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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/06/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 577/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 22 gennaio 2025, vertente
TRA
, in persona del e Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valerio Zimatore, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Lio ed elettivamente domiciliata presso il recapito PEC del difensore giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del Email_1 fascicolo telematico;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI:
Per l : “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, accogliere il Parte_1 presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, causa iscritta al n. 372/2012, depositata il 18.6.12:
1. Riconoscere e dichiarare, in accoglimento delle motivazioni del presente atto, che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall avverso il lodo arbitrale Parte_3 emesso in data 8.8.2010 è ammissibile e che l'atto transattivo inter partes in data 13.9.2011 non è valido ed efficace, in quanto nullo per violazione di norme imperative;
1 Part 2. Per l'effetto, accertare e dichiarare, nel merito dell'impugnazione proposta dall che il lodo irrituale emesso in data 8.8.2010 dal Collegio arbitrale è nullo per violazione del termine di cui all'art. 10.5 del contratto del 29.12.2006;
3. In via subordinata, rispetto alla richiesta che precede, dichiarare la nullità o comunque annullare il lodo rituale emesso in data 8.8.2010 per violazione da parte degli arbitri dei limiti del mandato
e/o comunque per nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 29/12/2006;
4. In via ancora più subordinata, rispetto alla domanda che precede, dichiarare la nullità del lodo impugnato per errori di diritto e di fatto in cui sono incorsi gli arbitri per ragioni svolte al punto 3 del ricorso;
5. In via ulteriormente subordinata, accertare dichiarare che il contratto sottoscritto inter partes in data 29/12/2006 non obbliga l'azienda sanitaria a pagare le prestazioni rese dalla struttura erogatrice oltre il limite di spesa previsto dall'articolo 3 del medesimo contratto;
6. condannare il alle spese e competenze di ogni fase e grado del Controparte_1 giudizio ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
Per la “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Controparte_2 contraria deduzione ed istanza:
rigettare, siccome infondato in diritto, l'appello proposto dall Parte_4
avverso l'Ordinanza Rep. n° 1026/2012 pronunciata dal Tribunale Civile di
[...]
Lamezia Terme il 18.06.2012 e depositata in Cancelleria nello stesso giorno, con la quale, a Part definizione del giudizio promosso dall ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. per ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento del lodo contrattuale del 08.08.2010, il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'azione ed ha accolto la domanda riconvenzionale di parte resistente, accertando e dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di transazione stipulato tra le parti in data 13.09.2011 a chiusura definitiva della controversia, con le conseguenze che ne derivano in ordine alle reciproche obbligazioni delle parti;
Conseguentemente e per l'effetto, confermare l'appellata Ordinanza del Tribunale di Lamezia
Terme Rep. n° 1026/2012 del 18.6.2012, con conseguente dichiarazione dell'inammissibilità dell'azione di declaratoria di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale contrattuale del
08.08.2010 ed accertamento e dichiarazione della piena validità ed efficacia dell'accordo del
13.09.2011, stipulato tra le parti oggi in giudizio a chiusura della controversia tra di esse insorta in ordine al pagamento delle prestazioni effettuate dal nell'anno Controparte_1
2006, già oggetto del giudizio arbitrale de quo.
Part
Riconoscere e dichiarare infondate, in fatto e diritto, le domanda dell aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del lodo di cui sopra e che, di conseguenza, esse siano completamente rigettate, per le motivazioni dettagliatamente sopra esposte;
2 Accertare, riconoscere e dichiarare il difetto di potestas iudicandi nel merito della controversia, con conseguente preclusione del potere di riesaminare il contratto del 29.12.2006 (sulla cui interpretazione ed esecuzione si è sviluppata la lite definitivamente chiusa), per le ragioni tutte sviluppate nella parte di diritto della presente memoria.
Rigettare ogni altra richiesta dell'appellante.
