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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/10/2024, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5679/22 di RG avente ad oggetto opposizione a decreto
ingiuntivo
tra
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
Direzione di Commissariato della di Parte_2 Pt_3
(rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rubbo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
- all'udienza del 4.6.24 parte opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri atti difensivi;
- per l'Amministrazione, non comparsa all'udienza di p.c., valgono le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la memoria ex art.183 n.1 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha azionato in via monitoria, dinanzi a questo Tribunale, domanda per il Controparte_1
pagamento di euro 14.215,61 oltre accessori di cui assume essere creditrice verso il Controparte_2
- quale corrispettivo pattuito per le forniture di materiale tipografico e macchine
[...]
informatiche consegnate negli anni 2019/2022 all'Amministrazione committente, compenso rimasto insoluto malgrado la puntuale fatturazione.
Il ha opposto l'ingiunzione a suo carico (la n.1409/22 del 2.9.2022), eccependo in primis Parte_1
l'incompetenza territoriale dell'adito giudice, per essere diversamente competente il Tribunale di Lecce
secondo la regola del foro erariale ex artt.25 cpc e 6 r.d. n.1611/1933; nel merito, ha contestato il debito,
stante l'altrui inadempimento relativamente alla merce commissionata il 28.12.18, avendo la Società
consegnato materiale non conforme alle specifiche tecniche definite dal bando di gara senza provvedere alla sua sostituzione, e l'intervenuto saldo delle altre forniture ordinate il 4.11.21 e 31.3.22, consegnate in ritardo e comunque pagate l'8.9.22 solo dopo la verifica di conformità dei lotti e la loro copertura finanziaria, condizioni di esigibilità della prestazione pecuniaria ex d.p.r. n.236/12.
La Società opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, in rito perché i criteri di cui all'art.25 cpc non sono inderogabili e, di conseguenza, il radicamento della causa presso il tribunale jonico riviene dall'applicazione del “forum contractus”, nel merito, perché la deducente ha agito secondo correttezza e buona fede, rendendosi disponibile a sostituire la merce eventualmente difettosa, che però
l'Amministrazione non le ha consentito di ritirare in tempi congrui, e perché non vi è prova dei vizi;
quanto alle altre due fatture, rileva la tardività dei pagamenti, avvenuti ben oltre i termini pattuiti, dopo l'inevitabile ricorso allo strumento giudiziale.
* * * * * * * L'eccezione di rito è fondata, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Lecce,
quale foro erariale.
Com'è noto, la competenza territoriale per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato spetta inderogabilmente al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio della avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, in virtù di quanto previsto dagli artt.25 cpc e 6 r.d. n.1611/1933. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Nella specie, si fa questione dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria contrattuale gravante sull'Amministrazione statale ragion per cui il distretto presso cui ha sede l'Avvocatura dello Stato si determina avuto riguardo, in via alternativa, al forum contractus o al forum destinatae solutionis (che,
salvo diversi accordi, coincide con il luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, deputata al pagamento in applicazione della disciplina in tema di contabilità
pubblica ex art.54 r.d. n.2440/1923 e artt.278 lett.d), 287 e 407 r.d. n. 827/1924: Cass.07/15601;
Cass.04/14718; Cass. 01/5270; Cass.96/1610).
Viste le risultanze processuali, deve ritenersi incontestata tra le parti la circostanza secondo cui i contratti di fornitura, fonti dell'obbligazione creditoria, si sono perfezionati in , luogo in cui l'Amministrazione Pt_3
richiedente l'ordinativo (Direzione di Commissariato della di ) ha avuto contezza Pt_4 Pt_3
dell'accettazione dell'offerta da parte del fornitore ed ha poi consacrato l'accordo nel documento di stipula
(v. allegati).
In applicazione di tali principi, dunque, la presente controversia avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale
di Lecce (c.d. foro distrettuale), operando lo spostamento di competenza dal giudice (che sarebbe)
competente - foro di - al giudice del capoluogo del distretto, poiché qui ha sede l'ufficio Pt_3
dell'avvocatura dello Stato. Il giudicante deve, dunque, declinare la competenza a favore del tribunale dove ha sede distrettuale l'Avvocatura.
II) alla pronuncia declinatoria della competenza deve seguire la regolamentazione delle spese, che vanno opportunamente compensate vista la pronuncia in rito, su questione rilevabile d'ufficio (Cass.12/13268).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- annulla il decreto ingiuntivo n.1409/22 del 2.9.2022;
- dichiara la propria incompetenza a decidere la controversia, essendo invece territorialmente competente il Tribunale di Lecce, dinanzi al quale va riassunta la causa entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento;
- spese compensate.
Si comunichi.
