6
si sono costituiti in giudizio per contestare
[...]
l'ammissibilità e la fondatezza del proposto gravame.
All'esito dell'odierna udienza di discussione orale la causa è decisa con la presente sentenza che, previa lettura alle parti, viene allegata al verbale.
L'appello è infondato e va respinto.
Va premesso che alla sono state notificate il 14.1.2015 le ordinanze ingiunzioni sopra Pt_1
elencate per irregolarità accertate nella assunzione di alcuni lavoratori ed, in particolare, per avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e da altra documentazione obbligatoria.
Per come risulta dagli atti di causa l'accertamento prodromico alle ordinanze ingiunzione è scaturito da un episodio delittuoso risalente al 6.5.2008, allorquando il cittadino rumeno subiva Parte_3
un'aggressione ad opera del suo connazionale L'evento delittuoso avveniva in Licodia Persona_1
Eubea, contrada Sciri, nei pressi di un casolare che fungeva da abitazione situato sui terreni di proprietà
di . Dal tenore delle sommarie informazioni rese dai soggetti coinvolti nell'evento, Parte_1
e dai testi , figlio della e comproprietario dei terreni, e Testimone_1 Pt_1 Controparte_5
emergeva che l'odierna appellante, quale titolare di un'azienda agricola, aveva impiegato “in
[...]
nero” i lavoratori e rispettivamente per 2 e 53 giornate lavorative. Parte_3 Persona_1
A seguito di accertamenti di P.G., condotti in merito all'evento delittuoso verificatosi, veniva chiesto ai
Carabinieri – Nucleo Ispettorato di di verificare la regolarità del rapporto di lavoro CP_1 CP_1
intercorrente tra i soggetti sopra citati.
pagina 3 di 10 A conclusione del procedimento, in data 25.2.2010, veniva redatto presso il domicilio della il Pt_1
verbale di primo accesso ispettivo con diffida di cui alla L. 124/2004, cui faceva seguito la notifica, in data 18.3.2010, del verbale di accertamento.
Così ricostruiti i fatti di causa e passando all'esame dei singoli motivi di appello come sopra calendati,
va osservato quanto segue.
Con il primo motivo di appello la ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione “per Pt_1
mancanza dei dati anagrafici di e della indicazione del luogo di svolgimento Controparte_5
della presunta attività lavorativa”.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'omessa indicazione delle generalità del teste non inficia la validità delle dichiarazioni dallo stesso rese dinanzi all'autorità di PG, non sussistendo dubbi in merito alla sua presenza al momento dell'evento delittuoso svoltosi il 6.5.2008. Inoltre, parte appellante non ha indicato il pregiudizio o la lesione del diritto di difesa conseguente alla citata omissione.
Quanto al secondo profilo osserva questa Corte che il luogo dello svolgimento delle prestazioni di lavoro non è stato in alcun modo messo in dubbio, né nelle dichiarazioni rese presso la stazione dei
Carabinieri di Licodia Eubea, né in occasione della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado. I testi , e hanno tutti concordemente Testimone_1 Parte_3 Controparte_5
affermato che le prestazioni lavorative si svolgevano nei terreni ove sorge l'azienda agricola di proprietà di . Parte_1
Con il secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
ha affermato la sua esclusiva responsabilità, escludendo quella del figlio . Testimone_1
Anche questo motivo va rigettato.
pagina 4 di 10 Per come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'impresa agricola risulta, Parte_1
dalla visura ordinaria, attiva a far data dal 25.03.2008 e l' non ha mai ricoperto la qualifica di Tes_1
imprenditore, né formalmente, né di fatto e, pertanto, non ha mai assunto regolarmente lavoratori. Egli
stesso risulta aver svolto attività di lavoro subordinato, in qualità di bracciante agricolo per diversi imprenditori, negli anni 2008, 2009, 2010, beneficiando dell'assistenza previdenziale ed assistenziale riconosciuta dalla legge. Difetta, quindi, la prova che sia titolare di altra impresa. Testimone_1
Sentito dai CC della stazione di Licodia Eubea, nonché, nel corso delle dichiarazioni testimoniali rese nell'udienza del 12.10.2017, l' “ha confermato di essere il solo ad occuparsi della gestione Tes_1
dell'azienda”.