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite di tutti i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l sulla premessa che il Parte_1 nell'anno 2006 aveva erogato in regime di accreditamento con il Controparte_1 CP_3 prestazioni di assistenza specialistica secondo la disciplina dettata dall'art. 8 quater D.lgs. n. 502/1992
e l'erogazione delle prestazioni suddette era stata disciplinata con contratto in data 29 dicembre 2006 in cui era stato fissato anche il limite insuperabile del valore delle prestazioni erogabili nell'importo di €
400.000,00; che con atto di accesso ad arbitri del 28 dicembre 2009 il Controparte_1 deduceva di aver erogato nell'anno 2006 prestazioni per il valore complessivo di € 885.293,00 e di avere ricevuto pagamenti per € 399.988,18 chiedeva che venisse riconosciuto un suo credito residuo di € 485.000,00 sulla premessa della natura vessatoria del contratto;
che nonostante le obiezioni di essa tra cui anche l'insussistenza del diritto del di pretendere il pagamento di Pt_3 Controparte_1 prestazioni che superavano il tetto massimo di spesa legislativamente e contrattualmente fissato, il
Collegio arbitrale emetteva il lodo pubblicato l'8 agosto 2010 con cui disattendeva tutte le eccezioni di essa ed in accoglimento della domanda di arbitrato, riconosceva integralmente il credito del Pt_3
e poneva a carico di le spese del procedimento. Chiariva l ricorrente che Controparte_1 Pt_3 Pt_3 dopo il deposito del lodo arbitrale essa aveva valutato quali potessero essere le Parte_1 possibili alternative e dopo aver ritenuto in un primo momento che potesse sussistere un interesse a definire in via transattiva con il pagamento di una somma ridotta rispetto a quella determinata dagli arbitri, ora più correttamente riteneva fosse doveroso impugnare il lodo. Illustrava quindi le censure atte a condurre ad una declaratoria di nullità del lodo ed altre per invocarne l'annullamento, quindi concludeva chiedendo: accertare e dichiarare che il lodo irrituale emesso in data 8 agosto 2010 dal
Collegio arbitrale è nullo per violazione del termine di cui all'art. 10.5 del contratto del 29 dicembre
2006; in via subordinata dichiarare la nullità o comunque annullare il lodo irrituale emesso in data 8 agosto 2010 per violazione da parte degli arbitri dei limiti del mandato e/o comunque per nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 29 dicembre 2006; in via ancor più subordinata dichiarare la nullità del lodo impugnato per errore di diritto e di fatto in cui sono incorsi gli arbitri per le ragioni svolte al punto 3. del presente ricorso;
nel merito accertare e dichiarare che il contratto Part sottoscritto inter partes in data 29 dicembre 2006 non obbliga l a pagare le prestazioni rese dalla
3 struttura erogatrice oltre il limite di spesa previsto dall'art. 3 del medesimo contratto, col favore delle spese di lite.
Si costituiva il per evidenziare, con riguardo al lodo impugnato, che esso non Controparte_1 conteneva alcuna statuizione di condanna essendosi il Collegio arbitrale limitato a dichiarare l'inadempimento contrattuale dell ed aveva posto a carico dell medesima l'obbligo di dare Pt_3 Pt_3 esecuzione alle deliberazioni della Giunta Regionale richiamate nel contratto stipulato il 29 dicembre
2006 e di provvedere, previa verifica del superamento o meno del tetto di spesa aziendale, a pagare le prestazioni extra budget con o senza abbattimenti tariffari a seconda che quel tetto risultasse effettivamente superato o non superato dalla complessiva produzione delle strutture pubbliche e private. La resistente chiariva altresì che dopo il lodo così depositato ed avendo evidentemente assolto all'obbligo di verifica, l in persona del Direttore generale aveva stipulato un anno dopo (il 13 Pt_3 Part dicembre 2011) con esso , un accordo transattivo nel quale risultava scritto che l Controparte_1 al fine di non vedere ulteriormente aggravata la propria posizione debitoria, si impegnava a corrispondere l'intero importo delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell'anno 2006 in più tranches di diversa entità da pagare entro e non oltre il 30 settembre 2012 dietro rinuncia della struttura privata alla percezione degli interessi di mora maturati sul credito come sopra quantificato. Deduceva che tale accordo transattivo e non già il lodo fondava l'obbligo di remunerare al Controparte_1
le prestazioni rese nel 2006 e rappresentava che, con tale accordo transattivo, esse parti
[...] avevano composto ogni lite, in corso o futura, relativa alla materia oggetto delle pronunce arbitrali. Che
a sorpresa ed in spregio alle più elementari regole di diritto l aveva adottato l'atto deliberativo n. Pt_3
3078 del 23 dicembre 2011 con il quale aveva dichiarato di esercitare il diritto di recesso in autotutela dalla transazione del 13 settembre 2011 in quanto comportante un'erogazione finanziaria indebita ed illegittima. In punto di diritto osservava che controparte aveva impugnato il lodo sul presupposto della legittimità del recesso dalla transazione e sul presupposto che il lodo avesse riconosciuto crediti in capo alla struttura privata ed emesso pronunce di condanna. Viceversa il recesso era del tutto illegittimo non potendo la transazione venir annullata unilateralmente nell'esercizio dei poteri di autotutela né giudizialmente per errore di diritto;
che le obbligazioni di pagamento discendevano dalla transazione e non dal lodo che non conteneva pronunce condannatorie;
che in relazione alla domanda di annullamento del lodo andava emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere risultando i rapporti tra le parti definiti con la transazione. Concludeva, quindi, in via principale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle domanda di nullità e di annullamento del lodo;
in subordine per il rigetto delle stesse per insussistenza dei lamentati vizi ed in via riconvenzionale chiedeva che venisse accertato che il contratto di transazione intervenuto tra le parti in ordine alla res controversa si era validamente perfezionato in data 13 dicembre 2011 e che da esso nascevano le obbligazioni sinallagmaticamente collegate tra loro per di pagare e per il Poliambulatorio di Pt_3 rinunciare agli interessi.
