TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2024, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 468/2022, promosso con ricorso depositato in data 27.1.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Muggioli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Canal e dall'avv. Pierpaolo Filippo giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Treviso, viale Quattro Novembre n. 100;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con mandato di vigilanza e di supporto ai Servizi Sociali di Monastier per il periodo di due anni decorrente dal 30 maggio 2023, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e tempi di permanenza con il padre come indicati dalla CTU della dottoressa a pagina 56, 57 Persona_1
e 58 dell'elaborato peritale, che qui si riportano con gli adattamenti ritenuti utili, ossia:
A) nel periodo scolastico il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 18.30. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera;
B) nel periodo estivo, decorrente dalla fine dell'anno scolastico, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 21.00, provvedendo alla cena. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera. I genitori potranno avvalersi del centri estivi;
C) durante la settimana il padre, qualora libero dal lavoro, potrà tenere con sé i figli una giornata infrasettimanale dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle 10.00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 19.00, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
D) durante le vacanze estive i minori staranno una settimana intera con la madre ( quindi con esclusione del sabato col padre nei fine settimana di pertinenza della madre) ed una con il padre, salvo diverso accordo, che potrà prevedere che i
2 figli trascorrano anche un periodo di tre settimane, di cui solo due consecutive, con ciascun genitore;
E) le vacanze natalizie saranno trascorse come segue: la prima settimana, dalla fine della scuola al 30 dicembre alle ore
18.00, con la madre;
la seconda settimana, dalle ore 18.00 del 30 dicembre al 6 gennaio alle ore 18.00 col padre;
F) le vacanze pasquali saranno trascorse come segue: col padre dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al pomeriggio di lunedì dell'Angelo alle ore 16.00, pernottando presso di lui la notte tra sabato e domenica;
il restante periodo con la madre;
G) nel caso di malattia verrà mantenuta l'organizzazione corrente, salvo certificato medico che attesti l'intrasportabilità dei minori. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche;
H) i giorni festivi ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) i figli potranno stare col padre dalla mattina alle 8.30 fino alla sera ore 18.30;
I) la madre si attiverà per favorire i contatti telefonici della prole al padre in fascia oraria pomeridiana – serale, a giorni alterni. Nei giorni di spettanza paterna con pernotto, il padre si attiverà per favorire una telefonata dei figli alla madre in fascia oraria pomeridiana – serale;
L) i passaggi dei minori da un genitore all'altro avverranno nel parcheggio in prossimità dell'abitazione materna, in Via
Emilia a Monastier, davanti alla lavanderia ed alla banca;
M) le parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che i figli dormiranno in luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori;
N) alle recite, alle feste scolastiche e alle competizioni sportive potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta la giornata non dovrà interferire con l'altro;
3) disporsi un monitoraggio del servizi sociali, con relazione al Tribunale con cadenza quadrimestrale, anche idonea ad indicare eventuali modifiche al programma di frequentazione dei genitori coi figli;
4) sia posta a carico del sig. la corresponsione, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, CP_1
dell'assegno mensile di € 500,00 (che rivalutati a maggio 2024 ammontano ad € 540,29), pari ad € 250,00 ciascuno,
3 rivalutabili annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche, scolastiche extrascolastiche e sportive od altre a carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per i figli come individuate nel protocollo in uso al Tribunale di Treviso.
Vittoria di diritti, onorari e spese con rifusione a favore dello Stato.
Si oppone ad ogni eventuale domanda nuova, dichiarando di non accettare su di essa il contraddittorio.
Per parte resistente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_2 Persona_3
presso la madre, stabilendo le condizioni di visita come stabilito dalla CTU salvo concorde diversa Per_1
determinazione da stabilirsi con comunicazione anche whataspp o via mail preventivamente;
Per_ 2) in considerazione dei tempi di permanenza di e presso il padre, della diversa e maggiore capacità Per_2
contributiva della madre e tenuto conto della necessità per quest'ultimo di continuare a contribuire altresì al mantenimento del figlio rideterminarsi il contributo mensile al mantenimento dei minori, contenendolo in € Persona_4
200,00 ciascuno, per complessivi € 400,00;
In via preliminare di rito:
Rilevata la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra le parti in Burkina Faso il 27/12/2008 nei registri dello stato civile di uno dei comuni dello Stato Italiano nelle forme dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, e ritenuta tale omissione ostativa alla pronuncia di separazione, ordinare alla Sig.ra di provvedere Parte_1
alla trascrizione medesima;
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale: a) ogni week end, dalle ore
15.00 del venerdì, fino alle ore 21.00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa dopo cena;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori terranno i figli per un numero pari di giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno, e Pasqua e Pasquetta;
c) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli n. 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
3) L'abitazione familiare, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. sita a Monastier di Treviso (TV), Pt_1
4 in Via Pralongo n. 64, continuerà ad essere abitata dal padre;
4) Il Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla madre la somma di € 400,00, a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento dei figli minori, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a norma di legge (prima rivalutazione novembre
2023), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, e sportivo-ricreative, previa esibizione di debita documentazione giustificativa, così come specificamente individuate nell'allegato 3) al “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso” del 1° dicembre 2016; in particolare, per quanto riguarda le spese straordinarie per le quali il su citato Protocollo prevede il preventivo accordo dei genitori, il padre, a fronte di richiesta scritta della madre da inoltrarsi a mezzo e-mail o WhatsApp, darà riscontro scritto con lo stesso mezzo entro tre giorni;
in difetto, il silenzio verrà considerato come tacito assenso alla spesa straordinaria sollecitata;
Con vittoria di spese e onorari a favore di parte resistente.