Anche a volere ammettere che si occupi della gestione dell'azienda materna, ciò può, Testimone_1
al più, consentire di configurare una sua corresponsabilità in ordine alle accertate violazioni, ma non vale certo ad elidere la responsabilità dell'appellante, quale titolare dell'azienda, su cui grava l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge concernenti il regolare impiego dei lavoratori. Ne consegue che alla stessa sono imputabili le sanzioni amministrative connesse alle accertate violazioni.
Con il terzo motivo di appello è stata eccepita la violazione dell'art.14 L.689/81, il quale prevede che
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la pagina 5 di 10 violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La citata norma “nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare,
secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011).
Nel diritto vivente “… Costituisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, la conclusione dell'accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14,
comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione, da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivo e soggettivo della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione, ovvero con l'ingiustificato inutile decorso del tempo che, in relazione alla complessità della fattispecie, sia ritenuto necessario per dette acquisizione e valutazione (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 30 maggio 2006, n.
pagina 6 di 10 12830; Cass. civ., sez. 1^, sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1^, sent. 19 novembre 2003,
n. 17534).
Il principio che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, onde consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa dell'interessato, non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione e che vi sono ambiti, come quello del riciclaggio, nei quali, essendo l'accertamento condizionato da una attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati, l'osservanza del termine deve essere individuato secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi addetti alla vigilanza. …. La L. n. 689
del 1981, art. 14, infatti, nello stabilire che gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, ricomprende l'identificazione degli interessati nella fase dell'accertamento e presuppone per il perfezionamento della stessa l'individuazione degli elementi sia oggettivi che soggettivi della violazione,….” (Cass. 9311/17).
Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza, si contrappone,
peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi,
pagina 7 di 10 sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (Cassazione civile sez.
VI, 06/02/2019, n.3524; ibidem ancora di recente n.16286/2018).
Ciò esposto, nel caso in esame va esclusa la contestata violazione. Se è vero che i fatti delittuosi si sono svolti il 6.5.2008 è evidente che da tale data non può farsi decorrere il termine rilevante ai sensi dell'art.14 L.689/81.
E', infatti, indubbio che nessuna compiuta contestazione si sarebbe potuta muovere immediatamente sulla sola base di quanto accaduto il 6.5.2008, rendendosi assolutamente necessaria una successiva attività ispettiva. Attività che, nella specie, ha avuto inizio in data 25.2.2010 con il verbale di primo accesso ispettivo, cui ha fatto seguito la notifica del P.V. n. 10/453 del 18.3.2010.
Condivisibilmente il primo Giudice, nel respingere l'eccezione, ha rilevato che “Parimenti, infondata, è
la doglianza relativa all'estinzione della sanzione ex art. 14 l.689/1981, atteso che, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Ebbene, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, dalla documentazione presente agli atti, risulta che la violazione contestata è emersa all'esito delle risultanze pagina 8 di 10 dell'accesso ispettivo del 25 febbraio 2010 e che il relativo processo verbale di accertamento è stato notificato all'odierna ricorrente il 18 marzo 2010”.
Vale, in materia, il principio (anch'esso pacifico) secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative,
il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più
violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse ….” (Cass. 16642/05), “ …… tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso stesso e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo a seconda delle circostanze;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (così Cass. 2363/05; Cass. nn. 9456/2004, 8692/2004, 7346/2004,
9357/2003, 10355/2000, 2088/2000, 1866/2000, 12737/1999).
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.761/23 del Tribunale di Caltagirone;
pagina 9 di 10 condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 21
maggio 2025.
Sentenza letta e depositata in udienza.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 802/2024
PROMOSSA DA
, RAPPR.TA E DIFESA AELL'AVV. ORAZIO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
, GIUSTA PROCURA IN ATTI Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 10 DI E CP_1 Controparte_3
–– ; rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Controparte_4
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale del 21.5.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Motivi contestuali delle ragioni in fatto e diritto della decisione
ha impugnato la sentenza n.761/23, con la quale il Tribunale di Caltagirone ha Parte_1
rigettato il ricorso avverso le ordinanze ingiunzioni nn.14/1646, 14/1647, 14/1648 e 14/1649, emesse il
20.11.2014 dalla e notificate il 14.1.2015, e l'ha Controparte_1
condannata al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi:
- nullità delle ordinanze opposte “per mancanza dei dati anagrafici di e della Controparte_5
indicazione del luogo di svolgimento della presunta attività lavorativa”;
- carenza di prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità ad essa appellante;
- mancata contestazione degli illeciti. Estinzione dell'obbligazione ex art.14 L.689/81. Prescrizione ex art.28 L.689/81.