4 Il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza in data 18 giugno 2012 dichiarava inammissibile la domanda formulata da ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dal Pt_3 Controparte_1
accertando e dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di transazione stipulato il
[...]
13 settembre 2011 con le conseguenze giuridiche che ne discendono;
condannava l alla Pt_3 rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale
qualificava il lodo come irrituale e quindi avente natura di contratto;
giudicava tale negozio superato dal successivo accordo transattivo del 13 settembre 2011;
rappresentava che tale transazione andava qualificata a sua volta come conservativa e non novativa come peraltro riconosciuto dalla stessa nella delibera di revoca n. 3078 del Pt_3
23 dicembre 2011;
sosteneva che in ipotesi di transazione conservativa il rapporto che ne discendeva risultava regolato dall'accordo transattivo e non più da quello che in precedenza vincolava le parti medesime;
chiariva che in applicazione di tale principio l avrebbe dovuto impugnare la Parte_1 transazione del 23 settembre 2011 e non il contratto di lodo dell'8 agosto 2010;
invece l aveva revocato la volontà espressa nella transazione con delibera del 23 Pt_3 dicembre 2011 n. 3078 la quale tuttavia doveva giudicarsi del tutto inefficace ai sensi dell'art. 1372 c.c. difettando le condizioni per il recesso unilaterale di cui all'art. 1373 c.c.;
ne discendeva che la transazione era un contratto ancora perfettamente valido e che vincolava le parti con la conseguenza che la domanda di annullamento del lodo era inammissibile per carenza di interesse risultando il rapporto regolato dalla transazione;
che la domanda riconvenzionale di accertamento della validità ed efficacia della transazione del 13 settembre 2011 meritava conseguente accoglimento.
§ 2. L'appello ed il giudizio di secondo grado
Proponeva appello l per chiedere l'integrale riforma dell'ordinanza. Pt_3
Lamentava che il Tribunale non avesse rilevato d'ufficio la nullità del c.d. atto transattivo del 13 settembre 2011 allorché andava a delibare favorevolmente la domanda riconvenzionale del di accertare la validità ed efficacia di detto contratto. Rappresentava che la Controparte_1 pronuncia di inammissibilità della domanda di essa di impugnativa del lodo era derivata Pt_3 dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte rispetto alla quale tuttavia il Tribunale aveva omesso di rilevarne la nullità per violazione a norme imperative ex art. 1418 c.c. poste a presidio della finanza pubblica con conseguente indebita erogazione di fondi aziendali. Con il secondo motivo lamentava l'erroneità della qualificazione dell'atto del 13 settembre 2011 come atto transattivo in quanto a quella data non vi era alcuna incertezza sui rapporti tra le parti avendo essi trovato piena regolamentazione nel lodo irrituale dell'8 agosto 2010; che anche a voler ritenere l'atto una transazione
5 essa non si sostituiva all'atto presupposto ovvero al lodo sicché il rapporto rimaneva regolato da questo.
Riproponeva quindi tutte le doglianze di nullità e di annullabilità del lodo.
Si costituiva il per rappresentare che controparte nell'atto introduttivo di Controparte_1 primo grado non aveva fatto alcun riferimento al negozio 13 settembre 2011 avendo impugnato solamente il lodo;
chiedeva che venisse dichiarata inammissibile ogni domanda nuova, introdotta per la prima volta nel giudizio di appello e dalla quale potesse derivare una pronuncia sulla validità della transazione;
segnatamente si opponeva alla domanda di nullità della transazione per violazione di norme imperative poste a presidio della finanza pubblica. Evidenziava di aver introdotto in primo grado domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'inefficacia del recesso comunicato dall e Pt_3 giammai una pronuncia di validità della transazione.
Con sentenza n. 2146 del 14 novembre 2017, pubblicata il 30 novembre 2017, la Corte di Appello di
Catanzaro rigettava l'appello e, per l'effetto, condannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore del . Controparte_1
Premesso che l si era limitata ad impugnare il lodo arbitrale, senza fare alcun riferimento alla Pt_3 transazione, la cui stipulazione era stata allegata dal Poliambulatorio, la Corte ha confermato l'illegittimità del recesso dell'attrice, ritenendo che la stessa, per porre nel nulla l'assetto attuale del rapporto, avrebbe dovuto impugnare non già il lodo, ma la transazione, giacché il Tribunale non era tenuto a rilevarne d'ufficio l'invalidità, trattandosi di una questione estranea alle domande formulate dalle parti. Precisato inoltre che il lodo non recava alcuna pronuncia condannatoria, ma si limitava a confermare l'applicabilità anche per l'anno 2006 del meccanismo di liquidazione delle prestazioni previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 2004, affermando l'illegittimità del rifiuto dell di pagare le prestazioni effettuate dal Poliambulatorio in eccedenza rispetto al limite fissato Pt_3 dal contratto, ha ritenuto che i pagamenti che l era tenuta ad effettuare costituivano esecuzione Pt_3 non già del lodo, ma della transazione, concludendo pertanto per il superamento della domanda di accertamento della nullità o di annullamento del lodo, per difetto d'interesse.