Si oppone ad ogni eventuale domanda nuova dichiarando di non accettare il contraddittorio.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2022, la NO chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal marito.
I coniugi avevano contratto matrimonio in data 27.12.2008 in Burkina Faso – matrimonio non
Per_ trascritto in Italia – e dalla loro unione erano nati i figli il 6.7.2013 e il 24.4.2017. Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno per cause imputabili al signor Per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo Pt_1
la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Nessuno si costituiva nella fase presidenziale per il resistente.
La sola ricorrente compariva quindi dinanzi al Presidente all'udienza del 5.7.2022.
5 Il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e pronunciava i propri provvedimenti provvisori ed urgenti.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano entrambe le parti.
In particolare, il resistente – nel costituirsi in giudizio – affermava di non aver ricevuto la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale a causa della condotta della ricorrente e chiedeva di essere rimesso in termini per esplicitare le proprie difese.
Chiedeva inoltre la modifica dei provvedimenti presidenziali sia con riguardo ai profili economici, sia in relazione all'affidamento dei figli.
Al fine di decidere sull'istanza di modifica del resistente e in ragione delle gravi prospettazioni delle parti, il G.I. disponeva sin da subito c.t.u. sulle migliori condizioni di affido dei minori, affidando l'incarico alla dott.ssa Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, preso atto della concorde richiesta delle parti e delle conclusioni di cui alla c.t.u., il G.I. modificava i provvedimenti presidenziali in punto affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità.
Rigettava, invece, l'istanza ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ. di parte resistente quanto ai profili economici.
All'udienza del 6.7.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le proprie conclusioni in punto status chiedendo all'esito la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Il Giudice si riservava, quindi, di riferire in camera di consiglio.
La separazione personale dei coniugi veniva quindi pronunciata con sentenza non definitiva n.
1268/2023, pubblicata in data 14.7.2023.
Con l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria venivano assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione reddituale ex art. 210 cod. proc. civ.
6 Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 27.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore assegnava i termini ex art. 190 cod. proc. civ. e si riservava di riferire in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
La presente controversia presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano in quanto la ricorrente e il resistente sono cittadini burkinabè, residenti in Italia.
Per tali ragioni, si rende necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati (rinviando a quanto già statuito in punto giurisdizione e legge applicabile alla domanda di status).
In particolare, relativamente alla questione dell'affidamento dei figli minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza dei minori;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento in favore dei due figli, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento
CE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
2) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1268/2023, pubblicata in data 14.7.2023.
7 Per_ 3) Sull'affidamento dei minori e sulla loro collocazione e sul regime di visita da Per_2
parte del padre
Per_ Con riferimento all'affidamento dei figli e deve essere accolta la domanda di affidamento Per_2
condiviso proposta da entrambe le parti e conforme al dettato dell'art. 337 ter cod. civ.
Alla luce dell'approfondimento peritale espletato e del periodo di sperimentazione in cui i minori sono stati affidati – su concorde richiesta delle parti – ai Servizi Sociali territorialmente competenti, non sono emerse ragioni per derogare all'ordinario e prioritario regime di affidamento congiunto sancito dall'art. 337 ter cod. civ.
In particolare, infatti, le parti hanno dimostrato di saper cogliere i suggerimenti della c.t.u. e, negli ormai molti mesi trascorsi dal provvedimento di affido ai Servizi Sociali dei minori, hanno saputo collaborare nella gestione dei ragazzi (pur a fronte delle evidenti difficoltà comunicative, tutt'oggi esistenti),
Per_ nell'interesse di e Per_2
I minori, che nel conflitto di coppia hanno da sempre assunto una posizione neutrale, dimostrando sincero affetto e attaccamento ad entrambi i genitori, hanno potuto godere della bigenitorialità sperimentando tempi di permanenza presso il genitore non collocatario soddisfacenti e, nella ripartizione dei compiti e dei turni di responsabilità, non risultano essere sorti problemi o litigi tra le parti.