Taranto, 30.9.2024
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5679/22 di RG avente ad oggetto opposizione a decreto
ingiuntivo
tra
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3
Direzione di Commissariato della di Parte_2 Pt_3
(rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce)
OPPONENTE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Rubbo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * *
- all'udienza del 4.6.24 parte opposta ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei propri atti difensivi;
- per l'Amministrazione, non comparsa all'udienza di p.c., valgono le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la memoria ex art.183 n.1 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha azionato in via monitoria, dinanzi a questo Tribunale, domanda per il Controparte_1
pagamento di euro 14.215,61 oltre accessori di cui assume essere creditrice verso il Controparte_2
- quale corrispettivo pattuito per le forniture di materiale tipografico e macchine
[...]
informatiche consegnate negli anni 2019/2022 all'Amministrazione committente, compenso rimasto insoluto malgrado la puntuale fatturazione.
Il ha opposto l'ingiunzione a suo carico (la n.1409/22 del 2.9.2022), eccependo in primis Parte_1
l'incompetenza territoriale dell'adito giudice, per essere diversamente competente il Tribunale di Lecce
secondo la regola del foro erariale ex artt.25 cpc e 6 r.d. n.1611/1933; nel merito, ha contestato il debito,
stante l'altrui inadempimento relativamente alla merce commissionata il 28.12.18, avendo la Società
consegnato materiale non conforme alle specifiche tecniche definite dal bando di gara senza provvedere alla sua sostituzione, e l'intervenuto saldo delle altre forniture ordinate il 4.11.21 e 31.3.22, consegnate in ritardo e comunque pagate l'8.9.22 solo dopo la verifica di conformità dei lotti e la loro copertura finanziaria, condizioni di esigibilità della prestazione pecuniaria ex d.p.r. n.236/12.
La Società opposta ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione, in rito perché i criteri di cui all'art.25 cpc non sono inderogabili e, di conseguenza, il radicamento della causa presso il tribunale jonico riviene dall'applicazione del “forum contractus”, nel merito, perché la deducente ha agito secondo correttezza e buona fede, rendendosi disponibile a sostituire la merce eventualmente difettosa, che però
l'Amministrazione non le ha consentito di ritirare in tempi congrui, e perché non vi è prova dei vizi;
quanto alle altre due fatture, rileva la tardività dei pagamenti, avvenuti ben oltre i termini pattuiti, dopo l'inevitabile ricorso allo strumento giudiziale.
* * * * * * * L'eccezione di rito è fondata, essendo competente a conoscere della controversia il Tribunale di Lecce,
quale foro erariale.
Com'è noto, la competenza territoriale per le cause in cui è parte l'amministrazione dello Stato spetta inderogabilmente al tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio della avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, in virtù di quanto previsto dagli artt.25 cpc e 6 r.d. n.1611/1933. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Nella specie, si fa questione dell'adempimento di una obbligazione pecuniaria contrattuale gravante sull'Amministrazione statale ragion per cui il distretto presso cui ha sede l'Avvocatura dello Stato si determina avuto riguardo, in via alternativa, al forum contractus o al forum destinatae solutionis (che,
salvo diversi accordi, coincide con il luogo in cui ha sede la sezione di Tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato, deputata al pagamento in applicazione della disciplina in tema di contabilità
pubblica ex art.54 r.d. n.2440/1923 e artt.278 lett.d), 287 e 407 r.d. n. 827/1924: Cass.07/15601;
Cass.04/14718; Cass. 01/5270; Cass.96/1610).
Viste le risultanze processuali, deve ritenersi incontestata tra le parti la circostanza secondo cui i contratti di fornitura, fonti dell'obbligazione creditoria, si sono perfezionati in , luogo in cui l'Amministrazione Pt_3
richiedente l'ordinativo (Direzione di Commissariato della di ) ha avuto contezza Pt_4 Pt_3
dell'accettazione dell'offerta da parte del fornitore ed ha poi consacrato l'accordo nel documento di stipula
(v. allegati).
In applicazione di tali principi, dunque, la presente controversia avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale
di Lecce (c.d. foro distrettuale), operando lo spostamento di competenza dal giudice (che sarebbe)
competente - foro di - al giudice del capoluogo del distretto, poiché qui ha sede l'ufficio Pt_3
dell'avvocatura dello Stato. Il giudicante deve, dunque, declinare la competenza a favore del tribunale dove ha sede distrettuale l'Avvocatura.
II) alla pronuncia declinatoria della competenza deve seguire la regolamentazione delle spese, che vanno opportunamente compensate vista la pronuncia in rito, su questione rilevabile d'ufficio (Cass.12/13268).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
- annulla il decreto ingiuntivo n.1409/22 del 2.9.2022;
- dichiara la propria incompetenza a decidere la controversia, essendo invece territorialmente competente il Tribunale di Lecce, dinanzi al quale va riassunta la causa entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento;
- spese compensate.
Si comunichi.
Taranto, 30.9.2024
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)