§ 3 Il ricorso per cassazione ed il giudizio di legittimità
Avverso la predetta sentenza l proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Pt_3
Con il primo motivo d'impugnazione, l enunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 Pt_3
c.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la rilevabilità d'ufficio della questione riguardante la validità della transazione, senza considerare che la stessa era stata espressamente sollevata dal e risultava intrinsecamente connessa alla domanda Controparte_1 riconvenzionale dallo stesso proposta. Premesso che la validità e l'efficacia del contratto costituisce l'antecedente logico necessario di ogni domanda che ne presupponga l'esistenza, osservava che la nullità è rilevabile d'ufficio non solo allorché sia proposta l'azione di adempimento, ma anche quando sia proposta l'azione di risoluzione, annullamento o rescissione.
6 Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla questione di nullità dell'accordo transattivo per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressamente sollevata con l'atto di appello.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rilevare la carenza d'interesse ad agire, in conseguenza dell'accordo transattivo, la sentenza impugnata non ha considerato che nel frattempo lo stesso era stato dichiarato nullo dal Tribunale di Catanzaro in un altro giudizio pendente tra le medesime parti.
La Suprema Corte con Ordinanza n. 1370 del 4 ottobre 2023, pubblicata il 15 gennaio 2024, accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava assorbiti gli altri motivi, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
4. La riassunzione della causa e il giudizio di rinvio
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato alla Controparte_2 in data 11 aprile 2024, l riassumeva il giudizio
[...] Parte_1 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il , costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione presentata, Controparte_1 telematicamente, in data 11 novembre 2024, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe integralmente riprodotte e trascritte.
Acquisiti i fascicoli del primo grado e dell'appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 gennaio 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c..
Le parti costituite in giudizio depositavano le note e la Corte, con ordinanza del 27 gennaio 2025, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione di suddetta ordinanza, avvenuta il 29 gennaio 2025.
§ 5. Le valutazioni della Corte
Il presente giudizio muove dalla cassazione con rinvio operata dalla Suprema Corte con la Ordinanza
n. 1370 resa il 4 ottobre 2023 e pubblicata il 15 gennaio 2024, con cui il giudice di legittimità ha accolto il ricorso dell , così argomentando: Parte_1
“ 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1421 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la rilevabilità d'ufficio della questione riguardante la validità della transazione, senza considerare che la stessa era stata espressamente sollevata dal e risultava intrinsecamente connessa alla Controparte_1 domanda riconvenzionale dallo stesso proposta. Premesso che la validità e l'efficacia del contratto costituisce l'antecedente logico necessario di ogni domanda che ne presupponga l'esistenza, osserva
7 che la nullità è rilevabile d'ufficio non solo allorché sia proposta l'azione di adempimento, ma anche quando sia proposta l'azione di risoluzione, annullamento o rescissione.
[…].
4. Il primo motivo è fondato.
Ai fini della dichiarazione del difetto d'interesse ad agire per l'impugnazione del lodo arbitrale, la Corte territoriale ha infatti rilevato che lo stesso risultava superato dall'accordo transattivo Part successivamente stipulato tra le parti, configurabile come fonte esclusiva delle obbligazioni dell ritenendo per un verso illegittimo il recesso unilaterale di quest'ultima, ed escludendo per altro verso la possibilità di dichiarare la nullità dell'accordo transattivo per difetto dell'indicazione dell'impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, in virtù dell'osservazione che tale questione risultava estranea alle domande reciprocamente proposte dalle parti. Part Tale rilievo, fondato sulla considerazione che la domanda principale della aveva ad oggetto esclusivamente l'impugnazione del lodo, senza alcun riferimento all'accordo transattivo, mentre quella riconvenzionale del era volta ad ottenere la dichiarazione d'illegittimità del recesso Controparte_1 unilaterale, costituisce tuttavia il frutto di una concezione eccessivamente limitata del thema decidendum, non tenendo conto della circostanza, emergente dalla stessa sentenza impugnata, che, attraverso la predetta dichiarazione, il convenuto mirava in definitiva ad ottenere l'accertamento dell'efficacia vincolante dell'accordo transattivo, la cui configurabilità come fonte esclusiva della disciplina del rapporto, sostitutiva delle statuizioni contenute nel lodo, costituiva la premessa logico- giuridica indispensabile sia per l'affermazione dell'intervenuta cessazione dell'interesse all'impugnazione di quest'ultimo che per l'accoglimento delle ulteriori richieste formulate dal
. In tal senso deponevano chiaramente le conclusioni rassegnate in primo grado dal Controparte_1 convenuto, e ribadite anche in appello, in cui si chiedeva in via principale la dichiarazione dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ed in subordine il rigetto della domanda, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento del valido perfezionamento della transazione e della riconducibilità alla stessa delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti.
Avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto l'adempimento dell'accordo transattivo, la cui stipulazione, secondo la prospettazione del convenuto, aveva comportato il superamento del lodo impugnato, la questione riguardante la nullità dell'accordo stesso per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 non poteva ritenersi estranea all'oggetto del giudizio, incidendo sia sulla configurabilità dell'interesse ad agire per l'impugnazione del lodo che sull'individuazione delle obbligazioni gravanti a carico delle parti: conseguentemente, la Corte d'appello non avrebbe potuto escluderne la rilevabilità d'ufficio, che deve ritenersi consentita, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità c.d. speciale o di protezione, e sempre che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad un'individuata <
8 contratto che in tutte quelle d'impugnativa negoziale (annullamento, risoluzione o rescissione), indipendentemente dalla diversità strutturale delle stesse sul piano sostanziale, giacché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente
e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., Sez. II, 30/08/2018, n. 21418).
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la nullità, non rilevata dal Giudice Part di primo grado, sia stata dedotta dall soltanto nell'atto di appello, giacché il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto una pretesa che presupponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione (e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso), trattandosi di una questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, ed integrante perciò un'eccezione, in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014,
n. 26242; Cass., Sez. VI, 15/09/2020, n. 19161; Cass., Sez. II, 17/10/2019, n. 26495).
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
Si tratta di rinvio prosecutorio o proprio – ipotesi prevista e disciplinata dal comma 1 dell'art. 383 c.p.c.
– tale da attribuire cioè alla Corte di Appello la veste di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinata a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass. civ., 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. civ., 23 settembre
2002, n. 13833). In definitiva la decisione pronunciata in sede di rinvio deve dar luogo ad una pronuncia diretta sul merito delle pretese sostanziali ancora in discussione tra le parti.
Rilievo centrale, nella definizione dell'assetto del giudizio di rinvio, riveste il comma 3 dell'art. 394 c.p.c., dal quale si trae la ribadita affermazione secondo cui esso è un giudizio <>, sicché le parti, al di là del contemplato deferimento del giuramento decisorio, non possono formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, a meno che la necessità delle
9 nuove conclusioni non sorga dalla sentenza di cassazione (ex multis, Cass. civ., 14 gennaio 2020, n.
448; Cass. civ., 23 febbraio 2006, n. 4018).
Peraltro, altrettanto consolidato è il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini dell'apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (v.
Cass. civ., 23 aprile 2019, n. 11178; Cass. civ., 7 agosto 2014, n. 17790).
Ciò posto, va ribadito che, nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della
Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 2146/2017), perché i giudici dell'appello non avevano rilevato ex officio la questione riguardante la validità della transazione per difetto dell'indicazione dell'impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria.
Più in dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto una pretesa che presupponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione (e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso), trattandosi di una questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, ed integrante perciò un'eccezione, in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Occorre allora esaminare la questione della nullità dell'accordo transattivo per violazione dell'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, che è, peraltro, fondata.
Invero, il contratto di transazione intervenuto inter partes il 13 settembre 2011 non risulta preceduto dalla deliberazione a contrarre contenente l'impegno di spesa ed i mezzi per farvi fronte, né tale indicazione è consacrata nel negozio in esame.
In tal modo risulta violato l'art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 che espressamente commina la nullità degli atti delle se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura Parte_5 finanziaria.
La ratio legis dell'art. 49 della legge n. 833 del 1978 va ravvisata dunque nell'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione e, nel contempo, di contenere
10 la spesa pubblica e prevenire il formarsi di un incontrollato disavanzo finanziario degli enti locali (Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2014, n. 26657).
Tale disposizione, in vero, trova applicazione anche dopo la trasformazione delle n Parte_5 [...]
(locali o provinciali); in particolare, “la trasformazione delle Unità Sanitarie Locali in persone CP_4 giuridiche pubbliche aventi natura di Enti strumentali della Regione non ha in alcun modo inciso sull'applicabilità alle stesse del disposto dell'art. 49, comma 4, L. n. 833/1978 Controparte_5 secondo cui “gli atti delle Unità Sanitarie Locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria, sotto tale profilo, infatti, alcuna “incompatibilità” può ravvisarsi tra la natura giuridica dell e l'invalidità degli atti della stessa per mancato rispetto della copertura finanziaria Pt_1
(TAR Calabria – Catanzaro, n. 948 del 2 novembre 1998 “Gli atti delle Unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria”) (così Cons. Stato 3 giugno
2005, n. 4353).
Peraltro, anche a voler considerare esclusi dal novero degli atti di cui alla legge citata “i contratti”, la copertura finanziaria della relativa spesa dovrebbe essere contenuta nella preventiva deliberazione a contrarre, con la conseguenza che l'inosservanza di tali prescrizioni ovvero la mancanza della suddetta delibera determina la nullità per contrasto con norme imperative del contratto stipulato con il privato, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire valida fonte di obbligazioni (arg. ex Cass. n. 3597 del 2012, che definisce di carattere generale il principio per cui vi è la necessità “di inquadrare le varie scelte amministrative in merito alla gestione finanziaria esclusivamente nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati, principio che per la sua evidente correlazione con l'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario, e quindi al buon andamento, di dette amministrazioni, in un quadro di certezza e trasparenza, ha trovato fondamento nello stesso art. 97 Cost.)”.