Il percorso intrapreso e i fruttuosi risultati giustificano, a parere di questo Collegio, una pronuncia di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Del resto, anche le conclusioni della c.t.u. deponevano per un affido ai Servizi Sociali solo temporaneo, con finalità costruttive ed in vista della stabilizzazione della condizione dei genitori e dei minori (che, come si è visto, è nella sostanza avvenuta).
Per_
e devono quindi essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre.
8 Tuttavia, questo Collegio ritiene necessario – al fine di monitorare l'andamento dell'affido, con periodiche relazioni al G.T. – disporre un intervento di supporto da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che avranno anche il comptio di offrire alla famiglia percorsi individuali e collettivi di sostegno alla genitorialità.
Per quanto riguarda il regime di visita da parte del padre, questo Collegio ritiene che gli incontri possano avvenire secondo le modalità suggerite dalla c.t.u. (e già sperimentate), che di seguito si trascrivono:
1. Nel periodo scolastico il signor terrà con sé i minori a weekend alterni, dal sabato mattina, Pt_1
alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera, alle ore 18.30. Nei weekend di spettanza materna il signor terrà con sé i minori da sabato mattina, alle ore 12.00, con pernotto, fino alla Pt_1
domenica mattina, alle ore 10.00. I passaggi dei minori da un genitore all'altro avverranno nel parcheggio in prossimità dell'abitazione materna, in via Emilia, davanti alla lavanderia e alla banca.
2. Riguardo al periodo estivo, si mantiene l'organizzazione corrente dell'anno e le parti potranno avvalersi dei Centri Estivi. Nei weekend paterni il signor terrà con sé i minori, da sabato Pt_1
mattina, alle ore 10.00, con pernotto, fino alla domenica sera, alle ore 21.00, provvedendo alla cena. Nei weekend di spettanza materna vanno confermati gli orari, consentendo al signor di tenere con Pt_1
sé i minori da sabato mattina, alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00.
3. Qualora il sig. fosse esonerato dal lavoro in giornata infrasettimanale, egli terrà con sé i Pt_1
minori dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, previo accordo con la moglie.
4. I minori godranno di vacanze estive con il padre, di una settimana, e di una settimana con la madre, salvo diverso accordo. In futuro è auspicabile che ciascun genitore tenga con sé i minori per almeno due settimane di ferie nel periodo estivo, con possibilità di ampliamento a tre settimane.
5. Le vacanze natalizie saranno organizzate in modo da consentire ai minori di trascorrere sempre la prima settimana, dalla fine della scuola al 30 dicembre, alle ore 18.00, con la madre, e la seconda settimana, dal 30 dicembre, alle ore 18.00, al 6 gennaio, alle ore 18.00, con il padre.
9 6. Le vacanze pasquali saranno organizzate così da permettere ai minori di trascorrere con il padre il periodo compreso dal sabato mattina, alle ore 10.00, fino al pomeriggio di lunedì dell'Angelo, alle ore
16.00, pernottando presso di lui la notte di sabato e di domenica.
7. In caso di malattia della prole verrà mantenuta l'organizzazione corrente, salvo certificato medico che attesti l'intrasportabilità dei minori. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
8. I giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) i minori staranno con il padre dalla mattina, alle ore 8.30, fino al tardo pomeriggio, alle ore 18.30.
9. La NO si attiverà per favorire una telefonata quotidiana della prole al padre in Parte_1
fascia oraria pomeridiana-serale. Nei giorni di spettanza paterna con pernotto, il signor si Pt_1
attiverà per favorire una telefonata della prole alla figura materna in fascia oraria pomeridiana-serale.
10. Le Parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che la prole dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori.
11 Alle recite, alle feste scolastiche o alle competizioni sportive (gare, partite, ecc.), potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore a cui non spetta la giornata non dovrà interferire con il genitore a cui spetta la giornata.
12. Infine, la NO ed il signor per iscritto si trasmetteranno le notizie di Parte_1 Pt_1
maggior rilievo e concorderanno le decisioni riguardanti la prole.
4) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o
10 anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, che si è da tempo allontanata dalla casa familiare e non ha svolto domanda di assegnazione, non vi è titolo per assegnare la casa familiare al resistente, come da lui richiesto.
