Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11140/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11140/2022 promossa da:
in persona del suo procuratore speciale p.t., Controparte_1 con sede legale in Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, iscrizione nel registro Imprese di Treviso (REA) TV n. 364135, Albo IVASS n. 1.00021, CF
P. Iva giusta procura con scrittura privata P.IVA_1 P.IVA_2 autenticata dal Notaio di Treviso del 20/07/2016 rep Persona_1
109823/33836, ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Paneri e dall'Avv. Alessandro Paneri, presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce all'atto introduttivo,
- parte attrice contro
(CF ), in proprio e Controparte_2 C.F._1 quale titolare della (P. IVA Controparte_3
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Matteo P.IVA_3
Lacagnina ex art. 85 c.p.c. (stante l'intervenuta rinuncia del mandato in data
25.9.2024),
- parte convenuta e nei confronti di
pagina 1 di 11
Marocchesa 14, (C.F. e Partita IVA n. , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona di , Controparte_4 Controparte_5
e procuratore e di , Dirigente e
[...] CP_6 procuratore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Barbara Pozzolo (C.F.
del Foro di Genova giusta procura notarile a rogito CodiceFiscale_2 del Notaio Rep.3999 n. Racc. 2141, elettivamente Persona_2 domiciliata in Genova presso l'Avv. Barbara Pozzolo,
e di
(P.IVA n. , Controparte_7 P.IVA_4 con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, in persona del suo procuratore ad negotia p.t., difesa e rappresentata dall'Avv. Ugo Carassale e dall'Avv. Ilaria
Carassale, presso i quali è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce alla costituzione,
e di
c.f. , con sede legale in Milano, Controparte_8 P.IVA_5
Piazza Tre Torri 3, in persona del procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata presso ll'Avv. Giovanni Cuomo Ulloa che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla costituzione,
- terze chiamate
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“... previo richiamo alle difese, istanze, atti e precedenti verbalizzazioni, ribadite le contestazioni tutte svolte e le opposizioni alle istanze avversarie tra cui quella di inammissibilità e/o irritualità della seconda memoria ex art. 183
VI c c.p.c. avversaria (parte convenuta: e Controparte_3
), previa declara di mancata risposta all'interpello Controparte_2 formale deferito più volte al , in ultimo per l'udienza del CP_2
14.11.2024 come da verbale ritualmente notificato che si produce, preso atto della mancata costituzione di nuovo difensore dei convenuti, così rassegnano
e precisano le proprie conclusioni :
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, previe le pronunce istruttorie del caso, accogliere le domande attoree e per l'effetto:
pagina 2 di 11 a) accertare e dichiarare che la responsabilità per l'evento dedotto e di cui alla parte narrativa è avvenuto per fatto e colpa dell'
[...] Con
e/o in proprio Controparte_9 Controparte_2 anche quale conducente del veicolo tg. FR378SD;
b) per l'effetto dichiararli tenuti e condannarli in via solidale e/o alternativa tra loro e/o come meglio visto per le causali di cui in narrativa a corrispondere all'attrice l'importo di € 135.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero al pagamento della somma meglio vista dal Tribunale adito oltre interessi e rivalutazione.
Il tutto previa, in via istruttoria, ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse in memoria ex art. 183 VI c c.p.c. (capitoli di prova da 1 a 19) con i testi colà indicati nonché previa sempre in via istruttoria ammissione di
CTU tecnica sul veicolo Ferrari tg FR378SD volta alla quantificazione dei danni subiti e, se del caso, ove occorrendo da svolgersi su base documentale.
Il tutto con vittoria delle spese di causa, oltre CPA ed IVA come per legge. Salvezze illimitate”
Per parte convenuta le conclusioni sono così formulate in comparsa di costituzione e risposta:
“... Nel merito: - In via principale respingere integralmente tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e dichiarare che nulla sia dovuto per qualunque ragione e/o causa dal convenuto , in proprio e quale titolare della Controparte_2 [...] alla attrice o, in via gradata, ridurre le Controparte_3 Controparte_1 somme eventualmente da porsi a carico dei convenuti ai sensi dell'art. 1227
c.c.; - In via di subordine, ove occorra e per quanto di ragione, nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea con condanna del convenuto / dei convenuti al risarcimento dei danni ed al conseguente pagamento in favore di (Parte Attrice), Controparte_1 dichiarare tenute (terza chiamata), , Controparte_1 CP_8 [...]