In tal senso s'è peraltro pronunciata, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 19 luglio 2017, n. 17770, ove è affermato in motivazione, proprio con riferimento ad un accordo transattivo, che “la sentenza
d'Appello motiva adeguatamente sul valore primario e assorbente del rinvio agli atti di perfezionamento dell'accordo transattivo da parte della p.a. al fine di ottenerne l'esecuzione da parte dei ricorrenti, dei quali l'impegno di spesa è sicuramente tra quelli indispensabili alla formazione di una valida volontà negoziale, valendo il principio secondo cui, ogni obbligazione di pagamento assunta dalla p.a., anche in veste di contraente privato deve avere l'attestazione della relativa copertura finanziaria. Tale scelta ermeneutica da parte della sentenza gravata rende esatta applicazione dei principi affermati da questa
Corte, la quale ritiene necessario – ai fini della validità dell'atto transattivo – il completamento del procedimento amministrativo, da cui soltanto può scaturire la formazione di una valida volontà negoziale da parte della pubblica amministrazione, e che di tale procedimento l'impegno di spesa, mancato nel caso esaminato, è parte costitutiva a tutti gli effetti di legge, tant'è che la L. n. 142 del
11 1990, art. 55, comma 5, si spinge fino a sanzionare con la nullità gli atti di impegno di spesa privi di copertura finanziaria (v. Cass., 1 sez. civ., n. 24655/2016; Cass. sez. lav., n. 6777/2017)”.
Incontroversa la nullità dell'accordo transattivo del 13 settembre 2011, è evidente la “validità”, o meglio, la “inutilità” del recesso di cui la Poliambulatorio si duole, essendo venuto meno (e ab initio) l'atto (i.e., la transazione) che la successiva delibera del 23 dicembre 2011 intendeva porre nel nulla. E infatti,
l'esercizio della facoltà di recesso – quale espressione del diritto di ripensamento (ius poenitendi) delle parti – presuppone necessariamente la validità del contratto dal quale sciogliersi, sì che, una volta accertatane la nullità, che pone nel nulla fin dall'origine il negozio e i suoi effetti, viene meno l'interesse del all'accertamento della validità o meno del diritto di recesso esercitato dall e Controparte_1 Pt_3 della sua efficacia, proprio perché quel recesso va ad incidere su un negozio già improduttivo di effetti.
La nullità dell'accordo transattivo rende manifesto l'interesse all'impugnazione del lodo da parte dell . Parte_3
Giova preliminarmente riprodurre, testualmente, il testo letterale dell'accordo transattivo, che è il seguente:
“[…] Premesso che l'incontro odierno avviene a seguito di convocazione del Direttore Generale, dr.
, e verte interamente sulla definizione dei lodi irrituali, promossi dalla struttura privata Persona_1 nei confronti dell per vedersi riconosciute e corrisposte tutte le prestazioni lavorative Parte_3 erogate nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2006 e 1° gennaio 31 dicembre 2007;
Considerato che:
- dal tenore letterale delle risultanze cui è pervenuto nell'occasione il Collegio Giudicante, le domande avanzate dal risultano meritevoli di accoglimento;
Controparte_1
- il rinuncia ad ogni interesse maturato in suo favore e propone Controparte_1 Controparte_1 che l si impegni a pagare la somma di € 1.071.795,91 (di cui € 485.000,00 Parte_3 per l'anno 2006 e € 586.795,91 per l'anno 2007) in più trance di diverso importo, di cui la prima di importo di almeno ¼ dell'intera somma, da pagare entro e non oltre il 30.09.2011 e l'ultima entro e non oltre il 31.09.2012, per le prestazioni lavorative erogate negli anni 2006 e 2007 di cui ai relativi lodi;
- il dr. al fine di non vedere aggravata la posizione debitoria dell , Per_1 Parte_3 accetta la proposta di pagamento come sopra.
Tanto premesso e considerato, le parti prendono atto di quanto sopra rappresentato e si impegnano, ognuno per le proprie competenze, a dare attuazione a quanto concordato col presente atto transattivo”.
Secondo quanto rappresentato in appello dalla , tale transazione andava Controparte_1 qualificata a sua volta come “conservativa” e non “novativa”, come peraltro riconosciuto dalla stessa nella delibera di revoca n. 3078 del 23 dicembre 2011, laddove, in premessa, è puntualizzato Pt_3
12 che “l'atto transattivo non ha comportato alcuna novazione o assunzione di nuova e diversa obbligazione essendosi solo previsto di dare esecuzione ai due lodi arbitrali”.