5) Sul contributo al mantenimento dei figli da parte del padre
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Per_ La determinazione del contributo paterno al mantenimento di e deve effettuarsi tenendo Per_2
conto, in primo luogo, dei redditi del signor Dalla documentazione dallo stesso dimessa Pt_1
emerge un sensibile aumento degli introiti mensili del resistente nell'ultimo anno: da uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 nella fase iniziale del giudizio, a fronte del cambio di occupazione (a quanto consta, ora, il signor svolge la professione di autotrasportatore), il cud più recente attesta introiti Pt_1
mensili superiori agli € 2.000,00 e dalle ultime dieci buste paga dimesse si evincono redditi mensili pari, in media, ad € 2.800,00.
11 Se è pur vero che il signor è gravato, allo stato, dall'integrale mantenimento della compagna e Pt_1
del figlio di primo letto, con tutti gli esborsi conseguenti, anche relativi al canone di locazione dell'appartamento in cui la famiglia vive, la pretesa economica della ricorrente per il mantenimento di
Per_
e appare più che congrua. Per_2
Si evidenzia, infatti, che i figli minori sono in età adolescenziale o preadolescenziale e che i redditi della NO , pur aumentati anch'essi negli ultimi anni, rimangono contenuti e di certo Parte_1
grandemente inferiori rispetto a quelli del marito.
Inoltre, occorre evidenziare che la NO non ha formulato alcuna domanda con Parte_1
riguardo all'Assegno Unico, il quale – in assenza di diverso accordo tra le parti – continua ad essere regolamentato come per legge.
Questo Collegio, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, ritiene di accogliere integralmente la domanda economica della ricorrente, determinando in € 250,00 per ciascun figlio la misura del contributo al mantenimento che il signor è tenuto – a far data dall'ordinanza presidenziale – a Pt_1
versare alla moglie per i due figli.
Per quanto attiene alle spese straordinarie, esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, come espressamente richiesto da entrambe le parti. Per l'individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
6) Sulle spese di lite
Nella regolamentazione delle spese di lite si ritiene di dover tenere conto del fatto che, pur nell'integrale accoglimento in questa sede delle domande da ultimo formulate dalla ricorrente, la stessa aveva richiesto all'inizio del procedimento l'affido superesclusivo dei figli minori e l'inibizione di qualsivoglia incontro libero tra padre e figli. Solo a seguito dell'approfondimento peritale, disposto in ragione delle prospettazioni diametralmente opposte delle parti, le domande di natura personale della ricorrente sono mutate.
12 Per tale ragione, questo Collegio ritiene congruo compensare tra le parti ½ delle spese processuali, che
– per la restante parte – dovranno essere poste a carico del resistente in ragione della soccombenza del medesimo in merito alle questioni di natura economica.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di c.t.u., in considerazione della natura e delle finalità dell'accertamento, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti per la giusta metà (salva dimidiazione dovuta all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della NO ), nella misura indicata nel Parte_1
decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
Per_ 1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori e con collocazione presso la Per_2
madre;
2) dispone che possa vedere e stare con i figli secondo le modalità meglio descritte in CP_1
narrativa;
3) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con il compito di offrire alla famiglia un percorso di supporto e sostegno della genitorialità e di effettuare un monitoraggio, con relazione al G.T. con cadenza semestrale, sull'andamento dell'affido e sulla gestione dei turni di responsabilità;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal resistente;
5) pone a carico di a far data dall'ordinanza presidenziale, l'obbligo di versare ad CP_1 [...]
la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di Parte_1
Per_ concorso nel mantenimento dei figli e somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni Per_2
13 mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
7) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, di 1/2 delle spese processuali, che – in CP_1
questa proporzione – liquida in complessivi € 1.000,00 (importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115) oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese processuali;
8) pone a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 468/2022, promosso con ricorso depositato in data 27.1.2022 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Muggioli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Treviso, viale F.lli Cairoli n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Canal e dall'avv. Pierpaolo Filippo giusta mandato allegato telematicamente alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in
Treviso, viale Quattro Novembre n. 100;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 26.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori, con mandato di vigilanza e di supporto ai Servizi Sociali di Monastier per il periodo di due anni decorrente dal 30 maggio 2023, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e tempi di permanenza con il padre come indicati dalla CTU della dottoressa a pagina 56, 57 Persona_1
e 58 dell'elaborato peritale, che qui si riportano con gli adattamenti ritenuti utili, ossia:
A) nel periodo scolastico il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 18.30. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera;
B) nel periodo estivo, decorrente dalla fine dell'anno scolastico, il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina, alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera alle 21.00, provvedendo alla cena. Nei fine settimana di spettanza materna il padre terrà con sé i figli da sabato mattina alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00, con la precisazione che tale ultima previsione viene meno quando la madre ha ferie o permessi e comunque verrà meno nel momento in cui la madre non sarà impegnata per lavoro il sabato sera. I genitori potranno avvalersi del centri estivi;