, in persona dei propri legali rappresentanti pro tempore, in Controparte_7 via solidale e/o alternativa e/o pro quota tra loro, o in quella forma meglio vista e ritenuta, a manlevare , quale titolare della Controparte_2
pagina 3 di 11 da qualsiasi pretesa, tanto per capitale che per Controparte_3 interessi, ovvero dichiarare sussistente il diritto della società convenuta a rivalersi nei confronti dei propri assicuratori, in solido o come meglio visto, per tutto quanto sarà tenuta a corrispondere all'attrice per le causali dedotte;
- Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, gravati di accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“In via principale: RIGETTARE e RESPINGERE ed IN OGNI CASO
LIMITARE OGNI DOMANDA E RICHIESTA di garanzia svolta dal
, siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in CP_2 narrativa;
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia ritenuta fondata in tutto o parte la domanda di manleva, dichiarare CP_1
tenuta al pagamento della somma che risulterà sulla base delle
[...] previsioni e condizioni contrattuali tutte, ed in particolare delle esclusioni e limitazioni di polizza, dei massimali (tenuto conto che limite di esposizione della Compagnia non potrà in alcun caso essere superiore al massimale di polizza) e con applicazione delle franchigie e degli scoperti e limitatamente alla propria quota proporzionale di danno esclusa in ogni caso qualsivoglia obbligazione solidale con gli altri assicuratori”.
Per : Controparte_7
“respinga ogni e qualsiasi avversaria domanda proposta
contro
CP_7 condannando il Sig. e la al pagamento Controparte_2 Controparte_3 delle spese e competenze del giudizio”.
Per Controparte_8
“1) In via principale: respingere in quanto infondata ogni domanda nei confronti di mandandone assolta la conchiudente;
CP_8
2) In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
pagina 4 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, - Controparte_1
surrogandosi nei diritti di ai sensi dell'art. 1916 c.c.- Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_9
, esponendo tra l'altro che:
[...] Controparte_2
- in data 11.01.2021 l'autolavaggio nella persona del Controparte_3
titolare, riceveva in custodia il veicolo Ferrari targa FR378SD, locato dal sig.
affinché fosse eseguito il lavaggio e la pulizia della Parte_1
vettura;
- alle ore 15.30 circa dello stesso giorno, in corrispondenza di Via Pacoret
De Saint Bon si verificava un sinistro stradale, causato dal citato veicolo
Ferrari, condotto da , titolare dell'autolavaggio; Controparte_2
- nell'occasione, -alla guida del veicolo Ferrari- mentre CP_2
procedeva in via Pacoret De Saint Bon in direzione ponente, perdeva il controllo della macchina ed urtava sei veicoli in sosta ivi regolarmente parcheggiati sul lato mare della carreggiata, terminando la sua corsa contro il guard rail posto a margine della carreggiata lato mare, in prossimità del palo luce H65;
- la Polizia Locale, intervenuta nell'immediatezza del sinistro, redigeva apposito verbale e sanzionava ai sensi dell'art 141 secondo CP_2
comma, C.d.S., per non essere stato in grado di conservare il controllo del veicolo che conduceva;
- al termine dei rilievi il veicolo (danneggiato) veniva affidato al garage
[...]
, con sede a Masone (GE) in Via Marconi 171; CP_11
- in conseguenza del sopra descritto sinistro, la vettura riportava ingenti danni, che venivano quantificati in euro 146.000 oltre Iva, come da preventivo pagina 5 di 11 della Zanasi Group srl di Maranello (MO), luogo ove veniva portato il veicolo per le necessarie riparazioni;
- i danni riportati dal veicolo, in conseguenza del sinistro, venivano liquidati dalla compagnia attrice, in forza del contratto assicurazione Kasko in essere, nell'importo di 135.000,00 euro, giusta quietanza del 7.4.2021 prodotta in giudizio.
agisce quindi in rivalsa ai sensi degli artt. 1916 e 1201 c.c. Controparte_1 nei confronti dell' nonché nei confronti di Controparte_3
quale conducente responsabile del sinistro stradale, ottenere il CP_2 pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 135.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione a seguito del sinistro.