Ora, la transazione è “conservativa” quando le parti danno vita ad un “accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un
<
590340-01)” (cfr. Cass. civ., 20 aprile 2020, n. 7963). Pertanto, “nella transazione “conservativa”,
l'accordo transattivo regola congiuntamente alla fonte preesistente – e non in sostituzione di esso
– il rapporto tra le parti, sicché le vicende ad essa relative sono destinate ad influire sulla sorte del contratto di cui all'art. 1965 cod. civ.” (cfr. Cass. civ., 20 aprile 2020, n. 7963, cit.; enfasi qui aggiunta).
Conseguentemente, nel caso di specie, sussiste indubbiamente l'interesse ad impugnare il lodo da parte dell , in quanto, come detto, il rapporto tra le parti è regolato non solo dalla Parte_3 transazione “conservativa” del 13 settembre 2011, ma anche dal lodo arbitrale del 8 agosto 2010, con l'ovvia conseguenza che, venuto meno perché nullo il contratto di transazione, il rapporto tra le parti resterebbe comunque disciplinato dal lodo, del quale l ha eccepito plurimi profili di Parte_3 nullità.
Ebbene, la Corte reputa fondata la domanda di nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi in capo agli arbitri, per avere gli arbitri delibato una questione non rimettibile alla loro cognizione.
In via assolutamente preliminare va osservato che, nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la clausola arbitrale contenuta nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del
1992 tra la e l , per l'anno Controparte_2 Parte_1
2006, contemplava un'ipotesi di arbitrato irrituale (art.10.3 del contratto, secondo cui “Gli arbitri decideranno secondo diritto in via irrituale”; si veda altresì la transazione del 13 settembre 2011, laddove è precisato che “… l'incontro odierno … verte interamente sulla definizione dei lodi irrituali”).
Tale è stato ritenuto, altresì, dal Giudice di primo grado (cfr. ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pag. 3:
“Non vi è dubbio che la procedura descritta nell'art. 10 del contratto del 29.12.06 configuri un arbitrato irrituale”) con statuizione non attinta da gravame e dunque ormai trascorsa in giudicato. Il che sta a significare che all'arbitro è stata affidata la soluzione della controversia unicamente sulla base negoziale, mediante una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si sono impegnate a considerare la decisione arbitrale come espressione della loro volontà (a differenza di quel che accade con l'arbitrato rituale, che del pari riposa su un'originaria manifestazione di volontà negoziale delle parti, ed ha perciò anch'esso natura privata, ma è destinato a svolgersi con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale e comporta che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti previsti dal codice di rito (si veda, in tal senso, Cass. civ.,
2 luglio 2007, n. 14972).
13 Con specifico riferimento alla pubblica amministrazione, giova rammentare che la dottrina dominante è da sempre apparsa poco propensa ad ammettere che la pubblica amministrazione nel proprio operare negoziale (anche con riguardo a diritti non di per sé stessi indisponibili) possa avvalersi di clausole compromissorie volte a prevedere forme di arbitrato irrituale, salvo eventuale espressa previsione di una qualche norma speciale in tal senso. La ragione di fondo su cui riposa tale orientamento si ricollega alla già richiamata natura negoziale della risoluzione demandata agli arbitri irrituali, operando costoro in sostituzione delle parti del contratto e perciò potendo definire la vertenza con la ricerca di un nuovo assetto d'interessi da essi medesimi individuato, che dette parti si sono preventivamente impegnate a fare proprio. Un meccanismo negoziale, questo, che però appare scarsamente compatibile con i principi che regolano l'agire della pubblica amministrazione, in forza dei quali non è consentito delegare a terzi estranei la formazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione medesima.
Questo orientamento è fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che, di vero, il fatto che la pubblica amministrazione, nel suo operare negoziale, si trovi su un piano paritetico a quello dei privati, se per un verso esclude che essa possa avvalersi di un qualsiasi potere di supremazia sull'altro concorrente, per altro verso non significa che vi sia una piena ed assoluta equiparazione della sua posizione a quella di un privato. Resta, comunque, “l'ineliminabile differenza che discende dalla portata e dalla natura dell'interesse pubblico cui in ogni caso l'amministrazione deve ispirarsi e che, anche se incanalato nell'alveo di strumenti di tipo privatistico, è destinato a conformare il comportamento del contraente pubblico secondo le regole e principi – particolarmente in tema di pubblicità e di trasparenza – che per il privato non hanno invece ragion d'essere” (cfr. Cass., Sez. Un.,
16 aprile 2009, n. 8987). Questo giacché del modo in cui gestisce il proprio interesse il privato non è tenuto a dar conto ad alcuno, ma lo stesso non può dirsi per il contraente pubblico e per le modalità con cui si realizza il pubblico interesse cui egli è preposto, che non possono restare opache ma che devono viceversa pur sempre rispondere a criteri suscettibili di essere ben percepiti e valutati.