Il fascicolo, inizialmente assegnato alla sezione Lavoro di questa Corte, è stato riassegnato a questa
Sezione giusta decreto presidenziale del 12.6.2024.
pagina 2 di 10 Ritualmente notificati l'atto di citazione in appello ed il decreto di fissazione udienza, la
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_6
si sono costituiti in giudizio per contestare
[...]
l'ammissibilità e la fondatezza del proposto gravame.
All'esito dell'odierna udienza di discussione orale la causa è decisa con la presente sentenza che, previa lettura alle parti, viene allegata al verbale.
L'appello è infondato e va respinto.
Va premesso che alla sono state notificate il 14.1.2015 le ordinanze ingiunzioni sopra Pt_1
elencate per irregolarità accertate nella assunzione di alcuni lavoratori ed, in particolare, per avere impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e da altra documentazione obbligatoria.
Per come risulta dagli atti di causa l'accertamento prodromico alle ordinanze ingiunzione è scaturito da un episodio delittuoso risalente al 6.5.2008, allorquando il cittadino rumeno subiva Parte_3
un'aggressione ad opera del suo connazionale L'evento delittuoso avveniva in Licodia Persona_1
Eubea, contrada Sciri, nei pressi di un casolare che fungeva da abitazione situato sui terreni di proprietà
di . Dal tenore delle sommarie informazioni rese dai soggetti coinvolti nell'evento, Parte_1
e dai testi , figlio della e comproprietario dei terreni, e Testimone_1 Pt_1 Controparte_5
emergeva che l'odierna appellante, quale titolare di un'azienda agricola, aveva impiegato “in
[...]
nero” i lavoratori e rispettivamente per 2 e 53 giornate lavorative. Parte_3 Persona_1
A seguito di accertamenti di P.G., condotti in merito all'evento delittuoso verificatosi, veniva chiesto ai
Carabinieri – Nucleo Ispettorato di di verificare la regolarità del rapporto di lavoro CP_1 CP_1
intercorrente tra i soggetti sopra citati.
pagina 3 di 10 A conclusione del procedimento, in data 25.2.2010, veniva redatto presso il domicilio della il Pt_1
verbale di primo accesso ispettivo con diffida di cui alla L. 124/2004, cui faceva seguito la notifica, in data 18.3.2010, del verbale di accertamento.
Così ricostruiti i fatti di causa e passando all'esame dei singoli motivi di appello come sopra calendati,
va osservato quanto segue.
Con il primo motivo di appello la ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione “per Pt_1
mancanza dei dati anagrafici di e della indicazione del luogo di svolgimento Controparte_5
della presunta attività lavorativa”.
Il motivo è manifestamente infondato.
L'omessa indicazione delle generalità del teste non inficia la validità delle dichiarazioni dallo stesso rese dinanzi all'autorità di PG, non sussistendo dubbi in merito alla sua presenza al momento dell'evento delittuoso svoltosi il 6.5.2008. Inoltre, parte appellante non ha indicato il pregiudizio o la lesione del diritto di difesa conseguente alla citata omissione.
Quanto al secondo profilo osserva questa Corte che il luogo dello svolgimento delle prestazioni di lavoro non è stato in alcun modo messo in dubbio, né nelle dichiarazioni rese presso la stazione dei
Carabinieri di Licodia Eubea, né in occasione della testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado. I testi , e hanno tutti concordemente Testimone_1 Parte_3 Controparte_5
affermato che le prestazioni lavorative si svolgevano nei terreni ove sorge l'azienda agricola di proprietà di . Parte_1
Con il secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
ha affermato la sua esclusiva responsabilità, escludendo quella del figlio . Testimone_1
Anche questo motivo va rigettato.
pagina 4 di 10 Per come correttamente rilevato dal primo Giudice, l'impresa agricola risulta, Parte_1
dalla visura ordinaria, attiva a far data dal 25.03.2008 e l' non ha mai ricoperto la qualifica di Tes_1
imprenditore, né formalmente, né di fatto e, pertanto, non ha mai assunto regolarmente lavoratori. Egli
stesso risulta aver svolto attività di lavoro subordinato, in qualità di bracciante agricolo per diversi imprenditori, negli anni 2008, 2009, 2010, beneficiando dell'assistenza previdenziale ed assistenziale riconosciuta dalla legge. Difetta, quindi, la prova che sia titolare di altra impresa. Testimone_1
Sentito dai CC della stazione di Licodia Eubea, nonché, nel corso delle dichiarazioni testimoniali rese nell'udienza del 12.10.2017, l' “ha confermato di essere il solo ad occuparsi della gestione Tes_1
dell'azienda”.