C) durante la settimana il padre, qualora libero dal lavoro, potrà tenere con sé i figli una giornata infrasettimanale dall'uscita di scuola (o dalla mattina alle 10.00 nel periodo non scolastico) fino alle ore 19.00, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
D) durante le vacanze estive i minori staranno una settimana intera con la madre ( quindi con esclusione del sabato col padre nei fine settimana di pertinenza della madre) ed una con il padre, salvo diverso accordo, che potrà prevedere che i
2 figli trascorrano anche un periodo di tre settimane, di cui solo due consecutive, con ciascun genitore;
E) le vacanze natalizie saranno trascorse come segue: la prima settimana, dalla fine della scuola al 30 dicembre alle ore
18.00, con la madre;
la seconda settimana, dalle ore 18.00 del 30 dicembre al 6 gennaio alle ore 18.00 col padre;
F) le vacanze pasquali saranno trascorse come segue: col padre dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al pomeriggio di lunedì dell'Angelo alle ore 16.00, pernottando presso di lui la notte tra sabato e domenica;
il restante periodo con la madre;
G) nel caso di malattia verrà mantenuta l'organizzazione corrente, salvo certificato medico che attesti l'intrasportabilità dei minori. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche;
H) i giorni festivi ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ecc.) i figli potranno stare col padre dalla mattina alle 8.30 fino alla sera ore 18.30;
I) la madre si attiverà per favorire i contatti telefonici della prole al padre in fascia oraria pomeridiana – serale, a giorni alterni. Nei giorni di spettanza paterna con pernotto, il padre si attiverà per favorire una telefonata dei figli alla madre in fascia oraria pomeridiana – serale;
L) i passaggi dei minori da un genitore all'altro avverranno nel parcheggio in prossimità dell'abitazione materna, in Via
Emilia a Monastier, davanti alla lavanderia ed alla banca;
M) le parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che i figli dormiranno in luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori;
N) alle recite, alle feste scolastiche e alle competizioni sportive potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore cui non spetta la giornata non dovrà interferire con l'altro;
3) disporsi un monitoraggio del servizi sociali, con relazione al Tribunale con cadenza quadrimestrale, anche idonea ad indicare eventuali modifiche al programma di frequentazione dei genitori coi figli;
4) sia posta a carico del sig. la corresponsione, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, CP_1
dell'assegno mensile di € 500,00 (che rivalutati a maggio 2024 ammontano ad € 540,29), pari ad € 250,00 ciascuno,
3 rivalutabili annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche, scolastiche extrascolastiche e sportive od altre a carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per i figli come individuate nel protocollo in uso al Tribunale di Treviso.
Vittoria di diritti, onorari e spese con rifusione a favore dello Stato.
Si oppone ad ogni eventuale domanda nuova, dichiarando di non accettare su di essa il contraddittorio.
Per parte resistente:
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_2 Persona_3
presso la madre, stabilendo le condizioni di visita come stabilito dalla CTU salvo concorde diversa Per_1
determinazione da stabilirsi con comunicazione anche whataspp o via mail preventivamente;
Per_ 2) in considerazione dei tempi di permanenza di e presso il padre, della diversa e maggiore capacità Per_2
contributiva della madre e tenuto conto della necessità per quest'ultimo di continuare a contribuire altresì al mantenimento del figlio rideterminarsi il contributo mensile al mantenimento dei minori, contenendolo in € Persona_4
200,00 ciascuno, per complessivi € 400,00;
In via preliminare di rito:
Rilevata la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio contratto tra le parti in Burkina Faso il 27/12/2008 nei registri dello stato civile di uno dei comuni dello Stato Italiano nelle forme dell'art. 19 del D.P.R. n. 396/2000, e ritenuta tale omissione ostativa alla pronuncia di separazione, ordinare alla Sig.ra di provvedere Parte_1
alla trascrizione medesima;
2) Il padre vedrà e terrà con sé i figli secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale: a) ogni week end, dalle ore
15.00 del venerdì, fino alle ore 21.00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa dopo cena;
b) durante le vacanze natalizie e pasquali i genitori terranno i figli per un numero pari di giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno, e Pasqua e Pasquetta;
c) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli n. 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.
3) L'abitazione familiare, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. sita a Monastier di Treviso (TV), Pt_1
4 in Via Pralongo n. 64, continuerà ad essere abitata dal padre;
4) Il Sig. entro il giorno 15 di ogni mese, corrisponderà alla madre la somma di € 400,00, a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento dei figli minori, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a norma di legge (prima rivalutazione novembre
2023), oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, e sportivo-ricreative, previa esibizione di debita documentazione giustificativa, così come specificamente individuate nell'allegato 3) al “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso” del 1° dicembre 2016; in particolare, per quanto riguarda le spese straordinarie per le quali il su citato Protocollo prevede il preventivo accordo dei genitori, il padre, a fronte di richiesta scritta della madre da inoltrarsi a mezzo e-mail o WhatsApp, darà riscontro scritto con lo stesso mezzo entro tre giorni;
in difetto, il silenzio verrà considerato come tacito assenso alla spesa straordinaria sollecitata;
Con vittoria di spese e onorari a favore di parte resistente.