Con comparsa di risposta depositata il 28.03.2023, si costituiva in giudizio
, in proprio e quale titolare dell' Controparte_2 Controparte_3
contestando gli assunti avversari, istando Controparte_9
per il rigetto delle pretese attoree. In particolare, : CP_2
- eccepiva nel merito il carattere fiduciario del rapporto di servizio tra la sua società ed i clienti del centro sportivo Pio XII, tra cui anche il sig. Parte_1
che comportava non solo la richiesta per la pulizia dei veicoli, ma anche la movimentazione dei veicoli stessi, con la consegna da parte dei calciatori o dei magazzinieri delle chiavi de veicolo, che doveva essere portato all'autolavaggio e quindi riportato al centro sportivo;
- affermava che l'evento era stato causato dalla rottura di uno pneumatico e che aveva tenuto una velocità moderata al momento del sinistro, come riscontrato dalle dichiarazioni di due testimoni oculari;
pagina 6 di 11 - richiamava a tal fine l'art. 2054 c.c., rilevando come lo scoppio di uno pneumatico assurgesse al concetto di “caso fortuito” utile a far venire meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c.;
- invocava il concorso di responsabilità del danneggiato per non aver consentito l'esecuzione di una perizia in contraddittorio prima della riparazione.
Inoltre, il convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in causa quali terzi in garanzia, in persona dei loro legali rappresentanti, le compagnie assicurative
, , , per effetto delle Controparte_1 CP_8 Controparte_7
polizze di assicurazione contro i danni stipulate con esse, per essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie in caso di condanna.
Le tre compagnie assicurative si sono costituite rilevando l'insussistenza di un obbligo risarcitorio nei confronti di parte attrice, ed eccependo l'inoperatività della polizza, in quanto riferita alle attività di autolavaggio e non a ulteriori attività esulanti da tale oggetto.
Nel corso del giudizio, scambiate le memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., si procedeva all'assunzione delle prove orali ammesse con l'ordinanza del
24.1.2024: all'udienza del 9.4.2024 sono stati sentiti i testi di parte attrice e di parte convenuta . Le Parte_2 Controparte_12
udienze del 16.4.2024 e del 14.5.2024 sono state rinviate, per la mancata comparizione dei testi intimati. All'udienza del 23.5.2024, con il consenso delle parti, è stata disposta l'assunzione per iscritto della testimonianza di
ASMA MABCHOURE ed è stata disposta la revoca dell'accompagnamento coatto della teste poi sentita all'udienza del 19.6.2024. In data Tes_1
23.7.2024 parte attrice ha depositato la testimonianza scritta della teste
ASMA.
pagina 7 di 11 Nel corso dell'istruttoria non si è presentato a rendere Controparte_2
l'interrogatorio, trasmettendo documentazione medica attestante la sua indisponibilità ad attendere le udienze del 9.4.2024, 14.5.2024, 19.6.2024 e, successivamente, in data 25.9.2024 il suo Difensore dismetteva il mandato. Il giudizio veniva quindi rinviato al 17.10.2024 onde consentire al convenuto si munirsi di nuovo difensore, ma non si costituiva nuovo difensore. Il Giudice fissava ulteriore udienza in data 14.11.2024 per l'interpello del convenuto, disponendo notifica nei suoi confronti del verbale di udienza. Il convenuto non compariva.
All'udienza cartolare del 4.12.2024 sono state precisate le conclusioni e, assegnati i termini di cui all'art 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
La presente vertenza è stata promossa da , che afferma di Controparte_1
agire in surroga dei diritti di , per ottenere l'accertamento Parte_1 della responsabilità esclusiva di e/o dell' Controparte_2 CP_3
convenuto nella determinazione del sinistro, e recuperare così le somme riconosciute -in forza di polizza KASKO- a , locatario della Parte_1
macchina coinvolta nel sinistro stradale e riportante ingenti danni. CP_13
Secondo parte attrice, la responsabilità dei convenuti discenderebbe dal rapporto di custodia sul veicolo in capo all'autolavaggio e dalla condotta di guida di , quale conducente del veicolo. CP_2
Se ne deduce che con il contratto di autolavaggio vi sarebbe stata l'assunzione non solo dell'obbligo principale di provvedere alla pulizia e lavaggio dell'auto, bensì anche dell'obbligo accessorio di custodire il bene per pagina 8 di 11 riconsegnarlo al locatore;
verrebbe poi in rilievo anche la responsabilità da circolazione stradale del mezzo, avendo allegato parte attrice che il danno alla autovettura è stato cagionato per responsabilità del conducente.