Anche a volere ammettere che si occupi della gestione dell'azienda materna, ciò può, Testimone_1
al più, consentire di configurare una sua corresponsabilità in ordine alle accertate violazioni, ma non vale certo ad elidere la responsabilità dell'appellante, quale titolare dell'azienda, su cui grava l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di legge concernenti il regolare impiego dei lavoratori. Ne consegue che alla stessa sono imputabili le sanzioni amministrative connesse alle accertate violazioni.
Con il terzo motivo di appello è stata eccepita la violazione dell'art.14 L.689/81, il quale prevede che
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la pagina 5 di 10 violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La citata norma “nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare,
secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011).
Nel diritto vivente “… Costituisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, la conclusione dell'accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14,
comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione, da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivo e soggettivo della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione, ovvero con l'ingiustificato inutile decorso del tempo che, in relazione alla complessità della fattispecie, sia ritenuto necessario per dette acquisizione e valutazione (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 30 maggio 2006, n.
pagina 6 di 10 12830; Cass. civ., sez. 1^, sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1^, sent. 19 novembre 2003,
n. 17534).
Il principio che impone di contestare l'infrazione, quando non è possibile farlo immediatamente, entro un preciso termine di decadenza decorrente dall'accertamento, onde consentire la piena esplicazione delle possibilità di difesa dell'interessato, non vale, infatti, a superare il rilievo che la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'accertamento degli estremi della violazione e che vi sono ambiti, come quello del riciclaggio, nei quali, essendo l'accertamento condizionato da una attività istruttoria e valutativa dei fatti constatati, l'osservanza del termine deve essere individuato secondo le particolarità dei singoli casi e indipendentemente dalla data di compilazione e ricezione della nota informativa degli organi addetti alla vigilanza. …. La L. n. 689
del 1981, art. 14, infatti, nello stabilire che gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, ricomprende l'identificazione degli interessati nella fase dell'accertamento e presuppone per il perfezionamento della stessa l'individuazione degli elementi sia oggettivi che soggettivi della violazione,….” (Cass. 9311/17).
Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni, occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità. A tale esigenza, si contrappone,
peraltro, quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi,
pagina 7 di 10 sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze, occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati,
ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (Cassazione civile sez.
VI, 06/02/2019, n.3524; ibidem ancora di recente n.16286/2018).
Ciò esposto, nel caso in esame va esclusa la contestata violazione. Se è vero che i fatti delittuosi si sono svolti il 6.5.2008 è evidente che da tale data non può farsi decorrere il termine rilevante ai sensi dell'art.14 L.689/81.
E', infatti, indubbio che nessuna compiuta contestazione si sarebbe potuta muovere immediatamente sulla sola base di quanto accaduto il 6.5.2008, rendendosi assolutamente necessaria una successiva attività ispettiva. Attività che, nella specie, ha avuto inizio in data 25.2.2010 con il verbale di primo accesso ispettivo, cui ha fatto seguito la notifica del P.V. n. 10/453 del 18.3.2010.
Condivisibilmente il primo Giudice, nel respingere l'eccezione, ha rilevato che “Parimenti, infondata, è
la doglianza relativa all'estinzione della sanzione ex art. 14 l.689/1981, atteso che, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dall'accertamento. Ebbene, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, dalla documentazione presente agli atti, risulta che la violazione contestata è emersa all'esito delle risultanze pagina 8 di 10 dell'accesso ispettivo del 25 febbraio 2010 e che il relativo processo verbale di accertamento è stato notificato all'odierna ricorrente il 18 marzo 2010”.
Vale, in materia, il principio (anch'esso pacifico) secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative,
il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più
violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse ….” (Cass. 16642/05), “ …… tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso stesso e della necessità, comunque, che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo a seconda delle circostanze;
il relativo giudizio, conseguendo a un apprezzamento di fatto è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (così Cass. 2363/05; Cass. nn. 9456/2004, 8692/2004, 7346/2004,
9357/2003, 10355/2000, 2088/2000, 1866/2000, 12737/1999).
Per tali motivi l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.761/23 del Tribunale di Caltagirone;
pagina 9 di 10 condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il 21
maggio 2025.
Sentenza letta e depositata in udienza.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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