Si oppone ad ogni eventuale domanda nuova dichiarando di non accettare il contraddittorio.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.1.2022, la NO chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal marito.
I coniugi avevano contratto matrimonio in data 27.12.2008 in Burkina Faso – matrimonio non
Per_ trascritto in Italia – e dalla loro unione erano nati i figli il 6.7.2013 e il 24.4.2017. Per_2
La ricorrente esponeva che l'affectio maritalis era progressivamente venuta meno per cause imputabili al signor Per tale ragione si determinava all'instaurazione del presente procedimento, chiedendo Pt_1
la pronuncia di separazione personale e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Nessuno si costituiva nella fase presidenziale per il resistente.
La sola ricorrente compariva quindi dinanzi al Presidente all'udienza del 5.7.2022.
5 Il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto e pronunciava i propri provvedimenti provvisori ed urgenti.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero e si costituivano entrambe le parti.
In particolare, il resistente – nel costituirsi in giudizio – affermava di non aver ricevuto la notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza presidenziale a causa della condotta della ricorrente e chiedeva di essere rimesso in termini per esplicitare le proprie difese.
Chiedeva inoltre la modifica dei provvedimenti presidenziali sia con riguardo ai profili economici, sia in relazione all'affidamento dei figli.
Al fine di decidere sull'istanza di modifica del resistente e in ragione delle gravi prospettazioni delle parti, il G.I. disponeva sin da subito c.t.u. sulle migliori condizioni di affido dei minori, affidando l'incarico alla dott.ssa Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, preso atto della concorde richiesta delle parti e delle conclusioni di cui alla c.t.u., il G.I. modificava i provvedimenti presidenziali in punto affido, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità.
Rigettava, invece, l'istanza ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ. di parte resistente quanto ai profili economici.
All'udienza del 6.7.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., le parti precisavano le proprie conclusioni in punto status chiedendo all'esito la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Il Giudice si riservava, quindi, di riferire in camera di consiglio.
La separazione personale dei coniugi veniva quindi pronunciata con sentenza non definitiva n.
1268/2023, pubblicata in data 14.7.2023.
Con l'ordinanza di rimessione della causa in istruttoria venivano assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di documentazione reddituale ex art. 210 cod. proc. civ.
6 Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 27.6.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Il Giudice Istruttore assegnava i termini ex art. 190 cod. proc. civ. e si riservava di riferire in camera di consiglio.
* * *
1) Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
La presente controversia presenta profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano in quanto la ricorrente e il resistente sono cittadini burkinabè, residenti in Italia.
Per tali ragioni, si rende necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati (rinviando a quanto già statuito in punto giurisdizione e legge applicabile alla domanda di status).
In particolare, relativamente alla questione dell'affidamento dei figli minori, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, radicandosi questa – ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 2201/03 – in ragione della residenza dei minori;
in virtù dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della responsabilità genitoriale viene disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale dei minori, che in questo caso è quella italiana.
Sulla domanda relativa al mantenimento in favore dei due figli, ai sensi dell'art. 3 lett. b) regolamento
CE 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso, il giudice italiano); a tale domanda, in base al Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
2) Sulla separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1268/2023, pubblicata in data 14.7.2023.
7 Per_ 3) Sull'affidamento dei minori e sulla loro collocazione e sul regime di visita da Per_2
parte del padre
Per_ Con riferimento all'affidamento dei figli e deve essere accolta la domanda di affidamento Per_2
condiviso proposta da entrambe le parti e conforme al dettato dell'art. 337 ter cod. civ.
Alla luce dell'approfondimento peritale espletato e del periodo di sperimentazione in cui i minori sono stati affidati – su concorde richiesta delle parti – ai Servizi Sociali territorialmente competenti, non sono emerse ragioni per derogare all'ordinario e prioritario regime di affidamento congiunto sancito dall'art. 337 ter cod. civ.