Fermo dunque il principio secondo cui non vi è alcuna incompatibilità di principio tra la natura pubblica del contraente e la possibilità di un componimento negoziale delle controversie nascenti dal contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, “resta il fatto che tale componimento, se derivante da un arbitrato irrituale, verrebbe ad essere affidato a soggetti (gli arbitri irrituali, appunto) individuati all'interno della medesima logica negoziale, in difetto qualsiasi procedimento legalmente predeterminato e perciò senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. Quei medesimi soggetti sarebbero destinati poi ad operare secondo modalità parimenti non predefinite e non corredate delle suindicate garanzie di pubblicità e trasparenza. Né, infine, può trascurarsi che il perseguimento dell'interesse pubblico – interesse che anche nel componimento arbitrale dovrebbe potersi realizzare e che non può mai andare esente da un regime di controlli ed eventuali conseguenti responsabilità – verrebbe invece affidato all'operato di soggetti sottratti ad ogni controllo, con l'effetto di rendere evanescente anche
l'eventuale individuazione di qualsiasi conseguente responsabilità” (cfr. Cass., Sez. Un., 16 aprile 2009,
14 n. 8987, cit.; conf., Cass. civ., 8 aprile 2020, n. 7759; e più di recente Cass., Sez. Un. 16 febbraio 2024,
n. 4242 e Cass. civ., 7 maggio 2025, n. 12120).
In applicazione del citato principio di diritto, deve ritenersi preclusa alla P.A. la possibilità di avvalersi dell'arbitrato c.d. irrituale, con conseguente nullità della relativa clausola compromissoria avente essa ad oggetto materia non compromettibile, e conseguente nullità del lodo siccome fondato su clausola compromissoria nulla.
La nullità radicale del lodo è vizio rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. In tal senso, la Suprema
Corte ha chiarito che, “di vero, in considerazione dell'inequivoco tenore letterale dell'art. 829 c.p.c., questa Suprema Corte ha più volte ribadito che il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può e deve essere rilevato d'ufficio nel giudizio di impugnazione, e anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria (cfr. sentt. nn. 10561/2004, 6230/1999, 8410/1998, 9604/1991,
4934/1982, 4317/1982, 5942/1981). In particolare, tale giurisprudenza riguarda l'ipotesi di esercizio da parte degli stessi arbitri di un potere loro non attribuito, ossia il caso di usurpazione della relativa funzione per vizio radicale della clausola ovvero perché la controversia sia sottratta per legge alla cognizione del giudice privato, così da doversi ricondurre la pronuncia da essi resa nella categoria dell'inesistenza, ed è chiaramente invocabile ove il vizio prospettato investa la validità della clausola o la possibilità giuridica di devoluzione della controversia ad arbitri” (cfr. Cass. civ., 2 maggio 2006, n.
10132).
Nel caso in esame, trattandosi, appunto, di controversia sottratta alla cognizione del giudice privato,
l'adozione del lodo irrituale si è inevitabilmente risolta nell'esercizio da parte degli stessi arbitri di un potere loro non attribuito, vale a dire nella usurpazione della relativa funzione per vizio radicale della clausola. Si è in presenza di un difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, vizio che provoca la nullità radicale del lodo rilevabile d'ufficio in sede impugnativa indipendentemente dalla precedente deduzione in fase arbitrale.
Così la Suprema Corte, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie dell'arbitrato rituale, ha ribadito che il difetto di potestas iudicandi degli arbitri, “comportando un vizio insanabile del lodo, a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) è rilevabile d'ufficio nel giudizio
d'impugnazione anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua deduzione nel procedimento arbitrale, quando derivi da nullità del compromesso o della clausola compromissoria” (cfr. Cass. civ., 7 ottobre 2014, n. 21100).
Consegue da tanto la dichiarazione di nullità (anche) del lodo arbitrale.
§ 6. Le spese di lite
15 Le spese e competenze dei due gradi del giudizio di merito, del ricorso per cassazione e del presente giudizio di rinvio, vanno poste a carico del per il principio della soccombenza. Controparte_1
Esse si liquidano come da dispositivo applicando i parametri minimi dello scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 previsto dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022, e per tutte le fasi;
con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel giudizio di rinvio introdotto dall , in persona del Parte_1 [...]
e legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione in riassunzione dell'11 aprile Parte_2
2024, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall e, per l'effetto: a) Parte_3 dichiara la nullità dell'accordo transattivo, stipulato il 13 settembre 2011, dalle parti dell'odierno giudizio;
b) dichiara la nullità del lodo arbitrale depositato in data 8 agosto 2010;
- condanna la in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1
, liquidate in € 571,00 per spese ed € 11.229,00 compenso professionale per il primo
[...] grado;
in € 1.599,00 per spese ed € 10.060,00 per compenso professionale per l'appello; in €
5.387,00 per compenso professionale per il giudizio di legittimità e in € 1.241,00 per spese ed
€ 10.060,00 per compenso professionale per il presente giudizio di rinvio, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Valerio Zimatore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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