A prescindere dall'esatta qualificazione giuridica del rapporto di custodia rispetto al contratto stipulato con l'autolavaggio e del ruolo del titolare dello stesso quale conducente del mezzo, l'attribuzione di responsabilità in capo ai convenuti deve essere esclusa per l'assorbente considerazione -in fatto- che dall'istruttoria svolta è emersa la prova dell'eccepito caso fortuito.
Fin dalla comparsa di costituzione, parte convenuta ha eccepito che il sinistro sarebbe stato provocato non dalla condotta di guida, bensì dall'improvviso scoppio di uno pneumatico.
Nella relazione della Polizia Locale, intervenuta sul luogo del sinistro, descrive il tratto di strada interessato dal sinistro come pianeggiante, con suolo asciutto, senza segni visibili di frenata al suolo;
il conducente era risultato negativo all'alcool test;
in merito alle condizioni del veicolo incidentato, viene dato atto della esistenza di un “afflosciamento del pneumatico anteriore sinistro”. Pertanto, nella immediatezza dell'incidente la stessa Polizia Locale ha attestato la presenza di uno pneumatico “afflosciato”, circostanza - confermata anche dal teste , perito assicurativo- che può Parte_2 essere valutata (quantomeno a livello presuntivo) a riscontro dell'avvenuto scoppio dello stesso.
In secondo luogo, i tre testi oculari sentiti in causa hanno tutti confermato quanto dichiarato all'epoca del sinistro alla Polizia Locale, ovverosia che la era condotta a velocità bassa o moderata, e che il conducente ne aveva CP_13
perso il controllo improvvisamente.
pagina 9 di 11 Le marginali discrepanze poste in evidenza da parte attrice in comparsa conclusionale fra le dichiarazioni rese all'epoca e quelle rese in causa, poi, non paiono idonee a inficiare la valutazione di complessiva attendibilità dei testi quanto alla descrizione della dinamica, ma paiono piuttosto da ascriversi al tempo trascorso fra il sinistro e l'escussione in causa.
La teste infatti, che all'epoca ha dichiarato di aver visto dallo Tes_1
specchietto retrovisore la “scodare” e in causa ha ricordato di essere CP_13
invece dietro ad essa, ha comunque riferito della bassa velocità del veicolo.
Così, il teste , che aveva dichiarato che la procedeva a velocità CP_12 CP_13
moderata, che aveva sentito un rumore, che la vettura si era intraversata, in causa ha poi descritto maggiori dettagli di quanto accaduto, rispetto alla sintetica verbalizzazione allegata al rapporto di incidente. Peraltro, in causa il teste ha specificamente ricordato di aver sentito un forte rumore e poi di aver visto l'auto che carambolava.
Analoghe dichiarazioni (quanto a velocità moderata e rumore), d'altra parte, erano state rese da che all'epoca aveva dichiarato che la vettura Tes_2
passava a velocità moderata, che aveva sentito lo scoppio di uno pneumatico e che poi la vettura aveva sbandato.
A fronte del fatto non contestato dell'avvenuta perdita di controllo dell'autovettura da parte del conducente, l'istruttoria ha quindi dimostrato - almeno presuntivamente- che la più probabile causa del sinistro sia da ascriversi ad un improvviso scoppio di pneumatico, a fronte della velocità moderata della stessa e della riscontrata lacerazione di uno pneumatico, nonché del forte rumore ricordato dai testi (in argomento, Cass. civ. n.
14959/12).
pagina 10 di 11 In tale contesto, dunque, non può essere riconosciuto alla mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale il valore ex art. 232 c.p.c., così come l'avvenuta applicazione di sanzione amministrativa (per violazione dell'art 141 comma 2 C.d.S.) non è idonea di per sé stessa a far emergere una colpa del conducente.
Stante la presenza di un caso fortuito, atto a interrompere il nesso di causa tra la condotta di e l'evento dannoso, la domanda di parte attrice CP_2
deve quindi essere respinta, in quanto infondata, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche per quanto concerne le domande di garanzia.
***
3. Nonostante la soccombenza di parte attrice, le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti del giudizio, tenuto conto delle iniziali risultanze documentali in rapporto all'esito dell'istruttoria svolta in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda di , spese compensate. Controparte_1
Genova, 7/03/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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