In particolare, infatti, le parti hanno dimostrato di saper cogliere i suggerimenti della c.t.u. e, negli ormai molti mesi trascorsi dal provvedimento di affido ai Servizi Sociali dei minori, hanno saputo collaborare nella gestione dei ragazzi (pur a fronte delle evidenti difficoltà comunicative, tutt'oggi esistenti),
Per_ nell'interesse di e Per_2
I minori, che nel conflitto di coppia hanno da sempre assunto una posizione neutrale, dimostrando sincero affetto e attaccamento ad entrambi i genitori, hanno potuto godere della bigenitorialità sperimentando tempi di permanenza presso il genitore non collocatario soddisfacenti e, nella ripartizione dei compiti e dei turni di responsabilità, non risultano essere sorti problemi o litigi tra le parti.
Il percorso intrapreso e i fruttuosi risultati giustificano, a parere di questo Collegio, una pronuncia di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Del resto, anche le conclusioni della c.t.u. deponevano per un affido ai Servizi Sociali solo temporaneo, con finalità costruttive ed in vista della stabilizzazione della condizione dei genitori e dei minori (che, come si è visto, è nella sostanza avvenuta).
Per_
e devono quindi essere affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2
prevalente presso la madre.
8 Tuttavia, questo Collegio ritiene necessario – al fine di monitorare l'andamento dell'affido, con periodiche relazioni al G.T. – disporre un intervento di supporto da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, che avranno anche il comptio di offrire alla famiglia percorsi individuali e collettivi di sostegno alla genitorialità.
Per quanto riguarda il regime di visita da parte del padre, questo Collegio ritiene che gli incontri possano avvenire secondo le modalità suggerite dalla c.t.u. (e già sperimentate), che di seguito si trascrivono:
1. Nel periodo scolastico il signor terrà con sé i minori a weekend alterni, dal sabato mattina, Pt_1
alle ore 10.00, con pernottamento, fino alla domenica sera, alle ore 18.30. Nei weekend di spettanza materna il signor terrà con sé i minori da sabato mattina, alle ore 12.00, con pernotto, fino alla Pt_1
domenica mattina, alle ore 10.00. I passaggi dei minori da un genitore all'altro avverranno nel parcheggio in prossimità dell'abitazione materna, in via Emilia, davanti alla lavanderia e alla banca.
2. Riguardo al periodo estivo, si mantiene l'organizzazione corrente dell'anno e le parti potranno avvalersi dei Centri Estivi. Nei weekend paterni il signor terrà con sé i minori, da sabato Pt_1
mattina, alle ore 10.00, con pernotto, fino alla domenica sera, alle ore 21.00, provvedendo alla cena. Nei weekend di spettanza materna vanno confermati gli orari, consentendo al signor di tenere con Pt_1
sé i minori da sabato mattina, alle ore 12.00, con pernotto, fino alla domenica mattina, alle ore 10.00.
3. Qualora il sig. fosse esonerato dal lavoro in giornata infrasettimanale, egli terrà con sé i Pt_1
minori dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, previo accordo con la moglie.
4. I minori godranno di vacanze estive con il padre, di una settimana, e di una settimana con la madre, salvo diverso accordo. In futuro è auspicabile che ciascun genitore tenga con sé i minori per almeno due settimane di ferie nel periodo estivo, con possibilità di ampliamento a tre settimane.
5. Le vacanze natalizie saranno organizzate in modo da consentire ai minori di trascorrere sempre la prima settimana, dalla fine della scuola al 30 dicembre, alle ore 18.00, con la madre, e la seconda settimana, dal 30 dicembre, alle ore 18.00, al 6 gennaio, alle ore 18.00, con il padre.
9 6. Le vacanze pasquali saranno organizzate così da permettere ai minori di trascorrere con il padre il periodo compreso dal sabato mattina, alle ore 10.00, fino al pomeriggio di lunedì dell'Angelo, alle ore
16.00, pernottando presso di lui la notte di sabato e di domenica.
7. In caso di malattia della prole verrà mantenuta l'organizzazione corrente, salvo certificato medico che attesti l'intrasportabilità dei minori. Alle visite mediche la prole sarà accompagnata da entrambi i genitori o in caso di impossibilità di uno a presenziare, l'altro lo informerà tempestivamente dell'esito della prestazione sanitaria, così come dovranno essere comunicate sempre prescrizioni e ricette mediche.
8. I giorni festivi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) i minori staranno con il padre dalla mattina, alle ore 8.30, fino al tardo pomeriggio, alle ore 18.30.
9. La NO si attiverà per favorire una telefonata quotidiana della prole al padre in Parte_1
fascia oraria pomeridiana-serale. Nei giorni di spettanza paterna con pernotto, il signor si Pt_1
attiverà per favorire una telefonata della prole alla figura materna in fascia oraria pomeridiana-serale.
10. Le Parti si avviseranno reciprocamente ogni volta che la prole dormirà in un luogo diverso dal domicilio indicato dai genitori.
