CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/03/2023, n. 7048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7048 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4044/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 – ricorrente – contro EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del direttore generale e legale rappresentante DR Parma, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. GIANCARLO GENTILE, SANZIONI Civile Sent. Sez. 5 Num. 7048 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 09/03/2023 2 elettivamente domiciliata presso l’Avv. Maria Gentile in Roma, VIA IA SA N. 24 – controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 444/01/2013, depositata il 23/12/2013; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. FATTI DI CAUSA 1. Etr Servizio Riscossione Tributi s.p.a., concessionaria per la riscossione per la provincia di Cosenza, provvide ad effettuare un rimborso Ilor, relativo all’anno 1997, nei confronti di tale Plastic s.n.c., per un importo pari ad € 275.961,04. Con decreto del 2 aprile 2002 l’Agenzia delle entrate irrogò alla concessionaria una sanzione ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, contestandole di non aver eseguito il riversamento di tale importo in suo favore. In particolare, l’Amministrazione rilevò che, nel concedere il rimborso, ETR non aveva accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 38-bis, commi quarto e quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per il caso in cui il soggetto che chiede il rimborso sia una società commerciale, con specifico riguardo alle previsioni in tema di valida garanzia fidejussoria. 2. L’atto fu impugnato dalla concessionaria innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che accolse il ricorso. Il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, fu rigettato. 3 I giudici del gravame ritennero che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza – come previsti dalla circolare n. 146/E del 10 giugno 1998, applicabile anche in ambito di imposte dirette – al fine di accertare la sussistenza della prescritta garanzia fidejussoria, essendo semmai imputabile la mancata escussione di quest’ultima ad un errato controllo da parte del competente Centro Servizi dell’amministrazione finanziaria, che aveva omesso di verificare la solvibilità della concedente;
ritennero, ancora, che il termine di validità della garanzia fosse conforme alle prescrizioni normative. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. ETR s.p.a., nel frattempo denominata Equitalia Sud s.p.a., ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 112/1999, conseguente a falsa applicazione dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza, previsti dalla richiamata circolare;
osserva, infatti, ed al contrario, che l’istruttoria operata non era stata completa ed esaustiva rispetto ai profili di criticità emergenti, ribadendo quali attività avrebbero dovuto essere accertate nel caso di specie. 2. In via preliminare, va osservato che nei gradi di merito non sono stati affrontati i profili della controversia inerenti alla sussistenza della giurisdizione ordinaria che, conseguentemente, non può in questa sede essere messa in discussione. 3. Ciò posto, la censura, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità. 4 3.1. Invero, la controversia è stata originata dall’aver l’amministrazione finanziaria ritenuto meritevole di sanzione la condotta del concessionario per la riscossione, consistita in un rimborso in conto fiscale per l’anno 1997 in favore di una società contribuente, effettuato senza il rispetto degli adempimenti prescritti quanto all’accertamento dei requisiti di legittimazione e alla sussistenza e validità della garanzia fidejussoria. Nel giudizio di merito, il concessionario ha confutato ogni addebito, specificando di aver provveduto ad effettuare il rimborso dopo aver dato corso agli adempimenti prescritti dalla normativa e dalle circolari in materia e solo all’esito del silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria. Tali argomentazioni sono state condivise dai giudici di merito, i quali hanno così ritenuto insussistenti le inadempienze contestate dall’Amministrazione. 3.2. In questa sede la ricorrente, pur con l’apparente denunzia di una violazione di legge, contesta la valutazione dei dati fattuali operata dai giudici d’appello, che critica, assumendola affetta da errori valutativi ed omissioni. In tal modo, pertanto, essa sollecita a questa Corte un riesame delle circostanze in fatto che è estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, costituendo attività valutativa tipicamente riservata a quello di merito. 4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per la condanna della stessa al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
5 La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.400,00 oltre € 200,00 per rimborso forfetario, spese generali ed oneri di legge. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi. FATTI DI CAUSA 1. Etr Servizio Riscossione Tributi s.p.a., concessionaria per la riscossione per la provincia di Cosenza, provvide ad effettuare un rimborso Ilor, relativo all’anno 1997, nei confronti di tale Plastic s.n.c., per un importo pari ad € 275.961,04. Con decreto del 2 aprile 2002 l’Agenzia delle entrate irrogò alla concessionaria una sanzione ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, contestandole di non aver eseguito il riversamento di tale importo in suo favore. In particolare, l’Amministrazione rilevò che, nel concedere il rimborso, ETR non aveva accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 38-bis, commi quarto e quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per il caso in cui il soggetto che chiede il rimborso sia una società commerciale, con specifico riguardo alle previsioni in tema di valida garanzia fidejussoria. 2. L’atto fu impugnato dalla concessionaria innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che accolse il ricorso. Il successivo appello, proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, fu rigettato. 3 I giudici del gravame ritennero che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza – come previsti dalla circolare n. 146/E del 10 giugno 1998, applicabile anche in ambito di imposte dirette – al fine di accertare la sussistenza della prescritta garanzia fidejussoria, essendo semmai imputabile la mancata escussione di quest’ultima ad un errato controllo da parte del competente Centro Servizi dell’amministrazione finanziaria, che aveva omesso di verificare la solvibilità della concedente;
ritennero, ancora, che il termine di validità della garanzia fosse conforme alle prescrizioni normative. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. ETR s.p.a., nel frattempo denominata Equitalia Sud s.p.a., ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 112/1999, conseguente a falsa applicazione dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il concessionario avesse ottemperato ai controlli di sua competenza, previsti dalla richiamata circolare;
osserva, infatti, ed al contrario, che l’istruttoria operata non era stata completa ed esaustiva rispetto ai profili di criticità emergenti, ribadendo quali attività avrebbero dovuto essere accertate nel caso di specie. 2. In via preliminare, va osservato che nei gradi di merito non sono stati affrontati i profili della controversia inerenti alla sussistenza della giurisdizione ordinaria che, conseguentemente, non può in questa sede essere messa in discussione. 3. Ciò posto, la censura, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità. 4 3.1. Invero, la controversia è stata originata dall’aver l’amministrazione finanziaria ritenuto meritevole di sanzione la condotta del concessionario per la riscossione, consistita in un rimborso in conto fiscale per l’anno 1997 in favore di una società contribuente, effettuato senza il rispetto degli adempimenti prescritti quanto all’accertamento dei requisiti di legittimazione e alla sussistenza e validità della garanzia fidejussoria. Nel giudizio di merito, il concessionario ha confutato ogni addebito, specificando di aver provveduto ad effettuare il rimborso dopo aver dato corso agli adempimenti prescritti dalla normativa e dalle circolari in materia e solo all’esito del silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria. Tali argomentazioni sono state condivise dai giudici di merito, i quali hanno così ritenuto insussistenti le inadempienze contestate dall’Amministrazione. 3.2. In questa sede la ricorrente, pur con l’apparente denunzia di una violazione di legge, contesta la valutazione dei dati fattuali operata dai giudici d’appello, che critica, assumendola affetta da errori valutativi ed omissioni. In tal modo, pertanto, essa sollecita a questa Corte un riesame delle circostanze in fatto che è estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, costituendo attività valutativa tipicamente riservata a quello di merito. 4. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Poiché la parte soccombente è un’amministrazione dello Stato, non sussistono i presupposti per la condanna della stessa al versamento di un importo pari al doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
5 La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.400,00 oltre € 200,00 per rimborso forfetario, spese generali ed oneri di legge. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2023.