11 Alle recite, alle feste scolastiche o alle competizioni sportive (gare, partite, ecc.), potranno assistere entrambi i genitori, ma il genitore a cui non spetta la giornata non dovrà interferire con il genitore a cui spetta la giornata.
12. Infine, la NO ed il signor per iscritto si trasmetteranno le notizie di Parte_1 Pt_1
maggior rilievo e concorderanno le decisioni riguardanti la prole.
4) Sull'assegnazione della casa familiare
Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o
10 anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
In considerazione della collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, che si è da tempo allontanata dalla casa familiare e non ha svolto domanda di assegnazione, non vi è titolo per assegnare la casa familiare al resistente, come da lui richiesto.
5) Sul contributo al mantenimento dei figli da parte del padre
Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
Per_ La determinazione del contributo paterno al mantenimento di e deve effettuarsi tenendo Per_2
conto, in primo luogo, dei redditi del signor Dalla documentazione dallo stesso dimessa Pt_1
emerge un sensibile aumento degli introiti mensili del resistente nell'ultimo anno: da uno stipendio mensile di circa € 1.700,00 nella fase iniziale del giudizio, a fronte del cambio di occupazione (a quanto consta, ora, il signor svolge la professione di autotrasportatore), il cud più recente attesta introiti Pt_1
mensili superiori agli € 2.000,00 e dalle ultime dieci buste paga dimesse si evincono redditi mensili pari, in media, ad € 2.800,00.
11 Se è pur vero che il signor è gravato, allo stato, dall'integrale mantenimento della compagna e Pt_1
del figlio di primo letto, con tutti gli esborsi conseguenti, anche relativi al canone di locazione dell'appartamento in cui la famiglia vive, la pretesa economica della ricorrente per il mantenimento di
Per_
e appare più che congrua. Per_2
Si evidenzia, infatti, che i figli minori sono in età adolescenziale o preadolescenziale e che i redditi della NO , pur aumentati anch'essi negli ultimi anni, rimangono contenuti e di certo Parte_1
grandemente inferiori rispetto a quelli del marito.
Inoltre, occorre evidenziare che la NO non ha formulato alcuna domanda con Parte_1
riguardo all'Assegno Unico, il quale – in assenza di diverso accordo tra le parti – continua ad essere regolamentato come per legge.
Questo Collegio, alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, ritiene di accogliere integralmente la domanda economica della ricorrente, determinando in € 250,00 per ciascun figlio la misura del contributo al mantenimento che il signor è tenuto – a far data dall'ordinanza presidenziale – a Pt_1
versare alla moglie per i due figli.
Per quanto attiene alle spese straordinarie, esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, come espressamente richiesto da entrambe le parti. Per l'individuazione e regolamentazione delle spese straordinarie si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
6) Sulle spese di lite
Nella regolamentazione delle spese di lite si ritiene di dover tenere conto del fatto che, pur nell'integrale accoglimento in questa sede delle domande da ultimo formulate dalla ricorrente, la stessa aveva richiesto all'inizio del procedimento l'affido superesclusivo dei figli minori e l'inibizione di qualsivoglia incontro libero tra padre e figli. Solo a seguito dell'approfondimento peritale, disposto in ragione delle prospettazioni diametralmente opposte delle parti, le domande di natura personale della ricorrente sono mutate.
12 Per tale ragione, questo Collegio ritiene congruo compensare tra le parti ½ delle spese processuali, che
– per la restante parte – dovranno essere poste a carico del resistente in ragione della soccombenza del medesimo in merito alle questioni di natura economica.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che la ricorrente risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di c.t.u., in considerazione della natura e delle finalità dell'accertamento, devono essere poste a carico solidale di entrambe le parti per la giusta metà (salva dimidiazione dovuta all'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della NO ), nella misura indicata nel Parte_1
decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
Per_ 1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori i minori e con collocazione presso la Per_2
madre;
2) dispone che possa vedere e stare con i figli secondo le modalità meglio descritte in CP_1
narrativa;
3) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con il compito di offrire alla famiglia un percorso di supporto e sostegno della genitorialità e di effettuare un monitoraggio, con relazione al G.T. con cadenza semestrale, sull'andamento dell'affido e sulla gestione dei turni di responsabilità;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dal resistente;
5) pone a carico di a far data dall'ordinanza presidenziale, l'obbligo di versare ad CP_1 [...]
la somma mensile complessiva di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di Parte_1
Per_ concorso nel mantenimento dei figli e somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni Per_2
13 mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie in favore dei figli, per la cui individuazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso;
7) condanna alla rifusione, in favore dello Stato, di 1/2 delle spese processuali, che – in CP_1
questa proporzione – liquida in complessivi € 1.000,00 (importo già dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115) oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti per la restante parte le spese processuali;
8) pone a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Giulia Civiero
14